Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 03/06/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Massa, composto dai Signori Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente est.
Elisa Pinna Giudice
Valentina Prudente Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 1806 Reg. Gen. anno
2020 e promossa da
( ) elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Claudia Volpi, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti.
RICORRENTE
Contro
( ) elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 C.F._2 studio degli Avv.ti Serena Stefanini e dell'Avv. Enzo Frediani, dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura in atti.
RESISTENTE
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
e con la nomina di:
VV. , quale procuratore speciale del minore Persona_1 CP_2
, personalmente difesa. Persona_2
All'udienza del 25.6.2024, la causa passava in decisione sulle seguenti conclusioni: per parte ricorrente:
“la signora per il tramite del proprio difensore, insiste come nelle Pt_1 richieste formulate dai procuratori precedenti precisamente nel ricorso del 8/10/20, nelle memorie integrative del 6/7/21 e nelle memorie ex art. 183 VI comma cpc n. 1 del 4/11/21”; per parte resistente:
pagina 1 di 14
Cancelleria trasmetta copia del provvedimento Presidenziale all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Massa per gli adempimenti di competenza. 2 Rigettare la richiesta di addebito formulata dalla ricorrente per le motivazioni esposte in sede di memoria ex art 706 cpc, 709 cpc, 183 comma 6 cpc n. 1 a cui si fa espressamente rinvio e per quanto emerso dall'istruttoria e dalle allegate sentenze di assoluzione passate in giudicato prodotte da parte resistente. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo di reciproco rispetto. Revocare l'ordinanza del Per_ 17.02.2024 con la quale è stato disposto l'affidamento temporaneo di ai Servizi
Sociali del Comune territorialmente competente, per l'adozione di ogni decisione di straordinaria amministrazione in ambito sanitario e scolastico. Revocare altresì la Per_ nomina del curatore speciale di . Disporre, anche a parziale modifica di quanto Per_ all' ordinanza del 17.02.2024, l'affido condiviso del piccolo ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre, rigettando dunque, con consequenziale condanna ex art. 337 quater comma 2 cc, la richiesta di affido esclusivo dalla medesima formulata poiché infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni espresse in atti e per quanto emerse in sede istruttoria e dalla CTU depositata, respingendo altresì la richiesta, sempre dalla ricorrente formulata, a che il marito possa vedere il figlio solo in sua presenza in ambiente terzo ed in modalità protetta, condizioni che non rispettano l'interesse del minore e non hanno alcuna ragione fattuale. Disporre che il Sig. senza la presenza della coniuge e/o in modalità protetta, e anche a CP_1 parziale modifica di quanto alle ordinanze datate 26.01.2021, 04.10.2021,
05.09.2022, 17.02.2024, possa tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
Durante la settimana Prima Settimana. Il padre terrà con sé il bambino andandolo a prendere a scuola, anche a mezzo di persona di fiducia, il mercoledì all'uscita da scuola (o andandolo a prendere a casa della madre alle ore 14.00 quando la scuola è chiusa o il bambino per altra ragione non sia andato a scuola, escluso casi di impossibilità al prelievo per malattia) e lo riporterà alla madre entro le ore 20.00 nel periodo scolastico (dal 15/9 al 30/6) o andandolo a prendere all'uscita del campus
(andandolo a prendere a casa della madre alle ore 14.00 qualora non debba pagina 2 di 14 frequentare il campus) e riportandolo alla madre entro le ore 21.00 nel periodo estivo (dal 01/07 al 14/09) del venerdì successivo. In entrambi i periodi con consumazione della cena presso il padre e pernotto presso lo stesso. Seconda
Settimana. Il padre terrà con sé il bambino andandolo a prendere a scuola anche a mezzo di persona di fiducia il mercoledì all'uscita da scuola (o andandolo a prendere a casa della madre alle ore 14.00 quando la scuola è chiusa o il bambino per altra ragione non sia andato a scuola, escluso casi di impossibilità al prelievo per malattia) e lo riporterà alla madre entro le ore 20.00 nel periodo scolastico (dal 15/9 al 30/6) o andandolo a prendere all'uscita del campus (andandolo a prendere a casa della madre alle ore 14.00 qualora non debba frequentare il campus) e riportandolo alla madre entro le ore 21.00 nel periodo estivo (dal 01/07 al 14/09) del giovedì successivo. In entrambi periodi con consumazione della cena presso il padre e pernotto presso lo stesso;
ed inoltre il sabato e la successiva domenica, nel periodo scolastico (dal 15/9 al 30/06) il padre terrà con sé il bambino andandolo a prendere, anche a mezzo di persona di sua fiducia, il sabato mattina alle ore 10.00 e lo riporterà direttamente a scuola il lunedì mattina, con cena e pernotto presso il padre.
La madre lo andrà a prendere il lunedì all'uscita della scuola. Invece nel periodo estivo (dal 01/07-al 14/09) il padre terrà con sé il bambino andandolo a prendere, anche a mezzo di persona di sua fiducia, il sabato mattina alle ore 10.00 a casa della madre e lo riporterà alla madre alle ore 21.00 di domenica sera, con cena e pernotto presso il padre. Vacanze estive Disporre, anche a parziale modifica dei provvedimenti resi con ordinanze datate 26.01.2021, 04.10.2021, 05.09.2022,
17.02.2024, che nel periodo estivo (01/07 al 14/09) ed in aggiunta a quanto sopra il padre terrà il bambino per due periodi, ciascuno, di sette giorni consecutivi.
Disporre che i periodi di vacanza estiva siano concordate tra i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno di modo che i genitori possano pianificarsi con gli impegni lavorativi. Festività Natalizie Disporre, anche a parziale modifica dei provvedimenti resi con ordinanze datate 26.01.2021, 04.10.2021, 05.09.2022,
17.02.2024, che il padre, negli anni pari, terrà con sé il bambino dal 23 al 26 dicembre dalle ore 10.00 del 23 dicembre alle ore 20.00 del 26 dicembre (con consumazione sia del pranzo sia della cena presso il padre (mentre la madre lo terrà dal 30 dicembre al 2 gennaio), negli anni dispari il padre terrà il bambino dalle ore
10.00 del 30 dicembre fino alle ore 20.00 del 2 gennaio (con consumazione sia del pranzo che della cena presso il padre (mentre la madre lo terrà dal 23 al 26 dicembre), così facendo si avrà giusta applicazione del criterio dell'alternanza.
pagina 3 di 14 Festività Pasquali Disporre, anche a parziale modifica dei provvedimenti resi con ordinanze datate 26.01.2021, 04.10.2021, 05.09.2022, 17.02.2024, che il padre tenga con sé il bambino durante la Pasqua negli anni dispari ed il Lunedì dell'Angelo negli anni pari. Disporre che ciascun genitore comunichi all'altro il luogo in cui il minore trascorrerà le vacanze ed un recapito presso il quale sarà reperibile;
disporre, altresì, che ciascun genitore possa liberamente sentire il figlio per mezzo del telefono o di altri mezzi di comunicazione a distanza nei periodi in cui sarà presso l'altro genitore, nel rispetto delle sue esigenze scolastiche e dei suoi impegni;
il tutto nel rispetto esclusivo dell'interesse morale e materiale del minore stesso, dichiarando, in ogni caso, il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e ramo genitoriale ricevendo cura, educazione e istruzione da entrambi. Disporre che, nell'ottica di una necessaria elasticità nell'applicazione di tutte le suddette modalità di applicazione di affido condiviso le quali costituiranno la forma minima di frequentazione potendo essere incrementate e modificate anche in funzione degli impegni delle parti e del minore dell'aumento dell'età e delle eventuali opportunità che ciascuno dei genitori potrà lui offrire, in caso di impossibilità oggettiva sopravvenuta degli incontri gli stessi vengano rinviati al giorno di calendario immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento Disporre che le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, e delle aspirazioni del figlio, mentre in caso di disaccordo la decisione sarà rimessa al Giudice, disponendo che le decisioni di ordinaria amministrazione siano invece assunte dal genitore che ha la custodia temporanea del minore. Assegno di mantenimento Sirio Disporre, stante la maggior permanenza del minore presso il padre, anche a parziale modifica dei provvedimenti resi con ordinanze datate 26.01.2021, 04.10.2021, 05.09.2022, 17.02.2024, che ciascuno dei genitori provveda direttamente al mantenimento del figlio in maniera proporzionale al proprio reddito disponendo un contributo perequativo di mantenimento in favore del figlio ed a carico del padre di € 300,00 mensili da versarsi in via indiretta in favore della madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. Respingere di conseguenza le richieste della ricorrente in punto mantenimento Spese straordinarie Disporre che le spese straordinarie (escluse le spese coperte da eventuale rimborso e/o sussidio disposto dallo Stato o da qualsiasi altro Ente Pubblico o privato) da intendersi quelle scolastiche (compresa la retta dell'asilo/scuola, ma non la mensa) extrascolastiche e pagina 4 di 14 mediche sostenute nell'interesse del minore siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Respingere di conseguenza le richieste della ricorrente in punto di spese straordinarie. Disporre che le spese siano preventivamente concordate tra i genitori;
il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo raccomandata con prova di avvenuta ricezione e/o mail e/o messaggio telefonico, all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni;
il rimborso dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi alla richiesta. Accertare e dichiarare che per l'anno
2020-2021 nessuna somma doveva essere corrisposta dal resistente a titolo di contributo al mantenimento per la voce spese scolastiche stabilite dal Presidente del
Tribunale in € 200,00 mensili in quanto la retta dell'asilo rientra nel bonus asilo rimborsabile interamente da parte dell''Inps. Condannare dunque la ricorrente al rimborso a favore del resistente di tutte le somme dallo stesso versate da Febbraio
2021 a Ottobre 2021 escluso il mese di agosto 2021 (€ 200,00x8=€ 1.600,00).
Accertare e dichiarare che per l'anno 2021-2022 la ricorrente beneficerà del bonus CP_ asilo da corrispondersi da parte dell' ordinando dunque che dette somme non vengano richieste al resistente evitando così illegittime duplicazioni o in caso di percezione vengano restituite. Dichiarare in ogni ipotesi, che non possano essere richieste al resistente spese sostenute dalla ricorrente eventualmente coperte da rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato o da qualsiasi altro Ente Pubblico.
Autorizzare il resistente alla richiesta finalizzata al rilascio e/o rinnovo del proprio passaporto (o altro documento valido per l'espatrio) nonché di quello relativo al Per_ figlio minore . Mantenimento coniuge Accertare e dichiarare l'indipendenza economica della ricorrente e dunque rigettare la richiesta della stessa di contributo al mantenimento in quanto economicamente autonoma. La documentazione in atti dimostra parità di redditi tra i coniugi. Arredi Disattendere le richieste economiche correlate agli arredi o a quanto presente nella casa coniugale in quanto incomprensibili, inammissibili, non dovute, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate per le ragioni di cui in atti. Nulla questio sulla proprietà della casa di VI ER in capo alla ricorrente a carico della quale ricadrà ogni tipo di spesa. In via riconvenzionale e subordinata, nell'ipotesi di statuizione sugli stessi, accertato che il resistente ha sostenuto spese per la realizzazione di diverse opere/impianti della casa di VI ER (es ballatoio, marmi, cancello, cucinetta pagina 5 di 14 esterna, pozzo, gabbia cane ecc), nonché ha acquistato diversi beni, oggetti, arredi ivi presenti (si veda Doc. 74) condannare la ricorrente al rimborso di quanto speso e che è rimasto ad esclusivo beneficio dell'immobile della ricorrente ed alla restituzione dei beni acquistati dal Sig. ricordando che i coniugi, da subito, CP_1 optarono per il regime della separazione dei beni nonché di tutti quelli oggetti che, anche all'evidenza, sono di proprietà esclusiva de Sig. (si veda Doc. 73, 74) e CP_1 di quelli in comproprietà. Fondo economico a favore di Sirio Disporre la restituzione della metà delle somme presenti nel fondo istituito a nome della ricorrente ove sono Per_ confluiti denari per la crescita di o in subordine ordinare che anche al Sig.
al pari della Sig.ra sia data possibilità di gestire quelle somme CP_1 Pt_1 eventualmente anche trasferendole in altro prodotto finanziario o semplicemente che la gestione di dette somme avvenga solo con disposizioni a firma congiunta dei coniugi. Rigettare tutte le domande ex adverso avanzate ivi inclusa la generica richiesta di rimborso delle spese letta a pag. 16 della memoria integrativa avversaria anche perché incomprensibile e perché nessuna somma è dovuta alla ricorrente da parte del coniuge. Si chiede quindi che l'Ecc.mo Tribunale di Massa voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni sopra enunciate con riserva di meglio dedurre, produrre, capitolare, precisare, eccepire, e concludere in termine prefiggendo. Con vittoria di compensi, spese ed accessori di legge anche in ragione della pretestuosità, infondatezza e temerarietà di quanto letto negli atti di controparte. Si chiede altresì la condanna della ricorrente ex art. 337 quater comma
2 cc IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede la revoca dell'ordinanza del 15.10.2024 e, a parziale modifica dell'ordinanza del 05.09.2022, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alla memoria 183 comma 6 cpc n. 2 e 3 con rigetto delle richieste ex adverso formulate”.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso ritualmente depositato, esponeva che il giorno 7.7.2007 Parte_1 in Massa aveva contratto matrimonio con che dall'unione dei Controparte_1 Per_ coniugi era nato il figlio (25.4.2020); che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, a causa dei comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio assunti dal marito;
tanto premesso, chiedeva al Tribunale di Massa di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico della parte resistente.
pagina 6 di 14 Si costituiva la parte convenuta, non opponendosi alla richiesta separazione e proponendo a sua volta domanda di addebito a carico del ricorrente.
La causa, istruita mediante la produzione di documenti, l'assunzione di prove testimoniali e l'espletamento di CTU, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
2.
La decisa e ferma volontà delle parti di dare corso al presente giudizio, con toni che ancora all'attualità comprovano la persistenza di aspre dinamiche conflittuali, evidenzia la gravità della frattura venutasi a determinare tra i coniugi e l'impossibilità di prosecuzione della convivenza, rendendo fondata la domanda di separazione, ai sensi dell'art, 151 primo comma cod. civ.
In tal senso, devesi decidere.
3.
Con riferimento alle reciproche domande di addebito della separazione, devesi premettere in termini generali che, per consolidata giurisprudenza, ai fini dell'addebitabilità della separazione, occorre accertare se le irreversibile crisi del rapporto coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ad opera di uno o di entrambi i coniugi e, pertanto, se sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 Cod. civ. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale o per effetto di essa (in tal senso, cfr.: Cass., n. 14042/2008; Cass.,
n. 14840/2006; Cass., n.12383/2005).
Occorre, quindi, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto se e in qual misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con effetto disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e della frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
L'indagine sull'intollerabilità della convivenza, poi, deve svolgersi sulla base della valutazione globale e della comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella pagina 7 di 14 dell'altro coniuge, solo siffatta comparazione consentendo di riscontrare se e quale incidenza le singole condotte abbiano avuto, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi coniugale (Cass., n. 15101/2004; Cass., n. 14162/2001; Cass., n.
279/2000).
Il quadro di marcata conflittualità tra i coniugi è emerso pienamente nel corso del procedimento e, anche all'attualità, non ha conosciuto alcuna significativa forma di attenuazione.
L'elaborato peritale mette bene in rilievo che: “i racconti degli ex-coniugi, in merito alla lettura degli eventi, presentano significative diversità, tanto che risulta difficile individuare elementi condivisi e posizionamenti coincidenti, non solo per ciò che concerne aspetti relativi alla storia di coppia, ma anche per quanto concerne il ruolo genitoriale e le rispettive modalità di espletamento. Di fatto, ad oggi, la coppia genitoriale appare polarizzata su una diatriba di reciproci addebiti e attribuzioni di responsabilità, che viene riproposta e pare prendere campo a fronte di qualsiasi argomento proposto, offuscando le competenze riflessive della coppia genitoriale, adombrata da un permanente ancoraggio alla relazione di coppia e alle sue dinamiche conflittuali”.
Occorre evidenziare, inoltre, come i coniugi avessero già vissuto momenti di allentamento, culminati in una vera e propria separazione di fatto, a causa delle gravi disfunzionalità relazionali, unite al nascere di relazioni sentimentali.
La cesura verificatasi nel 2012, sintomo di evidente disgregazione del vincolo matrimoniale, pur seguita dal riavvicinamento e della ripresa della convivenza, non si
è ricomposta a livello affettivo e relazionale, avendo le parti proseguito, anche in seguito, le continue dinamiche oppositive e conflittuali, come messo dettagliatamente in rilievo nel corpo dell'elaborato peritale (pagg. 10-21).
Tenuto conto dei sopra enunciati principi giurisprudenziali e del causalmente decisivo contesto disfunzionale della coppia, deve concludersi che l'esame del materiale probatorio acquisito in atti non possa fornire prova certa a sostegno delle domande di addebito.
Nel concreto, la domanda di addebito proposta da parte ricorrente è fondata sulla dedotta violazione ad opera della moglie dei doveri di fedeltà, di solidarietà e di collaborazione morale e materiale;
la domanda della resistente è fondata sull'allegata violazione del dovere di fedeltà e sulla esistenza di episodi di violenza in suo danno.
A fronte della rilevata e non esaurita situazione di estremo conflitto, occorre osservare: che le deduzioni in ordine agli episodi di dedotta violenza posta in essere pagina 8 di 14 dal (il primo fatto, di lesioni, avvenuto nel settembre 2020; il secondo fatto, CP_1 anch'esso di lesioni volontarie, commesso tra fine gennaio – inizi febbraio 2021) risultano confliggenti con gli esiti dei giudizi penali (nei quali vi fu costituzione di parte civile della , conclusisi con l'assoluzione del per Pt_1 CP_1 insussistenza del fatto, quanto alla seconda imputazione, o perché il fatto non costituisce reato, quanto alla prima;
che in particolare occorre richiamare le considerazioni in fatto svolte nella sentenza di assoluzione irrevocabile n. 389/2024, circa la ricostruzione più plausibile delle vicende e circa l'attendibilità dei testi e della stessa parte lesa;
che le deposizioni assunte in corso di causa hanno, tutte, confermato il quadro relazionale disfunzionale tra le parti (è significativo che la stessa madre della ricorrente sia arrivata a dichiarare quanto segue: “non ho mai visto la coppia felice e complice, è sempre stato un casino”: tale colorita e rustica espressione rimarca, nella prospettiva di uno strettissimo familiare, la condizione di continua criticità che ha governato, minandolo dall'interno, l'esistenza del rapporto coniugale); che le deduzioni circa le relazioni extraconiugali che entrambi i coniugi si imputano arrivano a veder luce in un contesto ormai dissolto di relazione coniugale, avuto riguardo alla stessa cronologia dei fatti;
che la trama di elementi di criticità emergente dalle deposizioni assunte evidenzia, al di là di profili di colpe singole, un quadro generale deteriorato di rapporti interpersonali;
che i documenti versati in atti, diretti a dare dimostrazione della condotta contraria di doveri di solidarietà familiare, di rispetto e di collaborazione da parte della si connotano per un continuo tono Pt_2
rivendicativo e conflittuale imputabile agli stessi coniugi. Né possono trovare ingresso le ulteriori prove, non ammesse, in quanto non decisive, siccome in parte generiche ovvero prive di specifici elementi fattuali e temporali, ovvero valutative.
In definitiva, le gravi dinamiche conflittuali che hanno contrassegnato da lungo tempo il matrimonio, nei termini sopra esaminati, appaiono, in effetti, tali da avere innescato una situazione di criticità relazionali e di progressiva ed inarrestabile disgregazione nel corso del tempo della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Vanno pertanto respinte le domande di addebito.
4.
Merita conferma, in punto di affidamento e di regolazione del diritto di vista e di permanenza del minore, il contenuto dell'ordinanza 17.2.2024.
La svolta CTU ha bene evidenziato quanto segue:
pagina 9 di 14 “pare opportuno sottolineare come la valutazione dell'idoneità del contesto di vita familiare non consista soltanto nell'osservazione delle caratteristiche dei genitori, ma anche nella comprensione delle modalità ricorrenti di interazione, al fine di comprendere se una crisi attraversata in un dato momento sia momentanea e suscettibile di risoluzione, oppure se costituisca un adattamento cronico disfunzionale, non accessibile a risoluzione da parte di possibili risorse esterne.
In termini fattuali, è lecito affermare che l'adeguatezza genitoriale poggia sia sulla capacità di favorire nel figlio, nell'arco dell'infanzia, le competenze funzionali allo sviluppo di una rappresentazione della figura genitoriale come fonte di sicurezza e protezione, ma anche ad una corrispondente immagine di sé come soggetto capace e degno di essere amato, nonché modalità di adattamento efficaci nel lungo termine.
Dunque la prospettiva utilizzata in questa Consulenza di Ufficio ha risposto all'esigenza di organizzare un impianto di indagine in grado di mettere in evidenza, sia ciò che appare strutturale nella famiglia, sia ciò che appare modificabile, proponibile come novità e cambiamento, con l'obiettivo di realizzare in concreto una protezione dell'esercizio genitoriale osservando le criticità e risorse residue. Il criterio base è quello di salvaguardare la necessità dei figli di avere una continuità di relazione con coloro che svolgono le funzioni genitoriali, portando “in salvo le origini” ( 1977) che hanno a che fare anche con l'accesso che deve essere Per_3 garantito ai figli. La valutazione espletata consente di rilevare, ad oggi, la necessità urgente di tutelare il minore ed il suo benessere psico-fisico: pur Persona_2
risultando adeguato in termini di sviluppo, rispetto alla fascia evolutiva di appartenenza, il minore appare ad oggi già triangolato nel conflitto genitoriale, con potenziali esiti disfunzionali nella strutturazione della sua personalità.
Nella valutazione sono emerse significative criticità:
- Un contesto familiare conflittuale con reciproci addebiti e comunicazioni disfunzionali, in cui appaiono coinvolti anche gli ascendenti;
- L'incapacità attuale dei genitori di anteporre la persona del figlio, in tutta la sua soggettività, alle diatribe e scaramucce personali, rispetto alle quali la Per_ soggettività di finisce per diventare “invisibile”, anche se il bambino costituisce elemento pregnante dei conflitti genitoriali;
- Il coinvolgimento diretto del bambino nelle dinamiche conflittuali agite dai familiari, sia a livello verbale che fattuale;
pagina 10 di 14 - Ad oggi la figura materna non offre sufficienti garanzie di rispetto dell'”accesso all'altro genitore”, con necessità che il diritto del minore ad avere un rapporto equilibrato con entrambe le figure genitoriali venga tutelato, in primis, da un regime di frequentazione con la figura paterna nel quale sia reinserito il pernotto.
La valutazione espletata consente di rilevare che ad oggi il minore presenta un percorso Per evolutivo congruo e privo di anomalie rispetto alla sua età cronologica;
mostra un rapporto affettivo adeguato verso entrambi i genitori, così come verso i nonni paterni e la nonna materna. Egli è apparso ed è stato raffigurato come un bambino tranquillo, che non evidenzia alterazioni nel distacco dalla figura materna e si lascia coinvolgere con fluidità nel rapporto con il padre, connotato da gesti di affettività e di slancio ludico. In merito alle competenze genitoriali della Sig.ra e del Sig. si evidenzia che ad oggi Pt_1 CP_1 appaiono decrementate e indebolite, all'interno di una conflittualità persistente;
in particolare, come detto, ad oggi la figura materna non offre sufficienti garanzie di rispetto dell'”accesso all'altro genitore”. Tale situazione richiederebbe l'intervento di un Terzo, a tutela del benessere del minore: tuttavia tale soluzione può essere al momento accantonata a fronte dell'impegno dei genitori ad accedere ad un percorso di sostegno alla genitorialità, volto anche a correggere dinamiche comunicative disfunzionali. Mi preme soprattutto porre l'accento sul potenziale, significativo rischio che il perdurare dell'attuale dinamica relazionale dei genitori potrebbe comportare sul benessere psico-fisico del minore”.
La persistenza degli elementi disfunzionali è confermata dalle relazioni e dai relativi allegati depositati in corso di causa dai Servizi Sociali del Comune di Carrara, nel cui contesto viene evidenziato come il disaccordo tra i genitori sia non solo “in merito all'interazione che è compromessa da timori reciproci di sabotaggio, denunce e violazioni. La condizione attuale non ha permesso di lavorare in chiave co- genitoriale. Non appare una reciprocità genitoriale in termini di collaborazione se non mediata da un terzo soggetto. I genitori necessitano ancora di supporto e accompagnamento”, rilevandosi la presenza di un rapporto conflittuale caratterizzato da difficoltà comunicativa, tale da rendere necessaria la mediazione di un terzo soggetto (relazione 2.10.2024).
Occorre quindi disporre (come motivatamente evidenziato anche dal curatore speciale del minore), non potendosi all'attualità considerare superata la situazione di grave conflittualità genitoriale, potenzialmente incidente sull'armonico sviluppo del minore:
pagina 11 di 14 l'affidamento del minore ai Servizi Sociali del Comune di Carrara, ai quali andranno attribuiti i poteri genitoriali quanto ai profili scolastici, ricreativi, educativi, sportivi, ludici e sanitari;
la presa in carico e il monitoraggio dei nuclei familiari ad opera dei Servizi Sociali indicati per la durata di 24 mesi.
I Servizi Sociali provvederanno a svolgere ogni utile attività di supporto, anche domiciliare, in favore del minore;
a vigilare sulle condizioni di salute del minore;
ad attuare ogni intervento ritenuto necessario per il supporto socioeducativo e psicologico del minore, anche in forme domiciliari.
I genitori sono invitati ad attuare un idoneo percorso di sostegno alla genitorialità, individuale e di coppia, presso l'UFSMA territorialmente competente;
l'ente indicato provvederà a raccordarsi con i Servizi Sociali del Comune di Carrara.
I Servizi Sociali, raccordandosi con gli altri enti, provvederanno a relazionare il GT ogni sei mesi, depositando relazione di aggiornamento;
in caso di verificatesi criticità ed urgenze, provvederanno ad informarne tempestivamente il GT.
Il minore avrà collocazione prevalente ed anagrafica presso la madre.
Circa il diritto di visita e di permanenza del padre va previsto che il resistente possa vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti cadenze: prima settimana: mercoledì dall'uscita dalla scuola (ovvero a casa dalla madre qualora la scuola sia chiusa alle ore 14,00), ovvero dall'uscita dal campus nel periodo delle vacanze estive (ovvero alle ore 14,00 dalla madre, laddove il minore non debba frequentare il campus) sino alle ore 20, nel periodo scolastico, e alle ore 21,00, nel periodo di delle vacanze estive, del venerdì successivo, quando il padre provvederà a riaccompagnare il figlio dalla madre (con consumazione della cena dal padre); seconda settimana: mercoledì secondo le stesse modalità previste per la prima settimana quanto alla presa in consegna, sino alle 20, nel periodo scolastico, e alle
21,00, nel periodo delle vacanze estive, del giovedì, quando il padre provvederà a riaccompagnare il figlio dalla madre, nonché, con le stesse modalità di presa in consegna, il sabato secondo le stesse modalità di presa in consegna sino alla successiva domenica alle ore 20,00 nel periodo scolastico ovvero 21,00 nel periodo estivo, con consumazione della cena dal padre.
Nelle festività natalizie il minore rimarrà in via alternata per ogni anno dal 23 al 26 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 2 gennaio con l'altro genitore;
il padre, per il periodo di spettanza annuale, potrà prendere il figlio dalle ore 10,00 e provvederà a riaccompagnarlo alle ore 20,00 dalla madre, con consumazione sia del pagina 12 di 14 pranzo che della cena presso il padre. Per le festività pasquali, il minore rimarrà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno di Pasquetta, secondo criteri di alternanza annuale e con le stesse modalità di presa in carico e di riconsegna. Per il periodo delle vacanze estive, il minore potrà stare con ciascun genitore per un periodo, anche non continuativo, di 10 giorni, previo accordo tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno, secondo le stesse modalità di presa in carico e di accompagnamento, quanto al padre.
Nell'accordo dei genitori, i calendari potranno essere modificati, in ragione delle esigenze lavorative degli stessi ovvero delle necessità del minore.
5.
Tenuto conto della rispettiva capacità contributiva (quale emergente dai documenti acquisiti) e dei periodi di rispettiva permanenza col minore, va posto (in via perequativa) a carico del a titolo di contributo al mantenimento del figlio la CP_1 somma mensile di € 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi alla madre entro il giorno 15 di ciascun mese, nonché il pagamento del
50% delle spese straordinarie, in coerenza al Protocollo d'Intesa stipulato tra il
Tribunale di Massa e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa.
6.
In difetto di idonea prova circa la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente, tenuto conto della rispettiva condizione economica, quale riflessa nei documenti prodotti (in particolare docc. 20,
21 di parte ricorrente;
docc. 3, 37 e 90 di parte resistente), va respinta la relativa domanda proposta dalla Pt_1
7.
Vanno dichiarate inammissibili le domande svolte dalle parti in punto di restituzione di beni mobili ed arredi.
8.
Atteso l'esito della lite, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate;
le spese del curatore speciale, liquidate in € 2.715,00 complessivi per compenso professionale, oltre spese generali ed accessori di legge, vanno poste a carico solidale dei coniugi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
24.11.1982 e nato a [...] il [...], ai sensi del primo Controparte_1
pagina 13 di 14 comma dell'art. 151 Cod. civ. (matrimonio celebrato in Massa il 7.7.2007 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Massa all'anno 2007, n. 68,
Parte II, Serie A); ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di procedere alla trascrizione della presente sentenza, nonché alle ulteriori incombenze di legge;
respinge le domande di addebito proposte dalle parti;
regola i profili in punto di: affidamento del minore;
collocazione prevalente ed anagrafica del minore;
diritto di visita e di permanenza, come da parte motiva;
dispone come da parte motiva in punto di: presa in carico e monitoraggio ad opera dei
Servizi Sociali del Comune di Carrara;
modalità di attuazione del relativo incarico;
invito ai genitori a dar corso al percorso di sostegno presso l' ; deposito al GT CP_4 di relazioni di aggiornamento;
manda la cancelleria per le relative comunicazioni agli enti indicati;
pone a carico di , a titolo di contributo al mantenimento della figlia, Controparte_1 la somma mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese alla madre, nonché il pagamento delle spese straordinarie, in coerenza al Protocollo d'Intesa stipulato dal Tribunale di
Massa col Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa;
respinge la domanda in punto di assegno di mantenimento proposta da Parte_1
[...]
dichiara inammissibili le domande restitutorie spiegate dalle parti, come da motivazione;
compensa le spese tra le parti;
pone a carico solidale dei coniugi le spese del curatore speciale, liquidate in € 2.715,00 complessivi per compenso professionale, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Massa il 23.5.2025, dal Tribunale di Massa come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio.
Il Presidente est.
Giulio Giuntoli
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