CA
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/11/2025, n. 1995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1995 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 318/2025
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
*
Causa d'appello n.: 318/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. PASTORELLI STEFANO Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. MORADEI DONATA Controparte_1 C.F._1 (CF ) e dell'Avv. MONTICELLI SABRINA C.F._2
APPELLATO/I
*
Oggi 12 novembre 2025, alle ore 12,33 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP dott.ssa Simona Petrelli nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante: l'avv. Marina Ceccarelli in sostituzione dell'avv. Pastorelli Stefano Per parte appellata: gli avv.ti Moradei Donata e Monticelli Sabrina
Il Collegio invita le parti alla discussione.
L'avv. Ceccarelli insiste nella istanza di differimento udienza e rimessione in termini per le note conclusionali. Gli avvocati e Monticelli si oppongono all'istanza di rinvio. CP_1
pagina 1 di 8 La Corte ritenuto che la istanza di remissioni in termini deve considerarsi non tempestiva perché proposta solo a ridosso dell'udienza di discussione la rigetta e invita le parti alla discussione. I difensori si riportano ai propri scritti difensivi ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate.
Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
N. R.G. 318/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 318/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. PASTORELLI STEFANO Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. MORADEI DONATA Controparte_1 C.F._1 (CF ) e dell'Avv. MONTICELLI SABRINA C.F._2
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 918/2024 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 11/12/2024
CONCLUSIONI pagina 2 di 8 In data 12.11.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 918/2024 emessa dal Tribunale di Pistoia, nell'ambito del giudizio N.R.G. 56/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che di seguito si riportano: accertare e dichiarare che (CF. residente in [...]. N. Controparte_1 CodiceFiscale_3
186, AT (PT) è debitore nei confronti di della somma di euro 300.000,00 per la Parte_1 causali di cui in narrativa;
per l'effetto condannare (CF. Controparte_1 CodiceFiscale_3 residente in [...]. N. 186, AT (PT) al pagamento in favore di
, (p.i. ), con sede in Firenze, via Tozzetti 25A, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore della somma di E. 300. 000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio, Iva e Cap come per legge. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, in particolare sub. 3 dei motivi di appello”.
Per parte appellata: “Piaccia all'Imma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, a) In via preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto da stante Parte_2 il carattere documentale del passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
b) Nella denegatissima ipotesi e per puro tuziorismo difensivo, pur senza accettazione del contraddittorio anche su fatti, eccezioni, conclusioni e domande nuove ex adverso proposte, rigettare nel merito l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto con conferma integrale della sentenza impugnata. c) Si chiede altresì che in virtù di tutto quanto sopra dedotto e prodotto in ordine alla eccepita inammissibilità dell'appello l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze Voglia condannare parte appellante ex art.96 I – III e IV comma c.p.c per tutti i motivi meglio precisati in atti nella misura ivi indicata;
d) Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie (prove per testi) riproposte e non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutti i motivi indicati già indicati nelle memoria ex art.171 c.p.c n.2 e 3 e nelle note scritte ex art.127 ter cpc del 09/11/2024 tutte depositate nel giudizio di primo grado che si richiamano integralmente anche in questa sede nonchè per tutto quanto già statuito dal Giudice di prime cure nella sentenza impugnata. Infine, per quanto attiene alla richiesta CTU, pur non comprendendosi su cosa la stessa dovesse essere disposta, stante l'inesistenza di qualsiasi disconoscimento della sottoscrizione del per conto della CP_1 Cooperativa Fondiari di Sviluppo, ci si oppone in ogni caso all'ammissione della stessa in quanto vertente altresì su circostanze nuove e mai dedotte dall'appellante sulle quale come già precisato non si accetta il contraddittorio. e) Con vittoria di spese e competenze di lite anche dell'odierno giudizio da liquidarsi anche per la fase sospensiva come da nota spese che si allega da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano sin d'ora antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 questa Corte di Appello, proponendo gravame avverso la sentenza n. Controparte_1
918/2024, emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 11/12/2024, che aveva rigettato la domanda proposta da volta ad ottenere la condanna del al pagamento della somma Pt_1 CP_1 pagina 3 di 8 di € 300.000,00, con conseguente condanna alla refusione delle spese di lite e con condanna ex art. 96, comma, 3 c.p.c.
2. – Si costituiva in giudizio , rassegnando le sopra trascritte conclusioni. Controparte_1
3 – Con ordinanza del 20.3.2025, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
4 – Con successivo provvedimento del consigliere istruttore assunto in data 16.6.2025, la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies all'udienza del 12.11.2025, con termine fino al 5.11.2025 per il deposito di note difensive.
***
5 – In via preliminare, si ribadisce il rigetto dell'istanza, formulata dall'appellante, di remissione in termini, per il deposito della comparsa conclusionale, e di differimento dell'odierna udienza.
Difatti, l'evento luttuoso, per quanto grave, che ha colpito il difensore dell'appellante in data
3.11.2025, non esimeva lo stesso dall'attivarsi tempestivamente per richiedere, prima della sua scadenza, la proroga del termine del 5.11.2025 fissato, con ordinanza del 16.6.2025, per il deposito della comparsa conclusionale.
Si applica, infatti, il seguente principio: “i termini processuali aventi natura ordinatoria non sono suscettibili di essere violati senza conseguenze, potendo essere abbreviati o prorogati, solo per una volta, a condizione che la richiesta di proroga sia fondata su un giustificato motivo e sia formulata prima della relativa scadenza” (Cass. civ., n. 25369/2023).
In ogni caso, l'istanza di remissione in termini è da considerarsi tardiva, per essere stata depositata solo il 10.11.2025 e, quindi, a distanza di una settimana dall'evento ed a ridosso dell'odierna udienza, senza che il procuratore dell'appellante abbia neppure allegato di essersi trovato nell'assoluta impossibilità di depositarla prima.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “l'istituto della rimessione in termini, ex art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo” (cfr. Cass. civ., n. 4034/2025).
Senza pretermettere che l'appellante ha beneficiato di un notevole lasso di tempo per predisporre la comparsa conclusionale e che l'evento luttuoso si è verificato solo in prossimità della scadenza del termine per il suo deposito.
6 – Ciò posto, l'appello è inammissibile, in quanto tardivamente proposto.
6.1. – Difatti, la citazione in appello risulta notificata al in data 18.2.2025 e, quindi, oltre CP_1 il termine di trenta giorni ex artt. 325 e 326 c.p.c. decorrenti dalla notifica della sentenza presso il pagina 4 di 8 difensore costituito, per il giudizio di primo grado, di (avvenuta in data 20.12.2024, come da Pt_1 relate della notifica telematica in atti).
Ne deriva che il termine per impugnare veniva a scadenza il 20.1.2025 (cadendo il 19.1.2025 di domenica), con la conseguenza che senz'altro tardivo è l'appello notificato il 18.2.2025.
6.2. – In proposito, non rileva che, in data 3.1.2025 sia stata emessa ordinanza di correzione dell'errore in materiale in ordine all'omessa previsione, nel dispositivo, della distrazione delle spese legali a favore dei difensori del convenuto.
6.2.1. – In primo luogo, giova considerare che, in ordine alla parte corretta della sentenza
(concernente la distrazione delle spese legali), l'appellante non ha mosso alcuna censura, il che esclude qualsiasi rilevanza, ai fini del termine per impugnare, del procedimento di correzione.
Al riguardo, si applica il seguente principio: “l'art. 288, quarto comma, cod. proc. civ., nel prevedere che le sentenze assoggettate al procedimento di correzione possono essere impugnate, per le parti corrette, nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata
l'ordinanza di correzione, si riferisce alla sola ipotesi in cui l'errore corretto sia tale da determinare un qualche obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione e non già quando l'errore stesso, consistendo in una discordanza chiaramente percepibile tra il giudizio e la sua espressione, possa essere agevolmente eliminato in sede di interpretazione del testo della sentenza, poiché, in tale ultima ipotesi, un'eventuale correzione dell'errore non sarebbe idonea a riaprire i termini dell'impugnazione” (cfr. Cass. civ., n. 20.10.2014, n. 22185).
6.2.2. – In secondo luogo, l'ordinanza di correzione risulta comunicata dalla cancelleria, al difensore di il 7.1.2025, con la conseguenza che, anche a voler considerare il termine per Pt_1 impugnare decorrente da tale data, l'appello dovrebbe ritenersi ugualmente tardivo.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “l'art. 288 c.p.c., secondo il quale le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata, a cura del cancelliere, l'ordinanza di correzione, dev'essere messo in relazione con l'art. 325 c.p.c., con la conseguenza che il richiamo al termine ordinario si riferisce a quello previsto da tale disposizione, anche in caso di notificazione a cura del cancelliere, applicandosi il termine lungo ove la cancelleria non abbia effettuato la notifica” (cfr. Cass. civ., n.
15166/2022).
6.3. – Inoltre, giova considerare come l'appellante abbia omesso qualsiasi contestazione in ordine alla validità della notifica della sentenza, limitandosi ad affermare: “l'appello appare comunque tempestivo in relazione alle norme che regolano il giusto processo atteso che controparte, non condividendo il decisum, ne ha chiesto la correzione in pendenza del termine per appellare dimostrando così di voler fare riferimento al provvedimento corretto quale oggetto del giudicato. pagina 5 di 8 Se non si volesse aderire a questa tesi, appare evidente l'utilizzo distorto ed in chiara mala fede dello strumento processuale laddove i codifensori del avrebbero posto in essere una CP_1 manovra processuale tesa a trarre in errore il procuratore di per il quale la notifica, in pari Pt_1 data, dapprima dell'istanza di correzione e del decreto di fissazione udienza e, con un secondo invio, della sola sentenza di cui si chiedeva la correzione, apparivano obiettivamente integrare un unico atto volto a veder corretto l'errore materiale lamentato ex adverso e per il quale era pendente istanza di correzione da esse stesse proposta, ingenerando il legittimo affidamento circa il decorso del termine per l'impugnazione dall'avvenuta correzione. In tale eventualità appaiono obiettivamente integrati i presupposti per la rimessione in termini di nella facoltà di Parte_1 proporre appello ex art. 153 c.p.c., essendo incorsa in una decadenza per fatto non imputabile e anzi ingenerato dall'altrui condotta” (cfr. note di trattazione scritta depositate il 19.3.2025)
Ebbene, non sussistono i presupposti per l'invocata remissione in termini, in quanto il procedimento di correzione, concernendo una parte della decisione non oggetto di impugnativa (la distrazione delle spese legali a favore dei procuratori del convenuto) era del tutto inidoneo ad ingenerare l'affidamento in ordine alla non decorrenza, dalla notifica della sentenza, dei termini per impugnare.
Fermo restando che, come sopra esposto, anche a voler far decorrere il termine per impugnare dalla notifica, da parte della cancelleria, dell'ordinanza di correzione, tale termine risulterebbe comunque violato.
Per quanto, si impone la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
7 –Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12, secondo il presente computo (valore € 260.001-520.000):
Fase di studio della controversia (valore minimo): € 2.195,00
Fase introduttiva del giudizio (valore minimo): € 1.276,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 2.940,00
Fase decisionale (valore minimo): € 3.649,00
Compenso tabellare: € 10.060,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
Si include nella fase istruttoria/trattazione il sub procedimento di inibitoria, mentre l'applicazione del parametro minimo, per tutte le fasi, si giustifica in considerazione della ridotta attività difensiva espletata e del carattere ripetitivo delle difese.
8 – Sussistono, poi, i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Difatti, l'inammissibilità dell'impugnazione evidenzia la responsabilità processuale aggravata della parte che, quanto meno con “colpa grave”, non si è avveduta, prima di introdurre il gravame, pagina 6 di 8 della sua manifesta tardività, di cui, secondo l'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto rendersi conto, una volta ricevuta la notifica della sentenza di primo grado.
Tale colpevole omissione ha determinato un ingiustificato allungamento dei tempi di definizione del giudizio, il che costituisce certamente un abuso del processo, di cui l'appellante deve essere chiamata a rispondere.
Come affermato dalle Sezioni Unite: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà
e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese
e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (cfr. Cassazione civile, S.U., sentenza n.
22405 del 13 settembre 2018).
Ne discende la condanna di al pagamento, a favore dell'appellato, di una somma Parte_3 equitativamente determinata in € 2.500,00, pari a circa 1/4 delle spese di lite sopra liquidate.
9 – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 918/2024 Parte_1 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 11/12/2024, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 10.060,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in pagina 7 di 8 quanto dovuta) e CAP come per legge, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
3) condanna parte appellante al pagamento della somma di € 2.500,00 ex art. 96, comma 3,
c.p.c.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Firenze, 12.11.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 8 di 8
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
*
Causa d'appello n.: 318/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. PASTORELLI STEFANO Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. MORADEI DONATA Controparte_1 C.F._1 (CF ) e dell'Avv. MONTICELLI SABRINA C.F._2
APPELLATO/I
*
Oggi 12 novembre 2025, alle ore 12,33 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP dott.ssa Simona Petrelli nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante: l'avv. Marina Ceccarelli in sostituzione dell'avv. Pastorelli Stefano Per parte appellata: gli avv.ti Moradei Donata e Monticelli Sabrina
Il Collegio invita le parti alla discussione.
L'avv. Ceccarelli insiste nella istanza di differimento udienza e rimessione in termini per le note conclusionali. Gli avvocati e Monticelli si oppongono all'istanza di rinvio. CP_1
pagina 1 di 8 La Corte ritenuto che la istanza di remissioni in termini deve considerarsi non tempestiva perché proposta solo a ridosso dell'udienza di discussione la rigetta e invita le parti alla discussione. I difensori si riportano ai propri scritti difensivi ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate.
Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
N. R.G. 318/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 318/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. PASTORELLI STEFANO Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. MORADEI DONATA Controparte_1 C.F._1 (CF ) e dell'Avv. MONTICELLI SABRINA C.F._2
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 918/2024 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 11/12/2024
CONCLUSIONI pagina 2 di 8 In data 12.11.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 918/2024 emessa dal Tribunale di Pistoia, nell'ambito del giudizio N.R.G. 56/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che di seguito si riportano: accertare e dichiarare che (CF. residente in [...]. N. Controparte_1 CodiceFiscale_3
186, AT (PT) è debitore nei confronti di della somma di euro 300.000,00 per la Parte_1 causali di cui in narrativa;
per l'effetto condannare (CF. Controparte_1 CodiceFiscale_3 residente in [...]. N. 186, AT (PT) al pagamento in favore di
, (p.i. ), con sede in Firenze, via Tozzetti 25A, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore della somma di E. 300. 000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio, Iva e Cap come per legge. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, in particolare sub. 3 dei motivi di appello”.
Per parte appellata: “Piaccia all'Imma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, a) In via preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto da stante Parte_2 il carattere documentale del passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
b) Nella denegatissima ipotesi e per puro tuziorismo difensivo, pur senza accettazione del contraddittorio anche su fatti, eccezioni, conclusioni e domande nuove ex adverso proposte, rigettare nel merito l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto con conferma integrale della sentenza impugnata. c) Si chiede altresì che in virtù di tutto quanto sopra dedotto e prodotto in ordine alla eccepita inammissibilità dell'appello l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze Voglia condannare parte appellante ex art.96 I – III e IV comma c.p.c per tutti i motivi meglio precisati in atti nella misura ivi indicata;
d) Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie (prove per testi) riproposte e non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutti i motivi indicati già indicati nelle memoria ex art.171 c.p.c n.2 e 3 e nelle note scritte ex art.127 ter cpc del 09/11/2024 tutte depositate nel giudizio di primo grado che si richiamano integralmente anche in questa sede nonchè per tutto quanto già statuito dal Giudice di prime cure nella sentenza impugnata. Infine, per quanto attiene alla richiesta CTU, pur non comprendendosi su cosa la stessa dovesse essere disposta, stante l'inesistenza di qualsiasi disconoscimento della sottoscrizione del per conto della CP_1 Cooperativa Fondiari di Sviluppo, ci si oppone in ogni caso all'ammissione della stessa in quanto vertente altresì su circostanze nuove e mai dedotte dall'appellante sulle quale come già precisato non si accetta il contraddittorio. e) Con vittoria di spese e competenze di lite anche dell'odierno giudizio da liquidarsi anche per la fase sospensiva come da nota spese che si allega da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano sin d'ora antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 questa Corte di Appello, proponendo gravame avverso la sentenza n. Controparte_1
918/2024, emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 11/12/2024, che aveva rigettato la domanda proposta da volta ad ottenere la condanna del al pagamento della somma Pt_1 CP_1 pagina 3 di 8 di € 300.000,00, con conseguente condanna alla refusione delle spese di lite e con condanna ex art. 96, comma, 3 c.p.c.
2. – Si costituiva in giudizio , rassegnando le sopra trascritte conclusioni. Controparte_1
3 – Con ordinanza del 20.3.2025, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
4 – Con successivo provvedimento del consigliere istruttore assunto in data 16.6.2025, la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies all'udienza del 12.11.2025, con termine fino al 5.11.2025 per il deposito di note difensive.
***
5 – In via preliminare, si ribadisce il rigetto dell'istanza, formulata dall'appellante, di remissione in termini, per il deposito della comparsa conclusionale, e di differimento dell'odierna udienza.
Difatti, l'evento luttuoso, per quanto grave, che ha colpito il difensore dell'appellante in data
3.11.2025, non esimeva lo stesso dall'attivarsi tempestivamente per richiedere, prima della sua scadenza, la proroga del termine del 5.11.2025 fissato, con ordinanza del 16.6.2025, per il deposito della comparsa conclusionale.
Si applica, infatti, il seguente principio: “i termini processuali aventi natura ordinatoria non sono suscettibili di essere violati senza conseguenze, potendo essere abbreviati o prorogati, solo per una volta, a condizione che la richiesta di proroga sia fondata su un giustificato motivo e sia formulata prima della relativa scadenza” (Cass. civ., n. 25369/2023).
In ogni caso, l'istanza di remissione in termini è da considerarsi tardiva, per essere stata depositata solo il 10.11.2025 e, quindi, a distanza di una settimana dall'evento ed a ridosso dell'odierna udienza, senza che il procuratore dell'appellante abbia neppure allegato di essersi trovato nell'assoluta impossibilità di depositarla prima.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “l'istituto della rimessione in termini, ex art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo” (cfr. Cass. civ., n. 4034/2025).
Senza pretermettere che l'appellante ha beneficiato di un notevole lasso di tempo per predisporre la comparsa conclusionale e che l'evento luttuoso si è verificato solo in prossimità della scadenza del termine per il suo deposito.
6 – Ciò posto, l'appello è inammissibile, in quanto tardivamente proposto.
6.1. – Difatti, la citazione in appello risulta notificata al in data 18.2.2025 e, quindi, oltre CP_1 il termine di trenta giorni ex artt. 325 e 326 c.p.c. decorrenti dalla notifica della sentenza presso il pagina 4 di 8 difensore costituito, per il giudizio di primo grado, di (avvenuta in data 20.12.2024, come da Pt_1 relate della notifica telematica in atti).
Ne deriva che il termine per impugnare veniva a scadenza il 20.1.2025 (cadendo il 19.1.2025 di domenica), con la conseguenza che senz'altro tardivo è l'appello notificato il 18.2.2025.
6.2. – In proposito, non rileva che, in data 3.1.2025 sia stata emessa ordinanza di correzione dell'errore in materiale in ordine all'omessa previsione, nel dispositivo, della distrazione delle spese legali a favore dei difensori del convenuto.
6.2.1. – In primo luogo, giova considerare che, in ordine alla parte corretta della sentenza
(concernente la distrazione delle spese legali), l'appellante non ha mosso alcuna censura, il che esclude qualsiasi rilevanza, ai fini del termine per impugnare, del procedimento di correzione.
Al riguardo, si applica il seguente principio: “l'art. 288, quarto comma, cod. proc. civ., nel prevedere che le sentenze assoggettate al procedimento di correzione possono essere impugnate, per le parti corrette, nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata
l'ordinanza di correzione, si riferisce alla sola ipotesi in cui l'errore corretto sia tale da determinare un qualche obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione e non già quando l'errore stesso, consistendo in una discordanza chiaramente percepibile tra il giudizio e la sua espressione, possa essere agevolmente eliminato in sede di interpretazione del testo della sentenza, poiché, in tale ultima ipotesi, un'eventuale correzione dell'errore non sarebbe idonea a riaprire i termini dell'impugnazione” (cfr. Cass. civ., n. 20.10.2014, n. 22185).
6.2.2. – In secondo luogo, l'ordinanza di correzione risulta comunicata dalla cancelleria, al difensore di il 7.1.2025, con la conseguenza che, anche a voler considerare il termine per Pt_1 impugnare decorrente da tale data, l'appello dovrebbe ritenersi ugualmente tardivo.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “l'art. 288 c.p.c., secondo il quale le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata, a cura del cancelliere, l'ordinanza di correzione, dev'essere messo in relazione con l'art. 325 c.p.c., con la conseguenza che il richiamo al termine ordinario si riferisce a quello previsto da tale disposizione, anche in caso di notificazione a cura del cancelliere, applicandosi il termine lungo ove la cancelleria non abbia effettuato la notifica” (cfr. Cass. civ., n.
15166/2022).
6.3. – Inoltre, giova considerare come l'appellante abbia omesso qualsiasi contestazione in ordine alla validità della notifica della sentenza, limitandosi ad affermare: “l'appello appare comunque tempestivo in relazione alle norme che regolano il giusto processo atteso che controparte, non condividendo il decisum, ne ha chiesto la correzione in pendenza del termine per appellare dimostrando così di voler fare riferimento al provvedimento corretto quale oggetto del giudicato. pagina 5 di 8 Se non si volesse aderire a questa tesi, appare evidente l'utilizzo distorto ed in chiara mala fede dello strumento processuale laddove i codifensori del avrebbero posto in essere una CP_1 manovra processuale tesa a trarre in errore il procuratore di per il quale la notifica, in pari Pt_1 data, dapprima dell'istanza di correzione e del decreto di fissazione udienza e, con un secondo invio, della sola sentenza di cui si chiedeva la correzione, apparivano obiettivamente integrare un unico atto volto a veder corretto l'errore materiale lamentato ex adverso e per il quale era pendente istanza di correzione da esse stesse proposta, ingenerando il legittimo affidamento circa il decorso del termine per l'impugnazione dall'avvenuta correzione. In tale eventualità appaiono obiettivamente integrati i presupposti per la rimessione in termini di nella facoltà di Parte_1 proporre appello ex art. 153 c.p.c., essendo incorsa in una decadenza per fatto non imputabile e anzi ingenerato dall'altrui condotta” (cfr. note di trattazione scritta depositate il 19.3.2025)
Ebbene, non sussistono i presupposti per l'invocata remissione in termini, in quanto il procedimento di correzione, concernendo una parte della decisione non oggetto di impugnativa (la distrazione delle spese legali a favore dei procuratori del convenuto) era del tutto inidoneo ad ingenerare l'affidamento in ordine alla non decorrenza, dalla notifica della sentenza, dei termini per impugnare.
Fermo restando che, come sopra esposto, anche a voler far decorrere il termine per impugnare dalla notifica, da parte della cancelleria, dell'ordinanza di correzione, tale termine risulterebbe comunque violato.
Per quanto, si impone la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
7 –Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12, secondo il presente computo (valore € 260.001-520.000):
Fase di studio della controversia (valore minimo): € 2.195,00
Fase introduttiva del giudizio (valore minimo): € 1.276,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 2.940,00
Fase decisionale (valore minimo): € 3.649,00
Compenso tabellare: € 10.060,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
Si include nella fase istruttoria/trattazione il sub procedimento di inibitoria, mentre l'applicazione del parametro minimo, per tutte le fasi, si giustifica in considerazione della ridotta attività difensiva espletata e del carattere ripetitivo delle difese.
8 – Sussistono, poi, i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Difatti, l'inammissibilità dell'impugnazione evidenzia la responsabilità processuale aggravata della parte che, quanto meno con “colpa grave”, non si è avveduta, prima di introdurre il gravame, pagina 6 di 8 della sua manifesta tardività, di cui, secondo l'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto rendersi conto, una volta ricevuta la notifica della sentenza di primo grado.
Tale colpevole omissione ha determinato un ingiustificato allungamento dei tempi di definizione del giudizio, il che costituisce certamente un abuso del processo, di cui l'appellante deve essere chiamata a rispondere.
Come affermato dalle Sezioni Unite: “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà
e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese
e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (cfr. Cassazione civile, S.U., sentenza n.
22405 del 13 settembre 2018).
Ne discende la condanna di al pagamento, a favore dell'appellato, di una somma Parte_3 equitativamente determinata in € 2.500,00, pari a circa 1/4 delle spese di lite sopra liquidate.
9 – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 918/2024 Parte_1 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 11/12/2024, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 10.060,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in pagina 7 di 8 quanto dovuta) e CAP come per legge, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
3) condanna parte appellante al pagamento della somma di € 2.500,00 ex art. 96, comma 3,
c.p.c.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Firenze, 12.11.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 8 di 8