TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 15/10/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 444 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Rel.
Dott. DARIO NARDI Giudice
Dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 444 /2025 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
02/07/1950, residente in [...] int. 3, ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio del difensore Avv. MICHELA SANDULLI
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato a GJ in [...] il [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “all.Ill.mo Tribunale affinché, esaminato il ricorso che precede ed i documenti ad esso allegati, con decreto voglia fissare l'udienza di discussione per la prosecuzione del giudizio nei confronti del resistente contumace al fine di sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 21.09.1999, in Avezzano (AQ) con atto n. 22, registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile di quel Comune alla parte 1, Uff. 1 anno 1999 , con ordine di annotazione dell'emananda sentenza al competente Ufficio di Stato
1 Civile ed ogni consequenziale pronuncia in ordine alla perdita del cognome del marito in aggiunta al proprio da parte della moglie, ratificando i seguenti PATTI 1) In seguito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Dichiarare, vista la dichiarata indipendenza economica della ricorrente, che nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso del 28.2.2025, premesso che in data Parte_1
24/03/2016 veniva dichiarata, con sentenza n. 446/2023 emessa in data 08/03/2023 dal
Tribunale di Velletri la separazione dal coniuge chiedeva CP_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in data
21.09.1999, in Avezzano (AQ), registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile di quel
Comune con atto n. 22 alla parte 1, Uff. 1 anno 1999, dal quale non nascevano figli.
2. A sostegno della propria domanda, la ricorrente riferiva che: a) dopo sei mesi dalla celebrazione del predetto matrimonio, il SI. riceveva una proposta di Persona_1 lavoro e per tale ragione doveva trasferirsi in Olanda ove la moglie lo avrebbe raggiunto;
per svariati motivi, legati ad incomprensioni reciproche tra i coniugi, la comunione materiale e spirituale veniva meno e la ricorrente decideva di non raggiungere il coniuge tantomeno quest'ultimo faceva rientro nel luogo ove la famiglia aveva deciso di vivere e precisamente ad Anzio (Rm); b) in data 23/06/2021, depositava dinanzi il Tribunale di Velletri dalla SI.ra un ricorso per la separazione giudiziale nei confronti del Pt_1
SI. c) con sentenza n. 446/2023 emessa in data 08/03/2023 il Tribunale CP_1 di Velletri pronunciava la separazione personale dei coniugi;
c) dal giorno della loro separazione i coniugi non si sono più riconciliati e dunque, ricorrendone i presupposti di legge, la ricorrente è pervenuta alla decisione di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) ella è pensionata e percepisce un'indennità mensile di € 650,00;
e) in data 18.1.2024 depositava presso il Tribunale Civile di Velletri, ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
con ordinanza emessa in data 13/12/2025, pubblicata in data 03/01/2025, il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando sulla causa avente R.G. n. 308/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvedeva: “a) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Velletri per essere competente a conoscere la controversia il Tribunale di L'Aquila; b) assegna alla parte ricorrente termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente”;
2 3. In data 28.2.2025 2024 la SI.ra depositava presso il Tribunale Civile di Velletri, Pt_1
ricorso in riassunzione per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. All'udienza del 18.06.2025, fissata per la comparizione personale delle parti, il procuratore di parte ricorrente depositava l'originale della notifica effettuata all'estero sebbene non sia noto il luogo in cui il resistente si trovi.
5. Il Presidente assegnava termine fino al 10/7/2025 per il deposito della documentazione anagrafica, nonché prova delle ricerche effettuate e differiva all'udienza del 16/7/2025, sostituita mediante il deposito di note scritte.
6. Radicata ormai dinanzi a questo Tribunale la competenza, va osservato nel merito che la domanda di scioglimento degli efeftti civili del matrimonio concordatario va accolta.
Infatti, come allegato e documentato, in data 21.09.1999, la ricorrente in Avezzano (AQ) con atto n. 22, registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile di quel Comune alla parte 1,
Uff. 1 anno 1999, contraeva matrimonio concordatario con il sig. nato a CP_1
GJ (Albania) il 20.07.1967, C.F. , e residente in [...]C.F._2
(Rm), Corso Italia n°42 optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni
(all.1) ;- dall'unione matrimoniale non sono nati figli;
-dopo sei mesi dalla celebrazione del predetto matrimonio, il SI. riceveva una proposta di lavoro e per tale Persona_1
ragione doveva trasferirsi in Olanda con l'accordo tra i coniugi che una volta si fosse sistemato la moglie lo avrebbe raggiunto;
- venuta meno la comunione materiale e spirituale, la ricorrente decideva di non raggiungere il coniuge tantomeno quest'ultimo faceva rientro nel luogo ove la famiglia aveva deciso di vivere e precisamente ad
Anzio(Rm) ;- in data 23/06/2021 veniva introdotto un ricorso per la separazione giudiziale nei confronti del SI. - con sentenza N. 446/2023 emessa in CP_1
data 08/03/2023 il Tribunale di Velletri pronunciava la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 CP_1
GJ (Albania) il 20.7.1967; - dal giorno della loro separazione i coniugi non si sono più riconciliati e dunque, ricorrendone i presupposti di legge, la ricorrente è pervenuta alla decisione di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.- la ricorrente
è pensionata e percepisce un'indennità mensile di € 650,00. Per l'effetto la stessa si è
3 dichiarata economicamente autonoma ed indipendente e pertanto ha rinunciato ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento già enunciata nel procedimento di separazione..
7. La SI.ra , aveva fatto ricorso, dunque, al tribunale di Velletri che Parte_1
si era dichiarato incompetente, indicando quale giudice competente il Tribunale di
L'Aquila dinanzi al quale la causa è stata riassunta.
8. Fissata l'udienza di comparizione dei coniugi davanti sé, la ricorrente insiste quindi per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
21.09.1999, in Avezzano (AQ) con atto n. 22, registrato presso l'Ufficio dello Stato
Civile di quel Comune alla parte 1, Uff. 1 anno 1999 , con ordine di annotazione dell'emananda sentenza al competente Ufficio di Stato Civile ed ogni consequenziale pronuncia in ordine alla perdita del cognome del marito in aggiunta al proprio da parte della moglie, senza condizioni avendo la ricorrente stessa rinunciato al mantenimento.
9. Tanto premesso, osserva il collegio come, nelle note di trattazione scritta, la parte ricorrente abbia concluso anche nel merito, riportandosi alla domanda e chiedendone l'accoglimento, segnalando trattarsi di sentenza sostanzialmente attinente solo allo status, non essendovi altre domande su cui statuire, e che pertanto è possibile procedere ad esaminare il merito della domanda.
10. Il collegio, pertanto, udita la relazione del relatore, dichiarata la contumacia del convenuto, osserva come sussistano i presupposti di sostanza e di forma per procedersi alla richiesta declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi oltre due anni dalla pronuncia di separazione.
11. Non vi sono altre domande sulle quali statuire né figli minori e, anche in ordine alle spese, stante la contumacia del convenuto e il tenore della domanda, le stesse vanno considerate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
▪ accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e contratto in data Parte_1 CP_1
4 21.09.1999, in Avezzano (AQ), registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune con atto n. 22 alla parte 1, Uff. 1 anno 1999, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avezzano di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
▪ spese di lite compensate.
Così deciso in L'Aquila, in videoconferenza l'8 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elvira Buzzelli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Rel.
Dott. DARIO NARDI Giudice
Dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 444 /2025 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
02/07/1950, residente in [...] int. 3, ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio del difensore Avv. MICHELA SANDULLI
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato a GJ in [...] il [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “all.Ill.mo Tribunale affinché, esaminato il ricorso che precede ed i documenti ad esso allegati, con decreto voglia fissare l'udienza di discussione per la prosecuzione del giudizio nei confronti del resistente contumace al fine di sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 21.09.1999, in Avezzano (AQ) con atto n. 22, registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile di quel Comune alla parte 1, Uff. 1 anno 1999 , con ordine di annotazione dell'emananda sentenza al competente Ufficio di Stato
1 Civile ed ogni consequenziale pronuncia in ordine alla perdita del cognome del marito in aggiunta al proprio da parte della moglie, ratificando i seguenti PATTI 1) In seguito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Dichiarare, vista la dichiarata indipendenza economica della ricorrente, che nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso del 28.2.2025, premesso che in data Parte_1
24/03/2016 veniva dichiarata, con sentenza n. 446/2023 emessa in data 08/03/2023 dal
Tribunale di Velletri la separazione dal coniuge chiedeva CP_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in data
21.09.1999, in Avezzano (AQ), registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile di quel
Comune con atto n. 22 alla parte 1, Uff. 1 anno 1999, dal quale non nascevano figli.
2. A sostegno della propria domanda, la ricorrente riferiva che: a) dopo sei mesi dalla celebrazione del predetto matrimonio, il SI. riceveva una proposta di Persona_1 lavoro e per tale ragione doveva trasferirsi in Olanda ove la moglie lo avrebbe raggiunto;
per svariati motivi, legati ad incomprensioni reciproche tra i coniugi, la comunione materiale e spirituale veniva meno e la ricorrente decideva di non raggiungere il coniuge tantomeno quest'ultimo faceva rientro nel luogo ove la famiglia aveva deciso di vivere e precisamente ad Anzio (Rm); b) in data 23/06/2021, depositava dinanzi il Tribunale di Velletri dalla SI.ra un ricorso per la separazione giudiziale nei confronti del Pt_1
SI. c) con sentenza n. 446/2023 emessa in data 08/03/2023 il Tribunale CP_1 di Velletri pronunciava la separazione personale dei coniugi;
c) dal giorno della loro separazione i coniugi non si sono più riconciliati e dunque, ricorrendone i presupposti di legge, la ricorrente è pervenuta alla decisione di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) ella è pensionata e percepisce un'indennità mensile di € 650,00;
e) in data 18.1.2024 depositava presso il Tribunale Civile di Velletri, ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
con ordinanza emessa in data 13/12/2025, pubblicata in data 03/01/2025, il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando sulla causa avente R.G. n. 308/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvedeva: “a) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Velletri per essere competente a conoscere la controversia il Tribunale di L'Aquila; b) assegna alla parte ricorrente termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente”;
2 3. In data 28.2.2025 2024 la SI.ra depositava presso il Tribunale Civile di Velletri, Pt_1
ricorso in riassunzione per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. All'udienza del 18.06.2025, fissata per la comparizione personale delle parti, il procuratore di parte ricorrente depositava l'originale della notifica effettuata all'estero sebbene non sia noto il luogo in cui il resistente si trovi.
5. Il Presidente assegnava termine fino al 10/7/2025 per il deposito della documentazione anagrafica, nonché prova delle ricerche effettuate e differiva all'udienza del 16/7/2025, sostituita mediante il deposito di note scritte.
6. Radicata ormai dinanzi a questo Tribunale la competenza, va osservato nel merito che la domanda di scioglimento degli efeftti civili del matrimonio concordatario va accolta.
Infatti, come allegato e documentato, in data 21.09.1999, la ricorrente in Avezzano (AQ) con atto n. 22, registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile di quel Comune alla parte 1,
Uff. 1 anno 1999, contraeva matrimonio concordatario con il sig. nato a CP_1
GJ (Albania) il 20.07.1967, C.F. , e residente in [...]C.F._2
(Rm), Corso Italia n°42 optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni
(all.1) ;- dall'unione matrimoniale non sono nati figli;
-dopo sei mesi dalla celebrazione del predetto matrimonio, il SI. riceveva una proposta di lavoro e per tale Persona_1
ragione doveva trasferirsi in Olanda con l'accordo tra i coniugi che una volta si fosse sistemato la moglie lo avrebbe raggiunto;
- venuta meno la comunione materiale e spirituale, la ricorrente decideva di non raggiungere il coniuge tantomeno quest'ultimo faceva rientro nel luogo ove la famiglia aveva deciso di vivere e precisamente ad
Anzio(Rm) ;- in data 23/06/2021 veniva introdotto un ricorso per la separazione giudiziale nei confronti del SI. - con sentenza N. 446/2023 emessa in CP_1
data 08/03/2023 il Tribunale di Velletri pronunciava la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 CP_1
GJ (Albania) il 20.7.1967; - dal giorno della loro separazione i coniugi non si sono più riconciliati e dunque, ricorrendone i presupposti di legge, la ricorrente è pervenuta alla decisione di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.- la ricorrente
è pensionata e percepisce un'indennità mensile di € 650,00. Per l'effetto la stessa si è
3 dichiarata economicamente autonoma ed indipendente e pertanto ha rinunciato ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento già enunciata nel procedimento di separazione..
7. La SI.ra , aveva fatto ricorso, dunque, al tribunale di Velletri che Parte_1
si era dichiarato incompetente, indicando quale giudice competente il Tribunale di
L'Aquila dinanzi al quale la causa è stata riassunta.
8. Fissata l'udienza di comparizione dei coniugi davanti sé, la ricorrente insiste quindi per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
21.09.1999, in Avezzano (AQ) con atto n. 22, registrato presso l'Ufficio dello Stato
Civile di quel Comune alla parte 1, Uff. 1 anno 1999 , con ordine di annotazione dell'emananda sentenza al competente Ufficio di Stato Civile ed ogni consequenziale pronuncia in ordine alla perdita del cognome del marito in aggiunta al proprio da parte della moglie, senza condizioni avendo la ricorrente stessa rinunciato al mantenimento.
9. Tanto premesso, osserva il collegio come, nelle note di trattazione scritta, la parte ricorrente abbia concluso anche nel merito, riportandosi alla domanda e chiedendone l'accoglimento, segnalando trattarsi di sentenza sostanzialmente attinente solo allo status, non essendovi altre domande su cui statuire, e che pertanto è possibile procedere ad esaminare il merito della domanda.
10. Il collegio, pertanto, udita la relazione del relatore, dichiarata la contumacia del convenuto, osserva come sussistano i presupposti di sostanza e di forma per procedersi alla richiesta declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi oltre due anni dalla pronuncia di separazione.
11. Non vi sono altre domande sulle quali statuire né figli minori e, anche in ordine alle spese, stante la contumacia del convenuto e il tenore della domanda, le stesse vanno considerate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
▪ accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e contratto in data Parte_1 CP_1
4 21.09.1999, in Avezzano (AQ), registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune con atto n. 22 alla parte 1, Uff. 1 anno 1999, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avezzano di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
▪ spese di lite compensate.
Così deciso in L'Aquila, in videoconferenza l'8 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elvira Buzzelli
5