TRIB
Decreto 13 marzo 2025
Decreto 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, decreto 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Procedimento di ingiunzione - R.G. 1231/2025
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza Sezione Civile
Il giudice designato, dott. Giovanni Di Giorgio, letto il ricorso introduttivo del procedimento in epigrafe indicato;
rilevato che con provvedimento emesso in data 17.02.2025 e comunicato in pari data al procuratore costituito di parte ricorrente venivano richiesti chiarimenti e integrazioni Controparte_1
documentali in ordine alla proposta domanda monitoria, da rendersi nel termine di giorni 30 a decorrere dalla comunicazione del detto provvedimento;
considerato in particolare che in detto provvedimento veniva rilevato quanto segue: “ parte ricorrente ha prodotto in atti documentazione relativa solo all'ultima cessione, ma non a tutte quelle precedenti
(avendo depositato l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, relativo alla sola cessione intervenuta tra la e la Marathon , per cui non è possibile verificare la continuità Controparte_2 CP_3
delle plurime cessioni del preciso credito qui azionato in lite e la conseguente effettiva titolarità dal lato attivo dello stesso, non avendo depositato nemmeno la lista dei crediti ceduti allegata ai contratti;
rilevato, altresì, che la ricorrente dichiara di aver adito l'intestato tribunale in quanto foro del consumatore, in ragione della residenza degli ingiunti, non producendo tuttavia il certificato di residenza”; rilevato che in data 11.03.2025 parte ricorrente ha depositato chiarimenti e documentazione integrativa, in particolare producendo i contratti relativi alle plurime cessioni del credito susseguitesi, la lista dei crediti annessa alla prima delle cessioni (intervenuta tra la Agos Ducato s.p.a. e la
[...]
con la relativa comunicazione inviata all'ingiunto, nonché gli avvisi pubblicati in Gazzetta CP_4
ufficiale; considerato però che, in riferimento alla prima cessione, intervenuta tra la Agos Ducato s.p.a., creditore originario, e la il contratto depositato, così come la Gazzetta ufficiale (che Controparte_4
elenca criteri troppo ampi), non consentono in alcun modo di verificare l'inclusione dello specifico credito azionato in lite, dal momento che in tali documenti non vi è alcuna indicazione atta ad individuare l'oggetto e il perimetro della cessione, e che la annessa lista dei crediti, prodotta in atti, così come la comunicazione di cessione, inviata dalla Agos Ducato s.p.a. all'ingiunto, fa riferimento ad un differente rapporto rispetto a quello oggetto di domanda monitoria;
ritenuta pertanto non compiutamente provata la legittimazione creditoria del ricorrente;
visto l'art. 640 c.p.c.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Aversa, 13/03/2025 Il Giudice
dott. Giovanni Di Giorgio
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza Sezione Civile
Il giudice designato, dott. Giovanni Di Giorgio, letto il ricorso introduttivo del procedimento in epigrafe indicato;
rilevato che con provvedimento emesso in data 17.02.2025 e comunicato in pari data al procuratore costituito di parte ricorrente venivano richiesti chiarimenti e integrazioni Controparte_1
documentali in ordine alla proposta domanda monitoria, da rendersi nel termine di giorni 30 a decorrere dalla comunicazione del detto provvedimento;
considerato in particolare che in detto provvedimento veniva rilevato quanto segue: “ parte ricorrente ha prodotto in atti documentazione relativa solo all'ultima cessione, ma non a tutte quelle precedenti
(avendo depositato l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, relativo alla sola cessione intervenuta tra la e la Marathon , per cui non è possibile verificare la continuità Controparte_2 CP_3
delle plurime cessioni del preciso credito qui azionato in lite e la conseguente effettiva titolarità dal lato attivo dello stesso, non avendo depositato nemmeno la lista dei crediti ceduti allegata ai contratti;
rilevato, altresì, che la ricorrente dichiara di aver adito l'intestato tribunale in quanto foro del consumatore, in ragione della residenza degli ingiunti, non producendo tuttavia il certificato di residenza”; rilevato che in data 11.03.2025 parte ricorrente ha depositato chiarimenti e documentazione integrativa, in particolare producendo i contratti relativi alle plurime cessioni del credito susseguitesi, la lista dei crediti annessa alla prima delle cessioni (intervenuta tra la Agos Ducato s.p.a. e la
[...]
con la relativa comunicazione inviata all'ingiunto, nonché gli avvisi pubblicati in Gazzetta CP_4
ufficiale; considerato però che, in riferimento alla prima cessione, intervenuta tra la Agos Ducato s.p.a., creditore originario, e la il contratto depositato, così come la Gazzetta ufficiale (che Controparte_4
elenca criteri troppo ampi), non consentono in alcun modo di verificare l'inclusione dello specifico credito azionato in lite, dal momento che in tali documenti non vi è alcuna indicazione atta ad individuare l'oggetto e il perimetro della cessione, e che la annessa lista dei crediti, prodotta in atti, così come la comunicazione di cessione, inviata dalla Agos Ducato s.p.a. all'ingiunto, fa riferimento ad un differente rapporto rispetto a quello oggetto di domanda monitoria;
ritenuta pertanto non compiutamente provata la legittimazione creditoria del ricorrente;
visto l'art. 640 c.p.c.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Aversa, 13/03/2025 Il Giudice
dott. Giovanni Di Giorgio