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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/12/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
IA GL
N. V.G. 3125/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3125/2025 R.G. promossa da
(Cod. Fis , Parte_1 C.F._1
e
(Cod. Fis. , Parte_2 C.F._2
entrambe con il patrocinio dell'Avv. Ferraro Angela, con domicilio eletto presso il suo studio in
Altomonte (CS) via C.L. Giacobini n.62
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Boffalora sopra Ticino, in data
07/10/2001, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Boffalora sopra Ticino alla Parte II, Serie A n. 35, dell'anno 2001;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni, cosi come modificate con le note del 24.10.2025:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Il Sig. , così come concordato con la Sig.ra si impegna a Parte_2 Parte_1
trasferire a quest'ultima il 50% della proprietà della casa coniugale sita in Bubbiano, Via
Cascina Bertacca, 2 (Mi), senza pagamento di alcun corrispettivo ai fini della composizione della crisi coniugale 3. Il sig. ha già provveduto a ritirare tutti i suoi effetti personali e quindi non ha più nulla Pt_2
a pretendere dalla sig.ra ; Pt_1
Per 4. Il figlio , benché abbia raggiunto la maggiore età ma non essendo autosufficiente, sarà affidato ad entrambi i genitori con esercizio condiviso della responsabilità genitoriale e con Per coabitazione prevalente presso la madre;
Considerato che
le patologie di , ossia: disabilità sensoriale, deficit cognitivo e conseguente patologia psichica prevedono terapie continue con cadenza settimanale e incontri con terapeuti, obbliga entrambi i genitori a stabilire dei turni settimanali per accompagnare il figlio e qualora uno dei genitori avesse degli impedimenti nel mantenimento di questi impegni dovrà comunque organizzarsi affinché il figlio possa essere accompagnato all'incontro previsto. La stessa modalità dovrà essere applicata per accompagnare il figlio a scuola/lavoro, a seconda degli orari previsti nella settimana.
5. Il padre avrà la facoltà di trattenere con sé il figlio secondo le modalità previste dal piano genitoriale allegato al presente atto di cui - in via esemplificativa- qui si riassumono i punti salienti : il padre potrà vedere il figlio che potrà anche restare a dormire presso il papà ogni volta che lo vorrà e che lo riterrà opportuno, dandone preavviso alla madre;
certamente qui concordano e stabiliscono che il padre dovrà stare con il figlio che potrà dormire con il papà - un giorno durante la settimana e nei fine settimana alternati.
Le festività saranno invece ad anni alterni e cioè la vigilia di Natale con un genitore e il giorno di
Natale con l'altro genitore, lo stesso avverrà per il 31 dicembre e il giorno di Capodanno e
Pasqua e Pasquetta di ogni anno e il compleanno del ragazzo. Durante le vacanze estive il padre trascorrerà 15 giorni continuativi con il figlio dandone comunicazione alla madre entro e non oltre il 20 giugno di ogni anno.
Le occasionali necessità di modifica delle previsioni del piano genitoriale dovranno essere concordate preventivamente dai genitori. Per 6. Il sig. si impegna a versare euro 1.500,00 al figlio ed euro 500,00 alla sig.ra Pt_2
[...]
a titolo di mantenimento, entro e non oltre ogni 27 di ogni mese, oltre adeguamento Pt_1
ISTAT annuale, mentre l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra . Pt_1
7. Il sig. contribuirà altresì nella misura del 50% per le spese straordinarie così come Pt_2 previsto ex lege, e contribuirà nella misura del 50% a tutte quelle spese sanitarie, scolastiche e
Per sportive necessarie e di supporto legate alle necessità del figlio .
Per 8. Le parti ricorrenti concordano che il figlio resterà a carico fiscale 50% ciascuno.
Pag. 2 di 4 9. I coniugi con il presente dichiarano di aver regolarizzato ogni tipo di rapporto economico e che non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
10. I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.09.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
All'udienza del 27.10.2025 hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio il 07/10/2001, in Boffalora sopra Ticino (atto
[...]
n. 35, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001)
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pag. 3 di 4 Così deciso in Pavia, il 19/11/2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
IA GL
N. V.G. 3125/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3125/2025 R.G. promossa da
(Cod. Fis , Parte_1 C.F._1
e
(Cod. Fis. , Parte_2 C.F._2
entrambe con il patrocinio dell'Avv. Ferraro Angela, con domicilio eletto presso il suo studio in
Altomonte (CS) via C.L. Giacobini n.62
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Boffalora sopra Ticino, in data
07/10/2001, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Boffalora sopra Ticino alla Parte II, Serie A n. 35, dell'anno 2001;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni, cosi come modificate con le note del 24.10.2025:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Il Sig. , così come concordato con la Sig.ra si impegna a Parte_2 Parte_1
trasferire a quest'ultima il 50% della proprietà della casa coniugale sita in Bubbiano, Via
Cascina Bertacca, 2 (Mi), senza pagamento di alcun corrispettivo ai fini della composizione della crisi coniugale 3. Il sig. ha già provveduto a ritirare tutti i suoi effetti personali e quindi non ha più nulla Pt_2
a pretendere dalla sig.ra ; Pt_1
Per 4. Il figlio , benché abbia raggiunto la maggiore età ma non essendo autosufficiente, sarà affidato ad entrambi i genitori con esercizio condiviso della responsabilità genitoriale e con Per coabitazione prevalente presso la madre;
Considerato che
le patologie di , ossia: disabilità sensoriale, deficit cognitivo e conseguente patologia psichica prevedono terapie continue con cadenza settimanale e incontri con terapeuti, obbliga entrambi i genitori a stabilire dei turni settimanali per accompagnare il figlio e qualora uno dei genitori avesse degli impedimenti nel mantenimento di questi impegni dovrà comunque organizzarsi affinché il figlio possa essere accompagnato all'incontro previsto. La stessa modalità dovrà essere applicata per accompagnare il figlio a scuola/lavoro, a seconda degli orari previsti nella settimana.
5. Il padre avrà la facoltà di trattenere con sé il figlio secondo le modalità previste dal piano genitoriale allegato al presente atto di cui - in via esemplificativa- qui si riassumono i punti salienti : il padre potrà vedere il figlio che potrà anche restare a dormire presso il papà ogni volta che lo vorrà e che lo riterrà opportuno, dandone preavviso alla madre;
certamente qui concordano e stabiliscono che il padre dovrà stare con il figlio che potrà dormire con il papà - un giorno durante la settimana e nei fine settimana alternati.
Le festività saranno invece ad anni alterni e cioè la vigilia di Natale con un genitore e il giorno di
Natale con l'altro genitore, lo stesso avverrà per il 31 dicembre e il giorno di Capodanno e
Pasqua e Pasquetta di ogni anno e il compleanno del ragazzo. Durante le vacanze estive il padre trascorrerà 15 giorni continuativi con il figlio dandone comunicazione alla madre entro e non oltre il 20 giugno di ogni anno.
Le occasionali necessità di modifica delle previsioni del piano genitoriale dovranno essere concordate preventivamente dai genitori. Per 6. Il sig. si impegna a versare euro 1.500,00 al figlio ed euro 500,00 alla sig.ra Pt_2
[...]
a titolo di mantenimento, entro e non oltre ogni 27 di ogni mese, oltre adeguamento Pt_1
ISTAT annuale, mentre l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra . Pt_1
7. Il sig. contribuirà altresì nella misura del 50% per le spese straordinarie così come Pt_2 previsto ex lege, e contribuirà nella misura del 50% a tutte quelle spese sanitarie, scolastiche e
Per sportive necessarie e di supporto legate alle necessità del figlio .
Per 8. Le parti ricorrenti concordano che il figlio resterà a carico fiscale 50% ciascuno.
Pag. 2 di 4 9. I coniugi con il presente dichiarano di aver regolarizzato ogni tipo di rapporto economico e che non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
10. I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.09.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
All'udienza del 27.10.2025 hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio il 07/10/2001, in Boffalora sopra Ticino (atto
[...]
n. 35, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001)
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pag. 3 di 4 Così deciso in Pavia, il 19/11/2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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