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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 23/10/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3220/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 15/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 16/7/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ANDREA Parte_1 C.F._1
CI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Altopascio (LU), piazza Tripoli n. 12, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
EF TI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Pisa (PI), via Giusti n. 10, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i figli minori e resteranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 loro collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, nella casa familiare posta a Lucca Via della Chiesa di Arliano 427 R, che resterà a lei assegnata;
2) i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione che riguardano i figli;
per le questioni di straordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale rimarrà congiunta come per legge;
3) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il lunedì ed il venerdì dall'uscita di scuola (o dalle 9- 10,00 nel periodo di chiusura scolastica) fino a dopocena, senza pernotto, dovendosi preoccupare in tali giorni il padre anche dei loro impegni scolastici ed extrascolastici, nonché alternativamente, una
1 settimana il sabato e quella successiva la domenica, sempre senza pernottamento e con gli stessi orari;
ciò varrà anche le festività religiose e civili dell'anno per le quali verrà seguito il criterio dell'alternanza, dovendo essere mantenuti, se di spettanza del padre, i medesimi orari e salvo diversi accordi fra le parti;
4) i genitori potranno tenere con sé i figli durante le vacanze estive per 20 giorni non consecutivi ciascuno, restando esclusi i pernotti per il padre e salvo diversi accordi fra le parti;
5) i genitori contribuiranno in via diretta al mantenimento ordinario dei figli per il tempo in cui li avranno con sé, obbligandosi il padre a corrispondere alla madre mensilmente quale contributo ordinario per il mantenimento dei figli, un assegno mensile di € 400,00, ovvero € 200,00 per ogni figlio, assoggettato a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese tramite bonifico postale alla moglie il cui IBAN è il seguente: [...] convenendo i coniugi che detto obbligo abbia decorrenza dal mese di luglio 2025, restando le spese straordinarie a carico al 50% di ogni genitore, spese per la cui individuazione dovrà farsi riferimento alle Linee guida del Protocollo del Tribunale di Lucca;
6) l'assegno unico universale verrà percepito al 100% dalla moglie».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 7/7/2007, dal quale sono nati i due figli (nato il [...]) e (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno Per_1 Per_2 congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la
2 dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Lucca (LU) in data 7/7/2007, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 83, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, Volume 1, dell'Anno 2007, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 15/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 15/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 16/7/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ANDREA Parte_1 C.F._1
CI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Altopascio (LU), piazza Tripoli n. 12, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
EF TI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Pisa (PI), via Giusti n. 10, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i figli minori e resteranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 loro collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, nella casa familiare posta a Lucca Via della Chiesa di Arliano 427 R, che resterà a lei assegnata;
2) i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione che riguardano i figli;
per le questioni di straordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale rimarrà congiunta come per legge;
3) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il lunedì ed il venerdì dall'uscita di scuola (o dalle 9- 10,00 nel periodo di chiusura scolastica) fino a dopocena, senza pernotto, dovendosi preoccupare in tali giorni il padre anche dei loro impegni scolastici ed extrascolastici, nonché alternativamente, una
1 settimana il sabato e quella successiva la domenica, sempre senza pernottamento e con gli stessi orari;
ciò varrà anche le festività religiose e civili dell'anno per le quali verrà seguito il criterio dell'alternanza, dovendo essere mantenuti, se di spettanza del padre, i medesimi orari e salvo diversi accordi fra le parti;
4) i genitori potranno tenere con sé i figli durante le vacanze estive per 20 giorni non consecutivi ciascuno, restando esclusi i pernotti per il padre e salvo diversi accordi fra le parti;
5) i genitori contribuiranno in via diretta al mantenimento ordinario dei figli per il tempo in cui li avranno con sé, obbligandosi il padre a corrispondere alla madre mensilmente quale contributo ordinario per il mantenimento dei figli, un assegno mensile di € 400,00, ovvero € 200,00 per ogni figlio, assoggettato a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese tramite bonifico postale alla moglie il cui IBAN è il seguente: [...] convenendo i coniugi che detto obbligo abbia decorrenza dal mese di luglio 2025, restando le spese straordinarie a carico al 50% di ogni genitore, spese per la cui individuazione dovrà farsi riferimento alle Linee guida del Protocollo del Tribunale di Lucca;
6) l'assegno unico universale verrà percepito al 100% dalla moglie».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 7/7/2007, dal quale sono nati i due figli (nato il [...]) e (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno Per_1 Per_2 congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la
2 dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Lucca (LU) in data 7/7/2007, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 83, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, Volume 1, dell'Anno 2007, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 15/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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