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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/01/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Alessandra Aragno Presidente rel.
Dr.ssa. Monica Mastrandrea Giudice
Dr. Fabrizio Alessandria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 15777/24 promossa da:
nato a [...]ù), il 15 agosto 1975, Parte_1
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Andrea
Scozzaro e Giacomo Venesia
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore,
PARTE CONVENUTA Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 10.9.24 il ricorrente indicato in epigrafe ha impugnato il provvedimento prot. n. 100/24 pronunciato dal Questore della Provincia di CP_1
in data 15.2.24 e notificato il 4.3.24 e ha chiesto, in via principale, l'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art 30 c. 1 lett. C TUI
e, in subordine, il riconoscimento della protezione speciale.
Ha allegato il ricorrente: di essere sposato con la sig.ra NOa Parte_2
, nata in [...]ù), il 18 agosto 1974, regolarmente soggiornante in
[...]
Italia; di vivere, unitamente alla moglie e alle loro due figlie, anch'esse regolarmente soggiornanti in Italia, in un alloggio sito in Piazza Derna concesso in locazione alla moglie del ricorrente;
riferiva che la moglie svolgeva attività lavorativa con la mansione di assistente familiare e con contratto a tempo indeterminato;
che le figlie, gemelle, frequentano regolarmente la scuola;
che lui stesso ha svolto, e tutt'ora svolge, attività lavorativa quale collaboratore domestico.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato, evidenziando che dalla documentazione prodotta in sede integrativa al Questore emergevano i presupposti per il rilascio del premesso richiesto, sia dal punto di vista reddituale che, per quanto non contestata dalla p.a., per quanto attiene alla idoneità alloggiativa.
Il ricorrente, inoltre, ha ribadito la sussistenza di legami familiari in Italia, apprezzabili, unitamente alla integrazione lavorativa, anche ai fini della domanda di riconoscimento della protezione speciale proposta in via subordinata.
Il Tribunale ha disposto, in accoglimento della domanda proposta, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto.
Il non si è costituito in giudizio e, constatata la regolarità Controparte_1
della notifica, deve essere dichiarata la sua contumacia. All'udienza del 17.12.2024 è comparso personalmente il ricorrente che ha dichiarato: “Capisco l'italiano. Sono in Italia da aprile 2022, ero già stato qui dal 2001 al 2009.
Vivo con mia moglie e le nostre 2 figlie gemelle che vanno a scuola e quest'anno faranno la maturità.
Io lavoro come badante, lavoro da giugno 2023 ma ho dovuto cambiare il datore di lavoro. Mia moglie lavora come colf, anche lei ha cambiato lavoro. Viviamo in una casa di 90 mq a Moncalieri: viviamo lì da marzo/aprile di quest'anno. Prima abitavamo in Piazza Derna. Ho voluto avvicinarmi al luogo dove potrebbe trovarsi il mio futuro posto di lavoro, vista l'offerta che ho ricevuto da una società che ha sede a Trofarello.”.
La difesa del ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Rinunciando, stante la domanda subordinata proposta, ai termini di cui all'art. 275 c.p.c.
**********************************
Il Questore della provincia di ha rigettato la domanda di rilascio del CP_1
permesso di soggiorno per motivi famigliari rilevando che il reddito percepito dal ricorrente e dalla moglie è inferiore a quello normativamente previsto.
Oggetto del presente giudizio sarà, pertanto, la verifica della sussistenza o meno del requisito reddituale, sulla base del principio della giurisprudenza di legittimità per cui
"In tema di impugnazione del provvedimento del Questore di rigetto del rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari, l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo, che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita, ex art. 112 c.p.c., il
"thema decidendum". Pertanto, è nulla la sentenza (nella specie della corte d'appello) che, nel confermare il rigetto da parte del Questore della domanda di rinnovo del soggiorno, motivata sulla base dell'accertata mancanza del requisito della convivenza, abbia invece motivato la propria pronuncia sulla base della natura fittizia del vincolo coniugale." (cfr. Cass. n. 10925 del 18.4.2019).
L'art 29 c. 3 lett b) TUI, richiamato dall'art 30 c. 1 lett c) TUI, richiede la sussistenza “di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere (..)Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente”.”. E l'art. 30 co. 1 lett. c) prevede che il permesso di soggiorno per motivi famigliari è rilasciato “al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residente in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia…”.
Nel caso concreto il soggetto da ricongiungere (rectius che chiede la coesione) è solo il ricorrente. Pertanto, è necessaria la sussistenza di un reddito pari all'assegno sociale annuo, aumentato della metà.
Tale limite reddituale, come correttamente specificato dal ricorrente, è pari ad
Euro 10.421,004 (riferito all'anno 2024, anno di adozione del provvedimento di rigetto), ovvero di Euro 9.813,775 (se si considera il 2023, come indicato nel provvedimento della
Questura).
Come chiaramente si evince dalla documentazione prodotta, nell'anno 2023 il ricorrente e la moglie hanno percepito un reddito complessivo pari ad Euro 14.610,30 (si vedano i docc. 13, 15, 19 e 21), mentre nel 2024, alla data di presentazione del ricorso
(settembre), hanno percepito la somma di Euro 16.258,00 ( si veda docc. 17 e 20).
Infatti, dalla documentazione prodotta risulta che in data 26.6.23 il ricorrente stipulava un contratto di lavoro subordinato per assistenza familiare con il NO
tale rapporto cessava il 6.11.23 a causa del decesso dell'assistito ed Controparte_2
il ricorrente percepiva una retribuzione complessiva pari ad Euro 5.195,71 (doc. 13).
Il 26.11.23 stipulava altro contratto di lavoro subordinato, con la mansione di collaboratore domestico, con il NO (doc. 14): tale rapporto cessava Testimone_1
per la morte del datore di lavoro il 31.12.23 ed il ricorrente percepiva una retribuzione complessiva pari ad Euro 947,59 (doc. 15). In seguito stipulava altro contratto, von inizio il 26.2.24, contratto tutt'ora in corso, con il NO (doc. 16): da tale lavoro, CP_3
il ricorrente ha, al momento del ricorso, percepito la somma complessiva pari ad Euro
6.639,00 (doc. 17).
La moglie del ricorrente stipulava un contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, con la mansione di assistente familiare, con la NOa Parte_3 (doc. 18): da tale rapporto contrattuale, nell'anno 2023, la NOa ha percepito Pt_2
una retribuzione pari ad Euro 8.467,00 (doc. 19) e nel 2024 ha, al momento del ricorso, ha percepito Euro 9.619,00 (doc. 20).
Pertanto, per entrambi gli anni in considerazione, il requisito reddituale (unico requisito oggetto di contestazione) previsto dalla norma risulta rispettato.
Pare comunque opportuno, essendo la situazione mutata rispetto al momento di presentazione della domanda alla Questura, segnalare che in data 24.4.24 (doc. 23), il nucleo familiare si è trasferito in un appartamento sito in Moncalieri, Strada Genova, 76, concesso in locazione alla moglie (dalla documentazione prodotta risulta che moglie e figlie ottenevano l'iscrizione anagrafica mentre il ricorrente otteneva una dichiarazione di ospitalità da parte della NOa si vedano i docc. 24, 25 e 26). Pt_2
In data 7.10.24 il Comune di Moncalieri certificava l'idoneità abitativa dell'alloggio per 4 persone (doc. 28).
Con ulteriore documentazione prodotta con la memoria integrativa, la difesa ha dato atto della nuova assunzione della moglie ed ha prodotto recenti buste paga del ricorrente e della moglie.
A seguito delle ragioni esposte, va pertanto accolta la domanda principale, con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art 30 c. 3 lett C TUI.
Le spese di lite vanno compensate in ragione del fatto che la domanda è stata accolta anche sulla base della nuova documentazione depositata in giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, così provvede: Accoglie il ricorso e riconosce in favore del ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 23.12.2024.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Presidente
Alessandra Aragno
.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Alessandra Aragno Presidente rel.
Dr.ssa. Monica Mastrandrea Giudice
Dr. Fabrizio Alessandria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 15777/24 promossa da:
nato a [...]ù), il 15 agosto 1975, Parte_1
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Andrea
Scozzaro e Giacomo Venesia
PARTE ATTRICE
Contro
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore,
PARTE CONVENUTA Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 10.9.24 il ricorrente indicato in epigrafe ha impugnato il provvedimento prot. n. 100/24 pronunciato dal Questore della Provincia di CP_1
in data 15.2.24 e notificato il 4.3.24 e ha chiesto, in via principale, l'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art 30 c. 1 lett. C TUI
e, in subordine, il riconoscimento della protezione speciale.
Ha allegato il ricorrente: di essere sposato con la sig.ra NOa Parte_2
, nata in [...]ù), il 18 agosto 1974, regolarmente soggiornante in
[...]
Italia; di vivere, unitamente alla moglie e alle loro due figlie, anch'esse regolarmente soggiornanti in Italia, in un alloggio sito in Piazza Derna concesso in locazione alla moglie del ricorrente;
riferiva che la moglie svolgeva attività lavorativa con la mansione di assistente familiare e con contratto a tempo indeterminato;
che le figlie, gemelle, frequentano regolarmente la scuola;
che lui stesso ha svolto, e tutt'ora svolge, attività lavorativa quale collaboratore domestico.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato, evidenziando che dalla documentazione prodotta in sede integrativa al Questore emergevano i presupposti per il rilascio del premesso richiesto, sia dal punto di vista reddituale che, per quanto non contestata dalla p.a., per quanto attiene alla idoneità alloggiativa.
Il ricorrente, inoltre, ha ribadito la sussistenza di legami familiari in Italia, apprezzabili, unitamente alla integrazione lavorativa, anche ai fini della domanda di riconoscimento della protezione speciale proposta in via subordinata.
Il Tribunale ha disposto, in accoglimento della domanda proposta, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto.
Il non si è costituito in giudizio e, constatata la regolarità Controparte_1
della notifica, deve essere dichiarata la sua contumacia. All'udienza del 17.12.2024 è comparso personalmente il ricorrente che ha dichiarato: “Capisco l'italiano. Sono in Italia da aprile 2022, ero già stato qui dal 2001 al 2009.
Vivo con mia moglie e le nostre 2 figlie gemelle che vanno a scuola e quest'anno faranno la maturità.
Io lavoro come badante, lavoro da giugno 2023 ma ho dovuto cambiare il datore di lavoro. Mia moglie lavora come colf, anche lei ha cambiato lavoro. Viviamo in una casa di 90 mq a Moncalieri: viviamo lì da marzo/aprile di quest'anno. Prima abitavamo in Piazza Derna. Ho voluto avvicinarmi al luogo dove potrebbe trovarsi il mio futuro posto di lavoro, vista l'offerta che ho ricevuto da una società che ha sede a Trofarello.”.
La difesa del ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Rinunciando, stante la domanda subordinata proposta, ai termini di cui all'art. 275 c.p.c.
**********************************
Il Questore della provincia di ha rigettato la domanda di rilascio del CP_1
permesso di soggiorno per motivi famigliari rilevando che il reddito percepito dal ricorrente e dalla moglie è inferiore a quello normativamente previsto.
Oggetto del presente giudizio sarà, pertanto, la verifica della sussistenza o meno del requisito reddituale, sulla base del principio della giurisprudenza di legittimità per cui
"In tema di impugnazione del provvedimento del Questore di rigetto del rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari, l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo, che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita, ex art. 112 c.p.c., il
"thema decidendum". Pertanto, è nulla la sentenza (nella specie della corte d'appello) che, nel confermare il rigetto da parte del Questore della domanda di rinnovo del soggiorno, motivata sulla base dell'accertata mancanza del requisito della convivenza, abbia invece motivato la propria pronuncia sulla base della natura fittizia del vincolo coniugale." (cfr. Cass. n. 10925 del 18.4.2019).
L'art 29 c. 3 lett b) TUI, richiamato dall'art 30 c. 1 lett c) TUI, richiede la sussistenza “di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere (..)Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente”.”. E l'art. 30 co. 1 lett. c) prevede che il permesso di soggiorno per motivi famigliari è rilasciato “al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residente in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia…”.
Nel caso concreto il soggetto da ricongiungere (rectius che chiede la coesione) è solo il ricorrente. Pertanto, è necessaria la sussistenza di un reddito pari all'assegno sociale annuo, aumentato della metà.
Tale limite reddituale, come correttamente specificato dal ricorrente, è pari ad
Euro 10.421,004 (riferito all'anno 2024, anno di adozione del provvedimento di rigetto), ovvero di Euro 9.813,775 (se si considera il 2023, come indicato nel provvedimento della
Questura).
Come chiaramente si evince dalla documentazione prodotta, nell'anno 2023 il ricorrente e la moglie hanno percepito un reddito complessivo pari ad Euro 14.610,30 (si vedano i docc. 13, 15, 19 e 21), mentre nel 2024, alla data di presentazione del ricorso
(settembre), hanno percepito la somma di Euro 16.258,00 ( si veda docc. 17 e 20).
Infatti, dalla documentazione prodotta risulta che in data 26.6.23 il ricorrente stipulava un contratto di lavoro subordinato per assistenza familiare con il NO
tale rapporto cessava il 6.11.23 a causa del decesso dell'assistito ed Controparte_2
il ricorrente percepiva una retribuzione complessiva pari ad Euro 5.195,71 (doc. 13).
Il 26.11.23 stipulava altro contratto di lavoro subordinato, con la mansione di collaboratore domestico, con il NO (doc. 14): tale rapporto cessava Testimone_1
per la morte del datore di lavoro il 31.12.23 ed il ricorrente percepiva una retribuzione complessiva pari ad Euro 947,59 (doc. 15). In seguito stipulava altro contratto, von inizio il 26.2.24, contratto tutt'ora in corso, con il NO (doc. 16): da tale lavoro, CP_3
il ricorrente ha, al momento del ricorso, percepito la somma complessiva pari ad Euro
6.639,00 (doc. 17).
La moglie del ricorrente stipulava un contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, con la mansione di assistente familiare, con la NOa Parte_3 (doc. 18): da tale rapporto contrattuale, nell'anno 2023, la NOa ha percepito Pt_2
una retribuzione pari ad Euro 8.467,00 (doc. 19) e nel 2024 ha, al momento del ricorso, ha percepito Euro 9.619,00 (doc. 20).
Pertanto, per entrambi gli anni in considerazione, il requisito reddituale (unico requisito oggetto di contestazione) previsto dalla norma risulta rispettato.
Pare comunque opportuno, essendo la situazione mutata rispetto al momento di presentazione della domanda alla Questura, segnalare che in data 24.4.24 (doc. 23), il nucleo familiare si è trasferito in un appartamento sito in Moncalieri, Strada Genova, 76, concesso in locazione alla moglie (dalla documentazione prodotta risulta che moglie e figlie ottenevano l'iscrizione anagrafica mentre il ricorrente otteneva una dichiarazione di ospitalità da parte della NOa si vedano i docc. 24, 25 e 26). Pt_2
In data 7.10.24 il Comune di Moncalieri certificava l'idoneità abitativa dell'alloggio per 4 persone (doc. 28).
Con ulteriore documentazione prodotta con la memoria integrativa, la difesa ha dato atto della nuova assunzione della moglie ed ha prodotto recenti buste paga del ricorrente e della moglie.
A seguito delle ragioni esposte, va pertanto accolta la domanda principale, con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art 30 c. 3 lett C TUI.
Le spese di lite vanno compensate in ragione del fatto che la domanda è stata accolta anche sulla base della nuova documentazione depositata in giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, così provvede: Accoglie il ricorso e riconosce in favore del ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 23.12.2024.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Presidente
Alessandra Aragno
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