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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 2262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2262 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 27072/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Susanna Terni Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: assistita e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
TRAGELLA GIOVANNI con studio in VIALE GIUSEPPE MAZZINI, 37 ABBIATEGRASSO presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Rassegnate all'udienza ex art. 473 bis. 22 cpc celebrata in data 11.03.2025
Per parte attrice: insisto per l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso introduttivo
***
Premesso che: le parti hanno contratto matrimonio con rito civile MARCALLO CON CASONE (MI) il 03/04/2009 con rito civile (iscritto a Marcallo Con casone A. 2009- N.
2 -P.I
Dall'unione coniugale in data 04.01.2013 è nato . Persona_1
Le parti si sono separate con sentenza n. 13399/16 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano in data
05.12.2016. Con ricorso depositato presso questo Tribunale ha chiesto la Parte_1 pronuncia di scioglimento del matrimonio, formulando istanza di:
1) Confermare l'affidamento in via esclusiva alla madre del minore con Persona_1 collocamento prevalente presso la medesima anche ai fini della residenza anagrafica.
2) Disporre che il padre possa incontrare il minore in spazio neutro alla presenza di un educatore con cadenza che verrà stabilità dai servizi sociali del comune di Abbiategrasso previa valutazione delle condizioni psicologiche e della volontà del minore.
3) Disporre che Il Sig. versi a , in via anticipata ed entro il giorno 5 CP_1 Parte_1 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore l'importo mensile di euro
400,00 – importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat da maggio 2025 (base di calcolo maggio 2024).
4) Disporre che Il Sig. provvederà, altresì, per il figlio minore al rimborso del 50% delle CP_1 spese mediche e scolastiche, delle spese ricreative e sportive, che si intendono extra-mantenimento in conformità al protocollo d'intesa in uso presso l'Ufficio.
Nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, Controparte_1 non si è costituito in giudizio.
[...]
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc celebrata in data 11.03.2025 il giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha dichiarato la contumacia del convenuto e ha proceduto all'esame della parte attrice, che ha dichiarato: confermo di ottenere la pronuncia di divorzio. Dopo la scarcerazione di mio marito avvenuta nel
2019 non ho più avuto alcun contatto. Subito dopo la scarcerazione lui min chiamava quando aveva voglia, tipo ogni due o tre mesi, per vedere m io non ritenevo che fosse giusto né per me né Per_1 per visto che abbiamo sempre dovuto cavarcela da soli., sia dal punto di vista morale che Per_1 materiale. Consideri che ormai sono due anni che non mi dà nemmeno i 50 euro che mi versava.
Nell'intera vita di il papà lo avrà visto tre o quattro volte, il io ex marito una volta scarcerato Per_1 nonostante la sentenza non si p nemmeno presentato allo Spazio neutro.
ADR: con il lavoretto che sto facendo riesco prendere circa 450 euro al mese. Prendo al 100% l'AU che è di € 201 al mese. Prendo poi 'assegno di inclusione di € 130,00
ADR: vivo in affitto e pago 150 euro ogni al mese. Risco a usufruire del bonus affitti della Regione CP_ Lombardia ed è così riesco a dimostrare all' che mi impegno per pagare.
All'esito il difensore di parte attrice, invitato dal giudice ad interloquire sul punto, ha rappresentato di non aver formulato istanze di natura istruttoria.
Ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei nell'interesse della prole minorenne tenuto conto dell'assenza di urgenza valutata alla luce della situazione del nucleo nell'attualità così come descritta dalla donna e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio e ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di assumere prove, il Giudice delegato ha quindi invitato il procuratore di parte attrice a precisare le proprie conclusioni, ordinando la discussione orale della causa.
Il difensore ha concluso come in epigrafe indicato.
Il giudice delegato ha quindi rimesso la causa al Collegio che l'ha discussa e decisa alla camera di consiglio del 12.03.2025
***
Con riferimento alla pronuncia di scioglimento del matrimonio E' decorso il termine di legge per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio: i coniugi sono comparsi avanti al Presidente per l'udienza ex art 708 c.p.c. in data 29.09.2015 ed il procedimento di separazione si è concluso con sentenza n. 13399/16 ed il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il 24.07.2024
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Con riferimento alla responsabilità genitoriale e al mantenimento della prole.
Come richiesto da parte attrice le condizioni di separazione in punto di affidamento devono trovare integrale conferma in quanto, nel contesto dato, costituiscono la miglior cornice giuridica nell'interesse del minore.
Invero, risulta in atti che il padre non ha mai svolto alcun ruolo nella vita di , Persona_1 essendosi i coniugi esorati quando il piccolo aveva solo tre anni e il convenuto era già detenuto e non avendo l'uomo, successivamente alla scarcerazione avvenuta nel 2019, in alcun modo fornito assistenza morale e materiale al figlio, con il quale non ha alcun contatto e che neppure provvede a mantenere.
Deve pertanto essere disposto l'affido esclusivo del minore alla madre che, di fatto, rappresenta da sempre l'unico genitore di sicuro riferimento per . Persona_1
Invero, il sostanziale disinteresse paterno per tutto quanto concerne gli aspetti salienti della vita del minore impone una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c..
Quanto alle frequentazioni padre/figlio deve essere confermato l'incarico ai SS del comune di
Abbiategrasso – già conferito in sede di separazione personale dei coniugi – a curare il ripristino della relazione tra il genitore e il minore mediante attivazione dello Spazio neutro, solo laddove l'uomo si attivi in tal senso e sempre che dimostri fattivamente e concretamente serietà e continuità nela voler ricostruire una relazione stabile e duratura con , tenuto altresì conto della volontà di Persona_1 quest'ultimo ormai dodicenne.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione del minore deve ritenersi superflua.
Con riferimento al mantenimento della prole che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre. attualmente svolge l'attività di addetta alle pulizie per circa 8 ore alla settimana riuscendo a guadagnare circa € 300 al mese;
percepisce in ragione del 100% l'assegno unico universale pari ad € 150,00 mensili;
gode di un sostegno abitativo erogato dalla regione Lombardia che utilizza per far fronte alle spese abitative dell'immobile assegnatole. Il padre: giovane uomo di 38 anni tenuto CP_2 conto dell'età dello stesso e dell'assenza di documentazione che comprovi limitazioni, deve ritenersi che goda di piena capacità lavorativa
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica del minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di un ragazzo di 12 anni da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in € 300,00 al mese importo da versarsi in vi anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le sole spese extra assegno obbligatorie mediche e scolastiche individuate come da Linee Guida del Tribunale di Milano,
che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di agosto 2024 - il ricorso stato depositato il 24.07.2024 -, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore/ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta
[...] Controparte_1 così provvede:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
con rito civile a MARCALLO CON CASONE (MI) il 03/04/2009 Controparte_1 civile (iscritto a Marcallo Con casone A. 2009- N.
2 -P.I);
AF . Nato il 4.01.2013 in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà Persona_1 collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima/medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
Incarica i SS del comune di Abbiategrasso di curare il ripristino della relazione tra il genitore e il minore mediante attivazione dello Spazio neutro, solo laddove l'uomo si attivi in tal senso e sempre che dimostri fattivamente e concretamente serietà e continuità nela voler ricostruire una relazione stabile e duratura con , tenuto altresì conto della volontà di quest'ultimo ormai Persona_1 dodicenne.
Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla Controparte_1 mensilità di agosto 2024 , nel mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di € 300 mensili oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT
Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
Dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi ai SS del Comune di Abbiategrasso.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.03.2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Anna Cattaneo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Susanna Terni Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: assistita e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
TRAGELLA GIOVANNI con studio in VIALE GIUSEPPE MAZZINI, 37 ABBIATEGRASSO presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Rassegnate all'udienza ex art. 473 bis. 22 cpc celebrata in data 11.03.2025
Per parte attrice: insisto per l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso introduttivo
***
Premesso che: le parti hanno contratto matrimonio con rito civile MARCALLO CON CASONE (MI) il 03/04/2009 con rito civile (iscritto a Marcallo Con casone A. 2009- N.
2 -P.I
Dall'unione coniugale in data 04.01.2013 è nato . Persona_1
Le parti si sono separate con sentenza n. 13399/16 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano in data
05.12.2016. Con ricorso depositato presso questo Tribunale ha chiesto la Parte_1 pronuncia di scioglimento del matrimonio, formulando istanza di:
1) Confermare l'affidamento in via esclusiva alla madre del minore con Persona_1 collocamento prevalente presso la medesima anche ai fini della residenza anagrafica.
2) Disporre che il padre possa incontrare il minore in spazio neutro alla presenza di un educatore con cadenza che verrà stabilità dai servizi sociali del comune di Abbiategrasso previa valutazione delle condizioni psicologiche e della volontà del minore.
3) Disporre che Il Sig. versi a , in via anticipata ed entro il giorno 5 CP_1 Parte_1 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore l'importo mensile di euro
400,00 – importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat da maggio 2025 (base di calcolo maggio 2024).
4) Disporre che Il Sig. provvederà, altresì, per il figlio minore al rimborso del 50% delle CP_1 spese mediche e scolastiche, delle spese ricreative e sportive, che si intendono extra-mantenimento in conformità al protocollo d'intesa in uso presso l'Ufficio.
Nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, Controparte_1 non si è costituito in giudizio.
[...]
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc celebrata in data 11.03.2025 il giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha dichiarato la contumacia del convenuto e ha proceduto all'esame della parte attrice, che ha dichiarato: confermo di ottenere la pronuncia di divorzio. Dopo la scarcerazione di mio marito avvenuta nel
2019 non ho più avuto alcun contatto. Subito dopo la scarcerazione lui min chiamava quando aveva voglia, tipo ogni due o tre mesi, per vedere m io non ritenevo che fosse giusto né per me né Per_1 per visto che abbiamo sempre dovuto cavarcela da soli., sia dal punto di vista morale che Per_1 materiale. Consideri che ormai sono due anni che non mi dà nemmeno i 50 euro che mi versava.
Nell'intera vita di il papà lo avrà visto tre o quattro volte, il io ex marito una volta scarcerato Per_1 nonostante la sentenza non si p nemmeno presentato allo Spazio neutro.
ADR: con il lavoretto che sto facendo riesco prendere circa 450 euro al mese. Prendo al 100% l'AU che è di € 201 al mese. Prendo poi 'assegno di inclusione di € 130,00
ADR: vivo in affitto e pago 150 euro ogni al mese. Risco a usufruire del bonus affitti della Regione CP_ Lombardia ed è così riesco a dimostrare all' che mi impegno per pagare.
All'esito il difensore di parte attrice, invitato dal giudice ad interloquire sul punto, ha rappresentato di non aver formulato istanze di natura istruttoria.
Ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei nell'interesse della prole minorenne tenuto conto dell'assenza di urgenza valutata alla luce della situazione del nucleo nell'attualità così come descritta dalla donna e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio e ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di assumere prove, il Giudice delegato ha quindi invitato il procuratore di parte attrice a precisare le proprie conclusioni, ordinando la discussione orale della causa.
Il difensore ha concluso come in epigrafe indicato.
Il giudice delegato ha quindi rimesso la causa al Collegio che l'ha discussa e decisa alla camera di consiglio del 12.03.2025
***
Con riferimento alla pronuncia di scioglimento del matrimonio E' decorso il termine di legge per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio: i coniugi sono comparsi avanti al Presidente per l'udienza ex art 708 c.p.c. in data 29.09.2015 ed il procedimento di separazione si è concluso con sentenza n. 13399/16 ed il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il 24.07.2024
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Con riferimento alla responsabilità genitoriale e al mantenimento della prole.
Come richiesto da parte attrice le condizioni di separazione in punto di affidamento devono trovare integrale conferma in quanto, nel contesto dato, costituiscono la miglior cornice giuridica nell'interesse del minore.
Invero, risulta in atti che il padre non ha mai svolto alcun ruolo nella vita di , Persona_1 essendosi i coniugi esorati quando il piccolo aveva solo tre anni e il convenuto era già detenuto e non avendo l'uomo, successivamente alla scarcerazione avvenuta nel 2019, in alcun modo fornito assistenza morale e materiale al figlio, con il quale non ha alcun contatto e che neppure provvede a mantenere.
Deve pertanto essere disposto l'affido esclusivo del minore alla madre che, di fatto, rappresenta da sempre l'unico genitore di sicuro riferimento per . Persona_1
Invero, il sostanziale disinteresse paterno per tutto quanto concerne gli aspetti salienti della vita del minore impone una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c..
Quanto alle frequentazioni padre/figlio deve essere confermato l'incarico ai SS del comune di
Abbiategrasso – già conferito in sede di separazione personale dei coniugi – a curare il ripristino della relazione tra il genitore e il minore mediante attivazione dello Spazio neutro, solo laddove l'uomo si attivi in tal senso e sempre che dimostri fattivamente e concretamente serietà e continuità nela voler ricostruire una relazione stabile e duratura con , tenuto altresì conto della volontà di Persona_1 quest'ultimo ormai dodicenne.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione del minore deve ritenersi superflua.
Con riferimento al mantenimento della prole che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre. attualmente svolge l'attività di addetta alle pulizie per circa 8 ore alla settimana riuscendo a guadagnare circa € 300 al mese;
percepisce in ragione del 100% l'assegno unico universale pari ad € 150,00 mensili;
gode di un sostegno abitativo erogato dalla regione Lombardia che utilizza per far fronte alle spese abitative dell'immobile assegnatole. Il padre: giovane uomo di 38 anni tenuto CP_2 conto dell'età dello stesso e dell'assenza di documentazione che comprovi limitazioni, deve ritenersi che goda di piena capacità lavorativa
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica del minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di un ragazzo di 12 anni da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in € 300,00 al mese importo da versarsi in vi anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le sole spese extra assegno obbligatorie mediche e scolastiche individuate come da Linee Guida del Tribunale di Milano,
che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di agosto 2024 - il ricorso stato depositato il 24.07.2024 -, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore/ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta
[...] Controparte_1 così provvede:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
con rito civile a MARCALLO CON CASONE (MI) il 03/04/2009 Controparte_1 civile (iscritto a Marcallo Con casone A. 2009- N.
2 -P.I);
AF . Nato il 4.01.2013 in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà Persona_1 collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima/medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
Incarica i SS del comune di Abbiategrasso di curare il ripristino della relazione tra il genitore e il minore mediante attivazione dello Spazio neutro, solo laddove l'uomo si attivi in tal senso e sempre che dimostri fattivamente e concretamente serietà e continuità nela voler ricostruire una relazione stabile e duratura con , tenuto altresì conto della volontà di quest'ultimo ormai Persona_1 dodicenne.
Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla Controparte_1 mensilità di agosto 2024 , nel mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di € 300 mensili oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT
Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
Dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi ai SS del Comune di Abbiategrasso.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.03.2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Anna Cattaneo