Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 05/06/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 577/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta Bonaudi Presidente
Dott. Natalia Fiorello Giudice relatore
Dott. Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'Avv. BANCHIO CRISTINA che la rappresenta e difende per procura in atti,
Ricorrente
Contro
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso CP_1
l'Avv. VACCANEO ALESSANDRO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
Convenuto
Con l'intervento di
CURATORE SPECIALE e in persona di avvoca- Parte_2 Parte_3 to Giulia M.Berti per nomina del Tribunale di Cuneo 9.1.2024 presso i quali i minori sono eletti- vamente domiciliati,
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
OGGETTO: separazione giudiziale
Concisa esposizione dei motivi, in fatto e in diritto, della decisione
Con ricorso al Tribunale di Cuneo chiedeva la pronuncia di separazione perso- Parte_1 nale dal coniuge , con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in San- CP_1 tena il 15/07/2006, optando per il regime di separazione dei beni, con matrimonio trascritto nei
1
infine ella lo aveva denunziato per atti persecutori. Chiedeva quindi fosse pronunciata la loro separazione con addebito al , con affidamento condiviso dei figli e loro CP_1 collocazione presso di sè, con adozione di adeguate misure per il mantenimento dei minori.
si costituiva in giudizio, non contestando la domanda di separazione, ma eccependo che la CP_1 stessa non era a lui addebitabile;
chiedeva l'affidamento condiviso della prole e la collocazione presso di sé.
Nelle more, con decreto 11.6.2019, su ricorso della , veniva emesso ordine di protezione Pt_1 nei confronti di , cui la donna addebitava condotte abusive per non aver consentito al CP_1 minore di vedere la madre, con divieto di avvicinamento a meno di 500 mt dalla casa co- Pt_2 niugale ove la donna era rimasta a vivere.
Il Giudice sentiva le parti e prima di pronunciare i provvedimenti temporanei ed urgenti, con or- dinanza 1.7.2019 così disponeva “ rilevato che tra le parti vi è una altissima conflittualità, allargata alle famiglie di origine, testimoniata dalle reciproche querele, ma anche dalle stesse dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza odierna;
rilevato che è stato emesso un ordine di protezione contri gli abusi familiari nei confronti del sig. ; tenuto conto che le parti hanno formulato opposte CP_1 richieste in punto collocazione dei minori e avendo entrambi richiesto la collo- Pt_2 Pt_3 cazione dei figli presso di sé, con regolamentazione del diritto di visita nei confronti dell'altro ge- nitore;
ritenuto che
, alla luce di quanto sopra, sia indispensabile procedere, prima dell'emissione dei procedimenti presidenziali, a CTU psicologica sui minori, nonché sulle capacità genitoriali di entrambi i genitori, volta anche a valutare quale possa essere il migliore regime di affidamento, collocazione e diritto di visita dei minori nati dal matrimonio;
ritenuto inoltre che debba essere disposta, medio tempore, la presa in carico del nucleo familiare con funzione di monitoraggio e di supporto da parte dei Servizi Sociali, nonché la presa in carico dei minori da parte del Servizio
N.P.I, che possa supportare i minori stessi in questa delicata fase così delicata;
ritenuto infine Contr debba essere attivato da parte di un supporto alla genitorialità per entrambi i genitori, che paiono fortemente invischiati nel conflitto;
ritenuto che
le condizioni di visita ed incontro tra ge- nitori e figli nel periodo estivo, e comunque sino ai provvedimenti presidenziali che saranno as- sunti all'esito della CTU, dovranno essere stabilite dai Servizi Sociali incaricati, secondo un calen- dario che sia il più possibile condiviso da entrambe le parti e che sia, in ogni caso, scrupolosa-
2 mente rispettato da entrambe;
ritenuto che
i Servizi dovranno tenere conto – sino ad eventuale riforma del medesimo - dell'ordine di protezione emesso nei confronti del sig. , e dunque CP_1 del fatto che quest'ultimo non può avvicinarsi alla sig.ra , con la conseguenza che dovrà es- Pt_1 sere incaricata una figura terza per il passaggio dei figli tra i due genitori;
ritenuto che
, in via del tutto provvisoria - tenuto conto del fatto che entrambe le parti lavorano, che la situazione reddi- tuale e patrimoniale attuale del sig. non è affatto ancora chiara, e che devono essere stabiliti CP_1
i tempi di permanenza con ciascun genitore all'esito della CTU – si possa allo stato stabilire che ciascun genitore provveda a mantenere in forma diretta i figli quando i figli si trovano con lui, mentre le spese straordinarie documentate saranno rimborsate al 50% dal genitore che non le ha sostenute all'altro genitore, mediante bonifico bancario, entro 20 giorni dalla richiesta scritta, che dovrà essere consegnata ai Servizi, che faranno da tramite”; pertanto veniva nominato il perito, in persona della dr.ssa per accertamenti peritali sui minori e Persona_1 Parte_2 Pt_3
, nonché sui genitori e con valutazione allargata ai rispettivi
[...] Parte_1 CP_1 contesti familiari ed eventuali nuovi partner, al fine di: valutare la capacità genitoriale di entrambi i genitori;
valutare il rapporto in essere tra ciascun genitore e i figli, e in particolare il rapporto tra e Pt_2 la madre da un lato, e quello tra e il padre dall'altro, che secondo la rappresentazione del- Pt_3 le parti appaiono specularmente conflittuali e problematici;
valutare quale siano il regime di affidamento, collocazione e diritto di visita con i genitori mag- giormente rispondenti agli interessi psico-fisici dei minori;
riferire ogni altra circostanza e fornire ogni altra indicazione ritenute utili per il Giudice della se- parazione;
veniva disposto che medio tempore i Servizi Sociali territorialmente competenti prendessero in cari- co il nucleo familiare con funzioni di monitoraggio e di supporto, nonché con l'incarico di stabili- re, di concerto anche con il servizio di NPI, un regime provvisorio di visite genitori-figli per il pe- riodo estivo e per il periodo immediatamente successivo, nell'attesa dei provvedimenti presiden- ziali che sarebbero stati assunti all'esito della perizia;
nonché che il servizio NPI territorialmente competente prendesse in carico i minori, attivando un servizio di supporto alla genitorialità per entrambi i genitori con tempi il più ristretti possibile. Contr Nelle more il giudice richiedeva ai Servizi socio-assistenziali e di i riferire periodicamente all'ufficio, aggiornamento che i Servizi espletavano con le relazioni 23.9.19, 29.11.19. e poi, suc- cessivamente, fino alla rimessione della causa in decisione, con molteplici relazioni di aggiorna- mento nell'ambito di un continuo monitoraggio.
Il ctu depositava relazione in data 31.1.2020.
Ai fini della piena comprensione della vicenda appare quantomai opportuno riportare la parte più significativa e rilevante delle conclusioni assunte dal perito.
3 “ Parte_1
L'osservazione relazionale nel corso della CTU e l'esame del materiale presente in fascicolo , evidenziano gravi carenze nella capacità di proteggere i bambini dall'esposizione al conflitto tra gli adulti e nella capacità di sintoniz- zarsi con i loro bisogni affettivi ed emotivi. Sin dal periodo iniziale di conflittualità con l'altro genitore (gennaio
2019) produce diverse videoregistrazioni dei litigi in famiglia in presenza dei bambini, pesantemente coin- Pt_1 volti nelle dinamiche tra mamma e papà. La preoccupazione di di documentare il comportamento dell'ex Pt_1 coniuge e di utilizzare tali video nella controversia legale prevale sul bisogno di tutela dei bambini;
la loro sofferen- za non è sufficientemente percepita/riconosciuta (nel file n. 4 del DVD depositato dall'Avv. Banchio si osserva
che dice “basta, basta!” e poi tenta di estraniarsi dalla situazione giocando con un cellulare;
si Pt_3 Pt_2 schiera dalla parte di papà e interviene nel litigio tra i genitori al pari di un adulto). Ancora in fase di CTU, spes- Per_ so, i momenti in cui si “tenta” il passaggio di (mediato dai nonni paterni o da ) verso mamma sono Pt_2 segnati dall'utilizzo del cellulare che registra video/audio atti a dimostrare il comportamento degli adulti presenti;
l'attenzione di è focalizzata sullo scontro familiare;
l'incontro con il figlio non assume la centralità neces- Pt_1 saria.
Nei confronti di si evidenzia la stessa scarsa capacità di cogliere i suoi bisogni affettivi e relazionali;
la Pt_3 bambina è presente sia durante i litigi tra gli adulti (tra i genitori prima del provvedimento di allontanamento per CP_ e tra e i nonni paterni/Elena) che nei momenti in cui viene accompagnato nel cortile di ca- Pt_1 Pt_2 sa.
CP_1
CP_ I video presenti in fascicolo mostrano scene di assoluta gravità. Durante i litigi tra e , non solo i geni- Pt_1 tori non assumono alcuna precauzione nei confronti dei minori presenti, ma, il padre coinvolge attivamente Pt_2 nelle azioni denigratorie verso la madre. La spiegazione che papà fornisce ai bambini della separazione genitoriale comunica un'immagine materna negativa, inadeguata nella funzione genitoriale, contrapposta all'immagine positiva della nonna paterna. Rispetto agli accompagnamenti presso lo studio della CTU, papà chiede a se vuole Pt_2 venire con mamma o con i nonni paterni;
in tal modo, non solo non incoraggia l'incontro tra il bambino e la madre, ma pone a carico di la responsabilità di una scelta che non dovrebbe gravare sul bambino. Pt_2
CP_ invia a messaggi contraddittori, ponendolo in una condizione psicologica di grave impasse: esprime Pt_2 valutazioni denigranti verso la madre ed al contempo minaccia punizioni se non accetta di vederla. Pt_2 CP_ appare inconsapevole del grave condizionamento operato nei confronti del figlio nel momento in cui lo coinvol- ge in una coalizione contro la madre”
Pt_2
è un bambino disponibile ed educato. Assume un atteggiamento collaborativo in tutti gli incontri effettuati;
[...] il leitmotiv di ogni sua esternazione o disegno è la richiesta/preoccupazione di poter stare esclusivamente con papà ed evitare i contatti con la madre ed i nonni materni.
L'esame dei test grafici evidenzia una condizione psicologica caratterizzata da: fragilità ed insicurezza, difficoltà a muoversi nel presente, un generale stato d'inibizione cognitiva ed emotiva (afferma di non avere ricordi, nei disegni
4 sono evidenti povertà di dettagli, piccole dimensioni, orientamento a sinistra, livello grafico inferiore alla media dei bambini della sua età).
Nel contesto scolastico si sono evidenziate, in particolare nel I e II anno di scuola, carenze nelle capacità attentive, nel controllo del comportamento e nell'accettazione delle regole (l'insegnante lo descrive così: “in classe I è stato ab- bastanza turbolento…molto chiassoso, invadente con i compagni, le insegnanti, non un bambino cattivo ma…faticava a rispettare le regole…il non alzarsi tutti i momenti, non parlare etc. In II la situazione è migliora- ta, un bambino in generale molto solare, aperto, disponibile a parlare di qualsiasi cosa, estroverso…in II è miglio- rata anche la resa scolastica…”).
Il mondo relazionale-affettivo di è scisso in tutto buono e tutto cattivo;
la figura paterna è idealizzata, Pt_2 emulata. si identifica in modo assoluto con il padre, cerca la sua approvazione e vicinanza (talvolta in mo- Pt_2 do teatrale come risulta nei video depositati: ride e ripete le parole offensive che il padre rivolge alla madre). Pt_2
Nei confronti della madre e dei nonni materni verbalizza timori di danneggiamento (riferisce morsi ricevuti dalla madre;
una prima volta indica il braccio ed una seconda volta la mano); mostra aggressività verbale sotto forma di accuse per presunte inadempienze materne;
riferisce affermazioni dei nonni che lo accuserebbero di essere la causa della separazione dei genitori. Il modo in cui esterna la sua preferenza per l'ambiente paterno è ridondante ed
…esprime la preoccupazione verso il futuro ed i possibili cambiamenti;
appare disorientato
Pt_2 dall'atteggiamento paterno che, gli suggerisce un'immagine materna svalutata, e parallelamente, gli impone punizio- ni (niente calcio e tablet) se non si reca da lei. I pensieri di ruotano continuamente intorno alla paura di
Pt_2 mamma (paura di ritorsioni) ed il voler stare solo con papà; l'intero mondo cognitivo-emotivo è assorbito dalla lotta fra le due famiglie. A partire dall'inizio del conflitto tra le due famiglie paterna e materna, ha consolidato
Pt_2 interiormente una sorta di accomodamento affettivo e cognitivo rispetto alle emozioni, aspettative, pensieri e convin- zioni paterne;
tale processo di accomodamento fa sì che i pensieri ed i ricordi di vengano modellati
Pt_2 all'interno della relazione con la figura paterna.
La rigidità con cui manifesta il suo rifiuto verso la madre ha alcuni momenti di flessione;
durante il test del disegno congiunto chiede a di realizzare parte del suo disegno;
alla fine dell'incontro (sollecitato dalla madre) rac- Pt_1 conta con tono divertito due aneddoti relativi a momenti trascorsi con mamma ed i nonni materni.
Alla domanda circa il rapporto con , risponde focalizzandosi, ancora una volta, sulle dinamiche Pt_3 Pt_2 conflittuali tra i genitori e sulla “presunta” paura della sorella di ritorsioni materne se chiede di dormire da papà; incombe sempre e comunque l'angoscia per le punizioni di un genitore se il bambino si avvicina all'altro genitore.
Parte_3
è una bambina estroversa, molto loquace, affettiva, disponibile. La socializzazione nel contesto scolastico è
[...] adeguata, non si evidenziano criticità nelle relazioni con l'ambiente esterno.
Le verbalizzazioni e le rappresentazioni grafiche che realizza esprimono il desiderio di unità familiare;
Pt_3 mostra di non aver elaborato la separazione dei genitori;
vorrebbe mantenere un rapporto costante con entrambi ed assicurarsi la loro vicinanza, a tal fine muta le sue dichiarazioni e le sue richieste in modo radicale a seconda degli adulti che ha vicino in quel momento. Il suo atteggiamento, il comportamento verbale e non verbale esprimono
5 l'impossibilità di comunicare in modo autentico il proprio mondo interno, tale condizione psicologica rappresenta un grave fattore di rischio per il percorso evolutivo futuro della bambina.
Il legame con il fratello è profondo ed autentico;
le insegnanti raccontano che quando incontra nei Pt_3 Pt_2 corridoi della scuola gli corre incontro e lo abbraccia;
si arrabbia quando non riesce a convincerlo ad andare a casa con lei e la mamma.”
Il perito formulava quindi un programma di affidamento che veniva recepito dal giudice come da ordinanza 31.3.20, con la quale il giudice considerando che la perizia aveva segnalato una pro- fonda conflittualità tra le parti che coinvolgevano i figli nelle loro dinamiche per “utilizzare” in giudizio il risultato di tale dannosa condotta, provvedeva nei seguenti termini
“ritenuto che, nell'interesse dei minori ed a tutela del loro diritto alla bigenitorialità, dovrà essere avviato con ur- Contr genza, ad opera del Servizio Sociale e della ompetenti per territorio, un progetto avente le seguenti finalità: 1) recupero graduale della relazione tra e la madre;
2) ripristino della vicinanza tra i due minori;
3) recupero Pt_2 di un livello di cogenitorialità sufficientemente adeguato e tale da garantire la condivisione tra i genitori delle deci- sioni e delle informazioni relative ai figli;
4) presa in carico di entrambi i minori da parte della NPI per il suppor- to psicologico;
ritenuto che
i figli minori e possano essere affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, preve- Pt_2 Pt_3 dendo comunque la mediazione e il monitoraggio dei Servizi per l'esercizio congiunto della genitorialità, con partico- lare riferimento alle questioni più importanti e alla gestione del diritto di visita;
ritenuto che
la collocazione prevalente di debba essere mantenuta, allo stato, presso il padre, mentre Pt_2 Pt_3 debba fare immediato rientro presso la madre, che non vede ormai da tempo;
ritenuto di dover prevedere l'affidamento diurno ad una famiglia affidataria individuata dal Servizio Sociale, com- patibilmente con le risorse del Servizio stesso (o, in subordine, in ipotesi di mancato reperimento di una famiglia affidataria disponibile, di dover iscrivere i minori al doposcuola più vicino all'istituto scolastico frequentato); ritenuto, con riferimento all'articolazione del diritto di visita dei genitori, di dover aderire al seguente progetto pro- posto dalla CTU, con previsione di diverse fasi di attuazione:
- Nei primi tre mesi di avvio del progetto: il minore pernotterà presso l'abitazione paterna ed incontrerà la Pt_2 madre due volte a settimana alla presenza di un educatore professionale in luogo libero (spazio e durata dell'incontro saranno definiti dagli operatori referenti); - La minore pernotterà presso l'abitazione materna Pt_3 ed il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia un pomeriggio a settimana con pernottamento (dall'uscita dal dopo- scuola o famiglia affidataria e accompagnamento a scuola il giorno seguente, nei periodi non scolastici accompagna- mento presso l'abitazione materna con stesso orario); - A weekend alterni, facoltà per il padre di tenere con sé la figlia dalle ore 9,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica (gli spostamenti saranno a carico di entrambi i geni- tori a giorni alterni); - Facoltà per la madre di assistere a tutte le partite del figlio;
Pt_2
- Dal quarto al sesto mese di avvio del progetto: possibilità di ampliamento della durata degli incontri tra e Pt_2 la madre, (con la presenza parziale dell'educatore professionale) possibilmente sino ad includere il pasto serale;
-
Facoltà per il padre di tenere con sé la figlia a weekend alterni dal venerdì (uscita dal doposcuola) alla Pt_3
6 domenica ore 21,00; - Facoltà per il padre, nella settimana in cui non c'è weekend di spettanza, di tenere con sé la figlia un pomeriggio con pernottamento (martedì) ed un pomeriggio dall'uscita dal doposcuola alle ore Pt_3
21,00 (giovedì);
- Dal settimo al nono mese: in aggiunta a quanto previsto in precedenza (circa la presenza dell'educatore durante gli incontri tra mamma e sarà il Servizio Sociale a valutarne l'opportunità), facoltà per la madre di tenere Pt_2 con sé il figlio due pomeriggi a settimana (dall'uscita dal doposcuola alle ore 21,00) e un weekend alternato Pt_2 dal sabato ore 9,00 alla domenica ore 21,00. - Vacanze estive: sospensione del calendario ordinario. Due settima- ne anche non consecutive per ciascun genitore con entrambi i bambini. - Festività nell'arco dell'anno: alternate tra i due genitori.
ritenuto che
il Servizio sociale debba relazionare al Tribunale una prima volta entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, e successivamente ogni due mesi, indicando gli interventi posti in essere e l'andamento del progetto come sopra stabilito;
ritenuto di dover avvisare sin d'ora le parti che, qualora le valutazioni fossero negative (a seconda della gravità an- che in I o II fase del progetto), si provvederà all'affido dei minori al Servizio Sociale e loro inserimento presso una famiglia affidataria;
ritenuto di poter, allo stato, confermare i provvedimenti economici già assunti in data 1.7.2019, tenuto conto che le condizioni di affidamento e l'articolazione del diritto di visita come stabiliti in questa sede sono ancora da conside- rarsi provvisori, tenuto conto che il progetto è a lungo termine ed è suscettibile di variazioni a seconda dell'andamento dello stesso;
ritenuto pertanto potersi allo stato confermare che ciascun genitore provveda a mantenere in forma diretta i figli quando i figli si trovano con lui, mentre le spese straordinarie documentate saranno rimborsate al 50% dal genitore che non le ha sostenute all'altro genitore, mediante bonifico bancario, entro 20 giorni dalla richiesta scritta”;
Il giudice inoltre ammoniva entrambi i genitori al rispetto dei diritti dei bambini quali previsti dal- la “Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori”, presentata il 2.10.2018 dalla Autorità garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, con particolare riferimento al Diritto a non essere coinvolti nel conflitto familiare, avvisando che in difetto verranno assunti provvedimenti d'ufficio a tutela dei minori.
Tuttavia il perdurare di aspra conflittualità tra le parti, segnalata dai Servizi nelle relazioni di ag- giornamento periodicamente depositate portava alla nomina di curatore speciale dei minori in da- ta 11.8.2020, in persona dell'avv Laura Massimo.
La causa era quindi rimessa una prima volta al collegio, ma anziché decisa, era rimessa sul ruolo istruttorio per acquisire aggiornamenti da parte dei Servizi socio assistenziali e per consentire al curatore dei minori di procedere alla loro audizione, non risultando espletato tale incombente;
all'esito era disposta una ulteriore rimessione della causa al collegio.
Il collegio, alla luce della relazione del C.M.S del 28.2.23, che segnalava una violenta recrudescen- za della conflittualità tra le parti che aveva esiti dannosi sulla minore la quale a seguito di Pt_3 un crollo psichico era stata ricoverata all'Ospedale pediatrico NA RG di Torino con
7 diagnosi di “disturbo dell'adattamento con ansia, confermata alla dimissione con l'annotazione aggiuntiva in merito all'esistenza di problemi di natura sociale” rimetteva la causa in istruttoria.
Pertanto il giudice, sentiva all'udienza 7.3.23 le parti ed il P.M. il quale, alla luce della relazione sociale datata 28.2.2023 (in cui si faceva riferimento al ricovero della minore ) sottolineato Pt_3 come dalla suddetta relazione emergeva una forte conflittualità tra i coniugi, incapaci di far preva- lere l'interesse dei minori, con grave pregiudizio per la loro situazione psicologica, pregiudizio che per si manifestava anche sul piano fisico, con somatizzazione di una sofferenza che può Pt_3 presumersi legata alla conflittualità familiare, nonché che i minori sono adultizzati, condizionati, vivendo una grave forma di disagio che rende urgente approntare una tutela, chiedeva quindi fosse pronunciata la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, con collo- cazione dei figli in una struttura, anche con l'ausilio della forza pubblica per l'esecuzione del provvedimento, se necessario, e con previsione di incontri protetti con i genitori alla presenza di un educatore.
Il giudice istruttore quindi, acquisite recenti relazioni dai servizi sociali presso l'Ospedale NA
RG (che segnalavano il permanere di accesa conflittualità tra i genitori anche in presenza del crollo di situazione definita pericolosa per l'equilibrio psichico dei minori, la condotta Pt_3 contraddittoria dei genitori tra quanto concordato con gli operatori e quanto invece concretamen- te posto in essere in relazione alla gestione della situazione alla luce del ricovero di la Pt_3 quale nel corso della degenza era stata anche trasferita nel reparto di pediatria d'urgenza, ove era stato impostato un maternage con la minore allo scopo di offrirle uno spazio ludico contenitivo specializzato ed attivata la scuola ospedaliera;
i servizi infine si dichiaravano d'accordo con le in- dicazioni fornite dal perito dr.ssa sull'affidamento dei minori ai servizi sociali e loro col- Per_1 locazione presso terzi), con ordinanza 8.3.23 disponeva l'affidamento dei minori e Pt_2 Per_3
[...
al Consorzio Monviso Solidale, la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, attribuiva all'ente affidatario la facoltà di assumere tutte le decisioni relative ai minori, con obbligo di tempestiva informazione al Tribunale in merito a tali decisioni laddove eccedenti l'ordinaria gestione (in particolare decisioni relative a collocazione, istruzione e cura), la colloca- zione urgente di e presso una comunità adatta alle loro esigenze, senza i genitori, Pt_2 Pt_3 prescrivendo altresì che l'inserimento dei minori in comunità fosse posto in essere avendo riguar- do alla preminente tutela della salute psicofisica dei minori, nonché sotto la vigilanza del giudice e con l'ausilio di personale altamente specializzato, anche sociale e sanitario, il quale adotterà ogni cautela richiesta dalle circostanze;
l'attivazione degli incontri in luogo neutro dei figli con entram- bi i genitori, con le modalità e tempistiche ritenute dai servizi maggiormente confacenti al benes- sere psicofisico di e fermo il monitoraggio;
l'immediata riattivazione del suppor- Pt_2 Pt_3 to psicologico per entrambi i minori.
Tale provvedimento veniva poi confermato dalla Corte di Appello di Torino ( ordinanza del
8 23.6.23) nanti la quale era stato impugnato, rilevando la Corte essere il reclamo inammissibile.
Poiché i Servizi sociali avevano riferito di preoccupanti episodi, occorsi in data 13,15,16 luglio
2023 in comunità relativi a caratterizzati da intense crisi di ansia e panico, con iperventi- Pt_3 lazione e in una occasione anche allucinazioni visive, che avevano reso necessario l'intervento medico d'urgenza, veniva in seguito disposto un aggiornamento della perizia psicologica nei se- guenti termini: “Procedere ad aggiornamento della consulenza psicologica sui due figli minori e e sui genitori, con valutazione allargata ai rispettivi contesti familiari (in partico- Pt_2 Pt_3 lare nonni materni e paterni) e partner, per: valutare la capacità genitoriale di entrambi i genitori;
valutare il rapporto in essere tra ciascun genitore e ciascuno dei figli;
indicare quale sia il regime di affidamento, di collocazione e quali le modalità di frequentazione e visita ritenute maggiormente confacenti agli interessi psico-fisici dei figli stessi”, con nomina anche di specialista in psichiatria per capire se i minori fossero affetti da problematiche di rilievo neuropsichiatrico infantile e in particolare se sia affetti da disturbi d'ansia o altri disturbi , quali siano le cause eventual- Pt_3 mente individuabili
La psicologa dr.ssa – psicologa-concludeva ( relazione depositata in data 31.10.23): Per_1
“per entrambi i genitori si evidenziano aree di competenza comuni (l'accudimento dei bisogni primari,
l'organizzazione dello spazio di vita, la socialità e l'area degli apprendimenti) ed aree di significativa criticità indi- viduabili in: a) assenza di protezione dei figli dall'esposizione al conflitto familiare;
b) assenza di adeguato livello di cogenitorialità; c) carenti capacità di sintonizzazione con gli stati emotivi dei figli.
Per verificare l'attivazione delle risorse genitoriali sarà necessario analizzare:
- la comprensione della sofferenza dei figli;
- l'attivazione di comportamenti riparativi del danno arrecato ai minori”
E quanto alle condizioni di affido proponeva , in accordo con il dr : Controparte_3
“- per entrambi i minori, un piano individuale di trattamento integrato realizzato in un'ottica di sistema che pre- veda e garantisca:
1. il supporto alle competenze dei due genitori, da effettuare attraverso:
- una specifica figura di riferimento professionale indirizzata alla gestione delle loro conflittualità; questa figura è da ricercare preferibilmente presso i servizi di territorio e dovrà lavorare in maniera coordinata con i terapeuti e gli educatori individuali dei minori e dei genitori;
- una specifica figura di riferimento professionale, che ciascun genitore indicherà tempestivamente a partire dalla rete di supporto che ha già attivato, e si occuperà del loro personale percorso di individuazione rispetto alle rispettive fa- miglie d'origine, ai fini dello sviluppo delle competenze genitoriali, con particolare attenzione alle funzioni che sono state finora carenti:
a) adattarsi al ruolo di genitori in maniera autonoma;
b) riconoscere le qualità dell'altro genitore;
c) esercitare la cogenitorialità in modo collaborativo, all'interno delle regole di una comunicazione solidale.
9 Anche questa figura di riferimento dovrà operare in maniera coordinata con le altre.
2. Continuità degli interventi erogati dalla Cooperativa Armonia in sede residenziale con l'attivazione, quanto prima (indicativamente al termine dell'anno scolastico in corso e sulla base della definizione tempestiva di un mo- dello previsionale, che può avvalersi della valutazione iniziale e dei successivi aggiornamenti in itinere, compresa questa consulenza tecnica), delle operazioni di progressivo reinserimento dei minori nell'ambito naturale della fami- glia.
Sotto questo profilo, al termine delle operazioni peritali, con la riunione collegiale del 19.10.'23, è stata individua- ta questa traccia generale di intervento, che i due CTU espongono e che a parere del collegio dovrà essere realizzata con gradualità:
- Ampliamento e apertura luoghi neutri:
a) Presenza di entrambi i minori agli incontri settimanali in luogo neutro con ciascuno dei genitori;
b) Realizzare attività in luogo neutro anche all'esterno delle sedi previste;
- Promozione dei contatti diretti tra ciascuno dei genitori e gli operatori della Comunità “Villa Luppo”;
- Promozione dell'accompagnamento alle attività extrascolastiche da parte dei genitori;
- Promozione, a cominciare dalle prossime festività natalizie, di momenti (mezza giornata) di permanenza dei mi- nori presso le abitazioni dei genitori.
Si sottolinea l'importanza della comunicazione e del coordinamento tra le diverse figure professionali coinvolte nel progetto, sia sul lato minori che su quello dei genitori:
- Neuropsichiatria infantile;
- Psicoterapeuti individuali dei minori;
- Coordinatore degli interventi erogati dalla Cooperativa Armonia;
- Psicoterapeuti individuali dei genitori e figura professionale di mediazione dei loro conflitti.
Considerata questa importanza, per quanto riguarda i ruoli del Servizio sociale affidatario e del Curatore Speciale dei minori, è necessario che essi promuovano e realizzino una supervisione sul piano organizzativo dell'integrazione progettuale e acquisiscano, oltre alle osservazioni mensili già in corso, la documentazione relativa alla certezza dell'effettiva integrazione progettuale tra Servizio di NPI, Cooperativa Armonia e scuola e di un effettivo coordi- namento tra le figure professionali coinvolte, ivi comprese le figure professionali che operano individualmente con i genitori.
Si sottolinea l'importanza della comunicazione e del coordinamento tra le diverse figure professionali coinvolte nel progetto, sia sul lato minori che su quello dei genitori:
- Neuropsichiatria infantile;
- Psicoterapeuti individuali dei minori;
- Coordinatore degli interventi erogati dalla Cooperativa Armonia;
- Psicoterapeuti individuali dei genitori e figura professionale di mediazione dei loro conflitti.
Considerata questa importanza, per quanto riguarda i ruoli del Servizio sociale affidatario e del Curatore Speciale dei minori, è necessario che essi promuovano e realizzino una supervisione sul piano organizzativo dell'integrazione
10 progettuale e acquisiscano, oltre alle osservazioni mensili già in corso, la documentazione relativa alla certezza dell'effettiva integrazione progettuale tra Servizio di NPI, Cooperativa Armonia e scuola e di un effettivo coordi- namento tra le figure professionali coinvolte, ivi comprese le figure professionali che operano individualmente con i genitori”.
Lo psichiatra dr ( la cu relazione era prodotta in uno con quella della dr.ssa ) CP_3 Per_1 rilevava a sua volta ” la miglior gestione della sofferenza emotiva espressa da consiste in una presa in Pt_3 carico e in un trattamento integrato di tipo medico, psicologico e pedagogico, da affidare alla programmazione del
Servizio ambulatoriale di Neuropsichiatria Infantile e della Comunità Educativa “Villa Luppo…Il minore
[...]
, per quanto riguarda l'assessment diagnostico, non è affetto da specifici e noti disturbi del neurosvilup- Persona_4 po. È in corso l'esame aggiornato delle sue capacità funzionali nelle aree dell'apprendimento delle abilità scolasti- che, che lo ha già candidato alla certificazione per bisogni educativi speciali. Presenta una condizione di disagio che si esprime con segni e sintomi isolati (qualche tratto di disattenzione/iperattività, con secondaria esposizione a iso- lati e atipici segni di compromissione delle abilità scolastiche, qualche alterazione della condotta alimentare) non riconducibili ad un definito quadro clinico, anch'essi reattivi all'esposizione alla stessa vicenda di conflittualità e potenzialmente reversibili, trattabili. Anche nel suo caso il programma si sta svolgendo nella stessa sede, accanto alla sorella, e sta mostrando qualche iniziale risultato positivo. La miglior gestione della sofferenza emotiva espres- sa da consiste in una presa in carico e in un trattamento integrato di tipo psicologico e pedagogico, da affi- Pt_2 dare alla programmazione del Servizio ambulatoriale di Neuropsichiatria Infantile e della Comunità Educativa
“Villa Luppo”.
Il giudice disponeva quindi che tali indicazioni peritali venissero attuate richiedendo relazioni di aggiornamento ai Servizi socio assistenziali e di NPI
Da tali relazioni emergeva che i minori avevano avuto atteggiamenti contrastanti rispetto alla
“apertura” degli incontri con i genitori come suggerita dal perito . Per_1
Quanto a , veniva rilevata una crescente preoccupazione, ansia, disturbi del sonno, in pre- Pt_2 visione della permanenza in casa con i genitori per le festività natalizie ( del 2023), senza alcuna gradualità e senza il supporto degli educatori, chiedendosi il minore e chiedendolo anche agli operatori, come avesse potuto il giudice decidere di mandarlo a casa “così presto”.
Quanto a la minore non mostrava alcun entusiasmo alla notizia del rientro libero a casa Pt_3 per le festività natalizie, apparendo preoccupata e in ansia.
La relazione di aggiornamento successiva al periodo natalizio informava poi come i due minori avessero affermato agli educatori di non voler tornare a casa perché i genitori non erano cambiati, che nei giorni antecedenti a Natale aveva manifestato ansia e nervosismo e di nuovo di- Pt_2 sturbi del sonno, che tuttavia le domeniche successive al Natale erano trascorse - alternativamente- e serenamente con ciascuno di genitori, mentre il comportamento in comunità continuava a non essere adeguato. del pari non era del tutto contenta di essere stata con i genitori che, a suo parere, non Pt_3
11 erano cambiati e ha avuto in prossimità degli incontri ennesimi attacchi di mal di pancia, capogiri, conati di vomito, svenimento, riferendo all'educatore di essere contenta di stare in comunità per poter vivere come una bambina di 10 anni quale era.
All'esito del deposito della relazione sociale del 24.4.24 nella quale si confermava che Pt_2 perdurava nell'atteggiamento inadeguato e provocatorio già rilevato, si manifestava la preoccupa- zione che il contemporaneo rientro a casa dei due ragazzi fosse pregiudizievole per doci- Pt_3 le, mentre era più richiedente e poco consapevole dei bisogni della sorella, si riferiva che Pt_2 la comunicazione tra i genitori “non è ancora adeguata e funzionale, necessitano di supporti in quanto non riescono ancora a confrontarsi, a collaborare e trovare strategie condivise educative”, il giudice, sentite le parti, considerato che permaneva una forte conflittualità e che le parti divergevano nelle rispettive ri- chieste, anche e soprattutto in punto collocazione dei minori al momento del rientro dalla comu- nità, oltre che sulle questioni economiche, riteneva la causa matura per la decisione, e fissava udienza d p.c. per il 18.9.24 .
Le parti precisavano le conclusioni che si seguito si trascrivono ha concluso: CP_1
“In via principale: dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi art. 151, II° comma, cod. civ., dichiarandone l'addebitabilità in capo al sig. ; assegnare la casa coniugale alla CP_1 sig.ra ; affidare i figli minori e in via esclusiva alla madre, e, stan- Parte_1 Pt_2 Pt_3 te la permanenza dell'alto livello di conflittualità, disporre che le modalità di visita al padre avven- gano in ambiente protetto con modalità che l'Ill.mo Tribunale vorrà disporre;
porre a carico del marito a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori un assegno mensile di €. 600,00
(300,00 a figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie, e per le voci di spesa si richiamerà il Proto- collo d'intesa 07.07.2017 tra il Tribunale di Asti e il C.O.A. di Asti, o veriore altro Protocollo indi- cato da Codesto Tribunale. In via subordinata, nella denegata e non auspicata ipotesi di rigetto della domanda di affidamento esclusivo dei due figli minori, disporre l'affidamento congiunto dei minori e ad entrambi i genitori, indicando la collocazione abitativa e la residenza Pt_2 Pt_3 prevalente dei minori presso l'abitazione della madre con facoltà per il padre di tenere con sé i fi- gli minori, salvo diversi accordi con la sig.ra , due giorni a settimana (una settimana il mer- Pt_1 coledì e giovedì, la settimana successiva il sabato e la domenica), una settimana durante le vacanze natalizie, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, quindici giorni, anche non consecuti- vi, durante le vacanze estive. In via subordinata, nella denegata e non auspicata ipotesi di mante- nimento dei minori in Comunità, stante il differente tenore di vita dei coniugi come emerge so- prattutto dalle relazioni dei Servizi sociali, porre a carico del marito a titolo di concorso nel man- tenimento, per i giorni che trascorreranno a casa con la madre, un assegno mensile di €. 300,00
(150,00 a figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie, e per le voci di spesa si richiamerà il Proto-
12 collo d'intesa 07.07.2017 tra il Tribunale di Asti e il C.O.A. di Asti, o veriore altro Protocollo indi- cato da Codesto Tribunale.“
ha concluso: CP_1
“disporsi le dimissioni dei figli dalla comunità, dichiarare la separazione prsonale respingendo la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
disporre l'affidamento dei figli in modo congiun- to ai genitori e collocarli presso il padre con diritto di visita per la madre (week end alternato dal sabato, un pomeriggio infrasettimanale, metà delle vacanze pasquali e natalizie, due settimane du- rante l'estate), confermare la presa in da parte dei Servizi sociali e di psicologia e loro monito- raggio educativo, e incarico per verificare progressivo inserimento del pernotto presso la madre, dare atto che ciascun coniuge provvederà al mantenimento diretto dei figli e al pagamento del
50% spese straordinarie, con vittoria di spese”
Il curatore speciale dei minori ha concluso:
“Previa prosecuzione della presa in carico dei minori da parte del servizio di neuropsichiatria in- fantile competente, nonché dei Servizi Sociali;
previa prosecuzione di un percorso di sostegno alla genitorialità, psicologico ed educativo per en- trambi i genitori, nonché di monitoraggio educativo;
previo accertamento in capo al Sig. dell'insussistenza di eventuali ipotesi di reato ai danni CP_1 dei minori e , attinenti la sfera sessuale;
Pt_2 Parte_3 vista la richiesta di archiviazione del P.M. pervenuta in relazione al procedimento apertosi in capo alla madre;
confermare l'affido dei due minori in capo ai Servizi Sociali territorialmente compe- tenti, con sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e conseguente attri- buzione all'ente affidatario della facoltà di assumere tutte le decisioni relative ai minori;
confermare la collocazione di e di presso la Comunità in cui già si trovano;
Pt_2 Pt_3 preso atto del suggerimento del Servizio sociale di sospendere i pernotti dei due minori a casa di entrambi i genitori, nonché dell'opportunità di continuare a mantenere gli incontri protetti, anche al fine della prosecuzione del monitoraggio educativo, rimettere alle valutazioni dei Servizi, degli
Educatori , nonché del Servizio di NPI competente, la progettualità di tale profilo, limitando allo stato gli incontri liberi tra i minori e i genitori solo a rientri giornalieri.
Fermo il resto.”.
Il giudice assegnava i termini di legge per deposito delle conclusionali e delle repliche
Successivamente al deposito delle memorie di repliche il Servizio socio assistenziale depositava relazione di aggiornamento informando che in data 18.12.24 era stata ricoverata presso Pt_3
l'Ospedale di Savigliano per crisi di ansia.
Il Pubblico Ministero è intervenuto ai sensi di legge
SI OSSERVA
La domanda di addebito reciproco formulata dalle parti va respinta in quanto la conflittualità tra i
13 coniugi trova origine nella reciproca incomprensione e incapacità di portare avanti un progetto matrimoniale e familiare.
Venendo quindi ad affrontare il vero punto dolente della vicenda, e cioè l'affidamento dei minori, alla luce della evoluzione della loro condizione quale riferita nella parte motiva, si ritiene che deb- ba essere confermato in toto il provvedimento del giudice istruttore dell'8.3.2023 di sospensione della potestà genitoriale, affidamento dei minori ai Servizi sociali e loro collocazione presso la comunità.
Come detto tale provvedimento è stato sollecitato – anche – dal P.M. ed accolto dal giudice;
inol- tre il curatore speciale dei minori ha insistito per la conferma di tali decisioni.
Tale decisione trova la sua genesi e motivazione nella gravissima situazione del nucleo familiare
, quale accertata in istruttoria e sottoposta ad un costante monitoraggio dei Servizi Parte_4
Socio Assistenziali e del Servizio di N.P.I, situazione caratterizzata dall' altissimo livello di conflit- tualità tra i coniugi che, coinvolti nelle loro dinamiche, non hanno saputo porre da parte tale loro guerra personale, sebbene più e più volte resi edotti, sia dagli operatori dei Servizi socioassisten- ziali e psichiatrici sia dal giudice , della necessità di “fare un passo indietro” per permettere ai due figli di vivere le loro relazioni con i genitori in modo sereno.
La conseguenza di tale atteggiamento irresponsabile è che si è “alleato” con il padre con- Pt_2 tro la madre, che sminuisce e svilisce, creando disagio anche nella sorella , la quale è invi- Pt_3 schiata in tale situazione: da un lato ci sono il fratello- cui è molto legata-e il padre e dall'altro la madre, nei cui confronti nutre sentimenti di affetto con necessità di accudimento, e quindi non si sente libera di esprimere i suoi sentimenti nei confronti della madre – contro cui padre e fratello sono coalizzati- ed è precipitata in un grave stato psicofisico, caratterizzato da stati di ansia, mani- festando sintomi quale nausea, vomito, e da ultimo anche allucinazioni visive, per le quali è stata ricoverata più volte in ospedale ed è sotto cura con antidepressivi ed ansiolitici. Contr Inoltre dalle relazioni informative in atti del Servizio socio assistenziale e della emerso co- me nel corso della estate 2024, in concomitanza con la ripresa degli incontri presso la casa dei ge- nitori, il comportamento in comunità di sia peggiorato notevolmente, avendo ricomin- Pt_2 ciato ad assumere atteggiamenti oppositivo-provocatori, oltre che sessualizzati nei confronti de- gli altri ospiti della Comunità di minore età; che il ragazzo non riesce ad ammettere i propri errori e non riconosce i suoi comportamenti sbagliati, anche dal punto di vista scolastico ha Pt_2 concluso l'anno scolastico con un voto in condotta basso;
la psicologa dott.ssa che se- Tes_1 gue , sottolinea come il minore continui a negare le sue colpe, cercando di convincere la Pt_2 psicologa dell'andamento positivo degli incontri con i genitori per poter presto rientrare a casa, minimizzando o negando le situazioni negative;
la psicologa riferisce, inoltre, che il minore sareb- be informato delle date delle udienze, parendo agire di conseguenza, ed evidenzia preoccupazio- ne, in quanto il coinvolgimento dei minori nella vicenda processuale mette “ sotto pressione” i
14 minori, non garantendo loro la necessaria serenità.
dal canto suo, in alcune situazioni ha messo in atto comportamenti poco adeguati, come Pt_3 toni accesi e spintoni che portano gli educatori a doverla riprendere;
la stessa, inoltre, continua ad estraniarsi dalla realtà, manifestando tic nervosi, come stringersi le mani concentrandosi sul gesto e perdendo completamente il piano della realtà.
Rispetto al rapporto con la famiglia, gli educatori evidenziano come spesso tenda a ri- Pt_3 mandare e temporeggiare sul prepararsi, necessitando di essere spronata dall'educatore di turno.
La stessa, inoltre, in data 1° settembre u.s., al rientro dal week-end con la mamma, ha nuovamen- te manifestato una crisi di ansia, subendo anche un ricovero in Ospedale. In particolare, la predet- ta presentava uno stato di alterazione della coscienza, tale da spingere gli operatori a sommini- strarle per la prima volta la terapia prescritta dal medico. Nonostante ciò, la minore continuava ad essere fuori di sé, sicché si era reso necessario richiedere l'intervento del 112.
All'incontro in équipe tenutosi il 04 novembre 24. emergeva poi, come dopo aver eliminato i pernotti a casa dei genitori, fosse più tranquilla, non avendo più manifestato alcuna crisi, Pt_3 se non una lievissima in data 23 ottobre u.s., subito rientrata.
Anche dalla relazione della psicologa dott.ssa , che ha in carico la minore, si evince come Per_5 nel corso dei colloqui tenutisi nel periodo estivo si sia registrato un graduale peggioramento delle condizioni psicologiche della stessa, apparendo la medesima maggiormente agitata con una facile emotività ed una maggiore richiesta di confronto.
Le psicoterapeute che seguono rispettivamente e concludono il loro scritto valu- Pt_2 Pt_3 tando come sia in corso una regressione nello stato psico-fisico e nei comportamenti di Pt_3 ed una sostanziale stasi nel percorso di . Pt_2
In sostanza, la liberalizzazione degli incontri disposa in accoglimento delle indicazioni, in aggior- namento alla originaria perizia, della dr.ssa , con il supporto dello psichiatra Per_1 CP_3 non ha avuto gli effetti positivi auspicati ed anzi, il risultato purtroppo è stato l'opposto, con un ritorno alle dinamiche disfunzionali che avevano condotto all'allontanamento dei minori dal con- testo familiare con affido ai Servizi e collocamento degli stessi in Comunità.
Alla luce di ciò, con decorrenza dal mese di settembre 2024 i Servizi hanno ritenuto più prudente sospendere i pernottamenti dei minori a casa dei genitori, mantenendo gli incontri protetti, valu- tando, altresì, la necessità che il progetto di supporto alla genitorialità continuasse.
Anche con riguardo ai genitori e al di loro rapporto, le dinamiche paiono aver subito una regres- sione, apparendo, come riferito nelle ultime in ordine di tempo relazioni di aggiornamento, la comunicazione tra gli stessi nuovamente non adeguata né funzionale e necessitando di supporti onde riuscire a confrontarsi e trovare strategie condivise educative.
Ne discende come le fragilità emerse in capo ad entrambi i genitori che avevano portato a so- spendere la loro responsabilità genitoriale non paiono allo stato ancora superate, nonostante i
15 percorsi psicologici seguiti.
Conclusivamente, come detto, i minori e rimangono affidati ai Servizi socio Assi- Pt_3 Pt_2 stenziali, con sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e conseguente at- tribuzione all'Ente affidatario della facoltà di assumere tutte le decisioni relative ai minori;
con so- spensione di ogni rientro presso le case dei genitori nonché, ovviamente, del pernotto fuori co- munità; va poi confermata la collocazione di e di presso la Comunità ove sono Pt_2 Pt_3 attualmente.
Vanno invece mantenuti gli incontri protetti tra i minori e i genitori, avendo cura i Servizi sociali di predisporre incontri singoli, ossia tra ogni minore e un genitore per volta, nel rispetto delle esigenze scolastiche, nonché di mantenere attivo il monitoraggio e sostegno educativo sui minori, rimettendosi alle valutazioni dei Servizi, degli Educatori , nonché del Servizio di NPI competen- te, la progettualità di tale assetto.
L'assunzione di tale decisione, conseguentemente, non consente di adottare le misure economi- che chieste sub-specie di previsione di assegno di mantenimento, né la decisione sulla assegnazio- ne della casa coniugale.
Infine va mantenuta la rete di interventi, educativi, psicologici, sociali, in aiuto e sostegno genito- riale volta al recupero del rapporto con i figli, secondo progettualità delegata ai Servizi socio assi- stenziali già coinvolti.
Quanto alle spese si reputa che alla luce dell'esito della lite, possono essere compensate quelle tra le parti e , i quali invece devono essere condannati al pagamento delle spese proces- Pt_1 CP_1 suali del curatore speciale in favore dello Stato, per esservi ammissione al Gratuito patrocinio, li- quidate come in dispositivo, in applicazione dei valori di cui al DM 147/22 per cause di valore indeterminabile a complessità bassa, nei valori minimi, considerando 4 fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da rite- nersi disattesa o assorbita, dichiara la separazione personale dei coniugi
, n. il 07/05/1978 a CHIERI (TO), Parte_1
e
, n. il 11/12/1978 a CARIGNANO (TO), CP_1
respinge la domanda di addebito formulata dalla Pt_1 dispone l'affidamento di e di ai Servizi socio-assistenziali, con so- Parte_3 Parte_2 spensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e attribuzione all'Ente affidatario della facoltà di assumere tutte le decisioni relative ai minori;
dispone mantenersi la collocazione di e di presso la Comunità in cui già gli stessi Pt_2 Pt_3
16 si trovano;
dispone farsi luogo a incontri diurni e protetti tra i minori e i genitori, rimettendo ai Servizi so- ciali di predisporre incontri singoli tra ogni minore e un genitore per volta, nonché mantenere at- tivo il monitoraggio educativo sui minori, rimettendo ai Servizi socio assistenziali ed Servizio di
N.P.I. competente, di elaborare una programmazione di tale assetto nel rispetto degli impegni scolastici dei minori e delle loro esigenze psicologiche e comportamentali.
Dispone mantenersi attiva la rete di sostegno educativa, sociale, psicologia in favore di Parte_5
[...
e . Parte_1
Compensa tra le parti le spese processuali.
Dichiara tenuto e condanna e in solido tra di loro al pagamento in fa- Parte_1 CP_1 vore dello Stato delle spese processuali del curatore speciale dei minori, avv. ammes- Persona_6 so al Gratuito Patrocinio, liquidate in euro 3.809,00 oltre rimborsi ed accessori di legge .
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 23/01/2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
Il giudice est.
Dott.ssa Natalia Fiorello
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