Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/04/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 838 del ruolo generale dell'anno 2022
TRA
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1
studio dell'Avv. LOI ELISABETTA , che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
nato a [...] il [...], elettivamente CP_1
domiciliato presso lo studio dell'Avv. PISTIS DONATELLA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Conclusioni:
per la parte ricorrente: “I) dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto a
RI (VS) in data 17 giugno 2014 tra la sig.ra ed il sig. con Parte_1 CP_1
ordine ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle trascrizioni di
legge;
1
della madre e con diritto di visita del padre secondo le seguenti modalità: - il mercoledì ed il
venerdì pomeriggio dal termine delle lezioni scolastiche (ovvero dalle 12,00 in caso di vacanza)
fino alle ore 18,00, nonché il martedì pomeriggio dal termine delle lezioni scolastiche (ovvero dalle
ore 12,00
in caso di vacanza) fino alle ore 21,30; - due fine settimana consecutivi al mese (precisamente due
con il padre ed uno con la madre) dal sabato mattina alle ore 12,00 fino alla domenica sera alle ore 21,30, con pernottamento presso l'abitazione paterna;
- quando il bambino trascorrerà il fine
settimana con la
madre, il padre terrà il figlio, oltre che il martedì ed il mercoledì pomeriggio, il venerdì pomeriggio
dal termine delle lezioni scolastiche (ovvero dalle 12,00 in caso di vacanza) fino alle ore 21,30; -
durante le vacanze estive 7 giorni consecutivi nel mese di luglio e per 7 giorni consecutivi nel mese
di agosto, da
concordare con un anticipo di almeno un mese;
durante le vacanze natalizie ad anni alterni con
ciascuno dei genitori la notte di Natale, il giorno di Natale o la notte di Capodanno, nonché
ancora, sempre ad anni alterni, il giorno della Befana ed infine alternativamente il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
III) autorizzare la somministrazione del vaccino anti – Covid 19 al minore , attribuendo alla Per_1
madre la facoltà di condurre il figlio in un centro vaccinale e di sottoscrivere il relativo consenso informato anche in assenza del consenso dell'altro genitore;
IV) disporre a carico del sig. a titolo di mantenimento del figlio minore un assegno CP_1 Per_1
mensile dell'importo di Euro 350,00 o di quello maggiore o minore che risulterà nel corso del
giudizio o che sarà ritenuto di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come
per legge, da versare alla madre entro il giorno 25 di ogni mese, oltre al 50% delle spese
straordinarie.
In via subordinata, disporre l'affidamento condiviso con collocazione paritaria alternata del figlio
minore e con mantenimento diretto da parte di ciascun genitore per il tempo che trascorrerà presso
di essi, oltre al 50% delle spese straordinarie. In ogni caso con vittoria di spese, anche generali, e
competenze del presente giudizio”
2 per la parte resistente: “1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai Signori
[...]
e ordinando al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di CP_1 Parte_1
RI di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
2. affidare il figlio minore ad entrambi i coniugi fissando la residenza del medesimo presso Per_1
la madre;
3. stabilire che il Signor possa tenere con sé il figlio secondo le seguenti CP_1 Per_1
modalità: il martedì pomeriggio dal termine delle lezioni scolastiche (ovvero dalle 12,00 in caso di
vacanza) fino alle ore 21,30, il mercoledì e il venerdì pomeriggio dal termine delle lezioni
scolastiche (ovvero dalle 12,00 in caso di vacanza) fino alle ore 18,00 ovvero, quando il bambino
trascorrerà il fine settimana con la madre, il padre terrà il figlio, il venerdì pomeriggio dal termine
delle lezioni scolastiche (ovvero dalle 12,00 in caso di vacanza) fino alle ore 21,30; per tre week-
end al mese nel periodo scolastico dalle ore 12,00 del sabato fino alla domenica sera alle ore
21,30, con pernottamento presso l'abitazione paterna e nel periodo estivo, per due week-end
alternati dal sabato mattina alle ore 12,00 fino alla domenica sera alle ore 21,30, con pernottamento presso l'abitazione paterna;
quando il bambino trascorrerà il fine settimana con la
madre, il padre terrà il figlio nel lunedì successivo dalle ore 16,30 alle 18,00; durante le vacanze
estive 7 giorni consecutivi nel mese di Luglio e per 7 giorni consecutivi nel mese di Agosto, da
concordare con un anticipo di almeno un mese;
durante le vacanze natalizie ad anni alterni con ciascuno dei genitori la notte di Natale o la notte di
Capodanno, nonché ancora sempre ad anni alterni, il giorno della Befana ed infine
alternativamente il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
4. disporre a carco del Signor a titolo di mantenimento del figlio minore un assegno CP_1 Per_1
dell'importo di Euro 250,00 o quello che risulterà di giustizia in corso di causa, da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici Istat come per legge, da versare alla madre entro il giorno 15 di
ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche scolastiche e sportive documentate, con esclusione di quelle relative all'abbigliamento;
5. rigettare la richiesta di collocazione paritaria del minore;
3
6. rigettare ogni altra istanza, compresa quella tendente ad ottenere l'assunzione in via esclusiva
da parte della delle decisioni relative alla vaccinazione anti- Covid del figlio Parte_1
; Per_1
7. con vittoria di spese e competenze professionali.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.02.2022, ha chiesto la pronuncia dello Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con in data 17.05.2014. CP_1
Ha precisato che prima del matrimonio era nato il figlio (2.04.2013) e che i coniugi si erano Per_1
separati a seguito di decreto del 07.06.2018, prevedendo l'affido congiunto del minore con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita da parte del padre e l'obbligo del resistente di corrispondere la somma di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio.
Ha inoltre lamentato l'inadempimento del resistente nella corresponsione dell'importo dovuto,
instando per il collocamento paritario del minore presso i genitori o, in subordine, per l'aumento dell'assegno dovuto a titolo di contributo per il mantenimento.
Quanto alle condizioni economiche, ha precisato di lavorare alle dipendenze della società
e di non vivere più con i genitori, ma di aver preso un appartamento in Controparte_2
locazione corrispondendo un canone di € 500,00, mentre il resistente viveva in una casa di proprietà
familiare ed aveva beneficiato di un'ingente somma di denaro da parte di una Compagnia
assicuratrice a seguito del decesso della madre.
Ha, infine, domandato l'autorizzazione alla somministrazione del vaccino anti – Covid 19 al minore anche in assenza del consenso da parte del padre.
costituitosi in giudizio, ha domandato il rigetto della domanda volta ad ottenere il CP_1
collocamento paritario del minore, non solo in ragione del pregiudizio all'esigenza di stabilità del minore, ma anche in considerazione dei propri orari di lavoro, collocati tra le ore 5 e le ore 11,30
del mattino per sei giorni alla settimana, non coincidenti in alcun modo con quelli scolastici del bambino.
Ha, inoltre, domandato la conferma dell'importo stabilito in sede di separazione a titolo di mantenimento, allegando che la condizione economica della ricorrente era migliorata, avendo
4 intrapreso una stabile relazione sentimentale con altro uomo, con verosimile partecipazione da parte di questi alle spese ordinarie, e percependo interamente l'assegno unico.
Il resistente si è, infine, opposto alla somministrazione del vaccino anti – Covid 19 al figlio.
Con ordinanza del 25.05.2022, il presidente, tenuto conto del fatto che il reddito percepito dalle parti era rimasto immutato rispetto al momento della separazione e che la ricorrente era gravata dal pagamento del canone per la locazione dell'immobile in cui viveva con il minore, mentre all'epoca della separazione viveva nella casa dei genitori, ha posto in capo allo l'obbligo di CP_1
corrispondere la somma di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del minore.
Con sentenza dell'8.11.2022, il Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio e disposto la prosecuzione del giudizio in merito alle ulteriori domande.
Con provvedimento del 17.07.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Deve anzitutto rilevarsi che la ricorrente ha rinunciato sia alla domanda volta ad ottenere il collocamento paritario del minore sia alla domanda volta ad ottenere l'autorizzazione alla somministrazione del vaccino anti – Covid 19 sulle quali, dunque, non vi è luogo a provvedere.
Non essendo emerse circostanze tali da imporre una deroga alla regola di cui all'art. 337 ter cc,
affida il figlio ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre.
Il padre potrà tenere con sé il figlio il mercoledì ed il venerdì pomeriggio dal termine delle lezioni scolastiche (in mancanza dalle 12,00) fino alle ore 18,00, nonché il martedì pomeriggio dal termine delle lezioni scolastiche (in mancanza dalle ore 12,00) fino alle ore 21,30 e, a settimane alternate,
dal termine delle lezioni del sabato (in mancanza dalle ore 12.00) sino alle ore 21.30 della domenica.
Il minore trascorrerà sette giorni consecutivi con ciascun genitore nel mese di luglio e nel mese di agosto, da concordare entro il mese di maggio.
Le festività saranno alternate.
Quanto alle statuizioni di carattere economico, deve rilevarsi che il resistente ha percepito nel 2022 un reddito di € 17.883,00 ed ha ricevuto la somma di € 170.000 nel 2021 a titolo di risarcimento del danno per il decesso della propria madre.
Sul punto deve osservarsi che nella determinazione del quantum dovuto per il mantenimento del figlio, deve tenersi conto dei redditi del genitore e di ogni altra risorsa economica.
5 Deve dunque ricomprendersi nel patrimonio del resistente l'importo ricevuto a titolo di risarcimento danni, non essendo emersa l'esistenza di una menomazione dello Steri tale da richiedere ausilio esterno.
Quanto alle spese sostenute dal resistente, non può tenersi conto del pagamento del canone di locazione dell'immobile di proprietà del padre, nel quale lo ha vissuto sino al 2023 senza CP_1
alcun onere economico.
Invero, non essendo stato documentato un cambiamento significativo delle condizioni economiche del padre, tale da giustificare l'obbligo del figlio di pagare un canone di locazione, appare poco verosimile che tale spesa venga effettivamente sostenuta.
Quanto alla la stessa ha percepito nel 2022 un reddito di € 21.867,00 e, come precisato Pt_1
nella memoria di replica, non sostiene più il pagamento del canone di locazione, essendo tornata a vivere nell'abitazione dei genitori.
La ricorrente, inoltre, non ha documentato l'esistenza del mutuo asseritamente richiesto per la ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà e percepisce l'intero assegno unico di € 200,00.
Pertanto, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e delle aumentate esigenze dello stesso rispetto al momento della separazione, deve essere posto in capo a l'obbligo di corrispondere a CP_1 Parte_1
la somma di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle
[...]
spese straordinarie.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
• Affida il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
• il padre potrà tenere con sé il figlio il mercoledì ed il venerdì pomeriggio dal termine delle lezioni scolastiche (in mancanza dalle 12,00) fino alle ore 18,00, nonché il martedì pomeriggio dal termine delle lezioni scolastiche (in mancanza dalle ore 12,00) fino alle ore 21,30 e, a settimane alternate,
dal termine delle lezioni del sabato (in mancanza dalle ore 12.00) sino alle ore 21.30 della domenica;
• il minore trascorrerà 7 giorni consecutivi con ciascun genitore nel mese di luglio e nel mese di agosto, da concordare entro il mese di maggio;
6 • le festività saranno alternate.
• condanna a corrispondere a la somma di € 300,00 a titolo di CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
• spese compensate.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio dell'8.04.2025
Il giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
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