Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 29/01/2026, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01801/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14245/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14245 del 2024, proposto da La Salamandra Verde S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Coraggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli, 180;
contro
il Comune di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Garozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento
della nota di Roma Capitale, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, Direzione Edilizia Privata, U.O. Condono Edilizio, Prot. QI 151479 del 21.06.2024, recante rigetto di richiesta di modifica dei dati essenziali contenuti nella domanda di condono prot.87/121006/0.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2026 il dott. LE TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Roma Capitale ha rigettato la richiesta di modifica dei dati essenziali contenuti nella domanda di condono prot. n. 87/121006/0, in ragione del carattere sostanziale delle variazioni rispetto all’originaria istanza di sanatoria.
Nello specifico, detta richiesta di modifica ha ad oggetto le dimensioni (869,06 mq in luogo dei 521,44 mq indicati nell’istanza di condono) e la destinazione d’uso delle opere realizzate (destinazione residenziale in luogo della destinazione non residenziale connessa alla conduzione agricola indicata nell’istanza di sanatoria).
2. Il ricorso si fonda su un unico motivo di censura così rubricato: “ Violazione e falsa applicazione della determina Roma Capitale, n. 290 del 12.11.2007. Travisamento dei fatti, carenza istruttoria e difetto dei presupposti. Manifesta ingiustizia. ”.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, subentrata nella proprietà del complesso immobiliare (un fondo destinato all’esercizio dell’attività agricola sul quale insistono due fabbricati), l’originario istante (che aveva anch’egli presentato nel 2007 analoga istanza di rettifica) avrebbe correttamente utilizzato il modello 47/85-D, all’interno del quale non sarebbe stato possibile specificare la differenza tra superfici “connesse all’attività agricola” e “superfici adibite ad abitazioni”, ragion per cui anche l’entità della superficie richiesta era stata quantificata tenendo conto del coefficiente di riduzione previsto per i fabbricati ad uso non residenziale (mq 869,06 x 0,60 = mq 521,44).
Si sarebbe pertanto in presenza di una istanza di rettifica conforme alla Determina n. 290 del 12 novembre 2007 recante la “Nuova disciplina generale dei procedimenti di rettifica e riesame”, ove si stabilisce che «(...) Sono altresì ammesse (...) le sole richieste per le quali risulti documentalmente che l’istante non potesse, al momento della presentazione della domanda condono e per fatto dell’Autorità̀ inserire l’abuso (od i dati di esso) nella domanda stessa ».
3. Il Comune di Roma Capitale, costituitosi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. All’udienza pubblica del 12 gennaio 2026, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione, come da verbale.
5. Il ricorso è infondato.
Per quanto concerne la questione della rettifica degli errori contenuti nell’istanza di condono, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, ai fini del suo accoglimento, deve trattarsi di un errore materiale percepibile e rilevabile immediatamente ictu oculi dal contesto stesso dell’atto, senza bisogno di complesse indagini ricostruttive della volontà: questa deve risultare agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque.
In altri termini, il potere di rettifica di errori materiali e refusi è circoscritto alle sole ipotesi in cui l’effettiva volontà del soggetto sia stata comunque espressa nell’atto (Cfr. Cons Stato, Sez. VII, 23 ottobre 2025, n. 8234)
Ciò posto, nella fattispecie in esame la domanda di condono presentata non risulta affetta da errori materiali aventi le caratteristiche appena indicate e la volontà dell’originario istante è inequivocabilmente diretta a ottenere una sanatoria di opere aventi destinazione non residenziale.
Non colgono pertanto nel segno le deduzioni di parte ricorrente, il quale sostiene che, nonostante l’impossibilità di indicare nel modello utilizzato la destinazione ad uso residenziale, l’istante avrebbe comunque indicato che questi ultimi fossero caratterizzati da un “uso misto con presenza di abitazione”.
Come infatti eccepito dal Comune resistente, se l’originario istante avesse voluto richiedere la sanatoria per manufatti ad uso residenziale, avrebbe dovuto utilizzare il modello specificamente previsto per detta destinazione.
Inoltre, nell’istanza di sanatoria e nelle successive istanze di rettifica si fa riferimento ad una destinazione mista, trattandosi di alloggi destinati all’uso temporaneo dei braccianti dell’azienda agricola.
Infine, osserva il Collegio che anche il pagamento dell’oblazione è stato eseguito tenendo conto del coefficiente di riduzione previsto per le opere con destinazione non residenziale: se l’errore fosse dipeso dal modello di domanda utilizzato, l’istante avrebbe comunque provveduto a pagare l’importo previsto per i manufatti ad uso residenziale.
Ritenuta pertanto la natura sostanzialmente novativa della richiesta di rettifica per cui è causa, deve trovare applicazione nella fattispecie il condiviso principio giurisprudenziale in base al quale “[…] la variazione dell’oggetto del condono (costituente parte sostanziale della relativa domanda) si risolve in una modifica sostanziale della domanda stessa, inammissibile in quanto effettuata dopo il termine di presentazione della richiesta previsto a pena di decadenza ” (cfr. Tar Lazio, Sez. II quater , 9 settembre 2025, n. 16111).
È evidente infatti che, facendo propria l’interpretazione di parte ricorrente, si avrebbe l’effetto, non solo di integrare una concessione in sanatoria rilasciata sulla base di una domanda di condono presentata ai sensi della l. n. 47/85 (primo condono), ma anche di consentire una sostanziale rimessione in termini con riferimento ad una procedura straordinaria che prevede precise modalità e tempistiche per la presentazione delle domande di condono.
Considerato pertanto che la richiesta di rettifica per cui è causa ha ad oggetto una modifica sostanziale dell’originaria domanda di condono, il Collegio ritiene che il provvedimento gravato non presenti vizi della motivazione, in quanto correttamente il Comune, richiamando il contenuto della D.D. n. 290/2007, ha chiarito che una richiesta di riesame per “ragioni di ordine sostanziale” è accoglibile solo nel caso in cui l’errore sia stato commesso dall’Amministrazione, circostanza che evidentemente non ricorre nella fattispecie in esame, e “ non anche in presenza di dimenticanze dell'istante in sede di domanda di condono o di errori da costui commessi nella compilazione della domanda medesima ovvero di discrasie ricavabili dall'esame della documentazione aggiuntiva prodotta ”.
Le doglianze di parte ricorrente sono pertanto infondate.
6. In conclusione, il ricorso va rigettato, stante l’infondatezza delle censure proposte.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) per compensi oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT CA, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
LE TI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE TI | IT CA |
IL SEGRETARIO