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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/05/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3325/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesco Distefano Presidente dr. Irene Lupo Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3325/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), , in proprio e in qualità di Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 legale rappresentante della prima, rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Branchicella ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, al Viale G. Mazzini n. 134;
APPELLANTI / APPELLATI
E DA
rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Caramello e CP_1 CP_2 dall'Avv Luca Balbi , elettivamente domiciliati presso il loro studio in Genova via Roma 10/8 con domicilio telematico agli indirizzi e Email_1
Email_2
APPELLANTI / APPELLATI E CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA MONTENAPOLEONE 18 CP_3 P.IVA_2 MILANO presso lo studio dell'avv. DEBIASI ANTONIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PALLADINO MADDALENA
APPELLATA
Nonché contro
(C.F. Controparte_4 P.IVA_3
(C.F. ), Controparte_5 P.IVA_4
C.F. ) Controparte_6 P.IVA_5
pagina 1 di 19 APPELLATE CONTUMACI
Sulle seguenti conclusioni:
Per Controparte_7
piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per
[...] l'effetto, così provvedere : Nel merito, in via principale: Confermare il decreto ingiuntivo opposto;
Respingere integralmente le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di idonea prova. Nel merito, in via subordinata: Accertare e confermare l'entità delle prestazioni rese da nei confronti di Parte_1 CP_3 Condannare al pagamento, in favore di dell'importo di € 114.919,13, o della diversa CP_3 Parte_1 somma che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo effettivo. In via ulteriormente subordinata: Qualora – in ipotesi non condivisa e ferma restando l'inammissibilità della produzione documentale tardiva di controparte – la Corte ritenga di dover ammettere la nota di deposito, il documento n.
109 e il verbale di accertamento INPS, concedere agli odierni esponenti termine perentorio per articolare istanze istruttorie, ivi inclusa l'esibizione degli originali del verbale INPS e dei presunti contratti di secondo appalto (2020-2022) e subappalto Omnia Servizi-Logitek, con conseguente differimento dell'udienza di precisazione delle conclusioni e dei successivi termini processuali, nonché salva e impregiudicata la facoltà di esperire l'azione di querela di falso, in via incidentale o principale. In ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto dal sig. a a nessun titolo. Parte_2 CP_3 Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio
Per e ( espunte note in calce) CP_1 CP_2 Altresì, “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello e, per quanto di competenza, all'Ill.mo Giudice Istruttore;
Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta;
Previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso;
Previe ammissione delle istanze istruttorie richieste in prime cure e in costituzione in appello, e qui riproposte per brevità in revoca dell'ordinanza emessa da Codesta Corte datata 2 maggio 2024 e depositata in data 9 maggio 2024 Previo, ove del caso, espletamento di CTU tecnico-contabile, come richiesta in prime cure e qui riproposta in nota8 ; e dunque previa revoca dell'ordinanza di Codesta Corte, datata 2 maggio 2024 e depositata in data 9 maggio 2024 In accoglimento delle domande, eccezioni, difese ed istanze tutte già proposte in prime cure, nonché nell'appello già sub RG. 3345/2023 nanti Codesta Ecc.ma Corte di Appello civile, e qui, per quanto occorrer possa, integralmente riproposte e richiamate, ed in totale riforma della sentenza CP_ gravata n. 1235/2023, rigettare la domande, istanze ed eccezioni tutte proposte da anche nei confronti dei Signori e in quanto inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, nonché, CP_1 CP_2 ove del caso, rigettare ogni e qualsivoglia domanda, eccezione ed istanza proposta da ulteriore e diversa controparte, anche appellante, laddove contrastante e/o giuridicamente incompatibile con i motivi principale e/o subordinati, di appello, ovvero con le conclusioni proposte dagli odierni esponenti. Infine, in denegatissimo ed ultimo subordine, sia con riferimento all'RG 3325/2023 che con riferimento all'RG 3345/2023, per la non creduta ipotesi di ritenuta ammissione della nota di deposito e della produzione doc. 109 e verbale siccome prodotto anche all'udienza, previa emissione di espresso provvedimento in merito, concedere termini agli esponenti per istanze istruttorie (tra cui, per quanto occorrer possa già sin d'ora ed in primis la esibizione e produzione da parte di INPS sia dell'originale del preteso verbale INPS nonché gli originali dei pretesi documenti contrattuali di secondo appalto (2020-2022 e sub appalto Omnia Servizi- Logitek), azioni e difese, con conseguente differimento dell'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata nonché dei conseguenti successivi termini ed incombenti, e sempre fatta salva, la facoltà ed il diritto, di proporre, anche in via autonoma e principale, l'azione di querela di falso. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio
Per CP_3 Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, così giudicare: - in via pregiudiziale o preliminare: dichiarare inammissibili ovvero manifestamente infondati gli appelli proposti da e anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 348- Parte_1 Parte_2 CP_1 CP_2 bis c.p.c. per tutti i motivi esposti in atti;
- in via subordinata nel merito: rigettare gli appelli proposti da Parte_1
e in quanto infondati in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
[...] Parte_2 CP_1 CP_2
- in estremo subordine nel merito: nella denegata ipotesi in cui fosse accertata la nullità e/o l'invalidità dei rapporti di appalto e/o di subappalto come descritti in atti, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a CP_3 Parte_1 per tutti i motivi esposti in atti;
- in estremo subordine in via riconvenzionale: - nella denegata ipotesi in cui fosse
[...] accertata la nullità e/o l'invalidità dei rapporti di appalto e/o di subappalto come descritti in atti, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del Parte_1 Controparte_8 legale rappresentante pro tempore, , in persona del legale Controparte_9
pagina 2 di 19 rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, la società Controparte_6 holding di fatto tra e e i soci di quest'ultima illimitatamente responsabili Parte_2 CP_2 CP_1
e in solido tra loro o ciascuno per quanto di propria competenza, al Parte_2 CP_2 CP_1 pagamento, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c. ovvero, in ulteriore subordine, dell'art. 2041 c.c., dell'importo CP_ di Euro 279.207,39 e/o del diverso importo accertato, oltre interessi, in favore di , per i motivi tutti di cui in atti;
- nella denegata ipotesi in cui fosse accertato che non abbia preso parte alla holding di fatto con CP_1 Pt_2 e come descritta in atti, previo accertamento della responsabilità di in qualità di
[...] CP_2 CP_1 formale amministratrice di e di per aver la stessa violato con Controparte_8 Parte_1 dolo o comunque colpa grave ogni dovere alla stessa in capo nella gestione sociale e nella conservazione dell'integrità del patrimonio sociale delle predette società, condannare anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 2476 c.c. e CP_1 2394 c.c. per i motivi tutti di cui in atti, nonché, in solido con lei o ciascuno per quanto di propria competenza,
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del Parte_1 Controparte_8 legale rappresentante pro tempore, , in persona del legale Controparte_9 rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, e i soci Controparte_6 della holding di fatto e al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, costi e Parte_2 CP_2 spese subiti e subendi da provati in corso di causa e/o da determinarsi anche in via equitativa ai sensi CP_3 dell'art. 1226 c.c., per l'importo di Euro 279.207,39 e/o del diverso importo accertato, per i motivi tutti di cui in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione avverso il decreto n.1968/ 2021 con cui le veniva ingiunto il CP_3 pagamento di euro 114.919,13 in favore di a titolo di corrispettivo di servizi di Parte_1 appalto di facchinaggio, pulizia, logistica resi nel triennio 2020-2022.
In particolare , nel dedurre di avere affidato i servizi appalto di pulizia per il triennio 2017/ 2019 CP_3 alla (“ ), società riconducibile alla famiglia Controparte_8 CP_8
ed in particolare ad che, con i figli e gestiva CP_1 Parte_2 CP_2 CP_1 integralmente il rapporto con in relazione all'esecuzione del contratto, e di avere CP_3 successivamente conferito i medesimi servizi per il triennio 2020/ 2022 alla ha Parte_1 contestato l'asserito debito nei confronti della opposta, allegando in via riconvenzionale l'esistenza di controcrediti, ovverosia, un canto, note di credito emesse da stessa, derivanti da Parte_1 prestazioni di pulizie non eseguite, dall'altra, l'esistenza in via di regresso, in qualità di responsabile solidale ex art 29 Dlgg.276/ 2003, del credito, di maggiore importo, derivante dall'avere pagato retribuzioni, nonché contributi impagati all'INPS, per effetto di violazioni ed inadempimenti posti in essere dalle società a cui facevano capo i lavoratori impiegati nei servizi svolti presso gli stabilimenti di
, ciò più precipuamente in ragione della configurabilità di una cessione d'azienda occulta tra CP_3
e nel triennio 2017/ 2019. CP_8 Parte_1
Chiedeva pertanto, previa autorizzazione alla chiamata dei terzi, società e persone fisiche, ritenuti condebitori solidali, l'accertamento della qualifica di e di Controparte_8 quali subappaltatori di in relazione all'appalto tra e CP_10 Parte_1 CP_3 con durata dal 1.1.2020 al 31.12.2022 e della qualifica di Parte_1 Controparte_6 quale subappaltatore di in relazione all'appalto tra
[...] Controparte_8
e con durata dal 1.1.2017 al 31.12.2019, al fine CP_3 Controparte_8 di accertate il diritto di regresso nei confronti delle dette società appaltatrici e subappaltatrici nonché l'accertamento. Chiedeva altresì l'accertamento della esistenza di una holding familiare di fatto fra ed i figli e chiedendo dichiararsi la responsabilità Parte_2 CP_1 CP_2 risarcitoria ex art. 2497 c.c. della holding di fatto dei nonché di questi ultimi in via diretta e in CP_1 solido tra loro, o ciascuno per quanto di propria competenza, nella loro qualità di soci illimitatamente responsabili, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali pagina 3 di 19 subiti per effetto delle gravissime violazioni poste in essere per aver esercitato l'attività di direzione in modo estraneo alla fisiologica corretta gestione societaria e imprenditoriale.
Si costituiva l'opposta contestando quanto ex adverso dedotto, chiedendo la Parte_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto delle restanti avverse pretese.
Si costituiva altresì nonché con autonomo atto e Parte_2 CP_1 CP_2 contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo che , sulla base dell'atto di citazione, non era dato desumere quale fosse la condotta imputabile ad e che, in ogni caso, non era dimostrata Parte_2 la costituzione di una holding di fatto con i famigliari;
chiedevano pertanto il rigetto delle domande svolte da in via riconvenzionale. CP_3
Con sentenza n. 1235/ 2023 il tribunale di Pavia, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e, compensato il credito derivante dalla esecuzione del contratto di appalto con le somme dedotte in controcredito, oggetto di diritto di regresso, ha condannato in solido con Parte_1 [...]
. , e CP_11 CP_10 Controparte_12 CP_6 Parte_2 CP_2 CP_1 al pagamento in favore di di 6.342,00, oltre euro 189.866,96 in ragione di quanto
[...] CP_3 versato da all'INPS, avendo ritenuto provata la holding di fatto. CP_3
In particolare il tribunale:
• ha accertato il credito dedotto in fase monitoria da per l'ammontare di euro Parte_1
114.919,13, ritenuto sussistente il titolo consistente nel contratto di appalto, nonché l'esecuzione dello stesso in assenza di doglianze in merito ad alcun disservizio da parte di come Controparte_13 portato dalle fatture, relative sia al corrispettivo mensilmente dovuto contrattualmente, sia a lavori extra, riscontrate da prove documentali , anche aventi valenza confessoria ,e dall'istruttoria testimoniale svolta;
• ha accertato il credito dedotto in compensazione da in via riconvenzionale nei seguenti termini: CP_3
a) nella misura complessiva di euro 31.921,37 come portato da note di credito, avente natura di riconoscimento di debito;
b) nella somma oggetto di diritto di regresso ex art. 1299 c.c., ammontante a complessivi euro 89.340,53 versata in qualità obbligata solidale ex art. 29 Dlg 276/ 2003, nei confronti di lavoratori della o della , per quote di retribuzione non versate CP_8 CP_9 dall'appaltatrice con riferimento specificatamente all'appalto intercorso nelle annualità 2020-2022, il tutto come comprovato da titoli giudiziali, richieste stragiudiziali, esborsi delle somme documentati;
Al riguardo il tribunale ha appurato una continuità tra l'appalto concluso per il triennio 2017/ 2019 e quello concluso per il triennio 2020/ 2023, atteso che i lavoratori formalmente impiegati presso la avevano continuato a lavorare, svolgendo le stesse mansioni presso le medesime sedi CP_8 utilizzando altresì i medesimi beni strumentali anche a seguito del contratto di appalto 2020-2022 concluso tra e società che non risultava avere propri lavoratori alle proprie CP_3 Parte_1 dipendenze.Ha pertanto riconosciuto una continuità aziendale nei due rapporti di appalto succedutisi con la committente , in via alternativa ha ricondotto la fattispecie ad un rapporto di subappalto CP_3 tra e e quale subappaltatrici;
Parte_1 CP_8 CP_9
• ha ritenuto provata l'esistenza di una holding di fatto costituita dai componenti il nucleo familiare di padre e i figli e avuto riguardo al rapporto parentale, al ruolo rivestito da Parte_2 CP_2 CP_1 ciascuno nelle diverse società interessate dagli appalti, alla continuità tra le società, al pagamento pagina 4 di 19 effettivo dei debiti di da parte di , all'utilizzo del medesimo CP_8 Controparte_7 CP_9 indirizzo con i clienti e all'ausilio del medesimo consulente;
• ha accolto la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da nei CP_3 confronti dei componenti la holding di fatto ex art.2497 c.c consistente nel rimborso di quanto versato da , a fronte dei verbali di accertamento INPS, per euro 189.866,86 in qualità di committente e CP_3 coobbligata solidale nei confronti di , quest'ultima solo in Controparte_14 relazione al minore importo di euro 3088,90.
• ha ritenuto infondata l'eccezione inerente la nullità del rapporto di appalto per non essere genuino.
Avverso la sentenza hanno proposto autonomo appello e , da un Parte_1 Parte_2 lato, dando luogo alla iscrizione del procedimento 3325/ 23 RGA, e e , CP_2 CP_1 dall'altro, dando luogo alla iscrizione del procedimento 3345/ 23 RGA.
A) e , nell'avanzare altresì istanza per la sospensione della Parte_1 Parte_2 esecutività della sentenza, hanno censurato la sentenza lamentando, in sintesi:
1) l'avere il giudice di primo grado autorizzato la chiamata di terzi erroneamente interpretando l'esigenza di riunire in litisconsorzio soggetti diversi dai legittimati passivi;
2) che il decreto ingiuntivo non sarebbe stato confermato pur essendo stato accertato il credito di il tribunale si sarebbe “dimenticato” di decidere sugli interessi sicchè la compensazione Parte_1 operata dal giudice non avrebbe tenuto conto degli interessi moratori sul credito di Pt_1
3) che il credito opposto in compensazione da sarebbe il frutto di una erronea applicazione del CP_3 principio di non contestazione, di una inversione dell'onere della prova in merito al riconoscimento del debito effettato da un soggetto terzo, nonché della errata estensione della corresponsabilità ex art.2112
c.c. a tutti i soggetti chiamati in causa, dovendosi invece operare l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. solo per la quota parte di ognuno, cioè dividendo il debito tra i vari soggetti ritenuti coobbligati in termini tali da legittimare l'azione di regresso per la quota parte di ognuno, pari ad euro 22.335,13 corrispondente ad un quarto di euro 114.919, 13;
4) l'erronea individuazione dei rapporti interni tra debitori solidali, avendo il giudice collegato l'obbligazione di in funzione della cessione di azienda occulta;
in ogni caso non Parte_1 opererebbe l'automatica estensione di responsabilità ex art 2112 c.c. perché la solidarietà è limitata ai soli crediti di lavoro dipendente e non ai crediti di terzi, quali l'INPS;
5) l'erroneo riconoscimento di una holding occulta sulla base di sentenza che richiamano l'estensione del fallimento, non pertinenti al caso di specie;
inoltre il giudice non avrebbe accertato la infruttuosa esecuzione nei confronti delle controllate.
Hanno infine chiesto, in via principale la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto delle domande avverse, in subordine l'accertamento e la conferma dell'entità delle prestazioni rese da Pt_1 in favore di per l'importo di euro 114.919, 13, o la diversa somma risultante in corso di
[...] CP_3 causa, oltre al pagamento di interessi di mora dalle singole scadenze al saldo, nonché l'accertamento che nulla fosse dovuto da parte di Parte_2
B) e hanno a propria volta svolto censure articolando motivi che CP_2 CP_1 possono essere compendiati, in estrema sintesi, come segue :
I)“la nullità degli appalti per difetto di forma e contenuto” (punto 2.1.p 10 appello): contratti sarebbero nulli in quanto non conterrebbero l'indicazione dei costi della sicurezza come previsto dall'art. 26 co. V DLG 81/ 08, in ogni caso il contratto per il triennio 2017/ 2019 non sarebbe pagina 5 di 19 riconducibile a che era il legale rappresentante di mentre quello per il triennio CP_1 Pt_1 successivo on è stato redatto con data certa;
altrettanto inesistenti sarebbero i subappalti;
II)“la inesistenza di appalti genuini per i servizi di pulizie negli stabilimenti di ” ( punto 2.2. p. CP_3
12 appello): sarebbe mancato un insieme organizzato di impresa atto a consentire lo svolgimento delle attività oggetto di contratto, ciò avuto anche riguardo alla sproporzione tra il numero dei lavoratori impiegati e quelli necessari a svolgere le attività in plurimi stabilimenti adibiti a un numero considerevole di addetti che deporrebbe per essere il valore dell'appalto inidoneo a configurare un rischio di impresa;
III)“la sproporzione economica negli appalti oggetto di causa” (punto 2.3 p.22 appello): l'inadeguatezza del corrispettivo darebbe luogo alla lesione o esclusione del sinallagma contrattuale;
l'onere di provare un valido rapporto contrattuale gravava su la sentenza avrebbe utilizzato una CP_3 perizia di parte depositata tardivamente e in ogni caso di formazione unilaterale;
IV)“La condanna degli odierni esponenti in ragione della partecipazione ad “holding familiare di fatto” (pp. 26-41): la sentenza avrebbe erroneamente riconosciuto una holding familiare di fatto in mancanza di una prova rigorosa dello svolgimento di una attività di gestione / direzione coordinata;
non vi sarebbe prova di attività gestoria da parte di soggetti che hanno formalmente assunto carice societarie, in mancanza inoltre di prova della successione tra le società; vi sarebbe l' inesistenza del danno illecito per non essere stati provati i fatti generatori, essendo responsabile delle CP_3 conseguenze della propria condotta non potendo considerarsi mero committente;
erronea valutazione in ordine alla successione di appalti avendo il giudice valorizzato la contumacia di CP_10
. d Controparte_12 CP_6 Controparte_15
Hanno chiesto infine la riforma della sentenza impugnata ed il rigetto delle domande avanzate da
. CP_3
Tutte le parti appellanti hanno chiesto la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza.
All'udienza del 2.5.2024, disposta la riunione della causa RGA 3345/ 23 alla causa RGA 3325/ 23, stata dichiarata la contumacia delle società , Controparte_4 Controparte_6
, le parti appellanti hanno insistito per l'accoglimento dell'istanza di Controparte_16 sospensiva, avversata da che ne ha chiesto il rigetto. Con ordinanza resa in pari data la corte ha CP_3 rigettato l'istanza di sospensiva ed ha assegnato i termini ex art. 352 cpc rinviando all'udienza del
17.10.2024 per la rimessione in decisione. Differita d'ufficio l'udienza tenutasi con modalità cartolare, alla udienza del 31.10.2024 la causa è stata assunta in decisione e decisa nella camera di consiglio del
7.11.2024.
MOTIVI
0. Preliminarmente deve affermarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità avanzata da CP_3 ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione in vigore dal 28.2.2023. Infatti sia l'atto introduttivo del giudizio di parte appellante e , che l'appello dei germani consentano di Pt_1 Parte_2 CP_1 individuare i capi della sentenza impugnati e i motivi in base ai quali si muove censura alla sentenza, sicchè l'articolazione delle impugnazioni è svolta in termini aderenti al vaglio imposto dalla norma, consentendo di individuare i punti controversi di cui si sollecita la diversa ricostruzione con pagina 6 di 19 conseguente piena estrinsecazione del principio devolutivo. Per altro verso la trattazione disposta esclude a monte che sia stato svolto un vaglio utile ad accedere alla prospettata inammissibilità ex art
348 bis c.p.c.
1. Deve essere in primo luogo affrontata la questione che investe la nullità dei contratti di appalto, oggetto di esame al punto 6 della sentenza impugnata, e riproposta dai germani con l'atto di CP_1 appello si e seppure in termini parzialmente diversi rispetto alla CP_1 CP_2 prospettazione svolta in primo grado, come articolata vuoi con il primo motivo di appello “per difetto di forma e contenuto” ( punto 2.1 pp. 10-12), vuoi in ragione della “inesistenza di appalti genuini per i servizi di pulizie negli stabilimenti di ” ( punto 2.2 pp. 12-22) oggetto del secondo motivo di CP_3 appello, e “sproporzione economica negli appalti oggetto di causa”) oggetto del terzo motivo di appello (punto 2.3 pp. 22-26).
Come di seguito esposto le deduzioni offerte non sono idonee a configurare la nullità dei contratti.
1.1 Il primo profilo è eccepito con specifico riguardo alla violazione dell'art. 26 DLG 81/ 08 , in quanto il contratto di appalto stipulato per il triennio 2017/ 2019, di cui sarebbe stata disconosciuta la firma da parte di ( profilo ulteriormente ripreso a p.39 dell'appello), non avrebbe previsto CP_1
l'indicazione dei costi per la sicurezza, mentre il contratto per il triennio 2020/ 2022 sarebbe stato stipulato solo verbalmente.
Quanto al disconoscimento, con comparsa di costituzione in primo grado ha contestato CP_1 la riferibilità a sé di tutta indistintamente la documentazione prodotta da controparte e a lei riconducibile, anche quella oggetto di trasmissione via pec, “con espressa riserva, di proporre, unitamente alle opportune eventuali istanze istruttorie in merito, anche ulteriore domanda/giudizio di falso”, sicchè la doglianza, come affermato dal giudice di prime cure, si presta a censura di inammissibilità.
In ogni caso il contratto per il triennio 20217/19, stipulato e sottoscritto formalmente dall'allora rappresentante legale è stato eseguito, sicchè le parti se ne sono avvalse. A ciò si CP_1 aggiunga che la testi della totale estraneità di alle vicende della Omnia service, CP_1 confligge con la prospettazione di una ingerenza del genitore, delineato come amministratore di fatto e dominus, in una attività che prevede necessariamente lo svolgimento delle attività formalmente poste in essere in capo ad altri, tant'è che la stessa appellante ha piuttosto lamentato una “ CP_1 estromissione” dalla gestione, pur ammettendo di avere “ intrapreso mere attività esecutive ordinarie”
( p.38 appello e comparsa costituzione primo grado).
Non è poi stato dedotto che vi fosse un effettivo rischio di interferenza, che è il presupposto per l'indicazione dei costi di sicurezza. Anzi il contratto riporta “È POSSIBILE ESCLUDERE ogni possibile interferenza (sia fra le Ditte incaricate che fra questi ed il personale dell'azienda Committente) in quanto l'organizzazione dei lavori non prevede la possibilità di sovrapposizioni spazio temporali ( doc. 1 p. 161, 173, 184, 195).In ogni caso il contratto sottoscritto per il triennio
2017/ 2019 riporta specificatamente i costi per la sicurezza nell'“Allegato 5 – Tariffe” ( doc. 1 fasc.I grado ), individuandoli quale quota del corrispettivo globale. CP_3
pagina 7 di 19 Il contratto stipulato per il triennio successivo non può reputarsi nullo per mancanza di forma venendo in rilievo, piuttosto, la omessa sottoscrizione del testo contrattuale comunque redatto. Invero dopo che ha formalizzato una richiesta di offerta, è rimasto incontestato che ha fatto seguito l'invio del CP_3 testo contrattuale, che risulta essere stato accettato ( doc. 9 fasc.I frado “Pertanto in CP_3 considerazione del capitolato attuale di gara ritengo che il canone di € 24.000 sia adeguato e rispondente alla normativa in vigore“), per come anche dedotto dalla stessa società che Parte_1 già a decorrere dal gennaio 2024 ha emesso fattura, e che ha potuto avanzare pretesa monitoria sul presupposto della effettività e legittimità dei corrispettivi pretesi ( docc. 10,11 fasc.I grado ). CP_3
1.2 Per quanto attiene la eccepita nullità per non essere gli appalti genuini, va richiamato che l'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 ha individuato i criteri distintivi fra interposizione illecita ed appalto lecito consentendo di definire un appalto “genuino” quando l'appaltatore non risulti essere un intermediario, ma un vero e proprio imprenditore che, come tale, impieghi una propria organizzazione produttiva ed assuma i rischi della realizzazione dell'opera o del servizio pattuito. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza, in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi è necessario verificare che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo dei propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa.
Deve, invece, ravvisarsi un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente (Cass.Sez. 5 -
Ordinanza n. 12807 del 26/06/2020).
Sul punto la sentenza impugnata ha affermato ( p.43 ): “l'eccezione di appalto illecito di mano d'opera risulta genericamente dedotta e comunque contraddetta per tabulas, da plurimi e concordanti elementi documentali tra cui: documentazione di formazione delle stesse società appaltatrici, in cui si attesta il pagamento, sia pure parziale dei dipendenti, l'esecuzione delle prestazioni nonché il versamento del corrispettivo da parte della nel corso dell'appalto (cfr. ad es. a quest'ultimo proposito, la stessa CP_3 documentazione allegata in fase monitoria) ; atti giudiziali in cui i lavoratori si riconoscono espressamente impiegati della società Omnia service;
atti di provenienza pubblica come i verbali INPS in cui veniva attestata la presenza di irregolarità contributive ma non viene mai dedotta un appalto illecito di mano d'opera”. Trattasi di argomentazione che è rimasta non contraddetta dalle deduzioni di parte appellante. In primo luogo la circostanza stessa che negli stabilimenti della abbiano prestato attività lavoratori in nero si salda CP_3 con la circostanza che sia l' del Lavoro che l' INPS hanno potuto richiedere a nella CP_17 CP_3 sua qualità di committente il versamento di somme ex art. 29 D. Lgs. 276/2003. Trattasi di dato che dà conto della dedotta insufficienza dei lavoratori impiegati per lo svolgimento del servizio che aveva ad oggetto plurimi siti e spazi non esigui. E' pacifico che i macchinari impiegati nell'appalto fossero dell'appaltatrice, che ne ha anzi rivendicato la riconsegna all'esito della risoluzione del contratto ( docc. 89, 90,99 ).
pagina 8 di 19 Più in generale le interlocuzioni tra e la controparte negoziale danno pieno conforto circa una CP_3 netta alterità tra le entità societarie, in assenza di alcuna subalternità di o delle società di cui Pt_1 erano formalmente dipendenti i lavoratori impiegati, a direttive o ingerenze da parte di . CP_3
1.3.Né vale ad escludere il rischio di impresa il valore dell'appalto, in ragione dell'asserita idoneità del corrispettivo a coprire solo i costi della manodopera. La sproporzione del corrispettivo convenuto è valorizzata da parte appellante in funzione di indice della presenza di un appalto non genuino, nonché quale “possibile ragione di invalidità del contratto”.E' da osservare che il corrispettivo era stato determinato ex ante a forfait per l'incarico complessivo e non per ore uomo (cfr. doc. 1, Allegato 5).
Anche in occasione del conferimento del secondo appalto emerge che il ribasso è stato negoziato tenendo comunque presenti i costi del personale ( doc. 9 fasc.I grado “ Possiamo arrotondare CP_3
l'attività ad un canone di € 24.000 mensili, fatto salvo quanto sopra esposto, esprimo la piena volontà da parte del nostro gruppo di poter mantenere uno stabile rapporto con che consideriamo CP_3 molto importante, ma ulteriori ribassi sarebbero ingiustificati in presenza di un costo del personale di
€ 13,68 effettivo. Essendo in presenza di contratti part time a tempo indeterminato porterebbero il costo al di sotto dei parametri stabiliti dalle procedure di sicurezza.”). Peraltro in sede di richiesta di offerta di appalto aveva precisato che “ in sede di assegnazione si riserva di richiedere CP_3 CP_3 il monte ore offerto per verificare la congruità dell'offerta economica ricevuta”.
Parte appellante non ha inteso prendere posizione e contestare il passaggio della sentenza in cui si afferma “l'eccessiva onerosità costituisce ex se valida ragione di caducazione del contratto ab origine soltanto in caso di sussistenza di presupposti di rescissione per lesione ex art. 1448 c.c. ; orbene tale fattispecie non è stato dedotta né a fortiori comprovato dalle parti convenute”. Non si può che ribadire che al di fuori di tale cornice l'autonomia negoziale dà luogo all'esplicarsi della individuazione di un equilibrio tra i contrapposti interessi che trovano cristallizzazione nella pattuizione contrattuale. Viene inoltre in rilievo come proprio le omissioni contributive e le parziali retribuzioni, nonché l'emergere di lavoro in nero, possano spiegare il contenimento di costi in termini tali da dare ingresso ad un vantaggio competitivo improprio nella aggiudicazione dell'appalto in favore di Pt_1
2. E' inammissibile, più che infondata la doglianza avanzata con il primo motivo di appello di Pt_1
e che investe la violazione dell'art. 106 c.p.c . Parte_2
E 'principio pacifico che “Il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., coinvolge, poi, valutazioni discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto né di appello né di ricorso per cassazione” (Cass. 2331/2022), il che è assorbente.
3. Il secondo ed il terzo motivo dell'appello di cui alla superiore lett.A) , avanzati da Parte_1
e , vanno trattati congiuntamente in quanto hanno ad oggetto censure che investono il Parte_2 passaggio di cui al punto 3) della sentenza impugnata ( p. 24 e ss). Trattasi di censure infondate.
pagina 9 di 19 Non viene in contestazione l'importo ritenuto oggetto di debito da parte di a titolo di CP_3 corrispettivo delle prestazioni rese in esecuzione del contratto di appalto vigente nel triennio 2020/
2022 ( risolto il 15.4.2021), dedotto quale titolo da in sede monitoria. Parte_1
Il passaggio contenuto nel punto 2) della sentenza conclude pertanto per l'accertata debenza a favore di del corrispettivo di euro 114.919,13 per servizi pattuiti ed extra. Parte_1
Tale credito è però risultato eliso dal controcredito di RI opposto in compensazione.
Il giudice di prime cure ha accertato la consistenza del credito opposto in compensazione nella misura di euro 31.921,37 sulla scorta delle prove consistenti nella nota di credito proveniente da del Pt_1
10.2.202, nonché del riepilogo contenuto nel documento del 24.3.2021, allegato alla mail dal tenore
“allego i conteggi mi dia conferma in modo che successivamente emetteremo le varie note di credito”, qualificata in termini di riconoscimento di debito ex art 1988 c.c. ( docc. 46, 47 fasc.I grado ), CP_3 successivamente riscontrato dalla nota del 21.7.2021 del consulente di Parte_1
Parte appellante non ha contraddetto la valenza probatoria dei documenti, né il conseguente riparto dell'onere della prova assunto dal giudice a seguito del ritenuto riconoscimento, o proposto una ricostruzione alternativa.
La doglianza fondata sulla terzietà del soggetto che avrebbe operato il riconoscimento in luogo della debitrice ( erroneamente riportato in appello come ) si scontra con il dato consistente nel Parte_2 fatto che la mail del 24.3.2021 proviene dall'indirizzo “Amministrazione Rete Omnia
ed è firmato da “Sonny Ricotti Per Omnia Servizi s.r.l.”. Né giova all'appellante invocare la mancanza di una titolarità formale in capo alla persona fisica che ha speso il nome della società, atteso che anche all'epoca non era più rappresentante legale CP_1 della società, avendo rivestito la carica fino al 5.10.2020 dopo essere stata amministratore di CP_11 sino ad ottobre 2019 ( v. p.30 atto di appello).
[...]
Gli appellanti non hanno poi specificatamente contestato l'ulteriore credito originato dal pagamento di euro 89.340,53 su cui ha fondato il diritto di regresso ( p.28 sentenza). CP_3
Non risulta seriamente contestato l'esborso delle somme azionate dai lavoratori impiegati nell'appalto del triennio 2020 /2022.
La censura appare ancorarsi sulla circostanza che i lavoratori impiegati nell'appalto fossero formalmente dipendenti di altre società, in specie e . CP_8 CP_9
Sul punto la contestazione di parte appellante è generica, non avendo contraddetto che nel succedersi delle commesse appaltate da a nel triennio 2017 / 2019, e a CP_3 Controparte_11 CP_18 nel triennio 2020/ 2022, vi sia stata una assenza di soluzione di continuità, avendo invero il
[...] tribunale accertato che sono stati impiegati gli stessi lavoratori, i quali hanno svolto le medesime mansioni presso le stesse sedi, utilizzando i medesimi beni strumentali.
Le deduzioni dell'appellante trovano poi plateale sconfessione nel verbale di accertamento INPS (doc.
38 fasc. I grado ) in cui si dà atto che i servizi oggetto dell'appalto conferito da ad CP_3 CP_3 [...] sono stati svolti da personale impiegato da altre ditte, fino al febbraio 2020 Parte_1 CP_8
pagina 10 di 19 CP_1 e successivamente essendo poi rimasto del tutto non contraddetto che CP_10 Pt_1 non abbia avuto personale dipendente.
[...]
E' risibile il tentativo di minimizzare la valenza probatoria della mail del 18.6.2018, con cui è stata CP_1 comunicata a la trasformazione della in s.r.l., , siglata da “per CP_3 Parte_2 [...]
”, e proveniente dall'indirizzo “ , al pari di altre interlocuzioni CP_8 Email_3 successive, provenienti dal medesimo indirizzo e siglate dal medesimo ( docc. 3, 6, 9 Parte_2 fasc. I grado ), atteso che nelle interlocuzioni tenute con risulta pacificamente che si CP_3 CP_3 siano interfacciati soggetti diversi dal legale rappresentante della società.1
Infine è accertato che abbia perfezionato pagamenti a titolo di committente ex art. 29 D. Lgs. CP_3
276/2003 per prestazioni rese da lavoratori indifferentemente impiegati in una delle entità riconducibili alla appaltatrice CP_8
La mancata conferma del decreto ingiuntivo è dunque la lineare conseguenza dell'accoglimento della domanda avente ad oggetto l'accertamento del controcredito maturato da per avere provveduto CP_3 al pagamento delle retribuzione dei lavoratori non versate dall'appaltatrice nelle annualità relative al contratto 2020/ 2022.
L'accertamento di una posta di credito di verso afferente lo stesso contratto ha fondato la CP_3 Pt_1 compensazione richiesta da , ed operata dal giudice, con conseguente condanna al pagamento di CP_3 un residuo debito da in favore di ( p.33 sentenza). Pt_1 CP_3
3. E' infondato altresì il quarto motivo di appello di e . Pt_1 Parte_2
La sentenza impugnata ha accolto la domanda avanzata da in via riconvenzionale avente ad CP_3 oggetto il diritto di regresso in ragione dell'esborso effettuato da in qualità di coobbligata in CP_3 solido ex art. 29 Dlg. 276/ 2003, sia in esito della notifica del verbale di accertamento INPS del
18.2.2021, avente ad oggetto l'importo di euro 186.725 a titolo di contributi non versati da
[...]
per i lavoratori impiegati nell'appalto 2017- 2019, sia in estio della notifica del verbale di CP_8 accertamento INPS avente ad oggetto l'importo di euro 3.088,90, a titolo di contributi non versati da e dalla subappaltatrice ai lavoratori impiegati nell'appalto CP_8 Controparte_6
2017/2019, il tutto per un totale di euro 189.866,86 ( docc. 38, 73 fasc.I grado ). CP_3
E' incontestato il versamento dell'importo da parte di . CP_3
pagina 11 di 19 Piuttosto parte appellante, nell'invocare l'applicazione degli artt. 2560, 2112 c.c. sostiene la esclusione della estensione del debito, pacificamente riconducibile ad in quanto relativo all'appalto CP_8
2017/ 2019, anche ad , in ragione della non inerenza dei crediti degli enti Controparte_19 previdenziali all'esercizio dell'azienda, e della terzietà del creditore INPS. In ultima analisi l'appellante non contesta la fondatezza del diritto di regresso di per i debiti CP_3 contributivi pagati in qualità di condebitore solidale, quanto l'estensione di tale pretesa anche a
[...]
in ragione dell'”inesistente contrato di cessione di azienda”. CP_7 CP_20
Sfugge all'appellante che il giudice di primo grado ha valorizzato l'assenza di discontinuità in via di fatto tra le società e La vicenda che interessa le società non partecipa CP_8 Parte_1 pertanto di una emersione formale, tale da consentire di potere minimamente fare riferimento a quanto risultante dalle scritture, ed è pacifico che nel caso di cessione occulta di azienda i debiti aziendali permangano in capo al cessionario. Per altro verso l'appellante non si confronta con l'ulteriore ricostruzione offerta dal giudice di prime cure che , configurando un subappalto, ha in ogni caso dato conto della estensione della responsabilità solidale della sub committente in relazione alle omissioni contributive.
Giova richiamare che in qualità di committente ha pagato il debito contributivo riferito a CP_3 lavoratori impiegati nell'appalto, avendo diritto di regresso nei confronti dei coobbligati da individuarsi nell'appaltatore e negli eventuali subappaltatori.
La sentenza impugnata non si presta quindi a censure in ordine all'accoglimento della domanda riconvenzionale di nei confronti di service, nei limiti di quanto CP_3 Pt_1 Controparte_6 accertato, e Parte_1 CP_20
4.Il quinto motivo di appello degli appellanti e è in ultima analisi omogeneo Pt_1 Parte_2 con il quarto motivo di appello degli appellanti e (punto 2.4 p.26 e CP_2 CP_21 ss. appello), vertendo sul censurato accertamento di un holding familiare di fatto.
I motivi sono infondati.
in sede introduttiva in primo grado ha dedotto “Risulta allora confermato come le varie società CP_3 siano state utilizzate dai per scopi estranei all'interesse sociale delle stesse (persino definito CP_1
“cooperativo”, cfr. nell'ambito di una eterodirezione occulta, unitaria ed Controparte_14 abusiva ad uso e consumo dei singoli componenti la famiglia in violazione delle normali regole di CP_1 correttezza gestionale, previste dalla legge nell'interesse della singola società controllata con la quale CP_3 aveva rapporti contrattuali. Da quanto precede discende la responsabilità risarcitoria ex art. 2497 c.c. della holding di fatto dei nonché di questi ultimi in via diretta e in solido tra loro nella loro qualità di soci CP_1 illimitatamente responsabili di tale holding di fatto, nei confronti di per aver esercitato l'attività di CP_3 direzione in modo estraneo alla fisiologica corretta gestione societaria e imprenditoriale, il che, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza (Cass. 15346/2016), comporta un risarcimento anche “nei confronti dei creditori delle società figlie per il sol fatto che l'agire illecito abbia causato il danno all'integrità patrimoniale della società diretta e coordinata, tale da renderne il patrimonio sociale insufficiente a soddisfare le pretese dei creditori”.
pagina 12 di 19 La sentenza di primo grado ha quindi ritenuto fondate le allegazioni di in ordine alla sussistenza CP_3 di una holding di fatto avuto riguardo, non solo al legame parentale tra i soggetti persone fisiche, ma al ruolo svolto da ciascuno nelle società, alla continuità tra le società in termini di personale e di strutture, per non dire la sostanziale sovrapponibilità, nonché il pagamento dei debiti di da parte CP_8 di Parte_1
Parte appellante e non hanno specificatamene contestato la Parte_2 Parte_1 sussistenza e la pregnanza di tali elementi fattuali, deducendo piuttosto come le sentenze valorizzate dal giudice sarebbero afferenti l'estensione del fallimento ai soci occulti, sicchè il giudicante avrebbe dovuto accertare la legittimazione risarcitoria delle società controllate e, solo ove incapienti, dare accesso a una azione di regresso ( punto 5 p.9 atto di appello RGA3325/23).
Salvo quanto meglio esposto in seguito, deve rilevarsi che le deduzioni svolte si presentano generiche,
e non sono in ogni caso idonee a intaccare il costrutto argomentativo della sentenza impugnata. Infatti, da un canto, se è vero che la più parte delle sentenze in tema di holding di fatto sono state pronunciate in ragione della verifica della possibile estensione della procedura concorsuale, tale evenienza è stata affrontata quale conseguenza della espletata ricostruzione e chiarificazione dei presupposti utili a configurare o meno una holding di fatto.
Gli appellanti e dal loro canto, oltre a condividere con parte appellante CP_1 CP_2 CP_7 il rilievo inerente l'assenza di “casistica”, per asserita mancanza di una procedura fallimentare
[...] in corso ( p.28 appello, punto 2.4.5 ), hanno contestato la conducenza degli elementi di fatto assunti dal giudice di prime cure per ricostruire la sussistenza di una holding di fatto (avuto particolare riguardo all'assenza di prova di un effettivo controllo e direzione in capo ai germani CP_1
Occorre prendere le mosse dal rilievo che l'art.2497 c.c. detta “le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei princìpi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette. Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio. Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o
l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento.”. La norma disciplina una ipotesi risarcitoria sulla scorta della quale la società/ ente che, abusando dell'eterodirezione, cagioni una lesione all'integrità del patrimonio sociale è responsabile direttamente, oltre che nei confronti dei soci, verso i creditori della società che l'hanno subita, al pari di coloro, che hanno preso parte al fatto lesivo.
pagina 13 di 19 E' bene da subito evidenziare che la responsabilità nei confronti dei creditori della società eterodiretta di cui al comma 1 dell'art. 2497 c.c è una responsabilità per il danno da pregiudizio alla lesione dell'integrità patrimoniale della società, che prevede la condivisione della responsabilità di una molteplicità di soggetti, anche persone fisiche, accomunate dall'essere il baricentro di tale fonte di responsabilità l'attività antigiuridica concretantesi nella “condotta di direzione e coordinamento ….in violazione dei principi di corretta gestione societaria”.
Nell'ottica di tale norma l'attività di direzione e coordinamento consiste nell'esercizio effettivo di un'ingerenza qualificata nella gestione di una o più società, espressione di una posizione di potere tale da incidere stabilmente nelle scelte gestorie e operative dei singoli organi amministrativi e tuttavia concretizzata nella realizzazione di comportamenti estranei alla fisiologica destinazione dei poteri legittimi di direzione e di coordinamento. La responsabilità che ne deriva è connotata da fatto che il danno per i creditori è costituito dal non potere essere pagati a causa del pregiudizio dell'integrità del patrimonio sociale cagionato dalla controllante.L'esistenza della società di fatto holding, come impresa commerciale, è data, quindi per il sol fatto di esser stata costituita tra i soci col fine della direzione unitaria delle società commerciali eterodirette "come strumenti strategici per un interesse sovradimensionato", vale a dire per l'effettivo esercizio dell'attività di direzione e controllo esplicitamente considerata dagli artt. 2497 e ss c.c.( Cass.Sez. 1, Sentenza n. 15346 del 25/07/2016).
E' stato pertanto affermato che “Può esser chiamato a rispondere colui - società (finanche occulta v.
Cass. n. 15346-16) o ente o anche semplice persona fisica ( v. Cass. n. 5520-17) - che sia a capo di più società (di capitali o di persone) in veste di titolare di quote o partecipazioni azionarie, e che svolga in modo stabile l'indirizzo, il controllo e il coordinamento delle società medesime. Risponde peraltro in solido anche chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo (Cass. n. 26765-16) e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio (art. 2497, secondo comma, cod. civ.). Invero gli artt. 2497 e seg. cod. civ. sono norme ispirate al principio di effettività, nel senso che disciplinano la dinamica di un "fatto", e precisamente il fatto dell'abuso di attività di direzione e coordinamento ottenuto mediante esercizio effettivo della corrispondente influenza sulle società assoggettate” ( Cass Sez. 1 - , Sentenza n. 24943 del 07/10/2019). Per completezza può aggiungersi che è stato chiarito che “ Il fatto che le singole società perseguano, invece, l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo (anche solo di fatto) costituisce, piuttosto ed in via tendenziale, possibile prova contraria all'esistenza della supersocietà di fatto (Cass. n. 10507 del 2016; Cass. n. 12120 del 2016; più di recente, Cass. n. 7903 del 2020; Cass. n. 20552 del 2022, in motiv.) e, semmai, indice dell'esistenza di una holding di fatto (che può anche essere una società di fatto”, ( Cass sent, 36378/ 23; 5458/ 23).
Il giudice di prime cure ha quindi dato conto della corretta allegazione di elementi utili a comprovare l'esistenza di una holding di fatto, avendo cura di dare conto degli elementi fattuali posti a fondamento della ricostruzione operata e ciò avuto riguardo alla detenzione da parte di e dei suoi figli di CP_1 quote societarie delle società del gruppo e l'assunzione di ruoli di rappresentanza ed amministrazione delle società, al pagamento di debiti di da parte di Omnia Servizi/Logitek, alla CP_8 commistione di patrimoni, risorse e asset aziendali, primi fra tutti i lavoratori utilizzati transitati da una società con una sostanziale coincidenza tra le attività e l'organizzazione delle società che, infatti, nel corso degli anni si sono avvicendate nell'esecuzione degli appalti dei servizi di pulizia con . CP_3
pagina 14 di 19 Non è stato quindi seriamente contraddetto che le società CP_8 Controparte_6 [...]
e siano state utilizzate per scopi estranei all'interesse sociale di ciascuna, nell'ambito di Pt_1 CP_9 una eterodirezione unitaria ed abusiva, in violazione delle normali regole di correttezza gestionale. La confusione operata ha integrato un uso distorto degli strumenti societari idoneo a fare luogo al riconoscimento di una holding (di fatto) in cui è individuabile linearmente quantomeno un soggetto, salvo quanto meglio esposto in seguito, che, abusando dei poteri di direzione e coordinamento e in piena elusione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale, ha conseguito un vantaggio – in termini economici – attraverso le attività imprenditoriali svolte dalle società facenti parte della descritta “rete di impresa”, che poi sarebbe stata costituita proprio da ( docc.3,7 Parte_1 fasc. I grado ). Le modalità con cui le loro società hanno effettivamente eseguito l'appalto con CP_3
e gestito i relativi rapporti di dare-avere depongono per essere stati i dipendenti di CP_3 [...]
impiegati nel secondo appalto, nonostante fosse ad incassare il corrispettivo CP_8 Parte_1 dell'appalto, ad evidenza dell'identità sostanziale di gestione, controllo e patrimonio tra le società coinvolte nella attività oggetto di commessa, come confermato nella rappresentazione contabile predisposta all'esito di interlocuzioni con la controparte , dal Dott. , che è incontestato CP_3 Tes_1 essere stato consulente di e ( doc.48 “a Parte_1 CP_8 CP_9 Controparte_6 seguito di confronto con le imprese coinvolte”) redatta sulla scorta di documentazione versata in atti rimasta incontestata (docc. 59, 60).
Quanto alle deduzioni di è sufficiente richiamare che, proprio perché il fondamento giuridico CP_1 della responsabilità ex art. 2497 c.c. risiede nel principio di effettività, e si pone su un piano tutt'affatto diverso dall'agire negoziale, non ha pregio il richiamo alla personalità distinta delle società. Tantomeno coglie nel segno la mancata o infruttuosa escussione dei patrimoni delle società controllate come condizione per agire nei confronti della holding in quanto “la norma non preveda una condizione di procedibilità dell'azione del socio contro la società che esercita l'attività di direzione e coordinamento, costituita dall'infruttuosa escussione della società controllata - il cd. beneficium escussionis - e neppure un cd. beneficium ordinis, in assenza di rapporto obbligatorio solidale nel debito risarcitorio.” ( Cass.n. 29139/2017).
pertanto, a fronte della mole di elementi deponenti per il suo pieno coinvolgimento nelle CP_1 attività di gestione e coordinamento delle entità facenti a lui capo, non ha neppure tentato di contestare la pregnanza degli elementi di prova a supporto della riconosciuta unitaria gestione societaria, al di là dei ruoli assunti nel tempo, e la violazione dei principi di corretta gestione.
Un vaglio più severo deve essere svolto con riguardo alle posizioni di e atteso CP_1 CP_2 che una, seppure ammissibile, semplificazione terminologica, non può portare a dare per assunto l'esistenza di una entità familiare autonomamente valutabile a prescindere dall'effettiva presa in carico della gestione societaria da parte di ciascun appellante persona fisica. La Suprema Corte ha in plurime occasioni evidenziato come l'esistenza di legami lato sensu affettivi implica la necessità di una prova ancor più rigorosa dell'operatività di una società di fatto e dell'esteriorizzazione del vincolo sociale tra i suoi singoli soci, fondata su elementi de facto e circostanze concludenti tali da escludere che il loro intervento nelle attività sia ispirato dalla mera “affectio familiaris” piuttosto che ad una vera e propria pagina 15 di 19 “affectio societatis” che implica qualcosa di più pregnante che l'espletamento di attività esecutive, richiedendo piuttosto una vera e propria intraneità nella gestione societaria. In aderenza al citato principio di effettività non è dirimente la titolarità formale di quote o l'assunzione di ruoli amministrativi, posto che le attività che danno luogo ad una holding di fatto debbono evidentemente avere a riferimento una attività di ingerenza che prescinde dalle posizioni che il soggetto ricopre formalmente all'interno delle singole società.
Orbene tale doverosa premessa è destinata ad avere ricadute nel caso di specie, atteso che le deduzioni svolte dagli appellanti non si sono rilevate idonee a inficiare la pregnanza degli elementi che convergentemente consentono di aderire alla valutazioni espresse dal giudice di prime cure.
Come sopra fatto cenno gli appellanti hanno tentato di sminuire la portata dei vari elementi sintomatici che, pure, plurimi e consistenti, danno conto di cariche assunte in termini non meramente formali e dello svolgimento di attività non esclusivamente esecutive.
In tal senso parte appellante, a sostegno della propria tesi, ha fatto leva sulla individuazione e selezione di alcuni elementi di prova che, assunti atomisticamente, potrebbero non assumere una valenza univoca. Si è pertanto esonerata dal prendere posizione sulla valenza di altri elementi meno passibili di essere seriamente interpretati in funzione difensiva, di per sé pregnanti e che vanno a ulteriormente supportare un quadro indiziario riccamente articolato. In tal senso giova richiamare come già dal 2016 abbia individuato sé e la figlia referenti per l “amministrazione e pratiche Parte_2 CP_1 generali” ( nota del 11.2016 doc. 98 fasc.I grado ) che utilizzando il plurale, in CP_3 CP_2 data 25.9.2019 abbia provveduto ad interfacciarsi con per trasmettere l'offerta per il rinnovo del CP_3 contratto il cui tenore non depone per una attività di mera trasmissione di decisioni adottate da altri ( doc 8 fasc.I grado “Dopo un attente valutazioni di costi e modalità siamo a inviare la Nostra CP_3 offerta, ci auguriamo di aver espresso economicamente una possibilità che possa darVi soddisfazione”.). Sia che hanno partecipato alla riunione con del CP_1 CP_2 CP_3
5.8.2020 affrontando, oltre a tutta una serie di questioni inerenti aspetti caratterizzanti l'appalto, in primis quella inerente le “ società facenti parte della rete di impresa” l'invio della fideiussione ( docc.29, 93 fasc.I grado ), essendo inoltre individuati quali “referenti della cooperativa” dalle
CP_3 lavoratrici che effettuavano con loro colloquio di lavoro per essere venivano inserite nella struttura ( doc. 38 fasc.I grado ). Nel corso del rapporto intercorso con emerge che
CP_3 CP_3 CP_2 controllasse che esso avesse regolare esecuzione, impegnandosi anche per la emissione di note di credito e pagamento di dipendenti. Per non dire come sempre e si siano fatti CP_2 CP_1 carico di gestire la restituzione di tutte le attrezzature e materiali impiegate da Controparte_7 CP_9 nelle sedi di , all'esito dell'intervenuta risoluzione del rapporto avendo altresì che arrivava
CP_3 CP_2 diffidato in caso di mancata disponibilità a consentire il ritiro dei materiali ( email di
CP_3 [...] del 14.4.2021docc. 89, 90 e 99). CP_2
È poi pacifico che e fossero a conoscenza degli inadempimenti retributivi e CP_1 CP_2 contributivi e relative violazioni, incluso l'utilizzo di lavoratori in nero, da parte delle società del gruppo, inviando poi a i RC (doc. 5 “mi prendo personalmente la responsabilità” in CP_2 CP_3 relazione al mancato pagamento di uno dei lavoratori di . E' infine da dire che CP_8 pagina 16 di 19 l'impegno con cui parte appellante ha tentato di fare perno sul disconoscimento delle firme riconducibili a danno il segno di un approccio volto a dare rilievo a profili di spendita CP_1 della qualità in allora rivestita, tra l'altro anche in sede assembleare, come evidenziato dal giudice di prime cure, quando invece il profilo di rilievo investe la conducenza di tutti gli elementi allegati a fornire la prova della ingerenza negli affari societari.
Non vale ad inficiare le considerazioni assunte dal giudice di prime cure la sentenza di assoluzione n.
546/2024 del Tribunale penale di Lodi,passata in giudicato, adottata nei confronti di CP_1 avente ad oggetto illeciti penali di carattere fiscale relativi alla società avvenuti Controparte_4 nel corso del periodo in cui ne risultava formalmente amministratrice, fino al 2018. CP_1
Seppure tale sentenza abbia mandato assolta sul presupposto dell'essere un mero Parte_3 prestanome, individuato il vero dominus della in e' evidente che, CP_8 Parte_2 nessuna efficacia di giudicato può essere assegnata alla suddetta pronuncia, che copre un arco temporale ed ha assunto una prospettiva in termini istruttori totalmente diversa da quella assunta nel presente giudizio. Tale pronuncia non si presta quindi ad assumere valenza alcuna, essendo fondata su elementi acquisiti in quella sede, che non esauriscono il portato di quanto acquisito nel presente processo, sicchè le valutazioni operate dal giudice penale non sono idonee a interferire con il complesso probatorio adottato a fondamento della decisione impugnata. Per completezza è altresì da rilevare che il Tribunale di Lodi ha piuttosto provveduto alla trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica per accertare l'eventuale “falsa sottoscrizione delle deleghe presentate agli accertatori in sede di verifica fiscale”, non avendo in quella sede accertato il dato, ciò senza considerare che la circostanza è priva di valenza dirimente nel contesto del ricco e articolato quadro sintomatico.
Infine, sotto altro profilo, non è neppure prospettato per quale motivo avrebbe dovuto Parte_2 ricorrere alla figlia in qualità di prestanome per poi mettere in atto la asserita estromissione.
Infine, seppure, la figura di si segnala per essere la persona che ha avviato la Parte_2 collaborazione con e che in forza del pregresso ha potuto ottenere di rinnovare l'appalto, e che CP_3 si è interfacciato con avvalendosi del supporto del consulente una volta che il CP_3 Tes_1 rapporto è entrato nella fase critica, non trovano conforto le deduzioni che vorrebbero relegati CP_1
e a ruolo di meri esecutori delle disposizioni paterne. CP_2
I restanti presupposti utili a fondare il riconoscimento della responsabilità ex art 2497 c.c. sono rimasti non contraddetti. Come sopra esposto , in qualità di coobbligata solidale, ha pagato le CP_3 retribuzioni dei dipendenti formalmente in capo a e nonché somme nei CP_8 CP_20 confronti dell'INPS, ed ha maturato il diritto di regresso nei confronti di Parte_1
Il patrimonio di tale società è sostanzialmente privo di asset che possano consentire a di CP_3 esercitare fruttuosamente la propria azione di regresso: infatti non ha dipendenti Parte_1 né beni che possano dare conto della capienza di tale società a fare fronte al diritto di rivalsa del creditore . CP_3
pagina 17 di 19 Quanto al nesso di causalità gli appellanti non hanno svolto nessuna seria deduzione difensiva, essendosi i limitati a richiamare l'argomentazione afferente la asserita non genuinità dell'appalto, e pertanto l'essere gli importi pagati da conseguenza della sua condotta illecita e colposa ( p.39 CP_3 appello punto 2.4.7).
5. Da quanto sopra esposto emerge che la sentenza deve essere confermata.
Il riparto delle spese di lite segue il principio della soccombenza e comporta che le stesse devono essere poste a carico delle parti appellanti in favore di .Le spese si liquidano come da dispositivo, CP_3 tenendo presente i valori medi con un incremento da valutarsi nella misura del 30% in ragione della pluralità delle parti appellanti e della non completa sovrapponibilità delle deduzioni svolte.
Ricorrono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato da parte di Parte_1
appellanti soccombenti.
[...] Parte_2 CP_2 CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni diversa istanza o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , nonché da Parte_1 Parte_2 CP_1
e , avverso la sentenza n1235/ 2023 del Tribunale di Pavia così dispone:
[...] CP_2
1) rigetta l'appello proposto da e , nonché l'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
CP_1 CP_2
2) condanna nonché in solido Parte_1 Controparte_11 CP_10 [...]
. a rimborsare a le CP_12 CP_6 Parte_2 CP_2 CP_1 CP_3 spese di lite del grado, che si liquidano in euro 18.612,10 oltre 15% dei compensi rimborso spese generali, iva, se dovuta e c.p.a.;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti soccombenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano il 7.11.2024.
Il consigliere rel.
Dott.ssa Roberta Nunnari
Il presidente
Dott. Francesco Distefano
pagina 18 di 19 pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Può richiamarsi che aderendo all'invito di , in data 18.9.2019 inviava a una prima offerta per CP_3 Parte_2 CP_3 il nuovo appalto (doc. 7), affermando che tale offerta: “è strutturata dalla capolista della nostra RETE … OMNIA SERVIZI S.R.L.” e premurandosi di aggiungere: “Resta inteso che la capo gruppo della rete - - ha lo stesso Parte_1 controllo e gestione della attuale .”. - La settimana successiva, figlio di , Controparte_4 CP_2 Pt_2 provvedeva ad inviare una nuova offerta a nella quale veniva proposta la riduzione del corrispettivo indicato nella CP_3 prima offerta, esprimendosi nella mail accompagnatoria in questi termini (doc. 8): “Vi ringraziamo ancora per la possibilità fornitaci di provare ad effettuare un offerta per dare continuità al lavoro svolto in collaborazione in questi anni”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesco Distefano Presidente dr. Irene Lupo Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3325/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), , in proprio e in qualità di Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 legale rappresentante della prima, rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Branchicella ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, al Viale G. Mazzini n. 134;
APPELLANTI / APPELLATI
E DA
rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Caramello e CP_1 CP_2 dall'Avv Luca Balbi , elettivamente domiciliati presso il loro studio in Genova via Roma 10/8 con domicilio telematico agli indirizzi e Email_1
Email_2
APPELLANTI / APPELLATI E CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA MONTENAPOLEONE 18 CP_3 P.IVA_2 MILANO presso lo studio dell'avv. DEBIASI ANTONIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PALLADINO MADDALENA
APPELLATA
Nonché contro
(C.F. Controparte_4 P.IVA_3
(C.F. ), Controparte_5 P.IVA_4
C.F. ) Controparte_6 P.IVA_5
pagina 1 di 19 APPELLATE CONTUMACI
Sulle seguenti conclusioni:
Per Controparte_7
piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per
[...] l'effetto, così provvedere : Nel merito, in via principale: Confermare il decreto ingiuntivo opposto;
Respingere integralmente le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di idonea prova. Nel merito, in via subordinata: Accertare e confermare l'entità delle prestazioni rese da nei confronti di Parte_1 CP_3 Condannare al pagamento, in favore di dell'importo di € 114.919,13, o della diversa CP_3 Parte_1 somma che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo effettivo. In via ulteriormente subordinata: Qualora – in ipotesi non condivisa e ferma restando l'inammissibilità della produzione documentale tardiva di controparte – la Corte ritenga di dover ammettere la nota di deposito, il documento n.
109 e il verbale di accertamento INPS, concedere agli odierni esponenti termine perentorio per articolare istanze istruttorie, ivi inclusa l'esibizione degli originali del verbale INPS e dei presunti contratti di secondo appalto (2020-2022) e subappalto Omnia Servizi-Logitek, con conseguente differimento dell'udienza di precisazione delle conclusioni e dei successivi termini processuali, nonché salva e impregiudicata la facoltà di esperire l'azione di querela di falso, in via incidentale o principale. In ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto dal sig. a a nessun titolo. Parte_2 CP_3 Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio
Per e ( espunte note in calce) CP_1 CP_2 Altresì, “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello e, per quanto di competenza, all'Ill.mo Giudice Istruttore;
Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta;
Previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso;
Previe ammissione delle istanze istruttorie richieste in prime cure e in costituzione in appello, e qui riproposte per brevità in revoca dell'ordinanza emessa da Codesta Corte datata 2 maggio 2024 e depositata in data 9 maggio 2024 Previo, ove del caso, espletamento di CTU tecnico-contabile, come richiesta in prime cure e qui riproposta in nota8 ; e dunque previa revoca dell'ordinanza di Codesta Corte, datata 2 maggio 2024 e depositata in data 9 maggio 2024 In accoglimento delle domande, eccezioni, difese ed istanze tutte già proposte in prime cure, nonché nell'appello già sub RG. 3345/2023 nanti Codesta Ecc.ma Corte di Appello civile, e qui, per quanto occorrer possa, integralmente riproposte e richiamate, ed in totale riforma della sentenza CP_ gravata n. 1235/2023, rigettare la domande, istanze ed eccezioni tutte proposte da anche nei confronti dei Signori e in quanto inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, nonché, CP_1 CP_2 ove del caso, rigettare ogni e qualsivoglia domanda, eccezione ed istanza proposta da ulteriore e diversa controparte, anche appellante, laddove contrastante e/o giuridicamente incompatibile con i motivi principale e/o subordinati, di appello, ovvero con le conclusioni proposte dagli odierni esponenti. Infine, in denegatissimo ed ultimo subordine, sia con riferimento all'RG 3325/2023 che con riferimento all'RG 3345/2023, per la non creduta ipotesi di ritenuta ammissione della nota di deposito e della produzione doc. 109 e verbale siccome prodotto anche all'udienza, previa emissione di espresso provvedimento in merito, concedere termini agli esponenti per istanze istruttorie (tra cui, per quanto occorrer possa già sin d'ora ed in primis la esibizione e produzione da parte di INPS sia dell'originale del preteso verbale INPS nonché gli originali dei pretesi documenti contrattuali di secondo appalto (2020-2022 e sub appalto Omnia Servizi- Logitek), azioni e difese, con conseguente differimento dell'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata nonché dei conseguenti successivi termini ed incombenti, e sempre fatta salva, la facoltà ed il diritto, di proporre, anche in via autonoma e principale, l'azione di querela di falso. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio
Per CP_3 Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, così giudicare: - in via pregiudiziale o preliminare: dichiarare inammissibili ovvero manifestamente infondati gli appelli proposti da e anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 348- Parte_1 Parte_2 CP_1 CP_2 bis c.p.c. per tutti i motivi esposti in atti;
- in via subordinata nel merito: rigettare gli appelli proposti da Parte_1
e in quanto infondati in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
[...] Parte_2 CP_1 CP_2
- in estremo subordine nel merito: nella denegata ipotesi in cui fosse accertata la nullità e/o l'invalidità dei rapporti di appalto e/o di subappalto come descritti in atti, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a CP_3 Parte_1 per tutti i motivi esposti in atti;
- in estremo subordine in via riconvenzionale: - nella denegata ipotesi in cui fosse
[...] accertata la nullità e/o l'invalidità dei rapporti di appalto e/o di subappalto come descritti in atti, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del Parte_1 Controparte_8 legale rappresentante pro tempore, , in persona del legale Controparte_9
pagina 2 di 19 rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, la società Controparte_6 holding di fatto tra e e i soci di quest'ultima illimitatamente responsabili Parte_2 CP_2 CP_1
e in solido tra loro o ciascuno per quanto di propria competenza, al Parte_2 CP_2 CP_1 pagamento, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c. ovvero, in ulteriore subordine, dell'art. 2041 c.c., dell'importo CP_ di Euro 279.207,39 e/o del diverso importo accertato, oltre interessi, in favore di , per i motivi tutti di cui in atti;
- nella denegata ipotesi in cui fosse accertato che non abbia preso parte alla holding di fatto con CP_1 Pt_2 e come descritta in atti, previo accertamento della responsabilità di in qualità di
[...] CP_2 CP_1 formale amministratrice di e di per aver la stessa violato con Controparte_8 Parte_1 dolo o comunque colpa grave ogni dovere alla stessa in capo nella gestione sociale e nella conservazione dell'integrità del patrimonio sociale delle predette società, condannare anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 2476 c.c. e CP_1 2394 c.c. per i motivi tutti di cui in atti, nonché, in solido con lei o ciascuno per quanto di propria competenza,
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del Parte_1 Controparte_8 legale rappresentante pro tempore, , in persona del legale Controparte_9 rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, e i soci Controparte_6 della holding di fatto e al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, costi e Parte_2 CP_2 spese subiti e subendi da provati in corso di causa e/o da determinarsi anche in via equitativa ai sensi CP_3 dell'art. 1226 c.c., per l'importo di Euro 279.207,39 e/o del diverso importo accertato, per i motivi tutti di cui in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione avverso il decreto n.1968/ 2021 con cui le veniva ingiunto il CP_3 pagamento di euro 114.919,13 in favore di a titolo di corrispettivo di servizi di Parte_1 appalto di facchinaggio, pulizia, logistica resi nel triennio 2020-2022.
In particolare , nel dedurre di avere affidato i servizi appalto di pulizia per il triennio 2017/ 2019 CP_3 alla (“ ), società riconducibile alla famiglia Controparte_8 CP_8
ed in particolare ad che, con i figli e gestiva CP_1 Parte_2 CP_2 CP_1 integralmente il rapporto con in relazione all'esecuzione del contratto, e di avere CP_3 successivamente conferito i medesimi servizi per il triennio 2020/ 2022 alla ha Parte_1 contestato l'asserito debito nei confronti della opposta, allegando in via riconvenzionale l'esistenza di controcrediti, ovverosia, un canto, note di credito emesse da stessa, derivanti da Parte_1 prestazioni di pulizie non eseguite, dall'altra, l'esistenza in via di regresso, in qualità di responsabile solidale ex art 29 Dlgg.276/ 2003, del credito, di maggiore importo, derivante dall'avere pagato retribuzioni, nonché contributi impagati all'INPS, per effetto di violazioni ed inadempimenti posti in essere dalle società a cui facevano capo i lavoratori impiegati nei servizi svolti presso gli stabilimenti di
, ciò più precipuamente in ragione della configurabilità di una cessione d'azienda occulta tra CP_3
e nel triennio 2017/ 2019. CP_8 Parte_1
Chiedeva pertanto, previa autorizzazione alla chiamata dei terzi, società e persone fisiche, ritenuti condebitori solidali, l'accertamento della qualifica di e di Controparte_8 quali subappaltatori di in relazione all'appalto tra e CP_10 Parte_1 CP_3 con durata dal 1.1.2020 al 31.12.2022 e della qualifica di Parte_1 Controparte_6 quale subappaltatore di in relazione all'appalto tra
[...] Controparte_8
e con durata dal 1.1.2017 al 31.12.2019, al fine CP_3 Controparte_8 di accertate il diritto di regresso nei confronti delle dette società appaltatrici e subappaltatrici nonché l'accertamento. Chiedeva altresì l'accertamento della esistenza di una holding familiare di fatto fra ed i figli e chiedendo dichiararsi la responsabilità Parte_2 CP_1 CP_2 risarcitoria ex art. 2497 c.c. della holding di fatto dei nonché di questi ultimi in via diretta e in CP_1 solido tra loro, o ciascuno per quanto di propria competenza, nella loro qualità di soci illimitatamente responsabili, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali pagina 3 di 19 subiti per effetto delle gravissime violazioni poste in essere per aver esercitato l'attività di direzione in modo estraneo alla fisiologica corretta gestione societaria e imprenditoriale.
Si costituiva l'opposta contestando quanto ex adverso dedotto, chiedendo la Parte_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto delle restanti avverse pretese.
Si costituiva altresì nonché con autonomo atto e Parte_2 CP_1 CP_2 contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo che , sulla base dell'atto di citazione, non era dato desumere quale fosse la condotta imputabile ad e che, in ogni caso, non era dimostrata Parte_2 la costituzione di una holding di fatto con i famigliari;
chiedevano pertanto il rigetto delle domande svolte da in via riconvenzionale. CP_3
Con sentenza n. 1235/ 2023 il tribunale di Pavia, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e, compensato il credito derivante dalla esecuzione del contratto di appalto con le somme dedotte in controcredito, oggetto di diritto di regresso, ha condannato in solido con Parte_1 [...]
. , e CP_11 CP_10 Controparte_12 CP_6 Parte_2 CP_2 CP_1 al pagamento in favore di di 6.342,00, oltre euro 189.866,96 in ragione di quanto
[...] CP_3 versato da all'INPS, avendo ritenuto provata la holding di fatto. CP_3
In particolare il tribunale:
• ha accertato il credito dedotto in fase monitoria da per l'ammontare di euro Parte_1
114.919,13, ritenuto sussistente il titolo consistente nel contratto di appalto, nonché l'esecuzione dello stesso in assenza di doglianze in merito ad alcun disservizio da parte di come Controparte_13 portato dalle fatture, relative sia al corrispettivo mensilmente dovuto contrattualmente, sia a lavori extra, riscontrate da prove documentali , anche aventi valenza confessoria ,e dall'istruttoria testimoniale svolta;
• ha accertato il credito dedotto in compensazione da in via riconvenzionale nei seguenti termini: CP_3
a) nella misura complessiva di euro 31.921,37 come portato da note di credito, avente natura di riconoscimento di debito;
b) nella somma oggetto di diritto di regresso ex art. 1299 c.c., ammontante a complessivi euro 89.340,53 versata in qualità obbligata solidale ex art. 29 Dlg 276/ 2003, nei confronti di lavoratori della o della , per quote di retribuzione non versate CP_8 CP_9 dall'appaltatrice con riferimento specificatamente all'appalto intercorso nelle annualità 2020-2022, il tutto come comprovato da titoli giudiziali, richieste stragiudiziali, esborsi delle somme documentati;
Al riguardo il tribunale ha appurato una continuità tra l'appalto concluso per il triennio 2017/ 2019 e quello concluso per il triennio 2020/ 2023, atteso che i lavoratori formalmente impiegati presso la avevano continuato a lavorare, svolgendo le stesse mansioni presso le medesime sedi CP_8 utilizzando altresì i medesimi beni strumentali anche a seguito del contratto di appalto 2020-2022 concluso tra e società che non risultava avere propri lavoratori alle proprie CP_3 Parte_1 dipendenze.Ha pertanto riconosciuto una continuità aziendale nei due rapporti di appalto succedutisi con la committente , in via alternativa ha ricondotto la fattispecie ad un rapporto di subappalto CP_3 tra e e quale subappaltatrici;
Parte_1 CP_8 CP_9
• ha ritenuto provata l'esistenza di una holding di fatto costituita dai componenti il nucleo familiare di padre e i figli e avuto riguardo al rapporto parentale, al ruolo rivestito da Parte_2 CP_2 CP_1 ciascuno nelle diverse società interessate dagli appalti, alla continuità tra le società, al pagamento pagina 4 di 19 effettivo dei debiti di da parte di , all'utilizzo del medesimo CP_8 Controparte_7 CP_9 indirizzo con i clienti e all'ausilio del medesimo consulente;
• ha accolto la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da nei CP_3 confronti dei componenti la holding di fatto ex art.2497 c.c consistente nel rimborso di quanto versato da , a fronte dei verbali di accertamento INPS, per euro 189.866,86 in qualità di committente e CP_3 coobbligata solidale nei confronti di , quest'ultima solo in Controparte_14 relazione al minore importo di euro 3088,90.
• ha ritenuto infondata l'eccezione inerente la nullità del rapporto di appalto per non essere genuino.
Avverso la sentenza hanno proposto autonomo appello e , da un Parte_1 Parte_2 lato, dando luogo alla iscrizione del procedimento 3325/ 23 RGA, e e , CP_2 CP_1 dall'altro, dando luogo alla iscrizione del procedimento 3345/ 23 RGA.
A) e , nell'avanzare altresì istanza per la sospensione della Parte_1 Parte_2 esecutività della sentenza, hanno censurato la sentenza lamentando, in sintesi:
1) l'avere il giudice di primo grado autorizzato la chiamata di terzi erroneamente interpretando l'esigenza di riunire in litisconsorzio soggetti diversi dai legittimati passivi;
2) che il decreto ingiuntivo non sarebbe stato confermato pur essendo stato accertato il credito di il tribunale si sarebbe “dimenticato” di decidere sugli interessi sicchè la compensazione Parte_1 operata dal giudice non avrebbe tenuto conto degli interessi moratori sul credito di Pt_1
3) che il credito opposto in compensazione da sarebbe il frutto di una erronea applicazione del CP_3 principio di non contestazione, di una inversione dell'onere della prova in merito al riconoscimento del debito effettato da un soggetto terzo, nonché della errata estensione della corresponsabilità ex art.2112
c.c. a tutti i soggetti chiamati in causa, dovendosi invece operare l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. solo per la quota parte di ognuno, cioè dividendo il debito tra i vari soggetti ritenuti coobbligati in termini tali da legittimare l'azione di regresso per la quota parte di ognuno, pari ad euro 22.335,13 corrispondente ad un quarto di euro 114.919, 13;
4) l'erronea individuazione dei rapporti interni tra debitori solidali, avendo il giudice collegato l'obbligazione di in funzione della cessione di azienda occulta;
in ogni caso non Parte_1 opererebbe l'automatica estensione di responsabilità ex art 2112 c.c. perché la solidarietà è limitata ai soli crediti di lavoro dipendente e non ai crediti di terzi, quali l'INPS;
5) l'erroneo riconoscimento di una holding occulta sulla base di sentenza che richiamano l'estensione del fallimento, non pertinenti al caso di specie;
inoltre il giudice non avrebbe accertato la infruttuosa esecuzione nei confronti delle controllate.
Hanno infine chiesto, in via principale la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto delle domande avverse, in subordine l'accertamento e la conferma dell'entità delle prestazioni rese da Pt_1 in favore di per l'importo di euro 114.919, 13, o la diversa somma risultante in corso di
[...] CP_3 causa, oltre al pagamento di interessi di mora dalle singole scadenze al saldo, nonché l'accertamento che nulla fosse dovuto da parte di Parte_2
B) e hanno a propria volta svolto censure articolando motivi che CP_2 CP_1 possono essere compendiati, in estrema sintesi, come segue :
I)“la nullità degli appalti per difetto di forma e contenuto” (punto 2.1.p 10 appello): contratti sarebbero nulli in quanto non conterrebbero l'indicazione dei costi della sicurezza come previsto dall'art. 26 co. V DLG 81/ 08, in ogni caso il contratto per il triennio 2017/ 2019 non sarebbe pagina 5 di 19 riconducibile a che era il legale rappresentante di mentre quello per il triennio CP_1 Pt_1 successivo on è stato redatto con data certa;
altrettanto inesistenti sarebbero i subappalti;
II)“la inesistenza di appalti genuini per i servizi di pulizie negli stabilimenti di ” ( punto 2.2. p. CP_3
12 appello): sarebbe mancato un insieme organizzato di impresa atto a consentire lo svolgimento delle attività oggetto di contratto, ciò avuto anche riguardo alla sproporzione tra il numero dei lavoratori impiegati e quelli necessari a svolgere le attività in plurimi stabilimenti adibiti a un numero considerevole di addetti che deporrebbe per essere il valore dell'appalto inidoneo a configurare un rischio di impresa;
III)“la sproporzione economica negli appalti oggetto di causa” (punto 2.3 p.22 appello): l'inadeguatezza del corrispettivo darebbe luogo alla lesione o esclusione del sinallagma contrattuale;
l'onere di provare un valido rapporto contrattuale gravava su la sentenza avrebbe utilizzato una CP_3 perizia di parte depositata tardivamente e in ogni caso di formazione unilaterale;
IV)“La condanna degli odierni esponenti in ragione della partecipazione ad “holding familiare di fatto” (pp. 26-41): la sentenza avrebbe erroneamente riconosciuto una holding familiare di fatto in mancanza di una prova rigorosa dello svolgimento di una attività di gestione / direzione coordinata;
non vi sarebbe prova di attività gestoria da parte di soggetti che hanno formalmente assunto carice societarie, in mancanza inoltre di prova della successione tra le società; vi sarebbe l' inesistenza del danno illecito per non essere stati provati i fatti generatori, essendo responsabile delle CP_3 conseguenze della propria condotta non potendo considerarsi mero committente;
erronea valutazione in ordine alla successione di appalti avendo il giudice valorizzato la contumacia di CP_10
. d Controparte_12 CP_6 Controparte_15
Hanno chiesto infine la riforma della sentenza impugnata ed il rigetto delle domande avanzate da
. CP_3
Tutte le parti appellanti hanno chiesto la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza.
All'udienza del 2.5.2024, disposta la riunione della causa RGA 3345/ 23 alla causa RGA 3325/ 23, stata dichiarata la contumacia delle società , Controparte_4 Controparte_6
, le parti appellanti hanno insistito per l'accoglimento dell'istanza di Controparte_16 sospensiva, avversata da che ne ha chiesto il rigetto. Con ordinanza resa in pari data la corte ha CP_3 rigettato l'istanza di sospensiva ed ha assegnato i termini ex art. 352 cpc rinviando all'udienza del
17.10.2024 per la rimessione in decisione. Differita d'ufficio l'udienza tenutasi con modalità cartolare, alla udienza del 31.10.2024 la causa è stata assunta in decisione e decisa nella camera di consiglio del
7.11.2024.
MOTIVI
0. Preliminarmente deve affermarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità avanzata da CP_3 ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione in vigore dal 28.2.2023. Infatti sia l'atto introduttivo del giudizio di parte appellante e , che l'appello dei germani consentano di Pt_1 Parte_2 CP_1 individuare i capi della sentenza impugnati e i motivi in base ai quali si muove censura alla sentenza, sicchè l'articolazione delle impugnazioni è svolta in termini aderenti al vaglio imposto dalla norma, consentendo di individuare i punti controversi di cui si sollecita la diversa ricostruzione con pagina 6 di 19 conseguente piena estrinsecazione del principio devolutivo. Per altro verso la trattazione disposta esclude a monte che sia stato svolto un vaglio utile ad accedere alla prospettata inammissibilità ex art
348 bis c.p.c.
1. Deve essere in primo luogo affrontata la questione che investe la nullità dei contratti di appalto, oggetto di esame al punto 6 della sentenza impugnata, e riproposta dai germani con l'atto di CP_1 appello si e seppure in termini parzialmente diversi rispetto alla CP_1 CP_2 prospettazione svolta in primo grado, come articolata vuoi con il primo motivo di appello “per difetto di forma e contenuto” ( punto 2.1 pp. 10-12), vuoi in ragione della “inesistenza di appalti genuini per i servizi di pulizie negli stabilimenti di ” ( punto 2.2 pp. 12-22) oggetto del secondo motivo di CP_3 appello, e “sproporzione economica negli appalti oggetto di causa”) oggetto del terzo motivo di appello (punto 2.3 pp. 22-26).
Come di seguito esposto le deduzioni offerte non sono idonee a configurare la nullità dei contratti.
1.1 Il primo profilo è eccepito con specifico riguardo alla violazione dell'art. 26 DLG 81/ 08 , in quanto il contratto di appalto stipulato per il triennio 2017/ 2019, di cui sarebbe stata disconosciuta la firma da parte di ( profilo ulteriormente ripreso a p.39 dell'appello), non avrebbe previsto CP_1
l'indicazione dei costi per la sicurezza, mentre il contratto per il triennio 2020/ 2022 sarebbe stato stipulato solo verbalmente.
Quanto al disconoscimento, con comparsa di costituzione in primo grado ha contestato CP_1 la riferibilità a sé di tutta indistintamente la documentazione prodotta da controparte e a lei riconducibile, anche quella oggetto di trasmissione via pec, “con espressa riserva, di proporre, unitamente alle opportune eventuali istanze istruttorie in merito, anche ulteriore domanda/giudizio di falso”, sicchè la doglianza, come affermato dal giudice di prime cure, si presta a censura di inammissibilità.
In ogni caso il contratto per il triennio 20217/19, stipulato e sottoscritto formalmente dall'allora rappresentante legale è stato eseguito, sicchè le parti se ne sono avvalse. A ciò si CP_1 aggiunga che la testi della totale estraneità di alle vicende della Omnia service, CP_1 confligge con la prospettazione di una ingerenza del genitore, delineato come amministratore di fatto e dominus, in una attività che prevede necessariamente lo svolgimento delle attività formalmente poste in essere in capo ad altri, tant'è che la stessa appellante ha piuttosto lamentato una “ CP_1 estromissione” dalla gestione, pur ammettendo di avere “ intrapreso mere attività esecutive ordinarie”
( p.38 appello e comparsa costituzione primo grado).
Non è poi stato dedotto che vi fosse un effettivo rischio di interferenza, che è il presupposto per l'indicazione dei costi di sicurezza. Anzi il contratto riporta “È POSSIBILE ESCLUDERE ogni possibile interferenza (sia fra le Ditte incaricate che fra questi ed il personale dell'azienda Committente) in quanto l'organizzazione dei lavori non prevede la possibilità di sovrapposizioni spazio temporali ( doc. 1 p. 161, 173, 184, 195).In ogni caso il contratto sottoscritto per il triennio
2017/ 2019 riporta specificatamente i costi per la sicurezza nell'“Allegato 5 – Tariffe” ( doc. 1 fasc.I grado ), individuandoli quale quota del corrispettivo globale. CP_3
pagina 7 di 19 Il contratto stipulato per il triennio successivo non può reputarsi nullo per mancanza di forma venendo in rilievo, piuttosto, la omessa sottoscrizione del testo contrattuale comunque redatto. Invero dopo che ha formalizzato una richiesta di offerta, è rimasto incontestato che ha fatto seguito l'invio del CP_3 testo contrattuale, che risulta essere stato accettato ( doc. 9 fasc.I frado “Pertanto in CP_3 considerazione del capitolato attuale di gara ritengo che il canone di € 24.000 sia adeguato e rispondente alla normativa in vigore“), per come anche dedotto dalla stessa società che Parte_1 già a decorrere dal gennaio 2024 ha emesso fattura, e che ha potuto avanzare pretesa monitoria sul presupposto della effettività e legittimità dei corrispettivi pretesi ( docc. 10,11 fasc.I grado ). CP_3
1.2 Per quanto attiene la eccepita nullità per non essere gli appalti genuini, va richiamato che l'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 ha individuato i criteri distintivi fra interposizione illecita ed appalto lecito consentendo di definire un appalto “genuino” quando l'appaltatore non risulti essere un intermediario, ma un vero e proprio imprenditore che, come tale, impieghi una propria organizzazione produttiva ed assuma i rischi della realizzazione dell'opera o del servizio pattuito. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza, in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi è necessario verificare che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo dei propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa.
Deve, invece, ravvisarsi un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente (Cass.Sez. 5 -
Ordinanza n. 12807 del 26/06/2020).
Sul punto la sentenza impugnata ha affermato ( p.43 ): “l'eccezione di appalto illecito di mano d'opera risulta genericamente dedotta e comunque contraddetta per tabulas, da plurimi e concordanti elementi documentali tra cui: documentazione di formazione delle stesse società appaltatrici, in cui si attesta il pagamento, sia pure parziale dei dipendenti, l'esecuzione delle prestazioni nonché il versamento del corrispettivo da parte della nel corso dell'appalto (cfr. ad es. a quest'ultimo proposito, la stessa CP_3 documentazione allegata in fase monitoria) ; atti giudiziali in cui i lavoratori si riconoscono espressamente impiegati della società Omnia service;
atti di provenienza pubblica come i verbali INPS in cui veniva attestata la presenza di irregolarità contributive ma non viene mai dedotta un appalto illecito di mano d'opera”. Trattasi di argomentazione che è rimasta non contraddetta dalle deduzioni di parte appellante. In primo luogo la circostanza stessa che negli stabilimenti della abbiano prestato attività lavoratori in nero si salda CP_3 con la circostanza che sia l' del Lavoro che l' INPS hanno potuto richiedere a nella CP_17 CP_3 sua qualità di committente il versamento di somme ex art. 29 D. Lgs. 276/2003. Trattasi di dato che dà conto della dedotta insufficienza dei lavoratori impiegati per lo svolgimento del servizio che aveva ad oggetto plurimi siti e spazi non esigui. E' pacifico che i macchinari impiegati nell'appalto fossero dell'appaltatrice, che ne ha anzi rivendicato la riconsegna all'esito della risoluzione del contratto ( docc. 89, 90,99 ).
pagina 8 di 19 Più in generale le interlocuzioni tra e la controparte negoziale danno pieno conforto circa una CP_3 netta alterità tra le entità societarie, in assenza di alcuna subalternità di o delle società di cui Pt_1 erano formalmente dipendenti i lavoratori impiegati, a direttive o ingerenze da parte di . CP_3
1.3.Né vale ad escludere il rischio di impresa il valore dell'appalto, in ragione dell'asserita idoneità del corrispettivo a coprire solo i costi della manodopera. La sproporzione del corrispettivo convenuto è valorizzata da parte appellante in funzione di indice della presenza di un appalto non genuino, nonché quale “possibile ragione di invalidità del contratto”.E' da osservare che il corrispettivo era stato determinato ex ante a forfait per l'incarico complessivo e non per ore uomo (cfr. doc. 1, Allegato 5).
Anche in occasione del conferimento del secondo appalto emerge che il ribasso è stato negoziato tenendo comunque presenti i costi del personale ( doc. 9 fasc.I grado “ Possiamo arrotondare CP_3
l'attività ad un canone di € 24.000 mensili, fatto salvo quanto sopra esposto, esprimo la piena volontà da parte del nostro gruppo di poter mantenere uno stabile rapporto con che consideriamo CP_3 molto importante, ma ulteriori ribassi sarebbero ingiustificati in presenza di un costo del personale di
€ 13,68 effettivo. Essendo in presenza di contratti part time a tempo indeterminato porterebbero il costo al di sotto dei parametri stabiliti dalle procedure di sicurezza.”). Peraltro in sede di richiesta di offerta di appalto aveva precisato che “ in sede di assegnazione si riserva di richiedere CP_3 CP_3 il monte ore offerto per verificare la congruità dell'offerta economica ricevuta”.
Parte appellante non ha inteso prendere posizione e contestare il passaggio della sentenza in cui si afferma “l'eccessiva onerosità costituisce ex se valida ragione di caducazione del contratto ab origine soltanto in caso di sussistenza di presupposti di rescissione per lesione ex art. 1448 c.c. ; orbene tale fattispecie non è stato dedotta né a fortiori comprovato dalle parti convenute”. Non si può che ribadire che al di fuori di tale cornice l'autonomia negoziale dà luogo all'esplicarsi della individuazione di un equilibrio tra i contrapposti interessi che trovano cristallizzazione nella pattuizione contrattuale. Viene inoltre in rilievo come proprio le omissioni contributive e le parziali retribuzioni, nonché l'emergere di lavoro in nero, possano spiegare il contenimento di costi in termini tali da dare ingresso ad un vantaggio competitivo improprio nella aggiudicazione dell'appalto in favore di Pt_1
2. E' inammissibile, più che infondata la doglianza avanzata con il primo motivo di appello di Pt_1
e che investe la violazione dell'art. 106 c.p.c . Parte_2
E 'principio pacifico che “Il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., coinvolge, poi, valutazioni discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto né di appello né di ricorso per cassazione” (Cass. 2331/2022), il che è assorbente.
3. Il secondo ed il terzo motivo dell'appello di cui alla superiore lett.A) , avanzati da Parte_1
e , vanno trattati congiuntamente in quanto hanno ad oggetto censure che investono il Parte_2 passaggio di cui al punto 3) della sentenza impugnata ( p. 24 e ss). Trattasi di censure infondate.
pagina 9 di 19 Non viene in contestazione l'importo ritenuto oggetto di debito da parte di a titolo di CP_3 corrispettivo delle prestazioni rese in esecuzione del contratto di appalto vigente nel triennio 2020/
2022 ( risolto il 15.4.2021), dedotto quale titolo da in sede monitoria. Parte_1
Il passaggio contenuto nel punto 2) della sentenza conclude pertanto per l'accertata debenza a favore di del corrispettivo di euro 114.919,13 per servizi pattuiti ed extra. Parte_1
Tale credito è però risultato eliso dal controcredito di RI opposto in compensazione.
Il giudice di prime cure ha accertato la consistenza del credito opposto in compensazione nella misura di euro 31.921,37 sulla scorta delle prove consistenti nella nota di credito proveniente da del Pt_1
10.2.202, nonché del riepilogo contenuto nel documento del 24.3.2021, allegato alla mail dal tenore
“allego i conteggi mi dia conferma in modo che successivamente emetteremo le varie note di credito”, qualificata in termini di riconoscimento di debito ex art 1988 c.c. ( docc. 46, 47 fasc.I grado ), CP_3 successivamente riscontrato dalla nota del 21.7.2021 del consulente di Parte_1
Parte appellante non ha contraddetto la valenza probatoria dei documenti, né il conseguente riparto dell'onere della prova assunto dal giudice a seguito del ritenuto riconoscimento, o proposto una ricostruzione alternativa.
La doglianza fondata sulla terzietà del soggetto che avrebbe operato il riconoscimento in luogo della debitrice ( erroneamente riportato in appello come ) si scontra con il dato consistente nel Parte_2 fatto che la mail del 24.3.2021 proviene dall'indirizzo “Amministrazione Rete Omnia
[...]
Gli appellanti non hanno poi specificatamente contestato l'ulteriore credito originato dal pagamento di euro 89.340,53 su cui ha fondato il diritto di regresso ( p.28 sentenza). CP_3
Non risulta seriamente contestato l'esborso delle somme azionate dai lavoratori impiegati nell'appalto del triennio 2020 /2022.
La censura appare ancorarsi sulla circostanza che i lavoratori impiegati nell'appalto fossero formalmente dipendenti di altre società, in specie e . CP_8 CP_9
Sul punto la contestazione di parte appellante è generica, non avendo contraddetto che nel succedersi delle commesse appaltate da a nel triennio 2017 / 2019, e a CP_3 Controparte_11 CP_18 nel triennio 2020/ 2022, vi sia stata una assenza di soluzione di continuità, avendo invero il
[...] tribunale accertato che sono stati impiegati gli stessi lavoratori, i quali hanno svolto le medesime mansioni presso le stesse sedi, utilizzando i medesimi beni strumentali.
Le deduzioni dell'appellante trovano poi plateale sconfessione nel verbale di accertamento INPS (doc.
38 fasc. I grado ) in cui si dà atto che i servizi oggetto dell'appalto conferito da ad CP_3 CP_3 [...] sono stati svolti da personale impiegato da altre ditte, fino al febbraio 2020 Parte_1 CP_8
pagina 10 di 19 CP_1 e successivamente essendo poi rimasto del tutto non contraddetto che CP_10 Pt_1 non abbia avuto personale dipendente.
[...]
E' risibile il tentativo di minimizzare la valenza probatoria della mail del 18.6.2018, con cui è stata CP_1 comunicata a la trasformazione della in s.r.l., , siglata da “per CP_3 Parte_2 [...]
”, e proveniente dall'indirizzo “ , al pari di altre interlocuzioni CP_8 Email_3 successive, provenienti dal medesimo indirizzo e siglate dal medesimo ( docc. 3, 6, 9 Parte_2 fasc. I grado ), atteso che nelle interlocuzioni tenute con risulta pacificamente che si CP_3 CP_3 siano interfacciati soggetti diversi dal legale rappresentante della società.1
Infine è accertato che abbia perfezionato pagamenti a titolo di committente ex art. 29 D. Lgs. CP_3
276/2003 per prestazioni rese da lavoratori indifferentemente impiegati in una delle entità riconducibili alla appaltatrice CP_8
La mancata conferma del decreto ingiuntivo è dunque la lineare conseguenza dell'accoglimento della domanda avente ad oggetto l'accertamento del controcredito maturato da per avere provveduto CP_3 al pagamento delle retribuzione dei lavoratori non versate dall'appaltatrice nelle annualità relative al contratto 2020/ 2022.
L'accertamento di una posta di credito di verso afferente lo stesso contratto ha fondato la CP_3 Pt_1 compensazione richiesta da , ed operata dal giudice, con conseguente condanna al pagamento di CP_3 un residuo debito da in favore di ( p.33 sentenza). Pt_1 CP_3
3. E' infondato altresì il quarto motivo di appello di e . Pt_1 Parte_2
La sentenza impugnata ha accolto la domanda avanzata da in via riconvenzionale avente ad CP_3 oggetto il diritto di regresso in ragione dell'esborso effettuato da in qualità di coobbligata in CP_3 solido ex art. 29 Dlg. 276/ 2003, sia in esito della notifica del verbale di accertamento INPS del
18.2.2021, avente ad oggetto l'importo di euro 186.725 a titolo di contributi non versati da
[...]
per i lavoratori impiegati nell'appalto 2017- 2019, sia in estio della notifica del verbale di CP_8 accertamento INPS avente ad oggetto l'importo di euro 3.088,90, a titolo di contributi non versati da e dalla subappaltatrice ai lavoratori impiegati nell'appalto CP_8 Controparte_6
2017/2019, il tutto per un totale di euro 189.866,86 ( docc. 38, 73 fasc.I grado ). CP_3
E' incontestato il versamento dell'importo da parte di . CP_3
pagina 11 di 19 Piuttosto parte appellante, nell'invocare l'applicazione degli artt. 2560, 2112 c.c. sostiene la esclusione della estensione del debito, pacificamente riconducibile ad in quanto relativo all'appalto CP_8
2017/ 2019, anche ad , in ragione della non inerenza dei crediti degli enti Controparte_19 previdenziali all'esercizio dell'azienda, e della terzietà del creditore INPS. In ultima analisi l'appellante non contesta la fondatezza del diritto di regresso di per i debiti CP_3 contributivi pagati in qualità di condebitore solidale, quanto l'estensione di tale pretesa anche a
[...]
in ragione dell'”inesistente contrato di cessione di azienda”. CP_7 CP_20
Sfugge all'appellante che il giudice di primo grado ha valorizzato l'assenza di discontinuità in via di fatto tra le società e La vicenda che interessa le società non partecipa CP_8 Parte_1 pertanto di una emersione formale, tale da consentire di potere minimamente fare riferimento a quanto risultante dalle scritture, ed è pacifico che nel caso di cessione occulta di azienda i debiti aziendali permangano in capo al cessionario. Per altro verso l'appellante non si confronta con l'ulteriore ricostruzione offerta dal giudice di prime cure che , configurando un subappalto, ha in ogni caso dato conto della estensione della responsabilità solidale della sub committente in relazione alle omissioni contributive.
Giova richiamare che in qualità di committente ha pagato il debito contributivo riferito a CP_3 lavoratori impiegati nell'appalto, avendo diritto di regresso nei confronti dei coobbligati da individuarsi nell'appaltatore e negli eventuali subappaltatori.
La sentenza impugnata non si presta quindi a censure in ordine all'accoglimento della domanda riconvenzionale di nei confronti di service, nei limiti di quanto CP_3 Pt_1 Controparte_6 accertato, e Parte_1 CP_20
4.Il quinto motivo di appello degli appellanti e è in ultima analisi omogeneo Pt_1 Parte_2 con il quarto motivo di appello degli appellanti e (punto 2.4 p.26 e CP_2 CP_21 ss. appello), vertendo sul censurato accertamento di un holding familiare di fatto.
I motivi sono infondati.
in sede introduttiva in primo grado ha dedotto “Risulta allora confermato come le varie società CP_3 siano state utilizzate dai per scopi estranei all'interesse sociale delle stesse (persino definito CP_1
“cooperativo”, cfr. nell'ambito di una eterodirezione occulta, unitaria ed Controparte_14 abusiva ad uso e consumo dei singoli componenti la famiglia in violazione delle normali regole di CP_1 correttezza gestionale, previste dalla legge nell'interesse della singola società controllata con la quale CP_3 aveva rapporti contrattuali. Da quanto precede discende la responsabilità risarcitoria ex art. 2497 c.c. della holding di fatto dei nonché di questi ultimi in via diretta e in solido tra loro nella loro qualità di soci CP_1 illimitatamente responsabili di tale holding di fatto, nei confronti di per aver esercitato l'attività di CP_3 direzione in modo estraneo alla fisiologica corretta gestione societaria e imprenditoriale, il che, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza (Cass. 15346/2016), comporta un risarcimento anche “nei confronti dei creditori delle società figlie per il sol fatto che l'agire illecito abbia causato il danno all'integrità patrimoniale della società diretta e coordinata, tale da renderne il patrimonio sociale insufficiente a soddisfare le pretese dei creditori”.
pagina 12 di 19 La sentenza di primo grado ha quindi ritenuto fondate le allegazioni di in ordine alla sussistenza CP_3 di una holding di fatto avuto riguardo, non solo al legame parentale tra i soggetti persone fisiche, ma al ruolo svolto da ciascuno nelle società, alla continuità tra le società in termini di personale e di strutture, per non dire la sostanziale sovrapponibilità, nonché il pagamento dei debiti di da parte CP_8 di Parte_1
Parte appellante e non hanno specificatamene contestato la Parte_2 Parte_1 sussistenza e la pregnanza di tali elementi fattuali, deducendo piuttosto come le sentenze valorizzate dal giudice sarebbero afferenti l'estensione del fallimento ai soci occulti, sicchè il giudicante avrebbe dovuto accertare la legittimazione risarcitoria delle società controllate e, solo ove incapienti, dare accesso a una azione di regresso ( punto 5 p.9 atto di appello RGA3325/23).
Salvo quanto meglio esposto in seguito, deve rilevarsi che le deduzioni svolte si presentano generiche,
e non sono in ogni caso idonee a intaccare il costrutto argomentativo della sentenza impugnata. Infatti, da un canto, se è vero che la più parte delle sentenze in tema di holding di fatto sono state pronunciate in ragione della verifica della possibile estensione della procedura concorsuale, tale evenienza è stata affrontata quale conseguenza della espletata ricostruzione e chiarificazione dei presupposti utili a configurare o meno una holding di fatto.
Gli appellanti e dal loro canto, oltre a condividere con parte appellante CP_1 CP_2 CP_7 il rilievo inerente l'assenza di “casistica”, per asserita mancanza di una procedura fallimentare
[...] in corso ( p.28 appello, punto 2.4.5 ), hanno contestato la conducenza degli elementi di fatto assunti dal giudice di prime cure per ricostruire la sussistenza di una holding di fatto (avuto particolare riguardo all'assenza di prova di un effettivo controllo e direzione in capo ai germani CP_1
Occorre prendere le mosse dal rilievo che l'art.2497 c.c. detta “le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei princìpi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette. Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio. Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o
l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento.”. La norma disciplina una ipotesi risarcitoria sulla scorta della quale la società/ ente che, abusando dell'eterodirezione, cagioni una lesione all'integrità del patrimonio sociale è responsabile direttamente, oltre che nei confronti dei soci, verso i creditori della società che l'hanno subita, al pari di coloro, che hanno preso parte al fatto lesivo.
pagina 13 di 19 E' bene da subito evidenziare che la responsabilità nei confronti dei creditori della società eterodiretta di cui al comma 1 dell'art. 2497 c.c è una responsabilità per il danno da pregiudizio alla lesione dell'integrità patrimoniale della società, che prevede la condivisione della responsabilità di una molteplicità di soggetti, anche persone fisiche, accomunate dall'essere il baricentro di tale fonte di responsabilità l'attività antigiuridica concretantesi nella “condotta di direzione e coordinamento ….in violazione dei principi di corretta gestione societaria”.
Nell'ottica di tale norma l'attività di direzione e coordinamento consiste nell'esercizio effettivo di un'ingerenza qualificata nella gestione di una o più società, espressione di una posizione di potere tale da incidere stabilmente nelle scelte gestorie e operative dei singoli organi amministrativi e tuttavia concretizzata nella realizzazione di comportamenti estranei alla fisiologica destinazione dei poteri legittimi di direzione e di coordinamento. La responsabilità che ne deriva è connotata da fatto che il danno per i creditori è costituito dal non potere essere pagati a causa del pregiudizio dell'integrità del patrimonio sociale cagionato dalla controllante.L'esistenza della società di fatto holding, come impresa commerciale, è data, quindi per il sol fatto di esser stata costituita tra i soci col fine della direzione unitaria delle società commerciali eterodirette "come strumenti strategici per un interesse sovradimensionato", vale a dire per l'effettivo esercizio dell'attività di direzione e controllo esplicitamente considerata dagli artt. 2497 e ss c.c.( Cass.Sez. 1, Sentenza n. 15346 del 25/07/2016).
E' stato pertanto affermato che “Può esser chiamato a rispondere colui - società (finanche occulta v.
Cass. n. 15346-16) o ente o anche semplice persona fisica ( v. Cass. n. 5520-17) - che sia a capo di più società (di capitali o di persone) in veste di titolare di quote o partecipazioni azionarie, e che svolga in modo stabile l'indirizzo, il controllo e il coordinamento delle società medesime. Risponde peraltro in solido anche chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo (Cass. n. 26765-16) e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio (art. 2497, secondo comma, cod. civ.). Invero gli artt. 2497 e seg. cod. civ. sono norme ispirate al principio di effettività, nel senso che disciplinano la dinamica di un "fatto", e precisamente il fatto dell'abuso di attività di direzione e coordinamento ottenuto mediante esercizio effettivo della corrispondente influenza sulle società assoggettate” ( Cass Sez. 1 - , Sentenza n. 24943 del 07/10/2019). Per completezza può aggiungersi che è stato chiarito che “ Il fatto che le singole società perseguano, invece, l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo (anche solo di fatto) costituisce, piuttosto ed in via tendenziale, possibile prova contraria all'esistenza della supersocietà di fatto (Cass. n. 10507 del 2016; Cass. n. 12120 del 2016; più di recente, Cass. n. 7903 del 2020; Cass. n. 20552 del 2022, in motiv.) e, semmai, indice dell'esistenza di una holding di fatto (che può anche essere una società di fatto”, ( Cass sent, 36378/ 23; 5458/ 23).
Il giudice di prime cure ha quindi dato conto della corretta allegazione di elementi utili a comprovare l'esistenza di una holding di fatto, avendo cura di dare conto degli elementi fattuali posti a fondamento della ricostruzione operata e ciò avuto riguardo alla detenzione da parte di e dei suoi figli di CP_1 quote societarie delle società del gruppo e l'assunzione di ruoli di rappresentanza ed amministrazione delle società, al pagamento di debiti di da parte di Omnia Servizi/Logitek, alla CP_8 commistione di patrimoni, risorse e asset aziendali, primi fra tutti i lavoratori utilizzati transitati da una società con una sostanziale coincidenza tra le attività e l'organizzazione delle società che, infatti, nel corso degli anni si sono avvicendate nell'esecuzione degli appalti dei servizi di pulizia con . CP_3
pagina 14 di 19 Non è stato quindi seriamente contraddetto che le società CP_8 Controparte_6 [...]
e siano state utilizzate per scopi estranei all'interesse sociale di ciascuna, nell'ambito di Pt_1 CP_9 una eterodirezione unitaria ed abusiva, in violazione delle normali regole di correttezza gestionale. La confusione operata ha integrato un uso distorto degli strumenti societari idoneo a fare luogo al riconoscimento di una holding (di fatto) in cui è individuabile linearmente quantomeno un soggetto, salvo quanto meglio esposto in seguito, che, abusando dei poteri di direzione e coordinamento e in piena elusione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale, ha conseguito un vantaggio – in termini economici – attraverso le attività imprenditoriali svolte dalle società facenti parte della descritta “rete di impresa”, che poi sarebbe stata costituita proprio da ( docc.3,7 Parte_1 fasc. I grado ). Le modalità con cui le loro società hanno effettivamente eseguito l'appalto con CP_3
e gestito i relativi rapporti di dare-avere depongono per essere stati i dipendenti di CP_3 [...]
impiegati nel secondo appalto, nonostante fosse ad incassare il corrispettivo CP_8 Parte_1 dell'appalto, ad evidenza dell'identità sostanziale di gestione, controllo e patrimonio tra le società coinvolte nella attività oggetto di commessa, come confermato nella rappresentazione contabile predisposta all'esito di interlocuzioni con la controparte , dal Dott. , che è incontestato CP_3 Tes_1 essere stato consulente di e ( doc.48 “a Parte_1 CP_8 CP_9 Controparte_6 seguito di confronto con le imprese coinvolte”) redatta sulla scorta di documentazione versata in atti rimasta incontestata (docc. 59, 60).
Quanto alle deduzioni di è sufficiente richiamare che, proprio perché il fondamento giuridico CP_1 della responsabilità ex art. 2497 c.c. risiede nel principio di effettività, e si pone su un piano tutt'affatto diverso dall'agire negoziale, non ha pregio il richiamo alla personalità distinta delle società. Tantomeno coglie nel segno la mancata o infruttuosa escussione dei patrimoni delle società controllate come condizione per agire nei confronti della holding in quanto “la norma non preveda una condizione di procedibilità dell'azione del socio contro la società che esercita l'attività di direzione e coordinamento, costituita dall'infruttuosa escussione della società controllata - il cd. beneficium escussionis - e neppure un cd. beneficium ordinis, in assenza di rapporto obbligatorio solidale nel debito risarcitorio.” ( Cass.n. 29139/2017).
pertanto, a fronte della mole di elementi deponenti per il suo pieno coinvolgimento nelle CP_1 attività di gestione e coordinamento delle entità facenti a lui capo, non ha neppure tentato di contestare la pregnanza degli elementi di prova a supporto della riconosciuta unitaria gestione societaria, al di là dei ruoli assunti nel tempo, e la violazione dei principi di corretta gestione.
Un vaglio più severo deve essere svolto con riguardo alle posizioni di e atteso CP_1 CP_2 che una, seppure ammissibile, semplificazione terminologica, non può portare a dare per assunto l'esistenza di una entità familiare autonomamente valutabile a prescindere dall'effettiva presa in carico della gestione societaria da parte di ciascun appellante persona fisica. La Suprema Corte ha in plurime occasioni evidenziato come l'esistenza di legami lato sensu affettivi implica la necessità di una prova ancor più rigorosa dell'operatività di una società di fatto e dell'esteriorizzazione del vincolo sociale tra i suoi singoli soci, fondata su elementi de facto e circostanze concludenti tali da escludere che il loro intervento nelle attività sia ispirato dalla mera “affectio familiaris” piuttosto che ad una vera e propria pagina 15 di 19 “affectio societatis” che implica qualcosa di più pregnante che l'espletamento di attività esecutive, richiedendo piuttosto una vera e propria intraneità nella gestione societaria. In aderenza al citato principio di effettività non è dirimente la titolarità formale di quote o l'assunzione di ruoli amministrativi, posto che le attività che danno luogo ad una holding di fatto debbono evidentemente avere a riferimento una attività di ingerenza che prescinde dalle posizioni che il soggetto ricopre formalmente all'interno delle singole società.
Orbene tale doverosa premessa è destinata ad avere ricadute nel caso di specie, atteso che le deduzioni svolte dagli appellanti non si sono rilevate idonee a inficiare la pregnanza degli elementi che convergentemente consentono di aderire alla valutazioni espresse dal giudice di prime cure.
Come sopra fatto cenno gli appellanti hanno tentato di sminuire la portata dei vari elementi sintomatici che, pure, plurimi e consistenti, danno conto di cariche assunte in termini non meramente formali e dello svolgimento di attività non esclusivamente esecutive.
In tal senso parte appellante, a sostegno della propria tesi, ha fatto leva sulla individuazione e selezione di alcuni elementi di prova che, assunti atomisticamente, potrebbero non assumere una valenza univoca. Si è pertanto esonerata dal prendere posizione sulla valenza di altri elementi meno passibili di essere seriamente interpretati in funzione difensiva, di per sé pregnanti e che vanno a ulteriormente supportare un quadro indiziario riccamente articolato. In tal senso giova richiamare come già dal 2016 abbia individuato sé e la figlia referenti per l “amministrazione e pratiche Parte_2 CP_1 generali” ( nota del 11.2016 doc. 98 fasc.I grado ) che utilizzando il plurale, in CP_3 CP_2 data 25.9.2019 abbia provveduto ad interfacciarsi con per trasmettere l'offerta per il rinnovo del CP_3 contratto il cui tenore non depone per una attività di mera trasmissione di decisioni adottate da altri ( doc 8 fasc.I grado “Dopo un attente valutazioni di costi e modalità siamo a inviare la Nostra CP_3 offerta, ci auguriamo di aver espresso economicamente una possibilità che possa darVi soddisfazione”.). Sia che hanno partecipato alla riunione con del CP_1 CP_2 CP_3
5.8.2020 affrontando, oltre a tutta una serie di questioni inerenti aspetti caratterizzanti l'appalto, in primis quella inerente le “ società facenti parte della rete di impresa” l'invio della fideiussione ( docc.29, 93 fasc.I grado ), essendo inoltre individuati quali “referenti della cooperativa” dalle
CP_3 lavoratrici che effettuavano con loro colloquio di lavoro per essere venivano inserite nella struttura ( doc. 38 fasc.I grado ). Nel corso del rapporto intercorso con emerge che
CP_3 CP_3 CP_2 controllasse che esso avesse regolare esecuzione, impegnandosi anche per la emissione di note di credito e pagamento di dipendenti. Per non dire come sempre e si siano fatti CP_2 CP_1 carico di gestire la restituzione di tutte le attrezzature e materiali impiegate da Controparte_7 CP_9 nelle sedi di , all'esito dell'intervenuta risoluzione del rapporto avendo altresì che arrivava
CP_3 CP_2 diffidato in caso di mancata disponibilità a consentire il ritiro dei materiali ( email di
CP_3 [...] del 14.4.2021docc. 89, 90 e 99). CP_2
È poi pacifico che e fossero a conoscenza degli inadempimenti retributivi e CP_1 CP_2 contributivi e relative violazioni, incluso l'utilizzo di lavoratori in nero, da parte delle società del gruppo, inviando poi a i RC (doc. 5 “mi prendo personalmente la responsabilità” in CP_2 CP_3 relazione al mancato pagamento di uno dei lavoratori di . E' infine da dire che CP_8 pagina 16 di 19 l'impegno con cui parte appellante ha tentato di fare perno sul disconoscimento delle firme riconducibili a danno il segno di un approccio volto a dare rilievo a profili di spendita CP_1 della qualità in allora rivestita, tra l'altro anche in sede assembleare, come evidenziato dal giudice di prime cure, quando invece il profilo di rilievo investe la conducenza di tutti gli elementi allegati a fornire la prova della ingerenza negli affari societari.
Non vale ad inficiare le considerazioni assunte dal giudice di prime cure la sentenza di assoluzione n.
546/2024 del Tribunale penale di Lodi,passata in giudicato, adottata nei confronti di CP_1 avente ad oggetto illeciti penali di carattere fiscale relativi alla società avvenuti Controparte_4 nel corso del periodo in cui ne risultava formalmente amministratrice, fino al 2018. CP_1
Seppure tale sentenza abbia mandato assolta sul presupposto dell'essere un mero Parte_3 prestanome, individuato il vero dominus della in e' evidente che, CP_8 Parte_2 nessuna efficacia di giudicato può essere assegnata alla suddetta pronuncia, che copre un arco temporale ed ha assunto una prospettiva in termini istruttori totalmente diversa da quella assunta nel presente giudizio. Tale pronuncia non si presta quindi ad assumere valenza alcuna, essendo fondata su elementi acquisiti in quella sede, che non esauriscono il portato di quanto acquisito nel presente processo, sicchè le valutazioni operate dal giudice penale non sono idonee a interferire con il complesso probatorio adottato a fondamento della decisione impugnata. Per completezza è altresì da rilevare che il Tribunale di Lodi ha piuttosto provveduto alla trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica per accertare l'eventuale “falsa sottoscrizione delle deleghe presentate agli accertatori in sede di verifica fiscale”, non avendo in quella sede accertato il dato, ciò senza considerare che la circostanza è priva di valenza dirimente nel contesto del ricco e articolato quadro sintomatico.
Infine, sotto altro profilo, non è neppure prospettato per quale motivo avrebbe dovuto Parte_2 ricorrere alla figlia in qualità di prestanome per poi mettere in atto la asserita estromissione.
Infine, seppure, la figura di si segnala per essere la persona che ha avviato la Parte_2 collaborazione con e che in forza del pregresso ha potuto ottenere di rinnovare l'appalto, e che CP_3 si è interfacciato con avvalendosi del supporto del consulente una volta che il CP_3 Tes_1 rapporto è entrato nella fase critica, non trovano conforto le deduzioni che vorrebbero relegati CP_1
e a ruolo di meri esecutori delle disposizioni paterne. CP_2
I restanti presupposti utili a fondare il riconoscimento della responsabilità ex art 2497 c.c. sono rimasti non contraddetti. Come sopra esposto , in qualità di coobbligata solidale, ha pagato le CP_3 retribuzioni dei dipendenti formalmente in capo a e nonché somme nei CP_8 CP_20 confronti dell'INPS, ed ha maturato il diritto di regresso nei confronti di Parte_1
Il patrimonio di tale società è sostanzialmente privo di asset che possano consentire a di CP_3 esercitare fruttuosamente la propria azione di regresso: infatti non ha dipendenti Parte_1 né beni che possano dare conto della capienza di tale società a fare fronte al diritto di rivalsa del creditore . CP_3
pagina 17 di 19 Quanto al nesso di causalità gli appellanti non hanno svolto nessuna seria deduzione difensiva, essendosi i limitati a richiamare l'argomentazione afferente la asserita non genuinità dell'appalto, e pertanto l'essere gli importi pagati da conseguenza della sua condotta illecita e colposa ( p.39 CP_3 appello punto 2.4.7).
5. Da quanto sopra esposto emerge che la sentenza deve essere confermata.
Il riparto delle spese di lite segue il principio della soccombenza e comporta che le stesse devono essere poste a carico delle parti appellanti in favore di .Le spese si liquidano come da dispositivo, CP_3 tenendo presente i valori medi con un incremento da valutarsi nella misura del 30% in ragione della pluralità delle parti appellanti e della non completa sovrapponibilità delle deduzioni svolte.
Ricorrono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato da parte di Parte_1
appellanti soccombenti.
[...] Parte_2 CP_2 CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni diversa istanza o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , nonché da Parte_1 Parte_2 CP_1
e , avverso la sentenza n1235/ 2023 del Tribunale di Pavia così dispone:
[...] CP_2
1) rigetta l'appello proposto da e , nonché l'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
CP_1 CP_2
2) condanna nonché in solido Parte_1 Controparte_11 CP_10 [...]
. a rimborsare a le CP_12 CP_6 Parte_2 CP_2 CP_1 CP_3 spese di lite del grado, che si liquidano in euro 18.612,10 oltre 15% dei compensi rimborso spese generali, iva, se dovuta e c.p.a.;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti soccombenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano il 7.11.2024.
Il consigliere rel.
Dott.ssa Roberta Nunnari
Il presidente
Dott. Francesco Distefano
pagina 18 di 19 pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Può richiamarsi che aderendo all'invito di , in data 18.9.2019 inviava a una prima offerta per CP_3 Parte_2 CP_3 il nuovo appalto (doc. 7), affermando che tale offerta: “è strutturata dalla capolista della nostra RETE … OMNIA SERVIZI S.R.L.” e premurandosi di aggiungere: “Resta inteso che la capo gruppo della rete - - ha lo stesso Parte_1 controllo e gestione della attuale .”. - La settimana successiva, figlio di , Controparte_4 CP_2 Pt_2 provvedeva ad inviare una nuova offerta a nella quale veniva proposta la riduzione del corrispettivo indicato nella CP_3 prima offerta, esprimendosi nella mail accompagnatoria in questi termini (doc. 8): “Vi ringraziamo ancora per la possibilità fornitaci di provare ad effettuare un offerta per dare continuità al lavoro svolto in collaborazione in questi anni”