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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 4311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4311 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1825/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Sesta Civile – Esecuzioni Immobiliari in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. IG OM
MO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1825/2024 R.G., assunta in decisione all'udienza dell'1.4..2025 e vertente
TRA
c.f. , nato a [...]_1 C.F._1
l'11.03.1947 residente in [...], rappresentato e difeso da sé stesso, ex art. 86 c.p.c. , con studio in Palermo, via Papireto n. 55 ove elegge domicilio;
-DEBITORE OPPONENTE/ATTORE-
CONTRO
Il – sito in Palermo (PA) in Controparte_1
persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore signor
[...]
c.f , elettivamente domiciliato in Via Gabriele D'Annunzio CP_2 P.IVA_1
n.29, 90144 Palermo, presso lo studio dell'Avv. Daniele Maniscalco (c.f
Pec tel-fax 0915073764) del foro C.F._2 Email_1
di Palermo, che lo rappresenta e difende giusto mandato allegato all'atto di pignoramento immobiliare depositato il 18/04/2023;
-CREDITRICE PROCEDENTE OPPOSTA/CONVENUTA-
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
1 CONCLUSIONI: all'udienza sopra richiamata le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese già spiegate in atti.
IN FATTO
Con ricorso depositato il 3.5.23 nel procedimento iscritto al n. 170/2023 R.G.
Es., il debitore esecutato avv. proponeva opposizione all'esecuzione, Parte_1
contestando il diritto del a procedere Parte_2
esecutivamente nei propri confronti, chiedendo: “di sospendere l'esecuzione con decreto inaudita altera parte o comunque con provvedimento reso in udienza per i gravi motivi esposti in premessa ai sensi dell'articolo 624 c.p.c.; ammettere e dichiarare l'improcedibilità dell'azione esecutiva per i motivi esposti in narrativa;
dichiarare che l'odierno opponente non è responsabile del degrado dell'edificio e, pertanto, non è obbligato a partecipare alle spese necessarie per la messa in sicurezza;
conguagliare le spese giudiziali liquidate a favore del condominio con la somma di € 12.00,00 che con delibera del 22/11/2018 l'assemblea dei condomini ha riconosciuto al condomino Parte_1
per i disagi subiti a seguito dei lavori straordinari”.
Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 13.11.23, rigettava la domanda di sospensione dell'esecuzione forzata assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio di merito, l'opponente ha formulato le seguenti domande:
“dare atto che il condomino avv. si è reso sempre disponibile a saldare ogni Parte_1
suo debito nei confronti del condominio, previa esibizione della documentazione fiscale e contabile e del criterio di riparto adottato;
accogliere l'opposizione …ed accertare che il creditore .......... non ha diritto a procedere esecutivamente;
in accoglimento della domanda riconvenzionale in compensazione condannare il condominio .. al risarcimento dei danni subiti dall'istante che saranno accertati e quantificati con la espletanda consulenza tecnica che sin d'ora si chiede”.
2 Nella resistenza del convenuto che si è costituito con memoria, la causa (dopo il deposito di memoria ex art. 171 ter c.p.c. da parte dell'attore), veniva trattenuta in decisione all'udienza summenzionata, previo rigetto di tutte le richieste istruttorie, comprese quelle avanzate alla detta udienza (e meglio precisate nelle note autorizzate depositate il 24.4.25) relative all'acquisizione di documenti, consulenze tecniche e provvedimenti asseritamente formatisi dopo la fase istruttoria (cfr. ordinanza depositata il 29.7.24, all'esito delle note autorizzate depositate dalle parti).
Entrambe le parti depositavano comparse conclusionali e/o memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesso che (come già chiarito nel provvedimento reso nella fase cautelare)
l'opposizione avanzata da parte attrice va qualificata quale opposizione all'esecuzione e non agli atti esecutivi, come erroneamente dedotto da parte convenuta, essendo in contestazione il diritto stesso del creditore procedente di agire esecutivamente in giudizio, si ritiene che l'opposizione sia fondata limitatamente all'eccezione di compensazione relativa alla delibera condominiale del 22.11.18.
Il titolo esecutivo azionato da parte convenuta – creditore procedente nel procedimento esecutivo immobiliare – è costituito da una sentenza emessa il 2.10.17 e relativa all'impugnazione di una delibera condominiale da parte del condomino e qui opponente UN.
Tale pronuncia dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla delibera condominiale impugnata ed accoglie la domanda riconvenzionale avanzata dal condominio, condannando parte attrice – UN – al pagamento degli oneri condominiali ordinari e straordinari concernenti i lavori straordinari ed urgenti di messa in sicurezza dell'intero stabile (lavori disposti con due delibere CP_3
del 2014, al fine di evitare lo sgombero intimato dalla Polizia Municipale) la cui esecuzione , peraltro, era stata sollecitata proprio dal UN con una denuncia penale e successivamente sostanzialmente imposta dalla Procura della Repubblica, con
3 l'indicazione da parte dei periti all'uopo incaricati delle opere urgenti da eseguire (v. sentenza, pag. 3 e ss.).
La decisione in esame veniva pienamente confermata in appello con pronuncia resa il 19.7.20 e successivamente divenuta definitiva.
***
Appare utile prendere le mosse – nelle parti qui d'interesse - dall'ordinanza pronunciata in sede cautelare.
L'ordinanza impugnata
Questo è il testo della ordinanza cautelare:
Con ricorso in opposizione ex art. 615, comma secondo, c.p.c. depositato il 3/5/2023
- avendo premesso: Parte_1
che con atto di precetto in rinnovazione notificato il 17/2/2023 in forza dei titoli esecutivi rappresentati dalla sentenza del Tribunale di Palermo n. 5275/2017 e della sentenza della Corte di
Appello di Palermo n. 1487/2020, gli veniva intimato il pagamento della complessiva somma di €
23.249,92; che con atto di pignoramento notificato il 29/3/2023 il Condominio di via Papireto n. 55 avviava procedura di espropriazione forzata dell'immobile di proprietà dell'odierno opponente, sito in
Palermo, via Papireto n. 55, censito al foglio 126, part.lla 207 sub 36, adibito a studio professionale;
- ha contestato il diritto del creditore procedente di agire esecutivamente, eccependo con un primo motivo l'impignorabilità dello studio professionale, nonché con un secondo motivo l'improcedibilità, sotto distinti profili, dell'azione esecutiva.
Nello specifico, contesta il diritto del di Parte_1 Controparte_1
procedere esecutivamente per non avere la sentenza del Tribunale di Palermo n.
5275/2017 – titolo esecutivo azionato nella presente procedura esecutiva – tenuto conto di alcune circostanze successive che avrebbero, a dire dell'opponente, evidenziato la vera causa della condizione di degrado dello stabile facendo ritenere non dovute le somme oggetto CP_3
della statuizione di condanna (relative a oneri ordinari e straordinari) di cui al predetto titolo esecutivo azionato.
4 In tal senso, l'opponente ha allegato la consulenza tecnica predisposta nell'ambito di un procedimento penale avviato a seguito di denuncia presentata dallo stesso UN VA, avente ad oggetto i danni rilevati all'interno del proprio appartamento, sito in Palermo via Papireto 55 e il provvedimento di sequestro preventivo dello stabile condominiale a causa del grave pericolo per la pubblica incolumità derivante dall'omessa esecuzione dei lavori strutturali e di messa in sicurezza dello stabile [cfr. doc. n. 2 e 3 fascicolo parte opponente].
Deduce, altresì, la parte opponente che con delibera assembleare del 22/11/2018, stante la necessità di eseguire i lavori di messa in sicurezza, i gli riconosceva la CP_1
somma € 12.000,00 a titolo di indennità per i disagi che sarebbero derivati dall'avvio dei lavori straordinari che, sempre secondo la prospettazione della parte opponente, avrebbe dovuto essere portata in compensazione sulle somme da esso dovute in favore del deducendo, infine, la CP_1
pendenza di un procedimento civile avviato dal medesimo opponente nei confronti del per il risarcimento dei danni Controparte_1
derivanti dalla mancata realizzazione dei lavori di risanamento dell'appartamento di proprietà di di cui ha rappresentato l'inagibilità totale quanto al locale posto al piano Parte_1
seminterrato, adibito ad abitazione, e parziale quanto all'appartamento adibito al piano rialzato, adibito ad attività professionale.
Su tali premesse ha chiesto la sospensione in via cautelare dell'esecuzione.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito nel presente procedimento cautelare il con memoria del 21/6/2023 con cui ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1
del primo motivo di opposizione, nonché l'infondatezza nel merito degli ulteriori motivi dedotti, chiedendone il rigetto.
Così tratteggiato l'oggetto del contendere, va innanzitutto rilevato che è infondato il primo motivo di opposizione, avente ad oggetto l'eccepita impignorabilità dello in Controparte_4
quanto la disposizione normativa richiamata dall'opponente (art. 515 c.p.c.) riguarda esclusivamente l'espropriazione mobiliare presso il debitore ed è, pertanto, non applicabile all'espropriazione immobiliare.
5 Quanto ai successivi motivi con cui la parte opponente contesta l'improcedibilità dell'esecuzione si osserva che, in conformità della consolidata e ormai prevalente giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a un titolo esecutivo di formazione giudiziale la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica;
atteso che ogni altro vizio, nonchè le ragioni di ingiustizia della decisione, possono essere fatti valere - ove ancora possibile - solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, “spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto
(o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (cfr. Cass. 18/2/2015 n. 3277;
Cass. 24/7/2012 n. 12911; Cass. 7/10/2008 n. 24752).
E' opportuno evidenziare, invero, che in sede di opposizione all'esecuzione, può essere contestato solo il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, deducendo fatti estintivi, modificativi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
dovendo il titolo esecutivo di formazione giudiziale essere considerato dal giudice dell'opposizione all'esecuzione esclusivamente sotto l'aspetto della sua validità ed efficace esistenza, per verificare se l'esecuzione minacciata sia fondata su titolo valido ed efficace o se questo, originariamente esistente, sia poi venuto a mancare per fatti estintivi o modificativi successivi alla sua formazione.
Ebbene, avuto riguardo ai motivi di opposizione articolati in ricorso, e alla luce della documentazione allegata, si osserva che le circostanze dedotte dall'opponente – inerenti l'avvenuta emissione in data 11/7/2018 di un provvedimento di sequestro preventivo dello stabile di via Papireto n. 55 e la predisposizione di una consulenza tecnica in data 19/3/2018 che, sempre secondo l'opponente, sarebbero dimostrative della vera causa dello stato di degrado dell'immobile – quand'anche incidenti sull'accertamento dell'obbligo di esso opponente di contribuire ai lavori straordinari e urgenti deliberati dal avrebbero dovuto farsi valere CP_1 nell'ambito del procedimento di formazione del titolo esecutivo giudiziale.
Risulta, peraltro, dalla sentenza n. 5275/2017 del Tribunale di Palermo (resa a definizione del procedimento iscritto al n.r.g. 6363/2014) che la necessità di procedere all'esecuzione dei lavori straordinari – oggetto della delibera condominiale che disponeva la costituzione di un fondo speciale, impugnata da nell'ambito del medesimo procedimento n.r.g 6363/2014 - Parte_1
6 derivava proprio dalla pendenza di un procedimento dinanzi la Procura della Repubblica che aveva individuato, all'esito dei rilievi peritali, gli interventi necessari a evitare rischi per la pubblica incolumità (“l'assemblea condominiale – al fine di evitare lo sgombero intimato dalla Polizia
Municipale – ha deliberato e (cercato) di effettuare velocemente tutti gli interventi previsti dai tecnici incaricati dalla Procura di Palermo, stante l'urgenza ed indifferibilità dell'intervento sulle parti comuni e sulle fondamento dell'edificio condominiale di via Papireto 55 per scongiurare possibili pericoli per l'incolumità pubblica. Come, del resto, risulta dalla copiosa documentazione versata in atti dalla difesa del convenuto”). CP_1
Su tali premesse, il Tribunale aveva emesso, in accoglimento della domanda riconvenzionale del la statuizione di condanna a carico di al pagamento della CP_1 Parte_1
complessiva somma dovuta a titolo di oneri ordinari e straordinari, pari a € 11.324,56, il cui pagamento è stato intimato con il precetto [cfr. sentenza Tribunale di Palermo n. 5275/2017].
A ciò si aggiunga che si tratta di circostanze antecedenti il passaggio in giudicato del titolo esecutivo, avuto riguardo al fatto che con la sentenza n. 1487/2020 del 15/10/2020 la Corte di
Appello di Palermo, nel decidere sull'appello proposto dall'odierno opponente contro la sentenza di primo grado n. 5275/2017, ne ha confermato le statuizioni, condannando l'appellante al pagamento delle spese di giudizio [cfr. fascicolo esecuzione].
Conclusione analoga si impone anche con riferimento all'eccezione di compensazione articolata in ricorso, avente ad oggetto la somma di € 12.000,00 che la parte opponente assume essere stata riconosciuta in proprio favore dal con delibera assembleare del 22/11/2018; non CP_1
risultando, oltretutto, la suddetta pretesa creditoria rivendicata dall'opponente fondata su un titolo esecutivo.
Infine, per quanto riguarda la dedotta pendenza del procedimento civile avviato ad impulso dell'odierno opponente, e avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità civile del
[...]
, va rilevato che si tratta di circostanza inidonea a incidere sulla prosecuzione del Controparte_1
processo esecutivo, attesa la tipicità delle cause di sospensione, disciplinate dagli art. 623 e ss. c.p.c.; con la conseguenza che non risulta applicabile l'art. 295 c.p.c. che disciplina la sospensione necessaria del processo di cognizione e che;
pertanto, non è suscettibile di applicazione analogica al processo che è
7 volto, invece, alla finalità di attuazione di un diritto già accertato in sede di cognizione (cfr. Trib.
Benevento 22/06/2016; Cass. ordinanza 15/07/2021 n. 20294).
Ciò posto e fermo restando il sommario vaglio degli atti consentito in questa sede, deve in ogni caso evidenziarsi che si tratta di questioni che, indipendentemente dalla loro fondatezza, incidono solo sulla misura dell'esposizione debitoria e assumono, pertanto, rilievo meramente distributivo;
laddove le stesse censure non sono tali da impedire la prosecuzione dell'espropriazione forzata, anche laddove la stessa dovesse limitarsi al recupero delle somme residue dedotte dalla stessa parte opponente.
Ed invero, va tenuto conto del fatto che il credito oggetto di intimazione di pagamento di cui all'atto di precetto notificato il 17/2/2023, ammonta a € 23.249,92, laddove le circostanze rappresentate dalla parte opponente - anche in ordine alla rilevata eccezione di compensazione della somma di € 12.000,00 – quand'anche fondate, potrebbero, al più incidere solo sull'ammontare complessivo della pretesa creditoria azionata;
come emerge anche dal testo della delibera assembleare del 22/11/2018, risultando dalla stessa che “il condominio riconoscerà al condomino Parte_1
la somma di € 12.000,00 (circa 1/3 delle somme complessivamente dovute al nelle
[...] Pt_1
casse condominiali)” [cfr. doc. n. 4 fascicolo parte opponente].
Inoltre, il creditore opposto ha allegato che, oltre la pretesa creditoria azionata nella presente procedura esecutiva, la parte opponente si è resa morosa anche nel pagamento delle successive quote, maturando un'esposizione debitoria complessiva pari a € 42.075,82, risultante dal dettaglio dei debiti e crediti allegato al bilancio consuntivo relativo al periodo 1/1/2021- 31/12/2021 approvato con delibera dell'assemblea dei condomini del 16/2/2022 [cfr. doc. n. 2 e 3 fascicolo
]. Controparte_1
In definitiva, l'istanza cautelare di sospensione formulata dall'opponente non può trovare accoglimento, non potendo i motivi articolati a sostegno dell'opposizione considerarsi assistiti dal fumus boni iuris.
***
Sintesi della ordinanza cautelare e delle questioni oggetto di decisione
Secondo il ricorso in opposizione, l'azione esecutiva sarebbe infondata in quanto non tiene conto di circostanze successive alla sentenza azionata, costituenti
8 (come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità) veri e propri fatti estintivi, modificativi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Tali circostanze consisterebbero:
in una consulenza tecnica predisposta il 19.3.18 dall'ing. in un Per_1
procedimento penale (n. 12902/12 R.G.N.R. -n. 2804/13 RG G.I.P) avviato su denuncia del UN e riguardante la vulnerabilità statica ed i pericoli per la pubblica incolumità dell'edificio condominiale ed i danni subiti dall'appartamento esecutato o comunque le vere cause dello stato di degrado dell'immobile; nel conseguente sequestro preventivo dell'intero stabile condominiale emesso in data 11/7/2018 dal G.I.P. nel suddetto procedimento ai fini della messa in sicurezza dell'intero immobile (necessità questa derivante anche dall'inosservanza da parte del condominio dell'ordinanza sindacale n. 228 del 21.6.2010 che onerava l'amministratore di provvedere alla verifica strutturale dell'immobile, eliminando i potenziali pericoli per le persone, sia lungo i prospetti, che all'interno dello stesso”: così pag. 3 della memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice); nel riconoscimento contenuto nella delibera condominiale del 22.11.2018 in favore del UN di Euro 12 mila per i disagi connessi all'esecuzione dei lavori straordinari di messa in sicurezza eseguendi, somma questa eccepita formalmente in compensazione già dalla fase cautelare;
così esattamente parte attrice in citazione: come emerge anche dal testo della delibera assembleare del 22/11/2018, risultando dalla stessa che “il condominio riconoscerà al condomino la somma di € 12.000,00 (circa 1/3 delle Parte_1
somme complessivamente dovute al UN nelle casse condominiali)” [cfr. doc. n. 4 fascicolo parte opponente]; nella pendenza di un procedimento civile per risarcimento danni avviato dal nei confronti del , danni derivanti dalla mancata o inadeguata Pt_1 CP_1
realizzazione dei lavori di risanamento dell'appartamento di proprietà di
[...]
Pt_1
Secondo l'ordinanza impugnata:
9 le circostanze dedotte dall'opponente quand'anche incidenti sull'accertamento dell'obbligo di esso opponente di contribuire ai lavori straordinari e urgenti deliberati dal CP_1 avrebbero dovuto farsi valere nell'ambito del procedimento di formazione del titolo esecutivo giudiziale, tenuto conto che la sentenza di appello veniva resa il
15.10.20, ovverosia in data successiva al formarsi dei fatti asseritamente estintivi o modificativi richiamati dall'opponente;
l'eccezione di compensazione,– in aggiunta a quanto sopra rilevato - non risulta fondata su un titolo esecutivo;
infine, per quanto riguarda la dedotta pendenza del procedimento civile avviato ad impulso dell'odierno opponente, e avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità civile del , va rilevato che si tratta di Controparte_1
circostanza inidonea a incidere sulla prosecuzione del processo esecutivo, attesa la tipicità delle cause di sospensione.
La citazione
A giudizio della qui parte attrice, il giudice dell'esecuzione non avrebbe tenuto conto del fatto che egli già con nota del 6.8.19 manifestava la propria disponibilità “a saldare ogni suo debito .........., previa esibizione della documentazione fiscale e contabile a fondamento del credito, nonché del criterio di riparto adottato. Richiesta rimasta inevasa”;
avrebbe trascurato le circostanze emerse successivamente alla formazione del titolo esecutivo e consistenti in “gravi inadempienze ed irregolarità nella gestione condominiale”, sfociate in veri e propri reati commessi dall'amministratore condominiale
(amministratore fino al 16.2.22), non per nulla imputato per truffa CP_5
nel procedimento penale n. 133/2017; avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di compensazione;
avrebbe ignorato il provvedimento di sequestro preventivo emesso nel 2018 dal
G.I.P.; avrebbe trascurato i consistenti danni (danni emergenti e lucri cessanti per il mancato utilizzo o sfruttamento commerciale dei beni esecutati – piano cantinato, studio professionale, etc. - di proprietà del UN) subiti in conseguenza della
10 insoddisfacente, parziale ed illegittima dal punto di vista amministrativo (mancanza di titoli amministrativi, quali l'approvazione del Genio Civile) e esecuzione CP_3
nel 2019 dei lavori straordinari di messa in sicurezza deliberati dal , danni CP_1
in relazione ai quali viene avanzata formale richiesta di accertamento mediante c.t.u..
Alla luce di quanto sopra illustrato, parte attrice avanzava le seguenti domande:
“dare atto che il condomino avv. si è reso sempre disponibile a saldare ogni Parte_1
suo debito nei confronti del condominio, previa esibizione della documentazione fiscale e contabile e del criterio di riparto adottato;
accogliere l'opposizione …ed accertare che il creditore .......... non ha diritto a procedere esecutivamente;
in accoglimento della domanda riconvenzionale in compensazione condannare il condominio .. al risarcimento dei danni subiti dall'istante che saranno accertati e quantificati con la espletanda consulenza tecnica che sin d'ora si chiede”.
***
Le domande attoree sono – a giudizio di questo Tribunale – infondate, all'infuori della eccezione di compensazione fondata (non già sulla richiesta di risarcimento danni, ma) sulla delibera condominiale del 2018 summenzionata.
Ed infatti, quanto alla prima domanda (“dare atto che il condomino avv. Parte_1
si è reso sempre disponibile a saldare ogni suo debito nei confronti del previa
[...] CP_1
esibizione della documentazione fiscale e contabile e del criterio di riparto adottato”), le eccezioni e richieste sollevate strumentalmente dal UN in sede di adempimento degli oneri condominiali deliberati dall'assemblea condominiale (ed avallati da apposita pronuncia giurisdizionale) o non sono idonee a giustificare l'inadempimento (e, dunque, non costituiscono un fatto estintivo successivo alla formazione del titolo esecutivo) o al più andavano proposte in fase di approvazione della delibera condominiale de qua.
Per quanto riguarda i richiamati provvedimenti di sequestro preventivo o consulenze tecniche, vanno condivise le considerazioni rese nell'ordinanza cautelare nella parte in cui si osserva che tali circostanze non sono incidenti sull'accertamento dell'obbligo di esso opponente di contribuire ai lavori straordinari e urgenti deliberati dal CP_1
11 Il sequestro preventivo dell'intero stabile (per – evidentemente – CP_3
l'inadeguata esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell'immobile già sollecitati nel
2010 dalla Polizia municipale e , dunque, la non eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità) non autorizza certamente il singolo condomino a non Pt_1
adempiere ai propri doveri condominiali consistenti nel pagamento degli oneri connessi all'esecuzione di dette opere.
Analogamente infondata è la “ domanda riconvenzionale in compensazione” volta a “ condannare il condominio .. al risarcimento dei danni subiti dall'istante che saranno accertati e quantificati con la espletanda consulenza tecnica che sin d'ora si chiede”.
Ed infatti, parte attrice con atto di citazione del 16/12/2021 ha già proposto le medesime domande qui in discussione nell'ambito del giudizio incardinato dinnanzi il
Tribunale di Palermo, portante il numero di ruolo 17186/2021 ad oggi in fase di decisione (allegato n.5 della produzione di parte convenuta).
Con tale atto l'avvocato chiedeva di “condannare in solido le parti convenute Pt_1
al risarcimento dei danni in favore dell'Avv. per tutti i danni dallo stesso subiti, e Parte_1
subendi, che saranno accertati a seguito della espletanda consulenza tecnica…in via istruttoria: ammettere consulenza tecnica per accertare e quantificare i danni subiti dalle due unità di proprietà dell'Avv. e le opere necessarie per il ripristino allo status ante delle due unità Parte_1
immobiliari a seguito dei lavori eseguiti dall'impresa “Emmecci srl”.
Come si vede, le domande dispiegate nell'ambito del procedimento di merito già pendente portante il numero di ruolo 17186/2021, dinnanzi il Tribunale di
Palermo, hanno ad oggetto le stesse circostanze e conclusioni proposte nel giudizio in esame.
A questo riguardo, va seguito l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con il seguente pronunciamento:
Sez. U - , Sentenza n. 23225 del 15/11/2016 (Rv. 641764 - 03)
Presidente: CANZIO GIOVANNI. Estensore: MARIA MARGHERITA
CHIARINI. Relatore: MARIA MARGHERITA CHIARINI. P.M. DEL CORE
SERGIO. (Conf.)
12 F. (_)
contro
R.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VENEZIA, 19/06/2012
113 OBBLIGAZIONI IN GENERE - 104 CASI IN CUI LA
COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE
- COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI
VERIFICA Compensazione dei crediti - Controcredito contestato - Dinanzi al medesimo giudice del credito principale o in altro giudizio - Mancanza del presupposto della certezza - Conseguenze - Esclusione della compensazione.
In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337, comma
2, c.p.c, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c..
***
Meritevole di accoglimento è , invece, la eccezione di compensazione, sollevata
(e non contestata in alcun modo da controparte, quanto meno nella comparsa di costituzione o entro i termini – non sfruttati - ex art. 171 ter c.p.c.) sia nella fase cautelare (v. le domande di cui al ricorso in opposizione sopra riportate ) che in quella di merito, relativa alla delibera condominiale del 22.11.2018, con la quale veniva riconosciuto in favore del UN l'importo di Euro 12 mila per i disagi connessi all'esecuzione dei lavori straordinari di messa in sicurezza eseguendi.
L'eccezione in esame – pur se non è indicata espressamente nelle conclusioni della citazione, se non attraverso il richiamo (comunque sufficiente) all'opposizione
13 depositata il 3.5.23 – viene esplicitamente formulata nel corpo del detto atto introduttivo, riprendendo specifica eccezione/domanda sollevata in fase cautelare.
Dalla delibera anzidetta risulta che “il condominio riconoscerà al condomino Parte_1
la somma di € 12.000,00 (circa 1/3 delle somme complessivamente dovute al nelle
[...] Pt_1
casse condominiali)” [cfr. doc. n. 4 fascicolo parte opponente].
Trattasi di fatto (parzialmente) estintivo-modificativo della pretesa avanzata dal creditore procedente occorso in data successiva alla formazione del titolo esecutivo azionato, da individuarsi nella data di emissione della sentenza di primo grado – 2017
– (o – rectius – nella data di conclusione della fase di precisazione-modificazione delle richieste avanzate con l'atto introduttivo del giudizio) e non già (come asserito nella ordinanza cautelare) in quella della pronuncia di appello.
Le preclusioni processuali ed il divieto dello ius novorum propri del giudizio di secondo grado impediscono di sollevare eccezioni nuove rispetto a quelle avanzate davanti al giudice di prime cure: cfr. art. 345 c.p.c.:
Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio (1). Possono tuttavia domandarsi gli interessi [1282 ss. c.c.],
i frutti [820 c.c.] e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa (2).
Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio (3).
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova (4) e non possono essere prodotti nuovi documenti (5), salvo [che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero] (6) che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio (7); cfr. Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 24220 del 02/11/2020 (Rv. 659485 - 01)
Presidente: Estensore: Email_2 Email_3
. Relatore: DI MARZIO PAOLO. P.M.
[...] [...]
. (Conf.) CP_6
F. ( )
contro
A. Parte_3
14 Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 10/12/2014
177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO
TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA
DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Compensazione - Effetti -
Estinzione dei due debiti e non rilevabilità d'ufficio - Estensione al processo tributario
- Sussistenza - Conseguenze - Proponibilità da parte della Amministrazione finanziaria in grado d'appello - Esclusione.
In tema di compensazione, i principi generali enunciati dall'art. 1242, comma 1, c.c., circa l'efficacia estintiva dei due debiti da essa derivante e la sua non rilevabilità d'ufficio dal giudice, sono applicabili anche al giudizio tributario, con la conseguenza che la relativa eccezione non può essere sollevata neppure dall'Amministrazione finanziaria in grado di appello ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, trattandosi di eccezione in senso proprio o stretto;
v. anche:
Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22133 del 24/11/2004 (Rv. 579229 - 01)
Presidente: Giuliano A. Estensore: Trifone F. Relatore: Trifone
F. (Parz. Diff.) Parte_4
CI (RE ed altro) contro ( ed altro) CP_7 Per_2
(Cassa con rinvio, App. Genova, 19 Settembre 2002)
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 030 NUOVE
- APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - Controparte_8
Eccezione di compensazione giudiziale dedotta in primo grado - Precisazione in appello dell'avvenuto accertamento del credito con sentenza passata in giudicata -
Novità dell'eccezione - Configurabilità - Esclusione.
Non costituisce eccezione nuova, inammissibile in appello, la compensazione giudiziale prospettata già in primo grado con riferimento a credito in corso di accertamento in diverso giudizio pendente fra le stesse parti, qualora la parte specifichi in appello che in detto secondo giudizio il credito
è stato definitivamente accertato con l'efficacia di giudicato.
15 Sicché il UN - anche volendo – non avrebbe potuto fare valere la compensazione de qua davanti alla Corte di Appello e legittimamente , pertanto, ha avanzato tale eccezione in questa sede:
Sez. 3, Sentenza n. 2822 del 25/03/1999 (Rv. 524541 - 01)
Presidente: Grossi M. Estensore: F. P.M. Gambardella V. (Diff.) Pt_5
NO (Angelone)
contro
AI RE (Mignone) Controparte_9
(Cassa con rinvio, Giud. Pace Napoli, 30 gennaio 1997).
079 ESECUZIONE FORZATA - 150 OPPOSIZIONI - IN GENERE
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE - Esecuzione fondata su titolo giudiziale passato in cosa giudicata - Deducibilità in sede di opposizione dell'eccezione di compensazione - Limiti.
113 OBBLIGAZIONI IN GENERE - 103 COMPENSAZIONE - IN
GENERE
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE
- COMPENSAZIONE - IN GENERE - Deducibilità in sede di opposizione all'esecuzione forzata - Limiti.
La compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari.
Né a tal fine è necessario che il controcredito opposto risulti da un titolo esecutivo giudiziale o stragiudiziale, essendo sufficiente che si tratti di (come nella fattispecie, alla luce del chiaro contenuto della delibera in esame) diritto omogeneo, certo, liquido ed esigibile, ex art. 1243 c.c. .
***
Richieste istruttorie di parte attrice
Con la memoria ex art. 171 ter c.p.c. venivano avanzate da parte attrice le seguenti richieste istruttorie:
16 Disporre che l'amministratore depositi in giudizio tutta la documentazione fiscale e contabile su cui si fonda il presunto debito del condomino UN;
- Ammettere interrogatorio formale dell'Amministratore protempore del condominio, sig.
come articolato nell'atto introduttivo del giudizio;
CP_2
- Ammettere, altresì, consulenza tecnica affinché il nominando CTU, esaminati gli atti di causa, descriva lo stato attuale dei luoghi, accerti la natura e l'entità degli interventi eseguiti nella proprietà esclusiva e le spese necessarie per il suo ripristino allo status ante, determini la porzione di proprietà esclusiva ceduta al quantifichi il valore della porzione di bene ceduto al CP_1
condominio, e la svalutazione commerciale dell'immobile.
Con la nota di precisazione delle conclusioni, con la prima comparsa conclusionale e con le note autorizzate depositate il 24.4.25, parte attrice chiedeva l'acquisizione di ulteriore documentazione asseritamente formatasi successivamente allo scadere dei termini relativi alla fase istruttoria:
13) copia iscrizione ipotecaria;
14) copia Ordinanza del 14.05.2024 del G.U., Dott.ssa
Pampalone, nel procedimento n. 17186/2021; 15) copia Decreto di archiviazione del 19.11.2019;
16) copia documentazione contabile;
17) copia ripartizione spese straordinarie;
18) copia del verbale di sopralluogo del CTU;
Arch. 19- copia relazione del CTU, Ing. Persona_3 Persona_4
20. Decreto di rigetto n. 2644/25 del Tribunale di Palermo;
21. CTU dell'Ing. nel proc. Per_5
n.17186/21 22. computo metrico dell'Ing. Per_6
Ebbene, da quanto sopra elencato emerge come trattasi di richieste non pertinenti o rilevanti ai fini del decidere, essendo relative ad argomenti, documenti, consulenze tecniche o provvedimenti riguardanti giudizi (anche di natura cautelare) in corso (circa l'accesso forzoso presso l'unità immobiliare di parte attrice al fine del completamento dei lavori straordinari di messa in sicurezza dello stabile condominiale
– sospesi dal settembre 2019 - o in merito alla quantificazione dei danni subiti dal
UN in conseguenza dei detti lavori), tutti vertenti su questioni non strettamente attinenti a quelle in discussione in questo procedimento o (quanto alle singole voci del credito azionato) da formulare nel giudizio esecutivo immobiliare o (quanto alla
17 documentazione contabile) all'amministratore del condominio ove insistono i beni esecutati ed eventualmente da fare valere con apposito giudizio.
***
Quanto alle spese legali, l'accoglimento di una sola delle domande avanzate da parte attrice (senza il riconoscimento di controparte) e per converso il rigetto delle altre domande, compresa quella principale, giustificano la compensazione delle spese legali nella misura di un terzo e la condanna del UN per il resto.
Le spese legali si liquidano in base al D.M. n. 55/2014 in misura pari ai medi relativi allo scaglione di valore del presente giudizio, in ragione dell'importo precettato
(€ 23.249,92), nonché del fatto che il valore della controversia si attesta verso il livello più alto dello scaglione di valore corrispondente (da € 5.201,00 a € 26.000,00).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile indicata in epigrafe, così provvede:
- accoglie la domanda attorea relativa alla eccepita compensazione derivante dal riconoscimento di debito per Euro 12.000,00 contenuto nella delibera condominiale del 22.11.2018;
- rigetta le restanti domande attoree proposte nei confronti della parte convenuta, creditrice procedente;
- condanna parte attrice a rimborsare le spese di lite in favore di parte convenuta, spese che (tenuto conto della compensazione per un terzo delle stesse) liquida nel complessivo importo di € 3.384,00, oltre spese generali nella misura del
15%, Iva e C.P.A. come per legge.
Palermo, 26/10/2025
Il Giudice
IG OM MO
18 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Sesta Civile – Esecuzioni Immobiliari in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. IG OM
MO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1825/2024 R.G., assunta in decisione all'udienza dell'1.4..2025 e vertente
TRA
c.f. , nato a [...]_1 C.F._1
l'11.03.1947 residente in [...], rappresentato e difeso da sé stesso, ex art. 86 c.p.c. , con studio in Palermo, via Papireto n. 55 ove elegge domicilio;
-DEBITORE OPPONENTE/ATTORE-
CONTRO
Il – sito in Palermo (PA) in Controparte_1
persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore signor
[...]
c.f , elettivamente domiciliato in Via Gabriele D'Annunzio CP_2 P.IVA_1
n.29, 90144 Palermo, presso lo studio dell'Avv. Daniele Maniscalco (c.f
Pec tel-fax 0915073764) del foro C.F._2 Email_1
di Palermo, che lo rappresenta e difende giusto mandato allegato all'atto di pignoramento immobiliare depositato il 18/04/2023;
-CREDITRICE PROCEDENTE OPPOSTA/CONVENUTA-
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
1 CONCLUSIONI: all'udienza sopra richiamata le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese già spiegate in atti.
IN FATTO
Con ricorso depositato il 3.5.23 nel procedimento iscritto al n. 170/2023 R.G.
Es., il debitore esecutato avv. proponeva opposizione all'esecuzione, Parte_1
contestando il diritto del a procedere Parte_2
esecutivamente nei propri confronti, chiedendo: “di sospendere l'esecuzione con decreto inaudita altera parte o comunque con provvedimento reso in udienza per i gravi motivi esposti in premessa ai sensi dell'articolo 624 c.p.c.; ammettere e dichiarare l'improcedibilità dell'azione esecutiva per i motivi esposti in narrativa;
dichiarare che l'odierno opponente non è responsabile del degrado dell'edificio e, pertanto, non è obbligato a partecipare alle spese necessarie per la messa in sicurezza;
conguagliare le spese giudiziali liquidate a favore del condominio con la somma di € 12.00,00 che con delibera del 22/11/2018 l'assemblea dei condomini ha riconosciuto al condomino Parte_1
per i disagi subiti a seguito dei lavori straordinari”.
Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 13.11.23, rigettava la domanda di sospensione dell'esecuzione forzata assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio di merito, l'opponente ha formulato le seguenti domande:
“dare atto che il condomino avv. si è reso sempre disponibile a saldare ogni Parte_1
suo debito nei confronti del condominio, previa esibizione della documentazione fiscale e contabile e del criterio di riparto adottato;
accogliere l'opposizione …ed accertare che il creditore .......... non ha diritto a procedere esecutivamente;
in accoglimento della domanda riconvenzionale in compensazione condannare il condominio .. al risarcimento dei danni subiti dall'istante che saranno accertati e quantificati con la espletanda consulenza tecnica che sin d'ora si chiede”.
2 Nella resistenza del convenuto che si è costituito con memoria, la causa (dopo il deposito di memoria ex art. 171 ter c.p.c. da parte dell'attore), veniva trattenuta in decisione all'udienza summenzionata, previo rigetto di tutte le richieste istruttorie, comprese quelle avanzate alla detta udienza (e meglio precisate nelle note autorizzate depositate il 24.4.25) relative all'acquisizione di documenti, consulenze tecniche e provvedimenti asseritamente formatisi dopo la fase istruttoria (cfr. ordinanza depositata il 29.7.24, all'esito delle note autorizzate depositate dalle parti).
Entrambe le parti depositavano comparse conclusionali e/o memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesso che (come già chiarito nel provvedimento reso nella fase cautelare)
l'opposizione avanzata da parte attrice va qualificata quale opposizione all'esecuzione e non agli atti esecutivi, come erroneamente dedotto da parte convenuta, essendo in contestazione il diritto stesso del creditore procedente di agire esecutivamente in giudizio, si ritiene che l'opposizione sia fondata limitatamente all'eccezione di compensazione relativa alla delibera condominiale del 22.11.18.
Il titolo esecutivo azionato da parte convenuta – creditore procedente nel procedimento esecutivo immobiliare – è costituito da una sentenza emessa il 2.10.17 e relativa all'impugnazione di una delibera condominiale da parte del condomino e qui opponente UN.
Tale pronuncia dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla delibera condominiale impugnata ed accoglie la domanda riconvenzionale avanzata dal condominio, condannando parte attrice – UN – al pagamento degli oneri condominiali ordinari e straordinari concernenti i lavori straordinari ed urgenti di messa in sicurezza dell'intero stabile (lavori disposti con due delibere CP_3
del 2014, al fine di evitare lo sgombero intimato dalla Polizia Municipale) la cui esecuzione , peraltro, era stata sollecitata proprio dal UN con una denuncia penale e successivamente sostanzialmente imposta dalla Procura della Repubblica, con
3 l'indicazione da parte dei periti all'uopo incaricati delle opere urgenti da eseguire (v. sentenza, pag. 3 e ss.).
La decisione in esame veniva pienamente confermata in appello con pronuncia resa il 19.7.20 e successivamente divenuta definitiva.
***
Appare utile prendere le mosse – nelle parti qui d'interesse - dall'ordinanza pronunciata in sede cautelare.
L'ordinanza impugnata
Questo è il testo della ordinanza cautelare:
Con ricorso in opposizione ex art. 615, comma secondo, c.p.c. depositato il 3/5/2023
- avendo premesso: Parte_1
che con atto di precetto in rinnovazione notificato il 17/2/2023 in forza dei titoli esecutivi rappresentati dalla sentenza del Tribunale di Palermo n. 5275/2017 e della sentenza della Corte di
Appello di Palermo n. 1487/2020, gli veniva intimato il pagamento della complessiva somma di €
23.249,92; che con atto di pignoramento notificato il 29/3/2023 il Condominio di via Papireto n. 55 avviava procedura di espropriazione forzata dell'immobile di proprietà dell'odierno opponente, sito in
Palermo, via Papireto n. 55, censito al foglio 126, part.lla 207 sub 36, adibito a studio professionale;
- ha contestato il diritto del creditore procedente di agire esecutivamente, eccependo con un primo motivo l'impignorabilità dello studio professionale, nonché con un secondo motivo l'improcedibilità, sotto distinti profili, dell'azione esecutiva.
Nello specifico, contesta il diritto del di Parte_1 Controparte_1
procedere esecutivamente per non avere la sentenza del Tribunale di Palermo n.
5275/2017 – titolo esecutivo azionato nella presente procedura esecutiva – tenuto conto di alcune circostanze successive che avrebbero, a dire dell'opponente, evidenziato la vera causa della condizione di degrado dello stabile facendo ritenere non dovute le somme oggetto CP_3
della statuizione di condanna (relative a oneri ordinari e straordinari) di cui al predetto titolo esecutivo azionato.
4 In tal senso, l'opponente ha allegato la consulenza tecnica predisposta nell'ambito di un procedimento penale avviato a seguito di denuncia presentata dallo stesso UN VA, avente ad oggetto i danni rilevati all'interno del proprio appartamento, sito in Palermo via Papireto 55 e il provvedimento di sequestro preventivo dello stabile condominiale a causa del grave pericolo per la pubblica incolumità derivante dall'omessa esecuzione dei lavori strutturali e di messa in sicurezza dello stabile [cfr. doc. n. 2 e 3 fascicolo parte opponente].
Deduce, altresì, la parte opponente che con delibera assembleare del 22/11/2018, stante la necessità di eseguire i lavori di messa in sicurezza, i gli riconosceva la CP_1
somma € 12.000,00 a titolo di indennità per i disagi che sarebbero derivati dall'avvio dei lavori straordinari che, sempre secondo la prospettazione della parte opponente, avrebbe dovuto essere portata in compensazione sulle somme da esso dovute in favore del deducendo, infine, la CP_1
pendenza di un procedimento civile avviato dal medesimo opponente nei confronti del per il risarcimento dei danni Controparte_1
derivanti dalla mancata realizzazione dei lavori di risanamento dell'appartamento di proprietà di di cui ha rappresentato l'inagibilità totale quanto al locale posto al piano Parte_1
seminterrato, adibito ad abitazione, e parziale quanto all'appartamento adibito al piano rialzato, adibito ad attività professionale.
Su tali premesse ha chiesto la sospensione in via cautelare dell'esecuzione.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito nel presente procedimento cautelare il con memoria del 21/6/2023 con cui ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1
del primo motivo di opposizione, nonché l'infondatezza nel merito degli ulteriori motivi dedotti, chiedendone il rigetto.
Così tratteggiato l'oggetto del contendere, va innanzitutto rilevato che è infondato il primo motivo di opposizione, avente ad oggetto l'eccepita impignorabilità dello in Controparte_4
quanto la disposizione normativa richiamata dall'opponente (art. 515 c.p.c.) riguarda esclusivamente l'espropriazione mobiliare presso il debitore ed è, pertanto, non applicabile all'espropriazione immobiliare.
5 Quanto ai successivi motivi con cui la parte opponente contesta l'improcedibilità dell'esecuzione si osserva che, in conformità della consolidata e ormai prevalente giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a un titolo esecutivo di formazione giudiziale la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica;
atteso che ogni altro vizio, nonchè le ragioni di ingiustizia della decisione, possono essere fatti valere - ove ancora possibile - solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, “spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto
(o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (cfr. Cass. 18/2/2015 n. 3277;
Cass. 24/7/2012 n. 12911; Cass. 7/10/2008 n. 24752).
E' opportuno evidenziare, invero, che in sede di opposizione all'esecuzione, può essere contestato solo il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, deducendo fatti estintivi, modificativi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
dovendo il titolo esecutivo di formazione giudiziale essere considerato dal giudice dell'opposizione all'esecuzione esclusivamente sotto l'aspetto della sua validità ed efficace esistenza, per verificare se l'esecuzione minacciata sia fondata su titolo valido ed efficace o se questo, originariamente esistente, sia poi venuto a mancare per fatti estintivi o modificativi successivi alla sua formazione.
Ebbene, avuto riguardo ai motivi di opposizione articolati in ricorso, e alla luce della documentazione allegata, si osserva che le circostanze dedotte dall'opponente – inerenti l'avvenuta emissione in data 11/7/2018 di un provvedimento di sequestro preventivo dello stabile di via Papireto n. 55 e la predisposizione di una consulenza tecnica in data 19/3/2018 che, sempre secondo l'opponente, sarebbero dimostrative della vera causa dello stato di degrado dell'immobile – quand'anche incidenti sull'accertamento dell'obbligo di esso opponente di contribuire ai lavori straordinari e urgenti deliberati dal avrebbero dovuto farsi valere CP_1 nell'ambito del procedimento di formazione del titolo esecutivo giudiziale.
Risulta, peraltro, dalla sentenza n. 5275/2017 del Tribunale di Palermo (resa a definizione del procedimento iscritto al n.r.g. 6363/2014) che la necessità di procedere all'esecuzione dei lavori straordinari – oggetto della delibera condominiale che disponeva la costituzione di un fondo speciale, impugnata da nell'ambito del medesimo procedimento n.r.g 6363/2014 - Parte_1
6 derivava proprio dalla pendenza di un procedimento dinanzi la Procura della Repubblica che aveva individuato, all'esito dei rilievi peritali, gli interventi necessari a evitare rischi per la pubblica incolumità (“l'assemblea condominiale – al fine di evitare lo sgombero intimato dalla Polizia
Municipale – ha deliberato e (cercato) di effettuare velocemente tutti gli interventi previsti dai tecnici incaricati dalla Procura di Palermo, stante l'urgenza ed indifferibilità dell'intervento sulle parti comuni e sulle fondamento dell'edificio condominiale di via Papireto 55 per scongiurare possibili pericoli per l'incolumità pubblica. Come, del resto, risulta dalla copiosa documentazione versata in atti dalla difesa del convenuto”). CP_1
Su tali premesse, il Tribunale aveva emesso, in accoglimento della domanda riconvenzionale del la statuizione di condanna a carico di al pagamento della CP_1 Parte_1
complessiva somma dovuta a titolo di oneri ordinari e straordinari, pari a € 11.324,56, il cui pagamento è stato intimato con il precetto [cfr. sentenza Tribunale di Palermo n. 5275/2017].
A ciò si aggiunga che si tratta di circostanze antecedenti il passaggio in giudicato del titolo esecutivo, avuto riguardo al fatto che con la sentenza n. 1487/2020 del 15/10/2020 la Corte di
Appello di Palermo, nel decidere sull'appello proposto dall'odierno opponente contro la sentenza di primo grado n. 5275/2017, ne ha confermato le statuizioni, condannando l'appellante al pagamento delle spese di giudizio [cfr. fascicolo esecuzione].
Conclusione analoga si impone anche con riferimento all'eccezione di compensazione articolata in ricorso, avente ad oggetto la somma di € 12.000,00 che la parte opponente assume essere stata riconosciuta in proprio favore dal con delibera assembleare del 22/11/2018; non CP_1
risultando, oltretutto, la suddetta pretesa creditoria rivendicata dall'opponente fondata su un titolo esecutivo.
Infine, per quanto riguarda la dedotta pendenza del procedimento civile avviato ad impulso dell'odierno opponente, e avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità civile del
[...]
, va rilevato che si tratta di circostanza inidonea a incidere sulla prosecuzione del Controparte_1
processo esecutivo, attesa la tipicità delle cause di sospensione, disciplinate dagli art. 623 e ss. c.p.c.; con la conseguenza che non risulta applicabile l'art. 295 c.p.c. che disciplina la sospensione necessaria del processo di cognizione e che;
pertanto, non è suscettibile di applicazione analogica al processo che è
7 volto, invece, alla finalità di attuazione di un diritto già accertato in sede di cognizione (cfr. Trib.
Benevento 22/06/2016; Cass. ordinanza 15/07/2021 n. 20294).
Ciò posto e fermo restando il sommario vaglio degli atti consentito in questa sede, deve in ogni caso evidenziarsi che si tratta di questioni che, indipendentemente dalla loro fondatezza, incidono solo sulla misura dell'esposizione debitoria e assumono, pertanto, rilievo meramente distributivo;
laddove le stesse censure non sono tali da impedire la prosecuzione dell'espropriazione forzata, anche laddove la stessa dovesse limitarsi al recupero delle somme residue dedotte dalla stessa parte opponente.
Ed invero, va tenuto conto del fatto che il credito oggetto di intimazione di pagamento di cui all'atto di precetto notificato il 17/2/2023, ammonta a € 23.249,92, laddove le circostanze rappresentate dalla parte opponente - anche in ordine alla rilevata eccezione di compensazione della somma di € 12.000,00 – quand'anche fondate, potrebbero, al più incidere solo sull'ammontare complessivo della pretesa creditoria azionata;
come emerge anche dal testo della delibera assembleare del 22/11/2018, risultando dalla stessa che “il condominio riconoscerà al condomino Parte_1
la somma di € 12.000,00 (circa 1/3 delle somme complessivamente dovute al nelle
[...] Pt_1
casse condominiali)” [cfr. doc. n. 4 fascicolo parte opponente].
Inoltre, il creditore opposto ha allegato che, oltre la pretesa creditoria azionata nella presente procedura esecutiva, la parte opponente si è resa morosa anche nel pagamento delle successive quote, maturando un'esposizione debitoria complessiva pari a € 42.075,82, risultante dal dettaglio dei debiti e crediti allegato al bilancio consuntivo relativo al periodo 1/1/2021- 31/12/2021 approvato con delibera dell'assemblea dei condomini del 16/2/2022 [cfr. doc. n. 2 e 3 fascicolo
]. Controparte_1
In definitiva, l'istanza cautelare di sospensione formulata dall'opponente non può trovare accoglimento, non potendo i motivi articolati a sostegno dell'opposizione considerarsi assistiti dal fumus boni iuris.
***
Sintesi della ordinanza cautelare e delle questioni oggetto di decisione
Secondo il ricorso in opposizione, l'azione esecutiva sarebbe infondata in quanto non tiene conto di circostanze successive alla sentenza azionata, costituenti
8 (come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità) veri e propri fatti estintivi, modificativi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Tali circostanze consisterebbero:
in una consulenza tecnica predisposta il 19.3.18 dall'ing. in un Per_1
procedimento penale (n. 12902/12 R.G.N.R. -n. 2804/13 RG G.I.P) avviato su denuncia del UN e riguardante la vulnerabilità statica ed i pericoli per la pubblica incolumità dell'edificio condominiale ed i danni subiti dall'appartamento esecutato o comunque le vere cause dello stato di degrado dell'immobile; nel conseguente sequestro preventivo dell'intero stabile condominiale emesso in data 11/7/2018 dal G.I.P. nel suddetto procedimento ai fini della messa in sicurezza dell'intero immobile (necessità questa derivante anche dall'inosservanza da parte del condominio dell'ordinanza sindacale n. 228 del 21.6.2010 che onerava l'amministratore di provvedere alla verifica strutturale dell'immobile, eliminando i potenziali pericoli per le persone, sia lungo i prospetti, che all'interno dello stesso”: così pag. 3 della memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice); nel riconoscimento contenuto nella delibera condominiale del 22.11.2018 in favore del UN di Euro 12 mila per i disagi connessi all'esecuzione dei lavori straordinari di messa in sicurezza eseguendi, somma questa eccepita formalmente in compensazione già dalla fase cautelare;
così esattamente parte attrice in citazione: come emerge anche dal testo della delibera assembleare del 22/11/2018, risultando dalla stessa che “il condominio riconoscerà al condomino la somma di € 12.000,00 (circa 1/3 delle Parte_1
somme complessivamente dovute al UN nelle casse condominiali)” [cfr. doc. n. 4 fascicolo parte opponente]; nella pendenza di un procedimento civile per risarcimento danni avviato dal nei confronti del , danni derivanti dalla mancata o inadeguata Pt_1 CP_1
realizzazione dei lavori di risanamento dell'appartamento di proprietà di
[...]
Pt_1
Secondo l'ordinanza impugnata:
9 le circostanze dedotte dall'opponente quand'anche incidenti sull'accertamento dell'obbligo di esso opponente di contribuire ai lavori straordinari e urgenti deliberati dal CP_1 avrebbero dovuto farsi valere nell'ambito del procedimento di formazione del titolo esecutivo giudiziale, tenuto conto che la sentenza di appello veniva resa il
15.10.20, ovverosia in data successiva al formarsi dei fatti asseritamente estintivi o modificativi richiamati dall'opponente;
l'eccezione di compensazione,– in aggiunta a quanto sopra rilevato - non risulta fondata su un titolo esecutivo;
infine, per quanto riguarda la dedotta pendenza del procedimento civile avviato ad impulso dell'odierno opponente, e avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità civile del , va rilevato che si tratta di Controparte_1
circostanza inidonea a incidere sulla prosecuzione del processo esecutivo, attesa la tipicità delle cause di sospensione.
La citazione
A giudizio della qui parte attrice, il giudice dell'esecuzione non avrebbe tenuto conto del fatto che egli già con nota del 6.8.19 manifestava la propria disponibilità “a saldare ogni suo debito .........., previa esibizione della documentazione fiscale e contabile a fondamento del credito, nonché del criterio di riparto adottato. Richiesta rimasta inevasa”;
avrebbe trascurato le circostanze emerse successivamente alla formazione del titolo esecutivo e consistenti in “gravi inadempienze ed irregolarità nella gestione condominiale”, sfociate in veri e propri reati commessi dall'amministratore condominiale
(amministratore fino al 16.2.22), non per nulla imputato per truffa CP_5
nel procedimento penale n. 133/2017; avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di compensazione;
avrebbe ignorato il provvedimento di sequestro preventivo emesso nel 2018 dal
G.I.P.; avrebbe trascurato i consistenti danni (danni emergenti e lucri cessanti per il mancato utilizzo o sfruttamento commerciale dei beni esecutati – piano cantinato, studio professionale, etc. - di proprietà del UN) subiti in conseguenza della
10 insoddisfacente, parziale ed illegittima dal punto di vista amministrativo (mancanza di titoli amministrativi, quali l'approvazione del Genio Civile) e esecuzione CP_3
nel 2019 dei lavori straordinari di messa in sicurezza deliberati dal , danni CP_1
in relazione ai quali viene avanzata formale richiesta di accertamento mediante c.t.u..
Alla luce di quanto sopra illustrato, parte attrice avanzava le seguenti domande:
“dare atto che il condomino avv. si è reso sempre disponibile a saldare ogni Parte_1
suo debito nei confronti del condominio, previa esibizione della documentazione fiscale e contabile e del criterio di riparto adottato;
accogliere l'opposizione …ed accertare che il creditore .......... non ha diritto a procedere esecutivamente;
in accoglimento della domanda riconvenzionale in compensazione condannare il condominio .. al risarcimento dei danni subiti dall'istante che saranno accertati e quantificati con la espletanda consulenza tecnica che sin d'ora si chiede”.
***
Le domande attoree sono – a giudizio di questo Tribunale – infondate, all'infuori della eccezione di compensazione fondata (non già sulla richiesta di risarcimento danni, ma) sulla delibera condominiale del 2018 summenzionata.
Ed infatti, quanto alla prima domanda (“dare atto che il condomino avv. Parte_1
si è reso sempre disponibile a saldare ogni suo debito nei confronti del previa
[...] CP_1
esibizione della documentazione fiscale e contabile e del criterio di riparto adottato”), le eccezioni e richieste sollevate strumentalmente dal UN in sede di adempimento degli oneri condominiali deliberati dall'assemblea condominiale (ed avallati da apposita pronuncia giurisdizionale) o non sono idonee a giustificare l'inadempimento (e, dunque, non costituiscono un fatto estintivo successivo alla formazione del titolo esecutivo) o al più andavano proposte in fase di approvazione della delibera condominiale de qua.
Per quanto riguarda i richiamati provvedimenti di sequestro preventivo o consulenze tecniche, vanno condivise le considerazioni rese nell'ordinanza cautelare nella parte in cui si osserva che tali circostanze non sono incidenti sull'accertamento dell'obbligo di esso opponente di contribuire ai lavori straordinari e urgenti deliberati dal CP_1
11 Il sequestro preventivo dell'intero stabile (per – evidentemente – CP_3
l'inadeguata esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell'immobile già sollecitati nel
2010 dalla Polizia municipale e , dunque, la non eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità) non autorizza certamente il singolo condomino a non Pt_1
adempiere ai propri doveri condominiali consistenti nel pagamento degli oneri connessi all'esecuzione di dette opere.
Analogamente infondata è la “ domanda riconvenzionale in compensazione” volta a “ condannare il condominio .. al risarcimento dei danni subiti dall'istante che saranno accertati e quantificati con la espletanda consulenza tecnica che sin d'ora si chiede”.
Ed infatti, parte attrice con atto di citazione del 16/12/2021 ha già proposto le medesime domande qui in discussione nell'ambito del giudizio incardinato dinnanzi il
Tribunale di Palermo, portante il numero di ruolo 17186/2021 ad oggi in fase di decisione (allegato n.5 della produzione di parte convenuta).
Con tale atto l'avvocato chiedeva di “condannare in solido le parti convenute Pt_1
al risarcimento dei danni in favore dell'Avv. per tutti i danni dallo stesso subiti, e Parte_1
subendi, che saranno accertati a seguito della espletanda consulenza tecnica…in via istruttoria: ammettere consulenza tecnica per accertare e quantificare i danni subiti dalle due unità di proprietà dell'Avv. e le opere necessarie per il ripristino allo status ante delle due unità Parte_1
immobiliari a seguito dei lavori eseguiti dall'impresa “Emmecci srl”.
Come si vede, le domande dispiegate nell'ambito del procedimento di merito già pendente portante il numero di ruolo 17186/2021, dinnanzi il Tribunale di
Palermo, hanno ad oggetto le stesse circostanze e conclusioni proposte nel giudizio in esame.
A questo riguardo, va seguito l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con il seguente pronunciamento:
Sez. U - , Sentenza n. 23225 del 15/11/2016 (Rv. 641764 - 03)
Presidente: CANZIO GIOVANNI. Estensore: MARIA MARGHERITA
CHIARINI. Relatore: MARIA MARGHERITA CHIARINI. P.M. DEL CORE
SERGIO. (Conf.)
12 F. (_)
contro
R.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VENEZIA, 19/06/2012
113 OBBLIGAZIONI IN GENERE - 104 CASI IN CUI LA
COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE
- COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI
VERIFICA Compensazione dei crediti - Controcredito contestato - Dinanzi al medesimo giudice del credito principale o in altro giudizio - Mancanza del presupposto della certezza - Conseguenze - Esclusione della compensazione.
In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337, comma
2, c.p.c, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c..
***
Meritevole di accoglimento è , invece, la eccezione di compensazione, sollevata
(e non contestata in alcun modo da controparte, quanto meno nella comparsa di costituzione o entro i termini – non sfruttati - ex art. 171 ter c.p.c.) sia nella fase cautelare (v. le domande di cui al ricorso in opposizione sopra riportate ) che in quella di merito, relativa alla delibera condominiale del 22.11.2018, con la quale veniva riconosciuto in favore del UN l'importo di Euro 12 mila per i disagi connessi all'esecuzione dei lavori straordinari di messa in sicurezza eseguendi.
L'eccezione in esame – pur se non è indicata espressamente nelle conclusioni della citazione, se non attraverso il richiamo (comunque sufficiente) all'opposizione
13 depositata il 3.5.23 – viene esplicitamente formulata nel corpo del detto atto introduttivo, riprendendo specifica eccezione/domanda sollevata in fase cautelare.
Dalla delibera anzidetta risulta che “il condominio riconoscerà al condomino Parte_1
la somma di € 12.000,00 (circa 1/3 delle somme complessivamente dovute al nelle
[...] Pt_1
casse condominiali)” [cfr. doc. n. 4 fascicolo parte opponente].
Trattasi di fatto (parzialmente) estintivo-modificativo della pretesa avanzata dal creditore procedente occorso in data successiva alla formazione del titolo esecutivo azionato, da individuarsi nella data di emissione della sentenza di primo grado – 2017
– (o – rectius – nella data di conclusione della fase di precisazione-modificazione delle richieste avanzate con l'atto introduttivo del giudizio) e non già (come asserito nella ordinanza cautelare) in quella della pronuncia di appello.
Le preclusioni processuali ed il divieto dello ius novorum propri del giudizio di secondo grado impediscono di sollevare eccezioni nuove rispetto a quelle avanzate davanti al giudice di prime cure: cfr. art. 345 c.p.c.:
Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio (1). Possono tuttavia domandarsi gli interessi [1282 ss. c.c.],
i frutti [820 c.c.] e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa (2).
Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio (3).
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova (4) e non possono essere prodotti nuovi documenti (5), salvo [che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero] (6) che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio (7); cfr. Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 24220 del 02/11/2020 (Rv. 659485 - 01)
Presidente: Estensore: Email_2 Email_3
. Relatore: DI MARZIO PAOLO. P.M.
[...] [...]
. (Conf.) CP_6
F. ( )
contro
A. Parte_3
14 Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 10/12/2014
177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO
TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA
DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Compensazione - Effetti -
Estinzione dei due debiti e non rilevabilità d'ufficio - Estensione al processo tributario
- Sussistenza - Conseguenze - Proponibilità da parte della Amministrazione finanziaria in grado d'appello - Esclusione.
In tema di compensazione, i principi generali enunciati dall'art. 1242, comma 1, c.c., circa l'efficacia estintiva dei due debiti da essa derivante e la sua non rilevabilità d'ufficio dal giudice, sono applicabili anche al giudizio tributario, con la conseguenza che la relativa eccezione non può essere sollevata neppure dall'Amministrazione finanziaria in grado di appello ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, trattandosi di eccezione in senso proprio o stretto;
v. anche:
Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22133 del 24/11/2004 (Rv. 579229 - 01)
Presidente: Giuliano A. Estensore: Trifone F. Relatore: Trifone
F. (Parz. Diff.) Parte_4
CI (RE ed altro) contro ( ed altro) CP_7 Per_2
(Cassa con rinvio, App. Genova, 19 Settembre 2002)
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 030 NUOVE
- APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - Controparte_8
Eccezione di compensazione giudiziale dedotta in primo grado - Precisazione in appello dell'avvenuto accertamento del credito con sentenza passata in giudicata -
Novità dell'eccezione - Configurabilità - Esclusione.
Non costituisce eccezione nuova, inammissibile in appello, la compensazione giudiziale prospettata già in primo grado con riferimento a credito in corso di accertamento in diverso giudizio pendente fra le stesse parti, qualora la parte specifichi in appello che in detto secondo giudizio il credito
è stato definitivamente accertato con l'efficacia di giudicato.
15 Sicché il UN - anche volendo – non avrebbe potuto fare valere la compensazione de qua davanti alla Corte di Appello e legittimamente , pertanto, ha avanzato tale eccezione in questa sede:
Sez. 3, Sentenza n. 2822 del 25/03/1999 (Rv. 524541 - 01)
Presidente: Grossi M. Estensore: F. P.M. Gambardella V. (Diff.) Pt_5
NO (Angelone)
contro
AI RE (Mignone) Controparte_9
(Cassa con rinvio, Giud. Pace Napoli, 30 gennaio 1997).
079 ESECUZIONE FORZATA - 150 OPPOSIZIONI - IN GENERE
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE - Esecuzione fondata su titolo giudiziale passato in cosa giudicata - Deducibilità in sede di opposizione dell'eccezione di compensazione - Limiti.
113 OBBLIGAZIONI IN GENERE - 103 COMPENSAZIONE - IN
GENERE
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE
- COMPENSAZIONE - IN GENERE - Deducibilità in sede di opposizione all'esecuzione forzata - Limiti.
La compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari.
Né a tal fine è necessario che il controcredito opposto risulti da un titolo esecutivo giudiziale o stragiudiziale, essendo sufficiente che si tratti di (come nella fattispecie, alla luce del chiaro contenuto della delibera in esame) diritto omogeneo, certo, liquido ed esigibile, ex art. 1243 c.c. .
***
Richieste istruttorie di parte attrice
Con la memoria ex art. 171 ter c.p.c. venivano avanzate da parte attrice le seguenti richieste istruttorie:
16 Disporre che l'amministratore depositi in giudizio tutta la documentazione fiscale e contabile su cui si fonda il presunto debito del condomino UN;
- Ammettere interrogatorio formale dell'Amministratore protempore del condominio, sig.
come articolato nell'atto introduttivo del giudizio;
CP_2
- Ammettere, altresì, consulenza tecnica affinché il nominando CTU, esaminati gli atti di causa, descriva lo stato attuale dei luoghi, accerti la natura e l'entità degli interventi eseguiti nella proprietà esclusiva e le spese necessarie per il suo ripristino allo status ante, determini la porzione di proprietà esclusiva ceduta al quantifichi il valore della porzione di bene ceduto al CP_1
condominio, e la svalutazione commerciale dell'immobile.
Con la nota di precisazione delle conclusioni, con la prima comparsa conclusionale e con le note autorizzate depositate il 24.4.25, parte attrice chiedeva l'acquisizione di ulteriore documentazione asseritamente formatasi successivamente allo scadere dei termini relativi alla fase istruttoria:
13) copia iscrizione ipotecaria;
14) copia Ordinanza del 14.05.2024 del G.U., Dott.ssa
Pampalone, nel procedimento n. 17186/2021; 15) copia Decreto di archiviazione del 19.11.2019;
16) copia documentazione contabile;
17) copia ripartizione spese straordinarie;
18) copia del verbale di sopralluogo del CTU;
Arch. 19- copia relazione del CTU, Ing. Persona_3 Persona_4
20. Decreto di rigetto n. 2644/25 del Tribunale di Palermo;
21. CTU dell'Ing. nel proc. Per_5
n.17186/21 22. computo metrico dell'Ing. Per_6
Ebbene, da quanto sopra elencato emerge come trattasi di richieste non pertinenti o rilevanti ai fini del decidere, essendo relative ad argomenti, documenti, consulenze tecniche o provvedimenti riguardanti giudizi (anche di natura cautelare) in corso (circa l'accesso forzoso presso l'unità immobiliare di parte attrice al fine del completamento dei lavori straordinari di messa in sicurezza dello stabile condominiale
– sospesi dal settembre 2019 - o in merito alla quantificazione dei danni subiti dal
UN in conseguenza dei detti lavori), tutti vertenti su questioni non strettamente attinenti a quelle in discussione in questo procedimento o (quanto alle singole voci del credito azionato) da formulare nel giudizio esecutivo immobiliare o (quanto alla
17 documentazione contabile) all'amministratore del condominio ove insistono i beni esecutati ed eventualmente da fare valere con apposito giudizio.
***
Quanto alle spese legali, l'accoglimento di una sola delle domande avanzate da parte attrice (senza il riconoscimento di controparte) e per converso il rigetto delle altre domande, compresa quella principale, giustificano la compensazione delle spese legali nella misura di un terzo e la condanna del UN per il resto.
Le spese legali si liquidano in base al D.M. n. 55/2014 in misura pari ai medi relativi allo scaglione di valore del presente giudizio, in ragione dell'importo precettato
(€ 23.249,92), nonché del fatto che il valore della controversia si attesta verso il livello più alto dello scaglione di valore corrispondente (da € 5.201,00 a € 26.000,00).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile indicata in epigrafe, così provvede:
- accoglie la domanda attorea relativa alla eccepita compensazione derivante dal riconoscimento di debito per Euro 12.000,00 contenuto nella delibera condominiale del 22.11.2018;
- rigetta le restanti domande attoree proposte nei confronti della parte convenuta, creditrice procedente;
- condanna parte attrice a rimborsare le spese di lite in favore di parte convenuta, spese che (tenuto conto della compensazione per un terzo delle stesse) liquida nel complessivo importo di € 3.384,00, oltre spese generali nella misura del
15%, Iva e C.P.A. come per legge.
Palermo, 26/10/2025
Il Giudice
IG OM MO
18 19