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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/02/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 160/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Rosangela Viteritti, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 160/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza tenuta in data 6/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter, u.c.,
cpc, e vertente
T R A
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Raffaele Prisco ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Ente, sita in alla P.zza XV Marzo, n. 5, giusta procura in atti;
Pt_1
Appellante
E
(c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
Francesco Longo ed elettivamente domiciliato in alla Via Nicola Serra n. 96, giusta Pt_1
procura in atti;
Appellato
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 1367/2023. Pt_1
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI: Appellante: “Voglia l'On.le Tribunale di Castrovillari, in funzione di Giudice di
appello, in totale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente appello,
così disporre: - Accertare e dichiarare la legittimità e correttezza dei verbali n. n. A9333/2023,
n A9381/2023 e n. A9640/2023, condannando il Sig. al pagamento della sanzione CP_1
amministrativa irrogata, più interessi legali, moratori, da mancato ed illegittimo incasso e ad
ogni suo accessorio come per legge sino al soddisfo;
- Accertare e dichiarare la violazione del
principio c.d. ultra petitum del Giudice di prime cure;
- Dichiarare che se nelle more del
presente giudizio d'appello, l'odierna appellata, metta in esecuzione la sentenza n-1367/2023,
per il recupero forzoso e spese legali in essa liquidate, anche in forma erronea tenuto conto
del valore della controversia e della sua breve istruttoria, con applicazione di parametri
palesemente e volutamente errati da parte del Giudice di prime cure, in caso di totale riforma
del titolo esecutivo, oggi impugnata, che si condanni l'appellata alla restituzione, in forma
specifica, delle spese legali aumentata dagli accessori incassati. - Per l'effetto, condannare il
Sig. , alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio, con CP_1
accessori come per legge”.
Convenuto: “Nel merito, rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello
proposto dall'odierno appellante avverso la sentenza n. 1367/2023 del Giudice di Pace di
e, pertanto, dichiarare la illegittimità dei verbali di contestazione;
con vittoria di Pt_1
spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/07/2023 dinanzi al Giudice di Pace di Cosenza (R.G. n.
3662/2023), proponeva opposizione avverso i verbali di contestazione nn. CP_1
A9333/2023, A9381/2023, A9640/2023 emessi dal Comando di Polizia Locale della Provincia
di e notificati in data 14/06/2023, per violazioni delle norme del Codice della Strada Pt_1
(artt. 142 comma 7 e 8 in combinato disposto con comma 1, dell'art. 142, D.lgs. n. 285 del pagina 2 di 10 30/04/1992), chiedendo di dichiararne l'illegittimità e la conseguente nullità, per: tardività della notifica, errata qualificazione della strada e mancata omologazione dell'apparecchio impiegato nell'accertamento della violazione dei limiti di velocità.
Si costituiva in giudizio la , contestando in toto la domanda attorea e Parte_1
chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice di Pace decideva la causa con sentenza n. 1367/2023, ritenendo errata la qualificazione della strada come individuata dal decreto prefettizio n. 81048 del 22.10. 2018,
essendo carente dell'elemento indispensabile della banchina ai fini della qualificazione della strada SP 234 come “strada extraurbana secondaria”, incidendo tale vizio (di violazione di legge e/o eccesso di potere dell'atto amministrativo) sulla legittimità dei verbali di contestazione. Pertanto, ai sensi dell'art. 5 L.A.C., disapplicava il provvedimento amministrativo, considerandolo tamquam non esset e annullava i verbali oggetto di contestazione, condannando, altresì, la al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Avverso tale sentenza la proponeva appello, chiedendo la riforma Parte_1
dei seguenti capi: “1. “l'illegittimità dei verbali per mancata contestazione immediata in quanto
il tratto di strada dove è stato posizionato l'apparecchio di rilevamento della velocità su
indicato non aveva le caratteristiche previste dalla legge (segnatamente l'assenza di
banchina) per poter essere considerato una strada dove può operarsi il rilevamento a
distanza della velocità tramite apparecchi di controllo, a seguito di autorizzazione del
Co Prefetto.” 2. Sulla liquidazione delle spese legali: “...Condanna la resistente in persona del
legale rappresentante pt al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi €
223,00 di cui € 43,00 per spese ed € 180,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e
rimborso forfettario come per legge con distrazione ai sensi dell art.93 cp..”.
L'Ente appellante, a fondamento dell'impugnazione, deduceva i seguenti motivi di opposizione: 1) Violazione e/o falsa applicazione art. 3 C.d.S. – Omesso esame di evidenze pagina 3 di 10 istruttorie - Carenza di motivazione, giacché, contrariamente a quanto deciso dal giudice di prime cure: a) la strada ove era posizionato lo strumento di rilevazione della velocità che ha accertato le infrazioni - Strada Provinciale, 234 Km 14+00 territorio comunale di Luzzi - è
classificata, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. C) C.d.S., quale “STRADA EXTRAURBANA
SECONDARIA”, ossia “strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di
marcia e banchine”, per attestazione del Prefetto di Cosenza con decreto n. 0081444 del
23/10/2018, a seguito dei sopralluoghi effettuati dalla Polizia Stradale e dalla Prefettura di il quale non può essere soggetto a “disapplicazione” da parte del G.O.; b) il vigente Pt_1
art. 49, comma 5-undecies, D.Lgs. n. 76/2020 - che ha modificato il precedente art. 4, D.L. n.
121/2001, conv. in L. n. 168/2002 - ad oggi consente l'installazione e l'utilizzo di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati, in particolare, al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'articolo 142 C.d.S., previa adozione di apposito decreto prefettizio, su tutte le tipologie di strada;
c) ritenuto la banchina quale elemento necessario per la classificazione della strada quale “extraurbana secondaria”,
considerato che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, per la stessa “non è prevista una
misura minima”, non essendo destinata al traffico dei veicoli, quanto “al transito dei pedoni
come zona di sicurezza, con la conseguenza che il suo occasionale utilizzo per eventuali
soste di emergenza dei veicoli non ne muta la destinazione, posto che ciò è consentito al solo
scopo di non recare intralcio al traffico veicolare”; “essa, in via eccezionale e qualora le
esigenze del traffico lo impongano, può essere utilizzata dai conducenti dei veicoli” (Cass.
8934/2019); d'altronde, il D.M. del 5.11.2001 esclude che la banchina sia destinata alla sosta,
sia pure d'emergenza, giacché la larghezza di un qualsiasi veicolo a quattro ruote è superiore a un metro e, pertanto, la banchina dovrebbe avere una larghezza maggiore di un metro.; 2)
Violazione e/o falsa applicazione dei parametri ministeriali per avvocati - ricorsi avverso sanzioni amministrative di facile soluzione, avendo il Giudice di Pace errato il calcolo della pagina 4 di 10 liquidazione giudiziale dei compensi professionali per avvocati civili, che si rifà ai parametri ministeriali in vigore (D.M. n. 55/2014 aggiornato dal D.M. n. 147/2022) che non riguardano un giudizio ordinario, ma solo un giudizio semplificato, liquidando al procuratore dell'appellante fasi di un processo che non si è attuato dinanzi a sé (“Fase di studio” € 68;
“Fase introduttiva” € 68; “Fase istruttoria” € 68; “Fase decisoria” € 142”).
Adducendo, pertanto, l'illogicità del provvedimento di primo grado, parte appellata chiedeva all'intestato Tribunale la totale riforma della sentenza n. 3576/2023.
Si costituiva in giudizio il quale, nel contestare gli avversi motivi d'appello, CP_1
rilevava la legittimità della sentenza impugnata : 1) nella parte in cui ha dichiarato l'illegittimità
dei verbali opposti, atteso che il tratto di strada ove è stata accertata l'infrazione difetta di quel requisito essenziale per poter essere qualificata come “strada secondaria extraurbana”, ossia la banchina laterale sull'intera lunghezza della strada, pertanto il giudice di prime cure ha correttamente dichiarato l'illegittimità dell'installazione dell'autovelox e “disapplicato” il provvedimento autorizzativo del Prefetto (decreto n. 0081444 del 23/10/2018); 2) nonché
nella parte inerente all'applicazione dei parametri ministeriali per il compenso spettante al procuratore, poiché il Giudice di Pace, in conformità al principio della soccombenza, ha correttamente applicato le opportune riduzioni del caso.
Fissata l'udienza di discussione per il 6.2.2025, sostituita la stessa con il deposito delle note scritte ex art.127 ter pc, all'esito del deposito delle note da parte della e Parte_1
dell'appellato, la causa è stata decisa.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Sul primo motivo d'appello, deve precisarsi anzitutto che il Decreto prefettizio n. 81048 del
22.10.2018, per quanto di interesse in questa sede, attesta che la
[...]
"ha individuato tratti di alcune strade di pertinenza della Controparte_3
ricadenti negli ambiti territoriali dei Comuni di (omissis) Luzzi sui quali Parte_1
pagina 5 di 10 poter utilizzare i dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a
distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articolo 142 e 148 del Codice
della Strada senza obbligo di contestazione immediata, ai sensi del decreto legge n.
121/2002, conv. legge n. 168/2002; … che i predetti dispositivi, ai sensi dell'art. 4 comma 1
del citato D.L. 121/2002, possono essere sempre utilizzati per l'accertamento delle violazioni
commesse sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, sul presupposto
dell'oggettiva difficoltà di procedere in tale contesto al fermo dei veicoli da parte di chi svolge
attività di vigilanza stradale, nonché sulle strade di cui all'art. 2 comma 2 lettere c) e d) del
C.d.S., individuate con decreto prefettizio, sentiti gli organi di Polizia stradale e su conforme
parere degli enti proprietari; … che con decreto n. 1303/2012 del Prefetto di Cosenza datato
12 gennaio 2012 sono già state individuate le strade, diverse dalle autostrade e dalle strade
extraurbane principali, sulle quali poter utilizzare i dispositivi e mezzi tecnici di controllo del
traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento” e decreta: "Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 4 del D. L. n. 121/2002, è
autorizzata l'installazione e l'utilizzo di apparecchiature fisse di controllo remoto del traffico
finalizzate al rilevamento a distanza delle violazioni - ai sensi dell'art. 142 CdS - lungo i
seguenti tratti di Strade Provinciali: (omissis) SP 234 Riva Destra Crati in località
Foresta/Gidora del Comune di Luzzi, al km 14+000, in entrambi i sensi di marcia;
“Nei casi
cui, su tale strada, venga utilizzato il dispositivo suindicato, non vi è l'obbligo della
contestazione immediata di cui all'art. 200 del C.d.S.”.
Tanto premesso va etto che la strada provinciale, ove è stato installato il misuratore di velocità per cui è causa, è classificata – come precisato dal giudice di primo grado e confermato dalle parti in causa – quale “strada extraurbana secondaria”, ossia “strada ad
unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine” ai sensi dell'art. 2,
comma 2, lettera C) del Nuovo Codice della Strada (D.lgs. n. 285/1992), con la precisazione pagina 6 di 10 che, per espressa previsione dell'art. 3 C.d.S., la banchina rappresenta quella “parte della
strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi
longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore
della scarpata nei rilevati”.
L'articolo 201, comma 1-bis C.d.S. prescrive, altresì, che laddove la violazione delle norme di comportamento del C.d.S. non possa essere immediatamente contestata, il verbale debba essere notificato al trasgressore e che la contestazione immediata non è necessaria (e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione) quando l'accertamento dell'infrazione sia stato effettuato attraverso i dispositivi di cui all'articolo 4 del D.L. n. 121/2002 che, per come modificato dal D.Lgs. n. 76/2020, consente l'installazione e l'utilizzo di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, su tutte le tipologie di strade.
Delineato il quadro normativo applicabile al caso di specie e condividendo le considerazioni spese dal giudice di prime cure, mette conto evidenziare che dalle emergenze in atti è
evidente l'assenza della banchina sulla strada ove è stata rilevata l'infrazione; elemento essenziale richiesto dalla legge ai fini della classificazione della strada quale “extraurbana secondaria”.
Come opportunamente evidenziato anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, la banchina rappresenta quello spazio della sede stradale “esterno rispetto alla carreggiata e
destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, deve restare libero da ingombri
e avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni. La
banchina, in particolare, è la parte della strada, per la quale non è prevista una misura
minima, che si trova oltre la linea continua destra delimitante la carreggiata ed è compresa tra
il margine della carreggiata e il più vicino dei seguenti elementi longitudinali: marciapiede,
spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati”
(Cassazione civile sez. II, 20/01/2023, n.1805).
pagina 7 di 10 Dunque, una banchina di ridottissima larghezza non può essere considerata idonea a svolgere le riportate funzioni e, in generale, non risulta rispondente alle caratteristiche imposte dal Codice della Strada;
pertanto, la sua mancata conformazione a tali caratteristiche comporta l'insussistenza di un elemento essenziale per la qualificazione di una strada urbana come "strada extraurbana secondaria" (cfr. Cass. Civ., n. 12864 del 22/04/2022).
Pertanto, in forza della documentazione fotografica in atti - nuovamente allegata - il Giudice di
Pace di Cosenza, con la sentenza n. 1376/20234 oggi impugnata, ha correttamente ritenuto di escludere che la SP 234 oggetto di contestazione rivesta quelle caratteristiche della strada extraurbana secondaria richieste dalla lett. C, comma 2, art. 2 C.d.S., avendo riscontrato l'assenza della banchina.
È pur vero che tale classificazione sia stata operata dalla Controparte_3
, con decreto n. 81048 del 22/10/2018 - circostanza rimarcata e ribadita
[...]
in tale sede dall'appellante - cionondimeno, tale qualificazione risulta errata stante, come documentato, l'esigua e ristretta misura dello spazio esterno alla carreggiata della strada SP
143, inidonea a consentire un passaggio, agevole ed in sicurezza, di pedoni ovvero una sosta di emergenza senza contestuale ingombro della sede stradale.
Nessun seguito può avere, poi, il rilievo di parte appellante secondo cui, alla luce dell'art. 49,
comma 5-undecies, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni dalla Legge 11
settembre 2020, n. 120), l'art. 4 del D.L. n. 121/2002 (convertito con L. 1 agosto 2002, n. 168)
abbia subito una modifica per la quale è, ad oggi, consentita l'installazione e l'utilizzo di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati, in particolare, al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'articolo 142 C.d.S., previa adozione di apposito decreto prefettizio, su tutte le tipologie di strada, giacché l'esclusione dell'obbligo di contestazione immediata sulla strada in cui è stato installato l'apparecchio in questione, deve essere valutata rispetto al quadro normativo all'epoca vigente.
pagina 8 di 10 E dunque, ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 121/2002, nella versione antecedente alla modifica introdotta nel 2020, i predetti dispositivi e/o apparecchi di controllo del traffico per il rilevamento a distanza delle violazioni agli articoli 142, 148 e 176 C.d.S, potevano essere utilizzati o installati sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali e, sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D del C.d.S. (fra le quali secondo il decreto prefettizio rientrerebbe la strada in esame), ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.
Il Giudice di Pace con la sentenza mpugnata ha ritenuto, come detto, di escludere che la SP
234 rivesta le caratteristiche della strada extraurbana secondaria (lettera C, comma 2, art. 2
C.d.S.), riscontrando, sulla base dei rilievi fotografici allegati, l'assenza della banchina e pertanto, ritenendo il decreto prefettizio viziato, lo ha correttamente disapplicato.
Il Giudice di Pace di Cosenza, pertanto, ha correttamente disapplicato l'atto amministrativo del Prefetto e dichiarato l'illegittimità dei verbali di accertamento.
Quanto al secondo motivo di opposizione, non si ravvisa la violazione nell'applicazione dei parametri ministeriali (previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati dal D.M. n. 147 del
13/08/2022) nella liquidazione delle spese fatta con la sentenza di primo grado, con la quale i compensi professionali sono stati liquidati in € 180, applicando valori che per le sole fasi studio, introduttiva e decisionale, sono inferiori alla tariffa media.
Deve concludersi per l'infondatezza dell'appello proposto e per la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate come in dispositivo.
Al rigetto del gravame segue ai sensi dell'art. 13, co 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
l'obbligo da parte dell'appellante soccombente di versare l'ulteriore importo a titolo di pagina 9 di 10 contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione da lui proposta (Cass. civ., Sez.
VI - 3, 28/05/2014, n. 12034).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,
deduzione ed eccezione:
rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 1376/2023 Pt_1
(R.G. n. 3662/2023), che conferma in ogni sua parte;
condanna la al pagamento in favore dell'appellato alla Parte_1 CP_1
refusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 232, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito, ove ne abbia fatto richiesta;
pone a carico dell'appellante l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui proposto.
Cosenza, 7 febbraio 2025
Il Giudice
Rosangela Viteritti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Rosangela Viteritti, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 160/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza tenuta in data 6/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter, u.c.,
cpc, e vertente
T R A
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Raffaele Prisco ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Ente, sita in alla P.zza XV Marzo, n. 5, giusta procura in atti;
Pt_1
Appellante
E
(c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
Francesco Longo ed elettivamente domiciliato in alla Via Nicola Serra n. 96, giusta Pt_1
procura in atti;
Appellato
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 1367/2023. Pt_1
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI: Appellante: “Voglia l'On.le Tribunale di Castrovillari, in funzione di Giudice di
appello, in totale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente appello,
così disporre: - Accertare e dichiarare la legittimità e correttezza dei verbali n. n. A9333/2023,
n A9381/2023 e n. A9640/2023, condannando il Sig. al pagamento della sanzione CP_1
amministrativa irrogata, più interessi legali, moratori, da mancato ed illegittimo incasso e ad
ogni suo accessorio come per legge sino al soddisfo;
- Accertare e dichiarare la violazione del
principio c.d. ultra petitum del Giudice di prime cure;
- Dichiarare che se nelle more del
presente giudizio d'appello, l'odierna appellata, metta in esecuzione la sentenza n-1367/2023,
per il recupero forzoso e spese legali in essa liquidate, anche in forma erronea tenuto conto
del valore della controversia e della sua breve istruttoria, con applicazione di parametri
palesemente e volutamente errati da parte del Giudice di prime cure, in caso di totale riforma
del titolo esecutivo, oggi impugnata, che si condanni l'appellata alla restituzione, in forma
specifica, delle spese legali aumentata dagli accessori incassati. - Per l'effetto, condannare il
Sig. , alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio, con CP_1
accessori come per legge”.
Convenuto: “Nel merito, rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello
proposto dall'odierno appellante avverso la sentenza n. 1367/2023 del Giudice di Pace di
e, pertanto, dichiarare la illegittimità dei verbali di contestazione;
con vittoria di Pt_1
spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/07/2023 dinanzi al Giudice di Pace di Cosenza (R.G. n.
3662/2023), proponeva opposizione avverso i verbali di contestazione nn. CP_1
A9333/2023, A9381/2023, A9640/2023 emessi dal Comando di Polizia Locale della Provincia
di e notificati in data 14/06/2023, per violazioni delle norme del Codice della Strada Pt_1
(artt. 142 comma 7 e 8 in combinato disposto con comma 1, dell'art. 142, D.lgs. n. 285 del pagina 2 di 10 30/04/1992), chiedendo di dichiararne l'illegittimità e la conseguente nullità, per: tardività della notifica, errata qualificazione della strada e mancata omologazione dell'apparecchio impiegato nell'accertamento della violazione dei limiti di velocità.
Si costituiva in giudizio la , contestando in toto la domanda attorea e Parte_1
chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice di Pace decideva la causa con sentenza n. 1367/2023, ritenendo errata la qualificazione della strada come individuata dal decreto prefettizio n. 81048 del 22.10. 2018,
essendo carente dell'elemento indispensabile della banchina ai fini della qualificazione della strada SP 234 come “strada extraurbana secondaria”, incidendo tale vizio (di violazione di legge e/o eccesso di potere dell'atto amministrativo) sulla legittimità dei verbali di contestazione. Pertanto, ai sensi dell'art. 5 L.A.C., disapplicava il provvedimento amministrativo, considerandolo tamquam non esset e annullava i verbali oggetto di contestazione, condannando, altresì, la al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Avverso tale sentenza la proponeva appello, chiedendo la riforma Parte_1
dei seguenti capi: “1. “l'illegittimità dei verbali per mancata contestazione immediata in quanto
il tratto di strada dove è stato posizionato l'apparecchio di rilevamento della velocità su
indicato non aveva le caratteristiche previste dalla legge (segnatamente l'assenza di
banchina) per poter essere considerato una strada dove può operarsi il rilevamento a
distanza della velocità tramite apparecchi di controllo, a seguito di autorizzazione del
Co Prefetto.” 2. Sulla liquidazione delle spese legali: “...Condanna la resistente in persona del
legale rappresentante pt al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi €
223,00 di cui € 43,00 per spese ed € 180,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e
rimborso forfettario come per legge con distrazione ai sensi dell art.93 cp..”.
L'Ente appellante, a fondamento dell'impugnazione, deduceva i seguenti motivi di opposizione: 1) Violazione e/o falsa applicazione art. 3 C.d.S. – Omesso esame di evidenze pagina 3 di 10 istruttorie - Carenza di motivazione, giacché, contrariamente a quanto deciso dal giudice di prime cure: a) la strada ove era posizionato lo strumento di rilevazione della velocità che ha accertato le infrazioni - Strada Provinciale, 234 Km 14+00 territorio comunale di Luzzi - è
classificata, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. C) C.d.S., quale “STRADA EXTRAURBANA
SECONDARIA”, ossia “strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di
marcia e banchine”, per attestazione del Prefetto di Cosenza con decreto n. 0081444 del
23/10/2018, a seguito dei sopralluoghi effettuati dalla Polizia Stradale e dalla Prefettura di il quale non può essere soggetto a “disapplicazione” da parte del G.O.; b) il vigente Pt_1
art. 49, comma 5-undecies, D.Lgs. n. 76/2020 - che ha modificato il precedente art. 4, D.L. n.
121/2001, conv. in L. n. 168/2002 - ad oggi consente l'installazione e l'utilizzo di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati, in particolare, al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'articolo 142 C.d.S., previa adozione di apposito decreto prefettizio, su tutte le tipologie di strada;
c) ritenuto la banchina quale elemento necessario per la classificazione della strada quale “extraurbana secondaria”,
considerato che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, per la stessa “non è prevista una
misura minima”, non essendo destinata al traffico dei veicoli, quanto “al transito dei pedoni
come zona di sicurezza, con la conseguenza che il suo occasionale utilizzo per eventuali
soste di emergenza dei veicoli non ne muta la destinazione, posto che ciò è consentito al solo
scopo di non recare intralcio al traffico veicolare”; “essa, in via eccezionale e qualora le
esigenze del traffico lo impongano, può essere utilizzata dai conducenti dei veicoli” (Cass.
8934/2019); d'altronde, il D.M. del 5.11.2001 esclude che la banchina sia destinata alla sosta,
sia pure d'emergenza, giacché la larghezza di un qualsiasi veicolo a quattro ruote è superiore a un metro e, pertanto, la banchina dovrebbe avere una larghezza maggiore di un metro.; 2)
Violazione e/o falsa applicazione dei parametri ministeriali per avvocati - ricorsi avverso sanzioni amministrative di facile soluzione, avendo il Giudice di Pace errato il calcolo della pagina 4 di 10 liquidazione giudiziale dei compensi professionali per avvocati civili, che si rifà ai parametri ministeriali in vigore (D.M. n. 55/2014 aggiornato dal D.M. n. 147/2022) che non riguardano un giudizio ordinario, ma solo un giudizio semplificato, liquidando al procuratore dell'appellante fasi di un processo che non si è attuato dinanzi a sé (“Fase di studio” € 68;
“Fase introduttiva” € 68; “Fase istruttoria” € 68; “Fase decisoria” € 142”).
Adducendo, pertanto, l'illogicità del provvedimento di primo grado, parte appellata chiedeva all'intestato Tribunale la totale riforma della sentenza n. 3576/2023.
Si costituiva in giudizio il quale, nel contestare gli avversi motivi d'appello, CP_1
rilevava la legittimità della sentenza impugnata : 1) nella parte in cui ha dichiarato l'illegittimità
dei verbali opposti, atteso che il tratto di strada ove è stata accertata l'infrazione difetta di quel requisito essenziale per poter essere qualificata come “strada secondaria extraurbana”, ossia la banchina laterale sull'intera lunghezza della strada, pertanto il giudice di prime cure ha correttamente dichiarato l'illegittimità dell'installazione dell'autovelox e “disapplicato” il provvedimento autorizzativo del Prefetto (decreto n. 0081444 del 23/10/2018); 2) nonché
nella parte inerente all'applicazione dei parametri ministeriali per il compenso spettante al procuratore, poiché il Giudice di Pace, in conformità al principio della soccombenza, ha correttamente applicato le opportune riduzioni del caso.
Fissata l'udienza di discussione per il 6.2.2025, sostituita la stessa con il deposito delle note scritte ex art.127 ter pc, all'esito del deposito delle note da parte della e Parte_1
dell'appellato, la causa è stata decisa.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Sul primo motivo d'appello, deve precisarsi anzitutto che il Decreto prefettizio n. 81048 del
22.10.2018, per quanto di interesse in questa sede, attesta che la
[...]
"ha individuato tratti di alcune strade di pertinenza della Controparte_3
ricadenti negli ambiti territoriali dei Comuni di (omissis) Luzzi sui quali Parte_1
pagina 5 di 10 poter utilizzare i dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a
distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articolo 142 e 148 del Codice
della Strada senza obbligo di contestazione immediata, ai sensi del decreto legge n.
121/2002, conv. legge n. 168/2002; … che i predetti dispositivi, ai sensi dell'art. 4 comma 1
del citato D.L. 121/2002, possono essere sempre utilizzati per l'accertamento delle violazioni
commesse sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, sul presupposto
dell'oggettiva difficoltà di procedere in tale contesto al fermo dei veicoli da parte di chi svolge
attività di vigilanza stradale, nonché sulle strade di cui all'art. 2 comma 2 lettere c) e d) del
C.d.S., individuate con decreto prefettizio, sentiti gli organi di Polizia stradale e su conforme
parere degli enti proprietari; … che con decreto n. 1303/2012 del Prefetto di Cosenza datato
12 gennaio 2012 sono già state individuate le strade, diverse dalle autostrade e dalle strade
extraurbane principali, sulle quali poter utilizzare i dispositivi e mezzi tecnici di controllo del
traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento” e decreta: "Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 4 del D. L. n. 121/2002, è
autorizzata l'installazione e l'utilizzo di apparecchiature fisse di controllo remoto del traffico
finalizzate al rilevamento a distanza delle violazioni - ai sensi dell'art. 142 CdS - lungo i
seguenti tratti di Strade Provinciali: (omissis) SP 234 Riva Destra Crati in località
Foresta/Gidora del Comune di Luzzi, al km 14+000, in entrambi i sensi di marcia;
“Nei casi
cui, su tale strada, venga utilizzato il dispositivo suindicato, non vi è l'obbligo della
contestazione immediata di cui all'art. 200 del C.d.S.”.
Tanto premesso va etto che la strada provinciale, ove è stato installato il misuratore di velocità per cui è causa, è classificata – come precisato dal giudice di primo grado e confermato dalle parti in causa – quale “strada extraurbana secondaria”, ossia “strada ad
unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine” ai sensi dell'art. 2,
comma 2, lettera C) del Nuovo Codice della Strada (D.lgs. n. 285/1992), con la precisazione pagina 6 di 10 che, per espressa previsione dell'art. 3 C.d.S., la banchina rappresenta quella “parte della
strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi
longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore
della scarpata nei rilevati”.
L'articolo 201, comma 1-bis C.d.S. prescrive, altresì, che laddove la violazione delle norme di comportamento del C.d.S. non possa essere immediatamente contestata, il verbale debba essere notificato al trasgressore e che la contestazione immediata non è necessaria (e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione) quando l'accertamento dell'infrazione sia stato effettuato attraverso i dispositivi di cui all'articolo 4 del D.L. n. 121/2002 che, per come modificato dal D.Lgs. n. 76/2020, consente l'installazione e l'utilizzo di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, su tutte le tipologie di strade.
Delineato il quadro normativo applicabile al caso di specie e condividendo le considerazioni spese dal giudice di prime cure, mette conto evidenziare che dalle emergenze in atti è
evidente l'assenza della banchina sulla strada ove è stata rilevata l'infrazione; elemento essenziale richiesto dalla legge ai fini della classificazione della strada quale “extraurbana secondaria”.
Come opportunamente evidenziato anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, la banchina rappresenta quello spazio della sede stradale “esterno rispetto alla carreggiata e
destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, deve restare libero da ingombri
e avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni. La
banchina, in particolare, è la parte della strada, per la quale non è prevista una misura
minima, che si trova oltre la linea continua destra delimitante la carreggiata ed è compresa tra
il margine della carreggiata e il più vicino dei seguenti elementi longitudinali: marciapiede,
spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati”
(Cassazione civile sez. II, 20/01/2023, n.1805).
pagina 7 di 10 Dunque, una banchina di ridottissima larghezza non può essere considerata idonea a svolgere le riportate funzioni e, in generale, non risulta rispondente alle caratteristiche imposte dal Codice della Strada;
pertanto, la sua mancata conformazione a tali caratteristiche comporta l'insussistenza di un elemento essenziale per la qualificazione di una strada urbana come "strada extraurbana secondaria" (cfr. Cass. Civ., n. 12864 del 22/04/2022).
Pertanto, in forza della documentazione fotografica in atti - nuovamente allegata - il Giudice di
Pace di Cosenza, con la sentenza n. 1376/20234 oggi impugnata, ha correttamente ritenuto di escludere che la SP 234 oggetto di contestazione rivesta quelle caratteristiche della strada extraurbana secondaria richieste dalla lett. C, comma 2, art. 2 C.d.S., avendo riscontrato l'assenza della banchina.
È pur vero che tale classificazione sia stata operata dalla Controparte_3
, con decreto n. 81048 del 22/10/2018 - circostanza rimarcata e ribadita
[...]
in tale sede dall'appellante - cionondimeno, tale qualificazione risulta errata stante, come documentato, l'esigua e ristretta misura dello spazio esterno alla carreggiata della strada SP
143, inidonea a consentire un passaggio, agevole ed in sicurezza, di pedoni ovvero una sosta di emergenza senza contestuale ingombro della sede stradale.
Nessun seguito può avere, poi, il rilievo di parte appellante secondo cui, alla luce dell'art. 49,
comma 5-undecies, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni dalla Legge 11
settembre 2020, n. 120), l'art. 4 del D.L. n. 121/2002 (convertito con L. 1 agosto 2002, n. 168)
abbia subito una modifica per la quale è, ad oggi, consentita l'installazione e l'utilizzo di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati, in particolare, al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'articolo 142 C.d.S., previa adozione di apposito decreto prefettizio, su tutte le tipologie di strada, giacché l'esclusione dell'obbligo di contestazione immediata sulla strada in cui è stato installato l'apparecchio in questione, deve essere valutata rispetto al quadro normativo all'epoca vigente.
pagina 8 di 10 E dunque, ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 121/2002, nella versione antecedente alla modifica introdotta nel 2020, i predetti dispositivi e/o apparecchi di controllo del traffico per il rilevamento a distanza delle violazioni agli articoli 142, 148 e 176 C.d.S, potevano essere utilizzati o installati sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali e, sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D del C.d.S. (fra le quali secondo il decreto prefettizio rientrerebbe la strada in esame), ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.
Il Giudice di Pace con la sentenza mpugnata ha ritenuto, come detto, di escludere che la SP
234 rivesta le caratteristiche della strada extraurbana secondaria (lettera C, comma 2, art. 2
C.d.S.), riscontrando, sulla base dei rilievi fotografici allegati, l'assenza della banchina e pertanto, ritenendo il decreto prefettizio viziato, lo ha correttamente disapplicato.
Il Giudice di Pace di Cosenza, pertanto, ha correttamente disapplicato l'atto amministrativo del Prefetto e dichiarato l'illegittimità dei verbali di accertamento.
Quanto al secondo motivo di opposizione, non si ravvisa la violazione nell'applicazione dei parametri ministeriali (previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati dal D.M. n. 147 del
13/08/2022) nella liquidazione delle spese fatta con la sentenza di primo grado, con la quale i compensi professionali sono stati liquidati in € 180, applicando valori che per le sole fasi studio, introduttiva e decisionale, sono inferiori alla tariffa media.
Deve concludersi per l'infondatezza dell'appello proposto e per la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate come in dispositivo.
Al rigetto del gravame segue ai sensi dell'art. 13, co 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
l'obbligo da parte dell'appellante soccombente di versare l'ulteriore importo a titolo di pagina 9 di 10 contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione da lui proposta (Cass. civ., Sez.
VI - 3, 28/05/2014, n. 12034).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,
deduzione ed eccezione:
rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 1376/2023 Pt_1
(R.G. n. 3662/2023), che conferma in ogni sua parte;
condanna la al pagamento in favore dell'appellato alla Parte_1 CP_1
refusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 232, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito, ove ne abbia fatto richiesta;
pone a carico dell'appellante l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui proposto.
Cosenza, 7 febbraio 2025
Il Giudice
Rosangela Viteritti
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