Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 07/03/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 777\2024 R.G..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno – Prima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 777\2024 RG, vertente
TRA
con sede legale in Castel San Giorgio (SA), in persona del suo legale Parte_1
rappresentante p.t., sig. , elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Gian Parte_2
Vincenzo Quaranta n. 5, presso lo studio dell'avv. Francesco Dente, che la rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato in calce al reclamo;
RECLAMANTE
E
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE “ , in persona del curatore, dott. Parte_1 Per_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Parrilli, con studio in Salerno, al Corso
[...]
23\07\2024 e procura in atti;
RECLAMATA
NONCHE'
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE;
OGGETTO: reclamo ex art. 52 CCII della sentenza di liquidazione giudiziale n. 44\2024 resa in data 2-3\7\2024 dal Tribunale di Nocera Inferiore;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 6\2\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 10\7\2024 – notificato in uno al pedissequo decreto di fissazione udienza in data 19\7\2027 - la proponeva reclamo avverso la sentenza n. Parte_1
44\2024 del 2-3\7\2024, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava l'apertura della procedura di Liquidazione Giudiziale della predetta società, su ricorso del 12\4\2024 del
Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica del medesimo Tribunale.
Invero, l'iniziativa del PM traeva le mosse dalla relazione dell'amministratore giudiziale, dott.
, nominato l'1\7\2019 in sede di sequestro preventivo penale, il quale denunciava Parte_3
l'incapacità della società a far fronte alla debitoria con l'Agenzia delle Entrate, ritenendo l'insolvenza in cui versava la società irreversibile, anche in forza delle informazioni della
Guardia di Finanza.
Quindi, con decreto del 3\5\2024 (comunicato il 6\5\2024) il Tribunale fissava l'udienza di comparizione dinanzi al Giudice Delegato per il giorno 7\6\2024.
In data 31\05\2024 la depositava domanda di accesso alla Composizione Parte_1
Negoziata della Crisi di impresa (CNC) presso la Camera di Commercio di Salerno, costituendosi contestualmente nel procedimento unitario n. 55/24, del quale chiedeva la sospensione in attesa dello sviluppo della procedura di composizione negoziata.
Tuttavia, alla fissata udienza di comparizione del 7\6\2024 il G.D., sul rilievo che la domanda di CNC non era stata pubblicata sul Registro delle Imprese e ritenendo irrilevante il deposito della sola istanza di CNC, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Nelle more della decisione, in data 17\6\2024 accettava l'incarico quale esperto della CNC
l'avv. Bruno Campione e il 19\6\2024 la nomina veniva pubblicata presso il Registro delle
Imprese, con la concessione delle misure protettive del patrimonio.
Successivamente, la richiesta ex art. 27 CCII del 19\6\2024 di conferma delle misure protettive e dell'adozione dei provvedimenti necessari per condurre a termine le trattative veniva respinta dal Tribunale di Nocera Inferiore, perché inammissibile in quanto era stata già rimessa al collegio la decisione sull'apertura della Liquidazione Giudiziale.
Quindi, la presentava immediato reclamo avverso detto provvedimento di Parte_4
rigetto, ma in data 02/07/2024 il Tribunale di Nocera Inferiore emetteva la sentenza n.44/2024,
con la quale dichiarava l'apertura della Liquidazione Giudiziale della società.
In particolare, con il provvedimento qui reclamato il Tribunale “fallimentare”, dopo aver ritenuto infondata l'istanza di sospensione del giudizio in presenza della semplicemente depositata domanda di composizione negoziale della crisi (CNC) in ragione del disposto di cui all'art. 18, comma quarto, CCII1, considerava inammissibile l'attivazione del percorso di composizione negoziata in pendenza del procedimento di Liquidazione Giudiziale con domanda da chiunque presentata (debitore o terzo), dichiarando di aderire alla interpretazione più restrittiva dell'art. 25 quinquies CCII. Comunque, il giudice di prime cure affermava che,
pur seguendo l'orientamento che permette al debitore di “rispondere” al ricorso per l'apertura della Liquidazione Giudiziale con una domanda di accesso alla CNC, l'istanza in esame era da reputarsi tardiva, perché la domanda ex art. 17 CCII non aveva ancora prodotto i suoi effetti,
con la pubblicazione nel Registro delle Imprese, nel termine della prima udienza ex art. 40,
comma 10, CCII (prima udienza del 7\6\2024, pubblicazione del 19\6\2024). Di conseguenza,
per il Tribunale, le misure protettive erano tardive e non impeditive della dichiarazione di apertura della Liquidazione Giudiziale.
Nel merito, il primo giudice riteneva sussistente il presupposto soggettivo ex artt. 121 e 2,
comma primo lett. d), CCII, nonché la conclamata insolvenza, dichiarando l'apertura della
Liquidazione Giudiziale.
Avverso detta sentenza, proponeva tempestivo reclamo ex art. 52 CCII la Parte_1
censurando la decisione impugnata per i seguenti motivi, che possono così riassumersi:
- Il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di misure di protezione e di accesso alla CNC, sulla base di una domanda pubblicata in ritardo per mera colpa della
Camera di Commercio;
- Il Tribunale avrebbe male interpretato l'art. 40 CCII, da applicarsi solo in presenza di istituti diversi dalla CNC, ossia per procedure giudiziali, tanto è vero che nella proposta di correttivo dell'art. 25 quinquies CCII viene prevista proprio la proponibilità
dell'istanza di CNC anche in pendenza del ricorso per LG. D'altra parte, a detta della reclamante, laddove l'art. 17, comma terzo lett. d), CCII ai fini dell'accesso alla CNC
onera l'imprenditore ad inserire nella piattaforma, tra le varie dichiarazioni, se è
pendente o meno un ricorso per LG, lascerebbe intendere la compatibilità tra la pendenza della procedura di Liquidazione Giudiziale e la presentazione in piattaforma della domanda di accesso alla CNC, con l'unico limite di una precedente domanda di accesso alla procedura di regolazione della crisi e\o di insolvenza promossa dallo stesso debitore;
- Il Tribunale di Nocera Inferiore avrebbe privato la società reclamante del suo diritto di difesa in violazione dell'art. 24 Cost., perché, fissando la data del 27\8\2024 per la trattazione del reclamo avverso il decreto di diniego delle misure protettive, non ne
Pa consentiva l'espletamento, avendo nelle more già dichiarato l'apertura della;
- Il Tribunale di Nocera Inferiore non avrebbe tenuto nel debito conto la funzione della
CNC nell'odierno sistema;
- Infine, il Tribunale avrebbe erroneamente assunto la non contestazione dello stato di insolvenza, pur avendo la reclamante sostenuto l'insussistenza del presupposto oggettivo in presenza di una mera carenza di liquidità temporanea;
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la procedura di LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE con il suo curatore, contestando tutto quanto ex adverso richiesto e dedotto, nonché chiedendo il rigetto del reclamo con la conferma della sentenza gravata.
Infine, dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione degli effetti della sentenza reclamata
(cfr. ordinanza dell'8\8\2024) e integrato il contraddittorio nei confronti del PM, originario ricorrente (cfr. ordinanza del 18\12\2024 e visto del PM del 9\1\2025), sulle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 6\2\2025, il reclamo era riservato in decisione al Collegio con provvedimento del 12\2\2025.
Ciò premesso, ritiene la Corte che il reclamo sia fondato e vada, pertanto, accolto nei limiti e per le motivazioni che di seguito si esporranno.
In via preliminare, occorre sottolineare che la disposizione di cui all'art. 40, comma decimo,
CCII, non trova applicazione nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice.
Vero è che la predetta norma stabilisce espressamente che Nel caso di pendenza di un
procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotta da un soggetto diverso
dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza
è proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui
all'art. 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai
sensi dell'articolo 41 […]>. Ma è altrettanto pacifico che per “strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza” il legislatore intende in maniera esplicita solo quegli strumenti qualificabili come procedure concorsuali e introdotti con domanda dal debitore ex art. 37 CCII, destinate ad essere trattate nell'ambito del procedimento unitario ex art. 7 CCII, ossia: piani attestati (art. 56), accordi di ristrutturazione (artt. 57, 60, 61), la convenzione moratoria (art. 62), il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (art. 64bis) e i concordati preventivi di vario genere (artt. 84 e ss).
In altri termini, tutti quegli strumenti che per l'art. 2, lett. m-bis, CCII possono essere preceduti
dalla composizione negoziata della crisi>.
E' chiaro quindi che gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza sono estranei alla composizione negoziata della crisi, che anzi può precederli.
Ne consegue, pertanto, che non sussiste il limite temporale per la proposizione della domanda di accesso alla CNC entro la prima udienza.
Anzi, dalla disamina della giurisprudenza formatasi sotto il vigore della legge fallimentare si evince chiaramente che, nonostante la riserva in decisione, fino alla materiale pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento era sempre possibile il deposito della desistenza da parte dell'unico creditore istante – addirittura, se accompagnata dall'estinzione dell'obbligazione in epoca precedente, la desistenza prodotta solo col reclamo comporta la revoca della sentenza di fallimento (cfr., ex multis, Cass., ordinanza n. 11495 del 29/04/2024) -
ovvero la presentazione di una domanda di concordato (cfr. Cass.
Sez. U, n. 9935 del 15/05/2015), con effetti preclusivi sulla stessa dichiarazione di fallimento.
Nel caso di specie è pacifico che la domanda di accesso alla CNC era stata regolarmente depositata nella piattaforma a norma dell'art. 17 CCII in data 17\5\2024 (cfr. all. n. 8bis), anche se la Camera di Commercio di Salerno provvedeva alla sua formale pubblicazione solo in data
19\6\2024, ossia dopo la riserva al collegio, ma prima della decisione datata 2\7\2024.
Circostanza, peraltro, immediatamente sottoposta al collegio dalla con istanza Parte_1
depositata in data 19\6\2024, previa allegazione della visura camerale. Pertanto, la domanda di accesso alla CNC doveva essere considerata tempestiva dal Tribunale
di Nocera Inferiore, al quale era preclusa, di conseguenza, la dichiarazione di apertura della
Liquidazione Giudiziale.
Peraltro, il ritardo di un mese nella pubblicazione da parte della Camera di Commercio
salernitana non poteva, e non può, imputarsi alla società istante, la quale non aveva alcun potere di accelerazione della “pratica”.
Né l'abuso del processo, come rilevato dal giudice di prime cure, poteva essere connesso alla semplice tempistica nella proposizione della domanda di accesso alla CNC, dovendosi di contro valutare il contenuto pretestuoso della stessa ovvero la sua manifesta infondatezza, ossia con una disamina funditus da parte del giudice, che nella specie manca. Senza contare, poi, che gli eventuali effetti pregiudizievoli di un abusivo differimento della dichiarazione di apertura della
Liquidazione Giudiziale sarebbero neutralizzati dal fenomeno della consecuzione delle procedure.
In conclusione, per le argomentazioni sin qui espresse ritiene la Corte che vada revocata l'apertura della Liquidazione Giudiziale, dichiarata con la sentenza reclamata, con compensazione delle spese di lite, stante la decisione in rito e la novità della questione trattata.
Esula dalla competenza di questa Corte in sede di reclamo l'adozione di quei provvedimenti consequenziali alla presente pronuncia come richiesti dalla società reclamante, riservati al giudice di prime cure.
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale,
definitivamente pronunziando sul reclamo proposto dalla avverso la sentenza n. Parte_1
44\24 del 2-3\7\2024, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE il reclamo e, per l'effetto, REVOCA la sentenza n. 44\2024, resa in data
2-3\7\2024 dal Tribunale di Nocera Inferiore, con la quale dichiarava aperta la
Liquidazione Giudiziale della società Parte_1 2) COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Salerno, lì 25 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
-dott.ssa Marina Mainenti -
Il Presidente
- dott. Aldo Gubitosi - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 18, comma quarto, CCII: Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive>.