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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 28/02/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.668/2023 RGN
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Paola Rinaldi ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Battipaglia (SA) alla via Mazzini n.21/d- appellante
E
e rappresentati e difesi dall'avv. CP_1 Controparte_2
Valerio Russo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in
Eboli(SA) alla via G.Amendola n.117 – appellati
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art.702
bis cpc del Tribunale di Salerno emessa a definizione del proc.n.4144/2022, pubblicata il 22/5/23 e notificata il 23/5/2023.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse dichiarato il suo diritto alla titolarità delle somme depositate sul conto bancario radicato in Inghilterra presso la
Lloyds Bank n. 00379695 e sul conto postale n. 43047019 acceso presso l'Ufficio Postale di Battipaglia Santa Lucia con la condanna dei resistenti alla restituzione di € 142.800,00, in relazione al conto corrente postale cointestato con la madre e di € Controparte_2
188.498,65 in relazione al conto corrente cointestato con il padre CP_1
o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, il tutto
[...]
con la vittoria delle spese e della competenze legali del doppio grado di giudizio ed attribuzione;
per gli appellati: chiedevano in via preliminare che l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art.342 cpc e che la nuova documentazione esibita per la prima volta in appello fosse considerata inammissibile ex art.345 cpc;
nel merito chiedevano il rigetto dell'appello con la vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 25 gennaio 2024
concedeva i termini previsti dalla legge per il deposito della comparsa conclusionale, fissando l'udienza del 23 gennaio 2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 6 febbraio 2025 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 23 gennaio 2025 il Consigliere Istruttore
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis cpc ricorreva al Parte_1
Tribunale di Salerno deducendo che: era cointestataria, con firma disgiunta, insieme al padre , di un conto corrente bancario in CP_1
Inghilterra presso la Lloyds Bank n. 00379695; in data 6/9/2021 e in data 8/9/2021 il genitore prelevava sottraeva una somma complessiva pari ad E 188.498,65; era, altresì, cointestataria, con firma disgiunta,
insieme alla madre , del conto corrente postale n. Controparte_2
43047019 acceso presso l'Ufficio Postale di Battipaglia Santa Lucia;
in data 4/6/20 la genitrice prelevava € 142.800,00 esaurendo l'intera provvista;
era, ulteriormente, delegata ad operazioni sul conto corrente n. 105447523 intestato al padre e sul conto corrente n. CP_1
105664452 cointestato ad entrambi i genitori e che tale delega le era stata revocata nel mese di settembre 2021; i suoi genitori avevano già disposto delle loro sostanze in vita, attribuendo alla figlia Pt_2
un immobile, già nel suo possesso sin dal 2000, sito alla via Vittorio
Emanuele Secondo n. 8 e censito al foglio 18 mappale 249 sub 22 ctg
A\2 Classe 3 Vani 5,5; aveva formalmente rinunciato al diritto di opposizione ex art. 563 IV c cc, alla donazione in favore della sorella con atto notarile del 15/12/2020, in quanto bilanciata dalla Pt_2
cointestazione dei suddetti conti correnti con firma disgiunta;
l'erosione della provvista dei conti correnti cointestati configurava una revoca della donazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge,
ovvero l'ingratitudine o la sopravvenienza dei figli.
Concludeva, quindi, chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto alla titolarità delle somme depositate sul conto bancario radicato in Inghilterra presso la Lloyds Bank n. 00379695 e sul conto postale n.43047019 acceso presso l'Ufficio Postale di Battipaglia Santa Lucia
con la condanna dei resistenti alla restituzione di € 142.800,00 e €
188.498,65.
I resistenti si costituivano eccependo che i fatti riportati fossero incompleti ed inesatti e che la ricorrente aveva effettuato operazioni sui conti in oggetto in piena libertà, al punto tale da esser stata da loro diffidata, in data 29/4/2021, alla restituzione delle somme sul conto corrente n. 105447523, relativamente ad un giroconto del 12/6/2019 di
E 230.000,00 dal conto corrente n. 105447523 al conto n. 105664452,
con successiva emissione di n. 3 assegni per un totale di E 130.000,00
in data 14/6/2019 e precisamente di 2 assegni di E 50.000,00 e un assegno di E 30.000,00, depositati sul conto corrente postale n.
43047019; evidenziavano che la ricorrente era responsabile di un ulteriore ammanco di E 20.000,00 e che in data 23/4/2021 aveva prelevato, senza alcuna giustificazione E 9.196,21 sul conto corrente postale cointestato con la madre.
I resistenti eccepivano, altresì, che non fosse provato l'animus donandi e che la contestazione nel caso di specie non costituiva una donazione indiretta, ma nasceva dall'esigenza di gestire i conti con maggiore facilità e da parte di persona di fiducia.
Concludevano chiedendo il rigetto della domanda e che in via riconvenzionale fosse accertato che la ricorrente era stata già
soddisfatta dai suoi genitori con elargizioni economiche e con appezzamenti terrieri. In prima udienza la ricorrente rimarcava il preteso valore confessorio della missiva dell'agosto 2021 a mezzo della quale i resistenti l'avevano minacciata di evocare “le donazioni indirette di cui aveva beneficiato con la cointestazione del conto”.
Il Tribunale di Salerno rigettava sia la domanda principale che quella riconvenzionale di cui al capo due della memoria di costituzione dei resistenti e compensava le spese per la metà applicando per il residuo il principio della soccombenza a favore dei resistenti.
Il Tribunale perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
la missiva a firma del procuratore di del Controparte_2
13/8/21 nella quale si faceva riferimento alla donazione indiretta mediante la cointestazione del deposito, non aveva valore confessorio rispetto in merito alla sussistenza per i resistenti dell' animus donandi all'epoca dell'apertura dei conti cointestati in quanto, secondo quanto affermato della Suprema Corte, le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore ad litem, costituivano elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento e quelle del procuratore contenute in atti stragiudiziali non avevano neppure valore indiziario;
non era neanche provato che le somme contenute nei conti appartenessero soltanto ai genitori, che avevano dichiarato che la maggior parte di esse costituivano provvista loro riferibile e, quindi,
non vi era un puntuale riscontro in ordine dell'entità dell'apporto delle sostanze della ricorrente all'alimentazione dei due conti;
la domanda riconvenzionale avente ad oggetto il soddisfacimento in altro modo delle pretese della ricorrente andava rigettata per mancanza di prova e in ogni caso lo stabile assetto dei legittimari e la tutela delle loro ragioni presupponeva l'apertura della successione;
la domanda della ricorrente della restituzione della metà degli importi non poteva essere accolta perché con le sue stesse dichiarazioni in merito al fatto che le somme contese fossero per la maggior parte dei genitori escludeva la presunzione di pari attribuzione pro quota a favore dei cointestatari del conto corrente.
ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
ordinanza deducendo i seguenti motivi: 1)animus donandi;
tale animus emergeva dal comportamento dei genitori che avevano inteso attribuire i soldi a lei e l'immobile alla figlia;
inoltre, l'appellante evidenziava che ciò era avvenuto Pt_2
in un arco di tempo limitato e determinato- 2019/2020- e che i genitori avevano cointestato i conti in questione e non anche i conti correnti giacenti presso l' ne conseguiva che i massicci ed CP_3
ingiustificati prelevamenti delle somme erano stati presumibilmente condizionati da qualcun altro con la volontà di dirottare altrove gli importi, rompendo il progetto familiare, anche perché il padre, al tempo dei prelievi, era quasi novantenne e la madre era ultraottantenne e affetta da declino cognitivo in vascolopatia cerebrale cronica come da certificato del 29/5/2020; infatti, l'appellante precisava che, in seguito agli ingenti prelievi, effettuati nei mesi di giugno e luglio del
2021, alla successiva irreperibilità dei genitori, ai segni di demenza senile della madre e all' impossibilità di chiedere chiarimenti ai propri genitori in data 4/8/2022 era stata costretta a sporgere querela per circonvenzione di incapace in danno della sorella e che Parte_3
a seguito di questa sua iniziativa veniva iscritto il proc. pen.
n.7789/2022 presso la Procura di Salerno;
infine la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, era qualificabile come donazione indiretta qualora detta somma, all'atto della cointestazione, risultasse essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, come nel caso di specie in cui le somme erano rimesse di appartenenza dei genitori per ammissione di tutte le parti del giudizio, poiché mediante il contratto di deposito bancario si realizzava l'arricchimento senza corrispettivo dell'altro cointestatario;
2)valore confessorio o indiziario missive ed atti;
la missiva esibita aveva valore indiziario per il Tribunale ai fini della formazione del proprio convincimento;
inoltre, la stessa posizione assunta dai resistenti che avevano chiesto il rigetto della domanda e che fosse dichiarato che nulla dovevano alla ricorrente, a suo tempo soddisfatta con elargizioni economiche ed acquisto di appezzamenti terrieri,
dimostrava ulteriormente la necessità di controbilanciare la donazione fatta alla sorella nonché, in ogni caso, l'esistenza di un Pt_2
progetto familiare di determinazione delle sostanze familiari;
3)revocazione donazione;
nel caso di specie, non c'erano i presupposti per l'applicabilità della revocazione;
4)circonvenzione di incapaci;
l'appellante evidenziava di aver presentato querela nei confronti della sorella e che il PM stava concludendo le indagini, per cui la relativa acquisizione agli atti del giudizio sarebbe stata utile per una giusta formazione del convincimento, in quanto i corposi e ingiustificati prelievi dai conti correnti cointestati erano successivi alla diagnosi di decadimento cognitivo a carico della madre e alla forzata Controparte_2
irreperibilità degli anziani coniugi.
e si costituivano ed eccepivano CP_1 Controparte_2
preliminarmente la violazione di controparte del divieto di produrre nuovi documenti in appello e l'inammissibilità dello stesso ex art. 342
cpc.
Nel merito chiedevano il rigetto dell'appello per i seguenti motivi:
i conti in questione erano stati cointestati solo per facilitare la gestione dei soldi e non vi erano riscontri in merito alla sussistenza dell'animus donandi;
ai fini della dedotta circonvenzione di incapace l'appellante aveva esibito solo un certificato del mese di maggio del 2020 che però
era anteriore anche alla donazione a favore dell'altra figlia;
la questione delle condizioni di salute riguardavano solo la madre e non il padre che pure aveva donato l'immobile alla figlia e aveva prelevato soldi dal conto cointestato;
per tutte le operazioni effettuate presso le banche o presso le poste si erano sempre fatti accompagnare dal legale di fiducia al fine di escludere dubbi sulla legittimità del loro operato;
la missiva esibita non poteva avere un valore confessorio.
Va valutato in primis se l'appello sia inammissibile ai sensi dell'art.342 cpc.
L'eccezione va rigettata in quanto in tema di specificità dei motivi di appello la giurisprudenza di legittimità è ripetutamente intervenuta con molteplici arresti al fine di stabilire la corretta interpretazione dell'art. 342 cpc, così come novellato dalla riforma del
2012, perimetrando l'esegesi di tale norma e chiarendo come la modifica introdotta non abbia sconvolto i tradizionali connotati dell'atto di appello, restando invariata la natura di "revisio prioris instantiae" di tale giudizio, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Pertanto l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare e a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice, non richiedendosi l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata(cfr.
sent. Cass. civ. sez. un. n.27199/2017; ord. Cass. n.7675/2019; sent.
Cass.n.24262/2020).
Sulla scorta di tali rilievi, deve dichiararsi l'ammissibilità del suddetto gravame in quanto pienamente conforme al disposto dell'art. 342 cpc, nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, avendo l'appellante specificato con sufficiente chiarezza le censure relative alla statuizione di primo grado e le modifiche richieste con la formulazione di pertinenti ragioni di dissenso, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice. L'esibizione di ulteriore documentazione in appello e precisamente della denuncia per la circonvenzione di incapace non è
ammissibile ai sensi dell'art.345 cpc in quanto trattasi di atti che potevano essere allegati nel giudizio di primo grado.
Il primo motivo non è accoglibile in quanto non è
sufficientemente provata la sussistenza dell'animus donandi.
Va premesso che secondo la Corte di Cassazione –
sent.n.9197/2023” per la validità delle donazioni indirette, vale a dire
di quelle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico
diverso da quello previsto dall'art. 782 ce, non è richiesta la forma
dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme
prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di
liberalità: nella specie, si tratterebbe della cointestazione, con firma e
disponibilità disgiunte, di azioni depositate presso un istituto di
credito, appartenenti all'atto della cointestazione ad uno solo dei
cointestatari (cfr. Cass, 3499/1999; Cass. 5333/2004; Cass.
14197/2013)”. Tale principio (cfr.sent.Cass.n.. 2963/2019) espresso per la cointestazione di azioni vale anche in caso di contestazioni di conti correnti bancari.
La possibilità che costituisca donazione indiretta l'atto di
cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di
denaro depositata presso un istituto di credito - qualora la predetta
somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno
solo dei contestatari può essere qualificato come donazione indiretta
solo quando sia verificata l'esistenza dell' animus donandi ,
consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non
aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della
liberalità” (cfr.sent.Cass.n. 26983/2008; sent.Cass. n. 468/2010;
sent.Cass. n.4682/2018).
Sulla base di tale giurisprudenza di legittimità emerge che è
necessario che sia provata la volontà di donare.
L'appellante ha cercato di fornire tale prova deducendo che i suoi genitori non cointestavano altri correnti, che donavano un immobile alla sorella per il quale lei rinunciava all'opposizione e che prelevavano le ingenti somme indicate nel ricorso introduttivo perché indotti da qualcun altro e, in particolare, la madre affetta da demenza senile, a modificare l'accordo assunto in ambito familiare.
La prima circostanza dedotta ovvero il fatto che i genitori non avessero cointestato anche altri conti correnti è fatto neutro che anzi avvalora la decisione dei genitori di non disporre completamente dei propri beni tanto di aver lasciato alcune disponibilità economiche al di fuori dei suddetti accordi.
Neanche è dirimente sostenere che la madre fosse affetta da demenza senile e che per questo avesse posto in essere unitamente al marito le operazioni di prelievo che sostanziavano un'indebita revocazione della donazione indiretta.
Prima di tutto il certificato esibito implicherebbe un difetto di capacità della sola madre e non anche del padre e in ogni caso tale certificazione medica risalente al mese di maggio del 2020
travolgerebbe anche la donazione dell'immobile in favore della figlia oltre ai prelievi fonte del contenzioso. Pt_2
In tale situazione, quindi, non può dirsi che l'animus donandi sia stato sufficientemente provato. Inoltre il Tribunale ha motivato il rigetto affermando che gli stessi resistenti avevano affermato che per la maggior parte le somme erano di loro spettanza e, quindi, non è affatto provato che le somme sui conti in questione fossero appartenenti soltanto ai genitori.
In tale situazione la missiva del difensore senza sottoscrizione della parte assistita (cfr.sent. Cass. n. 23809/2023) non può avere un'efficacia probatoria utile ai fini dell'accoglimento della domanda di primo grado.
Prima di tutto la stessa non ha valenza confessoria ma solo indiziaria sulla base di quanto più volte affermato più volte in sede di giurisprudenza di legittimità.
Se tale tipo di missiva ha un simile valore, non può essere utile a riscontrare la domanda in assenza di altri validi riscontri probatori.
Le ammissioni presenti negli atti difensivi, sottoscritti
unicamente dal procuratore "ad litem", non hanno natura confessoria,
ma valore di indizi liberamente valutabili dal giudice per la
formazione del suo convincimento mentre, qualora siano contenute in
atti stragiudiziali, non hanno neppure tale ultimo valore
(cfr.ord.Cass.n.7702/2019). Ovviamente se non vi è prova che la cointestazione dei conti correnti costituisca una donazione indiretta non può farsi questione della sussistenza o meno dei presupposti per la relativa revocazione.
Il motivo relativo alla circonvenzione di incapaci va rigettato in considerazione del fatto che gli elementi a sostegno si fondano sulla documentazione esibita per la prima volta in appello e come tale inammissibile ex art.345 cpc.
Le spese seguono la soccombenza ( scaglione: 260.001,00-
520.000,00 - valori minimi - vanno liquidate per intero le fasi dello studio, introduttiva e decisionale, mentre per la fase della trattazione scarsamente significativa va liquidato il 50%)
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a pagare le spese a favore degli appellati, spese che liquida in E 8590,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali,
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002
Salerno, 13 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.668/2023 RGN
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Paola Rinaldi ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Battipaglia (SA) alla via Mazzini n.21/d- appellante
E
e rappresentati e difesi dall'avv. CP_1 Controparte_2
Valerio Russo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in
Eboli(SA) alla via G.Amendola n.117 – appellati
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art.702
bis cpc del Tribunale di Salerno emessa a definizione del proc.n.4144/2022, pubblicata il 22/5/23 e notificata il 23/5/2023.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse dichiarato il suo diritto alla titolarità delle somme depositate sul conto bancario radicato in Inghilterra presso la
Lloyds Bank n. 00379695 e sul conto postale n. 43047019 acceso presso l'Ufficio Postale di Battipaglia Santa Lucia con la condanna dei resistenti alla restituzione di € 142.800,00, in relazione al conto corrente postale cointestato con la madre e di € Controparte_2
188.498,65 in relazione al conto corrente cointestato con il padre CP_1
o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, il tutto
[...]
con la vittoria delle spese e della competenze legali del doppio grado di giudizio ed attribuzione;
per gli appellati: chiedevano in via preliminare che l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art.342 cpc e che la nuova documentazione esibita per la prima volta in appello fosse considerata inammissibile ex art.345 cpc;
nel merito chiedevano il rigetto dell'appello con la vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 25 gennaio 2024
concedeva i termini previsti dalla legge per il deposito della comparsa conclusionale, fissando l'udienza del 23 gennaio 2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 6 febbraio 2025 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 23 gennaio 2025 il Consigliere Istruttore
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis cpc ricorreva al Parte_1
Tribunale di Salerno deducendo che: era cointestataria, con firma disgiunta, insieme al padre , di un conto corrente bancario in CP_1
Inghilterra presso la Lloyds Bank n. 00379695; in data 6/9/2021 e in data 8/9/2021 il genitore prelevava sottraeva una somma complessiva pari ad E 188.498,65; era, altresì, cointestataria, con firma disgiunta,
insieme alla madre , del conto corrente postale n. Controparte_2
43047019 acceso presso l'Ufficio Postale di Battipaglia Santa Lucia;
in data 4/6/20 la genitrice prelevava € 142.800,00 esaurendo l'intera provvista;
era, ulteriormente, delegata ad operazioni sul conto corrente n. 105447523 intestato al padre e sul conto corrente n. CP_1
105664452 cointestato ad entrambi i genitori e che tale delega le era stata revocata nel mese di settembre 2021; i suoi genitori avevano già disposto delle loro sostanze in vita, attribuendo alla figlia Pt_2
un immobile, già nel suo possesso sin dal 2000, sito alla via Vittorio
Emanuele Secondo n. 8 e censito al foglio 18 mappale 249 sub 22 ctg
A\2 Classe 3 Vani 5,5; aveva formalmente rinunciato al diritto di opposizione ex art. 563 IV c cc, alla donazione in favore della sorella con atto notarile del 15/12/2020, in quanto bilanciata dalla Pt_2
cointestazione dei suddetti conti correnti con firma disgiunta;
l'erosione della provvista dei conti correnti cointestati configurava una revoca della donazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge,
ovvero l'ingratitudine o la sopravvenienza dei figli.
Concludeva, quindi, chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto alla titolarità delle somme depositate sul conto bancario radicato in Inghilterra presso la Lloyds Bank n. 00379695 e sul conto postale n.43047019 acceso presso l'Ufficio Postale di Battipaglia Santa Lucia
con la condanna dei resistenti alla restituzione di € 142.800,00 e €
188.498,65.
I resistenti si costituivano eccependo che i fatti riportati fossero incompleti ed inesatti e che la ricorrente aveva effettuato operazioni sui conti in oggetto in piena libertà, al punto tale da esser stata da loro diffidata, in data 29/4/2021, alla restituzione delle somme sul conto corrente n. 105447523, relativamente ad un giroconto del 12/6/2019 di
E 230.000,00 dal conto corrente n. 105447523 al conto n. 105664452,
con successiva emissione di n. 3 assegni per un totale di E 130.000,00
in data 14/6/2019 e precisamente di 2 assegni di E 50.000,00 e un assegno di E 30.000,00, depositati sul conto corrente postale n.
43047019; evidenziavano che la ricorrente era responsabile di un ulteriore ammanco di E 20.000,00 e che in data 23/4/2021 aveva prelevato, senza alcuna giustificazione E 9.196,21 sul conto corrente postale cointestato con la madre.
I resistenti eccepivano, altresì, che non fosse provato l'animus donandi e che la contestazione nel caso di specie non costituiva una donazione indiretta, ma nasceva dall'esigenza di gestire i conti con maggiore facilità e da parte di persona di fiducia.
Concludevano chiedendo il rigetto della domanda e che in via riconvenzionale fosse accertato che la ricorrente era stata già
soddisfatta dai suoi genitori con elargizioni economiche e con appezzamenti terrieri. In prima udienza la ricorrente rimarcava il preteso valore confessorio della missiva dell'agosto 2021 a mezzo della quale i resistenti l'avevano minacciata di evocare “le donazioni indirette di cui aveva beneficiato con la cointestazione del conto”.
Il Tribunale di Salerno rigettava sia la domanda principale che quella riconvenzionale di cui al capo due della memoria di costituzione dei resistenti e compensava le spese per la metà applicando per il residuo il principio della soccombenza a favore dei resistenti.
Il Tribunale perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
la missiva a firma del procuratore di del Controparte_2
13/8/21 nella quale si faceva riferimento alla donazione indiretta mediante la cointestazione del deposito, non aveva valore confessorio rispetto in merito alla sussistenza per i resistenti dell' animus donandi all'epoca dell'apertura dei conti cointestati in quanto, secondo quanto affermato della Suprema Corte, le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore ad litem, costituivano elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento e quelle del procuratore contenute in atti stragiudiziali non avevano neppure valore indiziario;
non era neanche provato che le somme contenute nei conti appartenessero soltanto ai genitori, che avevano dichiarato che la maggior parte di esse costituivano provvista loro riferibile e, quindi,
non vi era un puntuale riscontro in ordine dell'entità dell'apporto delle sostanze della ricorrente all'alimentazione dei due conti;
la domanda riconvenzionale avente ad oggetto il soddisfacimento in altro modo delle pretese della ricorrente andava rigettata per mancanza di prova e in ogni caso lo stabile assetto dei legittimari e la tutela delle loro ragioni presupponeva l'apertura della successione;
la domanda della ricorrente della restituzione della metà degli importi non poteva essere accolta perché con le sue stesse dichiarazioni in merito al fatto che le somme contese fossero per la maggior parte dei genitori escludeva la presunzione di pari attribuzione pro quota a favore dei cointestatari del conto corrente.
ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
ordinanza deducendo i seguenti motivi: 1)animus donandi;
tale animus emergeva dal comportamento dei genitori che avevano inteso attribuire i soldi a lei e l'immobile alla figlia;
inoltre, l'appellante evidenziava che ciò era avvenuto Pt_2
in un arco di tempo limitato e determinato- 2019/2020- e che i genitori avevano cointestato i conti in questione e non anche i conti correnti giacenti presso l' ne conseguiva che i massicci ed CP_3
ingiustificati prelevamenti delle somme erano stati presumibilmente condizionati da qualcun altro con la volontà di dirottare altrove gli importi, rompendo il progetto familiare, anche perché il padre, al tempo dei prelievi, era quasi novantenne e la madre era ultraottantenne e affetta da declino cognitivo in vascolopatia cerebrale cronica come da certificato del 29/5/2020; infatti, l'appellante precisava che, in seguito agli ingenti prelievi, effettuati nei mesi di giugno e luglio del
2021, alla successiva irreperibilità dei genitori, ai segni di demenza senile della madre e all' impossibilità di chiedere chiarimenti ai propri genitori in data 4/8/2022 era stata costretta a sporgere querela per circonvenzione di incapace in danno della sorella e che Parte_3
a seguito di questa sua iniziativa veniva iscritto il proc. pen.
n.7789/2022 presso la Procura di Salerno;
infine la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, era qualificabile come donazione indiretta qualora detta somma, all'atto della cointestazione, risultasse essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, come nel caso di specie in cui le somme erano rimesse di appartenenza dei genitori per ammissione di tutte le parti del giudizio, poiché mediante il contratto di deposito bancario si realizzava l'arricchimento senza corrispettivo dell'altro cointestatario;
2)valore confessorio o indiziario missive ed atti;
la missiva esibita aveva valore indiziario per il Tribunale ai fini della formazione del proprio convincimento;
inoltre, la stessa posizione assunta dai resistenti che avevano chiesto il rigetto della domanda e che fosse dichiarato che nulla dovevano alla ricorrente, a suo tempo soddisfatta con elargizioni economiche ed acquisto di appezzamenti terrieri,
dimostrava ulteriormente la necessità di controbilanciare la donazione fatta alla sorella nonché, in ogni caso, l'esistenza di un Pt_2
progetto familiare di determinazione delle sostanze familiari;
3)revocazione donazione;
nel caso di specie, non c'erano i presupposti per l'applicabilità della revocazione;
4)circonvenzione di incapaci;
l'appellante evidenziava di aver presentato querela nei confronti della sorella e che il PM stava concludendo le indagini, per cui la relativa acquisizione agli atti del giudizio sarebbe stata utile per una giusta formazione del convincimento, in quanto i corposi e ingiustificati prelievi dai conti correnti cointestati erano successivi alla diagnosi di decadimento cognitivo a carico della madre e alla forzata Controparte_2
irreperibilità degli anziani coniugi.
e si costituivano ed eccepivano CP_1 Controparte_2
preliminarmente la violazione di controparte del divieto di produrre nuovi documenti in appello e l'inammissibilità dello stesso ex art. 342
cpc.
Nel merito chiedevano il rigetto dell'appello per i seguenti motivi:
i conti in questione erano stati cointestati solo per facilitare la gestione dei soldi e non vi erano riscontri in merito alla sussistenza dell'animus donandi;
ai fini della dedotta circonvenzione di incapace l'appellante aveva esibito solo un certificato del mese di maggio del 2020 che però
era anteriore anche alla donazione a favore dell'altra figlia;
la questione delle condizioni di salute riguardavano solo la madre e non il padre che pure aveva donato l'immobile alla figlia e aveva prelevato soldi dal conto cointestato;
per tutte le operazioni effettuate presso le banche o presso le poste si erano sempre fatti accompagnare dal legale di fiducia al fine di escludere dubbi sulla legittimità del loro operato;
la missiva esibita non poteva avere un valore confessorio.
Va valutato in primis se l'appello sia inammissibile ai sensi dell'art.342 cpc.
L'eccezione va rigettata in quanto in tema di specificità dei motivi di appello la giurisprudenza di legittimità è ripetutamente intervenuta con molteplici arresti al fine di stabilire la corretta interpretazione dell'art. 342 cpc, così come novellato dalla riforma del
2012, perimetrando l'esegesi di tale norma e chiarendo come la modifica introdotta non abbia sconvolto i tradizionali connotati dell'atto di appello, restando invariata la natura di "revisio prioris instantiae" di tale giudizio, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Pertanto l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare e a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice, non richiedendosi l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata(cfr.
sent. Cass. civ. sez. un. n.27199/2017; ord. Cass. n.7675/2019; sent.
Cass.n.24262/2020).
Sulla scorta di tali rilievi, deve dichiararsi l'ammissibilità del suddetto gravame in quanto pienamente conforme al disposto dell'art. 342 cpc, nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, avendo l'appellante specificato con sufficiente chiarezza le censure relative alla statuizione di primo grado e le modifiche richieste con la formulazione di pertinenti ragioni di dissenso, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice. L'esibizione di ulteriore documentazione in appello e precisamente della denuncia per la circonvenzione di incapace non è
ammissibile ai sensi dell'art.345 cpc in quanto trattasi di atti che potevano essere allegati nel giudizio di primo grado.
Il primo motivo non è accoglibile in quanto non è
sufficientemente provata la sussistenza dell'animus donandi.
Va premesso che secondo la Corte di Cassazione –
sent.n.9197/2023” per la validità delle donazioni indirette, vale a dire
di quelle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico
diverso da quello previsto dall'art. 782 ce, non è richiesta la forma
dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme
prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di
liberalità: nella specie, si tratterebbe della cointestazione, con firma e
disponibilità disgiunte, di azioni depositate presso un istituto di
credito, appartenenti all'atto della cointestazione ad uno solo dei
cointestatari (cfr. Cass, 3499/1999; Cass. 5333/2004; Cass.
14197/2013)”. Tale principio (cfr.sent.Cass.n.. 2963/2019) espresso per la cointestazione di azioni vale anche in caso di contestazioni di conti correnti bancari.
La possibilità che costituisca donazione indiretta l'atto di
cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di
denaro depositata presso un istituto di credito - qualora la predetta
somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno
solo dei contestatari può essere qualificato come donazione indiretta
solo quando sia verificata l'esistenza dell' animus donandi ,
consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non
aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della
liberalità” (cfr.sent.Cass.n. 26983/2008; sent.Cass. n. 468/2010;
sent.Cass. n.4682/2018).
Sulla base di tale giurisprudenza di legittimità emerge che è
necessario che sia provata la volontà di donare.
L'appellante ha cercato di fornire tale prova deducendo che i suoi genitori non cointestavano altri correnti, che donavano un immobile alla sorella per il quale lei rinunciava all'opposizione e che prelevavano le ingenti somme indicate nel ricorso introduttivo perché indotti da qualcun altro e, in particolare, la madre affetta da demenza senile, a modificare l'accordo assunto in ambito familiare.
La prima circostanza dedotta ovvero il fatto che i genitori non avessero cointestato anche altri conti correnti è fatto neutro che anzi avvalora la decisione dei genitori di non disporre completamente dei propri beni tanto di aver lasciato alcune disponibilità economiche al di fuori dei suddetti accordi.
Neanche è dirimente sostenere che la madre fosse affetta da demenza senile e che per questo avesse posto in essere unitamente al marito le operazioni di prelievo che sostanziavano un'indebita revocazione della donazione indiretta.
Prima di tutto il certificato esibito implicherebbe un difetto di capacità della sola madre e non anche del padre e in ogni caso tale certificazione medica risalente al mese di maggio del 2020
travolgerebbe anche la donazione dell'immobile in favore della figlia oltre ai prelievi fonte del contenzioso. Pt_2
In tale situazione, quindi, non può dirsi che l'animus donandi sia stato sufficientemente provato. Inoltre il Tribunale ha motivato il rigetto affermando che gli stessi resistenti avevano affermato che per la maggior parte le somme erano di loro spettanza e, quindi, non è affatto provato che le somme sui conti in questione fossero appartenenti soltanto ai genitori.
In tale situazione la missiva del difensore senza sottoscrizione della parte assistita (cfr.sent. Cass. n. 23809/2023) non può avere un'efficacia probatoria utile ai fini dell'accoglimento della domanda di primo grado.
Prima di tutto la stessa non ha valenza confessoria ma solo indiziaria sulla base di quanto più volte affermato più volte in sede di giurisprudenza di legittimità.
Se tale tipo di missiva ha un simile valore, non può essere utile a riscontrare la domanda in assenza di altri validi riscontri probatori.
Le ammissioni presenti negli atti difensivi, sottoscritti
unicamente dal procuratore "ad litem", non hanno natura confessoria,
ma valore di indizi liberamente valutabili dal giudice per la
formazione del suo convincimento mentre, qualora siano contenute in
atti stragiudiziali, non hanno neppure tale ultimo valore
(cfr.ord.Cass.n.7702/2019). Ovviamente se non vi è prova che la cointestazione dei conti correnti costituisca una donazione indiretta non può farsi questione della sussistenza o meno dei presupposti per la relativa revocazione.
Il motivo relativo alla circonvenzione di incapaci va rigettato in considerazione del fatto che gli elementi a sostegno si fondano sulla documentazione esibita per la prima volta in appello e come tale inammissibile ex art.345 cpc.
Le spese seguono la soccombenza ( scaglione: 260.001,00-
520.000,00 - valori minimi - vanno liquidate per intero le fasi dello studio, introduttiva e decisionale, mentre per la fase della trattazione scarsamente significativa va liquidato il 50%)
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a pagare le spese a favore degli appellati, spese che liquida in E 8590,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali,
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002
Salerno, 13 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci