CA
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/07/2025, n. 3953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3953 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 4507/2019, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura posta a margine dell'atto di citazione in primo grado dall'avv. Felice
BELLONA ( ), con il quale elettivamente domicilia in Napoli C.F._2
alla via Francesco Galeota n.8.
APPELLANTE
E
( , rappresentata e difesa dall'avv. Roberto CP_1 C.F._3
Sanna ( , come da procura a margine della comparsa di C.F._4
costituzione in appello, con il quale elett.te domicilia in Torre del Greco (NA) alla
Via Montedoro n°36
APPELLATA
Conclusioni
Per l'appellante: accogliere l'appello proposto e, per l'effetto:
a) dichiarare la illegittimità delle opere, descritte al capo 4) sottocapi a), c), d), e), f),
g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q) ed r) della premessa introduttiva all'atto di citazione come integrata ex art.183, sesto comma n.1, c.p.c., realizzate da nella CP_1
sua proprietà immobiliare situata in Torre del Greco alla Via Montedoro n.22, Parco Rossiello e così individuata: a) locale al piano seminterrato, distinto con l'interno D, riportato nel NCEU al foglio 7 particella 764 sub. 10 cat. C/6 cl.4 mq.38; b) appartamento al piano rialzato contraddistinto con l'interno n.4, riportato nel NCEU alla partita 12124 foglio 7 particella 764 sub.3 cat. A/2 cl.4, vani 4; c) appartamento al primo piano contraddistinto con l'interno n°10, riportato nel NCEU al foglio 7, particella 764, sub. 6 cat. A/2 cl.5 vani 5 - per la violazione del diritto di proprietà dell'attore, delle norme del regolamento del complesso immobiliare sito in Torre del
Greco alla Via Montedoro n.22, Parco Rossiello e delle norme di legge e, per l'effetto, condannare al ripristino dello stato originario dei luoghi;
b) CP_1
dichiarare l'illegittimità della sosta e/o parcheggio sui viali di proprietà di Parte_1
effettuati da e/o da persone del suo nucleo familiare e
[...] CP_1
descritti al capo 6) dell'atto di citazione, di ogni genere di veicolo, per la violazione del diritto di proprietà dell'attore, delle norme del regolamento del complesso immobiliare sito in Torre del Greco alla Via Montedoro n.22, Parco Rossiello e delle norme di legge e, per l'effetto, ordinare a di ottemperare alle dette CP_1
prescrizioni; c) per l'effetto dei capi a) e b) delle odierne conclusioni, condannare
al risarcimento dei danni, in favore di nella misura CP_1 Parte_1
complessiva di € 133.600,00, come accertato, motivato e stimato dalla consulenza tecnica di parte redatta dall'arch. ; in via gradata, condannare Persona_1
al risarcimento dei danni, in favore di nella misura CP_1 Parte_1
complessiva, all'attualità del gennaio 2016, di € 60.084,86, di cui: 1) € 39.833,64 relativi alle attività illegittime denunciate al capo 4) sottocapi a), f), j), k), l) della premessa introduttiva dell'atto di citazione;
2) € 20.251,22 relativi alla sosta illegittima nei viali denunciata al capo 6) della premessa introduttiva dell'atto di citazione, erroneamente indicato dal consulente di ufficio come capo q) della premessa introduttiva dell'atto di citazione, come liquidati nella C.T. U. redatta dall'arch. e depositata in atti;
il tutto oltre interessi e rivalutazione Persona_2
dal dì del dovuto al soddisfo;
d) sempre per l'effetto dei capi a) e b) delle odierne conclusioni, condannare al risarcimento, in favore di CP_1 Parte_1
dei danni non patrimoniali, nella misura di giustizia, anche in via
[...]
equitativa; e) dichiarare l'illegittimità dei suoni e/o rumori molesti, che provengono dalla proprietà immobiliare di e si diffondono nella proprietà di CP_1
descritti al capo 5) dell'atto di citazione, per la violazione del Parte_1
diritto di proprietà dell'attore, delle norme del regolamento del complesso immobiliare e delle norme di legge, e, per l'effetto, ordinare a di CP_1
ottemperare alle dette prescrizioni;
f) sempre per l'effetto del capo e) delle odierne conclusioni, condannare al risarcimento, in favore di CP_1 Parte_1
dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura di € 18.000,00, come
[...]
stimati dal consulente di parte arch. e/o in quella somma Persona_3
ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
g) nell'eventuale caso di appello incidentale, rigettare la domanda riconvenzionale, poiché improponibile e inammissibile, in quanto infondata in fatto e in diritto, comunque nulla;
h) condannare al pagamento, in favore dell'attore, delle spese, comprese CP_1
le spese di C.T.U. del primo grado, e dei compensi professionali di lite del doppio grado, oltre il rimborso forfettario del 15% sui compensi, ai sensi e per gli effetti del D.M.
8/3/2018 n.37 ed oltre c.p.a. ed i.v.a..
Per l'appellata: rigettare l'esperito appello e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, con attribuzione al procuratore anticipatario.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. convenne in giudizio perché, previo Parte_1 CP_1
accertamento della violazione da ella perpetrata al suo diritto di proprietà, ponendo in essere reiterate e plurime violazioni del regolamento condominiale -di natura contrattuale-, relativo al complesso immobiliare Parco Rossiello sito in
Torre del Greco alla via Montedoro 22, con attività emulative ed opere non rispettose delle distanze legali, fosse condannata, in suo favore, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
1.1. A tal fine dedusse di essere proprietario di alcune unità immobiliari site nel
Parco Rossiello, da lui realizzato, nonché di aree coperte e scoperte e di tutti i viali che conducono alle singole unità ubicate nel parco.
Aggiunse che era proprietaria, nel corpo di fabbrica n.1, di un locale CP_1
seminterrato, distinto con l'interno D di metri quadrati 38, di un appartamento al piano rialzato distinto dall'interno n.4 nonché di un appartamento al 1° piano distinto con l'interno n.10 e che la stessa, aveva realizzato opere e posto in essere condotte che violavano il suo diritto di proprietà, per mancato rispetto delle distanze legali, per essere emulative e per violazione del regolamento condominiale, adottato con l'atto costitutivo per notaio del 1974, Per_4
vincolante per tutti i proprietari e in particolare le addebitava:
a) lo sbancamento di parte del giardino, ricavando, al posto di una finestra a luce ingrediente, un ingresso comunicante con il seminterrato e con realizzazione di muri di contenimento con tre gradini;
b) il mutamento del portoncino di ingresso, con disegno diverso da quello originario;
c) l'installazione di tende da sole;
d) lo sciorinamento di lenzuola e esposizione di tappeti;
e) il posizionamento illegittimo di un tavolo da ping-pong a ridosso della sua proprietà; f) il posizionamento di caldaia a gas con immissioni di fumi e tubazioni non a distanza legale;
g), h), i) il posizionamento di siepi ed alberi non a distanza;
j) la sostituzione degli infissi esterni con persiane e invetriate in ferro;
k) la realizzazione di doppie tubazioni a vista all'altezza dell'intradosso del solaio del seminterrato;
l) la tubazione a sinistra non a distanza legale;
m) la modifica dell'ingresso al locale seminterrato box con losanghe poste in verticale;
n) il posizionamento di vasi da fiori;
o) il posizionamento di mobiletto fisso posto sul balconcino della cucina al piano rialzato a confine con la sua proprietà; p) la realizzazione di gazebo con struttura in metallo nel giardino antistante;
q) il posizionamento di materiale edile sul viale antistante l'ingresso nonché la sosta di veicoli lungo il viale di accesso;
r) la sostituzione delle grate delle luci ingredienti del seminterrato, modificando la sagoma originaria;
s) l'illegittima sosta e parcheggio sui viali di sua proprietà di alcune auto di proprietà o comunque alla stessa riconducibili;
t) la CP_1
produzione di illegittimi suoni e rumori provenienti dalla proprietà convenuta.
In relazione alle lamentate violazione chiese la cessazione e remissione in pristino, oltre al ristoro dei danni patrimoniali e non, quantificati in € 133.600,00 o nella misura maggiore o minore risultante in corso di causa.
1.2. Costituitasi, , per quanto ancora rileva, eccepì l'infondatezza CP_1
della domanda, assumendo che molte doglianze riguardavano la violazione del capo IV del regolamento condominiale, disciplinante i rapporti tra condomini della stessa verticale, non invocabili da parte del , proprietario di immobili siti Parte_1
su altre verticali.
La convenuta sostenne di non aver apportato alla sua proprietà alcuna modifica da quando l'aveva acquistata nel 2002, specificando: che l'opera di cui al punto a) non era visibile dall'esterno della sua proprietà; che il portoncino d'ingresso era stato solo ristrutturato e che tutti i portoncini d'ingresso del complesso erano diversi l'uno dall'altro; che le tende da sole erano presenti su quasi tutti gli edifici di proprietà privata siti nel parco e che, comunque, non erano vietati dal regolamento. Chiese il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, dopo aver premesso che aveva realizzato manufatti e tenuto Parte_1
comportamenti contrastanti con il regolamento (realizzazione sull'area adibita a giardinetti di un gazebo in ferro con copertura in plastica bianca;
al di sotto del gazebo installazione di un tubolare in ferro dove abitualmente stende i panni;
posizionamento di uno stenditoio sull'area adibita a giardinetti;
realizzazione di una gabbia per uccelli in muratura sull'area adibita a giardinetti nonché posizionamento di una scaffalatura in ferro sulla balconata del piano rialzato), chiese la remissione in pristino delle opere realizzate dal . Parte_1
1.3. Il tribunale, ammesso ed espletato l'interrogatorio formale dell'attore; assunta la prova testimoniale;
ammessa ed espletata CTU, accolse in parte la domanda attorea, rigettando la domanda riconvenzionale, e condannò a CP_1
posizionare la caldaia a gas e le tubazioni a distanza legale, come previsto nella
CTU, e a risarcire l'attore del danno ambientale subito, valutato equitativamente in
€ 2.000,00.
§.
2. La sentenza del Tribunale di Torre Annunziata nr. 744/2019 del 25.03.2019 è stata impugnata da , che lamenta l'omesso accertamento della Parte_1
violazione del suo diritto di proprietà, in relazione alla modifica della luce ingrediente del seminterrato in portoncino d'ingresso con scale;
violazioni regolamentari che concernono la tutela dei giardini ed aree libere del complesso immobiliare, anche al fine di tutelare il diritto di veduta del proprietario e costruttore;
erronea valutazione delle risultanze della prova orale, che escludeva sussistere la violazione di norma regolamentare riguardante l'uso dei viali;
2.1. Resiste, chiedendo il rigetto dell'appello, , deducendo di non aver CP_1
mai modificato lo stato dei luoghi;
che la scala di accesso al seminterrato era ubicata in un punto non visibile;
che le tende da sole erano preesistenti e presenti su quasi tutti gli edifici di proprietà privata;
che i balconi prospicienti sul viale di proprietà non erano provvisti di agganci dove sciorinare panni o altro;
Parte_1
che il tavolo da ping pong non era fisso e non violava nessuna norma condominiale;
che per la caldaia era cessata la materia del contendere, in quanto era già stata posizionata a distanza legale;
che le siepi erano state piantate nel rispetto delle distanze legali;
che l'albero non era ad alto fusto ma un limone ed, in ogni caso, nelle more del giudizio, era seccato;
che gli infissi esterni erano stati sostituiti con altri dello stesso materiale di quelli rinvenuti all'epoca dell'acquisto dell'immobile e, in ogni caso, né nell'atto di acquisto né nel regolamento era indicato il materiale di cui fossero fatti gli infissi originari;
che il cancello di ingresso del seminterrato non era stato modificato ma soltanto restaurato e riverniciato;
che dalla sua proprietà non erano mai state effettuate immissioni sonore superiori alla normale tollerabilità; che le macchine e furgoni fotografate in sosta sul viale non erano riferibili a sé, o a suoi familiari;
che l'appellante non aveva fornito alcuna prova del danno subito e del nesso causale con le condotte lamentate;
che tardivamente l'appellante aveva eccepito l'inammissibilità della testimonianza resa da Tes_1
[...]
§.
3. La Corte all'esito dell'udienza del 20.03.2025, svoltasi in modalità cartolare, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. (60+20).
L'appellante, premette che il parco Rossiello è regolato dall'atto costitutivo per notar del 10/12/1974, registrato e trascritto, nonché accettato Persona_5
da tutti gli acquirenti originari e loro aventi causa, atto che vincola tutti i proprietari dei singoli corpi di fabbrica, nonché delle aree scoperte e coperte, a non realizzare variazioni di estetica del parco;
a non adoperare materiali diversi da quelli originariamente usati dal costruttore;
a non modificare luci, vedute e ingressi come riportati nelle planimetrie catastali;
obblighi che aveva, invece, CP_1
violato.
3.1. Ciò premesso, con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole del parziale rigetto della propria domanda, sostenendo che il tribunale non aveva adeguatamente valutato la rilevanza del regolamento del parco, le cui violazioni da parte della avevano leso il suo diritto di proprietà. Affermò di essersi CP_1
riservato la proprietà di tutti i viali che portano da via provinciale Montedoro alle singole proprietà, nonché di tutte le aree, compresi giardinetti, balconi, balconate, terrazze e simili, chiarendo che il parco non è un condominio, perché la comunione tra i proprietari dei corpi di fabbrica attiene unicamente ai servizi comuni (quali la fogna principale, l'illuminazione dei viali del cancello principale, la nicchia dei contatori dell'acqua potabile e i condotti dei citofoni) e precisando che l'intero complesso immobiliare era disciplinato dal principio della verticalità, con assenza di comunioni immobiliari tra i vari fabbricati. Da tali premesse l'appellante fa discendere che le doglianze da lui sollevate non si riferivano a violazioni relative al capo IV del regolamento, che riguardano appunto la verticale, ma erano elative all'inottemperanza di altre norme regolamentari, cioè gli articoli 5, 9 e 13 lettere e), m), p), q), disciplinanti i rapporti tra tutti i corpi di fabbrica, prevedendo vincoli, obblighi e divieti che i proprietari sono tenuti a rispettare.
Pertanto, sostiene che sussiste la violazione delle predette norme regolamentari per quanto riguarda lo sbancamento di parte del giardino e la costruzione di una scala al piano in seminterrato. Sostiene, infatti, che tali opere sono state realizzate su una parte del giardino di proprietà adibita, ai sensi dell'articolo 5 del CP_1
regolamento, ad essere ben coltivata e a non essere mutata nell'originaria destinazione e che, ai sensi del successivo articolo 9, è inedificabile, inoltre ai sensi dell'articolo 13 lettera p) del regolamento le opere avevano alterato e danneggiato la stabilità dei corpi di fabbrica e l'estetica, modificando la struttura della zona libera, essendo stata eliminata la luce ingrediente e creato al suo posto un ingresso comunicante con il seminterrato;
inoltre tale condotta aveva violato anche la lettera q) del predetto articolo 13, in quanto la coloritura e le decorazioni della facciata del muro di cinta erano state variate. A riguardo l'appellante sostiene che il primo giudice aveva errato nel ritenere lo sbancamento non assimilabile alle strutture edificatorie indicate nell'articolo 9, poiché la portata sanzionatoria di tale norma non era limitata alle sole ipotesi di elevazione di fabbrica, ma riguardava la realizzazione di qualsiasi struttura insistente su area libera così come aveva statuito la stessa Corte di Appello con la sentenza numero 1982/2015 nel procedimento RG 3957/2011 tra lo stesso e altro proprietario Parte_1
In sostanza ritiene che tale norma regolamentare vieti Parte_2
qualunque opera muti lo stato dei luoghi, alterandone l'impatto visivo. Ciò in quanto le opere realizzate sono visibili dai viali di proprietà del costruttore, nonché dalla pubblica strada, ribadendo che l'assetto del parco Rossiello deve restare
“intonso”, essendo i singoli proprietari obbligati al rispetto dell'estetica originaria, per espressa accettazione del regolamento.
3.1.1. Il motivo non ha pregio. Invero -a prescindere da ogni considerazione sulla legittimità urbanistica delle opere in questione, che esulano dall'oggetto della presente controversia, atteso che la domanda di remissione in pristino e risarcitoria è fondata unicamente sulla violazione del regolamento condominiale e della normativa sulle distanze legali- le opere contestate alla appellata, come ha condivisibilmente ritenuto il primo giudice, non violano l'art. 5 del regolamento in quanto tale norma impone che il giardinetto sia ben coltivato, null'altro imponendo e l'appellante non ha mai contestato che la realizzazione delle opere in questione si sia tradotta in una mancata coltivazione del giardinetto.
Parimenti non risulta violato l'art. 9 che sancisce il divieto di elevare fabbriche sui giardinetti, in quanto, come ha affermato il primo giudice, nel caso in esame l'edificazione è avvenuta al di sotto del piano di calpestio. Né la norma regolamentare può essere intesa, come suggerisce l'appellante, richiamando la sentenza di questa Corte nr. 1982/2015, nel senso che fosse vietata la realizzazione di qualsiasi struttura insistente su area libera, in quanto da un lato la sentenza richiamata non ha statuito alcunchè sull'interpretazione del regolamento condominiale, trattandosi di sentenza di declaratoria di estinzione del giudizio e, in ogni caso, in quanto res inter alios acta non è opponibile in questo giudizio;
dall'atro lato il tenore della norma, che pone il divieto di “elevare fabbriche sulle intere superfici”, in base al chiaro dato letterale, vieta di innalzare edificazioni al di sopra delle superfici delle aree indicate. Sicchè resta fuori dal divieto la realizzazione di opere, quale quella in esame, al di sotto del piano di calpestio. Tale interpretazione, peraltro risulta conforme alla ratio della norma, indicata dallo stesso appellante, di preservare l'estetica del parco, in quanto le opere poste al di sotto del piano di calpestio non risultano visibili.
Né è risultata provata la violazione del punto p) in relazione all'alterazione o danneggiamento della statica del fabbricato, nulla avendo a riguardo rilevato il
CTU.
Inoltre evidenzia la Corte, e ciò appare dirimente, che il regolamento condominiale pone il divieto di modificare i vani luce dei seminterrati esclusivamente per la verticale C, all'art. 13 lett. n), sicchè non essendo esplicitato detto divieto per ulteriori verticali deve ritenersi, per il principio “ubi tacuit noluit”, che detto divieto non sussista per le altre verticali ed in particolare per la verticale D ove è ubicato l'immobile della CP_1
3.1.2. L'appellante lamenta altresì, sempre in relazione alla modifica della luce ingrediente in ingresso del seminterrato, l'omessa pronuncia in ordine alla violazione anche dell'articolo 13 lettere p), q) del regolamento, che impongono di non alterare o danneggiare l'estetica e di non effettuare alcuna variazione di muretti e simili. Evidenzia, richiamando altra pronuncia, sempre della Corte
d'appello, resa nella causa RG 2601/2010 tra e , altro Parte_1 Testimone_1
proprietario di immobile all'interno del parco, definito con sentenza 1813/2018, che la Corte aveva affermato che le modifiche edilizie, quali sono l'apertura di passaggio e sostituzione di apertura e finestre nel piano seminterrato, costituiscono aggressioni alla proprietà privata di in violazione Parte_1
dell'articolo 13 lettera p).
3.1.3. Anche questo motivo, oltre che assorbito dalla mancanza di espresso divieto per verticali diverse dalla verticale C, è infondato, poiché, per quanto detto innanzi, le opere in questione, non risultano visibili, essendo situate al di sotto del piano di calpestio, e, comunque, non rientrano tra quelle descritte nelle norme regolamentari. Quanto al precedente invocato dall'appellante, la decisione ivi assunta non è opponibile a che non è stata parte di quel giudizio. CP_1
3.2. L'appellante si duole, poi, che il tribunale abbia escluso la contrarietà al regolamento condominiale delle opere realizzate dalla sostenendo che la CP_1
modifica della destinazione d'uso del seminterrato non era vietata dall'articolo 13 lettere p), q) del regolamento e non aveva arrecato alcun danno all'attore. Sostiene che i danni lamentati discendono dalle modifiche edilizie realizzate dalla CP_1
così come provate a mezzo testi e rilievi fotografici e come rilevato e accertato anche dal CTU. In particolare, con riguardo alle deposizioni testimoniali, lamenta l'inammissibilità della testimonianza resa da , che era stato da lui Testimone_1
convenuto in giudizio, per comportamenti simili a quelli contestati alla ed il CP_1
giudizio era stato definito con la sentenza 1813/2018 di accoglimento delle richieste formulate nei suoi confronti.
3.2.1. Il motivo è privo di pregio, sia perché le opere anzidette, come in precedenza esposto, non violano il regolamento condominiale, sia perché manca la prova del danno derivato a . Parte_1
Va considerato, peraltro, che le violazioni del regolamento condominiale, laddove siano effettivamente riscontrate, hanno una specifica sanzione, prevista dall'art. 25 del regolamento, costituita da una pena pecuniaria in favore del . Ne Parte_3
consegue che, al fine di vedere accolta la propria domanda risarcitoria, Parte_1
, aveva l'onere di provare la tipologia e l'entità dei danni lamentati, non
[...]
potendo essi ritenersi sussistenti in re ipsa, in ragione della mera violazione del regolamento. In particolare l'appellante aveva l'onere di provare il concreto pregiudizio da lui subito in relazione a ciascuna violazione regolamentare lamentata, che non potesse ritenersi ristorata dalla rimessione in pristino.
3.3. Con ulteriore motivo l'appellante si duole che il tribunale abbia respinto la propria domanda in relazione alle condotte che il tribunale assume essere riconducibili a violazioni di norme di cui al capo IV del regolamento, in quanto applicabili ai proprietari della medesima verticale e non opponibili ai proprietari delle altre verticali. Sostiene di non aver mai lamentato la violazione delle norme del capo IV del regolamento, ma di avere invocato esclusivamente le norme di cui agli art. 5, 9, 13 lett. e), m), p), q) del regolamento. A sostegno di quanto affermato, riferisce che, per condotte similari a quelle contestate alla la Corte d'Appello CP_1
di Napoli, nel giudizio da lui intentato nei confronti di , aveva Testimone_1
ritenuto l'applicabilità delle predette norme regolamentari in relazione alla contestazione di aperture di un passaggio con porta e gradini di una finestra e di un finestrino al piano seminterrato;
L'installazione di tende da sole con staffe sulle balconate;
stenditoi fissi alle balconate, sostituzione delle persiane in legno con persiane in ferro, per le quali era stato condannato al ripristino dello status Tes_1
quo ante.
3.3.1. Il motivo è privo di pregio, in quanto non è dato sapere, non essendo stati prodotti gli atti di quel giudizio, se a sia stato contestato l'art. 13 lett. Testimone_1
n), quale unica norma regolamentare che espressamente vieta la trasformazione dei vani luce dei seminterrati.
Inoltre per quanto riguarda le opere realizzate al seminterrato, a prescindere dall'astratta riconducibilità delle condotte imputate alla alle medesime CP_1
norme regolamentari contestate al la circostanza che questi sia stato Tes_1
condannato per le violazioni perpetrate non implica che per le medesime contestazioni debba necessariamente pervenirsi al medesimo esito processuale, dipendendo l'esito di ciascuna lite dalle difese svolte, dalla concreta violazione posta in essere e dalle prove prodotte.
Sicchè la circostanza che parte delle domande formulate nei confronti di Tes_1
per analoghe violazioni regolamentari siano state accolte non vincola ad un
[...]
determinato esito, non essendo opponibile in questo giudizio l'interpretazione del regolamento condominiale e la valutazione dell'esito delle prove raccolte resa nell'altro giudizio.
Per quanto riguarda le ulteriori violazioni, quanto allo sciorinio di panni e all'esposizione di tappeti, così come per il tavolo da ping pong, in assenza di prova che per tali condotte siano stati realizzati supporti e stenditoi fissi, in relazione ai quali poter pronunciare una condanna di remissione in pristino, apparendo anche dal corredo fotografico in atti che panni e tappeti siano stati appoggiati alle ringhiere, ed il tavolo sia stato solo riposto a ridosso del muro di confine, non è ipotizzabile una condanna di remissione in pristino, essendo immutato lo stato dei luoghi, trattandosi mera condotta sanzionabile ai sensi del richiamato art. 25 del regolamento.
Quanto alle tende da sole, come rilevato dal primo giudice, esse non sono vietate dal regolamento espressamente, non potendo ritenersi assimilabili alle staffe o alle zanzariere.
3.4. Ancora l'appellante lamenta l'erronea valutazione da parte del tribunale delle doglianze relative alla violazione delle distanze da osservare per l'installazione delle piante. Ritiene che il tribunale abbia valutato le distanze solo in relazione all'art. 892 c.c., senza considerare la violazione degli artt. 5 e 13 lettere p), q), per cui ritiene che le siepi, avendo un “andamento verso la ringhiera della recinzione sia sul viale principale, sia sul viale che conduce al seminterrato di proprietà
, erano a distanza inferiore a quella legale di mezzo metro. CP_1
Per l'albero da frutto sostiene che dovesse essere spostato a distanza maggiore di
1,5 mt. in quanto benchè non superasse l'altezza di 2,50 mt., allorchè fu misurato dal CTU, esso avrebbe potuto poi crescere, in quanto fu tagliato appositamente in previsione della misurazione del CTU per risultare inferiore all'altezza consentita, ma in realtà, ai fini del rispetto dell'art. 892 I co nr. 3 c.c., il CTU non aveva considerato la tipologia di pianta e, quindi, l'altezza potenziale cui questa poteva arrivare. Ritiene, infatti l'appellante, che quanto all'altezza dell'albero questa non dovesse essere considerata in base alla potatura dei rami allo stato attuale, ma in quella che era la sua insita capacità di crescere. Afferma che l'albero in questione è un albero cotogno, non di alto fusto, ma con una capacità di raggiungere altezze elevate, anche tra i 5 e gli 8 mt, perciò avrebbe dovuto essere mantenuta ad una distanza maggiore dal confine di 1,50 mt..
Quanto all'aiuola compresa tra il viale di accesso principale e la parte di accesso al box afferma essere un albero a basso fusto, posto a mezzo metro dal confine, CP_1
mentre la distanza giusta avrebbe dovuto essere di 1,50 mt., ai sensi dell'articolo
892 nr. 2 c.c.. Quanto alle piante site nel prospetto posteriore, il CTU aveva riscontrato la presenza di una e di una accertando la loro distanza Per_6 Pt_4
dal confine rispettivamente in metri 17,65 mt e 10,65 mt. In relazione a tali piante il tribunale non aveva valutato che la violazione lamentata riguardava l'articolo 5 del regolamento, secondo cui i giardinetti, per le parti a vista, devono essere sempre ben coltivati con piante e vegetazioni ornamentali e con qualche pianta da frutta, sicché la norma risultava violata, poiché quello piantumato era in realtà un albero ad alto fusto, visibile dal viale principale. Ad all'avviso dell'appellante, infatti, il tribunale aveva errato nell'escludere che la fosse ad alto fusto, in Per_6
quanto essa appartiene alla famiglia botanica delle palme ed è quindi un albero ad alto fusto, per cui ritiene che questi alberi andavano estirpati.
3.4.1. Il motivo non può trovare accoglimento, in quanto le doglianze sono in parte generiche ed in parte infondate.
Quanto alle siepi la doglianza che le stesse avessero un “andamento verso la ringhiera della recinzione sia sul viale principale, sia sul viale principale sia sul viale che conduce al seminterrato di proprietà è generica perchè non dà CP_1
conto, in termini di misurazione, se fossero o meno poste in alcuni punti a distanza inferiore a quella legale, sicchè non vi sono elementi per disattendere le risultanze della CTU che ha invece verificato il rispetto della distanza legale.
Quanto all'albero da frutto l'appellante non ha contestato la circostanza, dedotta dell'appellata che lo stesso sia seccato e che, pertanto in relazione ad esso sia venuto meno l'interesse dell'appellane ad un pronuncia, anche se va evidenziato che nulla risulta provato circa la tipologia di pianta, se cioè fosse un cotogno o un limone e se dovesse essere qualificato come albero ad alto fusto o meno, per cui anche su tale questione non vi sono elementi per distaccarsi dagli esiti della perizia d'ufficio.
Quanto alle aiuole comprese tra il viale di accesso principale e la parte di accesso al box anche per queste il CTU ha ritenuto che fossero state poste alla giusta CP_1
distanza legale e, pertanto, in mancanza di ulteriori elementi valutativi l'esito peritale va confermato.
Quanto, infine, alle piante site nel prospetto posteriore, non rientrando nel notorio che la appartenga alla famiglia delle palme, né che per tale appartenenza la Per_6
possa, di per sé, essere ritenuta una pianta ad alto fusto, questo giudicante Per_6
non ha elementi per disattendere l'esito della CTU.
3.5. L'appellante si duole poi che il tribunale abbia ritenuto non provate le ulteriori condotte, non riscontrate dal CTU, laddove dette violazioni erano state, invece, documentate fotograficamente. Evidenzia che dal corredo fotografico era possibile evincere la presenza di un mobiletto sul balcone della cucina al piano rialzato;
lo sciorinio dei panni;
l'apposizione di tende da sole;
Il gazebo del giardino;
il materiale edile sul viale antistante;
la sostituzione delle grate e delle luci ingredienti nel retro del seminterrato;
i veicoli in sosta sui viali di proprietà. Inoltre la documentazione fotografica era stata riscontrata dalle deposizioni testimoniali del teste , mentre la quantificazione dei danni, provocati dalla sosta Tes_2
illegittima sui viali del , era stata riscontrata dal CTU. Parte_1
Afferma che il rilevato contrasto tra le deposizioni testimoniali, valorizzato dal primo giudice, al fine di disattendere la domanda risarcitoria, era in realtà insussistente e che anche il CTU aveva supposto che la mancanza di auto parcheggiate nei viali, al momento del sopralluogo, potesse essere stata preordinatamente disposta da parte della In definitiva l'appellante ritiene CP_1
ampiamente provati i comportamenti addebitati alla ed in particolare la CP_1
sosta delle autovetture sui viali di sua proprietà, come risultava dal notevole corredo fotografico prodotto, raffigurante autovetture di proprietà della o di CP_1
suoi familiari in sosta sui viali del parco di sua esclusiva proprietà.
3.5.1. Il motivo non può trovare accoglimento. Invero l'eventuale accertamento delle violazioni contestate non è sufficiente a fondare la domanda risarcitoria per lesione al proprio diritto di proprietà, formulata da . Parte_1
Come innanzi già evidenziato, l'appellante sostiene che le violazioni regolamentari perpetrate dalla avevano leso il suo diritto di proprietà, cagionandogli danni CP_1
patrimoniali e non patrimoniali.
Orbene non ha provato quali danni in concreto siano derivati al suo Parte_1
diritto di proprietà dalle condotte violative del regolamento condominiale, poste in essere dalla in quanto egli si è limitato solo a descrivere le condotte CP_1
illegittime adottate della stessa, ed a genericamente dedurre che violavano il suo diritto di proprietà. Dunque, pur volendo ritenere sussistente la violazione del diritto di proprietà del non è dato comprendere come ciò gli abbia potuto Parte_1 comportare un danno patrimoniale e, seppure si volesse ritenere che il danno consista in una diminuzione del valore della sua proprietà, in ragione della diminuzione del prestigio e del decoro del parco, discendente dalle condotte illegittime poste in essere dalla nulla egli ha provato a riguardo. Il danno di CP_1
cui si chiede il ristoro, non può essere ritenuto sussistente in ragione della mera violazione di un obbligo, ma deve pur sempre essere allegato e provato nella sua manifestazione ed entità.
3.6. In particolare per quanto riguarda il danno discendente dalla illegittima sosta dei veicoli nei viali per € 20.251,22, per il quale lamenta di aver subito Parte_1
danni anche di natura non patrimoniale, in quanto i comportamenti della CP_1
avevano “inciso notevolmente nella sua sfera personale di relazione sociale”, provocandogli stress, per le reiterate soste selvagge e per le aggressioni alla sua proprietà, per complessivi € 18.000,00 come ricostruito dal CTU, va osservato quanto segue.
Dalla prova documentale e testimoniale non emergono elementi certi per poter affermare che i veicoli ritratti nelle fotografie fossero di proprietà della la CP_1
quale ha negato che fossero a sé riconducibili. In ogni caso, anche se i veicoli ritratti fossero di pertinenza della l'appellante non ha né allegato nè provato, ai fini CP_1
della quantificazione del danno, il dato spazio/temporale (quante volte e per quanto tempo e per quale estensione ed in quale arco temporale) dell'illegittima occupazione dei viali, al fine di escludere che le soste fossero state contenute nei limiti consentiti dagli artt. 12 lett. a) del regolamento (ai soli fini dello scarico e carico merci) e 13 lett. r) (sosta di autovetture in spazio dato in proprietà non recintato ma delimitato da targa “proprietà privata”).
A tal fine si rammenta che l'appellante è tenuto alla dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse alla sentenza impugnata, in quanto egli è assimilabile all'attore nella invocata revisio e deve, pertanto, dimostrare il fondamento della propria domanda, deducendo l'ingiustizia o invalidità della decisione assunta dal primo giudice, onde superare la presunzione di legittimità che assiste la sentenza di primo grado (Cass. sez. un. nn. 28498 del 2005; 3033 del 2013, più di recente si veda Cass. n. 40606 del 2021; sulla presunzione di legittimità della sentenza di primo grado, Cass. sez. un. n. 10027 del 2012).
Analogo discorso, circa la mancata allegazione e prova, è a farsi per il danno non patrimoniale, per il quale l'appellante non ha indicato quali allegazioni o prove egli ha offerto in primo grado, che non sono state adeguatamente valutate dal primo giudice nel decidere il rigetto della domanda, dovendosi piuttosto rilevare la genericità dell'allegazione e la mancanza di prova a riguardo.
§.
4. In definitiva l'appello va rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm 147/22, nei valori minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate, dello scaglione di riferimento (fino ad € 260.000,00), seguono la soccombenza;
sussistendo altresì, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr
115/2002, i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 744/2019, Parte_1
pubblicata il 25.03.2019, del Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1
spese di lite, che liquida in complessivi € 7.160,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 17.07.2025
Il Consigliere relatore La Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 4507/2019, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura posta a margine dell'atto di citazione in primo grado dall'avv. Felice
BELLONA ( ), con il quale elettivamente domicilia in Napoli C.F._2
alla via Francesco Galeota n.8.
APPELLANTE
E
( , rappresentata e difesa dall'avv. Roberto CP_1 C.F._3
Sanna ( , come da procura a margine della comparsa di C.F._4
costituzione in appello, con il quale elett.te domicilia in Torre del Greco (NA) alla
Via Montedoro n°36
APPELLATA
Conclusioni
Per l'appellante: accogliere l'appello proposto e, per l'effetto:
a) dichiarare la illegittimità delle opere, descritte al capo 4) sottocapi a), c), d), e), f),
g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q) ed r) della premessa introduttiva all'atto di citazione come integrata ex art.183, sesto comma n.1, c.p.c., realizzate da nella CP_1
sua proprietà immobiliare situata in Torre del Greco alla Via Montedoro n.22, Parco Rossiello e così individuata: a) locale al piano seminterrato, distinto con l'interno D, riportato nel NCEU al foglio 7 particella 764 sub. 10 cat. C/6 cl.4 mq.38; b) appartamento al piano rialzato contraddistinto con l'interno n.4, riportato nel NCEU alla partita 12124 foglio 7 particella 764 sub.3 cat. A/2 cl.4, vani 4; c) appartamento al primo piano contraddistinto con l'interno n°10, riportato nel NCEU al foglio 7, particella 764, sub. 6 cat. A/2 cl.5 vani 5 - per la violazione del diritto di proprietà dell'attore, delle norme del regolamento del complesso immobiliare sito in Torre del
Greco alla Via Montedoro n.22, Parco Rossiello e delle norme di legge e, per l'effetto, condannare al ripristino dello stato originario dei luoghi;
b) CP_1
dichiarare l'illegittimità della sosta e/o parcheggio sui viali di proprietà di Parte_1
effettuati da e/o da persone del suo nucleo familiare e
[...] CP_1
descritti al capo 6) dell'atto di citazione, di ogni genere di veicolo, per la violazione del diritto di proprietà dell'attore, delle norme del regolamento del complesso immobiliare sito in Torre del Greco alla Via Montedoro n.22, Parco Rossiello e delle norme di legge e, per l'effetto, ordinare a di ottemperare alle dette CP_1
prescrizioni; c) per l'effetto dei capi a) e b) delle odierne conclusioni, condannare
al risarcimento dei danni, in favore di nella misura CP_1 Parte_1
complessiva di € 133.600,00, come accertato, motivato e stimato dalla consulenza tecnica di parte redatta dall'arch. ; in via gradata, condannare Persona_1
al risarcimento dei danni, in favore di nella misura CP_1 Parte_1
complessiva, all'attualità del gennaio 2016, di € 60.084,86, di cui: 1) € 39.833,64 relativi alle attività illegittime denunciate al capo 4) sottocapi a), f), j), k), l) della premessa introduttiva dell'atto di citazione;
2) € 20.251,22 relativi alla sosta illegittima nei viali denunciata al capo 6) della premessa introduttiva dell'atto di citazione, erroneamente indicato dal consulente di ufficio come capo q) della premessa introduttiva dell'atto di citazione, come liquidati nella C.T. U. redatta dall'arch. e depositata in atti;
il tutto oltre interessi e rivalutazione Persona_2
dal dì del dovuto al soddisfo;
d) sempre per l'effetto dei capi a) e b) delle odierne conclusioni, condannare al risarcimento, in favore di CP_1 Parte_1
dei danni non patrimoniali, nella misura di giustizia, anche in via
[...]
equitativa; e) dichiarare l'illegittimità dei suoni e/o rumori molesti, che provengono dalla proprietà immobiliare di e si diffondono nella proprietà di CP_1
descritti al capo 5) dell'atto di citazione, per la violazione del Parte_1
diritto di proprietà dell'attore, delle norme del regolamento del complesso immobiliare e delle norme di legge, e, per l'effetto, ordinare a di CP_1
ottemperare alle dette prescrizioni;
f) sempre per l'effetto del capo e) delle odierne conclusioni, condannare al risarcimento, in favore di CP_1 Parte_1
dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura di € 18.000,00, come
[...]
stimati dal consulente di parte arch. e/o in quella somma Persona_3
ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
g) nell'eventuale caso di appello incidentale, rigettare la domanda riconvenzionale, poiché improponibile e inammissibile, in quanto infondata in fatto e in diritto, comunque nulla;
h) condannare al pagamento, in favore dell'attore, delle spese, comprese CP_1
le spese di C.T.U. del primo grado, e dei compensi professionali di lite del doppio grado, oltre il rimborso forfettario del 15% sui compensi, ai sensi e per gli effetti del D.M.
8/3/2018 n.37 ed oltre c.p.a. ed i.v.a..
Per l'appellata: rigettare l'esperito appello e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, con attribuzione al procuratore anticipatario.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. convenne in giudizio perché, previo Parte_1 CP_1
accertamento della violazione da ella perpetrata al suo diritto di proprietà, ponendo in essere reiterate e plurime violazioni del regolamento condominiale -di natura contrattuale-, relativo al complesso immobiliare Parco Rossiello sito in
Torre del Greco alla via Montedoro 22, con attività emulative ed opere non rispettose delle distanze legali, fosse condannata, in suo favore, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
1.1. A tal fine dedusse di essere proprietario di alcune unità immobiliari site nel
Parco Rossiello, da lui realizzato, nonché di aree coperte e scoperte e di tutti i viali che conducono alle singole unità ubicate nel parco.
Aggiunse che era proprietaria, nel corpo di fabbrica n.1, di un locale CP_1
seminterrato, distinto con l'interno D di metri quadrati 38, di un appartamento al piano rialzato distinto dall'interno n.4 nonché di un appartamento al 1° piano distinto con l'interno n.10 e che la stessa, aveva realizzato opere e posto in essere condotte che violavano il suo diritto di proprietà, per mancato rispetto delle distanze legali, per essere emulative e per violazione del regolamento condominiale, adottato con l'atto costitutivo per notaio del 1974, Per_4
vincolante per tutti i proprietari e in particolare le addebitava:
a) lo sbancamento di parte del giardino, ricavando, al posto di una finestra a luce ingrediente, un ingresso comunicante con il seminterrato e con realizzazione di muri di contenimento con tre gradini;
b) il mutamento del portoncino di ingresso, con disegno diverso da quello originario;
c) l'installazione di tende da sole;
d) lo sciorinamento di lenzuola e esposizione di tappeti;
e) il posizionamento illegittimo di un tavolo da ping-pong a ridosso della sua proprietà; f) il posizionamento di caldaia a gas con immissioni di fumi e tubazioni non a distanza legale;
g), h), i) il posizionamento di siepi ed alberi non a distanza;
j) la sostituzione degli infissi esterni con persiane e invetriate in ferro;
k) la realizzazione di doppie tubazioni a vista all'altezza dell'intradosso del solaio del seminterrato;
l) la tubazione a sinistra non a distanza legale;
m) la modifica dell'ingresso al locale seminterrato box con losanghe poste in verticale;
n) il posizionamento di vasi da fiori;
o) il posizionamento di mobiletto fisso posto sul balconcino della cucina al piano rialzato a confine con la sua proprietà; p) la realizzazione di gazebo con struttura in metallo nel giardino antistante;
q) il posizionamento di materiale edile sul viale antistante l'ingresso nonché la sosta di veicoli lungo il viale di accesso;
r) la sostituzione delle grate delle luci ingredienti del seminterrato, modificando la sagoma originaria;
s) l'illegittima sosta e parcheggio sui viali di sua proprietà di alcune auto di proprietà o comunque alla stessa riconducibili;
t) la CP_1
produzione di illegittimi suoni e rumori provenienti dalla proprietà convenuta.
In relazione alle lamentate violazione chiese la cessazione e remissione in pristino, oltre al ristoro dei danni patrimoniali e non, quantificati in € 133.600,00 o nella misura maggiore o minore risultante in corso di causa.
1.2. Costituitasi, , per quanto ancora rileva, eccepì l'infondatezza CP_1
della domanda, assumendo che molte doglianze riguardavano la violazione del capo IV del regolamento condominiale, disciplinante i rapporti tra condomini della stessa verticale, non invocabili da parte del , proprietario di immobili siti Parte_1
su altre verticali.
La convenuta sostenne di non aver apportato alla sua proprietà alcuna modifica da quando l'aveva acquistata nel 2002, specificando: che l'opera di cui al punto a) non era visibile dall'esterno della sua proprietà; che il portoncino d'ingresso era stato solo ristrutturato e che tutti i portoncini d'ingresso del complesso erano diversi l'uno dall'altro; che le tende da sole erano presenti su quasi tutti gli edifici di proprietà privata siti nel parco e che, comunque, non erano vietati dal regolamento. Chiese il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, dopo aver premesso che aveva realizzato manufatti e tenuto Parte_1
comportamenti contrastanti con il regolamento (realizzazione sull'area adibita a giardinetti di un gazebo in ferro con copertura in plastica bianca;
al di sotto del gazebo installazione di un tubolare in ferro dove abitualmente stende i panni;
posizionamento di uno stenditoio sull'area adibita a giardinetti;
realizzazione di una gabbia per uccelli in muratura sull'area adibita a giardinetti nonché posizionamento di una scaffalatura in ferro sulla balconata del piano rialzato), chiese la remissione in pristino delle opere realizzate dal . Parte_1
1.3. Il tribunale, ammesso ed espletato l'interrogatorio formale dell'attore; assunta la prova testimoniale;
ammessa ed espletata CTU, accolse in parte la domanda attorea, rigettando la domanda riconvenzionale, e condannò a CP_1
posizionare la caldaia a gas e le tubazioni a distanza legale, come previsto nella
CTU, e a risarcire l'attore del danno ambientale subito, valutato equitativamente in
€ 2.000,00.
§.
2. La sentenza del Tribunale di Torre Annunziata nr. 744/2019 del 25.03.2019 è stata impugnata da , che lamenta l'omesso accertamento della Parte_1
violazione del suo diritto di proprietà, in relazione alla modifica della luce ingrediente del seminterrato in portoncino d'ingresso con scale;
violazioni regolamentari che concernono la tutela dei giardini ed aree libere del complesso immobiliare, anche al fine di tutelare il diritto di veduta del proprietario e costruttore;
erronea valutazione delle risultanze della prova orale, che escludeva sussistere la violazione di norma regolamentare riguardante l'uso dei viali;
2.1. Resiste, chiedendo il rigetto dell'appello, , deducendo di non aver CP_1
mai modificato lo stato dei luoghi;
che la scala di accesso al seminterrato era ubicata in un punto non visibile;
che le tende da sole erano preesistenti e presenti su quasi tutti gli edifici di proprietà privata;
che i balconi prospicienti sul viale di proprietà non erano provvisti di agganci dove sciorinare panni o altro;
Parte_1
che il tavolo da ping pong non era fisso e non violava nessuna norma condominiale;
che per la caldaia era cessata la materia del contendere, in quanto era già stata posizionata a distanza legale;
che le siepi erano state piantate nel rispetto delle distanze legali;
che l'albero non era ad alto fusto ma un limone ed, in ogni caso, nelle more del giudizio, era seccato;
che gli infissi esterni erano stati sostituiti con altri dello stesso materiale di quelli rinvenuti all'epoca dell'acquisto dell'immobile e, in ogni caso, né nell'atto di acquisto né nel regolamento era indicato il materiale di cui fossero fatti gli infissi originari;
che il cancello di ingresso del seminterrato non era stato modificato ma soltanto restaurato e riverniciato;
che dalla sua proprietà non erano mai state effettuate immissioni sonore superiori alla normale tollerabilità; che le macchine e furgoni fotografate in sosta sul viale non erano riferibili a sé, o a suoi familiari;
che l'appellante non aveva fornito alcuna prova del danno subito e del nesso causale con le condotte lamentate;
che tardivamente l'appellante aveva eccepito l'inammissibilità della testimonianza resa da Tes_1
[...]
§.
3. La Corte all'esito dell'udienza del 20.03.2025, svoltasi in modalità cartolare, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. (60+20).
L'appellante, premette che il parco Rossiello è regolato dall'atto costitutivo per notar del 10/12/1974, registrato e trascritto, nonché accettato Persona_5
da tutti gli acquirenti originari e loro aventi causa, atto che vincola tutti i proprietari dei singoli corpi di fabbrica, nonché delle aree scoperte e coperte, a non realizzare variazioni di estetica del parco;
a non adoperare materiali diversi da quelli originariamente usati dal costruttore;
a non modificare luci, vedute e ingressi come riportati nelle planimetrie catastali;
obblighi che aveva, invece, CP_1
violato.
3.1. Ciò premesso, con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole del parziale rigetto della propria domanda, sostenendo che il tribunale non aveva adeguatamente valutato la rilevanza del regolamento del parco, le cui violazioni da parte della avevano leso il suo diritto di proprietà. Affermò di essersi CP_1
riservato la proprietà di tutti i viali che portano da via provinciale Montedoro alle singole proprietà, nonché di tutte le aree, compresi giardinetti, balconi, balconate, terrazze e simili, chiarendo che il parco non è un condominio, perché la comunione tra i proprietari dei corpi di fabbrica attiene unicamente ai servizi comuni (quali la fogna principale, l'illuminazione dei viali del cancello principale, la nicchia dei contatori dell'acqua potabile e i condotti dei citofoni) e precisando che l'intero complesso immobiliare era disciplinato dal principio della verticalità, con assenza di comunioni immobiliari tra i vari fabbricati. Da tali premesse l'appellante fa discendere che le doglianze da lui sollevate non si riferivano a violazioni relative al capo IV del regolamento, che riguardano appunto la verticale, ma erano elative all'inottemperanza di altre norme regolamentari, cioè gli articoli 5, 9 e 13 lettere e), m), p), q), disciplinanti i rapporti tra tutti i corpi di fabbrica, prevedendo vincoli, obblighi e divieti che i proprietari sono tenuti a rispettare.
Pertanto, sostiene che sussiste la violazione delle predette norme regolamentari per quanto riguarda lo sbancamento di parte del giardino e la costruzione di una scala al piano in seminterrato. Sostiene, infatti, che tali opere sono state realizzate su una parte del giardino di proprietà adibita, ai sensi dell'articolo 5 del CP_1
regolamento, ad essere ben coltivata e a non essere mutata nell'originaria destinazione e che, ai sensi del successivo articolo 9, è inedificabile, inoltre ai sensi dell'articolo 13 lettera p) del regolamento le opere avevano alterato e danneggiato la stabilità dei corpi di fabbrica e l'estetica, modificando la struttura della zona libera, essendo stata eliminata la luce ingrediente e creato al suo posto un ingresso comunicante con il seminterrato;
inoltre tale condotta aveva violato anche la lettera q) del predetto articolo 13, in quanto la coloritura e le decorazioni della facciata del muro di cinta erano state variate. A riguardo l'appellante sostiene che il primo giudice aveva errato nel ritenere lo sbancamento non assimilabile alle strutture edificatorie indicate nell'articolo 9, poiché la portata sanzionatoria di tale norma non era limitata alle sole ipotesi di elevazione di fabbrica, ma riguardava la realizzazione di qualsiasi struttura insistente su area libera così come aveva statuito la stessa Corte di Appello con la sentenza numero 1982/2015 nel procedimento RG 3957/2011 tra lo stesso e altro proprietario Parte_1
In sostanza ritiene che tale norma regolamentare vieti Parte_2
qualunque opera muti lo stato dei luoghi, alterandone l'impatto visivo. Ciò in quanto le opere realizzate sono visibili dai viali di proprietà del costruttore, nonché dalla pubblica strada, ribadendo che l'assetto del parco Rossiello deve restare
“intonso”, essendo i singoli proprietari obbligati al rispetto dell'estetica originaria, per espressa accettazione del regolamento.
3.1.1. Il motivo non ha pregio. Invero -a prescindere da ogni considerazione sulla legittimità urbanistica delle opere in questione, che esulano dall'oggetto della presente controversia, atteso che la domanda di remissione in pristino e risarcitoria è fondata unicamente sulla violazione del regolamento condominiale e della normativa sulle distanze legali- le opere contestate alla appellata, come ha condivisibilmente ritenuto il primo giudice, non violano l'art. 5 del regolamento in quanto tale norma impone che il giardinetto sia ben coltivato, null'altro imponendo e l'appellante non ha mai contestato che la realizzazione delle opere in questione si sia tradotta in una mancata coltivazione del giardinetto.
Parimenti non risulta violato l'art. 9 che sancisce il divieto di elevare fabbriche sui giardinetti, in quanto, come ha affermato il primo giudice, nel caso in esame l'edificazione è avvenuta al di sotto del piano di calpestio. Né la norma regolamentare può essere intesa, come suggerisce l'appellante, richiamando la sentenza di questa Corte nr. 1982/2015, nel senso che fosse vietata la realizzazione di qualsiasi struttura insistente su area libera, in quanto da un lato la sentenza richiamata non ha statuito alcunchè sull'interpretazione del regolamento condominiale, trattandosi di sentenza di declaratoria di estinzione del giudizio e, in ogni caso, in quanto res inter alios acta non è opponibile in questo giudizio;
dall'atro lato il tenore della norma, che pone il divieto di “elevare fabbriche sulle intere superfici”, in base al chiaro dato letterale, vieta di innalzare edificazioni al di sopra delle superfici delle aree indicate. Sicchè resta fuori dal divieto la realizzazione di opere, quale quella in esame, al di sotto del piano di calpestio. Tale interpretazione, peraltro risulta conforme alla ratio della norma, indicata dallo stesso appellante, di preservare l'estetica del parco, in quanto le opere poste al di sotto del piano di calpestio non risultano visibili.
Né è risultata provata la violazione del punto p) in relazione all'alterazione o danneggiamento della statica del fabbricato, nulla avendo a riguardo rilevato il
CTU.
Inoltre evidenzia la Corte, e ciò appare dirimente, che il regolamento condominiale pone il divieto di modificare i vani luce dei seminterrati esclusivamente per la verticale C, all'art. 13 lett. n), sicchè non essendo esplicitato detto divieto per ulteriori verticali deve ritenersi, per il principio “ubi tacuit noluit”, che detto divieto non sussista per le altre verticali ed in particolare per la verticale D ove è ubicato l'immobile della CP_1
3.1.2. L'appellante lamenta altresì, sempre in relazione alla modifica della luce ingrediente in ingresso del seminterrato, l'omessa pronuncia in ordine alla violazione anche dell'articolo 13 lettere p), q) del regolamento, che impongono di non alterare o danneggiare l'estetica e di non effettuare alcuna variazione di muretti e simili. Evidenzia, richiamando altra pronuncia, sempre della Corte
d'appello, resa nella causa RG 2601/2010 tra e , altro Parte_1 Testimone_1
proprietario di immobile all'interno del parco, definito con sentenza 1813/2018, che la Corte aveva affermato che le modifiche edilizie, quali sono l'apertura di passaggio e sostituzione di apertura e finestre nel piano seminterrato, costituiscono aggressioni alla proprietà privata di in violazione Parte_1
dell'articolo 13 lettera p).
3.1.3. Anche questo motivo, oltre che assorbito dalla mancanza di espresso divieto per verticali diverse dalla verticale C, è infondato, poiché, per quanto detto innanzi, le opere in questione, non risultano visibili, essendo situate al di sotto del piano di calpestio, e, comunque, non rientrano tra quelle descritte nelle norme regolamentari. Quanto al precedente invocato dall'appellante, la decisione ivi assunta non è opponibile a che non è stata parte di quel giudizio. CP_1
3.2. L'appellante si duole, poi, che il tribunale abbia escluso la contrarietà al regolamento condominiale delle opere realizzate dalla sostenendo che la CP_1
modifica della destinazione d'uso del seminterrato non era vietata dall'articolo 13 lettere p), q) del regolamento e non aveva arrecato alcun danno all'attore. Sostiene che i danni lamentati discendono dalle modifiche edilizie realizzate dalla CP_1
così come provate a mezzo testi e rilievi fotografici e come rilevato e accertato anche dal CTU. In particolare, con riguardo alle deposizioni testimoniali, lamenta l'inammissibilità della testimonianza resa da , che era stato da lui Testimone_1
convenuto in giudizio, per comportamenti simili a quelli contestati alla ed il CP_1
giudizio era stato definito con la sentenza 1813/2018 di accoglimento delle richieste formulate nei suoi confronti.
3.2.1. Il motivo è privo di pregio, sia perché le opere anzidette, come in precedenza esposto, non violano il regolamento condominiale, sia perché manca la prova del danno derivato a . Parte_1
Va considerato, peraltro, che le violazioni del regolamento condominiale, laddove siano effettivamente riscontrate, hanno una specifica sanzione, prevista dall'art. 25 del regolamento, costituita da una pena pecuniaria in favore del . Ne Parte_3
consegue che, al fine di vedere accolta la propria domanda risarcitoria, Parte_1
, aveva l'onere di provare la tipologia e l'entità dei danni lamentati, non
[...]
potendo essi ritenersi sussistenti in re ipsa, in ragione della mera violazione del regolamento. In particolare l'appellante aveva l'onere di provare il concreto pregiudizio da lui subito in relazione a ciascuna violazione regolamentare lamentata, che non potesse ritenersi ristorata dalla rimessione in pristino.
3.3. Con ulteriore motivo l'appellante si duole che il tribunale abbia respinto la propria domanda in relazione alle condotte che il tribunale assume essere riconducibili a violazioni di norme di cui al capo IV del regolamento, in quanto applicabili ai proprietari della medesima verticale e non opponibili ai proprietari delle altre verticali. Sostiene di non aver mai lamentato la violazione delle norme del capo IV del regolamento, ma di avere invocato esclusivamente le norme di cui agli art. 5, 9, 13 lett. e), m), p), q) del regolamento. A sostegno di quanto affermato, riferisce che, per condotte similari a quelle contestate alla la Corte d'Appello CP_1
di Napoli, nel giudizio da lui intentato nei confronti di , aveva Testimone_1
ritenuto l'applicabilità delle predette norme regolamentari in relazione alla contestazione di aperture di un passaggio con porta e gradini di una finestra e di un finestrino al piano seminterrato;
L'installazione di tende da sole con staffe sulle balconate;
stenditoi fissi alle balconate, sostituzione delle persiane in legno con persiane in ferro, per le quali era stato condannato al ripristino dello status Tes_1
quo ante.
3.3.1. Il motivo è privo di pregio, in quanto non è dato sapere, non essendo stati prodotti gli atti di quel giudizio, se a sia stato contestato l'art. 13 lett. Testimone_1
n), quale unica norma regolamentare che espressamente vieta la trasformazione dei vani luce dei seminterrati.
Inoltre per quanto riguarda le opere realizzate al seminterrato, a prescindere dall'astratta riconducibilità delle condotte imputate alla alle medesime CP_1
norme regolamentari contestate al la circostanza che questi sia stato Tes_1
condannato per le violazioni perpetrate non implica che per le medesime contestazioni debba necessariamente pervenirsi al medesimo esito processuale, dipendendo l'esito di ciascuna lite dalle difese svolte, dalla concreta violazione posta in essere e dalle prove prodotte.
Sicchè la circostanza che parte delle domande formulate nei confronti di Tes_1
per analoghe violazioni regolamentari siano state accolte non vincola ad un
[...]
determinato esito, non essendo opponibile in questo giudizio l'interpretazione del regolamento condominiale e la valutazione dell'esito delle prove raccolte resa nell'altro giudizio.
Per quanto riguarda le ulteriori violazioni, quanto allo sciorinio di panni e all'esposizione di tappeti, così come per il tavolo da ping pong, in assenza di prova che per tali condotte siano stati realizzati supporti e stenditoi fissi, in relazione ai quali poter pronunciare una condanna di remissione in pristino, apparendo anche dal corredo fotografico in atti che panni e tappeti siano stati appoggiati alle ringhiere, ed il tavolo sia stato solo riposto a ridosso del muro di confine, non è ipotizzabile una condanna di remissione in pristino, essendo immutato lo stato dei luoghi, trattandosi mera condotta sanzionabile ai sensi del richiamato art. 25 del regolamento.
Quanto alle tende da sole, come rilevato dal primo giudice, esse non sono vietate dal regolamento espressamente, non potendo ritenersi assimilabili alle staffe o alle zanzariere.
3.4. Ancora l'appellante lamenta l'erronea valutazione da parte del tribunale delle doglianze relative alla violazione delle distanze da osservare per l'installazione delle piante. Ritiene che il tribunale abbia valutato le distanze solo in relazione all'art. 892 c.c., senza considerare la violazione degli artt. 5 e 13 lettere p), q), per cui ritiene che le siepi, avendo un “andamento verso la ringhiera della recinzione sia sul viale principale, sia sul viale che conduce al seminterrato di proprietà
, erano a distanza inferiore a quella legale di mezzo metro. CP_1
Per l'albero da frutto sostiene che dovesse essere spostato a distanza maggiore di
1,5 mt. in quanto benchè non superasse l'altezza di 2,50 mt., allorchè fu misurato dal CTU, esso avrebbe potuto poi crescere, in quanto fu tagliato appositamente in previsione della misurazione del CTU per risultare inferiore all'altezza consentita, ma in realtà, ai fini del rispetto dell'art. 892 I co nr. 3 c.c., il CTU non aveva considerato la tipologia di pianta e, quindi, l'altezza potenziale cui questa poteva arrivare. Ritiene, infatti l'appellante, che quanto all'altezza dell'albero questa non dovesse essere considerata in base alla potatura dei rami allo stato attuale, ma in quella che era la sua insita capacità di crescere. Afferma che l'albero in questione è un albero cotogno, non di alto fusto, ma con una capacità di raggiungere altezze elevate, anche tra i 5 e gli 8 mt, perciò avrebbe dovuto essere mantenuta ad una distanza maggiore dal confine di 1,50 mt..
Quanto all'aiuola compresa tra il viale di accesso principale e la parte di accesso al box afferma essere un albero a basso fusto, posto a mezzo metro dal confine, CP_1
mentre la distanza giusta avrebbe dovuto essere di 1,50 mt., ai sensi dell'articolo
892 nr. 2 c.c.. Quanto alle piante site nel prospetto posteriore, il CTU aveva riscontrato la presenza di una e di una accertando la loro distanza Per_6 Pt_4
dal confine rispettivamente in metri 17,65 mt e 10,65 mt. In relazione a tali piante il tribunale non aveva valutato che la violazione lamentata riguardava l'articolo 5 del regolamento, secondo cui i giardinetti, per le parti a vista, devono essere sempre ben coltivati con piante e vegetazioni ornamentali e con qualche pianta da frutta, sicché la norma risultava violata, poiché quello piantumato era in realtà un albero ad alto fusto, visibile dal viale principale. Ad all'avviso dell'appellante, infatti, il tribunale aveva errato nell'escludere che la fosse ad alto fusto, in Per_6
quanto essa appartiene alla famiglia botanica delle palme ed è quindi un albero ad alto fusto, per cui ritiene che questi alberi andavano estirpati.
3.4.1. Il motivo non può trovare accoglimento, in quanto le doglianze sono in parte generiche ed in parte infondate.
Quanto alle siepi la doglianza che le stesse avessero un “andamento verso la ringhiera della recinzione sia sul viale principale, sia sul viale principale sia sul viale che conduce al seminterrato di proprietà è generica perchè non dà CP_1
conto, in termini di misurazione, se fossero o meno poste in alcuni punti a distanza inferiore a quella legale, sicchè non vi sono elementi per disattendere le risultanze della CTU che ha invece verificato il rispetto della distanza legale.
Quanto all'albero da frutto l'appellante non ha contestato la circostanza, dedotta dell'appellata che lo stesso sia seccato e che, pertanto in relazione ad esso sia venuto meno l'interesse dell'appellane ad un pronuncia, anche se va evidenziato che nulla risulta provato circa la tipologia di pianta, se cioè fosse un cotogno o un limone e se dovesse essere qualificato come albero ad alto fusto o meno, per cui anche su tale questione non vi sono elementi per distaccarsi dagli esiti della perizia d'ufficio.
Quanto alle aiuole comprese tra il viale di accesso principale e la parte di accesso al box anche per queste il CTU ha ritenuto che fossero state poste alla giusta CP_1
distanza legale e, pertanto, in mancanza di ulteriori elementi valutativi l'esito peritale va confermato.
Quanto, infine, alle piante site nel prospetto posteriore, non rientrando nel notorio che la appartenga alla famiglia delle palme, né che per tale appartenenza la Per_6
possa, di per sé, essere ritenuta una pianta ad alto fusto, questo giudicante Per_6
non ha elementi per disattendere l'esito della CTU.
3.5. L'appellante si duole poi che il tribunale abbia ritenuto non provate le ulteriori condotte, non riscontrate dal CTU, laddove dette violazioni erano state, invece, documentate fotograficamente. Evidenzia che dal corredo fotografico era possibile evincere la presenza di un mobiletto sul balcone della cucina al piano rialzato;
lo sciorinio dei panni;
l'apposizione di tende da sole;
Il gazebo del giardino;
il materiale edile sul viale antistante;
la sostituzione delle grate e delle luci ingredienti nel retro del seminterrato;
i veicoli in sosta sui viali di proprietà. Inoltre la documentazione fotografica era stata riscontrata dalle deposizioni testimoniali del teste , mentre la quantificazione dei danni, provocati dalla sosta Tes_2
illegittima sui viali del , era stata riscontrata dal CTU. Parte_1
Afferma che il rilevato contrasto tra le deposizioni testimoniali, valorizzato dal primo giudice, al fine di disattendere la domanda risarcitoria, era in realtà insussistente e che anche il CTU aveva supposto che la mancanza di auto parcheggiate nei viali, al momento del sopralluogo, potesse essere stata preordinatamente disposta da parte della In definitiva l'appellante ritiene CP_1
ampiamente provati i comportamenti addebitati alla ed in particolare la CP_1
sosta delle autovetture sui viali di sua proprietà, come risultava dal notevole corredo fotografico prodotto, raffigurante autovetture di proprietà della o di CP_1
suoi familiari in sosta sui viali del parco di sua esclusiva proprietà.
3.5.1. Il motivo non può trovare accoglimento. Invero l'eventuale accertamento delle violazioni contestate non è sufficiente a fondare la domanda risarcitoria per lesione al proprio diritto di proprietà, formulata da . Parte_1
Come innanzi già evidenziato, l'appellante sostiene che le violazioni regolamentari perpetrate dalla avevano leso il suo diritto di proprietà, cagionandogli danni CP_1
patrimoniali e non patrimoniali.
Orbene non ha provato quali danni in concreto siano derivati al suo Parte_1
diritto di proprietà dalle condotte violative del regolamento condominiale, poste in essere dalla in quanto egli si è limitato solo a descrivere le condotte CP_1
illegittime adottate della stessa, ed a genericamente dedurre che violavano il suo diritto di proprietà. Dunque, pur volendo ritenere sussistente la violazione del diritto di proprietà del non è dato comprendere come ciò gli abbia potuto Parte_1 comportare un danno patrimoniale e, seppure si volesse ritenere che il danno consista in una diminuzione del valore della sua proprietà, in ragione della diminuzione del prestigio e del decoro del parco, discendente dalle condotte illegittime poste in essere dalla nulla egli ha provato a riguardo. Il danno di CP_1
cui si chiede il ristoro, non può essere ritenuto sussistente in ragione della mera violazione di un obbligo, ma deve pur sempre essere allegato e provato nella sua manifestazione ed entità.
3.6. In particolare per quanto riguarda il danno discendente dalla illegittima sosta dei veicoli nei viali per € 20.251,22, per il quale lamenta di aver subito Parte_1
danni anche di natura non patrimoniale, in quanto i comportamenti della CP_1
avevano “inciso notevolmente nella sua sfera personale di relazione sociale”, provocandogli stress, per le reiterate soste selvagge e per le aggressioni alla sua proprietà, per complessivi € 18.000,00 come ricostruito dal CTU, va osservato quanto segue.
Dalla prova documentale e testimoniale non emergono elementi certi per poter affermare che i veicoli ritratti nelle fotografie fossero di proprietà della la CP_1
quale ha negato che fossero a sé riconducibili. In ogni caso, anche se i veicoli ritratti fossero di pertinenza della l'appellante non ha né allegato nè provato, ai fini CP_1
della quantificazione del danno, il dato spazio/temporale (quante volte e per quanto tempo e per quale estensione ed in quale arco temporale) dell'illegittima occupazione dei viali, al fine di escludere che le soste fossero state contenute nei limiti consentiti dagli artt. 12 lett. a) del regolamento (ai soli fini dello scarico e carico merci) e 13 lett. r) (sosta di autovetture in spazio dato in proprietà non recintato ma delimitato da targa “proprietà privata”).
A tal fine si rammenta che l'appellante è tenuto alla dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse alla sentenza impugnata, in quanto egli è assimilabile all'attore nella invocata revisio e deve, pertanto, dimostrare il fondamento della propria domanda, deducendo l'ingiustizia o invalidità della decisione assunta dal primo giudice, onde superare la presunzione di legittimità che assiste la sentenza di primo grado (Cass. sez. un. nn. 28498 del 2005; 3033 del 2013, più di recente si veda Cass. n. 40606 del 2021; sulla presunzione di legittimità della sentenza di primo grado, Cass. sez. un. n. 10027 del 2012).
Analogo discorso, circa la mancata allegazione e prova, è a farsi per il danno non patrimoniale, per il quale l'appellante non ha indicato quali allegazioni o prove egli ha offerto in primo grado, che non sono state adeguatamente valutate dal primo giudice nel decidere il rigetto della domanda, dovendosi piuttosto rilevare la genericità dell'allegazione e la mancanza di prova a riguardo.
§.
4. In definitiva l'appello va rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm 147/22, nei valori minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate, dello scaglione di riferimento (fino ad € 260.000,00), seguono la soccombenza;
sussistendo altresì, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr
115/2002, i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 744/2019, Parte_1
pubblicata il 25.03.2019, del Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1
spese di lite, che liquida in complessivi € 7.160,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 17.07.2025
Il Consigliere relatore La Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore