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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/10/2025, n. 10153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10153 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa iscritta al n. 12011/2025 R.G. delle controversie lavoro promossa da
, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Viviana Altamore, per procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal suo funzionario,
e
Controparte_2
, in persona del rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai suoi funzionari,
RESISTENTI
OGGETTO: sanzioni disciplinari. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi, nei verbali e nelle note scritte di causa. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso ritualmente depositato in forma telematica il Contr 31/3/2025, la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e il in CP_4 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, proponendo impugnativa avverso le sanzioni disciplinari della sospensione per tre giorni ciascuna dal servizio, con privazione della retribuzione, irrogatele con i provvedimenti n. 63221 del 17/10/2024 e n. 71855 del 18/11/2024. A sostegno della impugnazione, la ricorrente, premesso di essere Contr dipendente del , collocata fuori ruolo a disposizione del in quanto CP_4 docente di scuola secondaria di II grado assegnata alla scuola paritaria
“Cristoforo Colombo” di Buenos Aires (Argentina) a partire dall'a.s. 2018-2019, lamentava l'incompetenza del dirigente scolastico per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari impugnate, la genericità della motivazione dei provvedimenti, l'inesistenza dell'obbligo di partecipazione alle riunioni scolastiche diverse da quelle previste dal CCNL, peraltro illegittimamente convocate con un ordine di servizio da parte del coordinatore didattico e l'assenza di una previsione di illecito disciplinare in relazione alla condotta censurata. Tanto premesso e rappresentato, la ricorrente concludeva rassegnando le seguenti testuali conclusioni:
“1) accerti e dichiari l'illegittimità del provvedimento disciplinare emesso in data 17/10/2024 prot. n. 63221, con cui il Dirigente Scolastico ha disposto la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 3, poiché emesso da soggetto incompetente per come indicato in narrativa, e di conseguenza, lo dichiari nullo, illegittimo, inefficace o lo revochi con qualunque statuizione;
2) accerti e dichiari l'illegittimità del provvedimento disciplinare emesso in data 18.11.2024 prot. 71855 con cui il Dirigente Scolastico ha disposto la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 3, poiché emesso da soggetto incompetente per come indicato in narrativa, e di conseguenza, lo dichiari nullo, illegittimo, inefficace o lo revochi con qualunque statuizione;
3) accerti e dichiari l'illegittimità del provvedimento disciplinare emesso in data 17/10/2024 prot. n. 63221 e del provvedimento disciplinare emesso in data 18.11.2024 prot. 71855 per difetto di motivazione, motivazione inesistente e/o apparente, e di conseguenza, lo dichiari nullo, illegittimo, inefficace o lo revochi con qualunque statuizione;
4) in via ulteriormente subordinata, nel merito, accerti e dichiari l'illegittimità del provvedimento disciplinare data 17/10/2024 prot. n. 63221 perché emanato sulla base di azioni, condotte poste in essere da Dirigente scolastico e dalla Coordinatrice didattica in contrasto con la normativa nazionale, come dettagliatamente esposto in narrativa, annullando, ove ritenuto,
2 anche gli atti prodromici al provvedimento disciplinare e di conseguenza lo dichiari nullo, illegittimo, inefficace o lo revochi con qualunque statuizione;
5) Sempre in via ulteriormente subordinata, nel merito, accerti e dichiari l'illegittimità del provvedimento disciplinare in data 18.11.2024 prot. 71855 sia perché travolto dalla illegittimità del primo provvedimento disciplinare, trattandosi di atto consecutivo che dipende da esso, e per le altre motivazioni esposte in narrativa e di conseguenza lo dichiari nullo, illegittimo, inefficace o lo revochi con qualunque statuizione;
6) Sempre nel merito, accertare dichiarare l'illegittimità del provvedimento disciplinare e conseguentemente annullare i provvedimenti disciplinari del Dirigente scolastico datati 17/10/2024 prot. n. 63221 e 18.11.2024 prot. 71855, per violazione dell'art. 25 del CCNL, e di conseguenza li dichiari nulli, illegittimi, inefficaci o li revochi con qualunque statuizione;
7) In ogni caso, annullare le sanzioni disciplinari irrogate o dichiararle nulle, inefficaci o le revochi con qualunque statuizione;
8) Per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non a favore di ed a carico dei resistenti in Parte_1 soldio subìti a causa dei provvedimenti di cui in premessa, dal dì del fatto fino all'effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione come per legge e condannare i resistenti in solido al pagamento. Vinte le spese del presente giudizio”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il
, affermando la Controparte_2 competenza del dirigente scolastico, contestando la genericità della motivazione dei provvedimenti impugnati e chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato. Parimenti, si costituiva in giudizio, seppur tardivamente, il
[...]
, anch'esso domandando il rigetto del ricorso, in Controparte_1 quanto infondato. La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti ritualmente prodotti dalle parti, nonché offerti in produzione alla prima udienza. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione del 13/10/2025 con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia veniva decisa.
2. La ricorrente è docente di scuola secondaria di II grado e, a partire dall'a.s. 2018-2019, e per sei anni scolastici, è stata assegnata alla scuola paritaria “Cristoforo Colombo” di Buenos Aires, sulla scorta del decreto n. 3615/2727 del 20/2/2019 del capo dell'Ufficio V della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del MAECI, adottato ai sensi del d.lgs. n. 64/2017 (doc. 1 del ricorso). La docente ricorrente è stata destinataria di due sanzioni disciplinari di tre giorni di sospensione dal servizio ciascuna, con privazione della retribuzione, comminate dal dirigente scolastico dell'Ufficio Educazione e Scuole del 3 Consolato Generale d'Italia di Buenos Aires con i provvedimenti n. 63221 del 17/10/2024 (doc. 5 del ricorso) e n. 71855 del 18/11/2024 (doc. 8 al ricorso).
3. Nel contesto considerato, secondo il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (si rinvia, per brevità, tra le tante, a Cass. n. 363 del 9/1/2019), risulta preliminare e assorbente l'esame della competenza del dirigente della struttura scolastica ad adottare i provvedimenti sanzionatori oggetto di censura, avendo la ricorrente assunto che l'esercizio del potere disciplinare non potesse essere apprezzato in ragione dell'entità della sanzione in concreto inflitta, bensì dovesse essere valutato sulla scorta della sanzione astrattamente prevista dalla norma disciplinare applicata.
3.1 L'indagine in parola va condotta tenendo conto che l'art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001, nel testo novellato dal d.lgs. n. 75/2017, stabilisce espressamente che:
“1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo”. Al successivo comma 9-quater è stabilito: “Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari”. In ragione di tale ultima norma, pertanto, per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) la competenza in materia disciplinare spetta al responsabile della struttura se questi riveste la qualifica di dirigente “per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni”, ovvero all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque nel caso di infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo caso.
3.2 Ebbene, l'art. 91 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009 prevede che
“per il personale docente ed educativo della scuola di ogni ordine e grado continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della parte III del d.lgs. n. 297/1994”. In particolare, l'art. 492 del d.lgs. n. 297/1994 delinea un sistema sanzionatorio graduato in relazione alla gravità delle infrazioni, stabilendo, al 4 comma 2, che le sanzioni disciplinari comminabili al personale direttivo e docente in caso di violazione dei propri doveri sono le seguenti:
“a) la censura;
b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;
c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
e) la destituzione”. Al comma 3 è precisato che “Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri”. A sua volta, l'art. 494 del d.lgs. citato, dopo aver chiarito al comma 1 che
“La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario” (salvo quanto disposto sugli effetti della suddetta sanzione dall'art. 497), statuisce al comma 2 che “La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta: a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;
b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza”. Il successivo art. 495 stabilisce che la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta: “a) nei casi previsti dall'art. 494, qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;
c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola o per concorso negli stessi atti;
d) per abuso di autorità”. Per il personale ATA, invece, a differenza dei docenti, il CCNL del 2007 prevede, all'art. 93, tra le sanzioni disciplinari “la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni”.
3.3 Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, è bene sottolineare che, con specifico riguardo al personale docente, la contrattazione collettiva non prevede la sanzione della sospensione dall'insegnamento fino a dieci giorni quale massimo edittale – come, invece, previsto dall'art. 55-bis, comma 9- quater, del TUPI – ma si limita ad operare un rinvio alle disposizioni del d.lgs. n. 297/1994, che prevedono, rispettivamente, la “sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese” (cfr. art. 492 del d.lgs. n. 297/1994) e la
“sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi” (così, art. 495 cit.).
3.4 Nel caso di specie, poi, vertendosi in fattispecie di docente collocato fuori ruolo a disposizione del è necessario avere, altresì, riguardo la CP_4 specifica disciplina prevista dal d.lgs. n. 64/2017. In particolare, l'art. 25 del d.lgs. citato prevede che:
5 “1. Il personale di cui al presente capo è soggetto alle sanzioni disciplinari previste per la categoria di appartenenza.
2. Nei casi in cui la sanzione disciplinare non è di competenza dell'ufficio per i procedimenti disciplinari di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, il procedimento disciplinare compete al dirigente scolastico o, in sua assenza, al capo del consolato o consolato generale di prima categoria territorialmente competente o, in mancanza, al capo della rappresentanza diplomatica, fatta salva diversa previsione del decreto istitutivo di cui all'articolo 4, comma 1. 3. Salvo quanto previsto al comma 2, i procedimenti disciplinari spettano all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari del
[...]
”. Controparte_2
Sicché, per quanto di interesse, per il personale docente collocato fuori ruolo a disposizione del d assegnato all'estero, permane la competenza CP_4 del dirigente scolastico - o, in sua assenza, del capo del consolato o del consolato generale di prima categoria territorialmente competente o, in mancanza, il capo della rappresentanza diplomatica – per l'irrogazione delle sanzioni di minore gravità, come stabilita dall'art. 55 bis, comma 1 d.lgs. n. 165/2001.
4. Tale essendo il quadro normativo di riferimento, è opportuno esaminare l'interpretazione giurisprudenziale che del medesimo si è consolidata, alla luce dei principi di diritto applicabili alla formulazione dell'articolo 55 bis citato nella sua formulazione sia antecedente che successiva all'intervento di modifica ad opera della c.d. Riforma Madia.
4.1 Invero, muovendo dai superiori rilievi, la Suprema Corte, nel decidere questioni analoghe a quella per cui è causa, seppur originatesi già sotto il vigore delle modifiche apportate all'art. 55 bis del d.lgs. n.165/2001 dal d.lgs. n. 150/2009, ha osservato che “L'art. 29 del CCNL Comparto istruzione e ricerca (triennio 2016- 2018) del 19 aprile 2018, nell'affermare l'opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, ha mantenuto fermo, nelle more, quanto stabilito dagli artt. 492-501 (con alcune modifiche all'art. 498, comma 1) del D.Lgs. n. 297 del 1994, come già aveva disposto il citato art. 91 del CCNL del 2007. (...). Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., n. 11636 del 2016), la regola della "competenza" caratterizza, l'intero impianto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, che attribuisce il potere disciplinare per le sanzioni di minore gravità (dal rimprovero scritto alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a 10 giorni) al responsabile della struttura avente qualifica dirigenziale (comma 1), e la competenza per le sanzioni più gravi (dalla sospensione da 11 giorni a sei mesi al licenziamento) all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari. 6 La corretta determinazione della competenza si riverbera, peraltro, sulle regole procedurali da applicare nelle fasi della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione. La sentenza di questa Corte da ultimo citata ha posto in rilievo come la "ratio" dell'art. 55-bis, deve essere individuata, in primo luogo, nell'esigenza di rendere più veloce l'esercizio del potere disciplinare ed, in secondo luogo, ma solo per i procedimenti relativi a fatti puniti con sanzioni più severe, nella esigenza di assicurare al dipendente maggiori garanzie, quali sono indubbiamente assicurate dall' che offre al lavoratore pubblico CP_5 sufficienti garanzie di imparzialità, in ragione della "specializzazione" di tale organo e, soprattutto, della sua indifferenza rispetto al capo della struttura del dipendente incolpato, coinvolto direttamente nella vicenda disciplinare. Ed infatti, per le sanzioni più gravi il legislatore ha inteso garantire la terzietà dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, da intendersi quale distinzione, sul piano organizzativo, rispetto alla struttura nella quale opera il dipendente (cfr., Cass. n. 1753 del 2107, n. 16706 del 2018). La disposizione normativa ha sancito una distinzione tra "responsabile della struttura", "responsabile della struttura dirigente" e graduata CP_5 sulla base della maggiore o minore afflittività delle sanzioni disciplinari, con ciò stabilendo che i procedimenti disciplinari che possono concludersi con le sanzioni più gravi devono essere promossi e gestiti da un ufficio specifico, l' CP_5
Alla violazione delle regole sulla competenza, che si risolve in una violazione di norme di legge inderogabili, consegue l'illegittimità del procedimento disciplinare e la nullità della sanzione irrogata (si v., ex plurimis, Cass., n. 7177 del 2017). Proprio in ragione della ratio che nell'impiego pubblico contrattualizzato sottende i criteri di attribuzione della competenza in materia disciplinare, la competenza ad iniziare, svolgere e concludere il procedimento disciplinare deve essere determinata in ragione della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale, che viene in rilievo. Il principio del giusto procedimento, che trova applicazione anche con riguardo al procedimento disciplinare (v., Cass., n. 16706 del 2018, Corte Cost., sentenza n. 51 del 2014) e il principio di legalità in senso formale postulano che la competenza risulti determinata dalla legge in modo certo, anteriore al caso concreto, ed oggettivo. L'organo competente deve essere individuato in modo univoco e chiaro (v., Cass., n. 29181 del 2018) a prescindere e, comunque, anteriormente rispetto ad uno specifico procedimento disciplinare. D'altra parte, facendo riferimento, come prospetta in modo non condivisibile il ricorrente, alla sanzione eroganda in concreto, si determinerebbe il paradosso che l'individuazione dell'organo competente da cui discende anche la determinazione delle regole procedurali applicabili, 7 avverrebbe sulla base di un dato incerto ed opinabile, che ben potrebbe essere smentito all'esito del procedimento medesimo svoltosi secondo le suddette regole. Inoltre, vi sarebbe una inappropriata trasposizione in un ambito, quello della determinazione della competenza, funzionalmente caratterizzato da esigenze di predeterminazione, generalità ed astrattezza, del principio più volte affermato da questa Corte dell'esclusione della configurabilità in astratto di qualsivoglia automatismo nell'irrogazione di sanzioni disciplinari, atteso che il principio della proporzionalità delle stesse rispetto ai fatti commessi costituisce regola valida per tutto il diritto punitivo e risulta trasfusa, per l'illecito disciplinare, nell'art. 2106 c.c., richiamato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, anche nel testo risultante dalla novella del 2009” (v. Cass., n. 18858 del 2016, n. 5706 del 2017, in materia di destituzione del personale scolastico, Cass., n. 13865 del 2019, n. 14063 del 2019). Tale principio peraltro, si fonda, secondo l'insegnamento del Giudice delle Leggi, sul presupposto secondo cui il principio di eguaglianza e ragionevolezza esige, in via generale, che sia conservata all'organo disciplinare (competente) una valutazione discrezionale sulla proporzionale graduazione della sanzione disciplinare nel caso concreto (così, in particolare, sentenza Corte Cost., n. 197 del 2018, si v. anche la sentenza Corte Cost., n. 268 del 2016). Dunque, con riguardo al personale docente ed educativo della scuola, poiché per le infrazioni di cui al D.Lgs. n. 297/1994, art. 494, comma 1, lett. a), b) e c), la fattispecie legale di cui al medesimo art. 494, comma 1, e all'art. 492, comma 2, lett. b), prevede "la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese", ai sensi dell'art. 55-bis, comma 1, primo e secondo periodo, per il procedimento disciplinare sussiste la competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) e non del dirigente scolastico, trattandosi di infrazioni punibili con sanzione più grave rispetto a quella inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, dovendosi fare riferimento alla fattispecie disciplinare legale e non a valutazioni ex ante della sanzione irrogabile in concreto, meramente ipotetiche e discrezionali” (cfr. Cassazione n. 28111 del 31/10/2019, e, in senso conforme, Cassazione n. 20059 del 14/7/2021, Cassazione n. 23524 del 27/8/2021, Cassazione n. 15800 del 17/5/2022).
4.2 Analoghi principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte, quando, in fattispecie assimilabile a quella in esame, di irrogazione della sanzione disciplinare di 2 giorni di sospensione dal servizio ad un docente, ha confermato: “si deve constatare che non esistono – in ambito scolastico e sulla base della disposizione pacificamente applicata nel caso di specie – illeciti disciplinari per i quali sia prevista la pena edittale della sospensione fino a un massimo di dieci giorni. Dal che consegue che il dirigente scolastico, infliggendo la sanzione della sospensione dal servizio per due giorni, intese inquadrare l'illecito disciplinare commesso dal ricorrente nella previsione della 8 lettera b) del comma 2 dell'art. 492, il quale consente al datore di lavoro, applicando la sanzione della sospensione, di scegliere tra una durata minima di un giorno e una massima di un mese. Ciò posto, si deve qui ricordare, condividere e ribadire quanto questa Corte ha già avuto occasione di statuire in ordine alla corretta applicazione dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo il quale (nel testo vigente nel 2012, ovverosia all'epoca dei fatti) «Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2» (...). Poiché nel caso in esame venne inflitta la sanzione della sospensione per due giorni (dunque inferiore a dieci giorni), ma in applicazione di una disposizione di legge che prevede una sanzione massima di un mese di sospensione (dunque superiore a dieci giorni), si tratta di stabilire se il riparto di competenza sul procedimento e sull'adozione del provvedimento disciplinare sancito dall'art. 55-bis abbia riguardo alla sanzione applicata in concreto o alla sanzione astrattamente applicabile. Nel primo caso, la sanzione applicata al ricorrente dal dirigente scolastico sarebbe legittima, nel secondo caso, invece, sarebbe illegittima. Ebbene, questa Corte ha già ritenuto, e qui conferma, che «l'attribuzione della competenza al Dirigente della struttura cui appartiene il dipendente o all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 55-bis d.lgs. n. 165 del 2001, si definisce esclusivamente sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti quali indicati nell'atto di contestazione e non sulla base della misura che la P.A. possa prevedere di irrogare» (Cass. n. 30226/2019, che richiama a sua volta Cass. n. 20845/2019). Infatti, in tale direzione volge il senso «fatto palese dal significato proprio delle parole» (art. 12 disp. prel. c.c.) usate dal legislatore, laddove esso si riferisce alla sanzione di cui è «prevista l'irrogazione» (art. 55-bis, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001). E il riferimento non può che essere alla previsione della legge, non certo a quella dello stesso dirigente del singolo ufficio, il quale, altrimenti, sarebbe chiamato a regolare la propria competenza in ambito disciplinare sulla base delle sue stesse intenzioni e determinazioni in ordine alla sanzione da applicare e non in ossequio a una preesistente criterio normativo, che egli sia tenuto a rispettare” (Cassazione n. 19097 del 11/7/2024; Cassazione n. 20845 del 2/8/2019).
4.3 Non muta, a bene vedere, tale orientamento la recente pronuncia della Corte di Cassazione invocata dal nella quale il Giudice di legittimità CP_4 non esamina la questione qui prospettata, limitandosi a confermare la tardività della sollevata eccezione (cfr. Cassazione n. 10375 del 19/4/2025).
4.4 Piuttosto, ancora successivamente, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso di un docente, ha confermato il principio di diritto già espresso, che impone di radicare la competenza per l'adozione dei provvedimenti disciplinari a carico dei docenti al massimo edittale della sanzione da adottarsi: “Il ricorso è 9 fondato. La sentenza impugnata non è conforme al principio di diritto, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte e pronunciato in fattispecie analoghe, secondo cui «l'attribuzione della competenza al Dirigente della struttura cui appartiene il dipendente o all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 55-bis d.lgs. n. 165 del 2001, si definisce esclusivamente sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti quali indicati nell'atto di contestazione e non sulla base della misura che la P.A. possa prevedere di irrogare» (Cass. n. 19097/2024 che richiama Cass. n. 30226/2019 e Cass. n. 20845/2019). Le pronunce citate hanno anche evidenziato che, in ambito scolastico, la contrattazione collettiva, applicabile alla fattispecie ratione temporis, ossia il CCNL 29 novembre 2007, ha differenziato il codice disciplinare dettato per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (artt. 92 e seguenti) da quello previsto per i docenti e per questi ultimi, all'art. 91, ha rinviato alle disposizioni di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del d.lgs. n. 297/1994, e, quindi, all'art. 492 che tipizza le sanzioni (...) e fra queste non prevede la sospensione sino ad un massimo di dieci giorni (prevista, invece, per il solo personale ATA dall'art. 95 dello stesso CCNL). Analogamente i successivi contratti collettivi del 14 aprile 2018 e del 18 gennaio 2024, non applicabili all'illecito disciplinare qui in discussione, nel rinviare ad un'apposita sessione negoziale la definizione delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni per il personale docente, hanno ribadito, nelle more, la perdurante vigenza del codice disciplinare normativamente previsto dal citato T.U. e, dunque, degli artt. 492, 494 e 495 che prevedono la sospensione fino ad un massimo di un mese o da oltre un mese a sei mesi, a seconda che l'illecito sia sussumibile fra quelli tipizzati dall'art. 494 (...) o possa essere sussunto nelle più gravi condotte previste dall'art. 495 (...). Tenuto conto, quindi, di detta tipologia di sanzioni nonché della disciplina dettata dall'art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001, nel testo antecedente alla nuova formulazione inserita dal d.lgs. n.75/2017 (non applicabile alla fattispecie in ragione del regime transitorio dettato dall'art. 22, comma 13, dello stesso decreto), questa Corte ha evidenziato che «poiché per le infrazioni di cui all'art. 494, comma 1, lettere a), b) e c), del d.lgs. n. 297 del 1994, la fattispecie legale di cui al medesimo art. 494, comma 1, e all'art. 492, comma 2, lettera b), prevede «la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese», ai sensi dell'art. 55-bis, comma 1, primo e secondo periodo, applicabile ratione temporís nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 75 del 2017, per il procedimento disciplinare sussiste la competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) e non del dirigente scolastico, trattandosi di infrazioni punibili con sanzione più grave rispetto a quella inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, dovendosi fare riferimento alla fattispecie disciplinare legale e non a valutazioni ex ante della sanzione irrogabile in concreto, meramente ipotetiche e discrezionali. » (Cass.n. 28111/2019). 10 La sentenza impugnata, che ha valorizzato, invece, l'entità della sanzione concretamente inflitta dal dirigente scolastico, non è conforme al richiamato principio e va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione” (cfr. Cassazione n. 20455 del 21/7/2025).
4.5 Peraltro, vuole osservarsi, non è consentito ritenere che siffatta interpretazione finirebbe per escludere la competenza del dirigente scolastico ad erogare la sanzione conservativa della sospensione fino a dieci giorni, atteso che
“La ratio dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 è quella di garantire il rispetto di determinate forme nel procedimento disciplinare, differenziate (con tutele crescenti) a seconda della gravità della sanzione prevista. Il che certamente non implica la necessità che esistano illeciti disciplinari per i quali sia prevista (da altre norme, non essendo l'art. 55-bis diretto a «introdurre nuove sanzioni») la sanzione massima della sospensione dal servizio di dieci giorni. Se le norme sanzionatrici prevedono una durata edittale massima superiore a dieci giorni anche nei casi meno gravi per i quali è tuttavia prevista la possibilità di adottare la sanzione sospensiva –come avviene nell'art. 492 del d.lgs. n. 297 del 1994 – semplicemente il potere disciplinare del dirigente sarà contenuto nel limite delle sanzioni non sospensive (nel caso in esame, la sola sanzione della censura), mentre tutte le sanzioni sospensive resteranno riservate alle forme, più garantiste, che prevedono l'intervento dell'apposito Ufficio per il Procedimento Disciplinare”, assicurando quest'ultimo organo maggiori garanzie di terzietà, in difetto della sussistenza delle quali si determina l'invalidità della sanzione stessa (Cassazione n. 19097 dell'11/7/2024, cit.). Di talché, l'inserimento in calce all'art. 55 bis del d.lgs. n.165/2001 del comma 9 quater, operato dalla c.d. Riforma Madia, si limita a chiarire che anche nel comparto scuola la procedura che regola i procedimenti disciplinari è quella prevista dal citato T.U., senza con ciò innovare i criteri di valutazione della legittimità dell'atto sanzionatorio, che resta da compiere in relazione alla disciplina sostanziale vigente al momento della sua adozione (così, sostanzialmente, Cassazione n. 33234 del 10/11/2022, che richiama Cassazione n. 11627 del 7/6/2016; e Cassazione n. 11985 del 10/6/2016) e, dunque, come già detto, avuto riguardo alla sanzione edittale stabilita in astratto dall'art. 494, comma 1, lettere a), b) e c) del d.lgs. n. 297/1994 e non a quella da applicarsi in concreto (cfr., in tal senso, Tribunale di Catania, sentenza n. 1490 del 4/4/2025).
5. Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, non può che osservarsi che il dirigente scolastico che ha adottato i due provvedimenti disciplinari impugnati risulti incardinato nell'Ufficio Educazione e Scuole del Consolato Generale d'Italia, sicché, ai sensi del combinato disposto dell'art. 25 del d.lgs. n. 64/2017 e dell'art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001 non era competente a comminare le due sanzioni della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione. 11 Infatti, il limite edittale previsto dall'art. 492, comma 2, lett. b) e dell'art. 494 del d.lgs. n. 297/1994 è pari ad un mese di sospensione, misura che supera la competenza di dieci giorni contemplata nell'art. 55 bis, comma 9 quater del d.lgs. n. 165/2001. Conseguentemente, l'eccezione di incompetenza merita accoglimento e - poiché «l'irrogazione da parte del dirigente scolastico di una misura disciplinare rispetto ad un procedimento che rientra, sulla base della competenza fissata sulla base del massimo edittale previsto per la violazione contestata, nella potestà dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, comportando minori garanzie di terzietà, determina l'invalidità della sanzione stessa» (Cass. 30226/2019, cit.)” - i provvedimenti disciplinari impugnati debbono essere dichiarati nulli.
6. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in tesi subiti a cagione dei provvedimenti disciplinari impugnati, non avendo parte ricorrente dedotto, né provato, alcunché in relazione agli asseriti danni patiti, la stessa deve ritenersi limitata alle sole conseguenze patrimoniali – per la sospensione della retribuzione e dell'assegno di sede - dei provvedimenti di sospensione, documentate in atti. In particolare, l'assegno di sede risulta sospeso con decreto del capo dell'Ufficio V prot. n. del 5/5/2025 per i Parte_2 giorni dal 22/10/2024 al 24/10/2024 e dal 18/12/2024 al 20/12/2024. In tali termini, risultando documentalmente provato il danno economico patito dalla ricorrente, la domanda deve essere accolta, con ordine alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, di corrispondere alla ricorrente quanto nelle more illegittimamente trattenuto.
7. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara la nullità dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti della docente ricorrente dal dirigente scolastico dell'Ufficio Educazione e Scuole del Consolato Generale d'Italia di Buenos Aires con i provvedimenti n. 63221 del 17/10/2024 e n. 71855 del 18/11/2024. Condanna il e il Controparte_1 [...]
, ciascuno per quanto di Controparte_2 competenza, alla restituzione in favore della ricorrente della retribuzione e dell'assegno di sede sospesi in conseguenza dei succitati provvedimenti disciplinari. 12 Condanna il e il Controparte_1 [...]
, in solido, alla refusione delle Controparte_2 spese di lite, che liquida in complessivi € 3.689,00, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 14 ottobre 2025 Il Giudice Laura Cerroni
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio mirato, dott. Simone Petrilli.
13
Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa iscritta al n. 12011/2025 R.G. delle controversie lavoro promossa da
, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Viviana Altamore, per procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal suo funzionario,
e
Controparte_2
, in persona del rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai suoi funzionari,
RESISTENTI
OGGETTO: sanzioni disciplinari. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi, nei verbali e nelle note scritte di causa. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso ritualmente depositato in forma telematica il Contr 31/3/2025, la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e il in CP_4 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, proponendo impugnativa avverso le sanzioni disciplinari della sospensione per tre giorni ciascuna dal servizio, con privazione della retribuzione, irrogatele con i provvedimenti n. 63221 del 17/10/2024 e n. 71855 del 18/11/2024. A sostegno della impugnazione, la ricorrente, premesso di essere Contr dipendente del , collocata fuori ruolo a disposizione del in quanto CP_4 docente di scuola secondaria di II grado assegnata alla scuola paritaria
“Cristoforo Colombo” di Buenos Aires (Argentina) a partire dall'a.s. 2018-2019, lamentava l'incompetenza del dirigente scolastico per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari impugnate, la genericità della motivazione dei provvedimenti, l'inesistenza dell'obbligo di partecipazione alle riunioni scolastiche diverse da quelle previste dal CCNL, peraltro illegittimamente convocate con un ordine di servizio da parte del coordinatore didattico e l'assenza di una previsione di illecito disciplinare in relazione alla condotta censurata. Tanto premesso e rappresentato, la ricorrente concludeva rassegnando le seguenti testuali conclusioni:
“1) accerti e dichiari l'illegittimità del provvedimento disciplinare emesso in data 17/10/2024 prot. n. 63221, con cui il Dirigente Scolastico ha disposto la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 3, poiché emesso da soggetto incompetente per come indicato in narrativa, e di conseguenza, lo dichiari nullo, illegittimo, inefficace o lo revochi con qualunque statuizione;
2) accerti e dichiari l'illegittimità del provvedimento disciplinare emesso in data 18.11.2024 prot. 71855 con cui il Dirigente Scolastico ha disposto la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 3, poiché emesso da soggetto incompetente per come indicato in narrativa, e di conseguenza, lo dichiari nullo, illegittimo, inefficace o lo revochi con qualunque statuizione;
3) accerti e dichiari l'illegittimità del provvedimento disciplinare emesso in data 17/10/2024 prot. n. 63221 e del provvedimento disciplinare emesso in data 18.11.2024 prot. 71855 per difetto di motivazione, motivazione inesistente e/o apparente, e di conseguenza, lo dichiari nullo, illegittimo, inefficace o lo revochi con qualunque statuizione;
4) in via ulteriormente subordinata, nel merito, accerti e dichiari l'illegittimità del provvedimento disciplinare data 17/10/2024 prot. n. 63221 perché emanato sulla base di azioni, condotte poste in essere da Dirigente scolastico e dalla Coordinatrice didattica in contrasto con la normativa nazionale, come dettagliatamente esposto in narrativa, annullando, ove ritenuto,
2 anche gli atti prodromici al provvedimento disciplinare e di conseguenza lo dichiari nullo, illegittimo, inefficace o lo revochi con qualunque statuizione;
5) Sempre in via ulteriormente subordinata, nel merito, accerti e dichiari l'illegittimità del provvedimento disciplinare in data 18.11.2024 prot. 71855 sia perché travolto dalla illegittimità del primo provvedimento disciplinare, trattandosi di atto consecutivo che dipende da esso, e per le altre motivazioni esposte in narrativa e di conseguenza lo dichiari nullo, illegittimo, inefficace o lo revochi con qualunque statuizione;
6) Sempre nel merito, accertare dichiarare l'illegittimità del provvedimento disciplinare e conseguentemente annullare i provvedimenti disciplinari del Dirigente scolastico datati 17/10/2024 prot. n. 63221 e 18.11.2024 prot. 71855, per violazione dell'art. 25 del CCNL, e di conseguenza li dichiari nulli, illegittimi, inefficaci o li revochi con qualunque statuizione;
7) In ogni caso, annullare le sanzioni disciplinari irrogate o dichiararle nulle, inefficaci o le revochi con qualunque statuizione;
8) Per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non a favore di ed a carico dei resistenti in Parte_1 soldio subìti a causa dei provvedimenti di cui in premessa, dal dì del fatto fino all'effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione come per legge e condannare i resistenti in solido al pagamento. Vinte le spese del presente giudizio”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il
, affermando la Controparte_2 competenza del dirigente scolastico, contestando la genericità della motivazione dei provvedimenti impugnati e chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato. Parimenti, si costituiva in giudizio, seppur tardivamente, il
[...]
, anch'esso domandando il rigetto del ricorso, in Controparte_1 quanto infondato. La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti ritualmente prodotti dalle parti, nonché offerti in produzione alla prima udienza. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione del 13/10/2025 con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia veniva decisa.
2. La ricorrente è docente di scuola secondaria di II grado e, a partire dall'a.s. 2018-2019, e per sei anni scolastici, è stata assegnata alla scuola paritaria “Cristoforo Colombo” di Buenos Aires, sulla scorta del decreto n. 3615/2727 del 20/2/2019 del capo dell'Ufficio V della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del MAECI, adottato ai sensi del d.lgs. n. 64/2017 (doc. 1 del ricorso). La docente ricorrente è stata destinataria di due sanzioni disciplinari di tre giorni di sospensione dal servizio ciascuna, con privazione della retribuzione, comminate dal dirigente scolastico dell'Ufficio Educazione e Scuole del 3 Consolato Generale d'Italia di Buenos Aires con i provvedimenti n. 63221 del 17/10/2024 (doc. 5 del ricorso) e n. 71855 del 18/11/2024 (doc. 8 al ricorso).
3. Nel contesto considerato, secondo il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (si rinvia, per brevità, tra le tante, a Cass. n. 363 del 9/1/2019), risulta preliminare e assorbente l'esame della competenza del dirigente della struttura scolastica ad adottare i provvedimenti sanzionatori oggetto di censura, avendo la ricorrente assunto che l'esercizio del potere disciplinare non potesse essere apprezzato in ragione dell'entità della sanzione in concreto inflitta, bensì dovesse essere valutato sulla scorta della sanzione astrattamente prevista dalla norma disciplinare applicata.
3.1 L'indagine in parola va condotta tenendo conto che l'art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001, nel testo novellato dal d.lgs. n. 75/2017, stabilisce espressamente che:
“1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo”. Al successivo comma 9-quater è stabilito: “Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari”. In ragione di tale ultima norma, pertanto, per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) la competenza in materia disciplinare spetta al responsabile della struttura se questi riveste la qualifica di dirigente “per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni”, ovvero all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque nel caso di infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo caso.
3.2 Ebbene, l'art. 91 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009 prevede che
“per il personale docente ed educativo della scuola di ogni ordine e grado continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della parte III del d.lgs. n. 297/1994”. In particolare, l'art. 492 del d.lgs. n. 297/1994 delinea un sistema sanzionatorio graduato in relazione alla gravità delle infrazioni, stabilendo, al 4 comma 2, che le sanzioni disciplinari comminabili al personale direttivo e docente in caso di violazione dei propri doveri sono le seguenti:
“a) la censura;
b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;
c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
e) la destituzione”. Al comma 3 è precisato che “Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri”. A sua volta, l'art. 494 del d.lgs. citato, dopo aver chiarito al comma 1 che
“La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario” (salvo quanto disposto sugli effetti della suddetta sanzione dall'art. 497), statuisce al comma 2 che “La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta: a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;
b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza”. Il successivo art. 495 stabilisce che la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta: “a) nei casi previsti dall'art. 494, qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;
c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola o per concorso negli stessi atti;
d) per abuso di autorità”. Per il personale ATA, invece, a differenza dei docenti, il CCNL del 2007 prevede, all'art. 93, tra le sanzioni disciplinari “la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni”.
3.3 Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, è bene sottolineare che, con specifico riguardo al personale docente, la contrattazione collettiva non prevede la sanzione della sospensione dall'insegnamento fino a dieci giorni quale massimo edittale – come, invece, previsto dall'art. 55-bis, comma 9- quater, del TUPI – ma si limita ad operare un rinvio alle disposizioni del d.lgs. n. 297/1994, che prevedono, rispettivamente, la “sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese” (cfr. art. 492 del d.lgs. n. 297/1994) e la
“sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi” (così, art. 495 cit.).
3.4 Nel caso di specie, poi, vertendosi in fattispecie di docente collocato fuori ruolo a disposizione del è necessario avere, altresì, riguardo la CP_4 specifica disciplina prevista dal d.lgs. n. 64/2017. In particolare, l'art. 25 del d.lgs. citato prevede che:
5 “1. Il personale di cui al presente capo è soggetto alle sanzioni disciplinari previste per la categoria di appartenenza.
2. Nei casi in cui la sanzione disciplinare non è di competenza dell'ufficio per i procedimenti disciplinari di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, il procedimento disciplinare compete al dirigente scolastico o, in sua assenza, al capo del consolato o consolato generale di prima categoria territorialmente competente o, in mancanza, al capo della rappresentanza diplomatica, fatta salva diversa previsione del decreto istitutivo di cui all'articolo 4, comma 1. 3. Salvo quanto previsto al comma 2, i procedimenti disciplinari spettano all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari del
[...]
”. Controparte_2
Sicché, per quanto di interesse, per il personale docente collocato fuori ruolo a disposizione del d assegnato all'estero, permane la competenza CP_4 del dirigente scolastico - o, in sua assenza, del capo del consolato o del consolato generale di prima categoria territorialmente competente o, in mancanza, il capo della rappresentanza diplomatica – per l'irrogazione delle sanzioni di minore gravità, come stabilita dall'art. 55 bis, comma 1 d.lgs. n. 165/2001.
4. Tale essendo il quadro normativo di riferimento, è opportuno esaminare l'interpretazione giurisprudenziale che del medesimo si è consolidata, alla luce dei principi di diritto applicabili alla formulazione dell'articolo 55 bis citato nella sua formulazione sia antecedente che successiva all'intervento di modifica ad opera della c.d. Riforma Madia.
4.1 Invero, muovendo dai superiori rilievi, la Suprema Corte, nel decidere questioni analoghe a quella per cui è causa, seppur originatesi già sotto il vigore delle modifiche apportate all'art. 55 bis del d.lgs. n.165/2001 dal d.lgs. n. 150/2009, ha osservato che “L'art. 29 del CCNL Comparto istruzione e ricerca (triennio 2016- 2018) del 19 aprile 2018, nell'affermare l'opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, ha mantenuto fermo, nelle more, quanto stabilito dagli artt. 492-501 (con alcune modifiche all'art. 498, comma 1) del D.Lgs. n. 297 del 1994, come già aveva disposto il citato art. 91 del CCNL del 2007. (...). Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., n. 11636 del 2016), la regola della "competenza" caratterizza, l'intero impianto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, che attribuisce il potere disciplinare per le sanzioni di minore gravità (dal rimprovero scritto alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a 10 giorni) al responsabile della struttura avente qualifica dirigenziale (comma 1), e la competenza per le sanzioni più gravi (dalla sospensione da 11 giorni a sei mesi al licenziamento) all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari. 6 La corretta determinazione della competenza si riverbera, peraltro, sulle regole procedurali da applicare nelle fasi della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione. La sentenza di questa Corte da ultimo citata ha posto in rilievo come la "ratio" dell'art. 55-bis, deve essere individuata, in primo luogo, nell'esigenza di rendere più veloce l'esercizio del potere disciplinare ed, in secondo luogo, ma solo per i procedimenti relativi a fatti puniti con sanzioni più severe, nella esigenza di assicurare al dipendente maggiori garanzie, quali sono indubbiamente assicurate dall' che offre al lavoratore pubblico CP_5 sufficienti garanzie di imparzialità, in ragione della "specializzazione" di tale organo e, soprattutto, della sua indifferenza rispetto al capo della struttura del dipendente incolpato, coinvolto direttamente nella vicenda disciplinare. Ed infatti, per le sanzioni più gravi il legislatore ha inteso garantire la terzietà dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, da intendersi quale distinzione, sul piano organizzativo, rispetto alla struttura nella quale opera il dipendente (cfr., Cass. n. 1753 del 2107, n. 16706 del 2018). La disposizione normativa ha sancito una distinzione tra "responsabile della struttura", "responsabile della struttura dirigente" e graduata CP_5 sulla base della maggiore o minore afflittività delle sanzioni disciplinari, con ciò stabilendo che i procedimenti disciplinari che possono concludersi con le sanzioni più gravi devono essere promossi e gestiti da un ufficio specifico, l' CP_5
Alla violazione delle regole sulla competenza, che si risolve in una violazione di norme di legge inderogabili, consegue l'illegittimità del procedimento disciplinare e la nullità della sanzione irrogata (si v., ex plurimis, Cass., n. 7177 del 2017). Proprio in ragione della ratio che nell'impiego pubblico contrattualizzato sottende i criteri di attribuzione della competenza in materia disciplinare, la competenza ad iniziare, svolgere e concludere il procedimento disciplinare deve essere determinata in ragione della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale, che viene in rilievo. Il principio del giusto procedimento, che trova applicazione anche con riguardo al procedimento disciplinare (v., Cass., n. 16706 del 2018, Corte Cost., sentenza n. 51 del 2014) e il principio di legalità in senso formale postulano che la competenza risulti determinata dalla legge in modo certo, anteriore al caso concreto, ed oggettivo. L'organo competente deve essere individuato in modo univoco e chiaro (v., Cass., n. 29181 del 2018) a prescindere e, comunque, anteriormente rispetto ad uno specifico procedimento disciplinare. D'altra parte, facendo riferimento, come prospetta in modo non condivisibile il ricorrente, alla sanzione eroganda in concreto, si determinerebbe il paradosso che l'individuazione dell'organo competente da cui discende anche la determinazione delle regole procedurali applicabili, 7 avverrebbe sulla base di un dato incerto ed opinabile, che ben potrebbe essere smentito all'esito del procedimento medesimo svoltosi secondo le suddette regole. Inoltre, vi sarebbe una inappropriata trasposizione in un ambito, quello della determinazione della competenza, funzionalmente caratterizzato da esigenze di predeterminazione, generalità ed astrattezza, del principio più volte affermato da questa Corte dell'esclusione della configurabilità in astratto di qualsivoglia automatismo nell'irrogazione di sanzioni disciplinari, atteso che il principio della proporzionalità delle stesse rispetto ai fatti commessi costituisce regola valida per tutto il diritto punitivo e risulta trasfusa, per l'illecito disciplinare, nell'art. 2106 c.c., richiamato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, anche nel testo risultante dalla novella del 2009” (v. Cass., n. 18858 del 2016, n. 5706 del 2017, in materia di destituzione del personale scolastico, Cass., n. 13865 del 2019, n. 14063 del 2019). Tale principio peraltro, si fonda, secondo l'insegnamento del Giudice delle Leggi, sul presupposto secondo cui il principio di eguaglianza e ragionevolezza esige, in via generale, che sia conservata all'organo disciplinare (competente) una valutazione discrezionale sulla proporzionale graduazione della sanzione disciplinare nel caso concreto (così, in particolare, sentenza Corte Cost., n. 197 del 2018, si v. anche la sentenza Corte Cost., n. 268 del 2016). Dunque, con riguardo al personale docente ed educativo della scuola, poiché per le infrazioni di cui al D.Lgs. n. 297/1994, art. 494, comma 1, lett. a), b) e c), la fattispecie legale di cui al medesimo art. 494, comma 1, e all'art. 492, comma 2, lett. b), prevede "la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese", ai sensi dell'art. 55-bis, comma 1, primo e secondo periodo, per il procedimento disciplinare sussiste la competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) e non del dirigente scolastico, trattandosi di infrazioni punibili con sanzione più grave rispetto a quella inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, dovendosi fare riferimento alla fattispecie disciplinare legale e non a valutazioni ex ante della sanzione irrogabile in concreto, meramente ipotetiche e discrezionali” (cfr. Cassazione n. 28111 del 31/10/2019, e, in senso conforme, Cassazione n. 20059 del 14/7/2021, Cassazione n. 23524 del 27/8/2021, Cassazione n. 15800 del 17/5/2022).
4.2 Analoghi principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte, quando, in fattispecie assimilabile a quella in esame, di irrogazione della sanzione disciplinare di 2 giorni di sospensione dal servizio ad un docente, ha confermato: “si deve constatare che non esistono – in ambito scolastico e sulla base della disposizione pacificamente applicata nel caso di specie – illeciti disciplinari per i quali sia prevista la pena edittale della sospensione fino a un massimo di dieci giorni. Dal che consegue che il dirigente scolastico, infliggendo la sanzione della sospensione dal servizio per due giorni, intese inquadrare l'illecito disciplinare commesso dal ricorrente nella previsione della 8 lettera b) del comma 2 dell'art. 492, il quale consente al datore di lavoro, applicando la sanzione della sospensione, di scegliere tra una durata minima di un giorno e una massima di un mese. Ciò posto, si deve qui ricordare, condividere e ribadire quanto questa Corte ha già avuto occasione di statuire in ordine alla corretta applicazione dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo il quale (nel testo vigente nel 2012, ovverosia all'epoca dei fatti) «Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2» (...). Poiché nel caso in esame venne inflitta la sanzione della sospensione per due giorni (dunque inferiore a dieci giorni), ma in applicazione di una disposizione di legge che prevede una sanzione massima di un mese di sospensione (dunque superiore a dieci giorni), si tratta di stabilire se il riparto di competenza sul procedimento e sull'adozione del provvedimento disciplinare sancito dall'art. 55-bis abbia riguardo alla sanzione applicata in concreto o alla sanzione astrattamente applicabile. Nel primo caso, la sanzione applicata al ricorrente dal dirigente scolastico sarebbe legittima, nel secondo caso, invece, sarebbe illegittima. Ebbene, questa Corte ha già ritenuto, e qui conferma, che «l'attribuzione della competenza al Dirigente della struttura cui appartiene il dipendente o all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 55-bis d.lgs. n. 165 del 2001, si definisce esclusivamente sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti quali indicati nell'atto di contestazione e non sulla base della misura che la P.A. possa prevedere di irrogare» (Cass. n. 30226/2019, che richiama a sua volta Cass. n. 20845/2019). Infatti, in tale direzione volge il senso «fatto palese dal significato proprio delle parole» (art. 12 disp. prel. c.c.) usate dal legislatore, laddove esso si riferisce alla sanzione di cui è «prevista l'irrogazione» (art. 55-bis, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001). E il riferimento non può che essere alla previsione della legge, non certo a quella dello stesso dirigente del singolo ufficio, il quale, altrimenti, sarebbe chiamato a regolare la propria competenza in ambito disciplinare sulla base delle sue stesse intenzioni e determinazioni in ordine alla sanzione da applicare e non in ossequio a una preesistente criterio normativo, che egli sia tenuto a rispettare” (Cassazione n. 19097 del 11/7/2024; Cassazione n. 20845 del 2/8/2019).
4.3 Non muta, a bene vedere, tale orientamento la recente pronuncia della Corte di Cassazione invocata dal nella quale il Giudice di legittimità CP_4 non esamina la questione qui prospettata, limitandosi a confermare la tardività della sollevata eccezione (cfr. Cassazione n. 10375 del 19/4/2025).
4.4 Piuttosto, ancora successivamente, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso di un docente, ha confermato il principio di diritto già espresso, che impone di radicare la competenza per l'adozione dei provvedimenti disciplinari a carico dei docenti al massimo edittale della sanzione da adottarsi: “Il ricorso è 9 fondato. La sentenza impugnata non è conforme al principio di diritto, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte e pronunciato in fattispecie analoghe, secondo cui «l'attribuzione della competenza al Dirigente della struttura cui appartiene il dipendente o all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 55-bis d.lgs. n. 165 del 2001, si definisce esclusivamente sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti quali indicati nell'atto di contestazione e non sulla base della misura che la P.A. possa prevedere di irrogare» (Cass. n. 19097/2024 che richiama Cass. n. 30226/2019 e Cass. n. 20845/2019). Le pronunce citate hanno anche evidenziato che, in ambito scolastico, la contrattazione collettiva, applicabile alla fattispecie ratione temporis, ossia il CCNL 29 novembre 2007, ha differenziato il codice disciplinare dettato per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (artt. 92 e seguenti) da quello previsto per i docenti e per questi ultimi, all'art. 91, ha rinviato alle disposizioni di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del d.lgs. n. 297/1994, e, quindi, all'art. 492 che tipizza le sanzioni (...) e fra queste non prevede la sospensione sino ad un massimo di dieci giorni (prevista, invece, per il solo personale ATA dall'art. 95 dello stesso CCNL). Analogamente i successivi contratti collettivi del 14 aprile 2018 e del 18 gennaio 2024, non applicabili all'illecito disciplinare qui in discussione, nel rinviare ad un'apposita sessione negoziale la definizione delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni per il personale docente, hanno ribadito, nelle more, la perdurante vigenza del codice disciplinare normativamente previsto dal citato T.U. e, dunque, degli artt. 492, 494 e 495 che prevedono la sospensione fino ad un massimo di un mese o da oltre un mese a sei mesi, a seconda che l'illecito sia sussumibile fra quelli tipizzati dall'art. 494 (...) o possa essere sussunto nelle più gravi condotte previste dall'art. 495 (...). Tenuto conto, quindi, di detta tipologia di sanzioni nonché della disciplina dettata dall'art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001, nel testo antecedente alla nuova formulazione inserita dal d.lgs. n.75/2017 (non applicabile alla fattispecie in ragione del regime transitorio dettato dall'art. 22, comma 13, dello stesso decreto), questa Corte ha evidenziato che «poiché per le infrazioni di cui all'art. 494, comma 1, lettere a), b) e c), del d.lgs. n. 297 del 1994, la fattispecie legale di cui al medesimo art. 494, comma 1, e all'art. 492, comma 2, lettera b), prevede «la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese», ai sensi dell'art. 55-bis, comma 1, primo e secondo periodo, applicabile ratione temporís nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 75 del 2017, per il procedimento disciplinare sussiste la competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) e non del dirigente scolastico, trattandosi di infrazioni punibili con sanzione più grave rispetto a quella inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, dovendosi fare riferimento alla fattispecie disciplinare legale e non a valutazioni ex ante della sanzione irrogabile in concreto, meramente ipotetiche e discrezionali. » (Cass.n. 28111/2019). 10 La sentenza impugnata, che ha valorizzato, invece, l'entità della sanzione concretamente inflitta dal dirigente scolastico, non è conforme al richiamato principio e va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione” (cfr. Cassazione n. 20455 del 21/7/2025).
4.5 Peraltro, vuole osservarsi, non è consentito ritenere che siffatta interpretazione finirebbe per escludere la competenza del dirigente scolastico ad erogare la sanzione conservativa della sospensione fino a dieci giorni, atteso che
“La ratio dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 è quella di garantire il rispetto di determinate forme nel procedimento disciplinare, differenziate (con tutele crescenti) a seconda della gravità della sanzione prevista. Il che certamente non implica la necessità che esistano illeciti disciplinari per i quali sia prevista (da altre norme, non essendo l'art. 55-bis diretto a «introdurre nuove sanzioni») la sanzione massima della sospensione dal servizio di dieci giorni. Se le norme sanzionatrici prevedono una durata edittale massima superiore a dieci giorni anche nei casi meno gravi per i quali è tuttavia prevista la possibilità di adottare la sanzione sospensiva –come avviene nell'art. 492 del d.lgs. n. 297 del 1994 – semplicemente il potere disciplinare del dirigente sarà contenuto nel limite delle sanzioni non sospensive (nel caso in esame, la sola sanzione della censura), mentre tutte le sanzioni sospensive resteranno riservate alle forme, più garantiste, che prevedono l'intervento dell'apposito Ufficio per il Procedimento Disciplinare”, assicurando quest'ultimo organo maggiori garanzie di terzietà, in difetto della sussistenza delle quali si determina l'invalidità della sanzione stessa (Cassazione n. 19097 dell'11/7/2024, cit.). Di talché, l'inserimento in calce all'art. 55 bis del d.lgs. n.165/2001 del comma 9 quater, operato dalla c.d. Riforma Madia, si limita a chiarire che anche nel comparto scuola la procedura che regola i procedimenti disciplinari è quella prevista dal citato T.U., senza con ciò innovare i criteri di valutazione della legittimità dell'atto sanzionatorio, che resta da compiere in relazione alla disciplina sostanziale vigente al momento della sua adozione (così, sostanzialmente, Cassazione n. 33234 del 10/11/2022, che richiama Cassazione n. 11627 del 7/6/2016; e Cassazione n. 11985 del 10/6/2016) e, dunque, come già detto, avuto riguardo alla sanzione edittale stabilita in astratto dall'art. 494, comma 1, lettere a), b) e c) del d.lgs. n. 297/1994 e non a quella da applicarsi in concreto (cfr., in tal senso, Tribunale di Catania, sentenza n. 1490 del 4/4/2025).
5. Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, non può che osservarsi che il dirigente scolastico che ha adottato i due provvedimenti disciplinari impugnati risulti incardinato nell'Ufficio Educazione e Scuole del Consolato Generale d'Italia, sicché, ai sensi del combinato disposto dell'art. 25 del d.lgs. n. 64/2017 e dell'art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001 non era competente a comminare le due sanzioni della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione. 11 Infatti, il limite edittale previsto dall'art. 492, comma 2, lett. b) e dell'art. 494 del d.lgs. n. 297/1994 è pari ad un mese di sospensione, misura che supera la competenza di dieci giorni contemplata nell'art. 55 bis, comma 9 quater del d.lgs. n. 165/2001. Conseguentemente, l'eccezione di incompetenza merita accoglimento e - poiché «l'irrogazione da parte del dirigente scolastico di una misura disciplinare rispetto ad un procedimento che rientra, sulla base della competenza fissata sulla base del massimo edittale previsto per la violazione contestata, nella potestà dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, comportando minori garanzie di terzietà, determina l'invalidità della sanzione stessa» (Cass. 30226/2019, cit.)” - i provvedimenti disciplinari impugnati debbono essere dichiarati nulli.
6. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in tesi subiti a cagione dei provvedimenti disciplinari impugnati, non avendo parte ricorrente dedotto, né provato, alcunché in relazione agli asseriti danni patiti, la stessa deve ritenersi limitata alle sole conseguenze patrimoniali – per la sospensione della retribuzione e dell'assegno di sede - dei provvedimenti di sospensione, documentate in atti. In particolare, l'assegno di sede risulta sospeso con decreto del capo dell'Ufficio V prot. n. del 5/5/2025 per i Parte_2 giorni dal 22/10/2024 al 24/10/2024 e dal 18/12/2024 al 20/12/2024. In tali termini, risultando documentalmente provato il danno economico patito dalla ricorrente, la domanda deve essere accolta, con ordine alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, di corrispondere alla ricorrente quanto nelle more illegittimamente trattenuto.
7. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara la nullità dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti della docente ricorrente dal dirigente scolastico dell'Ufficio Educazione e Scuole del Consolato Generale d'Italia di Buenos Aires con i provvedimenti n. 63221 del 17/10/2024 e n. 71855 del 18/11/2024. Condanna il e il Controparte_1 [...]
, ciascuno per quanto di Controparte_2 competenza, alla restituzione in favore della ricorrente della retribuzione e dell'assegno di sede sospesi in conseguenza dei succitati provvedimenti disciplinari. 12 Condanna il e il Controparte_1 [...]
, in solido, alla refusione delle Controparte_2 spese di lite, che liquida in complessivi € 3.689,00, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 14 ottobre 2025 Il Giudice Laura Cerroni
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio mirato, dott. Simone Petrilli.
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