Articolo 22 della Legge 30 luglio 2012, n. 126
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22 agosto 2012
Art. 22. Assegni ai ministri di culto 1. Gli assegni corrisposti dall'Arcidiocesi per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto di cui all'articolo 3 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
2. L'Arcidiocesi provvede ad operare sugli assegni di cui al comma 1 le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.
3. L'Arcidiocesi provvede, altresi', per i ministri di culto che vi siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.
Entrata in vigore il 22 agosto 2012