Sentenza 28 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 28/09/2022, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/09/2022
N. 01482/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01350/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 1350 del 2020, proposto da
AN AN De AR, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Vernola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mottola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio SE Caprioli in Lecce, via Scarambone 56;
per l’annullamento
declaratoria di illegittimità del silenzio del Comune di Mottola sull’istanza di condono edilizio inoltrata dal ricorrente via pec il 25.09.2020
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Mottola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Visto l’art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. AN AN De AR, è proprietario degli immobili siti in agro di Mottola, alla località Contrada Serrone, foglio di mappa 110, part. 652, sub 1 e 2, ricevuti in donazione dal padre sig. MM De AR nell’anno 1999.
In data 27.01.1995, il de cuius , sig. MM De AR aveva presentato istanza con nota prot. n. 1095 di condono in sanatoria al Comune di Mottola ai sensi dell’art. 35 della Legge n. 47/1985 e dell’art. 39 Legge n. 724/1994 relativa al suddetto immobile in relazione ad alcune opere abusive.
Con nota prot. n. 2363 del 22.02.2002, il Comune richiedeva la trasmissione della documentazione necessaria ai fini del completamento della pratica.
In data 21/05/2001 il sig. MM De AR produceva i documenti richiesti per il completamento della pratica.
In data 07/12/2001 il sig. MM De AR inviava al Comune di Mottola un sollecito per conoscere lo stato della pratica di condono.
In data 01/02/2002 il Comune di Mottola richiedeva al sig. MM De AR un’ulteriore integrazione documentale comprensiva della firma del tecnico su un grafico di progetto, dell’atto di asservimento in originale, della richiesta per cambio intestazione della concessione edilizia in sanatoria e dell’atto notarile per passaggio di proprietà.
Il sig. MM De AR manifestava in data 19.07.2002 la disponibilità ad integrare la sottoscrizione mancante e comunicava all’amministrazione procedente il cambio di proprietà dell’immobile a beneficio del sig. AN AN De AR, attuale ricorrente, corredando la segnalazione con copia della donazione.
Con nota prot. n. 11232 del 17.07.2020, il sig. AN AN De AR mostrava di essere ancora interessato al rilascio della concessione.
Da ultimo, il ricorrente con una pec del 25 settembre 2020, inoltrata tramite il proprio difensore, chiedeva di conoscere l’esito della pratica di condono.
Il Comune di Mottola non ha fornito riscontro all’istanza menzionata.
Avverso il silenzio serbato dal Comune di Mottola è insorto il ricorrente, il quale – con il ricorso notificato in data 3 novembre 2020 – chiede a questo T.A.R. di accertare e di dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, condannandola ad adottare i provvedimenti dovuti, nonché di condannare il Comune al risarcimento del danno ingiusto per il ritardo.
Il ricorrente deduce in diritto: Sull’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione ex art. 2 L. n. 241/1990. Violazione di Legge: dell’art. 35 della Legge n. 47/1985 e dell’art. 39 Legge n. 724/1994. Difetto di istruttoria e carenza assoluta di motivazione.
In data 21 dicembre 2020 si è costituito in giudizio il Comune di Mottola, deducendo l’infondatezza sia in fatto che in diritto di tutte le doglianze avanzate con il ricorso.
All’udienza in camera di consiglio in data 21 settembre 2022, il ricorso è passato in decisione.
Il ricorrente con memoria del 9 luglio 2021 ha dichiarato che il silenzio serbato dal Comune è venuto meno, a seguito della riattivazione dell’istruttoria, motivo per cui dovrebbe essere dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale domanda. Tra l’altro, in data 14 giugno 2022 il Comune di Mottola ha richiesto al ricorrente di produrre documentazione probatoria del titolo di proprietà, possesso e detenzione che legittima la richiesta di autorizzazione paesaggistica. Tale richiesta è stata evasa dal ricorrente che ha depositato in data 18.06.2022 il documento attestante il titolo di proprietà dell’area oggetto della domanda di autorizzazione paesaggistica.
Il ricorrente insiste, peraltro, sulla domanda di risarcimento danni proposta con il ricorso principale e ha chiesto al Collegio, con memoria del 9 luglio 2021, di disporre il mutamento del rito con fissazione dell’udienza pubblica per la discussione nel merito.
Ciò posto, tenuto conto di quanto dichiarato dal ricorrente e rilevato che la pretesa dedotta in giudizio non risulta pienamente soddisfatta in ragione del comportamento serbato dall’Amministrazione, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso avverso il silenzio inadempimento per sopravvenuta carenza di interesse.
Invece, la domanda di risarcimento del danno non può essere decisa nella presente sede, atteso che, ai sensi dell’art. 117, comma 6, cod. proc. amm., “ Se l’azione di risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 30, comma 4 (id est: per il risarcimento dell’eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento) è proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice può definire con il rito camerale l’azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria ” e, perciò, va disposta la conversione del rito, per la trattazione con il rito ordinario in pubblica udienza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile l’azione avverso il silenzio per sopravvenuta carenza di interesse.
Per quanto attiene alla domanda di condanna al risarcimento del danno, impregiudicata ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, rinvia il fascicolo alla Segreteria della Sezione per la remissione della causa sul ruolo delle udienze pubbliche.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO