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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 1903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1903 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4700/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.4.2025 da
1) Parte_1
Nata ad Agropoli (SA) il 16.9.1979 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...]
e
2) Parte_2
Nato a Rho (MI) il 3.1.1975 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
entrambi con l'Avv. M. Clementina Astorino presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parabiago (MI) il 5.5.2007
(anno 2007, atto n. 13, parte 2, serie A)
In separazione dei beni.
con i seguenti figli: nata il [...] a [...], residente a [...] via G. Garibaldi n. 102, C.F. , cittadina italiana C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.4.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza ai soli Per_1 fini anagrafici presso il padre.
3. Il collocamento di sarà paritario tra i genitori, pertanto, salvo diversi accordi ed avuto Per_1 riguardo alle esigenze della figlia, quest'ultima starà a settimane alternate con ciascun genitore dal venerdì sera al venerdì sera successivo.
4. anche in considerazione della sua età, deciderà liberamente con chi trascorrere le festività Per_1 natalizie e pasquali, nonché le vacanze estive, ad eccezione della vigilia di Natele e del giorno di
Natale, infatti, ogni anno, il 24.12 starà con la mamma fino alla mattina del 25.12, ed il 25.12 Per_1 dal mattino starà con il padre.
Sono sempre fatti salvi i diversi accordi che i genitori vorranno di volta in volta adottare in ordine al diritto di visita e alle festività e vacanze sopra elencate.
5. Stante il collocamento paritario di ogni genitore provvederà al mantenimento diretto della Per_1 figlia.
6. I genitori contribuiranno al pagamento del 50% delle spese straordinarie come previste dalle Linee guida del Tribunale di Milano e dunque come segue:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; tickets sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale oppure previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e post-scuola; centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); • spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); baby sitter;
viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà considerato come assenso alla richiesta.
A cadenze mensili, il genitore anticipatario delle spese dovrà conservarne le ricevute ed esibirle in originale all'altro ed inviargliene copia tramite e-mail, unitamente alla richiesta di rimborso della quota di spettanza. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Solo in mancanza di e-mail, le ricevute potranno essere esibite in originale e consegnate in fotocopia e la richiesta di rimborso potrà avvenire a mezzo SMS o messaggistica.
7. L'assegno unico per i figli verrà percepito al 50% da ciascun genitore.
8. La casa coniugale sita a Nerviano (MI) in via G. Garibaldi n. 102, di proprietà del sig. viene Pt_2 assegnata con tutto quanto l'arreda allo stesso.
La sig.ra si impegna a lasciare la casa coniugale non appena avrà trovato idonea abitazione, Parte_1 asportando i propri effetti personali.
9. I coniugi esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il minore.
10. Il cane in comproprietà tra i coniugi starà una settimana con il sig. ed una settimana con la Pt_2 sig.ra con la stessa alternanza di i ricorrenti suddivideranno al 50% tra di loro tutte Parte_1 Per_1 le spese ordinarie e non che sosterranno per il detto animale.
11. Essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti ed autosufficienti non viene richiesto nessun assegno di mantenimento e dichiarano di non avere più null'altro reciprocamente a pretendere.
12. Spese di lite compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio a Parabiago (MI) il 5.5.2007
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parabiago (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 14.5.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.4.2025 da
1) Parte_1
Nata ad Agropoli (SA) il 16.9.1979 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...]
e
2) Parte_2
Nato a Rho (MI) il 3.1.1975 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
entrambi con l'Avv. M. Clementina Astorino presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parabiago (MI) il 5.5.2007
(anno 2007, atto n. 13, parte 2, serie A)
In separazione dei beni.
con i seguenti figli: nata il [...] a [...], residente a [...] via G. Garibaldi n. 102, C.F. , cittadina italiana C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.4.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza ai soli Per_1 fini anagrafici presso il padre.
3. Il collocamento di sarà paritario tra i genitori, pertanto, salvo diversi accordi ed avuto Per_1 riguardo alle esigenze della figlia, quest'ultima starà a settimane alternate con ciascun genitore dal venerdì sera al venerdì sera successivo.
4. anche in considerazione della sua età, deciderà liberamente con chi trascorrere le festività Per_1 natalizie e pasquali, nonché le vacanze estive, ad eccezione della vigilia di Natele e del giorno di
Natale, infatti, ogni anno, il 24.12 starà con la mamma fino alla mattina del 25.12, ed il 25.12 Per_1 dal mattino starà con il padre.
Sono sempre fatti salvi i diversi accordi che i genitori vorranno di volta in volta adottare in ordine al diritto di visita e alle festività e vacanze sopra elencate.
5. Stante il collocamento paritario di ogni genitore provvederà al mantenimento diretto della Per_1 figlia.
6. I genitori contribuiranno al pagamento del 50% delle spese straordinarie come previste dalle Linee guida del Tribunale di Milano e dunque come segue:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; tickets sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale oppure previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e post-scuola; centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); • spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); baby sitter;
viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà considerato come assenso alla richiesta.
A cadenze mensili, il genitore anticipatario delle spese dovrà conservarne le ricevute ed esibirle in originale all'altro ed inviargliene copia tramite e-mail, unitamente alla richiesta di rimborso della quota di spettanza. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Solo in mancanza di e-mail, le ricevute potranno essere esibite in originale e consegnate in fotocopia e la richiesta di rimborso potrà avvenire a mezzo SMS o messaggistica.
7. L'assegno unico per i figli verrà percepito al 50% da ciascun genitore.
8. La casa coniugale sita a Nerviano (MI) in via G. Garibaldi n. 102, di proprietà del sig. viene Pt_2 assegnata con tutto quanto l'arreda allo stesso.
La sig.ra si impegna a lasciare la casa coniugale non appena avrà trovato idonea abitazione, Parte_1 asportando i propri effetti personali.
9. I coniugi esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il minore.
10. Il cane in comproprietà tra i coniugi starà una settimana con il sig. ed una settimana con la Pt_2 sig.ra con la stessa alternanza di i ricorrenti suddivideranno al 50% tra di loro tutte Parte_1 Per_1 le spese ordinarie e non che sosterranno per il detto animale.
11. Essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti ed autosufficienti non viene richiesto nessun assegno di mantenimento e dichiarano di non avere più null'altro reciprocamente a pretendere.
12. Spese di lite compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio a Parabiago (MI) il 5.5.2007
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parabiago (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 14.5.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG