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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/03/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3404/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3404/2019
Promossa da
C.F. , nata a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1
, C.F. , nata a [...] l'[...], Parte_2 C.F._2
rappresentate e difese, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione e su foglio separato, dall'Avv. Ortensio Stanzione e con lo stesso elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Salerno, al Lungomare Cristoforo
Colombo, n. 171;
- attrici-
contro
C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore pro-tempore, sito in Salerno alla Via delle Botteghelle n.
26, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Alessandro Sada e con lo stesso domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla Via Dei Principati, n. 57;
-convenuto-
Oggetto: impugnativa di delibera Assemblea Condominiale
pagina 1 di 9 Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del Processo
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 19.3.2019 ed iscritto a ruolo in pari data, e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio innanzi all'intestato Tribunale il Controparte_2
in persona degli amm.ri p.t. sig. e
[...] Controparte_3 CP_4
per ivi sentir, in via preliminare, sospendere le deliberazioni
[...]
dell'assemblea condominiale del 22.10.2018 relativamente ai punti 1 e 2
dell'ordine del giorno;
nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa,
accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea del
22.10.2018 adottata dal , Controparte_5
relativamente al punto 1 e al punto 2 all'ordine del giorno, con vittoria di spese e compensi legali, ivi compresa la spesa per l'Organismo di
Mediazione, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Premettevano le attrici di essere, rispettivamente, usufruttuaria e nuda proprietaria di un immobile facente parte del condominio in Salerno di Via
delle Botteghelle n. 26; che in data 22.10.2018, si era riunita, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dei Condomini alla presenza di sei condomini su undici totali, di cui quattro intervenuti in proprio e due per delega, per un totale di millesimi 544,47; che regolarmente convocate risultavano assenti;
che l'Assemblea deliberava, in merito alle spese per la riparazione del tetto, specificamente, all'unanimità, quanto segue: 1)
“approva il riparto elaborato dal Geom. e riportato nella Persona_1
tabella in allegato alla delibera di assemblea che viene altresì trascritto da tutti i condomini presenti”; 2) “L'Assemblea delibera l'immediato avvio dei lavori tenuto conto della somma urgenza e al fine di evitare l'aggravarsi di ulteriori danni all'immobile del Controparte_6
pagina 2 di 9 nell'eventualità di un mancato pagamento delle rate entro il termine fissato dagli amministratori si procederà con decreto ingiuntivo”; che in data
23.10.2018 gli amministratori p.t. del trasmettevano alle CP_1
ricorrenti copia del verbale di assemblea e dei relativi allegati;
che le deliberazioni erano contestate in merito alla ripartizione delle spese straordinarie per la riparazione del tetto di copertura, erroneamente calcolata sulla base del presunto uso proporzionale del bene ex art. 1123 c.c., ossia attraverso il criterio della ripartizione al 50% in millesimi totali e per il restante 50% in 1/3 e 2/3 ove le stesse sarebbero tenute al pagamento dell'intera quota di un terzo e per i millesimi di propria pertinenza, per i restanti 2/3; che diversamente da quanto illegittimamente deliberato, la modalità di riparto corretta risultava essere quella prevista degli art. 1117 e
1118 del codice civile, ossia a carico di tutti i condomini in ragione dei rispettivi millesimi di proprietà; che alcuna motivazione, sia logica che giuridica, poteva giustificare la scelta assembleare di attribuire loro la quota al 50% in millesimi totali e per il restante 50% in 1/3 e 2/3 ove sarebbero tenute al pagamento dell'intera quota di un terzo e per i millesimi di propria pertinenza, per i restanti 2/3, basandosi sul presupposto della proprietà
esclusiva del locale sottotetto;
che tale proprietà, secondo univoco orientamento dottrinale e giurisprudenziale, non influisce sul regime di spese sulla manutenzione del tetto;
che, nel caso di specie, il tetto oggetto di riparazione serviva in maniera identica tutti i condomini per cui non poteva essere applicato alcun criterio di ripartizione delle spese diverso da quello afferente la complessiva proprietà dei millesimi;
che in data 20.11.2018 era stata proposta istanza di mediazione con seduta conciliativa programmata per il 18.12.2018; che detto adempimento era da considerarsi interruttivo della prescrizione;
che, stante le lunghe trattative di bonario componimento il termine prescrizionale iniziava nuovamente a decorrere dal 20.2.2019 allo pagina 3 di 9 spirare di gg 90 dalla domanda di mediazione;
che i negoziati per comporre in via conciliativa la vertenza proseguivano anche oltre il termine perentorio di mesi tre, ma si concludevano, in ogni caso, definitivamente, con esito negativo come da verbale di mediazione del 6.3.2019 allegato agli atti.
In data 10.6.2019 si costituiva il convenuto il quale, CP_1
preliminarmente, eccepiva la nullità della citazione per mancanza dell'avvertimento che, in difetto di costituzione tempestiva, il soggetto evocato in giudizio, oltre ad incorrere nelle decadenze di cui all'art.167 c.p.c.,
sarebbe incorso anche in quella di cui all'art. 38 c.p.c.; eccepiva che le attrici non avevano fornito la prova di essere effettivamente condomine e, quindi, la prova della loro legittimazione attiva;
deduceva che nelle more della conciliazione e prima che il presente procedimento venisse iscritto a ruolo il
Condominio, effettivamente, riscontrando le contestazioni da parte delle odierne impugnanti ed anche a seguito di procedimento di mediazione,
nell'interesse dell'ente condominiale, con successiva delibera del 1.2.2019,
l'Assemblea dei condomini tornava sui propri passi, adottando, quindi, un uniforme criterio di ripartizione della spesa per la riparazione del tetto di copertura;
che l'esborso complessivo di Euro 19.416,47 veniva ripartito tra tutti i condomini, in base alla tabella di proprietà generale, con ciò
rispettando in toto l'art.1123, co. 1, c.c.; che la deliberazione impugnata era di fatto stata superata dalla successiva del 1.2.2019; che, pertanto, non si comprendeva quale potesse essere il “risultato utile giuridicamente apprezzabile” e “non conseguibile senza l'intervento del Giudice” stante la successiva iscrizione a ruolo della controversia;
che pertanto l'azione era completamente priva di interesse.
Concludeva, quindi, il affinché l'adito Tribunale volesse, previa CP_1
declaratoria di nullità dell'atto di citazione, per violazione dell'art.164,
comma primo, in relazione all'art.163 n.7 c.p.c., accertare e dichiarare la pagina 4 di 9 inammissibilità della proposta impugnativa, stante l'assoluta carenza di interesse ad agire, in capo alle impugnanti, ai sensi dell'art.100 c.p.c., con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La prima udienza veniva fissata per il 2.7.2019, rinviata al 17.12.2019 per consentire alle attrici la rinotifica dell'atto di citazione con l'introduzione dell'avvertimento di decadenza.
Alla successiva udienza del 6.10.2020 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co.6, c.p.c. e rinviata l'udienza al 6.4.2021.
Solo il si giovava dei termini depositando la prima memoria CP_1
nella quale ribadiva la inammissibilità della domanda per carenza dell'interesse ad agire.
All'udienza, entrambe le parti chiedevano il rinvio per conclusioni ed il giudice rinviava per tale adempimento al 7.12.2021 cui seguivano vari rinvii,
anche per sostituzione giudici e, da ultimo, rinviata da questo giudicante ai sensi dell'art. 281 sexies c.c. alla udienza del 12.3.2025.
Alla odierna udienza, del 18/03/2025, sulle conclusioni delle parti la causa è
stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Assemblea la cui deliberazione risulta affetta da nullità per errata applicazione delle norme del Codice civile in tema di ripartizione delle spese
è datata 22.10.2018.
In tale assemblea era stato adottato, per la ripartizione delle spese di rifacimento del tetto un criterio che poteva essere valido esclusivamente in caso di rifacimento dei lastrici solari. Tale errata applicazione dei criteri legali di ripartizione delle spese di fatto aveva reso nulla la relativa deliberazione sul punto.
Successivamente il ha inteso ritrattare il criterio di ripartizione CP_1
delle spese e, nella seduta assembleare del 1.2.2019, era stato votato pagina 5 di 9 all'unanimità dei presenti, di adottare per la ripartizione delle spese straordinarie per il rifacimento del tetto il criterio millesimale della proprietà
generale tabella A.
Il piano di riparto vero e proprio sarà però stilato solo successivamente.
Alla riunione non risultano aver partecipato le attrici.
Anche durante la Conciliazione le parti si erano affidate al conciliatore affinché formulasse una proposta conciliativa sulla base delle indicazioni comunque ricevute dalle parti stesse;
lo stesso aveva CP_1
manifestato la volontà di adottare per le spese straordinarie in questione il criterio spese generali secondo i millesimi di proprietà dei singoli condomini ribaltando le prese di posizione dell'assemblea del 22.10.2018.
Infatti, il legale del aveva, nelle trattative, manifestato la volontà CP_1
di procedere quanto prima alla revisione del deliberato del 22.10.2018 ed in effetti era stata convocata una prima riunione assembleare per il 30.1.2019
che, per mancanza del numero legale, non aveva potuto deliberare e la assemblea era stata rinviata al 1° febbraio 2019. Tali affermazioni sono contenute nel verbale di conciliazione.
In quella data fu deliberato il nuovo criterio di ripartizione secondo la legge e quindi secondo la tabella spese generali.
Purtroppo, l'ultima riunione conciliativa, rinviata proprio per consentire al di procedere a nuova ripartizione, aveva visto l'assenza CP_1
ingiustificata del circostanza che aveva di fatto impedito la CP_1
formalizzazione della proposta in un accordo conciliativo.
In data 19.3.2019 il iscriveva a ruolo la impugnativa, anche per CP_1
non incorrere nelle decadenze previste dalla legge.
Sul punto bisogna rilevare che la deliberazione del 22.10.2028 in effetti non era soggetta al termine di decadenza i 30 giorni previsti per le deliberazioni annullabili, in quanto è radicalmente nulla la delibera assembleare che pagina 6 di 9 modifichi un criterio legale di ripartizione delle spese.
In effetti si rileva che l'Assemblea non aveva espresso un voto per la modifica dei criteri di ripartizione ma aveva semplicemente adottato il criterio che erroneamente aveva considerato legale.
Successivamente con le definitive deliberazioni del 15.04.2019, veniva approvato anche il nuovo piano di riparto delle spese straordinarie per la riparazione del tetto di copertura integralmente corrispondente alla prospettazione di divisione di spesa formulata dalle attrici.
Pertanto, accertato quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Per quanto riguarda la soccombenza virtuale per quanto esposto in parte motiva si rileva che entrambe le parti sono incorse in alcune irregolarità ed in alcune errate ponderazioni dei fatti che se fossero state evitate avrebbero certamente impedito di ricorrere alla giustizia.
La mancata partecipazione del Condominio alle successive riunioni innanzi all'Organismo di Conciliazione che di fatto ha impedito la formalizzazione dell'accettazione della proposta conciliativa.
Ma anche l'errata considerazione da parte delle parti attrici che le delibere nulle non sono sottoposte ad alcuna decadenza, prevista unicamente per la impugnativa delle delibere annullabili e quindi non vi era alcuna urgenza ad iscrivere a ruolo l'impugnativa.
Inoltre, il può sempre revocare una precedente delibera CP_1
condominiale sia in modo esplicito, ossia con una seconda votazione che annulli gli effetti della prima, ma anche in modo implicito, decidendo la medesima questione già deliberata in precedenza in modo difforme e incompatibile con la prima.
Essa deve essere assunta da un'assemblea regolarmente riconvocata;
essere conforme alla legge o al regolamento;
avere il medesimo oggetto di quella che pagina 7 di 9 si vuole sostituire;
esprimere la volontà, anche implicita, di sostituire la precedente: non è cioè necessario che la successiva assemblea annulli esplicitamente la precedente delibera viziata, ma è sufficiente che la nuova assemblea assuma una delibera sostanzialmente sostitutiva di quella invalida.
Certamente l'Assemblea dei Condomini ha espresso nella riunione del
1.2.2019 questa volontà in quanto era stato votato il criterio da adottare per la suddivisione delle spese straordinarie relative alla riparazione straordinaria del tetto secondo la tabella generale riferita a tutte le singole unità
condominiali, come per legge.
La mancanza durante tale assemblea del nuovo Piano di Riparto rimandato al
5.4.2019 non rende, solo per questo, priva di effetti, la volontà espressa tacitamente in data 1.2.2019 di revocare la deliberazione assunta dall'assemblea in data 22.10.2018.
Per tali motivi non vi sono ragioni per dichiarare la soccombenza virtuale di una parte sull'altra.
Si dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere e si compensano le spese di giudizio fra le parti.
Per quanto riguarda invece le spese sostenute per la mediazione esse devono invece essere poste a carico del stante la ingiustificata assenza CP_1
dello stesso alla parte finale della conciliazione.
Quindi il Condominio dovrà rimborsare le spese sostenute per la mediazione pari ad € 341,16 oltre al compenso per l'assistenza legale stragiudiziale alla mediazione, secondo lo scaglione di riferimento al minimo della tariffa considerata la semplicità della questione legale sollevata, pari ad € 1.041,00,
oltre spese forfetarie, oltre Cap ed oltre accessori se dovuti il tutto da distrarsi in favore del difensore delle attrici che se ne è dichiarato anticipatario.
PQM
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Salerno -Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando,
nella causa civile iscritta al n. 3404/2019 r.g. tra e Parte_1 Parte_2
–attrici- contro il –
[...] Controparte_7
convenuto-, ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così
provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese del presente giudizio;
3) Condanna il in persona Controparte_5
dell'amministratore p.t. al pagamento, da distrarsi in favore del difensore delle attrici, avv. Ortensio Stanzione, che si è dichiarato anticipatario delle spese sostenute per il procedimento di mediazione pari ad € 341,16 ed al pagamento delle spese per l'assistenza legale stragiudiziale prestata in favore delle attrici durante la fase conciliativa pari ad € 1.041,00, oltre spese forfetarie, oltre Cap ed oltre accessori se dovuti.
Salerno lì, 18/03/2025
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3404/2019
Promossa da
C.F. , nata a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1
, C.F. , nata a [...] l'[...], Parte_2 C.F._2
rappresentate e difese, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione e su foglio separato, dall'Avv. Ortensio Stanzione e con lo stesso elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Salerno, al Lungomare Cristoforo
Colombo, n. 171;
- attrici-
contro
C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore pro-tempore, sito in Salerno alla Via delle Botteghelle n.
26, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Alessandro Sada e con lo stesso domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla Via Dei Principati, n. 57;
-convenuto-
Oggetto: impugnativa di delibera Assemblea Condominiale
pagina 1 di 9 Conclusioni: come da verbale di udienza
Svolgimento del Processo
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 19.3.2019 ed iscritto a ruolo in pari data, e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio innanzi all'intestato Tribunale il Controparte_2
in persona degli amm.ri p.t. sig. e
[...] Controparte_3 CP_4
per ivi sentir, in via preliminare, sospendere le deliberazioni
[...]
dell'assemblea condominiale del 22.10.2018 relativamente ai punti 1 e 2
dell'ordine del giorno;
nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa,
accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea del
22.10.2018 adottata dal , Controparte_5
relativamente al punto 1 e al punto 2 all'ordine del giorno, con vittoria di spese e compensi legali, ivi compresa la spesa per l'Organismo di
Mediazione, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Premettevano le attrici di essere, rispettivamente, usufruttuaria e nuda proprietaria di un immobile facente parte del condominio in Salerno di Via
delle Botteghelle n. 26; che in data 22.10.2018, si era riunita, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dei Condomini alla presenza di sei condomini su undici totali, di cui quattro intervenuti in proprio e due per delega, per un totale di millesimi 544,47; che regolarmente convocate risultavano assenti;
che l'Assemblea deliberava, in merito alle spese per la riparazione del tetto, specificamente, all'unanimità, quanto segue: 1)
“approva il riparto elaborato dal Geom. e riportato nella Persona_1
tabella in allegato alla delibera di assemblea che viene altresì trascritto da tutti i condomini presenti”; 2) “L'Assemblea delibera l'immediato avvio dei lavori tenuto conto della somma urgenza e al fine di evitare l'aggravarsi di ulteriori danni all'immobile del Controparte_6
pagina 2 di 9 nell'eventualità di un mancato pagamento delle rate entro il termine fissato dagli amministratori si procederà con decreto ingiuntivo”; che in data
23.10.2018 gli amministratori p.t. del trasmettevano alle CP_1
ricorrenti copia del verbale di assemblea e dei relativi allegati;
che le deliberazioni erano contestate in merito alla ripartizione delle spese straordinarie per la riparazione del tetto di copertura, erroneamente calcolata sulla base del presunto uso proporzionale del bene ex art. 1123 c.c., ossia attraverso il criterio della ripartizione al 50% in millesimi totali e per il restante 50% in 1/3 e 2/3 ove le stesse sarebbero tenute al pagamento dell'intera quota di un terzo e per i millesimi di propria pertinenza, per i restanti 2/3; che diversamente da quanto illegittimamente deliberato, la modalità di riparto corretta risultava essere quella prevista degli art. 1117 e
1118 del codice civile, ossia a carico di tutti i condomini in ragione dei rispettivi millesimi di proprietà; che alcuna motivazione, sia logica che giuridica, poteva giustificare la scelta assembleare di attribuire loro la quota al 50% in millesimi totali e per il restante 50% in 1/3 e 2/3 ove sarebbero tenute al pagamento dell'intera quota di un terzo e per i millesimi di propria pertinenza, per i restanti 2/3, basandosi sul presupposto della proprietà
esclusiva del locale sottotetto;
che tale proprietà, secondo univoco orientamento dottrinale e giurisprudenziale, non influisce sul regime di spese sulla manutenzione del tetto;
che, nel caso di specie, il tetto oggetto di riparazione serviva in maniera identica tutti i condomini per cui non poteva essere applicato alcun criterio di ripartizione delle spese diverso da quello afferente la complessiva proprietà dei millesimi;
che in data 20.11.2018 era stata proposta istanza di mediazione con seduta conciliativa programmata per il 18.12.2018; che detto adempimento era da considerarsi interruttivo della prescrizione;
che, stante le lunghe trattative di bonario componimento il termine prescrizionale iniziava nuovamente a decorrere dal 20.2.2019 allo pagina 3 di 9 spirare di gg 90 dalla domanda di mediazione;
che i negoziati per comporre in via conciliativa la vertenza proseguivano anche oltre il termine perentorio di mesi tre, ma si concludevano, in ogni caso, definitivamente, con esito negativo come da verbale di mediazione del 6.3.2019 allegato agli atti.
In data 10.6.2019 si costituiva il convenuto il quale, CP_1
preliminarmente, eccepiva la nullità della citazione per mancanza dell'avvertimento che, in difetto di costituzione tempestiva, il soggetto evocato in giudizio, oltre ad incorrere nelle decadenze di cui all'art.167 c.p.c.,
sarebbe incorso anche in quella di cui all'art. 38 c.p.c.; eccepiva che le attrici non avevano fornito la prova di essere effettivamente condomine e, quindi, la prova della loro legittimazione attiva;
deduceva che nelle more della conciliazione e prima che il presente procedimento venisse iscritto a ruolo il
Condominio, effettivamente, riscontrando le contestazioni da parte delle odierne impugnanti ed anche a seguito di procedimento di mediazione,
nell'interesse dell'ente condominiale, con successiva delibera del 1.2.2019,
l'Assemblea dei condomini tornava sui propri passi, adottando, quindi, un uniforme criterio di ripartizione della spesa per la riparazione del tetto di copertura;
che l'esborso complessivo di Euro 19.416,47 veniva ripartito tra tutti i condomini, in base alla tabella di proprietà generale, con ciò
rispettando in toto l'art.1123, co. 1, c.c.; che la deliberazione impugnata era di fatto stata superata dalla successiva del 1.2.2019; che, pertanto, non si comprendeva quale potesse essere il “risultato utile giuridicamente apprezzabile” e “non conseguibile senza l'intervento del Giudice” stante la successiva iscrizione a ruolo della controversia;
che pertanto l'azione era completamente priva di interesse.
Concludeva, quindi, il affinché l'adito Tribunale volesse, previa CP_1
declaratoria di nullità dell'atto di citazione, per violazione dell'art.164,
comma primo, in relazione all'art.163 n.7 c.p.c., accertare e dichiarare la pagina 4 di 9 inammissibilità della proposta impugnativa, stante l'assoluta carenza di interesse ad agire, in capo alle impugnanti, ai sensi dell'art.100 c.p.c., con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La prima udienza veniva fissata per il 2.7.2019, rinviata al 17.12.2019 per consentire alle attrici la rinotifica dell'atto di citazione con l'introduzione dell'avvertimento di decadenza.
Alla successiva udienza del 6.10.2020 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co.6, c.p.c. e rinviata l'udienza al 6.4.2021.
Solo il si giovava dei termini depositando la prima memoria CP_1
nella quale ribadiva la inammissibilità della domanda per carenza dell'interesse ad agire.
All'udienza, entrambe le parti chiedevano il rinvio per conclusioni ed il giudice rinviava per tale adempimento al 7.12.2021 cui seguivano vari rinvii,
anche per sostituzione giudici e, da ultimo, rinviata da questo giudicante ai sensi dell'art. 281 sexies c.c. alla udienza del 12.3.2025.
Alla odierna udienza, del 18/03/2025, sulle conclusioni delle parti la causa è
stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Assemblea la cui deliberazione risulta affetta da nullità per errata applicazione delle norme del Codice civile in tema di ripartizione delle spese
è datata 22.10.2018.
In tale assemblea era stato adottato, per la ripartizione delle spese di rifacimento del tetto un criterio che poteva essere valido esclusivamente in caso di rifacimento dei lastrici solari. Tale errata applicazione dei criteri legali di ripartizione delle spese di fatto aveva reso nulla la relativa deliberazione sul punto.
Successivamente il ha inteso ritrattare il criterio di ripartizione CP_1
delle spese e, nella seduta assembleare del 1.2.2019, era stato votato pagina 5 di 9 all'unanimità dei presenti, di adottare per la ripartizione delle spese straordinarie per il rifacimento del tetto il criterio millesimale della proprietà
generale tabella A.
Il piano di riparto vero e proprio sarà però stilato solo successivamente.
Alla riunione non risultano aver partecipato le attrici.
Anche durante la Conciliazione le parti si erano affidate al conciliatore affinché formulasse una proposta conciliativa sulla base delle indicazioni comunque ricevute dalle parti stesse;
lo stesso aveva CP_1
manifestato la volontà di adottare per le spese straordinarie in questione il criterio spese generali secondo i millesimi di proprietà dei singoli condomini ribaltando le prese di posizione dell'assemblea del 22.10.2018.
Infatti, il legale del aveva, nelle trattative, manifestato la volontà CP_1
di procedere quanto prima alla revisione del deliberato del 22.10.2018 ed in effetti era stata convocata una prima riunione assembleare per il 30.1.2019
che, per mancanza del numero legale, non aveva potuto deliberare e la assemblea era stata rinviata al 1° febbraio 2019. Tali affermazioni sono contenute nel verbale di conciliazione.
In quella data fu deliberato il nuovo criterio di ripartizione secondo la legge e quindi secondo la tabella spese generali.
Purtroppo, l'ultima riunione conciliativa, rinviata proprio per consentire al di procedere a nuova ripartizione, aveva visto l'assenza CP_1
ingiustificata del circostanza che aveva di fatto impedito la CP_1
formalizzazione della proposta in un accordo conciliativo.
In data 19.3.2019 il iscriveva a ruolo la impugnativa, anche per CP_1
non incorrere nelle decadenze previste dalla legge.
Sul punto bisogna rilevare che la deliberazione del 22.10.2028 in effetti non era soggetta al termine di decadenza i 30 giorni previsti per le deliberazioni annullabili, in quanto è radicalmente nulla la delibera assembleare che pagina 6 di 9 modifichi un criterio legale di ripartizione delle spese.
In effetti si rileva che l'Assemblea non aveva espresso un voto per la modifica dei criteri di ripartizione ma aveva semplicemente adottato il criterio che erroneamente aveva considerato legale.
Successivamente con le definitive deliberazioni del 15.04.2019, veniva approvato anche il nuovo piano di riparto delle spese straordinarie per la riparazione del tetto di copertura integralmente corrispondente alla prospettazione di divisione di spesa formulata dalle attrici.
Pertanto, accertato quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Per quanto riguarda la soccombenza virtuale per quanto esposto in parte motiva si rileva che entrambe le parti sono incorse in alcune irregolarità ed in alcune errate ponderazioni dei fatti che se fossero state evitate avrebbero certamente impedito di ricorrere alla giustizia.
La mancata partecipazione del Condominio alle successive riunioni innanzi all'Organismo di Conciliazione che di fatto ha impedito la formalizzazione dell'accettazione della proposta conciliativa.
Ma anche l'errata considerazione da parte delle parti attrici che le delibere nulle non sono sottoposte ad alcuna decadenza, prevista unicamente per la impugnativa delle delibere annullabili e quindi non vi era alcuna urgenza ad iscrivere a ruolo l'impugnativa.
Inoltre, il può sempre revocare una precedente delibera CP_1
condominiale sia in modo esplicito, ossia con una seconda votazione che annulli gli effetti della prima, ma anche in modo implicito, decidendo la medesima questione già deliberata in precedenza in modo difforme e incompatibile con la prima.
Essa deve essere assunta da un'assemblea regolarmente riconvocata;
essere conforme alla legge o al regolamento;
avere il medesimo oggetto di quella che pagina 7 di 9 si vuole sostituire;
esprimere la volontà, anche implicita, di sostituire la precedente: non è cioè necessario che la successiva assemblea annulli esplicitamente la precedente delibera viziata, ma è sufficiente che la nuova assemblea assuma una delibera sostanzialmente sostitutiva di quella invalida.
Certamente l'Assemblea dei Condomini ha espresso nella riunione del
1.2.2019 questa volontà in quanto era stato votato il criterio da adottare per la suddivisione delle spese straordinarie relative alla riparazione straordinaria del tetto secondo la tabella generale riferita a tutte le singole unità
condominiali, come per legge.
La mancanza durante tale assemblea del nuovo Piano di Riparto rimandato al
5.4.2019 non rende, solo per questo, priva di effetti, la volontà espressa tacitamente in data 1.2.2019 di revocare la deliberazione assunta dall'assemblea in data 22.10.2018.
Per tali motivi non vi sono ragioni per dichiarare la soccombenza virtuale di una parte sull'altra.
Si dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere e si compensano le spese di giudizio fra le parti.
Per quanto riguarda invece le spese sostenute per la mediazione esse devono invece essere poste a carico del stante la ingiustificata assenza CP_1
dello stesso alla parte finale della conciliazione.
Quindi il Condominio dovrà rimborsare le spese sostenute per la mediazione pari ad € 341,16 oltre al compenso per l'assistenza legale stragiudiziale alla mediazione, secondo lo scaglione di riferimento al minimo della tariffa considerata la semplicità della questione legale sollevata, pari ad € 1.041,00,
oltre spese forfetarie, oltre Cap ed oltre accessori se dovuti il tutto da distrarsi in favore del difensore delle attrici che se ne è dichiarato anticipatario.
PQM
pagina 8 di 9 Il Tribunale di Salerno -Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando,
nella causa civile iscritta al n. 3404/2019 r.g. tra e Parte_1 Parte_2
–attrici- contro il –
[...] Controparte_7
convenuto-, ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così
provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese del presente giudizio;
3) Condanna il in persona Controparte_5
dell'amministratore p.t. al pagamento, da distrarsi in favore del difensore delle attrici, avv. Ortensio Stanzione, che si è dichiarato anticipatario delle spese sostenute per il procedimento di mediazione pari ad € 341,16 ed al pagamento delle spese per l'assistenza legale stragiudiziale prestata in favore delle attrici durante la fase conciliativa pari ad € 1.041,00, oltre spese forfetarie, oltre Cap ed oltre accessori se dovuti.
Salerno lì, 18/03/2025
Il GOP
Avv. Cosimina D'Ambrosio
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