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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 245/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore
12:00 in composizione monocratica:
VOLINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1965/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202500000743000 BOLLO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202500000743000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il
15/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 05980202500000743000 con la quale l'Agenzia delle entrate - Riscossione sollecitava la ricorrente al pagamento della somma complessiva di
€ 4.222,42, riferibile alle cartelle: n. 05920200017454915000 notificata il 17.06.2024, n.
05920210006028127000 notificata il 27.05.2024 e n. 05920220032067092000 notificata il 17.06.2024 aventi ad oggetto, rispettivamente, le prime due, l'omesso pagamento del bollo auto anni 2015 e 2016, ente impositore Regione Puglia e, l'ultima, l'omesso pagamento dell'imposta di registro nell'anno 2018. Notificata
a mezzo posta in data 21.07.2025. Si impugna solo per tassa auto.
Motivi di ricorso: prescrizione, cartelle mai notificate.
La Regione Puglia e AER si costituiscono ed eccepiscono la regolare notifica degli accertamenti prodromici e delle cartelle, chiedono l'nammissibilità o il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti si rileva che le cartelle di pagamento risultano regolarmente notificate il 11/01/2024 e
06/05/2024 con deposito al comune. Gli accertamenti risultano tutti notificati “per irreperibilità”, ma senza completare la procedura di notificazione con conseguente CAD o CAN per cui dette notifiche non sono regolari.
Venendo meno la conoscenza degli accertamenti prodromici, le stesse cartelle ad essi conseguenti, risultano viziate per carenza di motivazione e comunque, i crediti iscritti , risultano alle date della notifica delle cartelle, già prescritti.
Per tutto quanto detto il Giudice accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato relativamente alle tasse auto.
Vista la controversa giurisprudenza in tema di notificazioni e prescrizioni, compensa le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Compensa le spese di giudizio. Così deciso in Bari il 12 gennaio 2026 Il Giudice Pasquale Volino
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore
12:00 in composizione monocratica:
VOLINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1965/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202500000743000 BOLLO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202500000743000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il
15/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 05980202500000743000 con la quale l'Agenzia delle entrate - Riscossione sollecitava la ricorrente al pagamento della somma complessiva di
€ 4.222,42, riferibile alle cartelle: n. 05920200017454915000 notificata il 17.06.2024, n.
05920210006028127000 notificata il 27.05.2024 e n. 05920220032067092000 notificata il 17.06.2024 aventi ad oggetto, rispettivamente, le prime due, l'omesso pagamento del bollo auto anni 2015 e 2016, ente impositore Regione Puglia e, l'ultima, l'omesso pagamento dell'imposta di registro nell'anno 2018. Notificata
a mezzo posta in data 21.07.2025. Si impugna solo per tassa auto.
Motivi di ricorso: prescrizione, cartelle mai notificate.
La Regione Puglia e AER si costituiscono ed eccepiscono la regolare notifica degli accertamenti prodromici e delle cartelle, chiedono l'nammissibilità o il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti si rileva che le cartelle di pagamento risultano regolarmente notificate il 11/01/2024 e
06/05/2024 con deposito al comune. Gli accertamenti risultano tutti notificati “per irreperibilità”, ma senza completare la procedura di notificazione con conseguente CAD o CAN per cui dette notifiche non sono regolari.
Venendo meno la conoscenza degli accertamenti prodromici, le stesse cartelle ad essi conseguenti, risultano viziate per carenza di motivazione e comunque, i crediti iscritti , risultano alle date della notifica delle cartelle, già prescritti.
Per tutto quanto detto il Giudice accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato relativamente alle tasse auto.
Vista la controversa giurisprudenza in tema di notificazioni e prescrizioni, compensa le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Compensa le spese di giudizio. Così deciso in Bari il 12 gennaio 2026 Il Giudice Pasquale Volino