Sentenza breve 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 22/12/2025, n. 2134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2134 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02134/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01664/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1664 del 2025, proposto da
LI RT, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via G.V. Quaranta n. 5;
contro
Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dalle avvocate Simona Vircillo, Giovanna Oreste, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Calabria, non costituita in giudizio;
nei confronti
EM IA, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione del Direttore generale n. 2233 del 15 settembre 2025, con la quale l'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha approvato la graduatoria di merito relativa al profilo professionale di “ Psicologo ” di cui alla procedura selettiva indetta con Avviso pubblico del 18 febbraio 2025 (prot. 25328), nella quale la ricorrente risulta collocata al posto deteriore n. 107;
- dei verbali della relativa Commissione esaminatrice n. 1 del 18 agosto 2025, nn. 2 e 3 del 19 agosto 2025, nn. 4 e 5 del 20 agosto 2025 e 6 del 21 agosto 2025;
- ove occorra, della nota prot. 135192 del 25 settembre 2025, a firma del Presidente della Commissione;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'Avviso pubblico del 18 febbraio 2025 (prot. 25328);
- dei contratti nelle more eventualmente stipulati dall'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza con i candidati classificati nei primi posti della graduatoria approvata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. IC IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente ha impugnato l’avviso di selezione pubblica e gli atti della relativa procedura, meglio emarginato in oggetto, aventi ad oggetto “ il conferimento di incarichi di natura libero professionale per vari profili ”.
Esponendo di aver presentato domanda di partecipazione per il profilo di “Psicologo”, ha dedotto i motivi in diritto così rubricati:
1.1. “ Violazione degli artt.3, 24, 97 e 98 Cost.; dell’art.12 del dPR n.487/1994; dell’art.3 della L. n. 241/90. Eccesso di potere per falso presupposto, per difetto assoluto di motivazione, per violazione del principio di trasparenza, per contraddittorietà ”;
1.2. “ Violazione degli artt.3, 97 e 98 Cost. Eccesso di potere per falso presupposto, per difetto assoluto di motivazione, per violazione del principio di trasparenza, per contraddittorietà, per illogicità manifesta ”;
1.3. “ Violazione degli artt.3, 97 e 98 Cost.; dell’avviso pubblico del 18/02/2025 (prot. 25328). Eccesso di potere per falso presupposto, per carenza di adeguata istruttoria, per contraddittorietà ”.
2. Si è costituita in giudizio l’Azienda sanitaria provinciale intimata, la quale ha, preliminarmente, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, dedotto la infondatezza delle censure.
3. Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025, dato avviso alle parti della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Ciò posto, deve in via preliminare essere esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’adito Giudice amministrativo.
4.1. L’eccezione è fondata e va accolta.
L’avviso di selezione pubblica impugnato ha, infatti, ad oggetto il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo per l’espletamento di prestazioni libero professionali, cui, pertanto, non consegue l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego per i vincitori della selezione, ovvero il loro inserimento in organico, anche a tempo determinato.
Aderendo al consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui “ per aversi procedure concorsuali di assunzione ascritte al diritto pubblico con conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, occorre giocoforza riferirsi a quelle procedure preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro, mentre quella in esame non ha ad oggetto una procedura di assunzione di pubblici dipendenti finalizzata al loro inserimento in organico o alla loro progressione da un’area professionale ad un’altra nell’ambito del preesistente rapporto di lavoro pubblico, ma ha per oggetto la formazione di elenchi preordinati alla selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione professionale ad operatori ed esperti esterni all’amministrazione ” (cfr., Tar Lazio, V, 13 aprile 2023, n.6353; Tar Lazio, Roma, III quater , 24 febbraio 2016, n. 2566; Cass., Sez. Un., 29 maggio 2012, n. 8522; Tar Sicilia, II, 19 febbraio 2013, n. 401; Tar Calabria, II, 5 luglio 2007, n. 934) non può pertanto che prendersi atto del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla procedura de qua.
5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto avente per oggetto una questione rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale l’odierna domanda potrà essere riproposta, secondo le regole e i termini dettati dall’art. 11 del codice sul processo amministrativo.
6. Quanto alle spese di lite, si ritiene che sussistano giusti motivi, tenuto conto della natura in rito della pronuncia, per disporne l’integrale compensazione tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER EA, Presidente
IC IC, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC IC | ER EA |
IL SEGRETARIO