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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 2861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2861 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 14.7.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1794/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.904/2022 pubblicata il 27.4.2022 dal
Tribunale di Nola
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to G. Guarnacci Parte_1
APPELLANTE
E
in Controparte_1 persona del p.t., rappresentato e difeso ex lege CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 23.04.2018 parte ricorrente deduceva
-di avere prestato servizio militare di leva dal 05.02.1987 al
28.01.1988; che in data 05.02.1987 veniva infatti incorporato presso il 60° Btg. Ftr. "Col di Lana" di Trapani e, successivamente, in data 05.03.1987 veniva trasferito presso il 5°
Btg. Ftr. Mot. "Col della Berretta" di Messina;
-che durante lo svolgimento del suddetto servizio era stato sottoposto ad addestramenti con prove e simulazioni giornaliere
(sia diurne, che notturne) al fine di conseguire la qualifica di assaltatore, venendo nominato "capo squadra" con il grado di
Caporale;
-che in data 04.05.1987, durante un'esercitazione di simulazione di guerra con la propria squadra, egli rimaneva ferito a causa dello scoppio di una granata lanciata da un suo commilitone;
egli, dopo aver lanciato la sua granata, stava utilizzando il fucile mitragliatore, mentre un commilitone appartenente alla sua squadra effettuava un lancio di granata "corto" che lo feriva;
-che, nel caso di specie, l'esercitazione di simulazione di guerra veniva effettuata con armi effettive e cariche, in particolare con le granate di tipo SRCM, a differenza delle normali esercitazioni di addestramento che, invece, venivano effettuate con armi
“bianche”;
-che, a seguito del predetto incidente, aveva presentato domanda di pensione privilegiata e che il Controparte_1 riconosceva – con il DM n. 66/1992 – le “ferite multiple da schegge metalliche di bomba a mano” riportate durante lo svolgimento dell'addestramento dipendenti da causa di servizio,
pag. 2/14 con ascrizione della suddetta infermità a tre annualità di 8^ ctg.
Tab. B;
-che, successivamente, le conseguenze del suddetto trauma comportarono l'instaurarsi di una fenomenologia nevrotica (meglio diagnosticata come “disturbo d'ansia reattivo” dal Dipartimento di
Salute Mentale ASL NA n. 4 Regione Campania), tanto che il
Ministero riconosceva l'infermità “stato ansioso reattivo” interdipendente dal predetto episodio traumatico, con ascrizione ad ulteriori due annualità di 8^ ctg. Tab. B (con il DM n.
500/2002);
-che con sentenza n. 2037/2008 la Corte dei Conti – Sezione
Giurisdizionale per la Regione Campania accoglieva il ricorso presentato avverso il detto DM n. 500/2002 ed ascriveva la suddetta infermità alla 8^ ctg. Tab. A vitalizia;
-che il eseguiva, dunque, la predetta Controparte_1 sentenza con l'emissione del DM n. 547/2008, concessivo di trattamento pensionistico privilegiato vitalizio di 8^ ctg. Tab.
A;
-che le cause che avevano determinato le lesioni e/o le patologie a suo carico erano provate dal Modello “C” n. 57/1987 redatto dall'Ospedale Militare di Messina in data 08.06.1987, dove è riportata la relazione del Comandante del Corpo (cfr. “1. Il
Giorno 5 giugno 1987, il fante 1°/Sc./87, Parte_1 Per_1 incarico 230/A, effettivo alla 2^ cp. mot. di questo btg. ha riportato: “Plurime ferite da piccole schegge alla regione scapolare sinistra, alla regione glutea, alle cosce, posteriori e alla faccia posteriore della gamba destra.
2. Il militare ha riportato le suddette lesioni in località PIANO MONACO. In particolare, durante una programmata esercitazione di plotone fucilieri nell'attacco al fuoco, nella fase dell'attacco finale, pag. 3/14 egli veniva colpito dalle schegge di una bomba a mano accidentalmente sfuggita di mano ad un commilitone, che si accingeva a lanciarla verso le sagome che rappresentavano una postazione nemica.
3. Esaminata la dinamica dell'incidente e vagliata la dichiarazione dell'interessato e la relazione del
Comandante di cp. Ritengo verosimile che l'incidente si sia verificato nelle condizioni di tempo, modo e luogo sopra riferite.
Escludo ogni responsabilità da parte del militare stesso o di terzi”);
-che, sulla base della predetta relazione del Comandante del
Corpo, la lesione riportata veniva infine riconosciuta dipendente da causa di servizio;
-che, con istanza datata 13.05.2016 (trasmessa a mezzo PEC in data
07.07.2016), il ricorrente presentava al la Controparte_1 domanda per l'attribuzione dei benefici per le "Vittime del
Dovere";
-che il – con nota del 19.07.2016 – Controparte_1 respingeva la suddetta domanda, ritenendo che: “dall'esame della documentazione agli atti non si evince la straordinarietà delle circostanze di servizio che hanno determinato l'insorgenza dell'infermità denunciata, pur riconosciuta dipendente da causa di servizio”;
-che, al contrario, ricorreva il concetto di missione di cui all'art.1 comma 564 della legge n.266/2005 svoltasi in particolari condizioni operative e ambientali, costituite dall'utilizzo, durante l'esercitazione militare, di armi cariche e non inerti,
chiedendo il riconoscimento della qualifica di “vittima del dovere” con diritto ai benefici di legge (elargizione ex art.5 co.1 e co.5, L. 206/2004, assegno vitalizio ex art.2 L. 407/1998,
pag. 4/14 speciale assegno vitalizio ex art.5 co. 3 e co.4 L. 206/2004) e relativa condanna della amministrazione resistente.
Il convenuto eccepiva la prescrizione del diritto e nel CP_1 merito l'infondatezza.
Il Giudice di primo grado, disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dal rigettava la domanda e compensava le CP_1 spese di lite.
Interpone gravame il eccependo: Parte_1
-che nella fattispecie è presente quel quid pluris richiesto dall'art.1 comma 564 legge n.266/05 e cioè quelle particolari condizioni ambientali ed operative "implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” nonchè dalla giurisprudenza,
-che nella medesima fattispecie è rintracciabile il concetto di
"missione" previsto dal comma 564, così come interpretato dal
Consiglio di Stato,
-che, infatti, l'incidente occorso è stato riconosciuto dipendente da causa di servizio,
-che l'esercitazione di simulazione di guerra in cui era impegnato corrisponde(va), dunque, a un'attività prevista come ordinaria dell'addestramento, e tuttavia speciale, in quanto la situazione creatasi dal lancio della granata da parte di un commilitone aveva integrato senza dubbio una condizione ambientale ed operativa particolare,
pag. 5/14 -che il Tribunale ha fatto cattivo uso e cattiva applicazione al caso di specie, delle norme e dei principi enunciati dalla costante e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte,
-che il primo Giudice ha dimenticato il fatto e il concetto di errore (del commilitone, nel caso di specie), che - per giurisprudenza costante - costituisce quella deviazione dalla normalità del servizio, e quella imprevedibilità e straordinarietà dell'evento lesivo, necessarie ad integrare il quid pluris richiesto dalla norma, e dalla giurisprudenza, affinché il danneggiato per causa di servizio possa essere considerato anche
“vittima del dovere” o equiparato,
chiedendo di riconoscergli la qualità di “Vittima del dovere” ed il conseguente il diritto ai benefici di legge (elargizione ex art. 5, co. 1 e co. 5, L. 206/2004, assegno vitalizio ex art. 2 L.
407/1998, speciale assegno vitalizio ex art. 5, co. 3 e co. 4, L.
206/2004) con condanna dell'Amministrazione convenuta a liquidare e corrispondergli i benefici suddetti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, il tutto con il favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si oppone alla riforma della sentenza il Controparte_1 reiterando l'eccezione di prescrizione dell'avversaria domanda ai sensi dell'art.2946 c.c., quale motivo di appello incidentale condizionato avverso la decisione di primo grado.
In merito all'appello condizionato evidenzia la difesa erariale che l'istanza di riconoscimento dei benefici era stata presentata dal il 13.05.2016, ossia quando erano già abbondantemente Pt_1 decorsi i dieci anni previsti dal codice civile per l'esercizio del diritto, o quanto meno i ratei ultradecennali dei benefici assistenziali (Cassaz. 17440-2022) e che tale momento non può che essere individuato nel giorno di entrata in vigore della legge pag. 6/14 n.266/2005 in data 1.1.2006 e non del regolamento come argomentato in sentenza, trattandosi di riconoscimento del diritto soggettivo di status di vittima del dovere e della condanna dell'amministrazione alla corresponsione delle provvidenze assistenziali conseguenti, azionabili in giudizio già dal riconoscimento astratto della relativa categoria.
Quanto ai motivi di appello spiegati dal il Pt_1 CP_1 ribadisce:
-che la bomba usata non era da guerra ma ad effetto ridotto con un attenuato potere vulnerabile rispetto alla corrispondente bomba attiva (da guerra), per cui la carica ridotta della granata non presentava quella capacità lesiva tale da imprimere all'esercitazione caratteri di pericolosità tali da definirsi
"eccezionali",
-che l'esercitazione cui partecipò il ricorrente fu programmata secondo i parametri fissati all'inizio della stessa mediante l'utilizzo di bombe a mano a carica ridotta,
-che la bomba S.R.C.M. ad effetto ridotto era stata costruita proprio per le attività addestrative ed era funzionante secondo gli standards di conformità dell'epoca in cui era in dotazione all'Esercito,
-che, quindi, la vicenda lesiva rientrava nei rischi che l'ambiente militare comporta (cfr. Cass. Sez. Lavoro
n.13114/2015),
-che l'infermità "stato ansioso reattivo" interdipendente dal predetto episodio traumatico non è comunque annoverata nella vigente normativa secondo l'art.6 della legge 206/2004.
pag. 7/14 Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
************
L'appello è infondato avendo il Tribunale applicato correttamente al caso di specie la normativa in questione per come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità.
L'evento occorso al è incontestato e pacifico: il 4.5.1987, Pt_1 durante un'esercitazione di simulazione di guerra con la propria squadra e con armi effettive e cariche (ma depotenziate), in particolare con le granate di tipo SRCM, lo stesso rimaneva ferito a causa dello scoppio di una granata lanciata da un suo commilitone (lancio di granata "corto"); lo stesso all'atto Pt_1 del ricovero presso l'Ospedale militare di Messina dichiarava di essere stato colpito da schegge di bomba a mano accidentalmente sfuggita di mano ad un commilitone che si accingeva a lanciarla verso sagome che rappresentavano una postazione nemica.
Il ha sostenuto, sin dal primo grado, che la dinamica Pt_1 dell'incidente era caratterizzata dal quid pluris di rischio (il lancio corto della granata da parte del commilitone) idoneo a far rientrare il caso nella previsione di cui alle «particolari condizioni ambientali o operative» di cui al D.P.R. n. 243 del
2006, cioè «... condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto».
pag. 8/14 Ma il Tribunale, con motivazione che il Collegio condivide appieno, ha escluso che le modalità della attività svolta dal lo avessero posto in condizioni caratterizzate da elementi Pt_1 straordinari ovvero esposto a maggiori rischi.
Infatti il stava partecipando ad una esercitazione di Pt_1 simulazione di guerra per la quale (a differenza delle normali esercitazioni di addestramento) era previsto (come regola) l'uso di armi effettive con carica depotenziata (e non di armi bianche usate nelle normali esercitazioni), per cui il ferimento per l'uso di tali armi effettive non costituiva una evenienza eccezionale e straordinaria ma un rischio possibile e prevedibile.
Nel vasto panorama delle pronunce della Suprema Corte in materia si rinviene un caso simile a quello occorso all'odierno appellante: nella sentenza n.13114 del 2015 (citata nella sentenza appellata), in cui si discuteva del caso di un militare che, comandato all'addestramento all'utilizzo della pistola, era stato colpito da un colpo di pistola accidentalmente partito da un suo superiore che ne stava mostrando il funzionamento, gli Parte_2 chiariscono che “per il riconoscimento dei benefici previsti per i soggetti equiparati alle vittime del dovere è però necessario, in base alla normativa sopra richiamata, che i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per
l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari, ulteriori rispetto al rischio tipico sopra indicato.
Nel caso in esame, l'esplosione anche accidentale di un proiettile nel corso della normale attività di addestramento all'utilizzo delle armi è il frutto della sottoposizione al rischio che
l'ambiente militare comporta. Non risulta peraltro, nè sul punto sono formulate specifiche deduzioni, che nel caso si siano
pag. 9/14 verificati fattori legati alle persone, ai luoghi o alle armi utilizzate, che abbiano determinato in concreto un maggiore rischio rispetto a quello insito nell'attività ordinaria cui il militare era addetto”.
Anche nel caso del l'uso di armi cariche ma depotenziate Pt_1 per la simulazione di guerra e l'utilizzo delle stesse da parte dei commilitoni partecipanti alla simulazione hanno comportato la sottoposizione dello stesso al normale e tipico rischio della attività svolta, cioè il rischio di poter essere ferito dalle armi cariche usualmente utilizzate per quel tipo di attività (cfr. simulazione di guerra).
La stessa sentenza n.23396/16 citata dall'appellante conferma la correttezza della motivazione del Tribunale riferendosi al caso di ferimento durante un'esercitazione notturna che avrebbe dovuto svolgersi con armi inerti, ma che invece si era svolta con bombe cariche per errore altrui, quindi in presenza di un rischio non prevedibile ed estraneo alle modalità fissate per l'esercitazione.
In generale (cfr. Cassazione ordinanza n.287/24) “affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente
a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare
pag. 10/14 compito”; la Corte di Cassazione ha specificato in motivazione che
“infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito” (Cass. sez. un. n. 759/17, secondo Cass. n. 24592/18, poi ripresa da Cass. n. 13367/20, la previsione normativa delinea la categoria delle vittime del dovere secondo una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte e i fatti lesivi che attingono il personale militare in occasioni di missioni di qualunque natura, purché realizzate in condizioni ambientali e/o operative
“particolari”, per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti
d'istituto).”.
Né rileva che al sia stata riconosciuta la causa di Pt_1 servizio atteso che (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 29819 del
12/10/2022 e Sez. L. ordinanza n. 10954 del 2023 in motivazione)
“perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio, non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere. Occorre
pag. 11/14 che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di
"particolari condizioni” ambientali o operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto. Bisogna, dunque, identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio che ambisca ad essere riconosciuto vittima del dovere, un elemento che comporti
l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.
L'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di questo quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro, escludendosi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro. Può considerarsi "particolare" la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio
(altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicché il rischio generico connesso con
l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sé
l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario” (v. anche C.
Cass. 8004/2021: “16. è dunque essenziale - per la vittima del dovere che abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio - che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", costituente una connotazione aggiuntiva e specifica chiarita, dal …. D.P.R. n. 243 del 2006, nel senso che rilevano: "condizioni comunque implicanti
l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie
pag. 12/14 e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto"; v. anche ord, C. Cass. L. n.
287/2024: “Affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio….”).
Al rigetto dell'appello principale segue l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato spiegato dal . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado liquidate in euro 3.473,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 14.7.25 pag. 13/14 il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 14.7.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1794/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.904/2022 pubblicata il 27.4.2022 dal
Tribunale di Nola
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to G. Guarnacci Parte_1
APPELLANTE
E
in Controparte_1 persona del p.t., rappresentato e difeso ex lege CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 23.04.2018 parte ricorrente deduceva
-di avere prestato servizio militare di leva dal 05.02.1987 al
28.01.1988; che in data 05.02.1987 veniva infatti incorporato presso il 60° Btg. Ftr. "Col di Lana" di Trapani e, successivamente, in data 05.03.1987 veniva trasferito presso il 5°
Btg. Ftr. Mot. "Col della Berretta" di Messina;
-che durante lo svolgimento del suddetto servizio era stato sottoposto ad addestramenti con prove e simulazioni giornaliere
(sia diurne, che notturne) al fine di conseguire la qualifica di assaltatore, venendo nominato "capo squadra" con il grado di
Caporale;
-che in data 04.05.1987, durante un'esercitazione di simulazione di guerra con la propria squadra, egli rimaneva ferito a causa dello scoppio di una granata lanciata da un suo commilitone;
egli, dopo aver lanciato la sua granata, stava utilizzando il fucile mitragliatore, mentre un commilitone appartenente alla sua squadra effettuava un lancio di granata "corto" che lo feriva;
-che, nel caso di specie, l'esercitazione di simulazione di guerra veniva effettuata con armi effettive e cariche, in particolare con le granate di tipo SRCM, a differenza delle normali esercitazioni di addestramento che, invece, venivano effettuate con armi
“bianche”;
-che, a seguito del predetto incidente, aveva presentato domanda di pensione privilegiata e che il Controparte_1 riconosceva – con il DM n. 66/1992 – le “ferite multiple da schegge metalliche di bomba a mano” riportate durante lo svolgimento dell'addestramento dipendenti da causa di servizio,
pag. 2/14 con ascrizione della suddetta infermità a tre annualità di 8^ ctg.
Tab. B;
-che, successivamente, le conseguenze del suddetto trauma comportarono l'instaurarsi di una fenomenologia nevrotica (meglio diagnosticata come “disturbo d'ansia reattivo” dal Dipartimento di
Salute Mentale ASL NA n. 4 Regione Campania), tanto che il
Ministero riconosceva l'infermità “stato ansioso reattivo” interdipendente dal predetto episodio traumatico, con ascrizione ad ulteriori due annualità di 8^ ctg. Tab. B (con il DM n.
500/2002);
-che con sentenza n. 2037/2008 la Corte dei Conti – Sezione
Giurisdizionale per la Regione Campania accoglieva il ricorso presentato avverso il detto DM n. 500/2002 ed ascriveva la suddetta infermità alla 8^ ctg. Tab. A vitalizia;
-che il eseguiva, dunque, la predetta Controparte_1 sentenza con l'emissione del DM n. 547/2008, concessivo di trattamento pensionistico privilegiato vitalizio di 8^ ctg. Tab.
A;
-che le cause che avevano determinato le lesioni e/o le patologie a suo carico erano provate dal Modello “C” n. 57/1987 redatto dall'Ospedale Militare di Messina in data 08.06.1987, dove è riportata la relazione del Comandante del Corpo (cfr. “1. Il
Giorno 5 giugno 1987, il fante 1°/Sc./87, Parte_1 Per_1 incarico 230/A, effettivo alla 2^ cp. mot. di questo btg. ha riportato: “Plurime ferite da piccole schegge alla regione scapolare sinistra, alla regione glutea, alle cosce, posteriori e alla faccia posteriore della gamba destra.
2. Il militare ha riportato le suddette lesioni in località PIANO MONACO. In particolare, durante una programmata esercitazione di plotone fucilieri nell'attacco al fuoco, nella fase dell'attacco finale, pag. 3/14 egli veniva colpito dalle schegge di una bomba a mano accidentalmente sfuggita di mano ad un commilitone, che si accingeva a lanciarla verso le sagome che rappresentavano una postazione nemica.
3. Esaminata la dinamica dell'incidente e vagliata la dichiarazione dell'interessato e la relazione del
Comandante di cp. Ritengo verosimile che l'incidente si sia verificato nelle condizioni di tempo, modo e luogo sopra riferite.
Escludo ogni responsabilità da parte del militare stesso o di terzi”);
-che, sulla base della predetta relazione del Comandante del
Corpo, la lesione riportata veniva infine riconosciuta dipendente da causa di servizio;
-che, con istanza datata 13.05.2016 (trasmessa a mezzo PEC in data
07.07.2016), il ricorrente presentava al la Controparte_1 domanda per l'attribuzione dei benefici per le "Vittime del
Dovere";
-che il – con nota del 19.07.2016 – Controparte_1 respingeva la suddetta domanda, ritenendo che: “dall'esame della documentazione agli atti non si evince la straordinarietà delle circostanze di servizio che hanno determinato l'insorgenza dell'infermità denunciata, pur riconosciuta dipendente da causa di servizio”;
-che, al contrario, ricorreva il concetto di missione di cui all'art.1 comma 564 della legge n.266/2005 svoltasi in particolari condizioni operative e ambientali, costituite dall'utilizzo, durante l'esercitazione militare, di armi cariche e non inerti,
chiedendo il riconoscimento della qualifica di “vittima del dovere” con diritto ai benefici di legge (elargizione ex art.5 co.1 e co.5, L. 206/2004, assegno vitalizio ex art.2 L. 407/1998,
pag. 4/14 speciale assegno vitalizio ex art.5 co. 3 e co.4 L. 206/2004) e relativa condanna della amministrazione resistente.
Il convenuto eccepiva la prescrizione del diritto e nel CP_1 merito l'infondatezza.
Il Giudice di primo grado, disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dal rigettava la domanda e compensava le CP_1 spese di lite.
Interpone gravame il eccependo: Parte_1
-che nella fattispecie è presente quel quid pluris richiesto dall'art.1 comma 564 legge n.266/05 e cioè quelle particolari condizioni ambientali ed operative "implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” nonchè dalla giurisprudenza,
-che nella medesima fattispecie è rintracciabile il concetto di
"missione" previsto dal comma 564, così come interpretato dal
Consiglio di Stato,
-che, infatti, l'incidente occorso è stato riconosciuto dipendente da causa di servizio,
-che l'esercitazione di simulazione di guerra in cui era impegnato corrisponde(va), dunque, a un'attività prevista come ordinaria dell'addestramento, e tuttavia speciale, in quanto la situazione creatasi dal lancio della granata da parte di un commilitone aveva integrato senza dubbio una condizione ambientale ed operativa particolare,
pag. 5/14 -che il Tribunale ha fatto cattivo uso e cattiva applicazione al caso di specie, delle norme e dei principi enunciati dalla costante e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte,
-che il primo Giudice ha dimenticato il fatto e il concetto di errore (del commilitone, nel caso di specie), che - per giurisprudenza costante - costituisce quella deviazione dalla normalità del servizio, e quella imprevedibilità e straordinarietà dell'evento lesivo, necessarie ad integrare il quid pluris richiesto dalla norma, e dalla giurisprudenza, affinché il danneggiato per causa di servizio possa essere considerato anche
“vittima del dovere” o equiparato,
chiedendo di riconoscergli la qualità di “Vittima del dovere” ed il conseguente il diritto ai benefici di legge (elargizione ex art. 5, co. 1 e co. 5, L. 206/2004, assegno vitalizio ex art. 2 L.
407/1998, speciale assegno vitalizio ex art. 5, co. 3 e co. 4, L.
206/2004) con condanna dell'Amministrazione convenuta a liquidare e corrispondergli i benefici suddetti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, il tutto con il favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si oppone alla riforma della sentenza il Controparte_1 reiterando l'eccezione di prescrizione dell'avversaria domanda ai sensi dell'art.2946 c.c., quale motivo di appello incidentale condizionato avverso la decisione di primo grado.
In merito all'appello condizionato evidenzia la difesa erariale che l'istanza di riconoscimento dei benefici era stata presentata dal il 13.05.2016, ossia quando erano già abbondantemente Pt_1 decorsi i dieci anni previsti dal codice civile per l'esercizio del diritto, o quanto meno i ratei ultradecennali dei benefici assistenziali (Cassaz. 17440-2022) e che tale momento non può che essere individuato nel giorno di entrata in vigore della legge pag. 6/14 n.266/2005 in data 1.1.2006 e non del regolamento come argomentato in sentenza, trattandosi di riconoscimento del diritto soggettivo di status di vittima del dovere e della condanna dell'amministrazione alla corresponsione delle provvidenze assistenziali conseguenti, azionabili in giudizio già dal riconoscimento astratto della relativa categoria.
Quanto ai motivi di appello spiegati dal il Pt_1 CP_1 ribadisce:
-che la bomba usata non era da guerra ma ad effetto ridotto con un attenuato potere vulnerabile rispetto alla corrispondente bomba attiva (da guerra), per cui la carica ridotta della granata non presentava quella capacità lesiva tale da imprimere all'esercitazione caratteri di pericolosità tali da definirsi
"eccezionali",
-che l'esercitazione cui partecipò il ricorrente fu programmata secondo i parametri fissati all'inizio della stessa mediante l'utilizzo di bombe a mano a carica ridotta,
-che la bomba S.R.C.M. ad effetto ridotto era stata costruita proprio per le attività addestrative ed era funzionante secondo gli standards di conformità dell'epoca in cui era in dotazione all'Esercito,
-che, quindi, la vicenda lesiva rientrava nei rischi che l'ambiente militare comporta (cfr. Cass. Sez. Lavoro
n.13114/2015),
-che l'infermità "stato ansioso reattivo" interdipendente dal predetto episodio traumatico non è comunque annoverata nella vigente normativa secondo l'art.6 della legge 206/2004.
pag. 7/14 Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
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L'appello è infondato avendo il Tribunale applicato correttamente al caso di specie la normativa in questione per come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità.
L'evento occorso al è incontestato e pacifico: il 4.5.1987, Pt_1 durante un'esercitazione di simulazione di guerra con la propria squadra e con armi effettive e cariche (ma depotenziate), in particolare con le granate di tipo SRCM, lo stesso rimaneva ferito a causa dello scoppio di una granata lanciata da un suo commilitone (lancio di granata "corto"); lo stesso all'atto Pt_1 del ricovero presso l'Ospedale militare di Messina dichiarava di essere stato colpito da schegge di bomba a mano accidentalmente sfuggita di mano ad un commilitone che si accingeva a lanciarla verso sagome che rappresentavano una postazione nemica.
Il ha sostenuto, sin dal primo grado, che la dinamica Pt_1 dell'incidente era caratterizzata dal quid pluris di rischio (il lancio corto della granata da parte del commilitone) idoneo a far rientrare il caso nella previsione di cui alle «particolari condizioni ambientali o operative» di cui al D.P.R. n. 243 del
2006, cioè «... condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto».
pag. 8/14 Ma il Tribunale, con motivazione che il Collegio condivide appieno, ha escluso che le modalità della attività svolta dal lo avessero posto in condizioni caratterizzate da elementi Pt_1 straordinari ovvero esposto a maggiori rischi.
Infatti il stava partecipando ad una esercitazione di Pt_1 simulazione di guerra per la quale (a differenza delle normali esercitazioni di addestramento) era previsto (come regola) l'uso di armi effettive con carica depotenziata (e non di armi bianche usate nelle normali esercitazioni), per cui il ferimento per l'uso di tali armi effettive non costituiva una evenienza eccezionale e straordinaria ma un rischio possibile e prevedibile.
Nel vasto panorama delle pronunce della Suprema Corte in materia si rinviene un caso simile a quello occorso all'odierno appellante: nella sentenza n.13114 del 2015 (citata nella sentenza appellata), in cui si discuteva del caso di un militare che, comandato all'addestramento all'utilizzo della pistola, era stato colpito da un colpo di pistola accidentalmente partito da un suo superiore che ne stava mostrando il funzionamento, gli Parte_2 chiariscono che “per il riconoscimento dei benefici previsti per i soggetti equiparati alle vittime del dovere è però necessario, in base alla normativa sopra richiamata, che i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per
l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari, ulteriori rispetto al rischio tipico sopra indicato.
Nel caso in esame, l'esplosione anche accidentale di un proiettile nel corso della normale attività di addestramento all'utilizzo delle armi è il frutto della sottoposizione al rischio che
l'ambiente militare comporta. Non risulta peraltro, nè sul punto sono formulate specifiche deduzioni, che nel caso si siano
pag. 9/14 verificati fattori legati alle persone, ai luoghi o alle armi utilizzate, che abbiano determinato in concreto un maggiore rischio rispetto a quello insito nell'attività ordinaria cui il militare era addetto”.
Anche nel caso del l'uso di armi cariche ma depotenziate Pt_1 per la simulazione di guerra e l'utilizzo delle stesse da parte dei commilitoni partecipanti alla simulazione hanno comportato la sottoposizione dello stesso al normale e tipico rischio della attività svolta, cioè il rischio di poter essere ferito dalle armi cariche usualmente utilizzate per quel tipo di attività (cfr. simulazione di guerra).
La stessa sentenza n.23396/16 citata dall'appellante conferma la correttezza della motivazione del Tribunale riferendosi al caso di ferimento durante un'esercitazione notturna che avrebbe dovuto svolgersi con armi inerti, ma che invece si era svolta con bombe cariche per errore altrui, quindi in presenza di un rischio non prevedibile ed estraneo alle modalità fissate per l'esercitazione.
In generale (cfr. Cassazione ordinanza n.287/24) “affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente
a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare
pag. 10/14 compito”; la Corte di Cassazione ha specificato in motivazione che
“infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito” (Cass. sez. un. n. 759/17, secondo Cass. n. 24592/18, poi ripresa da Cass. n. 13367/20, la previsione normativa delinea la categoria delle vittime del dovere secondo una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte e i fatti lesivi che attingono il personale militare in occasioni di missioni di qualunque natura, purché realizzate in condizioni ambientali e/o operative
“particolari”, per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti
d'istituto).”.
Né rileva che al sia stata riconosciuta la causa di Pt_1 servizio atteso che (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 29819 del
12/10/2022 e Sez. L. ordinanza n. 10954 del 2023 in motivazione)
“perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio, non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere. Occorre
pag. 11/14 che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di
"particolari condizioni” ambientali o operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto. Bisogna, dunque, identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio che ambisca ad essere riconosciuto vittima del dovere, un elemento che comporti
l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.
L'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di questo quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro, escludendosi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro. Può considerarsi "particolare" la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio
(altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicché il rischio generico connesso con
l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sé
l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario” (v. anche C.
Cass. 8004/2021: “16. è dunque essenziale - per la vittima del dovere che abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio - che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", costituente una connotazione aggiuntiva e specifica chiarita, dal …. D.P.R. n. 243 del 2006, nel senso che rilevano: "condizioni comunque implicanti
l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie
pag. 12/14 e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto"; v. anche ord, C. Cass. L. n.
287/2024: “Affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio….”).
Al rigetto dell'appello principale segue l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato spiegato dal . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado liquidate in euro 3.473,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 14.7.25 pag. 13/14 il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 14/14