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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/10/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. 732/2025 N. R.G. 1218/2024 Appello Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente
Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1218/2024, avverso la sentenza n.
3531/2024, del Tribunale di Milano, Dott. Franco Caroleo, promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa nel Parte_1 CodiceFiscale_1
presente giudizio dall'avv. Gian Maria Molino, e con domicilio eletto in Milano, via Augusto
Anfossi n. 36,
APPELLANTE
C/
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_2
difeso agli avv.ti Giovanni Taglialatela e Monica Taglialatela ed elettivamente domiciliato presso lo studio LEAD sito in Milano alla via Bigli n. 19,
pagina 1 di 25 APPELLATO
C/
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
C/
(cod. fisc. Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel P.IVA_1
presente giudizio dall'avv. Giulio Peco ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
in Milano, Via Savarè n. 1 CP_3
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
“a) Accertare e dichiarare dovute a favore della ricorrente - per le causali e titoli specificatamente dettagliati negli allegati conteggi analitici del Sindacato - le CP_4
somme tutte residue indicate in ricorso per totali € 94.899,72 per il periodo di lavoro dal
19.05.2005 al 17.10.2019 e, per l'effetto, condannare i resistenti al pagamento in favore della ricorrente di detta somma riferita al rapporto di lavoro nel periodo indicato in ricorso, o anche
della maggiore o minore somma che risulterà essere dovuta in corso di Giudizio, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione dal dovuto all'effettivo soddisfo;
b) Accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nel periodo indicato in ricorso con riconoscimento ed attribuzione della qualifica di colf, Livello 2, dal 19.05.2005 al 28.02.2007 e
Livello B dal 01.03.2007 al 17.10.2019 Settore Terziario e Servizi, CCNL Personale pagina 2 di 25 Domestico Convivente, secondo gli orari specificati in ricorso;
c) Accertare e dichiarare che il datore di lavoro non comunicava con il preavviso al lavoratore la data di cessazione del rapporto e, per l'effetto, riconoscere dovuto il preavviso. d) Accertare e dichiarare che il datore di lavoro, in costanza di rapporto di lavoro ed alla cessazione dello stesso, anche dopo esserne stato richiesto a seguito di intervento legale in sede stragiudiziale, non provvedeva al pagamento delle spettanze dovute, nemmeno a titolo di TFR, con tale condotta arrecando ulteriore pregiudizio a titolo di danno emergente in odio alla ricorrente per aver dovuto essa sostenere spese legali di assistenza legale in sede stragiudiziale per € 2.746,82, calcolate in misura conforme ai parametri della Tariffa ex D.M. n. 55/14 e da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
e) Si chiede, fin d'ora, che l'Ecc.mo Tribunale adito,
nell'emananda sentenza, voglia indicare la somma liquidata a titolo di trattamento di fine rapporto, nonché la somma liquidata quale retribuzione per gli ultimi tre mesi di lavoro a titolo di retribuzione propriamente dette, compresi i ratei di tredicesima. f) Disporre la regolarizzazione della posizione di previdenza sociale obbligatoria della ricorrente ed il rispettivo pagamento ex art. 2116 c.c. delle somme omesse dovute a tale titolo e/o una pronuncia giudiziale dichiarativa dell'obbligo contributivo nei confronti del datore di lavoro. g)
In ogni caso: con vittoria di compensi professionali relativi alla causa nel doppio grado di
Giudizio da determinarsi in base ai parametri dettati dal D.M. 10.03.2014 n. 55 (e ss.
modifiche), oltre 15 % spese generali e 4 % C.P.A. e 22 % i.v.a., da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
PER L'APPELLATO CP_1
per una pronuncia di inammissibilità dell'appello, e nel merito di rigetto per palese infondatezza in fatto e diritto. Vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
pagina 3 di 25 PER L'APPELLATO CP_3
“Voglia la Corte d'appello, accogliere le seguenti conclusioni:
giudicare sulle domande ed eccezioni proposte dalle parti e, per il caso che ne sussistano i presupposti, dichiarare con sentenza l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro;
accertare comunque, in caso di accoglimento dell'appello, la retribuzione imponibile nonché
l'effettivo periodo interessato al fine dell'addebito contributivo in quella maggiore o minor somma che risulterà dovuta;
con espressa riserva di ulteriore quantificazione al seguito ovvero con riserva di chiedere CTU contabile;
in via istruttoria: con riserva di produrre e dedurre quanto ulteriormente pervenga nelle more dagli uffici amministrativi dell' CP_3
con vittoria di spese e onorari di causa, del primo e secondo grado”.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 3531/2024 pubblicata il 10/07/2024 il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro,
nella causa promossa da contro , Parte_1 Controparte_2 [...]
e ha così deciso: “- rigetta le domande avanzate dalla parte Controparte_1 CP_3
attrice; - rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte convenuta;
- compensa le
spese di lite tra le parti”.
Con ricorso depositato in data 07/03/2023 aveva convenuto in Parte_1
giudizio , e , domandando Controparte_1 Controparte_2 CP_3
l'accertamento di un unico rapporto di lavoro subordinato con i coniugi e con CP_1 CP_2
mansioni di colf convivente e orario di lavoro a tempo pieno, dal 19.05.2005 al 17.10.2019, in pagina 4 di 25 particolare chiedeva il riconoscimento del Livello 2 dal 19.05.2005 al 28.02.2007 e del Livello
B dal 01.03.2007 al 17.10.2019 ccnl personale domestico convivente.
Deduceva che tale rapporto si era svolto con le modalità del lavoro ripartito di cui all'art. 8,
comma 4, CCNL Lavoro Domestico, con periodi durante i quali il lavoro era svolto da altra persona ( ) con le medesime mansioni di collaboratrice domestica. Persona_1
Chiedeva, quindi, il pagamento di differenze retributive per lavoro ordinario, riposo infrasettimanale, festività, tredicesima, ferie, preavviso ed il TFR per un totale complessivo pari ad euro 94.899,72, oltre al pagamento a titolo risarcitorio (danno emergente) degli onorari di avvocato per la fase stragiudiziale par ad euro 2.746,82, oltre spese generali e accessori di legge.
Chiedeva altresì condannare i convenuti alla regolarizzazione previdenziale del rapporto nei confronti dell' . CP_3
A supporto delle sue domande deduceva:
- di avere prestato nel periodo dal 10.01.2005 al 29.07.2019, la propria attività lavorativa, con mansioni di colf convivente con orario di lavoro a tempo pieno in favore dei Sig.ri CP_2
e , presso la loro abitazione di Milano Via
[...] Controparte_1
Conservatorio 11;
- che la giornata lavorativa tipo era: inizio del lavoro alle 07:00 del mattino allorquando la lavoratrice doveva preparare la colazione per i datori di lavoro e per i figli. Preparava per gli stessi anche il pranzo e la cena;
pagina 5 di 25 - che durante la giornata la ricorrente, seguendo le direttive e mansioni di lavoro impartite doveva lavare le stoviglie, spolverare la casa, preparare i letti, pulire i bagni, stirare, fare il bucato, lavare le finestre, ordinare gli armadi, pulire l'argenteria di casa;
- che l'orario di lavoro richiesto alla stessa era dal lunedì al sabato dalle 07:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 21:00 con la precisazione che il giovedì l'orario da rispettare era dalle 07:00
alle 14:00 e dalle 19:00 alle 21:00;
- che la retribuzione mensile inizialmente riconosciuta dai convenuti era di € 900,00, poi elevata a 1.000,00 euro mensili a far data dal mese di maggio 2007, a 1.100,00 euro mensili dal mese di gennaio 2010 ed infine a 1.200,00 euro mensili dal mese di gennaio 2012;
- che dal 10.01.2005 al 29.07.2019 lavorava anche durante le Festività (come da calendario);
. che durante le assenze per ferie doveva garantire ai datori di lavoro la sostituzione con altra lavoratrice con le medesime mansioni.
Si costituiva ritualmente in giudizio il convenuto insistendo per il rigetto del ricorso in CP_1
quanto infondato in fatto e diritto;
la Sig.ra rimaneva invece contumace;
si CP_2 CP_3
costituiva rimettendosi all'accertamento del giudice, eccependo comunque la prescrizione quinquennale dei contributi.
Il Sig. , pur non negando che la avesse svolto attività lavorativa in alcuni CP_1 Pt_1
periodi presso la propria abitazione, precisava che la stessa determinava liberamente i propri orari e l'attività da svolgere e che per lunghi periodi, decisi autonomamente dalla medesima,
ritornava in Polonia.
La ricorrente aveva a disposizione due stanze e bagno nell'abitazione dei convenuti e aveva piena autonomia, non svolgeva mansioni di cucina ma solo di pulizia della casa.
pagina 6 di 25 Deduceva, inoltre, che nonostante la proposta datoriale di assunzione con regolare contratto,
era stata la ricorrente a chiedere di non procedere in tal senso, volendo conservare la libertà
di rientrare, anche per lunghi periodi, in Polonia, per ragioni di famiglia.
La ricorrente avrebbe, quindi, lavorato al più per 4 o 5 mesi all'anno, decidendo autonomamente quando e per quanto tempo assentarsi. Non avrebbe, inoltre, mai svolto lavoro notturno, festivo o straordinario.
Il Sig. ha poi dedotto che era stata la ricorrente stessa a chiedere di essere pagata in CP_1
contanti poiché aveva mantenuto la residenza in Polonia, ove percepiva benefici previdenziali. Per tale ragione la signora non si era mai iscritta all'anagrafe italiana. Pt_1
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, secondo il convenuto, si sarebbe trattato, al più, di singoli e distinti rapporti di lavoro, di volta in volta instauratisi, con prescrizione estintiva quinquennale maturata alla fine di ognuno di essi;
ciò coerentemente con il fatto che la non aveva mai chiesto di regolarizzare la sua presenza sul territorio italiano, Pt_1
dovendo così rientrare in Polonia al termine del periodo di legittimo soggiorno in Italia.
Il convenuto proponeva domanda riconvenzionale chiedendo - in ipotesi di accertamento del diritto vantato dalla ricorrente - la condanna di , al pagamento in Parte_1
proprio favore della somma di € 25.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, quale somma pagata in più rispetto alle previsioni del CCNL.
Il Giudice di prime cure, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ammesse le prove orali e ascoltati tre testimoni, ha rigettato il ricorso ed ha compensato le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza.
pagina 7 di 25 Ha rilevato: “Non possono accogliersi le domande attoree poiché non può dirsi raggiunto un
adeguato riscontro probatorio con particolare riferimento alle deposizioni testimoniali raccolte
nel corso del processo.
Al riguardo, è bene innanzitutto dubitare dell'attendibilità della testimone in quanto Per_1
parte in un altro giudizio promosso davanti al Tribunale di Milano (R.G. n. 2127/2023), in cui
ha avanzato richieste similari a quelle attoree nei confronti degli odierni convenuti.”
In relazione alle richieste economiche ha ritenuto:”…. in relazione alla domanda per
differenze retributive per festività, si rileva che nessuno dei testi escussi ha confermato che
l'attrice avesse mai lavorato nel corso dei giorni festivi.
Allo stesso modo, dai racconti testimoniali non è dato evincere con certezza se l'attrice
avesse goduto di ferie proprio nei giorni indicati in ricorso.
Sul punto, i testimoni si sono limitati a riferire che l'attrice si assentava ogni 4-5 mesi, ma non
è emersa prova univoca sulla corrispondenza dei giorni di ferie dedotti in atti.
Ancora, la prova sulle ore di lavoro straordinario (che, per giurisprudenza consolidata, grava
esclusivamente sul lavoratore e deve essere specifica: “il lavoratore che agisca per ottenere il
compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario
normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca
l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che
eventuali – ma non decisive – ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare
una inversione dell'onere della prova”: cfr. Cass. n. 3714/2009) non può che dirsi carente,
atteso che l'unica testimone che ha confermato la tesi attorea è la testimone della cui
attendibilità si dubita, mentre gli altri due testi hanno fornito al riguardo dichiarazioni
pagina 8 di 25 estremamente generiche (la teste non ha riferito alcunché al riguardo;
il teste ha Tes_1 CP_1
detto solo che l'attrice lavorava “in alcune fasce orarie al mattino e al pomeriggio”, non ha
saputo indicare l'effettivo orario di inizio e ha dichiarato che “Al sabato l'attrice non lavorava o,
al massimo, faceva mezza giornata”).
Neppure può ritenersi dimostrata la concreta estromissione dal luogo di lavoro per volontà
espressa del datore di lavoro (da cui scaturirebbe il diritto attoreo all'indennità di preavviso):
del resto, il capitolo di prova testimoniale articolato al riguardo (n. 14 del ricorso) si presenta
inammissibile, in quanto generico e comunque inidoneo a provare l'effettiva espulsione
dell'attrice dal luogo di lavoro e la mancata accettazione della prestazione messa
(eventualmente) a disposizione dall'attrice.
La precarietà del compendio istruttorio così raccolto si rivela dunque ostativa ad accogliere le
prospettazioni in ricorso. “
Ha rigettato la domanda riconvenzionale spiegata dal , non più oggetto del presente CP_1
giudizio.
con atto depositato in data 12.11.2024, ha proposto appello, insistendo per la Pt_1
riforma della sentenza e per l'accoglimento delle pretese avanzate in primo grado.
Primo motivo di gravame intestato: “ERRONEA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI
RACCOLTE NEL PROCESSO - ONERE DELLA PROVA NEL RITO DEL LAVORO -
DIFETTO DI MOTIVAZIONE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 116 C.P.C. E DELLE NORME
DEL CCNL IN MATERIA DI LAVORO DOMESTICO IN REGIME DI CONVIVENZA”.
Sostiene che il rapporto lavorativo de quo presentava tutti i connotati tipici della subordinazione individuati dalla Cassazione come criteri sussidiari per il riconoscimento della pagina 9 di 25 natura subordinata del rapporto e precisamente: 1) l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, fisso e continuativo il mattino e pomeriggio con pausa di 2 ore dal lunedì al sabato;
2) la collaborazione della lavoratrice in favore della famiglia e 3) CP_1 CP_2
l'assenza del rischio in capo al lavoratore considerato che la Sig.ra non era Pt_1
soggetta al rischio di impresa;
4) la natura della prestazione, cioè la prestazione di lavoro domestico in favore del datore di lavoro prestata da una lavoratrice privata e non da una
Cooperativa; 5) la continuità della prestazione durata per oltre dieci anni sempre in favore della famiglia e 6) l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva CP_1 CP_2
della famiglia e 7) il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto CP_1 CP_2
organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, posto che la Sig.ra era tenuta a Pt_1
garantire la prestazione di lavoro subordinato richiesta dalla famiglia e CP_1 CP_2
coordinandosi con altra lavoratrice, così da garantire la continuità della prestazione (secondo lo schema dell'art. 8 del CCNL).
Rileva che, anche a voler ritenere non raggiunta nella causa di primo grado, la piena prova dello straordinario o di alcune differenze retributive richieste - non poteva il Tribunale negare la natura subordinata del rapporto lavorativo domestico in regime di convivenza della lavoratrice presso la famiglia non riconoscere ad essa dovute le spettanze CP_1 CP_2
“contrattuali”, cioè ferie, 13 ma, preavviso TFR ed anche le Festività lavorate.
Sostiene che poco rileva l'individuazione, all'esito della prova orale, dell'orario esatto di inizio
del lavoro posto che trattavasi di rapporto in regime di convivenza, ove la ricorrente si occupava delle pulizie e della preparazione dei pasti per la famiglia - CP_1 CP_2
naturalmente con possibili variabili giornaliere comunque ricomprese nella fattispecie di orario lavorativo a tempo pieno descritta dal citato art. 14 del CCNL di categoria. Se, dunque, è
pagina 10 di 25 certamente provato che la Signora lavorava dal lunedì al sabato, allora è chiaro Pt_1
come il rapporto descritto in ricorso si introduca esattamente nella fattispecie del rapporto in regime di convivenza (peraltro non contestato) disciplinata dal CCNL di categoria, ove l'orario ordinario era di 54 ore settimanali.
Secondo motivo di appello intestato: “OMESSA VALUTAZIONE DELLE PROVE
DOCUMENTALI VERSATE IN ATTI CIRCA I PERIODI LAVORATI E RISULTANTI DAGLI
ATTI DI PARTE RICORRENTE (I.E. PERIODI DI ASSENZE PER “FERIE” - i.e. assenze dal
lavoro DI CUI ALLA TABELLA EXCELL A P. 5 E 6 DEL RICORSO) E PERIODI LAVORATI
DI PARTE RESISTENTE (DI CUI ALL'ALLEGATO “conteggi_pozorska.pdf”).
Rileva che i periodi di lavoro effettivo della Signora presso la famiglia - Pt_1 CP_1
ono (in massima parte) provati documentalmente. CP_2
L'esame della documentazione prodotta (anche da parte resistente - appellata) consente di affermare con certezza che la lavoratrice lavorava dal 01.03.06 al 2019 lavorando ogni anno in questo arco temporale con una media annua di circa 6 mesi lavorati ogni anno, in base al fatto, incontestato, secondo il quale la lavoratrice lavorava per 4 mesi, poi si assentava per 4
mesi e riprendeva a lavorare per altri 4 mesi e così via per tutta la durata del rapporto, con un media annua, quindi, di 6 mesi.
Peraltro, tale circostanza non è oggetto di contestazione posto che a p. 3 della memoria di costituzione avversaria, sub punto 4, si afferma “ed è così che la ricorrente ha prestato attività
lavorativa in ciascun anno dal 2006 al 2018 …. (omissis)”.
pagina 11 di 25 Terzo motivo di appello intestato: “VIOLAZIONE DI LEGGE PER DISAPPLICAZIONE DELLE
NORME DI LEGGE E DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA IN MATERIA DI
RICONOSCIMENTO DELLA NATURA SUBORDINATA DEL RAPPORTO LAVORATIVO”
Il C.C.N.L. lavoro domestico non prevede la possibilità per il datore di lavoro di instaurare con lo stesso lavoratore e per la medesima prestazione di lavoro una pluralità di contratti di lavoro a tempo indeterminato che si susseguono nel tempo senza una forma scritta (di inizio e di fine rapporto) tra un rapporto lavorativo e l'altro. I lavoratori domestici devono essere assunti con regolare contratto, a pena di gravi sanzioni a carico del datore di lavoro. I rapporti tra il collaboratore e la famiglia sono regolamentati dal C.C.N.L. lavoro domestico. La lettera di assunzione deve essere redatta in forma scritta, salvo che il rapporto di lavoro sia a tempo determinato e di durata non superiore a dodici giorni (art. 7 CCNL), e deve contenere le informazioni richieste dall'art. 6 CCNL.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di “regolarizzare” il rapporto di lavoro, conformemente alle concrete modalità della prestazione ed alla Legge.
L'unica peculiarità del rapporto era che, per accordi con il datore di lavoro, la lavoratrice veniva sostituita per alcuni periodi in cui era assente in Polonia, dovendo però garantire lo stesso la continuità della prestazione, secondo lo schema del lavoro ripartito ex art. 8 del
CCNL che altro non è che un particolare specificazione del rapporto subordinato.
Il rapporto lavorativo era ininterrotto proprio perché, al termine della sostituzione, l'odierna appellante doveva rientrare a lavoro e riprendere la prestazione: sul punto sono stati anche articolati i capitoli di prova n. 4 e 7 in ricorso sui quali insiste.
pagina 12 di 25 Quarto motivo di appello intestato: “MANCATO ESAME DEI CONTEGGI SULLA BASE
DELLA RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO CONCORDATA TRA LE PARTI NON
CONTESTATA E SUPERIORE AI MINIMI DEL CCNL.”
il Giudicante avrebbe dovuto valutare tali conteggi e disporre C.T.U. contabile (laddove non in grado di calcolare direttamente le spettanze conteggiate dal intervenuto in Controparte_5
sede stragiudiziale per tutelare i diritti della Sig.ra ). Pt_1
Controparte - pur non negando il rapporto e la retribuzione globale di fatto concordata - non forniva prova di aver corrisposto a le spettanze di fine rapporto e quanto dovuto per Pt_1
ferie, 13ma ed indennità di preavviso (oltre al TFR).
Quinto motivo di appello intestato: “OMESSA PRONUNCIA E MANCATA ASSUNZIONE DI
PROVE SULL'ATTIVITA' LEGALE SVOLTA IN SEDE STRAGIUDIZIALE E SULLA
REGOLARIZZAZIONE DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE .” CP_3
Insiste, infine, anche per la riforma della sentenza impugnata che nemmeno esamina o si pronuncia sul riconoscimento delle spese legali anticipate, nell'interesse della ricorrente, in sede stragiudiziale.
Lo stesso dicasi per la mancata condanna dei resistenti alla regolarizzazione della posizione previdenziale , certamente dovuta in relazione al riconoscimento dell'esistenza del CP_3
rapporto lavorativo subordinato a tempo indeterminato full time ed in regime di convivenza durato dal 19.05.05 (o la diversa data d'inizio del rapporto accertata in sede di giudizio) al
17.10.19.
Con memoria depositata in data 17/01/2025 si è costituito in giudizio Controparte_1
ritenendo la sentenza impugnata esente da censure, non rinvenendosi
[...]
pagina 13 di 25 nell'istruttoria orale dichiarazioni univoche e sufficienti per accogliere le domande giudiziali della ricorrente, risultate sfornite di prova tanto da non rendersi necessario un approfondimento anche a mezzo ctu.
Con memoria depositata in data 17.01.2025 si è costituito in giudizio l' . CP_3
L'istituto appellato conferma che non era mai stata presentata alcuna denuncia per il rapporto di lavoro in lite.
CP_
Di conseguenza, nessun accertamento è stato compiuto dall' in relazione al periodo per cui è causa e, quindi, eccepisce la prescrizione quinquennale dei contributi.
Conclude, quindi, affinché la Corte si pronunci sulla fondatezza o meno delle domande di parte ricorrente in primo grado relative alla invocata regolarizzazione contributiva, accertando,
in caso di accoglimento, le differenze di retribuzione imponibili e tutte le altre indennità e benefici assoggettati per legge a prelievo contributivo nonché l'effettivo periodo interessato nel rispetto dei periodi prescrizionali di legge secondo le previsioni dell'art.3 commi 9 e 10 L.
335/95.
All'udienza di discussione, verificata la regolarità della notifica degli atti introduttivi e dichiarata la contumacia della sig.ra , il Collegio esperiva il tentativo di Controparte_2
conciliazione che dava esito negativo.
Veniva disposta CTU contabile ponendo al Consulente il seguente quesito: “Determini il CTU
le eventuali differenze retributive a titolo di ferie, tredicesima e TFR sulla base dei periodi non
contestati e delle retribuzioni nette percepite dall'appellante, come indicati nel documento
“conteggi Podorska” di parte appellata (all. 1 fascicolo di primo grado ), nonché i CP_1
contributi dovuti nei limiti della prescrizione quinquennale, secondo il CCNL Collaboratori
pagina 14 di 25 conviventi. Con elaborazione di un duplice conteggio relativo alle incidenze per vitto e
alloggio”.
All'esito del deposito della relazione peritale, le parti e hanno precisato le Pt_1 CP_1
proprie conclusioni, ed in particolare ha chiesto alla Corte di valutare di disporre CP_1
giuramento decisorio o suppletorio in ordine alla volontà della appellante di dimettersi alla fine di ogni periodo lavorato per recarsi in Polonia
La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 30.09.2025, in cui la difesa dell'appellante ha confermato le conclusioni per il pagamento dell'importo risultante dall'ipotesi di conteggio del CTU, mentre parte appellata ha contestato i conteggi, ritenendo che essi risultano elaborati sull'intera annualità e non sui periodi lavorati.
*******
L'appello è parzialmente fondato come si passa ad esporre.
Preliminarmente si nota:
- l'eccezione di inammissibilità dell'appello va respinta, in quanto l'atto di gravame risponde ampiamente ai requisiti procedimentali di cui all'art. 434 c.p.c. anche nella recente modifica legislativa intervenuta, come risulta dalla esposizione che precede;
- l'appellato non ha impugnato il rigetto della domanda riconvenzionale per cui sul CP_1
punto la sentenza merita conferma essendo coperta dal giudicato;
- non ricorrono le condizioni per il giuramento decisorio;
la formula adottata per il giuramento
è priva del carattere della decisorietà, atteso che il fatto su cui la parte è chiamata a giurare,
con assunzione delle conseguenti responsabilità anche di carattere penale, è inidoneo a decidere, in tutto o in parte, la causa. pagina 15 di 25 La formula del giuramento, in altri termini, non è idonea ad esaurire la controversia, in virtù
del principio secondo cui "è inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la
formulazione delle circostanze non porti, in caso di ammissione dei fatti rappresentati,
automaticamente all'accoglimento della domanda ma richieda una valutazione di tali fatti da
parte del giudice di merito" (cfr. Cass., sez. lav., 3 gennaio 2011 n. 39).
Peraltro “Il giuramento, sia decisorio che suppletorio, non può vertere sull'esistenza o
inesistenza di rapporti giuridici o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare
l'espressione di apprezzamenti od opinioni, e, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo
la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate, che, quali fatti storici, siano stati
percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza…..” ( Cassazione civile sez. II 30 aprile
2013 n. 10184 ).
Per quanto riguarda, la richiesta in via subordinata, di giuramento suppletorio (art. 2736 c.c.)
si rileva che questo può essere disposto di ufficio (rientrando nella discrezionalità del giudice del merito) al fine di decidere la causa, quando la domanda o l'eccezione non è pienamente provata ma non è del tutto sfornita di prova.
La volontà della sig.ra di dimettersi e quindi di interrompere il rapporto di lavoro Pt_1
non si può in alcun modo presumere, ma non risulta neppure ipotizzabile in base alle dichiarazioni dell'appellato che ha detto che le signore e “si alternavano Pt_1 Per_1
quanto ai periodi in cui stavano presso la mia abitazione” confermando che vi era un accordo in tal senso e che, quindi, quando la si recava in Polonia non vi era una sua volontà Pt_1
di interrompere il rapporto ma solo di sospenderlo temporaneamente, facendosi sostituire dalla Per_1
Quindi, non si ravvisa alcuna semiplena probatio, presupposto del giuramento suppletorio. pagina 16 di 25 Ciò premesso, i motivi di appello sono strettamente connessi per cui vanno esaminati congiuntamente, eccetto la questione sulle spese stragiudiziali.
Sulla natura subordinata della prestazione.
L'impianto motivazionale della sentenza impugnata si basa sostanzialmente su una ritenuta carenza di prova circa le caratteristiche del lavoro ripartito, sui periodi lavorati e sull'orario di fatto osservato dall'appellante.
Il Collegio non concorda con tale ricostruzione, ritenendo sostanzialmente fondate le censure svolte dall'appellante con i primi tre motivi di gravame.
Dalle dichiarazioni raccolte, risulta l'articolazione di un unico rapporto di lavoro prestato dall'appellante, la quale, per accordi con l'altra colf e il sig. , prestava opera in CP_1
determinati periodi alternandosi appunto con la sig.ra . Per_1
Il sig. , figlio dell'appellato e convivente nel periodo di lite ha Persona_2
affermato: “Io ho vissuto a casa dei miei genitori in via Conservatorio n. 11 fino a novembre
2019.
Cap. 1: è vero, l'attrice ha lavorato in casa nostra dal 2009 al 2019.
Preciso però che, nel corso dell'anno, lei non lavorava continuativamente. Si alternava con
un'altra colf ( , che era arrivata prima dell'attrice). Per_3
Ogni anno l'attrice lavorava 4-5 mesi e poi per 4-5 mesi non lavorava, perché doveva tornare
al suo paese. Poi riprendeva per altri 4-mesi.
Cap. 6: Che io sappia, può essere capitato che l'attrice sia andata a lavorare a Forte dei
Marmi, ma solo per qualche weekend a luglio e ad agosto (non per gli interi mesi).
pagina 17 di 25 In quel periodo, esclusi i weekend menzionati, l'attrice non lavorava proprio (men che meno
nell'immobile di via Conservatorio a Milano).
Io lo so perché qualche anno ero in Italia.
Cap. 7: Nulla so sui giorni di ferie dell'attrice.
Cap. 10: Era mio padre ( ) a dare le principali direttive di lavoro. CP_1
Mia madre ( dava all'attrice delle informazioni di base. CP_2
Ma era mio padre che gestiva il rapporto di lavoro e provvedeva ai pagamenti.
Cap. 11: L'attrice lavorava lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato (giovedì era libero) in
alcune fasce orarie al mattino e al pomeriggio.
Non so a che ora iniziava, ma sicuramente non alle 7-7,30 perché io a quell'ora uscivo di
casa e lei non c'era.
Ricordo che lei aveva 2-3 ore di pausa pranzo.
Al sabato l'attrice non lavorava o, al massimo, faceva mezza giornata.
Cap. 13: Non mi ricordo bene. Tendo ad escludere che l'attrice lavorava durante le festività,
anche perché in quelle occasioni lei tornava a casa in Polonia.
ADR: L'attrice faceva le pulizie.
Ma non si è mai occupata della cucina e di preparare i pasti. Né lei si occupava di
apparecchio/sparecchio della tavola e della pulizia dei piatti.”
Risulta, pertanto, provato che vi era una collaborazione domestica continuativa, sia pure intervallata da periodi anche lunghi di assenza in cui il servizio era coperto da altra lavoratrice;
risulta altresì incontestata e comunque provata la convivenza dell'appellante, - pagina 18 di 25 comunque ammessa dallo stesso appellato a pag. 5 punto 12 della memoria di CP_1
costituzione di I grado, - il pagamento mensile dei compensi per le prestazioni rese;
il fatto che il sig. abbia affermato che la non lavorava il Persona_2 Pt_1
giovedì pomeriggio e la domenica dimostra che comunque vi era un orario di lavoro, il che del resto difficilmente sarebbe revocabile in dubbio vista la tipologia di collaborazione.
Tutto ciò comporta la sussistenza degli elementi quanto meno sussidiari, da cui si può,
secondo l'ormai consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, evincere l'eterodirezione: sicuramente un inserimento stabile nella organizzazione familiare, la messa a disposizione di energie generiche, la natura elementare e ripetitiva delle prestazioni –
predeterminate nelle modalità esecutive - per cui non occorre un potere conformativo penetrante ed assiduo, l'assenza di profili di rischio di impresa, il mancato apporto di attrezzature e materiali, l'erogazione di una retribuzione fissa mensile (gli importi indicati dall'appellante non sono stati contestati ed anzi hanno fondato la domanda riconvenzionale).
Sotto tale profilo va anche ricordato che la Corte di cassazione ha affermato che il lavoro domestico è una fattispecie tipica di lavoro subordinato ove vi sia corresponsione di vitto e alloggio e di un compenso in denaro, quanto meno in mancanza di prova di un diverso rapporto (es. il rapporto alla pari di cui alla legge 18.5.1973 n. 403) (Cfr. Cass. sentenza n.
25859/2010 del 22.12.2010)
Sull'individuazione della parte datoriale
ha affermato, fin dalla propria memoria di costituzione, di Controparte_1
essere stato il soggetto che ha intrattenuto rapporti con la sig.ra , escludendo quindi Pt_1
il coinvolgimento dal lato giuridico della sig.ra CP_2
pagina 19 di 25 Fatto confermato dal teste . Persona_2
La conclusione è che alcuna domanda può essere accolta nei confronti della sig.ra , CP_2
non va disposta alcuna pronuncia sulle spese, stante la contumacia della medesima.
Sull' ipotesi di lavoro ripartito
Il Collegio ritiene che non si possa inquadrare direttamente la fattispecie di cui è causa nel rapporto di lavoro ripartito, poiché tale figura presuppone un'unica parte lavoratrice composta da due persone che si obbligano solidalmente alla prestazione lavorativa in maniera,
appunto, ripartita.
Fattispecie del tutto peculiare, che non può trovare applicazione in carenza di un contratto scritto (forma prevista ad probationem dall'abrogato art. 42 del D.Lgs. n. 276/2003) che disciplini esattamente le obbligazioni delle parti.
In ogni caso, non vi è prova dell'accordo trilaterale fra gli appellati da una parte e le due lavoratrici e dall'altra, nel senso della distribuzione concordata fin dall'inizio Per_1 Pt_1
del rapporto per una prestazione collocata in determinati periodi dell'anno.
Si tratta, invero, di un rapporto in cui vi era di volta in volta un accordo per la sospensione della prestazione lavorativa e della retribuzione per un determinato periodo o determinati periodi dell'anno; dato che il rapporto è ormai cessato, non si pone una questione di disciplina normativa, ma solo di individuare le conseguenze economiche di tale peculiare situazione.
A tali fini si è posto il problema di individuare i periodi in cui l'appellante ha prestato la propria opera. Sul punto le prove orali raccolte in primo grado sono del tutto manchevoli, ma entrambe le parti hanno fornito la propria ricostruzione, per cui il Collegio, in applicazione pagina 20 di 25 dell'art. 115 c.p.c., ha ritenuto di individuare i periodi affermati da entrambe le parti, che sono stati poi quelli precisati nel quesito posto alla CTU e non contestati da nessuna delle parti.
L'orario di lavoro
Su tale punto manca qualsiasi prova dello svolgimento di orario eccedente le ore massime previste dal CCNL per la colf convivente ovvero 54 settimanali e, del resto, parte appellante non formula specifiche censure e argomentazioni sul punto. Al pari, nulla risulta provato circa ulteriori compensi che presuppongono la prova della prestazione lavorativa in giorni di permesso, ferie o festività.
La retribuzione percepita.
Appare superiore alla retribuzione contrattuale per l'orario pieno di 54 ore settimanali e comunque, non potendosi determinare con sufficiente certezza l'orario di fatto svolto, non possono riconoscersi ulteriori differenze.
Gli istituti di ferie, tredicesima e TFR
La CTU ha avuto per oggetto la determinazione del quantum di tali istituti spettanti per legge e per contratto collettivo applicabile, sulla base del percepito e dei mesi lavorati e non come ritenuto da parte appellata sull'intera annualità e, tali conteggi non risultano contestati nei termini indicati dal CTU.
Sicuramente è dovuto il trattamento di fine rapporto, che matura alla conclusione del rapporto medesimo e che non è stato corrisposto.
Per quanto riguarda ferie e tredicesima, si osserva che parte convenuta non ha tempestivamente eccepito l'assorbimento degli istituti di ferie e tredicesima nell'eventuale maggiore importo percepito. pagina 21 di 25 In ogni caso, si ricorda che la Corte di legittimità ha statuito il principio di diritto secondo il quale non è valido il patto di conglobamento di tutte le voci retributive in una somma complessiva da erogarsi mensilmente, senza che sia specificato l'importo da erogare per ciascuna voce retributiva, in quanto il patto di conglobamento nella retribuzione ordinaria dei compensi ulteriormente dovuti al prestatore di lavoro subordinato per legge o per contratto
(quali la tredicesima mensilità, il compenso per le ferie, il compenso per le festività) può
essere ammesso solo se dal patto stesso risultino gli specifici titoli cui è riferibile il compenso complessivo, poiché solo in tal caso si rende superabile la presunzione che il compenso convenuto è dovuto quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria e si rende possibile il controllo giudiziale circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto (cfr. Cass. n. 8097/2002; Cass. n. 10395/1998; Cass. n.
7696/1996).
Nella fattispecie, non vi è stata alcuna regolamentazione della natura del rapporto e, di conseguenza, della retribuzione, nel senso che non risulta provato che la somma mensile corrisposta fosse pattuita quale comprensiva di ratei di ferie e tredicesima (c.d. patto di conglobamento).
In mancanza di prova circa accordi fra le parti, invece, non spetta alcuna retribuzione per i periodi non lavorati, e non sono maturate ferie né ratei di tredicesima.
Si è, inoltre, optato per l'ipotesi comprensiva delle somme per vitto e alloggio visto che il rapporto era in regime di convivenza, con riconoscimento del Livello 2 dal 19.05.2005 al
28.02.2007 e del Livello B dal 01.03.2007 al 17.10.2019 ccnl personale domestico convivente.
pagina 22 di 25 Da quanto sopra emerge che le somme dovute da a sono euro 6.687,09 per CP_1 Pt_1
tredicesima, euro 6.687,09 per ferie ed euro 7.385,96 per tfr, oltre agli accessori dalle scadenze al saldo, per il totale di cui al dispositivo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Contribuzione
Quanto ai contributi, questi sono limitati al periodo prescrizionale quinquennale (essendo mancata la denuncia del lavoratore;
cfr., da ultimo, Cass. n. 2498/2025) e devono essere versati dal datore di lavoro integralmente e su tutta la retribuzione, percepita e percipienda,
come risultante dalla CTU in atti e pari ad euro 1.203,66.
Non può essere accolto il motivo di gravame relativo alle spese stragiudiziali poiché manca la prova del pagamento da parte dell'appellante al proprio difensore (v. Cass. n. 15732/2022).
Spese di lite
Come già detto, non vi è luogo a provvedere sulle spese a favore di stante la CP_2
contumacia della medesima.
Per il resto, l'accoglimento della domanda in misura ampiamente inferiore alla richiesta, oltre al rigetto della domanda circa le spese stragiudiziali, impone una parziale compensazione delle spese di lite che il Collegio individua nella misura di 2/3, con il residuo a carico della parte appellata . CP_1
L'intero viene liquidato in base allo scaglione di valore della domanda (euro 52.000-260.000)
nella misura ridotta del 50%, vista la natura e la non elevata complessità della controversia e tenendo conto di fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria in ciascun grado di giudizio,
per un totale di euro 7.000,00 per il primo grado ed euro 7.400,00 per l'appello. Sulla somma pagina 23 di 25 di euro 14.400,00 va calcolata la quota di 1/3 a carico dell'appellato in euro 4.800,00 come in dispositivo, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario, così correggendo l'errore materiale contenuto in dispositivo.
Le spese di lite vanno liquidate anche a favore dell' come in dispositivo, tenendo conto, CP_3
ai fini del valore, del limitato importo della somma dovuta a titolo di contributi stante l'intervenuta prescrizione per gran parte del rapporto.
Sono, infine, a carico di le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento. CP_1
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 3531/2024 del Tribunale di Milano:
Accerta che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato con inquadramento
Livello 2 dal 19/05/2005 al 28/02/2007 e livello B dal 01/03/2007 al 17/15/10/18 Settore
Terziario e Servizi, CCNL Personale Domestico Convivente;
Condanna al pagamento, in favore di , della CP_1 Parte_1
somma lorda di euro 20.759,96 a titolo di differenze retributive e TFR, oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
Condanna al versamento della somma di euro 1.203,66, nei confronti CP_1
CP_ dell' a titolo di contributi omessi;
Compensa per 2/3 le spese di lite del doppio grado di giudizio;
Condanna al pagamento delle spese di lite residue del doppio grado di CP_1
giudizio, che liquida in euro 4.800,00, oltre spese generali e oneri di legge;
pagina 24 di 25 Condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio nei CP_1
confronti dell' , che liquida in euro 2.800,00; CP_3
Pone definitivamente a carico di le spese di CTU, come liquidate da separato CP_1
provvedimento.
Milano 30 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) (Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI)
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente
Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1218/2024, avverso la sentenza n.
3531/2024, del Tribunale di Milano, Dott. Franco Caroleo, promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa nel Parte_1 CodiceFiscale_1
presente giudizio dall'avv. Gian Maria Molino, e con domicilio eletto in Milano, via Augusto
Anfossi n. 36,
APPELLANTE
C/
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_2
difeso agli avv.ti Giovanni Taglialatela e Monica Taglialatela ed elettivamente domiciliato presso lo studio LEAD sito in Milano alla via Bigli n. 19,
pagina 1 di 25 APPELLATO
C/
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
C/
(cod. fisc. Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel P.IVA_1
presente giudizio dall'avv. Giulio Peco ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
in Milano, Via Savarè n. 1 CP_3
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
“a) Accertare e dichiarare dovute a favore della ricorrente - per le causali e titoli specificatamente dettagliati negli allegati conteggi analitici del Sindacato - le CP_4
somme tutte residue indicate in ricorso per totali € 94.899,72 per il periodo di lavoro dal
19.05.2005 al 17.10.2019 e, per l'effetto, condannare i resistenti al pagamento in favore della ricorrente di detta somma riferita al rapporto di lavoro nel periodo indicato in ricorso, o anche
della maggiore o minore somma che risulterà essere dovuta in corso di Giudizio, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione dal dovuto all'effettivo soddisfo;
b) Accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nel periodo indicato in ricorso con riconoscimento ed attribuzione della qualifica di colf, Livello 2, dal 19.05.2005 al 28.02.2007 e
Livello B dal 01.03.2007 al 17.10.2019 Settore Terziario e Servizi, CCNL Personale pagina 2 di 25 Domestico Convivente, secondo gli orari specificati in ricorso;
c) Accertare e dichiarare che il datore di lavoro non comunicava con il preavviso al lavoratore la data di cessazione del rapporto e, per l'effetto, riconoscere dovuto il preavviso. d) Accertare e dichiarare che il datore di lavoro, in costanza di rapporto di lavoro ed alla cessazione dello stesso, anche dopo esserne stato richiesto a seguito di intervento legale in sede stragiudiziale, non provvedeva al pagamento delle spettanze dovute, nemmeno a titolo di TFR, con tale condotta arrecando ulteriore pregiudizio a titolo di danno emergente in odio alla ricorrente per aver dovuto essa sostenere spese legali di assistenza legale in sede stragiudiziale per € 2.746,82, calcolate in misura conforme ai parametri della Tariffa ex D.M. n. 55/14 e da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
e) Si chiede, fin d'ora, che l'Ecc.mo Tribunale adito,
nell'emananda sentenza, voglia indicare la somma liquidata a titolo di trattamento di fine rapporto, nonché la somma liquidata quale retribuzione per gli ultimi tre mesi di lavoro a titolo di retribuzione propriamente dette, compresi i ratei di tredicesima. f) Disporre la regolarizzazione della posizione di previdenza sociale obbligatoria della ricorrente ed il rispettivo pagamento ex art. 2116 c.c. delle somme omesse dovute a tale titolo e/o una pronuncia giudiziale dichiarativa dell'obbligo contributivo nei confronti del datore di lavoro. g)
In ogni caso: con vittoria di compensi professionali relativi alla causa nel doppio grado di
Giudizio da determinarsi in base ai parametri dettati dal D.M. 10.03.2014 n. 55 (e ss.
modifiche), oltre 15 % spese generali e 4 % C.P.A. e 22 % i.v.a., da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
PER L'APPELLATO CP_1
per una pronuncia di inammissibilità dell'appello, e nel merito di rigetto per palese infondatezza in fatto e diritto. Vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
pagina 3 di 25 PER L'APPELLATO CP_3
“Voglia la Corte d'appello, accogliere le seguenti conclusioni:
giudicare sulle domande ed eccezioni proposte dalle parti e, per il caso che ne sussistano i presupposti, dichiarare con sentenza l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro;
accertare comunque, in caso di accoglimento dell'appello, la retribuzione imponibile nonché
l'effettivo periodo interessato al fine dell'addebito contributivo in quella maggiore o minor somma che risulterà dovuta;
con espressa riserva di ulteriore quantificazione al seguito ovvero con riserva di chiedere CTU contabile;
in via istruttoria: con riserva di produrre e dedurre quanto ulteriormente pervenga nelle more dagli uffici amministrativi dell' CP_3
con vittoria di spese e onorari di causa, del primo e secondo grado”.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 3531/2024 pubblicata il 10/07/2024 il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro,
nella causa promossa da contro , Parte_1 Controparte_2 [...]
e ha così deciso: “- rigetta le domande avanzate dalla parte Controparte_1 CP_3
attrice; - rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte convenuta;
- compensa le
spese di lite tra le parti”.
Con ricorso depositato in data 07/03/2023 aveva convenuto in Parte_1
giudizio , e , domandando Controparte_1 Controparte_2 CP_3
l'accertamento di un unico rapporto di lavoro subordinato con i coniugi e con CP_1 CP_2
mansioni di colf convivente e orario di lavoro a tempo pieno, dal 19.05.2005 al 17.10.2019, in pagina 4 di 25 particolare chiedeva il riconoscimento del Livello 2 dal 19.05.2005 al 28.02.2007 e del Livello
B dal 01.03.2007 al 17.10.2019 ccnl personale domestico convivente.
Deduceva che tale rapporto si era svolto con le modalità del lavoro ripartito di cui all'art. 8,
comma 4, CCNL Lavoro Domestico, con periodi durante i quali il lavoro era svolto da altra persona ( ) con le medesime mansioni di collaboratrice domestica. Persona_1
Chiedeva, quindi, il pagamento di differenze retributive per lavoro ordinario, riposo infrasettimanale, festività, tredicesima, ferie, preavviso ed il TFR per un totale complessivo pari ad euro 94.899,72, oltre al pagamento a titolo risarcitorio (danno emergente) degli onorari di avvocato per la fase stragiudiziale par ad euro 2.746,82, oltre spese generali e accessori di legge.
Chiedeva altresì condannare i convenuti alla regolarizzazione previdenziale del rapporto nei confronti dell' . CP_3
A supporto delle sue domande deduceva:
- di avere prestato nel periodo dal 10.01.2005 al 29.07.2019, la propria attività lavorativa, con mansioni di colf convivente con orario di lavoro a tempo pieno in favore dei Sig.ri CP_2
e , presso la loro abitazione di Milano Via
[...] Controparte_1
Conservatorio 11;
- che la giornata lavorativa tipo era: inizio del lavoro alle 07:00 del mattino allorquando la lavoratrice doveva preparare la colazione per i datori di lavoro e per i figli. Preparava per gli stessi anche il pranzo e la cena;
pagina 5 di 25 - che durante la giornata la ricorrente, seguendo le direttive e mansioni di lavoro impartite doveva lavare le stoviglie, spolverare la casa, preparare i letti, pulire i bagni, stirare, fare il bucato, lavare le finestre, ordinare gli armadi, pulire l'argenteria di casa;
- che l'orario di lavoro richiesto alla stessa era dal lunedì al sabato dalle 07:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 21:00 con la precisazione che il giovedì l'orario da rispettare era dalle 07:00
alle 14:00 e dalle 19:00 alle 21:00;
- che la retribuzione mensile inizialmente riconosciuta dai convenuti era di € 900,00, poi elevata a 1.000,00 euro mensili a far data dal mese di maggio 2007, a 1.100,00 euro mensili dal mese di gennaio 2010 ed infine a 1.200,00 euro mensili dal mese di gennaio 2012;
- che dal 10.01.2005 al 29.07.2019 lavorava anche durante le Festività (come da calendario);
. che durante le assenze per ferie doveva garantire ai datori di lavoro la sostituzione con altra lavoratrice con le medesime mansioni.
Si costituiva ritualmente in giudizio il convenuto insistendo per il rigetto del ricorso in CP_1
quanto infondato in fatto e diritto;
la Sig.ra rimaneva invece contumace;
si CP_2 CP_3
costituiva rimettendosi all'accertamento del giudice, eccependo comunque la prescrizione quinquennale dei contributi.
Il Sig. , pur non negando che la avesse svolto attività lavorativa in alcuni CP_1 Pt_1
periodi presso la propria abitazione, precisava che la stessa determinava liberamente i propri orari e l'attività da svolgere e che per lunghi periodi, decisi autonomamente dalla medesima,
ritornava in Polonia.
La ricorrente aveva a disposizione due stanze e bagno nell'abitazione dei convenuti e aveva piena autonomia, non svolgeva mansioni di cucina ma solo di pulizia della casa.
pagina 6 di 25 Deduceva, inoltre, che nonostante la proposta datoriale di assunzione con regolare contratto,
era stata la ricorrente a chiedere di non procedere in tal senso, volendo conservare la libertà
di rientrare, anche per lunghi periodi, in Polonia, per ragioni di famiglia.
La ricorrente avrebbe, quindi, lavorato al più per 4 o 5 mesi all'anno, decidendo autonomamente quando e per quanto tempo assentarsi. Non avrebbe, inoltre, mai svolto lavoro notturno, festivo o straordinario.
Il Sig. ha poi dedotto che era stata la ricorrente stessa a chiedere di essere pagata in CP_1
contanti poiché aveva mantenuto la residenza in Polonia, ove percepiva benefici previdenziali. Per tale ragione la signora non si era mai iscritta all'anagrafe italiana. Pt_1
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, secondo il convenuto, si sarebbe trattato, al più, di singoli e distinti rapporti di lavoro, di volta in volta instauratisi, con prescrizione estintiva quinquennale maturata alla fine di ognuno di essi;
ciò coerentemente con il fatto che la non aveva mai chiesto di regolarizzare la sua presenza sul territorio italiano, Pt_1
dovendo così rientrare in Polonia al termine del periodo di legittimo soggiorno in Italia.
Il convenuto proponeva domanda riconvenzionale chiedendo - in ipotesi di accertamento del diritto vantato dalla ricorrente - la condanna di , al pagamento in Parte_1
proprio favore della somma di € 25.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, quale somma pagata in più rispetto alle previsioni del CCNL.
Il Giudice di prime cure, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ammesse le prove orali e ascoltati tre testimoni, ha rigettato il ricorso ed ha compensato le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza.
pagina 7 di 25 Ha rilevato: “Non possono accogliersi le domande attoree poiché non può dirsi raggiunto un
adeguato riscontro probatorio con particolare riferimento alle deposizioni testimoniali raccolte
nel corso del processo.
Al riguardo, è bene innanzitutto dubitare dell'attendibilità della testimone in quanto Per_1
parte in un altro giudizio promosso davanti al Tribunale di Milano (R.G. n. 2127/2023), in cui
ha avanzato richieste similari a quelle attoree nei confronti degli odierni convenuti.”
In relazione alle richieste economiche ha ritenuto:”…. in relazione alla domanda per
differenze retributive per festività, si rileva che nessuno dei testi escussi ha confermato che
l'attrice avesse mai lavorato nel corso dei giorni festivi.
Allo stesso modo, dai racconti testimoniali non è dato evincere con certezza se l'attrice
avesse goduto di ferie proprio nei giorni indicati in ricorso.
Sul punto, i testimoni si sono limitati a riferire che l'attrice si assentava ogni 4-5 mesi, ma non
è emersa prova univoca sulla corrispondenza dei giorni di ferie dedotti in atti.
Ancora, la prova sulle ore di lavoro straordinario (che, per giurisprudenza consolidata, grava
esclusivamente sul lavoratore e deve essere specifica: “il lavoratore che agisca per ottenere il
compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario
normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca
l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che
eventuali – ma non decisive – ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare
una inversione dell'onere della prova”: cfr. Cass. n. 3714/2009) non può che dirsi carente,
atteso che l'unica testimone che ha confermato la tesi attorea è la testimone della cui
attendibilità si dubita, mentre gli altri due testi hanno fornito al riguardo dichiarazioni
pagina 8 di 25 estremamente generiche (la teste non ha riferito alcunché al riguardo;
il teste ha Tes_1 CP_1
detto solo che l'attrice lavorava “in alcune fasce orarie al mattino e al pomeriggio”, non ha
saputo indicare l'effettivo orario di inizio e ha dichiarato che “Al sabato l'attrice non lavorava o,
al massimo, faceva mezza giornata”).
Neppure può ritenersi dimostrata la concreta estromissione dal luogo di lavoro per volontà
espressa del datore di lavoro (da cui scaturirebbe il diritto attoreo all'indennità di preavviso):
del resto, il capitolo di prova testimoniale articolato al riguardo (n. 14 del ricorso) si presenta
inammissibile, in quanto generico e comunque inidoneo a provare l'effettiva espulsione
dell'attrice dal luogo di lavoro e la mancata accettazione della prestazione messa
(eventualmente) a disposizione dall'attrice.
La precarietà del compendio istruttorio così raccolto si rivela dunque ostativa ad accogliere le
prospettazioni in ricorso. “
Ha rigettato la domanda riconvenzionale spiegata dal , non più oggetto del presente CP_1
giudizio.
con atto depositato in data 12.11.2024, ha proposto appello, insistendo per la Pt_1
riforma della sentenza e per l'accoglimento delle pretese avanzate in primo grado.
Primo motivo di gravame intestato: “ERRONEA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI
RACCOLTE NEL PROCESSO - ONERE DELLA PROVA NEL RITO DEL LAVORO -
DIFETTO DI MOTIVAZIONE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 116 C.P.C. E DELLE NORME
DEL CCNL IN MATERIA DI LAVORO DOMESTICO IN REGIME DI CONVIVENZA”.
Sostiene che il rapporto lavorativo de quo presentava tutti i connotati tipici della subordinazione individuati dalla Cassazione come criteri sussidiari per il riconoscimento della pagina 9 di 25 natura subordinata del rapporto e precisamente: 1) l'osservanza di un orario di lavoro predeterminato, fisso e continuativo il mattino e pomeriggio con pausa di 2 ore dal lunedì al sabato;
2) la collaborazione della lavoratrice in favore della famiglia e 3) CP_1 CP_2
l'assenza del rischio in capo al lavoratore considerato che la Sig.ra non era Pt_1
soggetta al rischio di impresa;
4) la natura della prestazione, cioè la prestazione di lavoro domestico in favore del datore di lavoro prestata da una lavoratrice privata e non da una
Cooperativa; 5) la continuità della prestazione durata per oltre dieci anni sempre in favore della famiglia e 6) l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva CP_1 CP_2
della famiglia e 7) il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto CP_1 CP_2
organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, posto che la Sig.ra era tenuta a Pt_1
garantire la prestazione di lavoro subordinato richiesta dalla famiglia e CP_1 CP_2
coordinandosi con altra lavoratrice, così da garantire la continuità della prestazione (secondo lo schema dell'art. 8 del CCNL).
Rileva che, anche a voler ritenere non raggiunta nella causa di primo grado, la piena prova dello straordinario o di alcune differenze retributive richieste - non poteva il Tribunale negare la natura subordinata del rapporto lavorativo domestico in regime di convivenza della lavoratrice presso la famiglia non riconoscere ad essa dovute le spettanze CP_1 CP_2
“contrattuali”, cioè ferie, 13 ma, preavviso TFR ed anche le Festività lavorate.
Sostiene che poco rileva l'individuazione, all'esito della prova orale, dell'orario esatto di inizio
del lavoro posto che trattavasi di rapporto in regime di convivenza, ove la ricorrente si occupava delle pulizie e della preparazione dei pasti per la famiglia - CP_1 CP_2
naturalmente con possibili variabili giornaliere comunque ricomprese nella fattispecie di orario lavorativo a tempo pieno descritta dal citato art. 14 del CCNL di categoria. Se, dunque, è
pagina 10 di 25 certamente provato che la Signora lavorava dal lunedì al sabato, allora è chiaro Pt_1
come il rapporto descritto in ricorso si introduca esattamente nella fattispecie del rapporto in regime di convivenza (peraltro non contestato) disciplinata dal CCNL di categoria, ove l'orario ordinario era di 54 ore settimanali.
Secondo motivo di appello intestato: “OMESSA VALUTAZIONE DELLE PROVE
DOCUMENTALI VERSATE IN ATTI CIRCA I PERIODI LAVORATI E RISULTANTI DAGLI
ATTI DI PARTE RICORRENTE (I.E. PERIODI DI ASSENZE PER “FERIE” - i.e. assenze dal
lavoro DI CUI ALLA TABELLA EXCELL A P. 5 E 6 DEL RICORSO) E PERIODI LAVORATI
DI PARTE RESISTENTE (DI CUI ALL'ALLEGATO “conteggi_pozorska.pdf”).
Rileva che i periodi di lavoro effettivo della Signora presso la famiglia - Pt_1 CP_1
ono (in massima parte) provati documentalmente. CP_2
L'esame della documentazione prodotta (anche da parte resistente - appellata) consente di affermare con certezza che la lavoratrice lavorava dal 01.03.06 al 2019 lavorando ogni anno in questo arco temporale con una media annua di circa 6 mesi lavorati ogni anno, in base al fatto, incontestato, secondo il quale la lavoratrice lavorava per 4 mesi, poi si assentava per 4
mesi e riprendeva a lavorare per altri 4 mesi e così via per tutta la durata del rapporto, con un media annua, quindi, di 6 mesi.
Peraltro, tale circostanza non è oggetto di contestazione posto che a p. 3 della memoria di costituzione avversaria, sub punto 4, si afferma “ed è così che la ricorrente ha prestato attività
lavorativa in ciascun anno dal 2006 al 2018 …. (omissis)”.
pagina 11 di 25 Terzo motivo di appello intestato: “VIOLAZIONE DI LEGGE PER DISAPPLICAZIONE DELLE
NORME DI LEGGE E DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA IN MATERIA DI
RICONOSCIMENTO DELLA NATURA SUBORDINATA DEL RAPPORTO LAVORATIVO”
Il C.C.N.L. lavoro domestico non prevede la possibilità per il datore di lavoro di instaurare con lo stesso lavoratore e per la medesima prestazione di lavoro una pluralità di contratti di lavoro a tempo indeterminato che si susseguono nel tempo senza una forma scritta (di inizio e di fine rapporto) tra un rapporto lavorativo e l'altro. I lavoratori domestici devono essere assunti con regolare contratto, a pena di gravi sanzioni a carico del datore di lavoro. I rapporti tra il collaboratore e la famiglia sono regolamentati dal C.C.N.L. lavoro domestico. La lettera di assunzione deve essere redatta in forma scritta, salvo che il rapporto di lavoro sia a tempo determinato e di durata non superiore a dodici giorni (art. 7 CCNL), e deve contenere le informazioni richieste dall'art. 6 CCNL.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di “regolarizzare” il rapporto di lavoro, conformemente alle concrete modalità della prestazione ed alla Legge.
L'unica peculiarità del rapporto era che, per accordi con il datore di lavoro, la lavoratrice veniva sostituita per alcuni periodi in cui era assente in Polonia, dovendo però garantire lo stesso la continuità della prestazione, secondo lo schema del lavoro ripartito ex art. 8 del
CCNL che altro non è che un particolare specificazione del rapporto subordinato.
Il rapporto lavorativo era ininterrotto proprio perché, al termine della sostituzione, l'odierna appellante doveva rientrare a lavoro e riprendere la prestazione: sul punto sono stati anche articolati i capitoli di prova n. 4 e 7 in ricorso sui quali insiste.
pagina 12 di 25 Quarto motivo di appello intestato: “MANCATO ESAME DEI CONTEGGI SULLA BASE
DELLA RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO CONCORDATA TRA LE PARTI NON
CONTESTATA E SUPERIORE AI MINIMI DEL CCNL.”
il Giudicante avrebbe dovuto valutare tali conteggi e disporre C.T.U. contabile (laddove non in grado di calcolare direttamente le spettanze conteggiate dal intervenuto in Controparte_5
sede stragiudiziale per tutelare i diritti della Sig.ra ). Pt_1
Controparte - pur non negando il rapporto e la retribuzione globale di fatto concordata - non forniva prova di aver corrisposto a le spettanze di fine rapporto e quanto dovuto per Pt_1
ferie, 13ma ed indennità di preavviso (oltre al TFR).
Quinto motivo di appello intestato: “OMESSA PRONUNCIA E MANCATA ASSUNZIONE DI
PROVE SULL'ATTIVITA' LEGALE SVOLTA IN SEDE STRAGIUDIZIALE E SULLA
REGOLARIZZAZIONE DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE .” CP_3
Insiste, infine, anche per la riforma della sentenza impugnata che nemmeno esamina o si pronuncia sul riconoscimento delle spese legali anticipate, nell'interesse della ricorrente, in sede stragiudiziale.
Lo stesso dicasi per la mancata condanna dei resistenti alla regolarizzazione della posizione previdenziale , certamente dovuta in relazione al riconoscimento dell'esistenza del CP_3
rapporto lavorativo subordinato a tempo indeterminato full time ed in regime di convivenza durato dal 19.05.05 (o la diversa data d'inizio del rapporto accertata in sede di giudizio) al
17.10.19.
Con memoria depositata in data 17/01/2025 si è costituito in giudizio Controparte_1
ritenendo la sentenza impugnata esente da censure, non rinvenendosi
[...]
pagina 13 di 25 nell'istruttoria orale dichiarazioni univoche e sufficienti per accogliere le domande giudiziali della ricorrente, risultate sfornite di prova tanto da non rendersi necessario un approfondimento anche a mezzo ctu.
Con memoria depositata in data 17.01.2025 si è costituito in giudizio l' . CP_3
L'istituto appellato conferma che non era mai stata presentata alcuna denuncia per il rapporto di lavoro in lite.
CP_
Di conseguenza, nessun accertamento è stato compiuto dall' in relazione al periodo per cui è causa e, quindi, eccepisce la prescrizione quinquennale dei contributi.
Conclude, quindi, affinché la Corte si pronunci sulla fondatezza o meno delle domande di parte ricorrente in primo grado relative alla invocata regolarizzazione contributiva, accertando,
in caso di accoglimento, le differenze di retribuzione imponibili e tutte le altre indennità e benefici assoggettati per legge a prelievo contributivo nonché l'effettivo periodo interessato nel rispetto dei periodi prescrizionali di legge secondo le previsioni dell'art.3 commi 9 e 10 L.
335/95.
All'udienza di discussione, verificata la regolarità della notifica degli atti introduttivi e dichiarata la contumacia della sig.ra , il Collegio esperiva il tentativo di Controparte_2
conciliazione che dava esito negativo.
Veniva disposta CTU contabile ponendo al Consulente il seguente quesito: “Determini il CTU
le eventuali differenze retributive a titolo di ferie, tredicesima e TFR sulla base dei periodi non
contestati e delle retribuzioni nette percepite dall'appellante, come indicati nel documento
“conteggi Podorska” di parte appellata (all. 1 fascicolo di primo grado ), nonché i CP_1
contributi dovuti nei limiti della prescrizione quinquennale, secondo il CCNL Collaboratori
pagina 14 di 25 conviventi. Con elaborazione di un duplice conteggio relativo alle incidenze per vitto e
alloggio”.
All'esito del deposito della relazione peritale, le parti e hanno precisato le Pt_1 CP_1
proprie conclusioni, ed in particolare ha chiesto alla Corte di valutare di disporre CP_1
giuramento decisorio o suppletorio in ordine alla volontà della appellante di dimettersi alla fine di ogni periodo lavorato per recarsi in Polonia
La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 30.09.2025, in cui la difesa dell'appellante ha confermato le conclusioni per il pagamento dell'importo risultante dall'ipotesi di conteggio del CTU, mentre parte appellata ha contestato i conteggi, ritenendo che essi risultano elaborati sull'intera annualità e non sui periodi lavorati.
*******
L'appello è parzialmente fondato come si passa ad esporre.
Preliminarmente si nota:
- l'eccezione di inammissibilità dell'appello va respinta, in quanto l'atto di gravame risponde ampiamente ai requisiti procedimentali di cui all'art. 434 c.p.c. anche nella recente modifica legislativa intervenuta, come risulta dalla esposizione che precede;
- l'appellato non ha impugnato il rigetto della domanda riconvenzionale per cui sul CP_1
punto la sentenza merita conferma essendo coperta dal giudicato;
- non ricorrono le condizioni per il giuramento decisorio;
la formula adottata per il giuramento
è priva del carattere della decisorietà, atteso che il fatto su cui la parte è chiamata a giurare,
con assunzione delle conseguenti responsabilità anche di carattere penale, è inidoneo a decidere, in tutto o in parte, la causa. pagina 15 di 25 La formula del giuramento, in altri termini, non è idonea ad esaurire la controversia, in virtù
del principio secondo cui "è inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la
formulazione delle circostanze non porti, in caso di ammissione dei fatti rappresentati,
automaticamente all'accoglimento della domanda ma richieda una valutazione di tali fatti da
parte del giudice di merito" (cfr. Cass., sez. lav., 3 gennaio 2011 n. 39).
Peraltro “Il giuramento, sia decisorio che suppletorio, non può vertere sull'esistenza o
inesistenza di rapporti giuridici o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare
l'espressione di apprezzamenti od opinioni, e, tantomeno, di valutazioni giuridiche, dovendo
la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate, che, quali fatti storici, siano stati
percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza…..” ( Cassazione civile sez. II 30 aprile
2013 n. 10184 ).
Per quanto riguarda, la richiesta in via subordinata, di giuramento suppletorio (art. 2736 c.c.)
si rileva che questo può essere disposto di ufficio (rientrando nella discrezionalità del giudice del merito) al fine di decidere la causa, quando la domanda o l'eccezione non è pienamente provata ma non è del tutto sfornita di prova.
La volontà della sig.ra di dimettersi e quindi di interrompere il rapporto di lavoro Pt_1
non si può in alcun modo presumere, ma non risulta neppure ipotizzabile in base alle dichiarazioni dell'appellato che ha detto che le signore e “si alternavano Pt_1 Per_1
quanto ai periodi in cui stavano presso la mia abitazione” confermando che vi era un accordo in tal senso e che, quindi, quando la si recava in Polonia non vi era una sua volontà Pt_1
di interrompere il rapporto ma solo di sospenderlo temporaneamente, facendosi sostituire dalla Per_1
Quindi, non si ravvisa alcuna semiplena probatio, presupposto del giuramento suppletorio. pagina 16 di 25 Ciò premesso, i motivi di appello sono strettamente connessi per cui vanno esaminati congiuntamente, eccetto la questione sulle spese stragiudiziali.
Sulla natura subordinata della prestazione.
L'impianto motivazionale della sentenza impugnata si basa sostanzialmente su una ritenuta carenza di prova circa le caratteristiche del lavoro ripartito, sui periodi lavorati e sull'orario di fatto osservato dall'appellante.
Il Collegio non concorda con tale ricostruzione, ritenendo sostanzialmente fondate le censure svolte dall'appellante con i primi tre motivi di gravame.
Dalle dichiarazioni raccolte, risulta l'articolazione di un unico rapporto di lavoro prestato dall'appellante, la quale, per accordi con l'altra colf e il sig. , prestava opera in CP_1
determinati periodi alternandosi appunto con la sig.ra . Per_1
Il sig. , figlio dell'appellato e convivente nel periodo di lite ha Persona_2
affermato: “Io ho vissuto a casa dei miei genitori in via Conservatorio n. 11 fino a novembre
2019.
Cap. 1: è vero, l'attrice ha lavorato in casa nostra dal 2009 al 2019.
Preciso però che, nel corso dell'anno, lei non lavorava continuativamente. Si alternava con
un'altra colf ( , che era arrivata prima dell'attrice). Per_3
Ogni anno l'attrice lavorava 4-5 mesi e poi per 4-5 mesi non lavorava, perché doveva tornare
al suo paese. Poi riprendeva per altri 4-mesi.
Cap. 6: Che io sappia, può essere capitato che l'attrice sia andata a lavorare a Forte dei
Marmi, ma solo per qualche weekend a luglio e ad agosto (non per gli interi mesi).
pagina 17 di 25 In quel periodo, esclusi i weekend menzionati, l'attrice non lavorava proprio (men che meno
nell'immobile di via Conservatorio a Milano).
Io lo so perché qualche anno ero in Italia.
Cap. 7: Nulla so sui giorni di ferie dell'attrice.
Cap. 10: Era mio padre ( ) a dare le principali direttive di lavoro. CP_1
Mia madre ( dava all'attrice delle informazioni di base. CP_2
Ma era mio padre che gestiva il rapporto di lavoro e provvedeva ai pagamenti.
Cap. 11: L'attrice lavorava lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato (giovedì era libero) in
alcune fasce orarie al mattino e al pomeriggio.
Non so a che ora iniziava, ma sicuramente non alle 7-7,30 perché io a quell'ora uscivo di
casa e lei non c'era.
Ricordo che lei aveva 2-3 ore di pausa pranzo.
Al sabato l'attrice non lavorava o, al massimo, faceva mezza giornata.
Cap. 13: Non mi ricordo bene. Tendo ad escludere che l'attrice lavorava durante le festività,
anche perché in quelle occasioni lei tornava a casa in Polonia.
ADR: L'attrice faceva le pulizie.
Ma non si è mai occupata della cucina e di preparare i pasti. Né lei si occupava di
apparecchio/sparecchio della tavola e della pulizia dei piatti.”
Risulta, pertanto, provato che vi era una collaborazione domestica continuativa, sia pure intervallata da periodi anche lunghi di assenza in cui il servizio era coperto da altra lavoratrice;
risulta altresì incontestata e comunque provata la convivenza dell'appellante, - pagina 18 di 25 comunque ammessa dallo stesso appellato a pag. 5 punto 12 della memoria di CP_1
costituzione di I grado, - il pagamento mensile dei compensi per le prestazioni rese;
il fatto che il sig. abbia affermato che la non lavorava il Persona_2 Pt_1
giovedì pomeriggio e la domenica dimostra che comunque vi era un orario di lavoro, il che del resto difficilmente sarebbe revocabile in dubbio vista la tipologia di collaborazione.
Tutto ciò comporta la sussistenza degli elementi quanto meno sussidiari, da cui si può,
secondo l'ormai consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, evincere l'eterodirezione: sicuramente un inserimento stabile nella organizzazione familiare, la messa a disposizione di energie generiche, la natura elementare e ripetitiva delle prestazioni –
predeterminate nelle modalità esecutive - per cui non occorre un potere conformativo penetrante ed assiduo, l'assenza di profili di rischio di impresa, il mancato apporto di attrezzature e materiali, l'erogazione di una retribuzione fissa mensile (gli importi indicati dall'appellante non sono stati contestati ed anzi hanno fondato la domanda riconvenzionale).
Sotto tale profilo va anche ricordato che la Corte di cassazione ha affermato che il lavoro domestico è una fattispecie tipica di lavoro subordinato ove vi sia corresponsione di vitto e alloggio e di un compenso in denaro, quanto meno in mancanza di prova di un diverso rapporto (es. il rapporto alla pari di cui alla legge 18.5.1973 n. 403) (Cfr. Cass. sentenza n.
25859/2010 del 22.12.2010)
Sull'individuazione della parte datoriale
ha affermato, fin dalla propria memoria di costituzione, di Controparte_1
essere stato il soggetto che ha intrattenuto rapporti con la sig.ra , escludendo quindi Pt_1
il coinvolgimento dal lato giuridico della sig.ra CP_2
pagina 19 di 25 Fatto confermato dal teste . Persona_2
La conclusione è che alcuna domanda può essere accolta nei confronti della sig.ra , CP_2
non va disposta alcuna pronuncia sulle spese, stante la contumacia della medesima.
Sull' ipotesi di lavoro ripartito
Il Collegio ritiene che non si possa inquadrare direttamente la fattispecie di cui è causa nel rapporto di lavoro ripartito, poiché tale figura presuppone un'unica parte lavoratrice composta da due persone che si obbligano solidalmente alla prestazione lavorativa in maniera,
appunto, ripartita.
Fattispecie del tutto peculiare, che non può trovare applicazione in carenza di un contratto scritto (forma prevista ad probationem dall'abrogato art. 42 del D.Lgs. n. 276/2003) che disciplini esattamente le obbligazioni delle parti.
In ogni caso, non vi è prova dell'accordo trilaterale fra gli appellati da una parte e le due lavoratrici e dall'altra, nel senso della distribuzione concordata fin dall'inizio Per_1 Pt_1
del rapporto per una prestazione collocata in determinati periodi dell'anno.
Si tratta, invero, di un rapporto in cui vi era di volta in volta un accordo per la sospensione della prestazione lavorativa e della retribuzione per un determinato periodo o determinati periodi dell'anno; dato che il rapporto è ormai cessato, non si pone una questione di disciplina normativa, ma solo di individuare le conseguenze economiche di tale peculiare situazione.
A tali fini si è posto il problema di individuare i periodi in cui l'appellante ha prestato la propria opera. Sul punto le prove orali raccolte in primo grado sono del tutto manchevoli, ma entrambe le parti hanno fornito la propria ricostruzione, per cui il Collegio, in applicazione pagina 20 di 25 dell'art. 115 c.p.c., ha ritenuto di individuare i periodi affermati da entrambe le parti, che sono stati poi quelli precisati nel quesito posto alla CTU e non contestati da nessuna delle parti.
L'orario di lavoro
Su tale punto manca qualsiasi prova dello svolgimento di orario eccedente le ore massime previste dal CCNL per la colf convivente ovvero 54 settimanali e, del resto, parte appellante non formula specifiche censure e argomentazioni sul punto. Al pari, nulla risulta provato circa ulteriori compensi che presuppongono la prova della prestazione lavorativa in giorni di permesso, ferie o festività.
La retribuzione percepita.
Appare superiore alla retribuzione contrattuale per l'orario pieno di 54 ore settimanali e comunque, non potendosi determinare con sufficiente certezza l'orario di fatto svolto, non possono riconoscersi ulteriori differenze.
Gli istituti di ferie, tredicesima e TFR
La CTU ha avuto per oggetto la determinazione del quantum di tali istituti spettanti per legge e per contratto collettivo applicabile, sulla base del percepito e dei mesi lavorati e non come ritenuto da parte appellata sull'intera annualità e, tali conteggi non risultano contestati nei termini indicati dal CTU.
Sicuramente è dovuto il trattamento di fine rapporto, che matura alla conclusione del rapporto medesimo e che non è stato corrisposto.
Per quanto riguarda ferie e tredicesima, si osserva che parte convenuta non ha tempestivamente eccepito l'assorbimento degli istituti di ferie e tredicesima nell'eventuale maggiore importo percepito. pagina 21 di 25 In ogni caso, si ricorda che la Corte di legittimità ha statuito il principio di diritto secondo il quale non è valido il patto di conglobamento di tutte le voci retributive in una somma complessiva da erogarsi mensilmente, senza che sia specificato l'importo da erogare per ciascuna voce retributiva, in quanto il patto di conglobamento nella retribuzione ordinaria dei compensi ulteriormente dovuti al prestatore di lavoro subordinato per legge o per contratto
(quali la tredicesima mensilità, il compenso per le ferie, il compenso per le festività) può
essere ammesso solo se dal patto stesso risultino gli specifici titoli cui è riferibile il compenso complessivo, poiché solo in tal caso si rende superabile la presunzione che il compenso convenuto è dovuto quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria e si rende possibile il controllo giudiziale circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto (cfr. Cass. n. 8097/2002; Cass. n. 10395/1998; Cass. n.
7696/1996).
Nella fattispecie, non vi è stata alcuna regolamentazione della natura del rapporto e, di conseguenza, della retribuzione, nel senso che non risulta provato che la somma mensile corrisposta fosse pattuita quale comprensiva di ratei di ferie e tredicesima (c.d. patto di conglobamento).
In mancanza di prova circa accordi fra le parti, invece, non spetta alcuna retribuzione per i periodi non lavorati, e non sono maturate ferie né ratei di tredicesima.
Si è, inoltre, optato per l'ipotesi comprensiva delle somme per vitto e alloggio visto che il rapporto era in regime di convivenza, con riconoscimento del Livello 2 dal 19.05.2005 al
28.02.2007 e del Livello B dal 01.03.2007 al 17.10.2019 ccnl personale domestico convivente.
pagina 22 di 25 Da quanto sopra emerge che le somme dovute da a sono euro 6.687,09 per CP_1 Pt_1
tredicesima, euro 6.687,09 per ferie ed euro 7.385,96 per tfr, oltre agli accessori dalle scadenze al saldo, per il totale di cui al dispositivo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Contribuzione
Quanto ai contributi, questi sono limitati al periodo prescrizionale quinquennale (essendo mancata la denuncia del lavoratore;
cfr., da ultimo, Cass. n. 2498/2025) e devono essere versati dal datore di lavoro integralmente e su tutta la retribuzione, percepita e percipienda,
come risultante dalla CTU in atti e pari ad euro 1.203,66.
Non può essere accolto il motivo di gravame relativo alle spese stragiudiziali poiché manca la prova del pagamento da parte dell'appellante al proprio difensore (v. Cass. n. 15732/2022).
Spese di lite
Come già detto, non vi è luogo a provvedere sulle spese a favore di stante la CP_2
contumacia della medesima.
Per il resto, l'accoglimento della domanda in misura ampiamente inferiore alla richiesta, oltre al rigetto della domanda circa le spese stragiudiziali, impone una parziale compensazione delle spese di lite che il Collegio individua nella misura di 2/3, con il residuo a carico della parte appellata . CP_1
L'intero viene liquidato in base allo scaglione di valore della domanda (euro 52.000-260.000)
nella misura ridotta del 50%, vista la natura e la non elevata complessità della controversia e tenendo conto di fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria in ciascun grado di giudizio,
per un totale di euro 7.000,00 per il primo grado ed euro 7.400,00 per l'appello. Sulla somma pagina 23 di 25 di euro 14.400,00 va calcolata la quota di 1/3 a carico dell'appellato in euro 4.800,00 come in dispositivo, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario, così correggendo l'errore materiale contenuto in dispositivo.
Le spese di lite vanno liquidate anche a favore dell' come in dispositivo, tenendo conto, CP_3
ai fini del valore, del limitato importo della somma dovuta a titolo di contributi stante l'intervenuta prescrizione per gran parte del rapporto.
Sono, infine, a carico di le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento. CP_1
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 3531/2024 del Tribunale di Milano:
Accerta che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato con inquadramento
Livello 2 dal 19/05/2005 al 28/02/2007 e livello B dal 01/03/2007 al 17/15/10/18 Settore
Terziario e Servizi, CCNL Personale Domestico Convivente;
Condanna al pagamento, in favore di , della CP_1 Parte_1
somma lorda di euro 20.759,96 a titolo di differenze retributive e TFR, oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
Condanna al versamento della somma di euro 1.203,66, nei confronti CP_1
CP_ dell' a titolo di contributi omessi;
Compensa per 2/3 le spese di lite del doppio grado di giudizio;
Condanna al pagamento delle spese di lite residue del doppio grado di CP_1
giudizio, che liquida in euro 4.800,00, oltre spese generali e oneri di legge;
pagina 24 di 25 Condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio nei CP_1
confronti dell' , che liquida in euro 2.800,00; CP_3
Pone definitivamente a carico di le spese di CTU, come liquidate da separato CP_1
provvedimento.
Milano 30 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) (Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI)
pagina 25 di 25