TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 22/12/2025, n. 2134
TAR
Sentenza breve 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la procedura in esame non sia finalizzata all'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego, ma alla formazione di elenchi per il conferimento di incarichi di collaborazione professionale a esterni all'amministrazione. Pertanto, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la procedura in esame non sia finalizzata all'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego, ma alla formazione di elenchi per il conferimento di incarichi di collaborazione professionale a esterni all'amministrazione. Pertanto, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la procedura in esame non sia finalizzata all'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego, ma alla formazione di elenchi per il conferimento di incarichi di collaborazione professionale a esterni all'amministrazione. Pertanto, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la procedura in esame non sia finalizzata all'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego, ma alla formazione di elenchi per il conferimento di incarichi di collaborazione professionale a esterni all'amministrazione. Pertanto, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la procedura in esame non sia finalizzata all'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego, ma alla formazione di elenchi per il conferimento di incarichi di collaborazione professionale a esterni all'amministrazione. Pertanto, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 22/12/2025, n. 2134
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 2134
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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