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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/09/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 25.9.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. G. Parte_1
Insalata
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, con mandato CP_1
in atti, dall' avv. D. Rotunno
Resistente
Oggetto: riconoscimento malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.9.2023, il ricorrente di cui in epigrafe – premesso di aver costantemente svolto l'attività di operaio metalmeccanico, rimanendo esposto a causa delle sue mansioni a movimentazione continua e non occasionale di carichi in assenza di ausili meccanici ed alla reiterata esecuzione di piegamenti e flessioni del tronco– esponeva di aver presentato, in data 30.01.2023, domanda per il riconoscimento della malattia professionale denunciata (ernia discale lombare L5-S1).
Ritenuta l'erroneità del rigetto opposto in via amministrativa, chiedeva accertarsi l'origine professionale della malattia denunciata, con conseguente condanna dell' CP_2
convenuto alla liquidazione dell'indennizzo in capitale.
Si costituiva in giudizio l' che contestava gli avversi assunti richiamando le CP_1
valutazioni espresse dai propri sanitari;
concludeva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*** Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Tanto precisato - acquisita prova dell'attività lavorativa espletata dal ricorrente nel periodo dedotto in ricorso e secondo le modalità ivi descritte (cfr. e CP_3 CP_4
– è stata disposta CTU al fine di accertare l'esistenza della patologia denunciata e
[...]
l'eventuale sussistenza del nesso causale nonché al fine di determinare il grado di menomazione dell'integrità fisica.
Ebbene, il CTU nominato, a seguito di un'accurata indagine medico legale, ha evidenziato quanto segue: “L'anamnesi lavorativa ha mostrato che il ha iniziato l'attività Pt_1 lavorativa già all'età di 14 anni ed ha svolto sempre fino al 2020 l'attività di operario carrozziere in una fabbrica di Lecce fino al 2020 quando la ditta ha cessato l'attività.
Il ricorrente ha riferito, e le prove testimoniali hanno confermato, che l'attività lavorativa comportava la preparazione e la movimentazione di carichi pesanti: contenitori di vernice o di stucco, sacchetti di vernice, pezzi metallici di tubi innocenti ed anche di contenitori di rifiuti avendo anche svolto anche per alcuni anni tale attività.
Va inoltre tenuto presente che l'attività svolta ha sicuramente comportato un sovraccarico biomeccanico del rachide lombare per la necessità di assumere durante
l'attività lavorativa posture incongrue. Ritengo pertanto che la malattia denunciata, considerando anche l'età del ricorrente, possa essere messa in rapporto all'attività lavorativa svolta a partire già dall'età di 15 anni.
L'esame obiettivo attuale ha mostrato una buona motilità vertebrale ed una modesta sofferenza radicolare senza turbe trofiche e senza deficit muscolari. Il cod. 213 riporta per le ernie discali lombari con disturbi trofico-sensitivi persistenti una valutazione fino
a 12. Considerando la presenza di turbe sensitive e l'assenza di turbe trofiche e muscolari ritengo che la valutazione dei postumi possa essere fissata al 7%”.
Orbene, reputa il giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed un'approfondita e rigorosa valutazione medico legale del caso concreto, stante altresì l'assenza di contestazioni – non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza- idonee a validamente contrastarne la valenza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti di inabilità nella misura richiesta per il riconoscimento del diritto alla liquidazione in capitale, la domanda va accolta e l' condannato al pagamento del dovuto. CP_1
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_1
Dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione di un indennizzo in capitale corrispondente a un danno biologico pari al 7% in dipendenza della malattia professionale denunciata con domanda del 30.1.2023 e, per l' effetto, condanna l' al pagamento CP_1
del dovuto, oltre interessi legali o rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo. Condanna l' al pagamento delle spese processuali liquidate in € 2697,00, per CP_1
compensi oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito del ricorrente per dichiarato anticipo.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separato CP_1
decreto.
Brindisi, 25.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere