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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/06/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Maria Rita Cuzzola, in funzione di giudice onorario monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1703/2014 del Registro Generale Contenzioso
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
P.G.
(C.F. ), nata il [...] a [...] P.G., Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...] – 22 (ex 4/2), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Munafò, giusta procura in atti
- Attori-
CONTRO
(C.F./P.I. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del sig. Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso il Palazzo Municipale, ed elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., in via S. Quasimodo n.1 presso lo studio dell'avv.
Rossana Calafato, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Convenuto
Avente per OGGETTO: Responsabilità ex art. 2049 – 2051 – 2052 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione dell'11.08.2014 notificato in data 13.08.2014, gli odierni attori conveniva in giudizio innanzi a codesto Ill.mo Tribunale il in persona Controparte_2 del Sindaco pro tempore, e al fine di dichiarare lo stesso obbligato al risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza dell'evento alluvionale del 05.11.20008 che avrebbe invaso il cantinato/garage – sito sotto il livello della strada pubblica comunale in via Luigi Pirandello
n.20/22 - di proprietà del di lui padre , a causa del preteso malfunzionamento dei Parte_3
tombini pubblici presenti sui luoghi, oltre al pagamento delle spese affrontate dagli attori e, conseguentemente, condannare il al pagamento della complessiva somma di € 52.286,38 CP_1
e/o l'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta a titolo di risarcimento dei danni e rimborso spese, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 28.05.2015, si costituiva in giudizio il
[...]
contestando le pretese attoree. In particolare, chiedeva l'accoglimento delle Controparte_2
seguenti conclusioni: “- Ritenere e dichiarare, per i motivi di cui sopra, infondata la domanda degli attori e per l'effetto rigettare qualsivoglia pretesa nei confronti del - In via meramente Controparte_2
subordinata, ridurla a quanto di ragione per concorso di colpa con il danneggiato nella produzione dell'evento lesivo;
- Si chiede il rigetto della richiesta di CTU in ordine alla quantificazione dei danni;
in caso di ammissione, si chiede che il Giudice accerti se i danni lamentati provengono dalla stradella privata di accesso realizzata in assenza di opere di urbanizzazione primarie e senza i dovuti accorgimenti tecnici. – Con condanna di spese e compensi del presente giudizio.”
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e, successivamente, esaminata la documentazione prodotta dalla parte e le richieste istruttorie formulate dalle parti, con ordinanza del 30.11.2016 si ammetteva l'interrogatorio formale del Sindaco del arcellona P.G (richiesto da parte CP_2
attrice)- e la prova per testi (richiesta da entrambe le parti).
Conclusa l'assunzione delle prove orali GI, viste le richieste istruttorie delle parti veniva ammessa la CTU.
Il nominato C.T.U. - Ing. - incaricato di descrivere lo stato dei luoghi, Persona_1
verificare lo stato e la manutenzione dei tombini presenti sulla strada pubblica e se gli stessi siano idonei alla ricezione dell'acqua piovana, individuare il nesso eziologico tra la presenza di acqua e fango in alcune parti degli automezzi oggetto di causa ed i danni riportati dagli stessi, nonché di quantificare i danni subiti dagli attori e determinare le cause degli stessi, depositava gli esiti degli accertamenti in data 21.05.2022. Risultanze contestate dal legale di parte attrice avv. Munafò e per parte convenuta dall'avv.
Calafato, i quali chiedevano al GI di disporre il richiamo del C.T.U. per rispondere alle controdeduzioni sollevate ed ai rilievi mossi dai rispettivi CTP inviate a mezzo pec in data
19.05.2022. Il CTU, sulla base dei rilievi mossi dai rispettivi CTP, confermava le proprie conclusioni, adducendo che non fossero stati prodotti altri documenti utili per la rimodulazione delle risposte.
********
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, le domande avanzate da parte attrice sono ammissibili e vanno accolte seppur nei limiti di seguito evidenziati.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'odierna convenuta e attiene, pertanto, alla tradizionale tematica dell'attività custodiale.
Deve in primo luogo ribadirsi che la norma di cui all'art. 2051 c.c., la quale si riferisce sia a beni mobili che immobili, contempla quali unici presupposti applicativi la custodia e la diretta derivazione del danno dalla cosa (cfr. Cass., sent. n. 20427/2008, Cass., sent. n. 4279/2008 e
Cass., sent. n. 858/2008).
Il primo presupposto, vale a dire la custodia, consiste nel potere di effettiva disponibilità e di controllo della cosa e cioè in qualcosa di molto più ampio rispetto alla nozione contrattuale di custodia (cfr. Cass. 4279/2008 e Cassazione 858/2008). Custodi sono, infatti, tutti i soggetti pubblici o privati che hanno il possesso o la detenzione della cosa (cfr. Cassazione 20317/2005).
In altri termini, il custode deve essere identificato nel soggetto che esercita sulla cosa una signoria di fatto che gli consenta di controllare i rischi inerenti alla cosa e di evitare che la stessa produca dei danni.
In via preliminare, nessun dubbio sussiste sul fatto che parte convenuta debba ritenersi custode dell'area sottesa alla sezione della strada ove sorge il fabbricato in oggetto, ubicato nel
Comune di Barcellona P.G. e posizionato ad angolo tra la via Luigi Pirandello e una strada privata di lottizzazione senza uscita, ricadente nel Foglio n. 19 part. 1219. Il è proprietario CP_1
dell'intera Via Luigi Pirandello, dei tombini siti sulla stessa via e di tutte le altre opere che dovrebbero consentire il normale deflusso delle acque. In quanto tale, il Controparte_2
P.G. ha il compito di eseguire l'ordinaria attività di manutenzione atta a garantire l'idoneità alla ricezione dell'acqua piovana.
Nel merito, in ordine al requisito per l'applicazione della responsabilità da custodia, id est la diretta derivazione del danno dalla cosa, il soggetto danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, ha l'onere di dimostrare che l'evento dannoso si è prodotto direttamente dalla particolare condizione posseduta o assunta dalla cosa. Il danneggiato deve, cioè, provare che il danno derivi direttamente dalla cosa, in ragione della sua particolare natura, della sua concreta potenzialità dannosa o del suo dinamismo intrinseco e non deve invece provare la condotta commissiva od omissiva da parte del custode.
Ne deriva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra una vera e propria ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto il custode è chiamato a rispondere del danno derivante dalla cosa a prescindere da un suo eventuale comportamento colposo, sulla base della sola sussistenza del nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso.
Rileva, quindi, solo “il fatto della cosa” non già “il fatto dell'uomo”, poiché la responsabilità si fonda sul mero rapporto di custodia e solo lo stato di fatto e non già l'obbligo di custodia può assumere rilievo nella fattispecie. Il profilo del comportamento del responsabile è estraneo alla struttura normativa;
né può esservi reintrodotto attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza nella custodia, giacché l'unico limite previsto dall'articolo in esame è
l'esistenza del fortuito, non l'assenza di colpa, tanto che in dottrina si parla in proposito di "rischio da custodia" e non di "colpa nella custodia".
Pertanto, e con riferimento all'onere della prova, all'attore compete dimostrare l'esistenza del rapporto eziologico tra la res e l'evento lesivo;
il convenuto, per liberarsi, non deve dimostrare l'assenza di colpa bensì deve fornire la prova dell'esistenza di un fattore causale estraneo alla sua sfera d'azione, idoneo ad interrompere quel nesso di causalità (cfr. Cassazione 20477/2008;
Cassazione 4279/2008; Cassazione 25243/2006, Cassazione 24326/2006).
In altre parole, l'art. 2051 c.c. pone a carico del danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass., sent. n. 858/2008).
La nozione di “caso fortuito” di cui all'art. 2051 c.c. deve essere intesa in senso ampio in quanto comprensiva anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato;
al riguardo, la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può escludere la responsabilità del custode solo «ove sia colposa ed imprevedibile» (cfr. Cass. n. 25837/2017), ossia «quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo» (cfr. Cass. n. 18317/2015), giacché
l'idoneità ad interrompere il nesso causale può essere riconosciuta solo ad un fattore estraneo avente «carattere di imprevedibilità ed eccezionalità» (cfr. Cass. n. 2660/2013).
Deve pertanto ritenersi che “ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa” (cfr. Cass. n. 26524/2020).
Venendo al caso di specie, questa Giudicante ritiene che sia stata raggiunta in giudizio la prova dell'an ovvero del nesso causale tra l'evento dannoso e la res, in aderenza al tenore letterale dell'art. 2051 c.c. e che pertanto debba ritenersi assolto l'onere della prova gravante sugli odierni attori. Gli stessi hanno in effetti dimostrato il fatto storico, la presenza di mezzi dentro al cantinato, ovvero che l'evento lesivo (cioè l'allagamento del cantinato/garage invaso dall'acqua piovana e dal fango) sia stato causato dalla cosa custodita dal danneggiante.
Tali circostanze, sono state provate documentalmente dagli attori, i quali hanno versato in atti il rapporto di intervento redatto dai Vigili del Fuoco intervenuti sui luoghi, dal quale si legge testualmente “i segni lasciati dalle acque erano circa M 1 dal suolo, coinvolgendo attrezzature e materiali edili
e autovetture …” (cfr. rapporto, allegato al n. 15 del fascicolo di parte attrice).
Nel merito, in sede di escussione dei testi, in qualità di teste di parte attrice, il sig. ES
, dichiarava: “D.R. Il giorno dell'allagamento io ero sui luoghi e ho visto personalmente il deposito
[...]
allagato (..) onfermo la circostanza e), anzi preciso che l'acqua superava il metro e mezzo;
onfermo CP_3 CP_3
la circostanza f), preciso che a tutt'oggi si ripetono gli allagamenti;
(...) D.R. Sulla circostanza q) posso riferire che dal 2003, anno durante il quale mi sono trasferito in via Pirandello, le alluvioni si sono succedute e sono aumentate di intensità via via che a monte di casa nostra sorgevano nuove costruzioni. Questo anche durante le normali piogge”. Ciò confermando, inoltre, la presenza di beni mobili e mezzi dentro il summenzionato cantinato: “D.R. Confermo la circostanza b) del predetto atto e preciso che vi è un garage sotterraneo (...) CP_3
Confermo la circostanza c). Preciso che il Sig. esercita l'attività di muratore e nel garage deposito tiene un Pt_3
camion (un turbo daily) o uno o due bobcat, la panda, la Santafé, la moto e del materiale edile”. In tal senso, anche il sig. dichiarava “D.R. Confermo la circostanza di cui alla lettera g) e preciso che Controparte_4
le acque che hanno provocato questo enorme allagamento provenivano sia dalla Via Pirandello, sia dal quartiere
Petraro, sia dalla Via dello stadio” e confermava la presenza dei mezzi “D.R. i mezzi degli attori si trovavano nel garage allagato ma non so se e che tipo di danno abbiano riportatato (...) Posso precisare che ogni giorno vedevo i mezzi entrare ed uscire dal garage”. Anche il teste di parte convenuta dipendente del
- sig. - ha dichiarato che tutte le acque meteoriche che provengono dal CP_1 Testimone_2
quartiere Petraro, dalla Via Pirandello e dalla Via dello Stadio defluiscono sulla strada lottizzata, ormai ceduta al dove è sita la casa degli attori. CP_1
Ciò ha trovato conferma nell'elaborato peritale redatto dal CTU, dal quale emerge che le cause degli allagamenti devono essere ravvisati nel dimensionamento dei tombini pubblici esistenti sui luoghi (che dovrebbero servire per la raccolta delle acque piovane) insufficienti alla ricezione delle acque. Lo stesso CTU, nonostante abbia rilevato in sede di sopralluogo che “i tombini presenti lungo la strada pubblica appaiono in buono stato di manutenzione”, ha evidenziato l'inidoneità delle griglie di captazione non sufficienti per raccogliere tutte le acque che ruscellano per l'intera larghezza della carreggiata, posto che l'intera area “ha una naturale inclinazione che porta a convergere le acque in corrispondenza al punto di allagamento in oggetto, posto a quota più bassa”.
Descrivendo lo stato dei luoghi, il nominato CTU relazionava nel proprio elaborato peritale testualmente: “L'allagamento del cantinato è stato provocato, senza dubbio, dalle acque di pioggia cadute con copiosità in data 05/11/2008. Infatti, le abbondanti precipitazioni, cadendo all'interno dell'area ricettiva sottesa alla sezione della strada ove sorge il fabbricato in oggetto, non trovando via di scolo, né superficiale né sotterranea sufficiente, hanno accresciuto il livello dell'acqua che ruscellava lungo le strade adiacenti al fabbricato, superando il livello del marciapiedi e introducendosi nel cantinato dalla rampa di accesso.”
All'esito degli accertamenti effettuati sui luoghi, lo stesso CTU riconosceva, infine, il nesso eziologico tra la presenza di acqua e fango in alcune parti di automezzi oggetto di causa ed i danni lamentati: “L'allagamento è direttamente collegato all'evento piovoso, che si è verificato in data 05/11/2008.
Le abbondanti precipitazioni, abbattutesi nella zona, hanno provocato l'allagamento del cantinato e, di conseguenza, il danno lamentato”.
Ritiene la Giudicante, come già precisato, che ai sensi dell'art. 2051 c.c., a fronte della prova del nesso eziologico tra il danno e la res, si possa escludere la responsabilità del custode solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo fornisca in giudizio la prova positiva dell'intervento di una causa esterna alla sua sfera d'azione idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo (il cd. caso fortuito).
Orbene, nel presente giudizio il danneggiante non ha fornito la prova del caso fortuito: a fronte della comprovata condotta omissiva da parte del non è stata Controparte_2
riscontrata la natura eccezionale assunta dalle precipitazioni atmosferiche che hanno interessato l'intero territorio comunale nella suddetta data, non potendosi affermare, sulla base delle risultanze della CTU (cfr. Relazione Di Consulenza Tecnica Del 30.04.2022, pag. 2), che anche l'adozione di tutte le cautele possibili si sarebbe rivelata inutile a fronte della violenza degli eventi naturali, individuabile quale causa da sola sufficiente a determinare l'evento, quindi del tutto indipendente da altre possibili concause.
Inoltre, la convenuta, non ha dato la prova liberatoria, piena e convincente, di avere provveduto a mantenere in corretto stato di manutenzione le strade comunali e, quindi, di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare che le acque piovane arrecassero danni a terzi. Anzi è stato riferito, in sede di escussione dei testi, che quel tratto di strada è di frequente soggetto ad allagamenti e ciò esclude di fatto il caso fortuito.
Parte convenuta in qualità di custode della res sarebbe senz'altro dovuta intervenire sulla cosa al fine di controllarne i rischi ed evitare che la stessa producesse dei danni.
Pertanto, a fronte della prova del nesso causale tra l'evento dannoso e la res e in mancanza della sussistenza del caso fortuito, risulta accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del
[...]
P.G. per i danni subiti in conseguenza all'allagamento del cantinato di proprietà CP_2
degli attori avvenuto in data 5.11.2008.
Parte convenuta deve essere quindi condannata a risarcire i danni subiti dagli odierni attori. Circa i profili afferenti al quantum debeantur, sui danni e la loro liquidazione, coerentemente con quanto sopra esposto e per le circostanze evidenziate nel corso del giudizio, non vi è motivo per discostarsi dalle conclusioni del CTU incaricato nell'ambito del presente giudizio di quantificare i danni riportati.
In sede di sopralluogo il CTU ha effettuato una ricognizione dei luoghi scattando alcune foto, interne ed esterne dei luoghi, avendo modo di verificare e quantificare i danni solo ai mezzi ed alle attrezzature presenti in loco al momento della perizia o chiaramente desumibili dalle foto e dalla documentazione versata in atti, ed escludendo - pertanto - le attrezzature danneggiate non evidenziabili e/o accertabili dalle foto.
In relazione all'accertamento compiuto dal CTU, non possono essere riconosciuti i danni per:
n.2 Riparazione martello Bosch;
4 Acquisto nuove attrezzature: trapano, martello, smerigliatrice, convertitore. Elevatore, IPERBET, sega circolare, smerigliatrice, martello tassel.DH24PB3, martello demoli. H60MRV; n.6 n.17 Giunti ort. Zinc. n.6 n.2 tubi omol. D.48 da 6mt. CP_5
All'esito delle operazioni parietali, il CTU incaricato nell'ambito del presente giudizio, di cui si condivide il metodo di quantificazione dei danni subiti dagli attori, ha definitivamente quantificato il risarcimento danni in €.8.679,00 (cfr. Relazione Di Consulenza Tecnica Del
30.04.2022, pag. 8).
La somma complessiva da riconoscere a titolo di risarcimento per i danni ai beni ed ai mezzi di proprietà degli attori è dunque pari ad in €.8.679,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Gli odierni attori hanno chiesto, altresì, il risarcimento del danno in via equitativa conseguente all'impossibilità per entrambi gli attori di utilizzare i propri automezzi ed, in particolare, per il Sig. di utilizzare il proprio autocarro (mezzo essenziale per Parte_1
l'espletamento della propria attività lavorativa), in quanto ricoverati per un lungo periodo presso le Officine Meccaniche.
L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 127 del
08/01/2016).
Tale tipo di danno non può considerarsi “in re ipsa”, ma necessita di esplicita prova, che attiene tanto all'inutilizzabilità dei mezzi sottratti alla disponibilità dei proprietari, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che, dalla impossibilità della sua utilizzazione ne sia derivato un danno (quale, ad esempio, quello derivante da impossibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa, ovvero da esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi).
Invero, “la liquidazione equitativa non può sopperire al difetto di prova del danno, giacchè essa presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica;
se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione” (Cassazione civile, sez. I, 14/05/2018, n. 11698).
Ebbene, nel caso di specie, il danno riconducibile al fermo dei mezzi è stato provato, trovando conferma sia in sede documentale che nelle deposizioni dei testi escussi.
A tal riguardo, attese le complessive istanze istruttorie, risulta possibile procedere alla liquidazione del danno, almeno in via equitativa, attesa l'accertata indisponibilità dei mezzi danneggiati e la loro indispensabilità per lo svolgimento dell'attività lavorativa dell'attore Pt_4
impiegato nell'attività edilizia in qualità di muratore. (cfr. il teste , escusso Testimone_1
all'udienza del 14.11.2019, riferiva “D.R. Confermo la circostanza c). Preciso che il Sig. esercita Pt_3
l'attività di muratore (...)”; mentre il teste ascoltato all'udienza del 23.10.2018 Controparte_4
dichiarava: “D.R. Confermo la circostanza di cui alla lettera c). (...) vedo ogni giorno le macchine e il camion che ogni giorno entrano e prelevano materiale edile.”).
Applicando i suesposti principi al caso di specie, si riconosce, in via equitativa, un risarcimento danni pari ad €.5.000,00. 3. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico della parte convenuta in giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del quantum liquidato e non su quello richiesto in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori medi stante l'entità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, in favore dello Stato, stante il riconoscimento del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1703/2014 R.G., così provvede:
- Accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, le domande degli attori e Parte_1 [...]
e per l'effetto condanna il convenuto P.G., al pagamento in Pt_2 Controparte_2
favore degli stessi della somma di €. 8.679,00 a titolo di risarcimento per i danni ai beni ed ai mezzi di proprietà degli attori, nonché di €. 5.000,00 a titolo di risarcimento danni quantificati in via equitativa, tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla domanda introduttiva del giudizio;
- Condanna il convenuto in persona del sig. Sindaco Controparte_2
e rappresentante legale pro tempore, alla rifusione delle spese processuali in favore dell Stato, liquidate in €. 6.600,00 per compensi professionali, oltre oneri, se dovuti;
- Pone in via definitiva le spese di CTU a carico del convenuto CP_2
P.G.
[...]
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 11 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
dott.ssa Maria Rita Cuzzola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Maria Rita Cuzzola, in funzione di giudice onorario monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1703/2014 del Registro Generale Contenzioso
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
P.G.
(C.F. ), nata il [...] a [...] P.G., Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...] – 22 (ex 4/2), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Munafò, giusta procura in atti
- Attori-
CONTRO
(C.F./P.I. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del sig. Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso il Palazzo Municipale, ed elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., in via S. Quasimodo n.1 presso lo studio dell'avv.
Rossana Calafato, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Convenuto
Avente per OGGETTO: Responsabilità ex art. 2049 – 2051 – 2052 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione dell'11.08.2014 notificato in data 13.08.2014, gli odierni attori conveniva in giudizio innanzi a codesto Ill.mo Tribunale il in persona Controparte_2 del Sindaco pro tempore, e al fine di dichiarare lo stesso obbligato al risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza dell'evento alluvionale del 05.11.20008 che avrebbe invaso il cantinato/garage – sito sotto il livello della strada pubblica comunale in via Luigi Pirandello
n.20/22 - di proprietà del di lui padre , a causa del preteso malfunzionamento dei Parte_3
tombini pubblici presenti sui luoghi, oltre al pagamento delle spese affrontate dagli attori e, conseguentemente, condannare il al pagamento della complessiva somma di € 52.286,38 CP_1
e/o l'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta a titolo di risarcimento dei danni e rimborso spese, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 28.05.2015, si costituiva in giudizio il
[...]
contestando le pretese attoree. In particolare, chiedeva l'accoglimento delle Controparte_2
seguenti conclusioni: “- Ritenere e dichiarare, per i motivi di cui sopra, infondata la domanda degli attori e per l'effetto rigettare qualsivoglia pretesa nei confronti del - In via meramente Controparte_2
subordinata, ridurla a quanto di ragione per concorso di colpa con il danneggiato nella produzione dell'evento lesivo;
- Si chiede il rigetto della richiesta di CTU in ordine alla quantificazione dei danni;
in caso di ammissione, si chiede che il Giudice accerti se i danni lamentati provengono dalla stradella privata di accesso realizzata in assenza di opere di urbanizzazione primarie e senza i dovuti accorgimenti tecnici. – Con condanna di spese e compensi del presente giudizio.”
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e, successivamente, esaminata la documentazione prodotta dalla parte e le richieste istruttorie formulate dalle parti, con ordinanza del 30.11.2016 si ammetteva l'interrogatorio formale del Sindaco del arcellona P.G (richiesto da parte CP_2
attrice)- e la prova per testi (richiesta da entrambe le parti).
Conclusa l'assunzione delle prove orali GI, viste le richieste istruttorie delle parti veniva ammessa la CTU.
Il nominato C.T.U. - Ing. - incaricato di descrivere lo stato dei luoghi, Persona_1
verificare lo stato e la manutenzione dei tombini presenti sulla strada pubblica e se gli stessi siano idonei alla ricezione dell'acqua piovana, individuare il nesso eziologico tra la presenza di acqua e fango in alcune parti degli automezzi oggetto di causa ed i danni riportati dagli stessi, nonché di quantificare i danni subiti dagli attori e determinare le cause degli stessi, depositava gli esiti degli accertamenti in data 21.05.2022. Risultanze contestate dal legale di parte attrice avv. Munafò e per parte convenuta dall'avv.
Calafato, i quali chiedevano al GI di disporre il richiamo del C.T.U. per rispondere alle controdeduzioni sollevate ed ai rilievi mossi dai rispettivi CTP inviate a mezzo pec in data
19.05.2022. Il CTU, sulla base dei rilievi mossi dai rispettivi CTP, confermava le proprie conclusioni, adducendo che non fossero stati prodotti altri documenti utili per la rimodulazione delle risposte.
********
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, le domande avanzate da parte attrice sono ammissibili e vanno accolte seppur nei limiti di seguito evidenziati.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'odierna convenuta e attiene, pertanto, alla tradizionale tematica dell'attività custodiale.
Deve in primo luogo ribadirsi che la norma di cui all'art. 2051 c.c., la quale si riferisce sia a beni mobili che immobili, contempla quali unici presupposti applicativi la custodia e la diretta derivazione del danno dalla cosa (cfr. Cass., sent. n. 20427/2008, Cass., sent. n. 4279/2008 e
Cass., sent. n. 858/2008).
Il primo presupposto, vale a dire la custodia, consiste nel potere di effettiva disponibilità e di controllo della cosa e cioè in qualcosa di molto più ampio rispetto alla nozione contrattuale di custodia (cfr. Cass. 4279/2008 e Cassazione 858/2008). Custodi sono, infatti, tutti i soggetti pubblici o privati che hanno il possesso o la detenzione della cosa (cfr. Cassazione 20317/2005).
In altri termini, il custode deve essere identificato nel soggetto che esercita sulla cosa una signoria di fatto che gli consenta di controllare i rischi inerenti alla cosa e di evitare che la stessa produca dei danni.
In via preliminare, nessun dubbio sussiste sul fatto che parte convenuta debba ritenersi custode dell'area sottesa alla sezione della strada ove sorge il fabbricato in oggetto, ubicato nel
Comune di Barcellona P.G. e posizionato ad angolo tra la via Luigi Pirandello e una strada privata di lottizzazione senza uscita, ricadente nel Foglio n. 19 part. 1219. Il è proprietario CP_1
dell'intera Via Luigi Pirandello, dei tombini siti sulla stessa via e di tutte le altre opere che dovrebbero consentire il normale deflusso delle acque. In quanto tale, il Controparte_2
P.G. ha il compito di eseguire l'ordinaria attività di manutenzione atta a garantire l'idoneità alla ricezione dell'acqua piovana.
Nel merito, in ordine al requisito per l'applicazione della responsabilità da custodia, id est la diretta derivazione del danno dalla cosa, il soggetto danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, ha l'onere di dimostrare che l'evento dannoso si è prodotto direttamente dalla particolare condizione posseduta o assunta dalla cosa. Il danneggiato deve, cioè, provare che il danno derivi direttamente dalla cosa, in ragione della sua particolare natura, della sua concreta potenzialità dannosa o del suo dinamismo intrinseco e non deve invece provare la condotta commissiva od omissiva da parte del custode.
Ne deriva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra una vera e propria ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto il custode è chiamato a rispondere del danno derivante dalla cosa a prescindere da un suo eventuale comportamento colposo, sulla base della sola sussistenza del nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso.
Rileva, quindi, solo “il fatto della cosa” non già “il fatto dell'uomo”, poiché la responsabilità si fonda sul mero rapporto di custodia e solo lo stato di fatto e non già l'obbligo di custodia può assumere rilievo nella fattispecie. Il profilo del comportamento del responsabile è estraneo alla struttura normativa;
né può esservi reintrodotto attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza nella custodia, giacché l'unico limite previsto dall'articolo in esame è
l'esistenza del fortuito, non l'assenza di colpa, tanto che in dottrina si parla in proposito di "rischio da custodia" e non di "colpa nella custodia".
Pertanto, e con riferimento all'onere della prova, all'attore compete dimostrare l'esistenza del rapporto eziologico tra la res e l'evento lesivo;
il convenuto, per liberarsi, non deve dimostrare l'assenza di colpa bensì deve fornire la prova dell'esistenza di un fattore causale estraneo alla sua sfera d'azione, idoneo ad interrompere quel nesso di causalità (cfr. Cassazione 20477/2008;
Cassazione 4279/2008; Cassazione 25243/2006, Cassazione 24326/2006).
In altre parole, l'art. 2051 c.c. pone a carico del danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass., sent. n. 858/2008).
La nozione di “caso fortuito” di cui all'art. 2051 c.c. deve essere intesa in senso ampio in quanto comprensiva anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato;
al riguardo, la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può escludere la responsabilità del custode solo «ove sia colposa ed imprevedibile» (cfr. Cass. n. 25837/2017), ossia «quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo» (cfr. Cass. n. 18317/2015), giacché
l'idoneità ad interrompere il nesso causale può essere riconosciuta solo ad un fattore estraneo avente «carattere di imprevedibilità ed eccezionalità» (cfr. Cass. n. 2660/2013).
Deve pertanto ritenersi che “ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa” (cfr. Cass. n. 26524/2020).
Venendo al caso di specie, questa Giudicante ritiene che sia stata raggiunta in giudizio la prova dell'an ovvero del nesso causale tra l'evento dannoso e la res, in aderenza al tenore letterale dell'art. 2051 c.c. e che pertanto debba ritenersi assolto l'onere della prova gravante sugli odierni attori. Gli stessi hanno in effetti dimostrato il fatto storico, la presenza di mezzi dentro al cantinato, ovvero che l'evento lesivo (cioè l'allagamento del cantinato/garage invaso dall'acqua piovana e dal fango) sia stato causato dalla cosa custodita dal danneggiante.
Tali circostanze, sono state provate documentalmente dagli attori, i quali hanno versato in atti il rapporto di intervento redatto dai Vigili del Fuoco intervenuti sui luoghi, dal quale si legge testualmente “i segni lasciati dalle acque erano circa M 1 dal suolo, coinvolgendo attrezzature e materiali edili
e autovetture …” (cfr. rapporto, allegato al n. 15 del fascicolo di parte attrice).
Nel merito, in sede di escussione dei testi, in qualità di teste di parte attrice, il sig. ES
, dichiarava: “D.R. Il giorno dell'allagamento io ero sui luoghi e ho visto personalmente il deposito
[...]
allagato (..) onfermo la circostanza e), anzi preciso che l'acqua superava il metro e mezzo;
onfermo CP_3 CP_3
la circostanza f), preciso che a tutt'oggi si ripetono gli allagamenti;
(...) D.R. Sulla circostanza q) posso riferire che dal 2003, anno durante il quale mi sono trasferito in via Pirandello, le alluvioni si sono succedute e sono aumentate di intensità via via che a monte di casa nostra sorgevano nuove costruzioni. Questo anche durante le normali piogge”. Ciò confermando, inoltre, la presenza di beni mobili e mezzi dentro il summenzionato cantinato: “D.R. Confermo la circostanza b) del predetto atto e preciso che vi è un garage sotterraneo (...) CP_3
Confermo la circostanza c). Preciso che il Sig. esercita l'attività di muratore e nel garage deposito tiene un Pt_3
camion (un turbo daily) o uno o due bobcat, la panda, la Santafé, la moto e del materiale edile”. In tal senso, anche il sig. dichiarava “D.R. Confermo la circostanza di cui alla lettera g) e preciso che Controparte_4
le acque che hanno provocato questo enorme allagamento provenivano sia dalla Via Pirandello, sia dal quartiere
Petraro, sia dalla Via dello stadio” e confermava la presenza dei mezzi “D.R. i mezzi degli attori si trovavano nel garage allagato ma non so se e che tipo di danno abbiano riportatato (...) Posso precisare che ogni giorno vedevo i mezzi entrare ed uscire dal garage”. Anche il teste di parte convenuta dipendente del
- sig. - ha dichiarato che tutte le acque meteoriche che provengono dal CP_1 Testimone_2
quartiere Petraro, dalla Via Pirandello e dalla Via dello Stadio defluiscono sulla strada lottizzata, ormai ceduta al dove è sita la casa degli attori. CP_1
Ciò ha trovato conferma nell'elaborato peritale redatto dal CTU, dal quale emerge che le cause degli allagamenti devono essere ravvisati nel dimensionamento dei tombini pubblici esistenti sui luoghi (che dovrebbero servire per la raccolta delle acque piovane) insufficienti alla ricezione delle acque. Lo stesso CTU, nonostante abbia rilevato in sede di sopralluogo che “i tombini presenti lungo la strada pubblica appaiono in buono stato di manutenzione”, ha evidenziato l'inidoneità delle griglie di captazione non sufficienti per raccogliere tutte le acque che ruscellano per l'intera larghezza della carreggiata, posto che l'intera area “ha una naturale inclinazione che porta a convergere le acque in corrispondenza al punto di allagamento in oggetto, posto a quota più bassa”.
Descrivendo lo stato dei luoghi, il nominato CTU relazionava nel proprio elaborato peritale testualmente: “L'allagamento del cantinato è stato provocato, senza dubbio, dalle acque di pioggia cadute con copiosità in data 05/11/2008. Infatti, le abbondanti precipitazioni, cadendo all'interno dell'area ricettiva sottesa alla sezione della strada ove sorge il fabbricato in oggetto, non trovando via di scolo, né superficiale né sotterranea sufficiente, hanno accresciuto il livello dell'acqua che ruscellava lungo le strade adiacenti al fabbricato, superando il livello del marciapiedi e introducendosi nel cantinato dalla rampa di accesso.”
All'esito degli accertamenti effettuati sui luoghi, lo stesso CTU riconosceva, infine, il nesso eziologico tra la presenza di acqua e fango in alcune parti di automezzi oggetto di causa ed i danni lamentati: “L'allagamento è direttamente collegato all'evento piovoso, che si è verificato in data 05/11/2008.
Le abbondanti precipitazioni, abbattutesi nella zona, hanno provocato l'allagamento del cantinato e, di conseguenza, il danno lamentato”.
Ritiene la Giudicante, come già precisato, che ai sensi dell'art. 2051 c.c., a fronte della prova del nesso eziologico tra il danno e la res, si possa escludere la responsabilità del custode solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo fornisca in giudizio la prova positiva dell'intervento di una causa esterna alla sua sfera d'azione idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo (il cd. caso fortuito).
Orbene, nel presente giudizio il danneggiante non ha fornito la prova del caso fortuito: a fronte della comprovata condotta omissiva da parte del non è stata Controparte_2
riscontrata la natura eccezionale assunta dalle precipitazioni atmosferiche che hanno interessato l'intero territorio comunale nella suddetta data, non potendosi affermare, sulla base delle risultanze della CTU (cfr. Relazione Di Consulenza Tecnica Del 30.04.2022, pag. 2), che anche l'adozione di tutte le cautele possibili si sarebbe rivelata inutile a fronte della violenza degli eventi naturali, individuabile quale causa da sola sufficiente a determinare l'evento, quindi del tutto indipendente da altre possibili concause.
Inoltre, la convenuta, non ha dato la prova liberatoria, piena e convincente, di avere provveduto a mantenere in corretto stato di manutenzione le strade comunali e, quindi, di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare che le acque piovane arrecassero danni a terzi. Anzi è stato riferito, in sede di escussione dei testi, che quel tratto di strada è di frequente soggetto ad allagamenti e ciò esclude di fatto il caso fortuito.
Parte convenuta in qualità di custode della res sarebbe senz'altro dovuta intervenire sulla cosa al fine di controllarne i rischi ed evitare che la stessa producesse dei danni.
Pertanto, a fronte della prova del nesso causale tra l'evento dannoso e la res e in mancanza della sussistenza del caso fortuito, risulta accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del
[...]
P.G. per i danni subiti in conseguenza all'allagamento del cantinato di proprietà CP_2
degli attori avvenuto in data 5.11.2008.
Parte convenuta deve essere quindi condannata a risarcire i danni subiti dagli odierni attori. Circa i profili afferenti al quantum debeantur, sui danni e la loro liquidazione, coerentemente con quanto sopra esposto e per le circostanze evidenziate nel corso del giudizio, non vi è motivo per discostarsi dalle conclusioni del CTU incaricato nell'ambito del presente giudizio di quantificare i danni riportati.
In sede di sopralluogo il CTU ha effettuato una ricognizione dei luoghi scattando alcune foto, interne ed esterne dei luoghi, avendo modo di verificare e quantificare i danni solo ai mezzi ed alle attrezzature presenti in loco al momento della perizia o chiaramente desumibili dalle foto e dalla documentazione versata in atti, ed escludendo - pertanto - le attrezzature danneggiate non evidenziabili e/o accertabili dalle foto.
In relazione all'accertamento compiuto dal CTU, non possono essere riconosciuti i danni per:
n.2 Riparazione martello Bosch;
4 Acquisto nuove attrezzature: trapano, martello, smerigliatrice, convertitore. Elevatore, IPERBET, sega circolare, smerigliatrice, martello tassel.DH24PB3, martello demoli. H60MRV; n.6 n.17 Giunti ort. Zinc. n.6 n.2 tubi omol. D.48 da 6mt. CP_5
All'esito delle operazioni parietali, il CTU incaricato nell'ambito del presente giudizio, di cui si condivide il metodo di quantificazione dei danni subiti dagli attori, ha definitivamente quantificato il risarcimento danni in €.8.679,00 (cfr. Relazione Di Consulenza Tecnica Del
30.04.2022, pag. 8).
La somma complessiva da riconoscere a titolo di risarcimento per i danni ai beni ed ai mezzi di proprietà degli attori è dunque pari ad in €.8.679,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Gli odierni attori hanno chiesto, altresì, il risarcimento del danno in via equitativa conseguente all'impossibilità per entrambi gli attori di utilizzare i propri automezzi ed, in particolare, per il Sig. di utilizzare il proprio autocarro (mezzo essenziale per Parte_1
l'espletamento della propria attività lavorativa), in quanto ricoverati per un lungo periodo presso le Officine Meccaniche.
L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 127 del
08/01/2016).
Tale tipo di danno non può considerarsi “in re ipsa”, ma necessita di esplicita prova, che attiene tanto all'inutilizzabilità dei mezzi sottratti alla disponibilità dei proprietari, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che, dalla impossibilità della sua utilizzazione ne sia derivato un danno (quale, ad esempio, quello derivante da impossibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa, ovvero da esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi).
Invero, “la liquidazione equitativa non può sopperire al difetto di prova del danno, giacchè essa presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica;
se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione” (Cassazione civile, sez. I, 14/05/2018, n. 11698).
Ebbene, nel caso di specie, il danno riconducibile al fermo dei mezzi è stato provato, trovando conferma sia in sede documentale che nelle deposizioni dei testi escussi.
A tal riguardo, attese le complessive istanze istruttorie, risulta possibile procedere alla liquidazione del danno, almeno in via equitativa, attesa l'accertata indisponibilità dei mezzi danneggiati e la loro indispensabilità per lo svolgimento dell'attività lavorativa dell'attore Pt_4
impiegato nell'attività edilizia in qualità di muratore. (cfr. il teste , escusso Testimone_1
all'udienza del 14.11.2019, riferiva “D.R. Confermo la circostanza c). Preciso che il Sig. esercita Pt_3
l'attività di muratore (...)”; mentre il teste ascoltato all'udienza del 23.10.2018 Controparte_4
dichiarava: “D.R. Confermo la circostanza di cui alla lettera c). (...) vedo ogni giorno le macchine e il camion che ogni giorno entrano e prelevano materiale edile.”).
Applicando i suesposti principi al caso di specie, si riconosce, in via equitativa, un risarcimento danni pari ad €.5.000,00. 3. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico della parte convenuta in giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del quantum liquidato e non su quello richiesto in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori medi stante l'entità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, in favore dello Stato, stante il riconoscimento del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 1703/2014 R.G., così provvede:
- Accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, le domande degli attori e Parte_1 [...]
e per l'effetto condanna il convenuto P.G., al pagamento in Pt_2 Controparte_2
favore degli stessi della somma di €. 8.679,00 a titolo di risarcimento per i danni ai beni ed ai mezzi di proprietà degli attori, nonché di €. 5.000,00 a titolo di risarcimento danni quantificati in via equitativa, tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla domanda introduttiva del giudizio;
- Condanna il convenuto in persona del sig. Sindaco Controparte_2
e rappresentante legale pro tempore, alla rifusione delle spese processuali in favore dell Stato, liquidate in €. 6.600,00 per compensi professionali, oltre oneri, se dovuti;
- Pone in via definitiva le spese di CTU a carico del convenuto CP_2
P.G.
[...]
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 11 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
dott.ssa Maria Rita Cuzzola