Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 26/03/2026, n. 5716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5716 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05716/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15504/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15504 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Scozzaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per la dichiarazione di illegittimità
- del silenzio illegittimamente serbato dalla Commissione nazionale per il diritto d'asilo in relazione all'istanza di accesso agli atti presentata il 24 ottobre 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. US AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- la parte ricorrente, a seguito dell’audizione svoltasi dinnanzi alla Commissione nazionale per il diritto d'asilo il giorno 23 luglio 2024 nell’ambito di un procedimento avviato per la revoca/cessazione della protezione accordata al medesimo ricorrente, con istanza di accesso agli atti datata 24 ottobre 2025 ha chiesto alla Commissione nazionale per il diritto d'asilo di “ comunicare informazioni sullo stato del procedimento di revoca/cessazione, trasmettendo il provvedimento decisorio qualora esistente, oltre al verbale dell’audizione di luglio 2024 ”;
- l’Amministrazione non ha fornito risposta alla suddetta istanza nel termine previsto dall’art. 25 legge 241 del 1990;
- con il ricorso ex art. 116 c.p.a. all’odierno esame, il ricorrente lamenta l’illegittimità del silenzio rigetto formatosi sulla richiesta di accesso e chiede “ l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla predetta istanza con l'adozione di un provvedimento espresso ”;
- l’Amministrazione non si è costituita in giudizio malgrado la ritualità della notifica del ricorso;
Ritenuto, nel merito, che il ricorso sia fondato in quanto:
- sussiste il silenzio-diniego dell’Amministrazione sull’istanza di accesso notificata dal ricorrente a mezzo pec il 24 ottobre 2025, essendo decorsi i trenta giorni previsti dall’art. 24, comma 5, l. 241/1990;
- sussiste l’interesse attuale e concreto del ricorrente a prendere visione della richiesta documentazione, interesse correlato ad una situazione giuridicamente tutelata collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, posto che l’accesso è volto a ad acquisire gli atti del procedimento avviato dall’Amministrazione nei confronti del medesimo ricorrente;
Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere accolto e, per l'effetto, nei limiti della domanda presentata, debba essere ordinato all’Amministrazione resistente di concludere il procedimento entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione;
Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite;
Considerato di ammettere, sussistendone i presupposti, al patrocinio delle spese dello Stato il ricorrente e ritenuto di liquidare al difensore a titolo di onorari la somma di euro 942,00, oltre accessori, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ordina all’Amministrazione resistente di concludere il procedimento entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Ammette al patrocinio a spese dello Stato la parte ricorrente e liquida il compenso professionale spettante per l’attività difensiva svolta nel presente giudizio in misura pari a euro 942,00 oltre accessori.
Spese compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
FR LE, Presidente
AN Scali, Primo Referendario
US AN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US AN | FR LE |
IL SEGRETARIO