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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/07/2025, n. 2991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2991 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1510/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1510/2019 R.G. promossa da:
(C.F. e , (CF. Parte_1 C.F._1 Parte_2
)con il patrocinio degli avv. RAGONE ANGELO e SOLLAZZO C.F._2
DOMENICO ( VIA PICCINNI 59 BARI;
, con elezione di domicilio C.F._3 in VIA PICCINNI 59 BARI presso l'avv. RAGONE ANGELO;
ATTORI
contro
:
, (C.F. ), con il patrocinio degli avv. BARBIERI ALESSANDRO e , con CP_1 elezione di domicilio in Via Giovinazzo, n. 14 70022 Altamura, presso l'avv. BARBIERI
ALESSANDRO;
CONVENUTA
e rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_2
Paolo Cantore e Maria Luisa Nitti
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 16/06/2025, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva, quindi trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione pagina 1 di 3 Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
Con atto di citazione gli attori e hanno convenuto in giudizio Pt_1 Parte_2
al fine di ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di CP_1 concludere un contratto preliminare avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un compendio immobiliare sito in Gravina in Puglia, via Tripoli n. 111, a favore del sig.
, come dettagliatamente descritto in atti. Parte_1
La convenuta si è costituita in giudizio resistendo alla domanda.
È intervenuta in causa la società per far valere Controparte_2 un proprio interesse connesso, in relazione ad atti trascritti sul medesimo bene.
All'esito della trattazione e in occasione dell'udienza del 16 giugno 2025, celebrata in forma scritta, le parti principali hanno depositato note congiunte attestanti l'avvenuto raggiungimento di un accordo bonario. Le stesse hanno richiesto al Giudice, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento della piena proprietà dell'immobile al sig.
[...]
, fatti salvi i diritti già riconosciuti alla sig.ra Pt_1 Parte_3
È stata inoltre richiesta la cancellazione della domanda giudiziale precedentemente trascritta nei Registri Immobiliari.
La società interveniente ha rinunciato agli atti del giudizio;
rinuncia CP_2 espressamente accettata dalle parti principali, con istanza di declaratoria di estinzione parziale del giudizio.
Ritenuta la piena validità ed efficacia dell'accordo tra le parti;
Accertata la conformità alle disposizioni di legge dell'accordo di trasferimento ex art. 2932 c.c.;
Preso atto, inoltre, della rinuncia agli atti del giudizio da parte della società interveniente e dell'accettazione della stessa da parte degli Controparte_2 attori e della convenuta.
In ordine alle spese del presente giudizio, si rileva che le parti hanno definito la pagina 2 di 3 controversia principale mediante separato accordo transattivo, senza formulare istanza affinché lo scrivente si pronunci sulle spese di lite. Ciò lascia intendere che le stesse abbiano autonomamente regolato tale aspetto. Considerazioni analoghe valgono anche per la posizione della parte intervenuta. Pertanto, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
Dichiara che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., la piena proprietà del seguente compendio immobiliare sito in Gravina in Puglia, via Tripoli n. 111, è trasferita a favore del sig.
: Parte_1
- Appartamento sito al secondo piano, scala B, sub. 19, con diritto di abitazione a favore della sig.ra Parte_3
- Locale deposito al terzo piano, sub. 21, con diritto d'uso a favore della sig.ra
Pt_3
- Locale rimessa al piano interrato, sub. 27, con diritto d'uso a favore della sig.ra
Pt_3 il tutto come meglio descritto e identificato catastalmente negli atti di causa;
Dispone che la presente sentenza sia trascritta nei Registri Immobiliari a cura del
Conservatore competente;
Ordina Conservatore dei Registri Immobiliari competente di trascrivere il relativo provvedimento di trasferimento immobiliare e la cancellazione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica trascritta in data 13.02.2019 al n. 5627 reg. gen. e n.
3926 reg. part.;
Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti e Controparte_2
[...]
Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti costituite.
Bari, 29 luglio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1510/2019 R.G. promossa da:
(C.F. e , (CF. Parte_1 C.F._1 Parte_2
)con il patrocinio degli avv. RAGONE ANGELO e SOLLAZZO C.F._2
DOMENICO ( VIA PICCINNI 59 BARI;
, con elezione di domicilio C.F._3 in VIA PICCINNI 59 BARI presso l'avv. RAGONE ANGELO;
ATTORI
contro
:
, (C.F. ), con il patrocinio degli avv. BARBIERI ALESSANDRO e , con CP_1 elezione di domicilio in Via Giovinazzo, n. 14 70022 Altamura, presso l'avv. BARBIERI
ALESSANDRO;
CONVENUTA
e rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_2
Paolo Cantore e Maria Luisa Nitti
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 16/06/2025, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva, quindi trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione pagina 1 di 3 Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
Con atto di citazione gli attori e hanno convenuto in giudizio Pt_1 Parte_2
al fine di ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di CP_1 concludere un contratto preliminare avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un compendio immobiliare sito in Gravina in Puglia, via Tripoli n. 111, a favore del sig.
, come dettagliatamente descritto in atti. Parte_1
La convenuta si è costituita in giudizio resistendo alla domanda.
È intervenuta in causa la società per far valere Controparte_2 un proprio interesse connesso, in relazione ad atti trascritti sul medesimo bene.
All'esito della trattazione e in occasione dell'udienza del 16 giugno 2025, celebrata in forma scritta, le parti principali hanno depositato note congiunte attestanti l'avvenuto raggiungimento di un accordo bonario. Le stesse hanno richiesto al Giudice, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento della piena proprietà dell'immobile al sig.
[...]
, fatti salvi i diritti già riconosciuti alla sig.ra Pt_1 Parte_3
È stata inoltre richiesta la cancellazione della domanda giudiziale precedentemente trascritta nei Registri Immobiliari.
La società interveniente ha rinunciato agli atti del giudizio;
rinuncia CP_2 espressamente accettata dalle parti principali, con istanza di declaratoria di estinzione parziale del giudizio.
Ritenuta la piena validità ed efficacia dell'accordo tra le parti;
Accertata la conformità alle disposizioni di legge dell'accordo di trasferimento ex art. 2932 c.c.;
Preso atto, inoltre, della rinuncia agli atti del giudizio da parte della società interveniente e dell'accettazione della stessa da parte degli Controparte_2 attori e della convenuta.
In ordine alle spese del presente giudizio, si rileva che le parti hanno definito la pagina 2 di 3 controversia principale mediante separato accordo transattivo, senza formulare istanza affinché lo scrivente si pronunci sulle spese di lite. Ciò lascia intendere che le stesse abbiano autonomamente regolato tale aspetto. Considerazioni analoghe valgono anche per la posizione della parte intervenuta. Pertanto, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
Dichiara che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., la piena proprietà del seguente compendio immobiliare sito in Gravina in Puglia, via Tripoli n. 111, è trasferita a favore del sig.
: Parte_1
- Appartamento sito al secondo piano, scala B, sub. 19, con diritto di abitazione a favore della sig.ra Parte_3
- Locale deposito al terzo piano, sub. 21, con diritto d'uso a favore della sig.ra
Pt_3
- Locale rimessa al piano interrato, sub. 27, con diritto d'uso a favore della sig.ra
Pt_3 il tutto come meglio descritto e identificato catastalmente negli atti di causa;
Dispone che la presente sentenza sia trascritta nei Registri Immobiliari a cura del
Conservatore competente;
Ordina Conservatore dei Registri Immobiliari competente di trascrivere il relativo provvedimento di trasferimento immobiliare e la cancellazione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica trascritta in data 13.02.2019 al n. 5627 reg. gen. e n.
3926 reg. part.;
Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti e Controparte_2
[...]
Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti costituite.
Bari, 29 luglio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
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