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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 3953 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 con
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
avv.ti Cristiano Chiofalo (C.F. ) e Francesca Romana Ferro (C.F. CodiceFiscale_2 C.F._3
) in virtù di procura alle liti depositata telematicamente in sede di iscrizione a ruolo della causa e con loro
[...]
elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55 presso l'avv. Salvatore Ravenna.
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del della Giunta Regionale, rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
dall'avv. Massimo Consoli (C.F.: ) dell'Avvocatura Regionale in virtù di procura CodiceFiscale_4
generale alle liti per notar del 14.03.2018 prodotta in sede di costituzione telematica e con lui Persona_1
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81 presso la sede della Regione.
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Il Prof. avv. ut supra rappresentato e difeso, formulata espressa Parte_1
dichiarazione di non accettazione del contraddittorio su eventuali domande nuove, con la presente nota di
trattazione scritta si riporta integralmente al proprio atto di appello e nel contestare integralmente il contenuto
pagina 1 di 10 dell'atto di costituzione della , in quanto infondato in fatto e in diritto, insiste per Controparte_1
l'accoglimento delle proprie conclusioni che precisa come segue. Conclusioni: Piaccia alla Ecc.ma Corte di
Appello di Napoli, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del proposto gravame annullare e/o
riformare la sentenza n. 1405/2019 del Tribunale di Napoli, sezione XI…emessa e pubblicata mediante deposito
in cancelleria il 7 febbraio 2019, mai notificata, resa a definizione del giudizio iscritto al n. R.G. 1143/2017, e
per l'effetto: accertare che la è tenuta a versare all'Avv. l'importo di Controparte_1 Parte_1
euro 55.080,00 (cinquanta cinquemila ottanta/00), oltre interessi legali e moratori;
condannare la CP_1
al pagamento in favore dell'Avv. dell'importo di euro 55.080,00 (cinquanta
[...] Parte_1
cinquemila ottanta/00), oltre interessi legali e moratori;
in ogni caso, condannare la al Controparte_1
pagamento delle spese e competenze del primo e del secondo grado di giudizio”.
PER L'APPELLATA: “ In ossequio all'ordinanza del 2 febbraio 2024 con la quale è stata disposta la
trattazione scritta per lo svolgimento dell'udienza del 10 gennaio 2025, la , come sopra Controparte_1
rappresentata e difesa, conclude affinché Codesta Ecc.ma Corte di Appello voglia rigettare l'appello, perché
infondato, con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 8348/2016, depositato in cancelleria il 21.11.2016 e notificato il 29.11.2016, il
Tribunale di Napoli ha accolto il ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. proposto dall'avv. Parte_1
ingiungendo alla il pagamento di € 55.080,00, oltre interessi e spese di lite, a titolo di Controparte_1
compenso per l'attività di consulente legale dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Interregionale
“Attrattori Culturali, Naturali e Turismo”, cosiddetto POIn (FESR) 2007-2013, espletata dal ricorrente in virtù
di convenzione stipulata in data 01.12.08.
A sostegno della domanda proposta in via monitoria l'avv. aveva dedotto che la Parte_1
Commissione Europea, con Decisione n. 3329/2007 del 13.07.2007, adottava il Quadro Strategico Nazionale
2007-2013 che tra i suoi Programmi Operativi annoverava il POIn (FESR) 2007-2013 volto a promuovere lo sviluppo socioeconomico delle Regioni del Mezzogiorno d'Italia attraverso la valorizzazione del loro patrimonio culturale, naturale e paesaggistico.
Con Deliberazione n. 1438, dell'11.09.2008, la Giunta aveva quindi dato mandato Controparte_3
all'Autorità di Gestione del POIn in questione (di seguito “ ), di «attivare tutte le necessarie procedure CP_4
pagina 2 di 10 per garantire l'adeguata assistenza tecnica per l'attuazione dei Programmi e di avviare conformemente alla
normativa vigente le procedure di evidenza pubblica per la selezione e l'individuazione di esperti e di figure
professionali, tra l'altro con pluriennale esperienza nel capo della dirigenza nelle P.A., nelle attività di
coordinamento di strutture complesse e nella gestione dei fondi strutturali, nonché di appalti pubblici;
di
adottare gli atti conseguenziali, con la possibilità di avvalersi, nelle more della conclusione delle procedure di
selezione, delle figure professionali già selezionate con precedenti bandi e che hanno contribuito alla
programmazione delle attività di che trattasi ed i cui compensi ricadranno nell'ambito dei due Programmi».
La Giunta Regionale della Campania, con Decreto Dirigenziale n. 23 del 1° dicembre 2008, aveva di conseguenza approvato lo schema di convenzione per l'affidamento all'avv. dell'incarico Parte_1
di «consulenza all'autorità di gestione per lo svolgimento delle attività inerenti al coordinamento e supporto
nell'analisi e valutazione delle questioni legali nell'ambito del programma POIn (FESR) 2007-2013» che veniva sottoscritta nello stesso giorno e registrata al rep. n. 15/2008/AGC 13.
Detta convenzione prevedeva, per lo svolgimento dell'attività richiesta all'avv. un compenso Parte_1
di € 45.000,00 al netto di IVA e Cassa, per un totale lordo di euro 55.080,00, sicché, con Decreto Dirigenziale n.
1197 del 12 dicembre 2008, l' (“A.G.C.”) impegnava la somma complessiva di Parte_2
euro 55.080,00 in favore del ricorrente.
In data 12.06.2009, avendo espletato i propri compiti, l'avv. trasmetteva all' una Parte_1 CP_4
relazione di sintesi delle attività svolte, il resoconto delle spese sostenute e la fattura n. 265/2009 per ottenere la liquidazione del compenso professionale. Nonostante i ripetuti solleciti, la non aveva tuttavia Controparte_1
corrisposto quanto dovuto al legale istante.
§§§§§§
Con citazione notificata il 09.01.2017 (lunedì) la ha proposto tempestiva opposizione Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo negando la propria legittimazione passiva e chiedendo di «estendere il
contraddittorio nei confronti dell'amministrazione dello Stato - Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica - Struttura di Missione per il
coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi
di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori Culturali, Naturali e Turismo -
affinché questa abbia a garantirla e manlevarla da eventuali statuizione pregiudizievoli che dovessero essere
pagina 3 di 10 rese nel presente giudizio».
Nel proporre tale eccezione la ha in particolare dedotto di essere rimasta titolare Controparte_1
delle funzioni di Autorità di Gestione del POIn “Attrattori Culturali, Naturali e Turismo” fino al 30.09.2011
poiché, successivamente, si erano verificate le seguenti vicende:
a) il D.P.C.M. 20 maggio 2011 assegnava le funzioni di alla struttura di Controparte_5
missione Progetto Opportunità delle Regioni in Europa (P.O.R.E.), incardinata presso la
[...]
- Ministero per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, e in data 30.09.2011 Controparte_6
tale nuova A.d.G. subentrava in tutti i rapporti facenti capo all' uscente attraverso specifico passaggio di CP_4
consegne sottoscritto il 27.02.12; b) il D.P.C.M. 15 ottobre 2012 attribuiva le funzioni di A.d.G. del POIn in questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sviluppo delle economie territoriali e delle Aree urbane;
c) il D.P.C.M. 1° giugno 2014 istituiva presso il la Struttura di Missione per il CP_7
coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 06.04.2009, lo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di Taranto e lo svolgimento delle funzioni di A.d.G. del Programma
Operativo Interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo”; d) il D.P.C.M. 11 giugno 2015 istituiva presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 06.04.2009, lo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di Taranto e lo svolgimento delle funzioni di A.d.G. del POIn “Attrattori”; e) il D.P.C.M. 23 giugno
2016, da ultimo, istituiva presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, la Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 06.04.2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e
Autorità di Gestione del POIn “Attrattori culturali, naturali e turismo”.
In data 20.03.2012 la aveva pertanto trasmesso alla Struttura di Missione Progetto Controparte_1
Opportunità delle Regioni in Europa (P.O.R.E.) la documentazione relativa al rapporto intercorso con l'avv.
Era infatti la nuova Autorità di Gestione, nella cui disponibilità si trovava la dotazione finanziaria Parte_1
appositamente stanziata sull'ASSE III del POIn per la fornitura alla stessa di assistenza tecnica di supporto, a dover provvedere al pagamento delle somme reclamate dall'opposto il quale aveva prestato attività di consulenza non già in favore dell' ma solo ed esclusivamente in favore dell'A.d.G. Controparte_8
§§§§§§
pagina 4 di 10 L'Avv. , costituitosi in giudizio, si è opposto alla richiesta di chiamata in causa Parte_1
della formulata dalla per assenza dei presupposti Controparte_6 Controparte_1
all'uopo richiesti dall'art. 106 c.p.c., ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare, concedere la
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi del 648 c.p.c.; in via principale, ritenuta la
legittimazione passiva della rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte da Controparte_1
quest'ultima, in quanto inammissibili e infondate, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
in
ogni caso condannare la al pagamento in favore del Prof. Avv. della somma di Controparte_1 Parte_1
euro 55.080,00 e interessi di legge dal dovuto al saldo, con rifusione integrale delle spese di lite”.
All'esito dell'udienza di prima comparizione il tribunale, rilevando che la causa verteva su questioni di mero diritto, l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni e l'ha poi assunta in decisione definendola con sentenza pubblicata il 07.02.2019 e non notificata la quale ha accolto l'opposizione ed ha revocato il decreto ingiuntivo, con integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, sulla scorta della seguente motivazione: «La convenzione in questione è stata stipulata dalla in qualità di Autorità di Controparte_1
Gestione del programma Operativo Interregionale “Attrattori Culturali, Naturali e Turismo”.
Al riguardo va premesso che tale POIn trova origine nel regolamento CE n. 1083/06. Tale atto prevede
il finanziamento tramite il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale di iniziative proposte dagli stati membri al fine
di colmare il divario nello sviluppo di aree locali depresse.
Il regolamento prevede, agli artt. 59 e 60, che lo Stato destinatario dei fondi F.E.S.R. designi
un'Autorità di Gestione in persona di un ente pubblico o privato che sia responsabile dell'attuazione del
progetto. Con nota n. 0016895 del 19.7.07 il Ministero per lo Sviluppo Economico aveva designato la CP_1
A.d.G. per l'attuazione del progetto citato, riguardante anche altre Regioni meridionali. A tal fine la
[...]
aveva ricevuto i fondi europei assegnati al progetto. CP_1
Orbene è evidente che la in tale veste, operava nell'esercizio di una delega ricevuta dallo Stato CP_1
e ciò per i seguenti motivi:
- il conferimento dei fondi F.E.S.R. avviene in favore dello Stato;
- è lo Stato a nominare l'A.d.G.;
- l'A.d.G. svolge funzioni che non sono proprie della Regione;
- i Fondi F.E.S.R. sono vincolati all'iniziativa finanziata;
pagina 5 di 10 - nella specie la rappresentava anche altre Regioni. Controparte_1
Con il D.P.C.M. 20.5.11 lo Stato si è riappropriato di tale funzione, revocando la delega ed istruendo
una nuova A.d.G. cui ha conferito i fondi F.E.S.R. di cui l'A.d.G. era stata dotata.
Ne consegue che la viene ad essere priva di legittimazione passiva in ordine alla Controparte_1
pretesa vantata dall'avv. e ciò anche se la prestazione svolta era anteriore al 2011. Parte_1
Destinatario della pretesa dell'opposto doveva essere la Il DD. n. Controparte_6
1197 del 12.12.08/AGC13 con il quale si impegnava la spesa per il pagamento del consulente, infatti, indicava a
copertura fondi comunitari e non risorse della . CP_1
§§§§§§
Con atto notificato il 05.09.2019 ed iscritto a ruolo il 13.09.2019 l'avv. ha tempestivamente Parte_1
appellato tale sentenza chiedendo a questa Corte di riformarla accertando l'obbligo della di Controparte_1
corrispondergli la somma di € 55.080,00 e condannandola al pagamento in proprio favore di detto importo, oltre interessi di mora, con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.
La si è costituita chiedendo il rigetto del gravame avversario. La causa, acquisito il Controparte_1
fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza in seguito sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note ex art. 127-ter c.p.c.
Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è
stata introitata in decisione disponendo il deposito delle difese finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a complessivi 70 giorni (50 gg. per le comparse conclusionali e 20 gg. per le memorie di replica).
§§§§§§
Con il proposto appello l'avv. deduce che il tribunale ha erroneamente affermato la Parte_1
carenza di legittimazione passiva della Ciò in quanto il credito fatto valere in via monitoria Controparte_1
trae origine dalla convenzione sottoscritta il 1° dicembre 2008 con cui la gli affidava l'attività di CP_1
coordinamento e supporto nell'analisi e valutazione delle questioni legali derivanti dall'attuazione del POIn
2007-2013 per un compenso di euro 45.000 al netto di IVA e CPA impegnato dall'appellata con D.D. n. 1197
del 12 dicembre 2008/AGC13.
Il giudice di prime cure avrebbe quindi errato affermando che la è priva di legittimazione passiva CP_1
in quanto il conferimento dei Fondi Europei di Sviluppo Regionale avviene in favore dello Stato ed è lo Stato a pagina 6 di 10 nominare l'Autorità di Gestione la quale svolge funzioni che non sono proprie della nella Controparte_1
fattispecie chiamata a svolgere anche attività a favore di altre Regioni, e che opera impiegando fondi vincolati all'iniziativa finanziata.
La contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, aveva infatti operato come Autorità Controparte_1
di Gestione non già in virtù di una delega statuale bensì in base a una designazione ab origine compiuta dal
Ministero competente, ossia dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento CE
n. 1083/06 e nel rispetto del principio della separazione di funzioni di cui all'art. 58 lett. b).
In assenza di una delega di funzioni da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, non sarebbe perciò dato comprendere in che modo il successivo trasferimento delle funzioni di A.d.G. in capo alla Presidenza
del Consiglio possa aver inciso sugli obblighi assunti dalla con la convenzione. Controparte_1
Osserva al riguardo l'avv. che la propria attività professionale si è conclusa nel giugno del Parte_1
2009, quando la era ancora nelle piene funzioni di Autorità di Gestione, e che è stata tale Controparte_1
a verificare le prestazioni da lui svolte e la rendicontazione redatta, senza nulla eccepire a riguardo, CP_1
acquisendo in data 19 giugno 2009 la richiesta di pagamento delle proprie spettanze.
Ne conseguirebbe che, essendosi esaurita la prestazione dell'avv. due anni prima del Parte_1
trasferimento in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri della funzione di A.d.G., l'obbligo di pagamento resterebbe a carico della CP_1
Del resto, prosegue l'appellante richiamando la pronuncia della Cassazione n. 1204/2010, poiché oggetto della cessione del contratto (nel caso di specie, la convenzione) disciplinata dall'art. 1406 c.c. è la «trasmissione
del complesso unitario delle situazioni giuridiche attive e passive che derivano per ciascuna delle parti dalla
conclusione del contratto, ai fini della sua configurazione occorre che le relative prestazioni non siano state
interamente eseguite, giacché, in tal caso, non è possibile la successione di un soggetto ad un altro nel
medesimo rapporto che caratterizza la cessione del contratto. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui sia stata
eseguita alcuna delle prestazioni incombenti alle parti, potrebbe semmai verificarsi la cessione del credito o del
diritto alla controprestazione ovvero l'accollo del debito maturato in ordine alla prestazione già eseguita
dall'altra parte e non invece la cessione del contratto».
Non sarebbe perciò dato comprendere su quali basi il giudice di primo grado è giunto ad affermare che la
« viene ad essere priva di legittimazione passiva in ordine alla pretesa vantata dall'avv. Controparte_1
pagina 7 di 10 e ciò anche se la prestazione svolta era anteriore al 2011». Parte_1
Conclude, infine, l'avv. affermando che, se la è priva di legittimazione Parte_1 Controparte_1
passiva, come dalla stessa eccepito, il tribunale avrebbe dovuto autorizzare la chiamata in causa della CP_6
Consiglio dei richiesta in citazione dall'opponente mentre ha rinviato la causa per la precisazione
[...] CP_6
delle conclusioni senza fornire alcun chiarimento in ordine alla propria decisione, peraltro implicita, di non autorizzare detta chiamata in causa.
§§§§§§
L'appello deve essere rigettato perché infondato. Sul punto occorre in primo luogo evidenziare come l'art. 59 co. 1 lett. a) del Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, stabilisce che “per ciascun programma operativo lo Stato
membro designa un'autorità di gestione” intendendosi per tale “un'autorità pubblica o un organismo pubblico
o privato, nazionale, regionale o locale, designato dallo Stato membro per gestire il programma operativo”.
Il successivo art. 60, dal titolo “Funzioni dell'autorità di gestione”, stabilisce poi al primo comma che:
“L'autorità di gestione è responsabile della gestione e attuazione del programma operativo conformemente al
principio della sana gestione finanziaria”.
È dunque lo Stato membro a stabilire di volta in volta, nella sua discrezionalità, quale sia l'autorità
pubblica o privata - nazionale, regionale o locale - chiamata a svolgere, rispetto ad un determinato programma operativo, la funzione di A.d.G. divenendo, con riguardo a tale specifico compito, un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici che restano separati rispetto a quelli istaurati dall'Ente designato nell'esercizio delle sue ordinarie competenze istituzionali.
Ne consegue che, in caso di successivo affidamento delle funzioni di A.d.G. ad altro Ente o
Amministrazione, si verifica una successione necessitata del nuovo Ente o della nuova Amministrazione nei rapporti giuridici istaurati dall'Autorità originariamente designata.
Non è di conseguenza pertinente il richiamo operato dall'appellante alla pronuncia della Suprema Corte n.
1204/2010 giacché, nel caso di specie, non si è in presenza di una cessione del contratto, ossia di un negozio giuridico concluso nell'esercizio della loro autonomia privata tra la e la Controparte_1 [...]
avente per oggetto i diritti e gli obblighi nascenti dalla convenzione a suo tempo conclusa Controparte_6
con l'avv. bensì di fronte ad un'ipotesi di trasferimento di competenze e di risorse finanziarie tra Parte_1
pagina 8 di 10 diversi enti per cui la legittimazione passiva non può che competere al soggetto attualmente investito ex lege
delle funzioni di Autorità di Gestione.
Del tutto correttamente l'autore della sentenza impugnata ha dunque ritenuto che la nuova A.d.G. sia subentrata in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'A.d.G. uscente, a nulla rilevando che la prestazione svolta dall'avv. sia anteriore al 2011, e che destinataria della pretesa dell'opposto doveva essere la Parte_1
in quanto l'appellante non ha prestato la propria attività in favore della Controparte_6
che non può risultare obbligata nei suoi confronti dopo che le funzioni di A.d.G. e le relative Controparte_1
risorse finanziarie le sono state sottratte destinandole ad altra Amministrazione investita di quei compiti.
Quanto, infine, alla mancata autorizzazione alla chiamata in causa della Controparte_6
- a cui l'attuale appellante risulta peraltro essersi a suo tempo opposto - è pacifico in giurisprudenza che
[...]
il provvedimento con cui il giudice, anche implicitamente, autorizza o nega la chiamata in causa di un terzo ad istanza di parte coinvolge delle valutazioni assolutamente discrezionali le quali, proprio perché tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione non avendo natura decisoria ed essendo insuscettibile di passare in cosa giudicata (cfr. in termini già cass. n. 660/1975 e, in seguito, cass. n. 281/1987, cass. n.
4497/1984, cass. n. 28227/2005 e cass. n. 8688/2005)
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo riconoscendo i compensi minimi previsti per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 a € 260.000,00 dal D.M. n. 147 del 13.08.2022
in considerazione del numero esiguo delle questioni giuridiche e fattuali trattate e della loro bassa complessità.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione prevista dall'art. 13 co.
1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1405/2019 Parte_1
pubblicata il 07.02.2019 condannando l'appellante al rimborso delle spese processuali sostenute dalla CP_1
che si liquidano in € 7.160,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in
[...]
pagina 9 di 10 misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
2) Dà atto dell'applicabilità, a carico di , di una sanzione pari al contributo unificato dovuto Parte_1
per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 26.03.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_9
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