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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/07/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 610/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 610\2024 promossa da:
(Codice Fiscale ), rappresentato e difeso dall'Avv. Trisorio Parte_1 CodiceFiscale_1
Giuseppe del Foro di Foggia, domiciliatario con studio legale in Foggia alla via Onorato 30;
Appellante
CONTRO
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Ruocco, Controparte_1 P.IVA_1 presso il cui studio sito in Cerignola alla via Mazzini n. 4;
Appellata nonchè
; Controparte_2
Appellato contumace motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza n. 4/2024 con la Parte_1 quale il Giudice di Pace di Foggia, così ha statuito: “1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attore al pagamento in favore della compagnia convenuta in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in euro 1.265,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cap come per legge”.
L'appellante ha lamentato l'“omesso esame di risultanze ed esiti della deposizione testimoniale resa in giudizio dal sig. , con conseguente insufficiente, illogicità, contraddittorietà Testimone_1 della motivazione;
VIOLAZIONE DI LEGGE con riferimento al contenuto dispositivo di cui all'art.
232 c.p.c., nella misura in cui viene accordata alla mancata presentazione di parte attrice a rendere il deferito interrogatorio formale valenza di fictio confessio, omettendo ogni ulteriore riscontro
pagina 1 di 5 istruttorio, con diretta incidenza sull'attività analitica e/o valutativa del compendio istruttorio;
motivazione apparente sul punto in questione”.
Si è costituita in giudizio la la quale, nell'impugnare e contestare Controparte_1 ogni avversa deduzione e domanda, ha chiesto la conferma della sentenza appellata.
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi e all'odierna udienza la causa è stata decisa.
L'appello è fondato e va accolto nei limiti di seguito spiegati.
Le prove fornite da nel giudizio di primo grado devono essere valutate congiuntamente. Parte_1
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15431-2024, ha rilevato che “l'art. 143, comma 2, del d.lgs.
n. 209 del 2005 è chiaro nell'affermare che la C.A.I. sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo”.
Nel caso di specie, il modello CAI prodotto da risulta essere stato firmato solo da uno Parte_1 dei conducenti, ovvero , tra l'altro non parte in causa. Parte_2
L'unico teste escusso nel giudizio di primo grado ha dichiarato: “Confermo la circostanza n.1 del ricorso ex art. 316 cpc della pagina 7 e tanto posso riferire perché mi trovavo in auto proprio dietro il furgone e vedevo che detto furgone mai si fermava al semaforo rosso e proseguiva la marcia CP_3 svoltando a sinistra verso il centro abitato”; “ Preciso che il furgone percorreva la via Fortore e svoltava sulla via Manfredonia”; “vedevo l'impatto con una Audi A3 che percorreva la via
Manfredonia con direzione di marcia verso Manfredonia”; “preciso che il si rompeva nella CP_3 fiancata sinistra mentre l'Audi il davanti”; “Preciso che il sig. era seduto sul sedile Parte_1 posteriore lato sinistro proprio dietro il conducente”; “Preciso che sul furgone vi erano il CP_3 conducente accanto tale e dietro il sig. mentre nell'Audi vi erano 5 donne e Per_1 Parte_1 ricordo che una di queste era la conducente”; “Preciso che aveva la cintura perché mi Parte_1 avvicinavo subito al furgone”; “preciso che il sig. aveva dolori al collo e spalla sinistra;
io non Pt_1 chiamavo né i soccorsi né le autorità ma sentivo che altre persone chiamavano”; “Fino a quando rimanevo sui luoghi, circa 5\10 minuti non vedevo intervenire alcuna autorità né ambulanza”;
“Lasciavo i miei dati ai soggetti a bordo del furgone”; “ricorso che l'audi era grigio metalizzata mentre il furgone era molo sporco di un colore chiaro”; “ho testimoniato anni fa per un altro incidente”. non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale deferitogli in primo grado sulle Parte_1 seguenti circostanze: “Vero che in occasione del sinistro stradale verificatosi in Foggia tra un veicolo
Fiat Talento tg RM6H3973 ed un veicolo Audi A3 tg BY 736JC in data 17.10.2017 Lei viaggiava con
pagina 2 di 5 la cintura slacciata”; 2) “vero che in occasione del sinistro stradale verificatosi in Foggia tra un veicolo Fiat Talento tg RM6H3973 ed un veicolo Audi A3 tg BY 736JC in data 17.10.2017”.
In tema di prove, l'art. 232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17719 del 6 agosto 2014).
Nel caso di specie, la mancata comparizione dell'attore a rendere l'interrogatorio formale deferitogli deve essere valutata unitamente alle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, il quale, in particolare, ha riferito di avere visto nell'auto condotta da , con la cintura, però dopo Pt_1 Controparte_2 essere sceso dalla macchina, quindi in un momento successivo all'impatto.
Le dichiarazioni del teste provano la presenza di nell'auto condotta da Parte_1 [...]
. CP_2
Invece, non può ritenersi raggiunta la prova sulla circostanza secondo la quale al momento dell'impatto indossasse o meno la cintura di sicurezza. Parte_1
Nella relazione del CTU, dott. , depositata nel giudizio ex art. 696 bis cpc, rgn 394\2022, Persona_2 svoltosi dinanzi al giudice di pace di Foggia, si legge testualmente: “L'evento traumatico del
17\10\2017 ha causato al sig. : “Trauma distorsivo del rachide cervicale”. 2) La malattia Parte_1 si è protratta per gg.45 (quarantacinque) e precisamente: -inabilità temporanea parziale al 75% gg 10
(dieci); - inabilità temporanea parziale al 50% gg 20 (venti);
1-inabilità temporanea minima al 25%
15 gg (quindici). 4) Sono residuati postumi invalidanti nella misura dell'1% (uno percento). 5) Il danno lamentato è compatibile con la dinamica descritta e l'uso dei presidi di sicurezza”.
L'omesso uso delle cinture di sicurezza – a seconda dell'efficienza causale che ha avuto nella produzione delle lesioni – esclude in toto ovvero riduce il diritto al risarcimento in misura corrispondente all'apporto da esso fornito al verificarsi dell'evento dannoso, a condizione che, chi invoca l'omesso uso delle cinture, dia concreta prova di tale circostanza e del fatto che l'uso corretto delle cinture, se adottato, avrebbe, con elevata credibilità, razionalmente evitato o ridotto il danno
(Corte appello Reggio Calabria, 16/10/2020, n.667).
Nel giudizio di primo grado, non è stato dimostrato da parte della convenuta che il terzo trasportato,
non indossasse le cinture al momento del sinistro, nè che l'omissione di tale cautela Parte_1 abbia causato o concausato le lesioni subite.
In mancanza di elementi di prova sul punto non può essere dedotto che il trasportato non indossasse la cintura di sicurezza al momento dell'incidente.
pagina 3 di 5 La Suprema Corte ha ritenuto che “in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c. , la prova che il danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore”.
Una volta che il danneggiato ha offerto la prova del danno e della sua derivazione causale dall'illecito,
è il danneggiante a dover dimostrare che il danno sia stato prodotto, pur se in parte, anche dal comportamento del danneggiato, ovvero che il danno sia stato ulteriormente aggravato da quest'ultimo.
Il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, può dunque essere invocato per ridurre la misura del risarcimento, solo se risulta che quell'uso avrebbe ridotto o eliminato il danno, e tale circostanza non è stata provata nel giudizio di primo grado.
Alla luce di tali conclusioni, potranno riconoscersi i danni come accertati dal ctu, dott. , nel Persona_2 giudizio ex art. art. 696 bis cpc, secondo il seguente calcolo:
Tabella di riferimento 2024-2025 Età del danneggiato alla data del sinistro 41 anni Percentuale di invalidità permanente 1% Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 15 Indennità giornaliera € 55,24 CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 800,47 Invalidità temporanea parziale al 75% € 414,30 Invalidità temporanea parziale al 50% € 552,40 Invalidità temporanea parziale al 25% € 207,15 Totale danno biologico temporaneo € 1.173,85 Spese mediche € 350,00 TOTALE GENERALE: € 2.324,32
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in base ai parametri medi di cui al DM in vigore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza appellata condanna Controparte_1 al risarcimento dei danni subiti da nella misura complessiva di € 2.324,32,
[...] Persona_3 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
pagina 4 di 5 - pone definitivamente a carico di le spese della Consulenza Tecnica Controparte_1
Preventiva ex Art. 696 -bis cpc;
-condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano complessivamente, per il primo grado € 1.265,00, oltre iva, cap e spese generali come per legge, per il grado di appello in € 1.701,00, oltre iva, cap e spese generali come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Foggia, 8 luglio 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 610\2024 promossa da:
(Codice Fiscale ), rappresentato e difeso dall'Avv. Trisorio Parte_1 CodiceFiscale_1
Giuseppe del Foro di Foggia, domiciliatario con studio legale in Foggia alla via Onorato 30;
Appellante
CONTRO
C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Ruocco, Controparte_1 P.IVA_1 presso il cui studio sito in Cerignola alla via Mazzini n. 4;
Appellata nonchè
; Controparte_2
Appellato contumace motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza n. 4/2024 con la Parte_1 quale il Giudice di Pace di Foggia, così ha statuito: “1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attore al pagamento in favore della compagnia convenuta in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in euro 1.265,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cap come per legge”.
L'appellante ha lamentato l'“omesso esame di risultanze ed esiti della deposizione testimoniale resa in giudizio dal sig. , con conseguente insufficiente, illogicità, contraddittorietà Testimone_1 della motivazione;
VIOLAZIONE DI LEGGE con riferimento al contenuto dispositivo di cui all'art.
232 c.p.c., nella misura in cui viene accordata alla mancata presentazione di parte attrice a rendere il deferito interrogatorio formale valenza di fictio confessio, omettendo ogni ulteriore riscontro
pagina 1 di 5 istruttorio, con diretta incidenza sull'attività analitica e/o valutativa del compendio istruttorio;
motivazione apparente sul punto in questione”.
Si è costituita in giudizio la la quale, nell'impugnare e contestare Controparte_1 ogni avversa deduzione e domanda, ha chiesto la conferma della sentenza appellata.
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi e all'odierna udienza la causa è stata decisa.
L'appello è fondato e va accolto nei limiti di seguito spiegati.
Le prove fornite da nel giudizio di primo grado devono essere valutate congiuntamente. Parte_1
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15431-2024, ha rilevato che “l'art. 143, comma 2, del d.lgs.
n. 209 del 2005 è chiaro nell'affermare che la C.A.I. sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo”.
Nel caso di specie, il modello CAI prodotto da risulta essere stato firmato solo da uno Parte_1 dei conducenti, ovvero , tra l'altro non parte in causa. Parte_2
L'unico teste escusso nel giudizio di primo grado ha dichiarato: “Confermo la circostanza n.1 del ricorso ex art. 316 cpc della pagina 7 e tanto posso riferire perché mi trovavo in auto proprio dietro il furgone e vedevo che detto furgone mai si fermava al semaforo rosso e proseguiva la marcia CP_3 svoltando a sinistra verso il centro abitato”; “ Preciso che il furgone percorreva la via Fortore e svoltava sulla via Manfredonia”; “vedevo l'impatto con una Audi A3 che percorreva la via
Manfredonia con direzione di marcia verso Manfredonia”; “preciso che il si rompeva nella CP_3 fiancata sinistra mentre l'Audi il davanti”; “Preciso che il sig. era seduto sul sedile Parte_1 posteriore lato sinistro proprio dietro il conducente”; “Preciso che sul furgone vi erano il CP_3 conducente accanto tale e dietro il sig. mentre nell'Audi vi erano 5 donne e Per_1 Parte_1 ricordo che una di queste era la conducente”; “Preciso che aveva la cintura perché mi Parte_1 avvicinavo subito al furgone”; “preciso che il sig. aveva dolori al collo e spalla sinistra;
io non Pt_1 chiamavo né i soccorsi né le autorità ma sentivo che altre persone chiamavano”; “Fino a quando rimanevo sui luoghi, circa 5\10 minuti non vedevo intervenire alcuna autorità né ambulanza”;
“Lasciavo i miei dati ai soggetti a bordo del furgone”; “ricorso che l'audi era grigio metalizzata mentre il furgone era molo sporco di un colore chiaro”; “ho testimoniato anni fa per un altro incidente”. non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale deferitogli in primo grado sulle Parte_1 seguenti circostanze: “Vero che in occasione del sinistro stradale verificatosi in Foggia tra un veicolo
Fiat Talento tg RM6H3973 ed un veicolo Audi A3 tg BY 736JC in data 17.10.2017 Lei viaggiava con
pagina 2 di 5 la cintura slacciata”; 2) “vero che in occasione del sinistro stradale verificatosi in Foggia tra un veicolo Fiat Talento tg RM6H3973 ed un veicolo Audi A3 tg BY 736JC in data 17.10.2017”.
In tema di prove, l'art. 232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17719 del 6 agosto 2014).
Nel caso di specie, la mancata comparizione dell'attore a rendere l'interrogatorio formale deferitogli deve essere valutata unitamente alle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, il quale, in particolare, ha riferito di avere visto nell'auto condotta da , con la cintura, però dopo Pt_1 Controparte_2 essere sceso dalla macchina, quindi in un momento successivo all'impatto.
Le dichiarazioni del teste provano la presenza di nell'auto condotta da Parte_1 [...]
. CP_2
Invece, non può ritenersi raggiunta la prova sulla circostanza secondo la quale al momento dell'impatto indossasse o meno la cintura di sicurezza. Parte_1
Nella relazione del CTU, dott. , depositata nel giudizio ex art. 696 bis cpc, rgn 394\2022, Persona_2 svoltosi dinanzi al giudice di pace di Foggia, si legge testualmente: “L'evento traumatico del
17\10\2017 ha causato al sig. : “Trauma distorsivo del rachide cervicale”. 2) La malattia Parte_1 si è protratta per gg.45 (quarantacinque) e precisamente: -inabilità temporanea parziale al 75% gg 10
(dieci); - inabilità temporanea parziale al 50% gg 20 (venti);
1-inabilità temporanea minima al 25%
15 gg (quindici). 4) Sono residuati postumi invalidanti nella misura dell'1% (uno percento). 5) Il danno lamentato è compatibile con la dinamica descritta e l'uso dei presidi di sicurezza”.
L'omesso uso delle cinture di sicurezza – a seconda dell'efficienza causale che ha avuto nella produzione delle lesioni – esclude in toto ovvero riduce il diritto al risarcimento in misura corrispondente all'apporto da esso fornito al verificarsi dell'evento dannoso, a condizione che, chi invoca l'omesso uso delle cinture, dia concreta prova di tale circostanza e del fatto che l'uso corretto delle cinture, se adottato, avrebbe, con elevata credibilità, razionalmente evitato o ridotto il danno
(Corte appello Reggio Calabria, 16/10/2020, n.667).
Nel giudizio di primo grado, non è stato dimostrato da parte della convenuta che il terzo trasportato,
non indossasse le cinture al momento del sinistro, nè che l'omissione di tale cautela Parte_1 abbia causato o concausato le lesioni subite.
In mancanza di elementi di prova sul punto non può essere dedotto che il trasportato non indossasse la cintura di sicurezza al momento dell'incidente.
pagina 3 di 5 La Suprema Corte ha ritenuto che “in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c. , la prova che il danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore”.
Una volta che il danneggiato ha offerto la prova del danno e della sua derivazione causale dall'illecito,
è il danneggiante a dover dimostrare che il danno sia stato prodotto, pur se in parte, anche dal comportamento del danneggiato, ovvero che il danno sia stato ulteriormente aggravato da quest'ultimo.
Il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, può dunque essere invocato per ridurre la misura del risarcimento, solo se risulta che quell'uso avrebbe ridotto o eliminato il danno, e tale circostanza non è stata provata nel giudizio di primo grado.
Alla luce di tali conclusioni, potranno riconoscersi i danni come accertati dal ctu, dott. , nel Persona_2 giudizio ex art. art. 696 bis cpc, secondo il seguente calcolo:
Tabella di riferimento 2024-2025 Età del danneggiato alla data del sinistro 41 anni Percentuale di invalidità permanente 1% Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 15 Indennità giornaliera € 55,24 CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 800,47 Invalidità temporanea parziale al 75% € 414,30 Invalidità temporanea parziale al 50% € 552,40 Invalidità temporanea parziale al 25% € 207,15 Totale danno biologico temporaneo € 1.173,85 Spese mediche € 350,00 TOTALE GENERALE: € 2.324,32
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in base ai parametri medi di cui al DM in vigore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza appellata condanna Controparte_1 al risarcimento dei danni subiti da nella misura complessiva di € 2.324,32,
[...] Persona_3 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
pagina 4 di 5 - pone definitivamente a carico di le spese della Consulenza Tecnica Controparte_1
Preventiva ex Art. 696 -bis cpc;
-condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano complessivamente, per il primo grado € 1.265,00, oltre iva, cap e spese generali come per legge, per il grado di appello in € 1.701,00, oltre iva, cap e spese generali come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Foggia, 8 luglio 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
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