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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 21/07/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 809/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO in composizione monocratica, in persona del Giudice designato dott. Antonio BELLUSCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 809 R.G. dell'anno 2018, vertente
TRA
, C.F: rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Belisario Felice, presso il cui studio sito in Potenza al Viale Guglielmo Marconi n. 75, è elettivamente domiciliato;
ATTORE
E
, in persona del titolare , nato a [...] Controparte_1 Controparte_1
(SA) il 10.08.1972, C.F: , corrente in Atena LU (SA), rappresentata e difesa C.F._2 dall'avv. Trezza Massimiliano, in forza di procura in atti, presso il cui studio in Polla (SA) alla Via Luigi
Curto Palazzo Saci sc. A/5, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
OGGETTO: Vendita cose mobili – azione di garanzia ex art. 1490 c.c. - risarcimento danni.
All'udienza del 20.02.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti rassegnavano le loro conclusioni e la causa, con ordinanza del 05.03.2025, veniva ritenuta in decisione con assegnazione dei termini ratione temporis vigenti per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative repliche.
In seguito, entrambe le parti depositavano comparsa conclusionale e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. citava in giudizio innanzi a questo Parte_1
Tribunale la ditta , per sentire così provvedere: 1) “Accertare e Controparte_1 dichiarare l'inadempimento contrattuale dalla ditta in persona del suo titolare Controparte_1 [...]
; b) di conseguenza condannare al risarcimento del danno nelle due componenti del danno CP_1 emergente pari ad €. 6.938,70, nonché del lucro cessante pari ad €. 5.000,00 per aver tenuto fermo il veicolo per il suo malfunzionamento e quindi complessivi €. 11.938,70 o quella somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa anche secondo criteri di equità; 3) condannare la Controparte_1
alle spese ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore per
[...] dichiarato anticipo”.
Sosteneva l'attore che:
- acquistava, nel marzo 2015, dalla ditta convenuta il trattore usato marca modello td95d con CP_2 pala sigma 4 modello gold, targato AW 293F, telaio hjdo34217, che gli veniva consegnato in Potenza direttamente dalla venditrice;
- tale ditta emetteva tre fatture, la prima delle quali, del 28.02.2025, senza I.V.A. e con l'indicazione del rilascio della garanzia di sei mesi;
- però, fin da subito il trattore mostrava difetti tali da costringerlo ad una formale contestazione del
15.05.2015, la quale rimaneva priva di riscontro, motivo per cui, nell'ottobre 2015, costituiva in mora la convenuta, in quanto oltre alle gravi anomalie tecniche, la cui soluzione necessitava di notevoli spese, non era mai stata consegnata la documentazione inerente alle attestazioni tecniche del veicolo acquistato;
- miglior esito non sortivano nemmeno l'invito a concludere la negoziazione assistita da avvocati, ai sensi della L. n. 162/2014, presentata il 12.05.2017 e la procedura di mediazione che si concludeva con verbale negativo del 15.02.2018;
- dal comportamento della convenuta, appena descritto, emergevano una serie di violazioni contrattuali, cui quest'ultima non poneva rimedio. Infatti, non fatturava correttamente, non consegnava le schede tecniche del veicolo acquistato, non rispettava l'obbligo di fornire assistenza, violando, così anche gli obblighi di garanzia;
- in tal modo la convenuta non solo violava le disposizioni di cui all'art. 1375 c.c. ma, anzi, teneva un comportamento doloso nei suoi confronti e lo traeva in inganno, tanto da costringerlo a rivolgersi a questa per vedere tutelati i propri diritti e risarciti i danni subiti, avendogli consegnato un automezzo che, CP_3 evidentemente, presentava anomalie di funzionamento, per far fronte alle quali sosteneva costi di riparazione per l'importo di €. 7.000,00 circa, senza che la convenuta si faceva carico di nulla e violando, con ciò, l'art. 1490 c.c., nonché obbligandolo a non utilizzare il mezzo per lungo tempo.
Si costituiva in giudizio la ditta convenuta, , che chiedeva al Tribunale Controparte_1 di: “a) accertare e dichiarare che nessun inadempimento contrattuale è stato posto in essere dalla ditta
stante l'inesistenza dei vizi lamentati da parte attrice, né alcun Controparte_1 comportamento contrario alle regole di correttezza e buona fede contrattuale;
b)accertare dichiarare che nulla è dovuto dalla convenuta a titolo di risarcimento del danno per quanto esposto in narrativa;
c)condannare parte attrice al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio”.
La convenuta a sostegno di tali conclusioni, eccepiva che l'attore, acquistava il trattore in Parte_1 questione il 28.02.2015, funzionante, in perfette condizioni e completo di ogni accessorio e dei relativi documenti, per cui la versione dei fatti raccontata dall'attore era falsa e fondata su mere affermazioni di principio non supportate da alcun valido elemento probatorio.
Infatti, al momento della compravendita emetteva regolare fattura, la n. 7/A del 28.02.2015, ai sensi dell'art. 36 D.L. n. 41/1995, nel pieno rispetto della legge.
Inoltre, impugnava e contestava tutta la documentazione prodotta dall'attore e, in particolare, le fatture di riparazione del veicolo compravenduto, da ritenersi prive di valenza probatoria.
Aggiungeva che nessun contraddittorio veniva svolto tra le parti al fine di accertare il malfunzionamento del veicolo compravenduto o i presunti vizi lamentati e che il cambio dei pezzi del trattore veniva operato in maniera unilaterale dal compratore e a distanza di ben due anni dalla compravendita, per cui presumibilmente, la sostituzione dei pezzi si rendeva necessaria a causa della naturale usura dovuta all'utilizzo del medesimo.
Evidenziava, che non vi era prova della presenza di vizi del veicolo in questione all'epoca della compravendita.
Sosteneva che, pertanto, non aveva posto in essere nessun inadempimento contrattuale, avendo adempiuto correttamente, in conformità del disposto di cui all'art. 1460 c.c., alla propria obbligazione contrattuale, né aveva posto in essere comportamenti dolosi o violato l'art. 1375 c.c., in quanto aveva operato sempre secondo le regole della correttezza e buona fede.
Eccepiva, quindi, che tutte le lamentele del compratore erano tardive, irrituali e sfornite di prova, per cui la domanda di inadempimento e di risarcimento del danno, in entrambe le componenti del lucro cessante e del danno emergente, erano prive di fondamento ed andavano rigettate.
Alla prima udienza del 16.10.2018, il Tribunale concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
Nell'ulteriore corso del processo, venivano prodotti ed acquisiti documenti, veniva, inoltre, ammessa ed espletata la prova testimoniale e disposto rinvio all'udienza del 20.02.2023 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata più volte per il carico del ruolo.
All'esito dell'udienza del 09.12.2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il fascicolo veniva trasmesso a questo magistrato.
Infine, all'udienza del 20.02.2025, celebrata anch'essa nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa, con ordinanza del 05.03.2025, veniva ritenuta in decisione con assegnazione dei termini ratione temporis vigenti per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative repliche.
In seguito, sia l'attore che il convenuto depositano le comparse conclusionale e le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito la domanda attrice è infondata e, pertanto, va rigettata.
Dall'istruttoria espletata risulta acclarato con certezza, in quanto non contestato, anzi riportato da entrambe le parti che alla fine del mese di febbraio dell'anno 2015, l'attore acquistava dalla ditta Parte_1 convenuta, , il trattore usato marca modello td95d con Controparte_1 CP_2 pala sigma 4 modello gold, targato AW 293F, telaio hjdo34217, che veniva consegnato all'attore in Potenza direttamente dalla venditrice i primi di marzo 2015.
Tale compravendita trova conferma anche nel documento privo di data, non contestato dalla convenuta, contrassegnato come allegato n. 1 del fascicolo di parte attrice, del seguente contenuto: nella parte superiore riporta quale acquirente il cognome, il nome e la città dell'attore, “ … Potenza”, nella parte Persona_1 centrale e inferiore contiene la descrizione del trattore acquistato con l'indicazione dell'esplicito rilascio sul motore e sul cambio di una garanzia di 6 mesi, il prezzo di “€. 13.000,00”, le modalità di pagamento con ultima rata da corrispondere il “30.10.2015”, la dichiarazione di gradimento del veicolo e di accettazione dello stesso “nelle condizioni e nello stato in cui si trova” con la sottoscrizione di il Persona_1 richiamo delle “condizioni generali di vendita riportate nel retro” con la ulteriore sottoscrizione di
[...]
Tale documento non reca la sottoscrizione del venditore che, tuttavia, è indicato in “ Per_1 [...]
” nelle richiamate “condizioni generali di vendita beni usati” (cfr. all. n. 1). Controparte_1
Il passaggio di proprietà della trattrice agricola in questione, in favore dell'“ ” di Parte_2
“ , trova conferma nell'aggiornamento della carta di circolazione/immatricolazione della Parte_1 medesima (cfr. all. n. 1) eseguita in Potenza, verosimilmente il 23.03.2015 (al riguardo si precisa che l'ultimo numero, verosimilmente 5, dell'anno in cui è stato eseguito l'aggiornamento è illeggibile).
Anche dalla fattura n. 7A/2015 del 28.02.2015 allegata al fascicolo di parte attrice (cfr. all. n. 2), non contestata dalla convenuta, emessa da quest'ultima nei confronti dell'attore ed inerente alla compravendita del trattore sopra indicato per l'importo di €. 13.300,00, è emerso che le parti pattuivano la “garanzia di 6 mesi su motore e cambio”.
Inoltre, sempre dalla documentazione allegata al fascicolo di parte attrice è emerso che:
- con nota del 12.05.2015, ricevuta dalla convenuta in data 19.05.2015 (cfr. all. n.
5 - lettera con allegata ricevuta di accettazione racc. e avviso di ricevimento), rimasta priva di riscontro, l'attore rappresentava a quest'ultima di aver notato “parti del motore rotte e nello specifico la pompa del gasolio e la coppa dell'olio” e chiedeva la risoluzione delle anomalie riscontrate, nonché di fornire la documentazione mancante del trattore, ossia il certificato di origine della pala sigma, la relativa targhetta stampigliata e affissa al braccio del caricatore (omologazione) e l'allegato tecnico del trattore che completa il libretto di circolazione previsto per legge, ed in ultimo il risarcimento danni per il mancato utilizzo del trattore, per la mancata riparazione e per i documenti mancanti;
- con altra nota del 31.10.2015, redatta dall'avv. Gianni Petracca per conto dell'attore che la sottoscriveva unitamente al difensore, ricevuta dalla convenuta il 04.11.2015 (cfr. all. n. 6 – lettera con ricevuta accettazione e avviso ricevimento) anch'essa priva di riscontro, l'attore ribadiva di non avere ancora ricevuto l'allegato tecnico alla carta di circolazione ed il certificato di origine del caricatore centrale e “per mero scrupolo” evidenziava che dal momento dell'acquisito il mezzo aveva presentato notevoli problemi che lo avevano costretto ad eseguire lavori per il ripristino dello stesso ed a sopportare notevoli esborsi per le “eseguite riparazioni”. Aggiungeva che a causa dell'inutilizzo del veicolo subiva anche un danno da mancato guadagno. Infine, specificava che la nota valeva quale “formale richiesta e costituzione in mora per la regolarizzazione del contratto di compravendita e la consegna di tutte le attestazioni pertinenti al mezzo summenzionato”;
- con ulteriore lettera racc. a.r. del 29.10.2016, ricevuta il 03.11.2016 [cfr. all. c) memoria ex art. 183 co. 6
n. 2 c.p.c.], l'attore reclamava la mancata risoluzione delle problematiche fatte presenti dall'avv. Petracca con lettera del 31.10.2025 e ribadiva che non gli era ancora stata consegnata “la documentazione del trattore
e del caricatore oltre alle riparazioni da voi dovute, come la sostituzione della coppa olio motore, rotture del cambio e vari lavori meccaniche d a eseguire”. Avvertiva che decorso il termine di 10 giorni si sarebbe rivolto per le riparazioni del mezzo ad autofficina autorizzata ed alla er i danni subiti;
CP_3
- infine, con lettera racc. del 12.05.2017, redatta dall'avv. Paola Pojero per conto dell'attore che la sottoscriveva unitamente al suddetto difensore, priva della prova di consegna alla convenuta (cfr. all. n. 7),
l'attore invitava la a concludere la convenzione di negoziazione assistita e per la prima Controparte_1 volta quantificava il costo per le riparazioni eseguite in €. 7.500,00 circa, come da fatture di acquisto di pezzi in suo possesso. In tale invito l'attore ribadiva la mancata consegna della documentazione sopra citata, nonché di aver riscontrato molteplici difetti di conformità del trattore in questione, oltre quelli già conosciuti relativi alla coppa dell'olio, riguardanti gli ingranaggi del cambio e del differenziale, la scatola di alimentazione del motore, la scatola del cambio e la scatola della doppia trazione.
Va anzitutto precisato che nella fattispecie in esame, nella quale non può trovare applicazione la disciplina dettata dal codice del consumo (D. L.vo. 06.09.2005 n. 206) atteso che difetta nel compratore la qualità di
“consumatore”, trattandosi di imprenditore agricolo come risulta dall'aggiornamento dell'immatricolazione/carta di circolazione (cfr. all. n. 1 fascicolo attore), l'azione proposta dall'attore va, certamente, inquadrata nell'ambito della disciplina della vendita e, più nello specifico, nelle norme di cui agli artt. 1490 e 1494 c.c.
Come noto, secondo l'art. 1490 c.c., la garanzia per vizi riguarda le imperfezioni o alterazioni del bene e il venditore deve tenere indenne il compratore, allorché esse siano tali da rendere la cosa inidonea all'uso a cui è destinata o da diminuirne in modo apprezzabile il valore (escluso il caso di vizi riconosciuti o riconoscibili).
In tale evenienza, il compratore può chiedere: 1) la risoluzione del contratto (actio redhibitoria), 2) la riduzione del prezzo (actio aestimatoria o quanti minoris), 3) il risarcimento del danno (art. 1494 c.c.).
Le suddette azioni (anche chiamate “azioni edilizie”), ai sensi dell'art. 1495 c.c., sono esperibili, salvo il diverso termine stabilito dalle parti, entro 8 (otto) giorni dalla scoperta del vizio a pena di decadenza, mentre l'azione si prescrive, in ogni caso, entro 1 (un) anno dalla consegna. Tali azioni sono diverse da quella di risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali ex art. 1453
c.c., esperibile sia in caso di mancanza delle qualità promesse (art. 1497 c.c.), ovvero, qualora la cosa venduta difetti delle qualità promesse o di quelle essenziali per l'uso a cui è destinata (anche in tal caso, si applicano i limiti prescrizionali e decadenziali stabiliti in caso di garanzia per vizi ex art. 1495 c.c.), sia in caso di consegna di aliud pro alio, che ricorre allorché la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incida sulla natura, sull'individualità, sulla consistenza e sulla destinazione del bene al punto che esso appartenga ad un genere affatto diverso da quello che l'acquirente intendeva comprare (cfr. Cass. n.
2313/2016 - in tale ipotesi, l'azione ex art. 1453 c.c. può essere esperita dal compratore senza osservare i citati limiti temporali).
In particolare, in caso di vizi della cosa venduta, oltre alla garanzia disciplinata dagli artt. 1490 ss c.c., il venditore è tenuto verso il compratore, ai sensi dell'art. 1494 c.c., al risarcimento del danno se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.
Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, l'azione di risarcimento dei danni per vizi della cosa venduta, pur essendo cumulabile con le altre azioni edilizie di cui all'art. 1492 c.c., può essere esercitata anche autonomamente (Cass. n. 5202/2007) sempre che sussistano i requisiti della garanzia per vizi.
Al riguardo, la S.C. di recente ha affermato: “Il compratore, che abbia subito un danno a causa dei vizi della cosa, può rinunciare a proporre l'azione per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo ed esercitare la sola azione di risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento del venditore, sempre che in tal caso ricorrano tutti i presupposti dell'azione di garanzia e, quindi, siano dimostrate la sussistenza
e la rilevanza dei vizi ed osservati i termini di decadenza e di prescrizione ed, in genere, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione” (Cass. n. 1218/2022).
Quindi, nell'ambito dell'azione di risarcimento danni derivanti dai vizi del bene compravenduto, ex artt.
1490 e 1494 c.c., spetta al compratore provare l'esistenza dei vizi, dal momento che si tratta di uno dei fatti costitutivi della pretesa, sia che esperisca il rimedio redibitorio (risoluzione del contratto) sia estimatorio
(riduzione del prezzo), sia risarcitorio.
Va sottolineato, inoltre, che l'azione per i vizi della cosa venduta riguarda solo i vizi preesistenti, ossia i vizi che esistevano prima della conclusione del contratto, mentre i vizi posteriori alla conclusione del contratto non riguardano la garanzia ma l'esatto adempimento dell'obbligazione di consegna, con la possibilità, si ribadisce, di esperire l'ordinaria azione contrattuale di risoluzione o di adempimento, la quale prescinde dai termini di decadenza o di prescrizione cui è soggetta l'azione di garanzia.
Come costantemente affermato in giurisprudenza, mentre le azioni di manutenzione ed estimatoria, di cui all'art 1492 c.c., pongono il venditore in una posizione di mera soggezione, essendo irrilevante la colpa in cui quest'ultimo versi, l'azione risarcitoria non prescinde dall'elemento soggettivo, posto che l'art. 1494
c.c. prevede che: “il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivanti dai vizi della cosa”.
Perché possa, dunque, condannarsi il venditore al pagamento dei danni richiesti è necessario che, da un lato, siano provati i vizi e, dall'altro, sia provata la colpa.
Quanto al riparto dell'onere probatorio, si ricorda che la prova dei vizi è posta in capo al compratore (cfr.
Cass. S.U. n. 11748/2019), mentre la prova dell'assenza di colpa (che, similarmente alla previsione di cui all'art. 1218 c.c., anche ai sensi dell'art. 1494 c.c. si presume) è in capo al venditore.
In altri termini, sempre le SS. UU. appena richiamate (Cass. n. 11748/2019), hanno statuito che il venditore non è tenuto all'obbligo specifico di consegnare la cosa priva di vizi, essendo solamente obbligato a garantire il compratore qualora il bene venduto si dimostri viziato.
Pertanto, la consegna di una cosa venduta viziata non integra un inadempimento in sé alle obbligazioni del venditore, configurandosi tutt'al più quale inesatto adempimento, che genera in capo al venditore una responsabilità diversa e speciale, di tipo assicurativo-garantistico, basata sul solo presupposto oggettivo dell'esistenza dei vizi.
Traslato tale principio nella compravendita, ne deriva che è il compratore (intenzionato a domandare la risoluzione o la riduzione del prezzo) a dover dimostrare il presupposto che giustifica l'azione esperita, ovverosia proprio l'esistenza dei vizi al momento della conclusione del contratto.
È utile osservare, come tale orientamento soddisfi anche il principio di cosiddetta “vicinanza della prova”, che ritiene l'acquirente nelle migliori condizioni di offrire la prova dei vizi, avendo la materiale disponibilità del bene che si assume imperfetto e, d'altra parte, libera il venditore da una prova di fatto “impossibile”, non potendo (e non dovendo) egli provare l'assenza di vizi.
Tanto precisato in punto di diritto, ritiene il Tribunale che la domanda proposta dall'attore Parte_1
è infondata e va, pertanto, rigettata, non avendo quest'ultimo, quale compratore, fornito la prova che il trattore New Holland tg. AW 293F acquistato dalla ditta convenuta nel mese di febbraio 2015, presentava, al momento di tale acquisto e (per effetto dell'estensione della garanzia di sei mesi su motore e cambio) nei successivi sei mesi, dei vizi.
Invero, come già evidenziato, risulta incontestato e provato sia che l'attore ha effettivamente acquistato nel mese di febbraio 2015, con consegna agli inizi del mese di marzo 2015, dalla ditta convenuta il trattore
[...]
sopra indicato, sia che le parti al momento di tale acquisto pattuivano una estensione della garanzia, CP_2 sul motore e sul cambio, di sei mesi.
Occorre anche evidenziare che, nel caso in esame, la convenuta non ha inteso paralizzare l'azione proposta dall'attore, mediante le eccezioni di decadenza dalla denuncia dei vizi e di prescrizione delle relative azioni ai sensi dell'art. 1495 c.c., posto che la convenuta nel presente giudizio non ha sollevato alcuna di tali eccezioni, le quali, così come disposto, rispettivamente, dagli artt. 2969 e 2938 c.c., non sono rilevabili di ufficio. Tanto evidenziato, dall'espletata istruttoria dibattimentale è emerso che l'attore oltre due mesi dopo l'acquisto e la consegna del suddetto trattore e, in particolare, con nota del 12.05.2015 (cfr. all. n. 5 cit.) denunciava alla venditrice di aver “riscontrato parti del motore rotte e nello specifico la pompa del gasolio
e la coppa dell'olio” e, dopo aver dato atto che quest'ultima aveva preso visione della coppa dell'olio e provveduto all'acquisto del ricambio, ma non al montaggio, chiedeva la risoluzione delle anomalie riscontrate e, soprattutto, di fornire la documentazione mancante del trattore.
Successivamente, sempre l'attore in data 31.10.2015, quindi a distanza di circa otto mesi dalla conclusione della compravendita in questione e di due mesi dalla scadenza del periodo di garanzia, ribadiva di non avere ancora ricevuto l'allegato tecnico alla carta di circolazione ed il certificato di origine del caricatore centrale e solo “per mero scrupolo” evidenziava, peraltro molto genericamente, che dal momento dell'acquisito il mezzo aveva presentato notevoli problemi, non altrimenti specificati, che lo avevano costretto ad eseguire lavori per il ripristino dello stesso ed a sopportare “un notevole esborso per le eseguite riparazioni”.
Pertanto, dal tenore di tali missive e, in maniera specifica da tale ultima espressione, emerge, inequivocabilmente, che in data 31.10.2025, ossia circa otto mesi dopo la conclusione del contratto e due mesi dopo la scadenza della garanzia, i vizi e i difetti di cui l'attore aveva lamentato l'esistenza poco tempo dopo l'acquisto erano già stati tutti riparati dallo stesso attore.
Tuttavia, anche a voler considerare (ma, come prima chiarito, così non è) la semplice denuncia dell'esistenza dei vizi come prova dell'esistenza degli stessi, l'attore, al di là della semplice allegazione della circostanza, non ha, comunque, depositato in atti né ha, altrimenti, dimostrato di aver sostenuto, nel periodo intercorrente tra il mese di febbraio 2015 ed il 31.10.2015, ovvero nel periodo intercorrente tra l'acquisto del trattore e la riparazione di tutti i difetti del medesimo, costi per la riparazione dei vizi e, in particolare, il “notevole esborso” che ha dichiarato di aver sostenuto e, quindi, non ha dimostrato di aver subito alcun danno.
Né possono essere ritenute idonee a fornire tale prova, le 5 fatture che l'attore ha prodotto e allegato al n. 9 del proprio fascicolo. Infatti, tutti tali fatture sono state emesse nel periodo dal 16 marzo 2017 al 10 aprile
2017, ossia a distanza di oltre due anni dalla conclusione del contratto di compravendita del trattore in questione e di oltre un anno e mezzo dalla scadenza della garanzia e, soprattutto, a distanza di un anno e mezzo circa da quando l'attore dichiarava di aver già riparato tutti i vizi e sostenuto notevoli esborsi per ripararli.
In definitiva, tali fatture poiché relative alla riparazione/sostituzione di moltissimi componenti, tutti soggetti alla normale usura derivante dall'utilizzazione del veicolo (quali esemplificativamente: ingranaggi, rulli, cuscinetti, dischi freno, gabbie rulli, molle, alberi, cinghie, olio Ambra ecc.), tra i quali, è bene sottolineare, non figura la pompa del gasolio, ma solo la coppa dell'olio dell'esiguo valore di €. 22,50 e, proprio perché emesse dopo notevole lasso di tempo, oltre due anni dall'acquisto e un anno e mezzo dalla scadenza della garanzia, non dimostrano in alcun modo che i pezzi di ricambio sostituiti e riparati nel 2017 fossero già rotti, difettati e non funzionanti al momento dell'acquisto (febbraio/inizio marzo del 2015) o nel periodo di operatività della garanzia (da febbraio/inizi marzo all'inizio di settembre 2015).
Nemmeno i testi di parte attrice esaminati hanno fornito tale prova.
Difatti, nessuno di tali testi, pur confermando i capitoli di prova ammessi, ha riferito la presenza, nel periodo appena indicato, di difetti o vizi del trattore o di parti di questo, e men che meno di difetti o vizi tali da rendere il predetto trattore inidoneo all'uso cui era destinato o da diminuirne in modo apprezzabile il valore.
In particolare, il teste , all'udienza del 13.04.2022, confermava essere vero il solo Testimone_1 capitolo A.1 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 di parte attrice, ossia essere vero “che all'inizio del mese di marzo 2015 la ditta Diano Occasioni, avvalendosi di un suo dipendente, consegnò il trattore presso il domicilio dell'attore” (circostanza, peraltro, non contestata), mentre dichiarava di non essere a conoscenza delle circostanze di cui al capitolo A.2 della medesima memoria (“Vero che, già in quell'occasione, venne evidenziata la mancanza dei documenti sia della pala che dell'allegato tecnico al libretto di circolazione”).
Il teste , cugino di primo grado dell'attore (figli di fratelli), all'udienza del 06.07.2021, Testimone_2 confermava i capitoli C.1, C.2, C.3, C.4 e C.5 della suddetta memoria, ossia confermava essere vero: che l'attore portava “il trattore di sua proprietà presso la sua officina per riparazioni”, senza però specificare quando ciò accadeva;
che “il veicolo rimase fermo molti mesi perché per ripararlo fu necessario acquisire molti pezzi di ricambio”, sempre senza contestualizzare e specificare quando ciò accadeva e per quanto tempo il veicolo rimaneva fermo;
che “alcuni pezzi di ricambio, ed esattamente ingranaggio Z54, ingranaggio Z56, ingranaggio CPT, ingranaggio Z57, ingranaggio AM227, albero, vennero portati in officina direttamente dal sig. ; che “erano mal funzionanti molte parti meccaniche tra cui Parte_1 la scatola del cambio che, peraltro, è risultata manomessa” e, infine, che “il sig. pagò Parte_1
l'ammontare della fattura n. 21/17 del 10 aprile 2017, relativa alla riparazione del trattore, pari ad €
5.904,72 in più soluzioni”.
Analogamente il teste , figlio dell'attore, sempre all'udienza del 06.07.2021, si limitava a Testimone_3 confermare i capitoli D.1 e D.2 della memoria sopra indicata, ossia essere vero: che “per un lungo periodo il trattore non funzionante, marca modello td95d targato AW293F, rimase fermo in attesa che CP_2 la ditta di mandasse presso il domicilio dell'attore un suo dipendente Controparte_1 Controparte_1
a ripararlo”, anche in tal caso senza indicare quando ciò accadeva e per quanto tempo il trattore rimaneva fermo e che “i pezzi oggetto di sostituzione sono ancora conservati presso il domicilio del sig.
[...]
. Pt_1
Il teste , all'udienza del 08.09.2022, confermava i capitoli E.1, E.2 ed E.3, ovvero Testimone_4 essere vero che: “il sig. nel marzo 2017si recò più volte presso l'esercizio commerciale Parte_1 di cui è legale rappresentante, in Potenza al viale del Basento n. 24, per acquisto di pezzi di ricambio per il suo trattore”; che “la G.d.F. s.n.c. di De DI F. e MO D. emise due fatture nei confronti del sig. la prima n. 549/l del 16 marzo 2017 per € 692,69; la seconda, n. 639/l del 30 marzo Parte_1
2017 per € 70,66”; che “il sig. ha saldato le due fatture”. Parte_1
Infine, il teste ex collega di lavoro dell'attore, unico ad essere chiamato a rispondere su Testimone_5 una circostanza contestualizzata nel tempo, ossia quella articolata al capo B.1 della memoria ex art. 186 co.
6 n. 2: “Vero che successivamente al marzo 2015, pochi giorni dopo l'acquisto del trattore, insieme al sig.
, si recò presso la di per lamentarsi della coppa Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 dell'olio e di altri malfunzionamenti oltre che della mancanza dei documenti della pala e dell'allegato tecnico al libretto di circolazione”, nonché sulla circostanza articolata al n. B.2: “Vero che il sig. CP_1
, consegnando la coppa dell'olio, si impegnò a mandare un proprio addetto presso il domicilio del
[...] per il montaggio di detta coppa e per altre riparazioni”, ha dichiarato: “Sono andato due Parte_1
o tre volte alla con perché si lamentava che voleva i documenti Controparte_1 Parte_1 Pt_1 che non gli erano stati dati. Si trattava di documenti del trattore e dei documenti della pala. Diceva che il trattore non andava tanto bene. In una delle volte che ci siamo recati alla il Controparte_1 CP_1
ci ha dato la coppa dell'olio nuova. Non ricordo se nell'occasione il si fosse impegnato
[...] CP_1
a mandare un proprio addetto per le riparazioni”.
Come ben può vedersi, tali deposizioni, la maggior parte delle quali sostanziatesi in mere conferme dei capitoli di prova articolati dall'attore, lungi dal provare l'esistenza dei vizi lamentati al momento della conclusione della compravendita e nel periodo di operatività della garanzia, paiono, piuttosto, dimostrare che i malfunzionamenti, che comunque non sono mai stati specificati, si manifestavano nel mese di febbraio/marzo 2017, periodo in cui si provvedeva all'acquisto dei pezzi di ricambio, parte dei quali presso la G.d.F. di ed altra parte da , e alla riparazione/sostituzione di quelli Tes_4 Parte_3 malfunzionanti, come emerge dalle fatture emesse dalla G.d.F. e da nel marzo/aprile 2017 nei Parte_3 confronti dell'attore.
In altri termini, le anzidette deposizioni non solo non forniscono prova, ma nemmeno indicano o specificano ad es: cosa o quale componente/pezzo o meccanismo non funzionava (il solo teste ha affermato Tes_5 che l'attore si limitava a denunciare alla ditta convenuta “che il trattore non andava tanto bene”), in cosa consistevano i malfunzionamenti, quando questi ultimi si verificavano, se gli stessi erano presenti al momento dell'acquisto o si manifestavano, nel motore e nel cambio, nei sei mesi successivi di operatività della garanzia;
quando il trattore si fermava e per quanto tempo rimaneva fermo, nonché quando quest'ultimo veniva portato in officina per le riparazioni.
Al contrario, posto che: i testi e confermavano di aver emesso le Testimone_2 Testimone_4 fatture sopra richiamate;
che le predette fatture sono state emesse nei mesi di marzo/aprile 2017; che la legislazione vigente prevede l'obbligo di emettere fattura a distanza di pochi giorni dall'esecuzione della prestazione;
deve ritenersi provato che i vizi e i malfunzionamenti lamentati dall'attore si manifestavano non solo oltre due anni dopo l'acquisto ed oltre un anno e mezzo dopo la scadenza della garanzia, ma soprattutto dopo oltre due anni di utilizzazione ed uso esclusivo del trattore da parte di quest'ultimo, con la logica conseguenza che si trattava di difetti sopravvenuti all'acquisto e dovuti alla normale usura del trattore e, perciò, non imputabili al venditore.
A ciò occorre aggiungere, solo per completezza, che il teste di parte convenuta, ex Testimone_6 dipendente quale magazziniere della convenuta, all'udienza del 08.09.2022 dichiarava: “Ricordo che il signor si lamentava della coppa dell'olio che perdeva e sono stato io stesso a consegnarla Parte_1 nella sede della non ricordo a chi. Preciso che è stato il titolare della Controparte_1 Controparte_1
, a riferirmi che aveva ricevuto lamentele dal ” e negava essere vere le circostanze Controparte_1 Pt_1 sulla prova contraria articolate dall'attore nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. (1. “Vero che per le operazioni del cambio della coppa dell'olio e della pompa del gasolio del trattore targato AW293F è stato impegnato nell'aprile del 2015 per circa sei ore presso il domicilio del sig. ; 2. “Vero che Parte_1 nel corso di detti lavori di riparazione venne assistito dallo stesso sig. ”), per cui, tale teste Parte_1 confermava solo che l'attore denunciava vizi relativi alla sola coppa dell'olio e che contestualmente a tale denuncia riceveva dalla convenuta, quella nuova.
Destituita di fondamento è anche la lamentela dell'attore di emissione di fatturazione non corretta poiché senza IVA, dal momento che la fattura n. 7/A/2015 del 28.02.2025 è stata correttamente emessa dalla convenuta. Infatti, in tale fattura è chiaramente specificato che la stessa veniva emessa “in regime del margine ai sensi dell'art. 36 D.L. 41/95”, il quale regime, in applicazione del citato art. 36, consente di pagare l'IVA sulla differenza tra il prezzo di acquisto ed il ricavato della vendita e di avvalersi (art. 36 co.
6 art. 38 co. 4 stesso d.l.) quale metodo di calcolo dell'imposta del “metodo globale”: sistema per mezzo del quale la differenza o margine, è calcolata non per ciascuna operazione (“metodo analitico”), ma in base all'importo globale degli acquisiti e delle cessioni effettuate nel periodo mensile o trimestrale.
Infine, quante alle ulteriori voci di danno invocate dall'attore e derivanti dall'inadempimento del convenuto per: la fatturazione non corretta, la mancata consegna di documenti, la violazione degli obblighi di assistenza e buona fede e, altresì, il mancato utilizzo del veicolo agricolo (risarcimento del danno in termini di mancato guadagno, quantificato in €. 5.000,00) va precisato che secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità contrattuale ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'inadempimento del contratto non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, comunque non fornita nel caso di specie, per i motivi sopra esposti, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera del danneggiato, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante, e la sua entità. Il danno patrimoniale da mancato guadagno, in particolare, presuppone la prova, anche presuntiva, dell'utilità patrimoniale che secondo un giudizio di probabilità il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, dovendosi escludere i mancati guadagni meramente ipotetici.
In assenza di prova, dunque, sull'esistenza dei vizi e sul danno subito la domanda di risarcimento danni proposta da parte attrice va rigettata. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori previsti dal D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, per le cause di valore compreso tra €. 5.201,00 e € 26.000,00, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in misura prossima a quella minima, stante l'assenza di questioni, fattuali e giuridiche, complesse.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del giudice dott.
Antonio Bellusci, ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti della ditta Parte_1 CP_1 [...]
, nella rappresentanza organica di legge, ogni diversa e contraria domanda, istanza, Controparte_1 eccezione e deduzione, disattesa e respinta, così provvede:
a) rigetta le domande proposte dall'attore nei confronti della convenuta Parte_1 [...]
; Controparte_1
b) condanna l'attore al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore della convenuta che liquida in €. 2.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA se dovuti nella misura di legge.
Così deciso in Lagonegro il 21.07.2025.
IL GIUDICE
(Dr. Antonio BELLUSCI)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO in composizione monocratica, in persona del Giudice designato dott. Antonio BELLUSCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 809 R.G. dell'anno 2018, vertente
TRA
, C.F: rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Belisario Felice, presso il cui studio sito in Potenza al Viale Guglielmo Marconi n. 75, è elettivamente domiciliato;
ATTORE
E
, in persona del titolare , nato a [...] Controparte_1 Controparte_1
(SA) il 10.08.1972, C.F: , corrente in Atena LU (SA), rappresentata e difesa C.F._2 dall'avv. Trezza Massimiliano, in forza di procura in atti, presso il cui studio in Polla (SA) alla Via Luigi
Curto Palazzo Saci sc. A/5, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
OGGETTO: Vendita cose mobili – azione di garanzia ex art. 1490 c.c. - risarcimento danni.
All'udienza del 20.02.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti rassegnavano le loro conclusioni e la causa, con ordinanza del 05.03.2025, veniva ritenuta in decisione con assegnazione dei termini ratione temporis vigenti per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative repliche.
In seguito, entrambe le parti depositavano comparsa conclusionale e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. citava in giudizio innanzi a questo Parte_1
Tribunale la ditta , per sentire così provvedere: 1) “Accertare e Controparte_1 dichiarare l'inadempimento contrattuale dalla ditta in persona del suo titolare Controparte_1 [...]
; b) di conseguenza condannare al risarcimento del danno nelle due componenti del danno CP_1 emergente pari ad €. 6.938,70, nonché del lucro cessante pari ad €. 5.000,00 per aver tenuto fermo il veicolo per il suo malfunzionamento e quindi complessivi €. 11.938,70 o quella somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa anche secondo criteri di equità; 3) condannare la Controparte_1
alle spese ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore per
[...] dichiarato anticipo”.
Sosteneva l'attore che:
- acquistava, nel marzo 2015, dalla ditta convenuta il trattore usato marca modello td95d con CP_2 pala sigma 4 modello gold, targato AW 293F, telaio hjdo34217, che gli veniva consegnato in Potenza direttamente dalla venditrice;
- tale ditta emetteva tre fatture, la prima delle quali, del 28.02.2025, senza I.V.A. e con l'indicazione del rilascio della garanzia di sei mesi;
- però, fin da subito il trattore mostrava difetti tali da costringerlo ad una formale contestazione del
15.05.2015, la quale rimaneva priva di riscontro, motivo per cui, nell'ottobre 2015, costituiva in mora la convenuta, in quanto oltre alle gravi anomalie tecniche, la cui soluzione necessitava di notevoli spese, non era mai stata consegnata la documentazione inerente alle attestazioni tecniche del veicolo acquistato;
- miglior esito non sortivano nemmeno l'invito a concludere la negoziazione assistita da avvocati, ai sensi della L. n. 162/2014, presentata il 12.05.2017 e la procedura di mediazione che si concludeva con verbale negativo del 15.02.2018;
- dal comportamento della convenuta, appena descritto, emergevano una serie di violazioni contrattuali, cui quest'ultima non poneva rimedio. Infatti, non fatturava correttamente, non consegnava le schede tecniche del veicolo acquistato, non rispettava l'obbligo di fornire assistenza, violando, così anche gli obblighi di garanzia;
- in tal modo la convenuta non solo violava le disposizioni di cui all'art. 1375 c.c. ma, anzi, teneva un comportamento doloso nei suoi confronti e lo traeva in inganno, tanto da costringerlo a rivolgersi a questa per vedere tutelati i propri diritti e risarciti i danni subiti, avendogli consegnato un automezzo che, CP_3 evidentemente, presentava anomalie di funzionamento, per far fronte alle quali sosteneva costi di riparazione per l'importo di €. 7.000,00 circa, senza che la convenuta si faceva carico di nulla e violando, con ciò, l'art. 1490 c.c., nonché obbligandolo a non utilizzare il mezzo per lungo tempo.
Si costituiva in giudizio la ditta convenuta, , che chiedeva al Tribunale Controparte_1 di: “a) accertare e dichiarare che nessun inadempimento contrattuale è stato posto in essere dalla ditta
stante l'inesistenza dei vizi lamentati da parte attrice, né alcun Controparte_1 comportamento contrario alle regole di correttezza e buona fede contrattuale;
b)accertare dichiarare che nulla è dovuto dalla convenuta a titolo di risarcimento del danno per quanto esposto in narrativa;
c)condannare parte attrice al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio”.
La convenuta a sostegno di tali conclusioni, eccepiva che l'attore, acquistava il trattore in Parte_1 questione il 28.02.2015, funzionante, in perfette condizioni e completo di ogni accessorio e dei relativi documenti, per cui la versione dei fatti raccontata dall'attore era falsa e fondata su mere affermazioni di principio non supportate da alcun valido elemento probatorio.
Infatti, al momento della compravendita emetteva regolare fattura, la n. 7/A del 28.02.2015, ai sensi dell'art. 36 D.L. n. 41/1995, nel pieno rispetto della legge.
Inoltre, impugnava e contestava tutta la documentazione prodotta dall'attore e, in particolare, le fatture di riparazione del veicolo compravenduto, da ritenersi prive di valenza probatoria.
Aggiungeva che nessun contraddittorio veniva svolto tra le parti al fine di accertare il malfunzionamento del veicolo compravenduto o i presunti vizi lamentati e che il cambio dei pezzi del trattore veniva operato in maniera unilaterale dal compratore e a distanza di ben due anni dalla compravendita, per cui presumibilmente, la sostituzione dei pezzi si rendeva necessaria a causa della naturale usura dovuta all'utilizzo del medesimo.
Evidenziava, che non vi era prova della presenza di vizi del veicolo in questione all'epoca della compravendita.
Sosteneva che, pertanto, non aveva posto in essere nessun inadempimento contrattuale, avendo adempiuto correttamente, in conformità del disposto di cui all'art. 1460 c.c., alla propria obbligazione contrattuale, né aveva posto in essere comportamenti dolosi o violato l'art. 1375 c.c., in quanto aveva operato sempre secondo le regole della correttezza e buona fede.
Eccepiva, quindi, che tutte le lamentele del compratore erano tardive, irrituali e sfornite di prova, per cui la domanda di inadempimento e di risarcimento del danno, in entrambe le componenti del lucro cessante e del danno emergente, erano prive di fondamento ed andavano rigettate.
Alla prima udienza del 16.10.2018, il Tribunale concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
Nell'ulteriore corso del processo, venivano prodotti ed acquisiti documenti, veniva, inoltre, ammessa ed espletata la prova testimoniale e disposto rinvio all'udienza del 20.02.2023 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata più volte per il carico del ruolo.
All'esito dell'udienza del 09.12.2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il fascicolo veniva trasmesso a questo magistrato.
Infine, all'udienza del 20.02.2025, celebrata anch'essa nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa, con ordinanza del 05.03.2025, veniva ritenuta in decisione con assegnazione dei termini ratione temporis vigenti per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative repliche.
In seguito, sia l'attore che il convenuto depositano le comparse conclusionale e le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito la domanda attrice è infondata e, pertanto, va rigettata.
Dall'istruttoria espletata risulta acclarato con certezza, in quanto non contestato, anzi riportato da entrambe le parti che alla fine del mese di febbraio dell'anno 2015, l'attore acquistava dalla ditta Parte_1 convenuta, , il trattore usato marca modello td95d con Controparte_1 CP_2 pala sigma 4 modello gold, targato AW 293F, telaio hjdo34217, che veniva consegnato all'attore in Potenza direttamente dalla venditrice i primi di marzo 2015.
Tale compravendita trova conferma anche nel documento privo di data, non contestato dalla convenuta, contrassegnato come allegato n. 1 del fascicolo di parte attrice, del seguente contenuto: nella parte superiore riporta quale acquirente il cognome, il nome e la città dell'attore, “ … Potenza”, nella parte Persona_1 centrale e inferiore contiene la descrizione del trattore acquistato con l'indicazione dell'esplicito rilascio sul motore e sul cambio di una garanzia di 6 mesi, il prezzo di “€. 13.000,00”, le modalità di pagamento con ultima rata da corrispondere il “30.10.2015”, la dichiarazione di gradimento del veicolo e di accettazione dello stesso “nelle condizioni e nello stato in cui si trova” con la sottoscrizione di il Persona_1 richiamo delle “condizioni generali di vendita riportate nel retro” con la ulteriore sottoscrizione di
[...]
Tale documento non reca la sottoscrizione del venditore che, tuttavia, è indicato in “ Per_1 [...]
” nelle richiamate “condizioni generali di vendita beni usati” (cfr. all. n. 1). Controparte_1
Il passaggio di proprietà della trattrice agricola in questione, in favore dell'“ ” di Parte_2
“ , trova conferma nell'aggiornamento della carta di circolazione/immatricolazione della Parte_1 medesima (cfr. all. n. 1) eseguita in Potenza, verosimilmente il 23.03.2015 (al riguardo si precisa che l'ultimo numero, verosimilmente 5, dell'anno in cui è stato eseguito l'aggiornamento è illeggibile).
Anche dalla fattura n. 7A/2015 del 28.02.2015 allegata al fascicolo di parte attrice (cfr. all. n. 2), non contestata dalla convenuta, emessa da quest'ultima nei confronti dell'attore ed inerente alla compravendita del trattore sopra indicato per l'importo di €. 13.300,00, è emerso che le parti pattuivano la “garanzia di 6 mesi su motore e cambio”.
Inoltre, sempre dalla documentazione allegata al fascicolo di parte attrice è emerso che:
- con nota del 12.05.2015, ricevuta dalla convenuta in data 19.05.2015 (cfr. all. n.
5 - lettera con allegata ricevuta di accettazione racc. e avviso di ricevimento), rimasta priva di riscontro, l'attore rappresentava a quest'ultima di aver notato “parti del motore rotte e nello specifico la pompa del gasolio e la coppa dell'olio” e chiedeva la risoluzione delle anomalie riscontrate, nonché di fornire la documentazione mancante del trattore, ossia il certificato di origine della pala sigma, la relativa targhetta stampigliata e affissa al braccio del caricatore (omologazione) e l'allegato tecnico del trattore che completa il libretto di circolazione previsto per legge, ed in ultimo il risarcimento danni per il mancato utilizzo del trattore, per la mancata riparazione e per i documenti mancanti;
- con altra nota del 31.10.2015, redatta dall'avv. Gianni Petracca per conto dell'attore che la sottoscriveva unitamente al difensore, ricevuta dalla convenuta il 04.11.2015 (cfr. all. n. 6 – lettera con ricevuta accettazione e avviso ricevimento) anch'essa priva di riscontro, l'attore ribadiva di non avere ancora ricevuto l'allegato tecnico alla carta di circolazione ed il certificato di origine del caricatore centrale e “per mero scrupolo” evidenziava che dal momento dell'acquisito il mezzo aveva presentato notevoli problemi che lo avevano costretto ad eseguire lavori per il ripristino dello stesso ed a sopportare notevoli esborsi per le “eseguite riparazioni”. Aggiungeva che a causa dell'inutilizzo del veicolo subiva anche un danno da mancato guadagno. Infine, specificava che la nota valeva quale “formale richiesta e costituzione in mora per la regolarizzazione del contratto di compravendita e la consegna di tutte le attestazioni pertinenti al mezzo summenzionato”;
- con ulteriore lettera racc. a.r. del 29.10.2016, ricevuta il 03.11.2016 [cfr. all. c) memoria ex art. 183 co. 6
n. 2 c.p.c.], l'attore reclamava la mancata risoluzione delle problematiche fatte presenti dall'avv. Petracca con lettera del 31.10.2025 e ribadiva che non gli era ancora stata consegnata “la documentazione del trattore
e del caricatore oltre alle riparazioni da voi dovute, come la sostituzione della coppa olio motore, rotture del cambio e vari lavori meccaniche d a eseguire”. Avvertiva che decorso il termine di 10 giorni si sarebbe rivolto per le riparazioni del mezzo ad autofficina autorizzata ed alla er i danni subiti;
CP_3
- infine, con lettera racc. del 12.05.2017, redatta dall'avv. Paola Pojero per conto dell'attore che la sottoscriveva unitamente al suddetto difensore, priva della prova di consegna alla convenuta (cfr. all. n. 7),
l'attore invitava la a concludere la convenzione di negoziazione assistita e per la prima Controparte_1 volta quantificava il costo per le riparazioni eseguite in €. 7.500,00 circa, come da fatture di acquisto di pezzi in suo possesso. In tale invito l'attore ribadiva la mancata consegna della documentazione sopra citata, nonché di aver riscontrato molteplici difetti di conformità del trattore in questione, oltre quelli già conosciuti relativi alla coppa dell'olio, riguardanti gli ingranaggi del cambio e del differenziale, la scatola di alimentazione del motore, la scatola del cambio e la scatola della doppia trazione.
Va anzitutto precisato che nella fattispecie in esame, nella quale non può trovare applicazione la disciplina dettata dal codice del consumo (D. L.vo. 06.09.2005 n. 206) atteso che difetta nel compratore la qualità di
“consumatore”, trattandosi di imprenditore agricolo come risulta dall'aggiornamento dell'immatricolazione/carta di circolazione (cfr. all. n. 1 fascicolo attore), l'azione proposta dall'attore va, certamente, inquadrata nell'ambito della disciplina della vendita e, più nello specifico, nelle norme di cui agli artt. 1490 e 1494 c.c.
Come noto, secondo l'art. 1490 c.c., la garanzia per vizi riguarda le imperfezioni o alterazioni del bene e il venditore deve tenere indenne il compratore, allorché esse siano tali da rendere la cosa inidonea all'uso a cui è destinata o da diminuirne in modo apprezzabile il valore (escluso il caso di vizi riconosciuti o riconoscibili).
In tale evenienza, il compratore può chiedere: 1) la risoluzione del contratto (actio redhibitoria), 2) la riduzione del prezzo (actio aestimatoria o quanti minoris), 3) il risarcimento del danno (art. 1494 c.c.).
Le suddette azioni (anche chiamate “azioni edilizie”), ai sensi dell'art. 1495 c.c., sono esperibili, salvo il diverso termine stabilito dalle parti, entro 8 (otto) giorni dalla scoperta del vizio a pena di decadenza, mentre l'azione si prescrive, in ogni caso, entro 1 (un) anno dalla consegna. Tali azioni sono diverse da quella di risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali ex art. 1453
c.c., esperibile sia in caso di mancanza delle qualità promesse (art. 1497 c.c.), ovvero, qualora la cosa venduta difetti delle qualità promesse o di quelle essenziali per l'uso a cui è destinata (anche in tal caso, si applicano i limiti prescrizionali e decadenziali stabiliti in caso di garanzia per vizi ex art. 1495 c.c.), sia in caso di consegna di aliud pro alio, che ricorre allorché la diversità tra la cosa venduta e quella consegnata incida sulla natura, sull'individualità, sulla consistenza e sulla destinazione del bene al punto che esso appartenga ad un genere affatto diverso da quello che l'acquirente intendeva comprare (cfr. Cass. n.
2313/2016 - in tale ipotesi, l'azione ex art. 1453 c.c. può essere esperita dal compratore senza osservare i citati limiti temporali).
In particolare, in caso di vizi della cosa venduta, oltre alla garanzia disciplinata dagli artt. 1490 ss c.c., il venditore è tenuto verso il compratore, ai sensi dell'art. 1494 c.c., al risarcimento del danno se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.
Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, l'azione di risarcimento dei danni per vizi della cosa venduta, pur essendo cumulabile con le altre azioni edilizie di cui all'art. 1492 c.c., può essere esercitata anche autonomamente (Cass. n. 5202/2007) sempre che sussistano i requisiti della garanzia per vizi.
Al riguardo, la S.C. di recente ha affermato: “Il compratore, che abbia subito un danno a causa dei vizi della cosa, può rinunciare a proporre l'azione per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo ed esercitare la sola azione di risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento del venditore, sempre che in tal caso ricorrano tutti i presupposti dell'azione di garanzia e, quindi, siano dimostrate la sussistenza
e la rilevanza dei vizi ed osservati i termini di decadenza e di prescrizione ed, in genere, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione” (Cass. n. 1218/2022).
Quindi, nell'ambito dell'azione di risarcimento danni derivanti dai vizi del bene compravenduto, ex artt.
1490 e 1494 c.c., spetta al compratore provare l'esistenza dei vizi, dal momento che si tratta di uno dei fatti costitutivi della pretesa, sia che esperisca il rimedio redibitorio (risoluzione del contratto) sia estimatorio
(riduzione del prezzo), sia risarcitorio.
Va sottolineato, inoltre, che l'azione per i vizi della cosa venduta riguarda solo i vizi preesistenti, ossia i vizi che esistevano prima della conclusione del contratto, mentre i vizi posteriori alla conclusione del contratto non riguardano la garanzia ma l'esatto adempimento dell'obbligazione di consegna, con la possibilità, si ribadisce, di esperire l'ordinaria azione contrattuale di risoluzione o di adempimento, la quale prescinde dai termini di decadenza o di prescrizione cui è soggetta l'azione di garanzia.
Come costantemente affermato in giurisprudenza, mentre le azioni di manutenzione ed estimatoria, di cui all'art 1492 c.c., pongono il venditore in una posizione di mera soggezione, essendo irrilevante la colpa in cui quest'ultimo versi, l'azione risarcitoria non prescinde dall'elemento soggettivo, posto che l'art. 1494
c.c. prevede che: “il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivanti dai vizi della cosa”.
Perché possa, dunque, condannarsi il venditore al pagamento dei danni richiesti è necessario che, da un lato, siano provati i vizi e, dall'altro, sia provata la colpa.
Quanto al riparto dell'onere probatorio, si ricorda che la prova dei vizi è posta in capo al compratore (cfr.
Cass. S.U. n. 11748/2019), mentre la prova dell'assenza di colpa (che, similarmente alla previsione di cui all'art. 1218 c.c., anche ai sensi dell'art. 1494 c.c. si presume) è in capo al venditore.
In altri termini, sempre le SS. UU. appena richiamate (Cass. n. 11748/2019), hanno statuito che il venditore non è tenuto all'obbligo specifico di consegnare la cosa priva di vizi, essendo solamente obbligato a garantire il compratore qualora il bene venduto si dimostri viziato.
Pertanto, la consegna di una cosa venduta viziata non integra un inadempimento in sé alle obbligazioni del venditore, configurandosi tutt'al più quale inesatto adempimento, che genera in capo al venditore una responsabilità diversa e speciale, di tipo assicurativo-garantistico, basata sul solo presupposto oggettivo dell'esistenza dei vizi.
Traslato tale principio nella compravendita, ne deriva che è il compratore (intenzionato a domandare la risoluzione o la riduzione del prezzo) a dover dimostrare il presupposto che giustifica l'azione esperita, ovverosia proprio l'esistenza dei vizi al momento della conclusione del contratto.
È utile osservare, come tale orientamento soddisfi anche il principio di cosiddetta “vicinanza della prova”, che ritiene l'acquirente nelle migliori condizioni di offrire la prova dei vizi, avendo la materiale disponibilità del bene che si assume imperfetto e, d'altra parte, libera il venditore da una prova di fatto “impossibile”, non potendo (e non dovendo) egli provare l'assenza di vizi.
Tanto precisato in punto di diritto, ritiene il Tribunale che la domanda proposta dall'attore Parte_1
è infondata e va, pertanto, rigettata, non avendo quest'ultimo, quale compratore, fornito la prova che il trattore New Holland tg. AW 293F acquistato dalla ditta convenuta nel mese di febbraio 2015, presentava, al momento di tale acquisto e (per effetto dell'estensione della garanzia di sei mesi su motore e cambio) nei successivi sei mesi, dei vizi.
Invero, come già evidenziato, risulta incontestato e provato sia che l'attore ha effettivamente acquistato nel mese di febbraio 2015, con consegna agli inizi del mese di marzo 2015, dalla ditta convenuta il trattore
[...]
sopra indicato, sia che le parti al momento di tale acquisto pattuivano una estensione della garanzia, CP_2 sul motore e sul cambio, di sei mesi.
Occorre anche evidenziare che, nel caso in esame, la convenuta non ha inteso paralizzare l'azione proposta dall'attore, mediante le eccezioni di decadenza dalla denuncia dei vizi e di prescrizione delle relative azioni ai sensi dell'art. 1495 c.c., posto che la convenuta nel presente giudizio non ha sollevato alcuna di tali eccezioni, le quali, così come disposto, rispettivamente, dagli artt. 2969 e 2938 c.c., non sono rilevabili di ufficio. Tanto evidenziato, dall'espletata istruttoria dibattimentale è emerso che l'attore oltre due mesi dopo l'acquisto e la consegna del suddetto trattore e, in particolare, con nota del 12.05.2015 (cfr. all. n. 5 cit.) denunciava alla venditrice di aver “riscontrato parti del motore rotte e nello specifico la pompa del gasolio
e la coppa dell'olio” e, dopo aver dato atto che quest'ultima aveva preso visione della coppa dell'olio e provveduto all'acquisto del ricambio, ma non al montaggio, chiedeva la risoluzione delle anomalie riscontrate e, soprattutto, di fornire la documentazione mancante del trattore.
Successivamente, sempre l'attore in data 31.10.2015, quindi a distanza di circa otto mesi dalla conclusione della compravendita in questione e di due mesi dalla scadenza del periodo di garanzia, ribadiva di non avere ancora ricevuto l'allegato tecnico alla carta di circolazione ed il certificato di origine del caricatore centrale e solo “per mero scrupolo” evidenziava, peraltro molto genericamente, che dal momento dell'acquisito il mezzo aveva presentato notevoli problemi, non altrimenti specificati, che lo avevano costretto ad eseguire lavori per il ripristino dello stesso ed a sopportare “un notevole esborso per le eseguite riparazioni”.
Pertanto, dal tenore di tali missive e, in maniera specifica da tale ultima espressione, emerge, inequivocabilmente, che in data 31.10.2025, ossia circa otto mesi dopo la conclusione del contratto e due mesi dopo la scadenza della garanzia, i vizi e i difetti di cui l'attore aveva lamentato l'esistenza poco tempo dopo l'acquisto erano già stati tutti riparati dallo stesso attore.
Tuttavia, anche a voler considerare (ma, come prima chiarito, così non è) la semplice denuncia dell'esistenza dei vizi come prova dell'esistenza degli stessi, l'attore, al di là della semplice allegazione della circostanza, non ha, comunque, depositato in atti né ha, altrimenti, dimostrato di aver sostenuto, nel periodo intercorrente tra il mese di febbraio 2015 ed il 31.10.2015, ovvero nel periodo intercorrente tra l'acquisto del trattore e la riparazione di tutti i difetti del medesimo, costi per la riparazione dei vizi e, in particolare, il “notevole esborso” che ha dichiarato di aver sostenuto e, quindi, non ha dimostrato di aver subito alcun danno.
Né possono essere ritenute idonee a fornire tale prova, le 5 fatture che l'attore ha prodotto e allegato al n. 9 del proprio fascicolo. Infatti, tutti tali fatture sono state emesse nel periodo dal 16 marzo 2017 al 10 aprile
2017, ossia a distanza di oltre due anni dalla conclusione del contratto di compravendita del trattore in questione e di oltre un anno e mezzo dalla scadenza della garanzia e, soprattutto, a distanza di un anno e mezzo circa da quando l'attore dichiarava di aver già riparato tutti i vizi e sostenuto notevoli esborsi per ripararli.
In definitiva, tali fatture poiché relative alla riparazione/sostituzione di moltissimi componenti, tutti soggetti alla normale usura derivante dall'utilizzazione del veicolo (quali esemplificativamente: ingranaggi, rulli, cuscinetti, dischi freno, gabbie rulli, molle, alberi, cinghie, olio Ambra ecc.), tra i quali, è bene sottolineare, non figura la pompa del gasolio, ma solo la coppa dell'olio dell'esiguo valore di €. 22,50 e, proprio perché emesse dopo notevole lasso di tempo, oltre due anni dall'acquisto e un anno e mezzo dalla scadenza della garanzia, non dimostrano in alcun modo che i pezzi di ricambio sostituiti e riparati nel 2017 fossero già rotti, difettati e non funzionanti al momento dell'acquisto (febbraio/inizio marzo del 2015) o nel periodo di operatività della garanzia (da febbraio/inizi marzo all'inizio di settembre 2015).
Nemmeno i testi di parte attrice esaminati hanno fornito tale prova.
Difatti, nessuno di tali testi, pur confermando i capitoli di prova ammessi, ha riferito la presenza, nel periodo appena indicato, di difetti o vizi del trattore o di parti di questo, e men che meno di difetti o vizi tali da rendere il predetto trattore inidoneo all'uso cui era destinato o da diminuirne in modo apprezzabile il valore.
In particolare, il teste , all'udienza del 13.04.2022, confermava essere vero il solo Testimone_1 capitolo A.1 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 di parte attrice, ossia essere vero “che all'inizio del mese di marzo 2015 la ditta Diano Occasioni, avvalendosi di un suo dipendente, consegnò il trattore presso il domicilio dell'attore” (circostanza, peraltro, non contestata), mentre dichiarava di non essere a conoscenza delle circostanze di cui al capitolo A.2 della medesima memoria (“Vero che, già in quell'occasione, venne evidenziata la mancanza dei documenti sia della pala che dell'allegato tecnico al libretto di circolazione”).
Il teste , cugino di primo grado dell'attore (figli di fratelli), all'udienza del 06.07.2021, Testimone_2 confermava i capitoli C.1, C.2, C.3, C.4 e C.5 della suddetta memoria, ossia confermava essere vero: che l'attore portava “il trattore di sua proprietà presso la sua officina per riparazioni”, senza però specificare quando ciò accadeva;
che “il veicolo rimase fermo molti mesi perché per ripararlo fu necessario acquisire molti pezzi di ricambio”, sempre senza contestualizzare e specificare quando ciò accadeva e per quanto tempo il veicolo rimaneva fermo;
che “alcuni pezzi di ricambio, ed esattamente ingranaggio Z54, ingranaggio Z56, ingranaggio CPT, ingranaggio Z57, ingranaggio AM227, albero, vennero portati in officina direttamente dal sig. ; che “erano mal funzionanti molte parti meccaniche tra cui Parte_1 la scatola del cambio che, peraltro, è risultata manomessa” e, infine, che “il sig. pagò Parte_1
l'ammontare della fattura n. 21/17 del 10 aprile 2017, relativa alla riparazione del trattore, pari ad €
5.904,72 in più soluzioni”.
Analogamente il teste , figlio dell'attore, sempre all'udienza del 06.07.2021, si limitava a Testimone_3 confermare i capitoli D.1 e D.2 della memoria sopra indicata, ossia essere vero: che “per un lungo periodo il trattore non funzionante, marca modello td95d targato AW293F, rimase fermo in attesa che CP_2 la ditta di mandasse presso il domicilio dell'attore un suo dipendente Controparte_1 Controparte_1
a ripararlo”, anche in tal caso senza indicare quando ciò accadeva e per quanto tempo il trattore rimaneva fermo e che “i pezzi oggetto di sostituzione sono ancora conservati presso il domicilio del sig.
[...]
. Pt_1
Il teste , all'udienza del 08.09.2022, confermava i capitoli E.1, E.2 ed E.3, ovvero Testimone_4 essere vero che: “il sig. nel marzo 2017si recò più volte presso l'esercizio commerciale Parte_1 di cui è legale rappresentante, in Potenza al viale del Basento n. 24, per acquisto di pezzi di ricambio per il suo trattore”; che “la G.d.F. s.n.c. di De DI F. e MO D. emise due fatture nei confronti del sig. la prima n. 549/l del 16 marzo 2017 per € 692,69; la seconda, n. 639/l del 30 marzo Parte_1
2017 per € 70,66”; che “il sig. ha saldato le due fatture”. Parte_1
Infine, il teste ex collega di lavoro dell'attore, unico ad essere chiamato a rispondere su Testimone_5 una circostanza contestualizzata nel tempo, ossia quella articolata al capo B.1 della memoria ex art. 186 co.
6 n. 2: “Vero che successivamente al marzo 2015, pochi giorni dopo l'acquisto del trattore, insieme al sig.
, si recò presso la di per lamentarsi della coppa Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 dell'olio e di altri malfunzionamenti oltre che della mancanza dei documenti della pala e dell'allegato tecnico al libretto di circolazione”, nonché sulla circostanza articolata al n. B.2: “Vero che il sig. CP_1
, consegnando la coppa dell'olio, si impegnò a mandare un proprio addetto presso il domicilio del
[...] per il montaggio di detta coppa e per altre riparazioni”, ha dichiarato: “Sono andato due Parte_1
o tre volte alla con perché si lamentava che voleva i documenti Controparte_1 Parte_1 Pt_1 che non gli erano stati dati. Si trattava di documenti del trattore e dei documenti della pala. Diceva che il trattore non andava tanto bene. In una delle volte che ci siamo recati alla il Controparte_1 CP_1
ci ha dato la coppa dell'olio nuova. Non ricordo se nell'occasione il si fosse impegnato
[...] CP_1
a mandare un proprio addetto per le riparazioni”.
Come ben può vedersi, tali deposizioni, la maggior parte delle quali sostanziatesi in mere conferme dei capitoli di prova articolati dall'attore, lungi dal provare l'esistenza dei vizi lamentati al momento della conclusione della compravendita e nel periodo di operatività della garanzia, paiono, piuttosto, dimostrare che i malfunzionamenti, che comunque non sono mai stati specificati, si manifestavano nel mese di febbraio/marzo 2017, periodo in cui si provvedeva all'acquisto dei pezzi di ricambio, parte dei quali presso la G.d.F. di ed altra parte da , e alla riparazione/sostituzione di quelli Tes_4 Parte_3 malfunzionanti, come emerge dalle fatture emesse dalla G.d.F. e da nel marzo/aprile 2017 nei Parte_3 confronti dell'attore.
In altri termini, le anzidette deposizioni non solo non forniscono prova, ma nemmeno indicano o specificano ad es: cosa o quale componente/pezzo o meccanismo non funzionava (il solo teste ha affermato Tes_5 che l'attore si limitava a denunciare alla ditta convenuta “che il trattore non andava tanto bene”), in cosa consistevano i malfunzionamenti, quando questi ultimi si verificavano, se gli stessi erano presenti al momento dell'acquisto o si manifestavano, nel motore e nel cambio, nei sei mesi successivi di operatività della garanzia;
quando il trattore si fermava e per quanto tempo rimaneva fermo, nonché quando quest'ultimo veniva portato in officina per le riparazioni.
Al contrario, posto che: i testi e confermavano di aver emesso le Testimone_2 Testimone_4 fatture sopra richiamate;
che le predette fatture sono state emesse nei mesi di marzo/aprile 2017; che la legislazione vigente prevede l'obbligo di emettere fattura a distanza di pochi giorni dall'esecuzione della prestazione;
deve ritenersi provato che i vizi e i malfunzionamenti lamentati dall'attore si manifestavano non solo oltre due anni dopo l'acquisto ed oltre un anno e mezzo dopo la scadenza della garanzia, ma soprattutto dopo oltre due anni di utilizzazione ed uso esclusivo del trattore da parte di quest'ultimo, con la logica conseguenza che si trattava di difetti sopravvenuti all'acquisto e dovuti alla normale usura del trattore e, perciò, non imputabili al venditore.
A ciò occorre aggiungere, solo per completezza, che il teste di parte convenuta, ex Testimone_6 dipendente quale magazziniere della convenuta, all'udienza del 08.09.2022 dichiarava: “Ricordo che il signor si lamentava della coppa dell'olio che perdeva e sono stato io stesso a consegnarla Parte_1 nella sede della non ricordo a chi. Preciso che è stato il titolare della Controparte_1 Controparte_1
, a riferirmi che aveva ricevuto lamentele dal ” e negava essere vere le circostanze Controparte_1 Pt_1 sulla prova contraria articolate dall'attore nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. (1. “Vero che per le operazioni del cambio della coppa dell'olio e della pompa del gasolio del trattore targato AW293F è stato impegnato nell'aprile del 2015 per circa sei ore presso il domicilio del sig. ; 2. “Vero che Parte_1 nel corso di detti lavori di riparazione venne assistito dallo stesso sig. ”), per cui, tale teste Parte_1 confermava solo che l'attore denunciava vizi relativi alla sola coppa dell'olio e che contestualmente a tale denuncia riceveva dalla convenuta, quella nuova.
Destituita di fondamento è anche la lamentela dell'attore di emissione di fatturazione non corretta poiché senza IVA, dal momento che la fattura n. 7/A/2015 del 28.02.2025 è stata correttamente emessa dalla convenuta. Infatti, in tale fattura è chiaramente specificato che la stessa veniva emessa “in regime del margine ai sensi dell'art. 36 D.L. 41/95”, il quale regime, in applicazione del citato art. 36, consente di pagare l'IVA sulla differenza tra il prezzo di acquisto ed il ricavato della vendita e di avvalersi (art. 36 co.
6 art. 38 co. 4 stesso d.l.) quale metodo di calcolo dell'imposta del “metodo globale”: sistema per mezzo del quale la differenza o margine, è calcolata non per ciascuna operazione (“metodo analitico”), ma in base all'importo globale degli acquisiti e delle cessioni effettuate nel periodo mensile o trimestrale.
Infine, quante alle ulteriori voci di danno invocate dall'attore e derivanti dall'inadempimento del convenuto per: la fatturazione non corretta, la mancata consegna di documenti, la violazione degli obblighi di assistenza e buona fede e, altresì, il mancato utilizzo del veicolo agricolo (risarcimento del danno in termini di mancato guadagno, quantificato in €. 5.000,00) va precisato che secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità contrattuale ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'inadempimento del contratto non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, comunque non fornita nel caso di specie, per i motivi sopra esposti, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera del danneggiato, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante, e la sua entità. Il danno patrimoniale da mancato guadagno, in particolare, presuppone la prova, anche presuntiva, dell'utilità patrimoniale che secondo un giudizio di probabilità il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, dovendosi escludere i mancati guadagni meramente ipotetici.
In assenza di prova, dunque, sull'esistenza dei vizi e sul danno subito la domanda di risarcimento danni proposta da parte attrice va rigettata. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei valori previsti dal D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, per le cause di valore compreso tra €. 5.201,00 e € 26.000,00, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in misura prossima a quella minima, stante l'assenza di questioni, fattuali e giuridiche, complesse.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del giudice dott.
Antonio Bellusci, ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti della ditta Parte_1 CP_1 [...]
, nella rappresentanza organica di legge, ogni diversa e contraria domanda, istanza, Controparte_1 eccezione e deduzione, disattesa e respinta, così provvede:
a) rigetta le domande proposte dall'attore nei confronti della convenuta Parte_1 [...]
; Controparte_1
b) condanna l'attore al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore della convenuta che liquida in €. 2.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA se dovuti nella misura di legge.
Così deciso in Lagonegro il 21.07.2025.
IL GIUDICE
(Dr. Antonio BELLUSCI)