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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 11/12/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2833/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale di Livorno, nella persona del Giudice dott. Giulio Scaramuzzino, ha pro-
nunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2833/2024 promossa da:
(C.F. ), con sede in , Piazza dell'Unità Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
d'Italia, n. 1, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ex lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso i cui uffici di Firenze, via degli
Arazzieri n. 4, è altresì legalmente domiciliato appellante
contro nato a [...], il [...] e residente in [...]
20, (CF: ), legale rappresentante della con sede le- C.F._1 Controparte_2
gale in Scali del Ponte di Marmo 10, , Partita IVA: iscritta alla Pt_1 P.IVA_2
CCIAA della Maremma e del Tirreno, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Cavaliere,
appellato con OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. Pt_1
244/2024 del 12.6.2024 - opposizione ad ordinanza ingiunzione
1 Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 11.12.2025
dal procuratore di parte appellante:
“Come da ricorso in appello”;
dal procuratore di parte appellata:
“Come da memoria difensiva ex art. 416 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
In data 09.05.2021, con ricorso in appello notificato il 13.1.2025, unitamente al de-
creto di fissazione udienza, la impugnava la sentenza resa dal Parte_1
Giudice di Pace di n. 244/2024, del 12.6.2024. Pt_1
L'atto d'appello censura il procedimento di primo grado in cui veniva impugnata un'ordinanza di ingiunzione, derivata dalla presunta violazione dell'art. 1/6 lett. EE)
del DPCM del 13.10.2020 integrato dal DPCM del 18.10.2020, contestata nel ver-
bale di accertamento e contestazione d.n. 11167/P del 25.10.2020.
Il ricorso al Giudice di Pace concerneva l'ordinanza di ingiunzione emessa dalla
- AREA III - Prot. Uscita N.0091059 Fasc.n.6348/2020wa - Parte_1
del 15/11/2023, con cui, individuato il Sig. come CP_3 Controparte_1
obbligato principale e la società di capitali come co-obbligata in so- Controparte_2
lido, si asseriva l'inosservanza delle misure di cui all'art. 1 comma 6 lettera ee) del
DPCM del 13.10.2020 coordinato con le modifiche introdotte dal DPCM del
18.10.2020 e si applicava la sanzione amministrativa del pagamento di euro 400,00.
2 Il procedimento dinanzi al Giudice di Pace si concludeva con il seguente esito (cfr.
pp. 5 e 6 della sentenza impugnata): “(…) il ricorso deve essere accolto. Ogni altra
eccezione rimane assorbita. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate co-
me da dispositivo.
PQM
“Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, acco-
glie il ricorso e per l'effetto annulla provvedimento opposto. Condanna la Prefettu-
ra di alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro Pt_1
350,00 oltre rimborso CU oltre oneri di legge ivi compreso rimborso forf. Nella mi-
sura del 15%”.
Parte appellante censurava la decisione di prime cure nella misura in cui il Giudice
avrebbe errato nel ritenere applicabile nel caso di specie il principio di retroattività
della lex mitior.
Nel merito, insisteva nella fondatezza delle risultanze degli accertamenti che porta-
poi all'emanazione della ordinanza di ingiunzione impugnata. Pt_2
Il Tribunale di Livorno, con decreto ex art. 435 c.p.c., fissava l'udienza di discus-
sione in data 6.3.2025.
Si costituiva in giudizio l'appellato contestando le tesi dell'appellante e ras- CP_1
segnando le seguenti conclusioni:
“Confermare la sentenza emessa dal Giudice di Pace di , n. 244/2024, del Pt_1
12.6.2024, per i motivi ivi espressi ovvero per i motivi di merito in essa considerati
assorbiti e compiutamente espressi negli atti difensivi: <Accertare e dichiarare
l'illegittimità con conseguente annullamento dell'ordinanza di ingiunzione, emessa
dalla III - Prot. Uscita N.0091059 Fasc.n.6348/2020wa Controparte_4
- del 15/11/2023 avente ad oggetto, quale atto collegato, il verbale di CP_3
3 accertamento n. 11167/P del 25.10.2020 di cui si chiede, deducibilmente,
l'annullamento ovvero, in estremo subordine, la riduzione alla misura ritenuta di
giustizia>>”.
Avendo la causa natura prettamente documentale, veniva fissata udienza dell'11.12.2025 per la discussione, udienza in occasione della quale veniva data let-
tura del dispositivo di sentenza.
2. Inquadramento normativo – diritto
In limine litis corre l'obbligo di osservare che l'ordinanza di ingiunzione impugnata si fonda sul disposto di cui dell'art 1/6 lett ee) del DPCM del 13.10.20 integrato dal
DPCM del 18.10.20 (“le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, risto-
ranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 sino alle ore 24:00 con
consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore
18:00 in assenza di consumo al tavolo;
resta sempre consentita la ristorazione con
consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di
confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24:00 la ristorazione con
asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
(…)”),
Il provvedimento impugnato dinnanzi al G.d.P. di scaturiva Pt_1
dall'accertamento compiuto 25.10.2020 alle ore 00:10 dalla pattuglia del Comando
Polizia Municipale di , la quale sottoponeva a controllo il locale denominato Pt_1
Piano B – Craft Bar sito nel Quartiere La Venezia in , di cui è il titolare Pt_1 [...]
. Parte_3
3. Detto ciò, il primo motivo di gravame riguarda il dictum di Corte costituzionale n.
63/2019 in punto asserita estensibilità del favor rei alla materia degli illeciti ammi-
4 nistrativi.
A chi scrive pare, in parte qua, assorbente il rilievo secondo cui la citata sentenza,
ben lungi dall'affermare l'indiscriminata applicazione del principio del favor rei al campo dell'illecito amministrativo (richiamando, peraltro, in subjecta materia, il proprio precedente di cui alla sentenza n. 193/2016, con il quale la stessa Consulta
dichiarava conforme alla Carta costituzionale l'art. 1 della l. n. 689/1981), subordi-
na l'applicazione del citato principio all'ambito di quelle sanzioni che, in base alla
CEDU, abbiano caratteristiche punitive, dovendosi con ciò intendere, a tacer d'altro,
che debba essere presente un'elevata carica di afflittività, tale da far sì che la san-
zione stessa sia solo, per così dire, nominalmente amministrativa, ma che sia invece connotata, sostanzialmente, da una valenza spiccatamente penalistica, ciò che, inve-
ce, nel caso de quo non può ravvisarsi, se non altro per la misura piuttosto contenuta nella quale il legislatore stabiliva la sanzione pecuniaria de qua (arg. ex Cass. pen.
24081 e 24082/19, con riferimento alla sentenza CEDU del 4 marzo 2014 - caso
Grande Stevens. Va rilevato al riguardo che, fin dalla sentenza Engel dell'8 giugno
1976 la stessa Corte EDU ha specificato in parametri in presenza dei quali le misure sanzionatorie debbono essere intesi quali sostanzialmente penali;
essi sono, segna-
tamente, la qualificazione giuridico-formale dell'infrazione nel diritto interno (o dell'Unione); la natura dell'infrazione e degli interessi presidiati, il carattere o il grado di severità della sanzione).
Ancora, sotto altro profilo, venendo sostanzialmente sostenuta l'applicabilità del coacervo di principi di cui all'art. 2 c.p. all'ambito dell'illecito amministrativo,
estensione asseritamente derivante dal citato dictum della Corte costituzionale, de-
5 vesi pure osservare che l'illecito del quale si tratta trae origine da un complesso di-
spositivo ancorato all'emergenza pandemica sicché non può assolutamente revocar-
si in dubbio che trattasi di disciplina eccezionale (oltreché temporanea giacché pre-
vista solo relativamente al lasso di tempo in cui l'epidemia fosse perdurata), in quanto tale sottratta, ai sensi del quinto comma dell'art. 2 c.p., all'applicazione dei principi di cui ai capoversi precedenti dello stesso art. 2 c.p.
Gli approdi della sentenza impugnata non sono, quindi, in parte qua, fondati ed è
pertanto da accogliere, sotto tale profilo, la tesi di parte appellante.
4. Detto questo, alla luce di quanto sub 3 statuito, devesi passare all'esame del merito,
e quindi segnatamente della fondatezza degli accertamenti da cui scaturivano verba-
le e, successivamente, ordinanza di ingiunzione.
L'asserito trasgressore, poi opponente ed oggi appellato, allegava, con il ricorso che, in data 24.10.2020, l'esercizio commerciale denominato “Piano B – Craft Bar”
(gestito dalla società , avrebbe svolto regolare servizio di sommini- Controparte_2
strazione in osservanza delle limitazioni imposte dalla normativa emergenziale illo
tempore vigente.
Lo stesso legale rappresentante della società, era presente dalle Controparte_1
ore 22.00 circa fino alla chiusura. Egli asseriva che pochi minuti prima della mez-
zanotte veniva interrotto il servizio di somministrazione ed avviate le procedure di chiusura, dando tempi agli ultimi clienti rimasti, circa 6-8 persone, di consumare al tavolo quanto somministrato entro l'orario consentito.
Sarebbe stata spenta la luce dell'insegna, accostata la porta d'ingresso e sarebbero stati rimossi i tavoli esterni non occupati dai clienti.
6 Poco dopo la mezzanotte, alle ore 00:10 circa del 25.10.2020, facevano ingresso all'interno del Piano B – Craft Bar una decina di agenti in borghese facenti parte della Polizia di Stato e Polizia Municipale di , i quali contestavano che il bar Pt_1
fosse ancora aperto e ritenevano dunque integrata la violazione della norma citata.
Nel verbale si leggeva che: “nonostante l'obbligo di chiusura previsto alle ore
24:00 all'interno del locale era presente un avventore che stava consumando una
bevanda. All'esterno del locale risultavano presenti numerosi avventori che consu-
mavano bevande. Al momento del nostro arrivo risultava emessa musica ad alto vo-
lume”.
Il faceva mettere a verbale la seguente dichiarazione: “Ho interrotto la som- CP_1
ministrazione entro l'orario previsto dalla legge e gli avventori stavano semplice-
mente consumando quanto somministrato (…)”.
Parte appellante conferma che il 25.10.2020 alle ore 00:10, la pattuglia del Coman-
do Polizia Municipale di sottoponeva a controllo il locale denominato Pia- Pt_1
no B – Craft Bar sito nel Quartiere La Venezia in , di cui è il titolare il Sig. Pt_1
(cfr. atto di appello, pag. 1). Controparte_1
È quindi pacifico che il controllo, rectius accesso, avveniva alle ore 00.10 del
25.10.2020, sicché le ore 00.30 delle quali si legge sul verbale descrivono eviden-
temente il momento in cui il verbale stesso veniva redatto, circostanza del tutto fi-
siologica se si pone mente al lasso di tempo occorrente per l'accesso, la constata-
zione dei fatti, l'identificazione dei presenti e tutte le attività ispettive connesse.
Ne consegue che le circostanze (di cui al predetto verbale) secondo cui era presente
un avventore che stava consumando una bevanda. All'esterno del locale risultavano
7 presenti numerosi avventori che consumavano bevande. Al momento del nostro ar-
rivo risultava emessa musica ad alto volume sono ca collocare al momento dell'accesso (e, dunque, le 00.10). Tali fatti sono coperte da fede privilegiata in quanto attestati da pubblici ufficiali ma solo quanto a fatti obiettivamente apprezzati e non suscettibili di valutazione e, quindi, relativamente alla presenza di un avvento-
re che consumava una bevanda, alla presenza di avventori che consumavano all'esterno, alla presenza di musica (non fa invece fede fino a querela di falso la cir-
costanza della consistenza del volume in quanto implicante una valutazione).
****
Il d.P.C.M. in questione prevedeva alcune limitazioni orarie per le attività dei servi-
zi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), stabilendo, per ciò che ci interessa, che esse sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al ta-
volo.
Ora, vi è da interrogarsi sul significato della dizione, alquanto generica, secondo cui
(passaggio in grassetto evidenziato a cura del redattore) le attività dei servizi di ri-
storazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle
ore 5:00 sino alle ore 24:00.
Detto che la norma non parla di chiusura dei locali, come peraltro erroneamente in-
teso dai verbalizzanti, è ragionevole approdare all'interpretazione, peraltro poi spo-
sata dalla stessa circolare del Ministero dell'Interno, secondo cui “per quanto ri-
guarda il rispetto dei limiti orari introdotti, appare opportuno sottolineare che la
loro osservanza non viene meno qualora si consenta agli avventori un ragionevole,
contenuto margine temporale per completare la consumazione (cfr. circolare Mini-
8 stero Interno del 16.10.2020, peraltro di poco precedente rispetto all'accesso ispetti-
vo).
E' in sostanza lo stesso Ministero cui fa lato sensu capo l'organo irrogatore a soste-
nere un'esegesi non rigidamente formalistica e nel ritenere che il lemma attività sia da interpretare come effettiva azione di somministrazione di cibi e bevande e non già come radicale chiusura degli esercizi commerciali. La conclusione non può che essere che, una volta che si consenta di somministrare cibi e/o bevande ad avventori fino alle 24.00, debba ritenersi che sussista un ragionevole lasso di tempo entro cui gli avventori stessi possano terminare le consumazioni appena somministrate.
Tanto chiarito, e rammentato pure che nel verbale posto a fondamento dell'ordinanza di ingiunzione (dal quale non si può in alcun modo prescindere) si fa riferimento solo al fatto che alcuni avventori stessero consumando, alle ore 00.10
(per quanto dianzi illustrato) alcune bevande (senza che vi sia in alcun modo prova che le stesse consumazioni fossero state somministrate dopo le 00.00), non può che convenirsi, conformemente a quanto peraltro sostenuto dallo stesso Ministero
dell'Interno che il non abbia violato il citato disposto normativo nella misura CP_1
in cui non è dimostrata la materiale somministrazione di alcunché oltre le ore 00.00.
5. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in ragione della non perspicuità della disposizione de qua e della necessaria attività interpretativa senza che vi fossero orientamenti giurisprudenziali consolidati quanto all'esegesi del passaggio che vie-
ne in rilievo, vanno compensate.
La sentenza di prime cure, dunque, va confermata, seppure per il diverso ordine di motivi dianzi illustrati, nella parte in cui annulla l'ordinanza di ingiunzione;
va tut-
9 tavia riformata nella parte in cui condannava alle rifusione delle spese di lite l'amministrazione ingiungente.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni altra que-
stione, in parziale riforma dell'appellata sentenza, così provvede:
1) Annulla l'opposta ordinanza di ingiunzione emessa dalla CP_5
III - Prot. Uscita N.0091059 Fasc.n.6348/2020wa -
[...]
AN CO del 15/11/2023;
2) Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Livorno, dispositivo letto all'udienza dell'11.12.2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale di Livorno, nella persona del Giudice dott. Giulio Scaramuzzino, ha pro-
nunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2833/2024 promossa da:
(C.F. ), con sede in , Piazza dell'Unità Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
d'Italia, n. 1, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ex lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso i cui uffici di Firenze, via degli
Arazzieri n. 4, è altresì legalmente domiciliato appellante
contro nato a [...], il [...] e residente in [...]
20, (CF: ), legale rappresentante della con sede le- C.F._1 Controparte_2
gale in Scali del Ponte di Marmo 10, , Partita IVA: iscritta alla Pt_1 P.IVA_2
CCIAA della Maremma e del Tirreno, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Cavaliere,
appellato con OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. Pt_1
244/2024 del 12.6.2024 - opposizione ad ordinanza ingiunzione
1 Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 11.12.2025
dal procuratore di parte appellante:
“Come da ricorso in appello”;
dal procuratore di parte appellata:
“Come da memoria difensiva ex art. 416 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
In data 09.05.2021, con ricorso in appello notificato il 13.1.2025, unitamente al de-
creto di fissazione udienza, la impugnava la sentenza resa dal Parte_1
Giudice di Pace di n. 244/2024, del 12.6.2024. Pt_1
L'atto d'appello censura il procedimento di primo grado in cui veniva impugnata un'ordinanza di ingiunzione, derivata dalla presunta violazione dell'art. 1/6 lett. EE)
del DPCM del 13.10.2020 integrato dal DPCM del 18.10.2020, contestata nel ver-
bale di accertamento e contestazione d.n. 11167/P del 25.10.2020.
Il ricorso al Giudice di Pace concerneva l'ordinanza di ingiunzione emessa dalla
- AREA III - Prot. Uscita N.0091059 Fasc.n.6348/2020wa - Parte_1
del 15/11/2023, con cui, individuato il Sig. come CP_3 Controparte_1
obbligato principale e la società di capitali come co-obbligata in so- Controparte_2
lido, si asseriva l'inosservanza delle misure di cui all'art. 1 comma 6 lettera ee) del
DPCM del 13.10.2020 coordinato con le modifiche introdotte dal DPCM del
18.10.2020 e si applicava la sanzione amministrativa del pagamento di euro 400,00.
2 Il procedimento dinanzi al Giudice di Pace si concludeva con il seguente esito (cfr.
pp. 5 e 6 della sentenza impugnata): “(…) il ricorso deve essere accolto. Ogni altra
eccezione rimane assorbita. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate co-
me da dispositivo.
PQM
“Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, acco-
glie il ricorso e per l'effetto annulla provvedimento opposto. Condanna la Prefettu-
ra di alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro Pt_1
350,00 oltre rimborso CU oltre oneri di legge ivi compreso rimborso forf. Nella mi-
sura del 15%”.
Parte appellante censurava la decisione di prime cure nella misura in cui il Giudice
avrebbe errato nel ritenere applicabile nel caso di specie il principio di retroattività
della lex mitior.
Nel merito, insisteva nella fondatezza delle risultanze degli accertamenti che porta-
poi all'emanazione della ordinanza di ingiunzione impugnata. Pt_2
Il Tribunale di Livorno, con decreto ex art. 435 c.p.c., fissava l'udienza di discus-
sione in data 6.3.2025.
Si costituiva in giudizio l'appellato contestando le tesi dell'appellante e ras- CP_1
segnando le seguenti conclusioni:
“Confermare la sentenza emessa dal Giudice di Pace di , n. 244/2024, del Pt_1
12.6.2024, per i motivi ivi espressi ovvero per i motivi di merito in essa considerati
assorbiti e compiutamente espressi negli atti difensivi: <Accertare e dichiarare
l'illegittimità con conseguente annullamento dell'ordinanza di ingiunzione, emessa
dalla III - Prot. Uscita N.0091059 Fasc.n.6348/2020wa Controparte_4
- del 15/11/2023 avente ad oggetto, quale atto collegato, il verbale di CP_3
3 accertamento n. 11167/P del 25.10.2020 di cui si chiede, deducibilmente,
l'annullamento ovvero, in estremo subordine, la riduzione alla misura ritenuta di
giustizia>>”.
Avendo la causa natura prettamente documentale, veniva fissata udienza dell'11.12.2025 per la discussione, udienza in occasione della quale veniva data let-
tura del dispositivo di sentenza.
2. Inquadramento normativo – diritto
In limine litis corre l'obbligo di osservare che l'ordinanza di ingiunzione impugnata si fonda sul disposto di cui dell'art 1/6 lett ee) del DPCM del 13.10.20 integrato dal
DPCM del 18.10.20 (“le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, risto-
ranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 sino alle ore 24:00 con
consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore
18:00 in assenza di consumo al tavolo;
resta sempre consentita la ristorazione con
consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di
confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24:00 la ristorazione con
asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
(…)”),
Il provvedimento impugnato dinnanzi al G.d.P. di scaturiva Pt_1
dall'accertamento compiuto 25.10.2020 alle ore 00:10 dalla pattuglia del Comando
Polizia Municipale di , la quale sottoponeva a controllo il locale denominato Pt_1
Piano B – Craft Bar sito nel Quartiere La Venezia in , di cui è il titolare Pt_1 [...]
. Parte_3
3. Detto ciò, il primo motivo di gravame riguarda il dictum di Corte costituzionale n.
63/2019 in punto asserita estensibilità del favor rei alla materia degli illeciti ammi-
4 nistrativi.
A chi scrive pare, in parte qua, assorbente il rilievo secondo cui la citata sentenza,
ben lungi dall'affermare l'indiscriminata applicazione del principio del favor rei al campo dell'illecito amministrativo (richiamando, peraltro, in subjecta materia, il proprio precedente di cui alla sentenza n. 193/2016, con il quale la stessa Consulta
dichiarava conforme alla Carta costituzionale l'art. 1 della l. n. 689/1981), subordi-
na l'applicazione del citato principio all'ambito di quelle sanzioni che, in base alla
CEDU, abbiano caratteristiche punitive, dovendosi con ciò intendere, a tacer d'altro,
che debba essere presente un'elevata carica di afflittività, tale da far sì che la san-
zione stessa sia solo, per così dire, nominalmente amministrativa, ma che sia invece connotata, sostanzialmente, da una valenza spiccatamente penalistica, ciò che, inve-
ce, nel caso de quo non può ravvisarsi, se non altro per la misura piuttosto contenuta nella quale il legislatore stabiliva la sanzione pecuniaria de qua (arg. ex Cass. pen.
24081 e 24082/19, con riferimento alla sentenza CEDU del 4 marzo 2014 - caso
Grande Stevens. Va rilevato al riguardo che, fin dalla sentenza Engel dell'8 giugno
1976 la stessa Corte EDU ha specificato in parametri in presenza dei quali le misure sanzionatorie debbono essere intesi quali sostanzialmente penali;
essi sono, segna-
tamente, la qualificazione giuridico-formale dell'infrazione nel diritto interno (o dell'Unione); la natura dell'infrazione e degli interessi presidiati, il carattere o il grado di severità della sanzione).
Ancora, sotto altro profilo, venendo sostanzialmente sostenuta l'applicabilità del coacervo di principi di cui all'art. 2 c.p. all'ambito dell'illecito amministrativo,
estensione asseritamente derivante dal citato dictum della Corte costituzionale, de-
5 vesi pure osservare che l'illecito del quale si tratta trae origine da un complesso di-
spositivo ancorato all'emergenza pandemica sicché non può assolutamente revocar-
si in dubbio che trattasi di disciplina eccezionale (oltreché temporanea giacché pre-
vista solo relativamente al lasso di tempo in cui l'epidemia fosse perdurata), in quanto tale sottratta, ai sensi del quinto comma dell'art. 2 c.p., all'applicazione dei principi di cui ai capoversi precedenti dello stesso art. 2 c.p.
Gli approdi della sentenza impugnata non sono, quindi, in parte qua, fondati ed è
pertanto da accogliere, sotto tale profilo, la tesi di parte appellante.
4. Detto questo, alla luce di quanto sub 3 statuito, devesi passare all'esame del merito,
e quindi segnatamente della fondatezza degli accertamenti da cui scaturivano verba-
le e, successivamente, ordinanza di ingiunzione.
L'asserito trasgressore, poi opponente ed oggi appellato, allegava, con il ricorso che, in data 24.10.2020, l'esercizio commerciale denominato “Piano B – Craft Bar”
(gestito dalla società , avrebbe svolto regolare servizio di sommini- Controparte_2
strazione in osservanza delle limitazioni imposte dalla normativa emergenziale illo
tempore vigente.
Lo stesso legale rappresentante della società, era presente dalle Controparte_1
ore 22.00 circa fino alla chiusura. Egli asseriva che pochi minuti prima della mez-
zanotte veniva interrotto il servizio di somministrazione ed avviate le procedure di chiusura, dando tempi agli ultimi clienti rimasti, circa 6-8 persone, di consumare al tavolo quanto somministrato entro l'orario consentito.
Sarebbe stata spenta la luce dell'insegna, accostata la porta d'ingresso e sarebbero stati rimossi i tavoli esterni non occupati dai clienti.
6 Poco dopo la mezzanotte, alle ore 00:10 circa del 25.10.2020, facevano ingresso all'interno del Piano B – Craft Bar una decina di agenti in borghese facenti parte della Polizia di Stato e Polizia Municipale di , i quali contestavano che il bar Pt_1
fosse ancora aperto e ritenevano dunque integrata la violazione della norma citata.
Nel verbale si leggeva che: “nonostante l'obbligo di chiusura previsto alle ore
24:00 all'interno del locale era presente un avventore che stava consumando una
bevanda. All'esterno del locale risultavano presenti numerosi avventori che consu-
mavano bevande. Al momento del nostro arrivo risultava emessa musica ad alto vo-
lume”.
Il faceva mettere a verbale la seguente dichiarazione: “Ho interrotto la som- CP_1
ministrazione entro l'orario previsto dalla legge e gli avventori stavano semplice-
mente consumando quanto somministrato (…)”.
Parte appellante conferma che il 25.10.2020 alle ore 00:10, la pattuglia del Coman-
do Polizia Municipale di sottoponeva a controllo il locale denominato Pia- Pt_1
no B – Craft Bar sito nel Quartiere La Venezia in , di cui è il titolare il Sig. Pt_1
(cfr. atto di appello, pag. 1). Controparte_1
È quindi pacifico che il controllo, rectius accesso, avveniva alle ore 00.10 del
25.10.2020, sicché le ore 00.30 delle quali si legge sul verbale descrivono eviden-
temente il momento in cui il verbale stesso veniva redatto, circostanza del tutto fi-
siologica se si pone mente al lasso di tempo occorrente per l'accesso, la constata-
zione dei fatti, l'identificazione dei presenti e tutte le attività ispettive connesse.
Ne consegue che le circostanze (di cui al predetto verbale) secondo cui era presente
un avventore che stava consumando una bevanda. All'esterno del locale risultavano
7 presenti numerosi avventori che consumavano bevande. Al momento del nostro ar-
rivo risultava emessa musica ad alto volume sono ca collocare al momento dell'accesso (e, dunque, le 00.10). Tali fatti sono coperte da fede privilegiata in quanto attestati da pubblici ufficiali ma solo quanto a fatti obiettivamente apprezzati e non suscettibili di valutazione e, quindi, relativamente alla presenza di un avvento-
re che consumava una bevanda, alla presenza di avventori che consumavano all'esterno, alla presenza di musica (non fa invece fede fino a querela di falso la cir-
costanza della consistenza del volume in quanto implicante una valutazione).
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Il d.P.C.M. in questione prevedeva alcune limitazioni orarie per le attività dei servi-
zi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), stabilendo, per ciò che ci interessa, che esse sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al ta-
volo.
Ora, vi è da interrogarsi sul significato della dizione, alquanto generica, secondo cui
(passaggio in grassetto evidenziato a cura del redattore) le attività dei servizi di ri-
storazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle
ore 5:00 sino alle ore 24:00.
Detto che la norma non parla di chiusura dei locali, come peraltro erroneamente in-
teso dai verbalizzanti, è ragionevole approdare all'interpretazione, peraltro poi spo-
sata dalla stessa circolare del Ministero dell'Interno, secondo cui “per quanto ri-
guarda il rispetto dei limiti orari introdotti, appare opportuno sottolineare che la
loro osservanza non viene meno qualora si consenta agli avventori un ragionevole,
contenuto margine temporale per completare la consumazione (cfr. circolare Mini-
8 stero Interno del 16.10.2020, peraltro di poco precedente rispetto all'accesso ispetti-
vo).
E' in sostanza lo stesso Ministero cui fa lato sensu capo l'organo irrogatore a soste-
nere un'esegesi non rigidamente formalistica e nel ritenere che il lemma attività sia da interpretare come effettiva azione di somministrazione di cibi e bevande e non già come radicale chiusura degli esercizi commerciali. La conclusione non può che essere che, una volta che si consenta di somministrare cibi e/o bevande ad avventori fino alle 24.00, debba ritenersi che sussista un ragionevole lasso di tempo entro cui gli avventori stessi possano terminare le consumazioni appena somministrate.
Tanto chiarito, e rammentato pure che nel verbale posto a fondamento dell'ordinanza di ingiunzione (dal quale non si può in alcun modo prescindere) si fa riferimento solo al fatto che alcuni avventori stessero consumando, alle ore 00.10
(per quanto dianzi illustrato) alcune bevande (senza che vi sia in alcun modo prova che le stesse consumazioni fossero state somministrate dopo le 00.00), non può che convenirsi, conformemente a quanto peraltro sostenuto dallo stesso Ministero
dell'Interno che il non abbia violato il citato disposto normativo nella misura CP_1
in cui non è dimostrata la materiale somministrazione di alcunché oltre le ore 00.00.
5. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in ragione della non perspicuità della disposizione de qua e della necessaria attività interpretativa senza che vi fossero orientamenti giurisprudenziali consolidati quanto all'esegesi del passaggio che vie-
ne in rilievo, vanno compensate.
La sentenza di prime cure, dunque, va confermata, seppure per il diverso ordine di motivi dianzi illustrati, nella parte in cui annulla l'ordinanza di ingiunzione;
va tut-
9 tavia riformata nella parte in cui condannava alle rifusione delle spese di lite l'amministrazione ingiungente.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni altra que-
stione, in parziale riforma dell'appellata sentenza, così provvede:
1) Annulla l'opposta ordinanza di ingiunzione emessa dalla CP_5
III - Prot. Uscita N.0091059 Fasc.n.6348/2020wa -
[...]
AN CO del 15/11/2023;
2) Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Livorno, dispositivo letto all'udienza dell'11.12.2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
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