TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/09/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1639/2024
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Corigliano Rossano alla Via F. Cilea n.8 presso e nello Studio Legale dell'Avv. Domenico
Sommario, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Gilda Avena ed elettivamente domiciliato in Castrovillari, Corso Calabria presso gli uffici dell' , giusta procura in atti;
CP_1
RESISTENTE
NONCHE'
CF con sede in Roma Controparte_2 P.IVA_2 alla Via Giuseppe Grezar,14, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avvocata Maria
Grazia Pannitteri, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Paternò, via Somalia,
6,
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.4.2024 la parte ricorrente conveniva in giudizio l'
[...]
e l' , avverso il provvedimento di fermo amministrativo Controparte_2 CP_3
03480202400010458000 notificatogli in data 3.4.2024 e fondato su avvisi di addebito relativi all'indebita percezione dell'indennità di malattia dal 2011 al 2018.
A fondamento della propria domanda evidenziava l'illegittimità del provvedimento perché immotivato ed in ogni caso infondato. Sosteneva anche l'irripetibilità delle somme corrisposte, oltre che la prescrizione del diritto alla ripetizione da parte dell'istituto.
Evidenziava che non aveva mai ricevuto le somme richieste con gli avvisi di addebito impugnati.
Costituitasi la parte resistente in via preliminare, eccepiva la inammissibilità della CP_3 promossa azione giudiziale.
Nel merito, domandava il rigetto di tutte le domande promosse per omessa prova dello status di bracciante agricolo vantato dalla parte ricorrente e per l'accertata irregolarità del dedotto rapporto in agricoltura secondo quanto evincibile dal verbale ispettivo versato in atti, con il favore delle spese di lite. Allegava la corretta notifica degli avvisi di addebito impugnati con il provvedimento di fermo amministrativo.
Si costituiva in giudizio anche l' , che contestava con varie Controparte_2 argomentazioni la domanda della ricorrente, chiedendone il rigetto ed evidenziando la correttezza del procedimento seguito.
All'odierna udienza la controversia viene decisa, dopo le conclusioni formulate dalle parti con il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
***
1. Sulla regolarità degli avvisi di addebito.
Infondato si rivela l'eccepito difetto di motivazione essendo l'avviso di addebito conforme al modello legale quale delineato dall'art. 30, comma 2, d.l. n. 78/2020. Del tutto conforme al dettato normativo risultano essere anche le notifiche dei predetti avvisi di addebito.
2. Sulla decadenza dalla domanda di reiscrizione.
Con efficacia assorbente di ogni altra questione, nel merito della pretesa dell' , deve CP_3 essere evidenziato che il ricorso è inammissibile essendo parte ricorrente incorsa in decadenza per omessa impugnazione del provvedimento di cancellazione (decadenza rilevabile anche d'ufficio; cfr. Cass. sent. n. 9622/2015).
Com'è noto, l'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7 prevede un termine di decadenza di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria avverso il provvedimento di iscrizione o mancata iscrizione o di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
In particolare, il termine decadenziale - dapprima eliminato a seguito dell'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 come convertito dall'art. 1, comma 1, della Legge 6 agosto 2008, n. 133,
- è stato in seguito ripristinato (a far data dal 6.7.2011) per effetto dell'art. 38 D.L. n. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi - conformemente ad una interpretazione ritenuta costituzionalmente legittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2005, in relazione all'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione - determina la decadenza sostanziale del privato, non suscettibile come tale di sanatoria ex art. 8 della legge n. 533 del 1973”.
(cosìCass. Sez. lav. 6 luglio 2009, n. 15813).
A tale orientamento è stata, da ultimo, data continuità dalla S.C. (sent. n. 9622/2015) che, nel confermare il principio per cui il termine di 120 giorni previsto dall'art. 22 D.L. n. 7 del 1970, art. 22 conv. nella L. n. 83 del 1970 ha natura di decadenza sostanziale (in quanto relativo al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo), così da non essere suscettibile di sanatoria ai sensi della L. n. 533 del 1973, art. 8 (fra tante, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595; Cass.,
21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n.15460, 18 maggio 2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092), ha inoltre ritenuto che la decadenza, salvo il limite del giudicato interno, è rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ai sensi dell'art. 2969 c.c. riguardando una materia - come quella della iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli - sottratta alla disponibilità delle parti. Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale - con sentenza n. 192 del 2005, che ha modificato l'orientamento assunto dalla stessa Corte nella sentenza n. 88 del 1988 - non in contrasto con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione degli indicati termini decadenziali, per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di iscrizione o di mancata iscrizione ovvero di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione, avuto riguardo al fatto che essa costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali (quali l'indennità di malattia e di maternità) collegate al solo requisito assicurativo e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi (corrispondenti al numero di giornate risultanti dagli elenchi stessi) (in tal senso, Cass., 13092/2009, cit.; cfr. sulla rilevabilità d'ufficio della decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 Cass., 9 settembre
2011, n. 18528).
A seguito del disconoscimento di giornate lavorative in agricoltura sorge a carico dell'interessato l'onere di contrastare la determinazione adottata da mediante la CP_3 proposizione di un ricorso amministrativo (nelle forme previste dall'art. 11, d.lgs. 375/1993), ovvero dell'azione giudiziaria contemplata dall'art. 22 del d.l. 7/1970, convertito nella l.
83/1970, secondo il quale “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore [oggi: il Giudice del Lavoro] nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
La norma va coordinata con la disciplina di cui all'art. 43, comma 7, d.l. 76/2020 (convertito in l. 120/2020), con cui il legislatore, modificando il comma 7 dell'art. 38, d.l. 98/2011
(convertito in l. 111/2011), ha ripristinato la notifica al singolo lavoratore del provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative in agricoltura, a decorrere dal 17/07/2020, data di entrata in vigore del d.l. 76/2020.
Il nuovo testo del comma 7 dell'art. 38, d.l. 98/2011 prevede: “7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, ((l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati CP_3 mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità))”.
Si riporta il testo del previgente comma 7 dell'art. 38: “(…) In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati CP_3 mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione”.
È stato, dunque, superato il meccanismo della pubblicazione con modalità telematica degli elenchi nominativi trimestrali di variazione, in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale.
Ciò posto quanto alle modalità di conoscenza normativamente previste del disconoscimento delle giornate lavorative in agricoltura, nel caso di specie parte ricorrente è decaduta dalla possibilità di proporre l'azione in giudizio, in quanto è decorso il descritto termine di 120 giorni, di cui all'art. 22 del d.l. 7/1970, avendo l' prodotto agli atti del giudizio il CP_3 provvedimento di cancellazione della ricorrente dagli elenchi per gli anni in contestazione, notificati in data 30.9.2018, 25.3.2019 e 26.3.2014 mediante pubblicazione telematica sul sito dell'istituto.
Ora, nel caso di specie, l' resistente ha documentato (vedi all. fasc. ) la CP_1 CP_3 cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli per le annualità qui di interesse a seguito degli accertamenti ispettivi (vedi verbali in atti) dai quali è emersa la fittizietà del suo rapporto di lavoro.
Non risulta che nei 120 successivi giorni al momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cancellazione dagli elenchi sia stata proposta azione giudiziaria contro detta cancellazione e l'omessa impugnazione della cancellazione determina la irretrattabilità del provvedimento dell' e, per l'effetto, l'incontestabilità dell'indebito previdenziale in CP_1 ragione dell'accertata insussistenza del requisito contributivo. Ed invero, non vi è prova che parte ricorrente abbia proposto tempestiva azione giudiziaria avverso la predetta cancellazione.
Ed allora, posto che in tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. Con modif. in l. n. 83 del 1970 (cfr. Cass. N. 6229/2019) la pretesa restitutoria dell si rivela fondata. CP_3
Sul punto, pare opportuno segnalare che la Corte d'Appello di Catanzaro si è espressa negli stessi termini (sent. 620/2023), evidenziando che: “… Tanto consente di apprezzare … le conseguenze ostative che, in merito al riconoscimento del credito controverso, derivano dalla perdita, in capo all'odierna appellata, del requisito di iscrizione negli elenchi anagrafici agricoli.
8. Della perdita di tale requisito non può più farsi questione, stante l'intervenuta decadenza che, con incensurata statuizione, il tribunale ha dichiarato e dalla quale – si noti – l' fa CP_3 discendere nelle conclusioni del suo atto di appello (“conseguentemente”) proprio il rigetto della domanda di prestazione.
9. La decadenza che ha precluso l'accoglimento della domanda di reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoli comporta, invero, anche la perdita dello status di lavoratore agricolo, senza il quale non si giustifica l'ammissione dell'appellata alla provvidenza economica della cui restituzione si controverte4. Ed invero, l'iscrizione negli elenchi anagrafici agricoli:
- "è il presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo fra l'ente previdenziale e il lavoratore" (Cass. n. 42/1980);
- "costituisce il presupposto per il riconoscimento della prestazione previdenziale" (Cass. n.
15147/2007).
- "oltre a costituire elemento necessario sul piano sostanziale per conferire efficacia ai fini previdenziali alle prestazioni lavorative" (Cass. n. 4297/2003). 10. La cancellazione dagli elenchi comporta il venir meno di tale elemento costitutivo e, pertanto, osta al conseguimento della prestazione previdenziale in assenza del presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo. Alla definitività del provvedimento di cancellazione consegue, quindi, la decadenza sostanziale dal diritto alle prestazioni economiche che presuppongono lo status di lavoratore agricolo5.
11. In senso contrario non varrebbe sostenere che il giudice può disapplicare l'intervenuta cancellazione dagli elenchi agricoli allorché accerti – come ha fatto il tribunale – l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura, perché tale principio non contraddice
l'esigenza che della cancellazione si faccia questione, comunque, nel termine decadenziale che il tribunale ha verificato scaduto6.
D'altronde, opinare diversamente e ammettere che il giudice possa in ogni caso entrare nel merito della controversia avente ad oggetto le prestazioni economiche previdenziali che spettano agli iscritti nei ridetti elenchi, a dispetto della mancata impugnazione della cancellazione dagli stessi nel termine di legge, significherebbe ammettere che il relativo termine decadenziale possa essere sistematicamente eluso e posto sostanzialmente nel nulla.”
3. Sulla prescrizione e sulla mancata percezione delle somme richieste.
Nel merito, relativamente l'eccezione di prescrizione, si rileva quanto segue: l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente è solo parzialmente fondata, atteso che l' ha CP_3 prodotto agli atti del giudizio l'avviso con il quali parte ricorrente è stata resa edotta della circostanza del pagamento di somme indebite per gli anni in contestazione a seguito di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli pertanto prima dello spirare del termine di prescrizione decennale, dovendo aversi riguardo alla data di erogazione delle somme, che avviene l'anno successivo alla presentazione della domanda.
Pertanto, le somme richieste relativamente all'anno 2011 risultano prescritte, atteso che gli avvisi di addebito prodotti sono stati tutti notificati in data 18.4.2023, oltre il termine prescrizionale decennale che inizia a decorrere dall'anno 2012.
Le somme relative alle annualità successive, invece, non risultano prescritte.
4. Sulla irripetibilità delle somme.
Da ultimo, va evidenziato che in subiecta materia non è applicabile la disciplina di favore contenuta negli artt. 52 L. n. 88/1989 e 13 L. n. 412/1991, quest'ultimo di interpretazione autentica del primo trattandosi di prestazioni temporanee.
Le norme appena sopra richiamate, infatti, in quanto speciali, non possono che essere di stretta interpretazione.
Pertanto, l'elenco delle prestazioni irripetibili contenuto espressamente nell'art. 52 L. n.
88/1989 è da ritenersi tassativo. Tra le prestazioni indicate non rientrano quelle temporanee erogabili in favore degli operai agricoli a tempo determinato. In questa disposizione, infatti, ai fini dell'irripetibilità è fatto riferimento alle sole pensioni a carico delle gestioni previdenziali tassativamente indicate.
Questo l'art. 52 L. n. 88/1989:
<
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave>>.
Ad ulteriore conferma v'è il principio enucleato dalla Corte D'Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 286/2018, a mente del quale: "Il principio di irripetibilità delle prestazioni percepite in buona fede opera soltanto per i trattamenti pensionistici e non anche per le altre prestazioni previdenziali e, quindi, non può essere utilmente invocato dall'appellante per trattenere, comunque, le indennità a sostegno del reddito che l' assume di avergli CP_3 indebitamente erogato ......".
In ogni caso, va evidenziato che in tema di indebito, le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 18046 del 04/08/2010, hanno affermato il principio di diritto per cui "In tema
d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. ex multis,
Cass., Sent. n. 4232/00; Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877; Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
21702 del 2014; Cass.11.02.2016, n. 2739).
Orbene, nel caso di specie, la parte ricorrente non può reputarsi esonerata da tale onere atteso che l' ha contestato espressamente la mancanza di prova degli elementi necessari per CP_1 vantare il diritto alle prestazioni, ovvero l'iscrizione negli elenchi dai quali, peraltro, vi è stata cancellazione. E la ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa per il periodo oggetto della cancellazione dagli elenchi, non assolvendo, pertanto,
l'onere probatorio sulla stessa gravante.
In conseguenza di ciò, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese vengono compensate, state l'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari- in composizione monocratica nella persona del dott. Giordano
Avallone in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovuti i crediti di natura previdenziale di cui agli avvisi di addebito relativi all'annualità 2011;
- - rigetta il ricorso nel resto;
- Compensa le spese di lite tra le parti del giudizio.
Castrovillari, 22 settembre 2025
Il Giudice dott. Giordano Avallone