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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori: dr. Maurizio Petrelli presidente dr.ssa PA LI consigliere rel. dr.ssa Virginia Zuppetta consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 566 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(C.F. ), in proprio ed in qualità di Parte_1 C.F._1
titolare della ditta “Ristorante SA di LI A”, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Viva;
[...]
[...]
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
AT AS;
CP_1
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto dell'11.10.2023, le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo
“Con atto di citazione notificato il 2.3.2017 proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 155/17 emesso il 16.1.2017 dal Tribunale di Lecce, con cui Parte_2
aveva ottenuto nei suoi confronti ingiunzione per il pagamento della somma di €63.996,62, oltre interessi
1 e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo della fornitura di prodotti ittici effettuata tra il 2008 ed il 2016 dal punto vendita “Stella di Mare”, di cui era titolare l'opposto, in favore del “Ristorante
SA di LI A”, di cui era titolare la stessa opponente, come risultante dalle fatture depositate in sede monitoria, nonché a titolo di rimborso di spese bancarie per € 996,62. L'opponente, in particolare, disconosceva la scrittura privata datata 8.9.2015 posta a base del ricorso monitorio quale asserito riconoscimento del credito nonché la sottoscrizione apposta sulla fattura n.103/12; contestava che fosse mai avvenuta la fornitura della merce di cui alle fatture nn. 9/09, 55/11, 103/12, 104/12,
249/15 e 55/16 per l'importo complessivo di € 47.635,50; eccepiva l'avvenuto pagamento delle restanti fatture non contestate (del valore complessivo di €68.978,84), tramite: a) n. 54 cambiali per € 70.500,00,
b) n. 16 assegni bancari, n.1 assegno circolare e n.1 bonifico bancario per € 31.583,00, c) n.8 assegni bancari per €17.461,80. L'opponente, inoltre, contestava la domanda relativa al pagamento delle spese bancarie di € 996,62, deducendo come le stesse fossero inerenti al rapporto contrattuale dell'opposto con la propria banca. La TREMOLIZZO, infine, deduceva, come, dal confronto tra l'ammontare delle fatture non contestate (del valore complessivo di € 68.978,84) emesse da e l'ammontare Parte_2
degli assegni bancari, dei bonifici e delle cambiali pagate dall'opponente, emergesse un saldo attivo a favore di quest'ultima, pari a €50.566,96. Pertanto, l'opponente concludeva chiedendo che fosse revocato il decreto ingiuntivo, fosse comunque accertata l'infondatezza della domanda attorea, e, in via riconvenzionale, che
l'opposto fosse condannato al pagamento in suo favore della somma di € 50.566,96 o della diversa somma che fosse stata accertata in corso di causa, con vittoria di spese processuali, da distrarsi in favore del difensore antistatario. si costituiva in giudizio avanzando, in primo luogo, istanza di Parte_2
verificazione in relazione al disconoscimento della firma apposta dall'opponente a margine della scrittura datata 8.9.2015. Deduceva, poi, in relazione alla contestazione delle fatture dell'importo complessivo di
€47.635,50 che sulle stesse fosse apposta la sottoscrizione di padre Persona_1
dell'opponente, che aveva ricevuto la merce e sottoscritto le fatture in nome e per conto della figlia, in quanto dipendente del “Ristorante SA di LI A”. L'opposto, inoltre, in relazione al presunto pagamento delle fatture non contestate (del valore complessivo di €68.978,84) eccepiva che: a)
l'opponente aveva prodotto soltanto le fotocopie di n.33 cambiali per €45.000,00, lasciando prive di riscontri cambiali per € 25.500,00; b) per i n. 16 assegni bancari del valore di € 30.283,00 aveva esibito soltanto le matrici, riconoscendo invece la ricezione di un assegno circolare di € 500,00 e di un bonifico di €800,00;
2 c) che l'opponente non aveva fornito alcuna prova dell'avvenuto pagamento dei n.8 assegni bancari per
€17.461,80. Pertanto, evidenziando l'inidoneità ed incongruenza della scarsa documentazione prodotta dall'opponente, concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, nonché il rigetto della domanda riconvenzionale con condanna della TREMOLIZZO per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e vittoria di spese processuali”
Con sentenza n. 1319/2021 pubblicata il 29.05.2021, il Tribunale di Lecce, in accoglimento parziale dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando
TREMOLIZZO al pagamento in favore di della somma di € 26.446,34, oltre Pt_2
interessi legali dal 5.1.2017; rigettava la domanda riconvenzionale proposta da
TREMOLIZZO; compensava le spese processuali nella misura del 50%, condannando al pagamento in favore di della restante Parte_1 Parte_2
parte liquidata in € 1.600,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15 %, IVA e CPA, come per legge.
Con atto di citazione notificato in data 03.06.2021 NA LI ha interposto appello avverso la citata sentenza, notificata il 05.05.2021, affidandolo ai motivi di cui appresso – chiedendo, in riforma integrale della stessa, di accertare e dichiarare che
LI NA non è debitrice di alcuna somma nei confronti di Parte_2
e che è creditrice, nei suoi confronti, della somma di € 9.753,66, della quale domanda la restituzione;
in subordine, di limitare la rideterminazione di quanto dalla stessa ancora dovuto, con condanna di parte appellata anche ai sensi dell' art.96 c.p.c. e con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 04.10.2023, si è costituito instando per il rigetto del Parte_2
gravame, con condanna dell'appellante, anche per responsabilità aggravata, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
All'udienza cartolare dell'11.10.2023, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c. con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inesistenza del mandato conferito all'Avv. Carlo
Viva dalla signora LI NA nella qualità di titolare della Ditta individuale
“Ristorante SA di LI A” per essere la “società cessata e cancellata dal Registro delle Imprese in data 23.11.2017”.
Orbene, la cancellazione dell'imprenditore individuale dal registro delle imprese non fa venir meno i diritti di credito a lui spettanti in funzione dell'attività imprenditoriale svolta, né incide sulla sua legittimazione e capacità processuale, sicché la persona fisica, già imprenditore, è pienamente legittimata ad agire ed a resistere dinanzi all'autorità giudiziaria a tutela di detti diritti (Corte di cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 35962 del 22/11/2021)
La ditta individuale, a differenza della società, infatti, non ha una propria personalità giuridica distinta dal titolare di talchè l'imprenditore individuale risponde con tutto il proprio patrimonio personale per i debiti contratti dalla ditta;
ne consegue la validità della procura alle liti conferita dall'appellante e la sua piena legittimazione processuale.
* * * * *
1. Con il primo motivo d'appello, rubricato: “sull'erroneità della sentenza in ordine all'asserito difetto di prova del pagamento delle restanti cambiali”, l'appellante lamenta il vizio della sentenza nella parte in cui il Tribunale di prima istanza ha ritenuto che, oltre alle n.33 cambiali esibite dalla LI, la stessa non avesse provveduto al pagamento di ulteriori titoli, non avendo ella versato in atti alcuna prova documentale attestante il pagamento medesimo.
Ritiene, infatti, l'appellante che la prova del pagamento sia stata fornita dallo stesso creditore – odierno appellato - che produceva in giudizio, in allegato al proprio fascicolo del procedimento monitorio, la documentazione bancaria di “carico/scarico” dei titoli cambiari medesimi, dalla quale si evinceva l'avvenuto pagamento delle ulteriori cambiali.
1.1 Orbene, va preliminarmente esaminata la questione dell'ammissibilità della produzione in giudizio della documentazione versata dall'appellante con nota del 16.10.2021.
Si tratta di comunicazione pec inviata da Intesa San Paolo – Filiale di Maglie in data
15.10.2021 al difensore dell'appellante (a seguito di apposita richiesta da lui inoltrata) a mezzo della quale il suddetto istituto di credito attesta che “Con riferimento alla Sua mail del
4 07/09/2021 ed in merito agli effetti nella nota allegata indicati, Le comunichiamo che, nei nostri archivi, salvo errori ed omissioni, gli effetti elencati risultano in stato di PAGATO” .
1.1.1.Al riguardo si osserva che si tratta di un documento di formazione successiva alla definizione del procedimento di primo grado, che, pertanto, se riguardato, in sé, come documento, non può affermarsi che avrebbe potuto essere depositato entro il termine di decadenza assegnato per la compiuta formulazione delle richieste istruttorie in primo grado.
E tuttavia, in quanto venuto ad esistenza come documento su richiesta della parte interessata alla sua utilizzazione in giudizio – interesse che indubbiamente preesisteva alla pronuncia di primo grado, non essendo l'attrice in possesso dei titoli - indubbiamente denota una omissione di attivazione a fini istruttori di tale parte, che rende problematica l'acquisizione di tale produzione documentale. Peraltro, osserva la Corte, la rilevanza della produzione documentale di che trattasi si presta ad essere “sdrammatizzata” dalla sua effettiva incidenza probatoria ai fini del decidere, a supporto di altra acquisizione documentale già in atti, di cui si dirà appresso.
1.2 Ebbene, l'attento esame degli estratti conto bancari di “carico/scarico” versati in atti perché prodotti dal ed il loro confronto con le cambiali esibite in giudizio e con Pt_2
quelle richiamate in atti induce il Collegio ad accogliere, parzialmente e nella misura di cui in motivazione, il motivo di gravame. Da tale documentazione, è rilevabile, ictu oculi, che oltre alle cambiali esibite dall'appellante, e ritenute pagate dal Tribunale, per un importo complessivo di €45.000,00, anche altri titoli cambiari furono a suo tempo saldati e segnatamente:
1) n.10100001996809 – €1.000 – dettaglio carico 28.12.2011 – dettaglio scarico 09.05.2012
2) n.10100001996810 - €1.000 - dettaglio carico 28.12.2011 – dettaglio scarico 24.07.2012
3) n.10100001996811 - €1.000 - dettaglio carico 28.12.2011 – dettaglio scarico 24.07.2012
4) n.10100002243986 - €1.000 - dettaglio carico 19.06.2012 – dettaglio scarico 18.10.2012
5) n.10100002243987 - €1.000 - dettaglio carico 19.06.2012 – dettaglio scarico 12.11.2012
6) n.10100002243988 - €1.000 - dettaglio carico 19.06.2012 – dettaglio scarico 07.12.2012
7) n.10100002378277 - €1.000 - dettaglio carico 22.11.2012 – dettaglio scarico 04.03.2013
8) n.10100002378278 - €1.000 - dettaglio carico 22.11.2012 – dettaglio scarico 04.04.2013
9) n.10100002429593 - €1.000 - dettaglio carico 13.03.2013 – dettaglio scarico 22.05.2013
10) n.10100002429594 - €1.000 - dettaglio carico 13.03.2013 – dettaglio scarico 04.07.2013
11) n.10100002440115 - €1.000 - dettaglio carico 05.04.2013 – dettaglio scarico 07.08.2013
5 12) n.10100002440116 - €1.000 - dettaglio carico 05.04.2013 – dettaglio scarico 24.09.2013
13) n.10100002466084 - €1.000 - dettaglio carico 31.05.2013 – dettaglio scarico 30.08.2013
14) n.10100002478398 - €1.500 - dettaglio carico 03.07.2013 – dettaglio scarico 24.12.2013
15) n.10100002512595 - €1.500 - dettaglio carico 01.10.2013 – dettaglio scarico 27.06.2014
16) n.10100002512596 - €1.500 - dettaglio carico 01.10.2013 – dettaglio scarico 25.07.2014
17) n.10100002555701 - €1.000 - dettaglio carico 16.01.2014 – dettaglio scarico 25.07.2014
18) n.10100002648887 - €3.000 - dettaglio carico 01.10.2014 – dettaglio scarico 04.01.2016 per un totale di €21.500,00
L'esame della documentazione in atti permette di ritenere provato il pagamento di ulteriori n.18 cambiali, versate in banca dal creditore-odierno appellato ed incassate, mediante addebito, successivamente alla data di scadenza.
Per ciascuna, infatti, è presente sia il “DETTAGLIO- Conteggi di carico” sia il
– Pagati”, con precisa indicazione dell'importo delle Parte_3
commissioni bancarie, della data di valuta, della modalità di incasso e, infine, del totale dell'importo pagato. Di alcun pregio giuridico si appalesa, sul punto, quanto significato nella comparsa di costituzione dall'appellato, il quale vorrebbe negare il pagamento dei prefati titoli in difetto della loro esibizione da parte della LI;
a supporto di tanto, fa espresso richiamo a n.5 cambiali, da egli possedute e versate in atti nel primo grado di giudizio, tra cui la n.10100002648887, che, tuttavia, dalla documentazione bancaria, risultava interamente saldata;
le altre cambiali, invece, non sono in contestazione in quanto, con riferimento alla n.10100002243985 e n.10100002243986, pur essendo indicate dalla
LI nei propri scritti difensivi, non sono indicate come pagate, e le altre due, protestate, non sono tra quelle impugnate dall'appellante-debitrice.
La difesa di parte appellata sul punto e la documentazione richiamata a supporto, pertanto, appaiono prive di rilievo.
In accoglimento del motivo di appello va espunto, dunque, dall'accertato credito a favore di precisato dal Tribunale in €72.746,34 (coperto da giudicato in difetto Parte_2
di impugnazione sul punto), in aggiunta a quanto già statuito circa i pagamenti per
€46.300,00, l'ulteriore somma di €21.500,00, come portata dalle richiamate cambiali, per un credito residuo di €4.946,34 in favore di al cui pagamento dovrà Parte_2
pertanto essere limitata la condanna dell'appellante
6 2. Con il secondo motivo di appello, rubricato “sui pagamenti effettuati da parte della sig.ra
LI in favore del sig. D'amato a mezzo di assegni con il nome del prenditore lasciato in bianco”,
l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza impugnata laddove il Tribunale non riconosce che dall'istruttoria espletata siano emersi elementi di riscontro alla tesi secondo cui la stessa opponente, su richiesta dell'opposto, avrebbe spesso consegnato assegni con il nome del prenditore in bianco.
2.1. Il motivo di appello appare destituito di fondamento giuridico-fattuale e deve essere disatteso. Occorre in primo luogo osservare che in via generale, in tema di prova del pagamento, allorché il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del relativo debito spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare l'esistenza di quest'ultimo nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione. Siffatto principio non trova applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di più assegni bancari, atteso che, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore l'onere di superare tale presunzione dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni (Cassazione Civile Ordinanza Sez. 2 n.25225/2025; conforme Cass. civ., sez. VI, 03 novembre 2021, n. 31429).
Ciò posto, deve ritenersi che il pagamento dedotto nel caso in esame, in quanto effettuato a mezzo assegni, non sia riferibile al credito azionato: l'emissione di assegni, infatti, implica sempre la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la costituzione di un'obbligazione cartolare che, per sé stessa, non risulta necessariamente correlata con l'obbligazione di cui si chiede l'adempimento.
Pertanto, quando sia eccepito un adempimento a mezzo di assegni - nel caso in esame in bianco - o, addirittura, in favore di altro soggetto, resta e restava a carico della debitrice l'onere di superare la suddetta presunzione, dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato nei suoi confronti e il debito cartolare inerente agli assegni;
conseguendo
7 solo da una tale prova - non configuratasi nella fattispecie in esame - l'efficacia estintiva del pagamento dedotto (Cass. Sez. 6 – 1, n. 26275 del 06/11/2017; Cass. Sez. 6 – 2, n. 15708 del 04/06/2021; Cass. Sez. 2, n. 27247 del 25/09/2023).
La prova testimoniale espletata, infatti, non ha permesso di dimostrare che gli assegni emessi furono effettivamente incassi dal mato o da questi compilati nella parte del prenditore di talchè non è possibile annoverare tra i pagamenti della LI quelli effettuati con tale mezzo.
Va dichiarata, infine, inammissibile per violazione del disposto di cui all'art.345 c.p.c.,
l'eccezione di compensazione avanzata dall'appellante solo nella memoria di replica depositata il 29.12.2023, costituendo l'estensione del petitum domanda nuova inammissibile, come tale, in appello.
3. La richiesta di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dalla LI al in eccedenza rispetto al proprio debito non può trovare accoglimento in difetto Pt_2
di impugnativa del debito accertato dal Tribunale, cristallizzato in €72.746,34, di cui è stato dimostrato, e non contestato, il pagamento di complessivi €67.800,00, residuando un credito di €4.946,34 in favore dell'appellato.
4. L'accoglimento parziale del gravame e più in generale la sorte complessiva della vicenda processuale impone il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria avanzata da entrambe le parti;
in primiis, il presupposto per l'applicabilità della norma di cui all'art.96
c.p.c. - nel rispetto del principio secondo cui la responsabilità processuale aggravata si sostanzia in una forma di danno punitivo teso a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie - è la presenza, in capo al destinatario della condanna, della mala fede o della colpa grave previsti per la lite temeraria di cui al comma 1 di detta norma.
In particolare, si richiede: a) un requisito oggettivo costituito dalla soccombenza (totale), con la conseguente condanna alle spese;
b) un requisito soggettivo costituito dalla mala fede o colpa grave del soccombente, il verificarsi di un conseguente danno a carico del vincitore.
8 Il caso in esame difetta della totalità dei richiamati requisiti non potendo, da un lato, considerare estinto il debito dell'appellante debitrice e dall'altro, ritenere improntato a buona fede il comportamento del creditore appellato.
5. L'accoglimento parziale dell'appello e la riforma della sentenza in punto di quantificazione della condanna al pagamento della debitrice in favore del Pt_2
comporta la compensazione integrale fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie l' appello per quanto di ragione e, in riforma della impugnata sentenza, condanna
LI NA al pagamento, in favore di della somma di € Parte_2
4.946,34, oltre interessi legali;
compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Lecce, il 3.12.2025
Il Cons. est. Il Presidente
dr.ssa PA LI dr. Maurizio Petrelli
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