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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 7652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7652 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V civile nel Collegio composto da: dott.ssa NA D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera relatrice dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera riunitasi in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi al n. 106/2020, posta in deliberazione con ordinanza del 24.09.2025
TRA
C.F./ P. I.V.A. ) Parte_1 P.IVA_1
(Avv. Achille Buonafede del Foro di Roma) appellante
E
(C.F. ), in proprio e nella qualità di erede Controparte_1 C.F._1
di e di Persona_1 Persona_2
(Avv. Angelo Di Silvio del Foro di Viterbo) appellata
**
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 742/2019, non notificata, emessa dal
Tribunale di Viterbo in seno al giudizio di primo grado portante il n. R.G. 2968/2016.
** RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con sentenza n. 742/2019, pubblicata in data 06.06.2019 in seno al giudizio di primo grado portante il n. R.G. 742/2019, non notificata, il Tribunale di Viterbo, in parziale accoglimento della domanda spiegata da e da Controparte_1
- che avevano agito nei confronti della Persona_2 Parte_1
per ottenere il riconoscimento dell'integrale indennizzo del sinistro
[...]
coperto dalla polizza di assicurazione sulla vita sottoscritta dal congiunto per l'importo di € 19.360,00 - ha condannato la società Persona_1
convenuta al pagamento in favore delle parti attrici della minor somma di €
15.488,64, compensando per metà le spese di lite, per il resto poste a carico della parte soccombente.
In particolare, il primo giudice ha escluso l'ipotesi dell'art. 1892 c.c. e ritenuto che, nel caso di specie, “trova[sse] applicazione l'art. 1893 c.c., secondo cui qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, la somma dovuta dall'assicurazione va ridotta in misura proporzionale” (cfr. pag. 3 sent.), di talché questi avesse diritto all'importo dell'indennizzo ridotto nella misura del
20%, sulla scorta della ritenuta incidenza delle omissioni “rispetto alla causa del decesso” (cfr. ancora pag. 3 sent.).
2. Con rituale atto di citazione in appello, la ha Parte_1
impugnato la predetta sentenza, chiedendo alla Corte l'accoglimento delle seguenti rassegnate conclusioni:
“1. Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, in riforma della sentenza n. 742/2019 depositata dal Tribunale di Viterbo, sez. I civile –
Dott. Bonato in data 6.6.2019 a definizione del giudizio inter partes iscritto sub
RG n. 2968/2916, non notificata ed in integrale accoglimento delle conclusioni formulate nel giudizio di primo grado:
a. “1.1. rigettare integralmente le avverse domande tutte, in quanto inammissibili, improponibili, improcedibili e, comunque, destituite di fondamento alcuno, così in punto di fatto, come in linea di diritto”; b. “1.2. solo in linea subordinata, in accoglimento delle eccezioni e rilievi tutti svolti in atti dalla Compagnia convenuta, nella denegata e non creduta ipotesi di esclusione del dolo o della colpa grave del Contraente deceduto in relazione alle false e/o inesatte e reticenti dichiarazioni rese alla Compagnia in occasione della sottoscrizione del contratto per cui è causa, disporre la liquidazione da parte di di Parte_1
una somma inferiore a quella di cui alla prestazione assicurativa, ai sensi dell'art. 1893 c.c., a fronte ed in ragione – e nella misura della relativa incidenza – dell'oggettiva sussistenza di dette false, inesatte e reticenti dichiarazioni reticente da parte del Contraente-Assicurato”;
c. “1.3. con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, accessori di legge”;
“2. Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”;
“3. Disponendo ogni consequenziale provvedimento restitutorio in conseguenza dell'accoglimento dei motivi del presente gravame, con condanna delle appellate a restituire e corrispondere a la somma di Parte_1
€ 18.406,88 o il diverso importo ritenuto di giustizia, con interessi di legge dalla data dell'avvenuto pagamento il 13.06.2019 all'effettivo saldo”.
3. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in formato telematico, si è costituita l'appellata , in proprio e nella qualità di erede di Controparte_1
e di (nelle more deceduta), concludendo come Persona_1 Persona_2
da conclusioni di seguito riportate:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare”:
a. “in via preliminare: dichiarare inammissibile e comunque rigettare poiché infondato in fatto e in diritto l'appello proposto dalla
[...]
ai sensi dell'art. 358 c.p.c., e per l'effetto Parte_1 confermare la sentenza n. 742/2019 resa dal Tribunale Civile di Viterbo nel procedimento avente n. R.G. 2968/2016”;
b. “in via principale nel merito: accertare e dichiarare indennizzabile il sinistro in termini di polizza assicurativa sottoscritta e per l'effetto condannare la in p.l.r.p.t. a risarcire Parte_1
integralmente l'evento assicurato nella somma di euro 19.360,80 o nella maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa”;
c. “in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, voglia ridurre l'importo dovuto a titolo di indennizzo in misura proporzionale alla differenza fra il premio pagato e quello che sarebbe stato richiesto conoscendo l'esatta situazione del rischio”;
d. “in ogni caso condannare in p.l.r.p.t. al Parte_1
pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio oltre accessori di legge in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario”.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127-ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza in trattazione scritta, fissata per il 18.09.2025.
**
4. Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
5. Il presente procedimento trae origine dalla pretesa di e di Controparte_1
di ottenere la condanna della società assicuratrice Persona_2 [...]
previo accertamento dell'indennizzabilità del sinistro ed Parte_1
in forza dei relativi diritti di polizza, al pagamento della somma di € 19.360,80 ovvero, in via gradata, dell'importo ridotto in misura proporzionale rispetto alle reali condizioni di salute del contraente al momento della sottoscrizione del contratto. In particolare, in data 10.05.2012 sottoscriveva con la Persona_1 [...]
una polizza vita collettiva (cfr. doc. 1 comp. primo grado), Parte_1
per una somma assicurata, pari all'importo finanziato dell'abbinato prestito personale, di € 19.360,80.
6. Con lettera raccomandata pervenuta all'assicuratrice in data 23.07.2015
(cfr. doc. 2 comp. primo grado), l'odierna appellata quale Persona_2
avente causa dell'assicurato, denunciava il sinistro a Parte_1
Con corrispondenza del 21.08.2015, la società assicuratrice contestava l'indennizzabilità del sinistro, precisando che “l'analisi della documentazione medica pervenuta ha evidenziato un quadro clinico preesistente la stipula e noto all'assicurato che, qualora dichiarato in sede di sottoscrizione del contratto, non avrebbe consentito alla compagnia di accordare la copertura assicurativa richiesta. Tanto premesso, la richiesta di liquidazione inoltrata non può trovare accoglimento” (cfr. doc. 5 comp. primo grado).
**
7. L'appello proposto dalla società assicuratrice è fondato, per le ragioni che seguono.
8. In sede di doglianza principale, la denuncia Parte_1
l'illegittimità della sentenza di prime cure, sulla scorta dell'asserita erronea applicazione del disposto degli artt. 1892 e 2697 c.c.
In particolare, l'odierna appellante sostiene che “diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale adito, ad alcun titolo poteva dubitarsi della legittimità della condotta serbata dalla Compagnia convenuta, nel negare alle attrici la liquidazione della prestazione assicurata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892
c.c., in fattispecie nella quale, solo in esito al verificarsi del sinistro, la compagnia deducente aveva appreso delle reticenze del contraente assicurato relative a circostanze decisive, costituite da particolari patologie dallo stesso taciute all'atto della sottoscrizione della polizza […]” (cfr. pag. 15 app.). Sul punto, va premesso che il motivo di gravame non si presta alla censura d'inammissibilità sollevata dalla parte appellata in virtù del disposto dell'art. 345
c.p.c., atteso che l'Assicurazione non ha formulato in questa sede alcuna nuova domanda di annullamento del contratto, ma si è limitata a reiterare l'impostazione difensiva assunta nel giudizio di primo grado, ove aveva invocato la violazione dell'obbligo informativo da parte dell'assicurato, ai (soli) fini di paralizzare l'avversa pretesa volta alla corresponsione dell'indennizzo.
Ciò posto e passando all'esame del merito, è emerso dagli atti come, in data
10.05.2012, l'assicurato abbia dichiarato, tra le altre cose, Persona_1
“di non aver mai sofferto di […] malattie dell'apparato cardiovascolare”, oltreché “di non essere mai stato ricoverato in case di cura e ospedali per le suddette malattie” (cfr. doc. 1 comp. primo grado).
Tuttavia, risulta parimenti dalla documentazione clinica dell versata in Per_2
atti, compilata nel 2013 dall'Istituto EG EN (cfr. doc. 2 comp. primo grado), come l'assicurato avesse di contro già sofferto di malattie dell'apparato cardiovascolare (“ipercolesterolemia, sindr. Coronaria acuta operata nel 2011
(BPAC), ipertensione arteriosa sistemica, diabete mellito”), nonché fosse già stato sottoposto ad interventi chirurgici anche invasivi (“appendicectomia all'età di 15 anni;
tonsillectomia all'età di 25 anni;
plastica ernia disco L5-S
(1997); quadruplice BPAC so IVA, PL e M.O. nel 2011 per sindrome coronarica acuta”). E difatti, in sede di questionario per il medico curante, il dott. Per_3
che aveva avuto in cura l sin dal 1994, dichiarava che
[...] Per_2
l'assicurato era stato affetto da “cardiopatia ischemica, diabete mellito, K polmonare” (cfr. doc. 3 comp. primo grado); infermità pregresse, quelle qui complessivamente elencate, che non sono state oggetto di contestazione alcuna da parte dell'odierna appellata nel corso del giudizio.
Ciò posto, l'art. 1892 c.c. regola la fattispecie delle dichiarazioni inesatte e delle reticenze dell'assicurato, tali da inficiare la corretta formazione del consenso della società assicurativa;
nel fare ciò, la legge ha stabilito un'annullabilità speciale della polizza, prevedendo la caducazione del contratto “quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave”, fermo il termine di decadenza di tre mesi utile per l'assicuratore ai fini di esercitare la relativa impugnazione.
Al contrario, il disposto dell'art. 1893 c.c., qui applicato dal giudice di primo grado, prevede la diversa e meno severa ipotesi della reticenza assicurativa, tale da determinare la sola riduzione in proporzione della somma dovuta dall'assicurazione.
Nel caso di specie, ritiene la Corte che il comportamento dell'assicurato sia da ricondursi quantomeno all'atteggiamento soggettivo della colpa grave, ragionevolmente ben essendo edotto l' in sede di stipula, di aver sofferto Per_2
di rilevanti infermità e, soprattutto, di esser stato sottoposto ad interventi chirurgici di indubbia invasività.
Tanto basta, invero, a determinare l'accoglimento della censura, dal momento che a nulla vale la disamina del nesso causale eventualmente intercorrente tra la circostanza oggetto di reticenza (le infermità ed i ricoveri pregressi) e la causa del decesso dell'assicurato (“insufficienza respiratoria in neoplasia polmonare metastatizzata”: cfr. doc. 2 comp. primo grado); ne consegue che, ancorché condivisibile in punto di fatto, non è rilevante nel caso di specie la prospettazione della parte appellata, per cui “è di tutta evidenza come la malattia riscontrata solo nel 2013, sorta e/o comunque diagnosticata successivamente alla stipula della polizza assicurativa, sia stata l'unica ed esclusiva causa del decesso che, si ribadisce, si determinava per causa diversa ed indipendente dallo stato di salute pregresso e non assolutamente collegabile alla dipartita dell'assicurato”
(cfr. pag. 9 comparsa).
Né può effettivamente rilevare, ai fini di escludere la configurazione dell'elemento soggettivo richiesto dalla legge, la pretesa convinzione dell di godere di buona salute al momento della sottoscrizione della Per_2
polizza (cfr. testimonianza dott. , integrando, questa, una circostanza Per_3
del tutto neutrale rispetto alla reticenza informativa in esame. E difatti, l'art. 1892 c.c. è posto a presidio della corretta formazione del sinallagma contrattuale e, in ispecie, della lineare formazione della volontà della società assicuratrice;
di qui, ciò che rileva è l'efficienza causale dell'omissione non già con riguardo all'evento-morte, quanto piuttosto alla determinazione a contrarre della compagnia assicurativa, la quale, se fosse stata a conoscenza delle circostanze sottaciute, verosimilmente non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe concluso a condizioni differenti. Prova ne è, invero, che la legge ha ascritto il rimedio di cui all'art. 1892 c.c. all'alveo delle ipotesi di annullabilità, poste a rimedio dei vizi del consenso.
L'impostazione qui assunta trova, peraltro, conforto nella giurisprudenza di legittimità, la quale non ha mancato di chiarire, a ricognizione dei principi generali, che la dichiarazione inesatta ex art. 1892 c.c. è idonea a comportare un'alterazione genetica dell'equilibrio contrattuale, sì da deformare il trasferimento del rischio (cfr. Cass., Sez. III, n. 32017/2024).
In accoglimento del primo motivo di gravame e in riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta da deve essere, quindi, Controparte_1
respinta, restando per l'effetto assorbita la seconda censura afferente all'erronea applicazione dell'art. 1893 c.c..
9. Segue la condanna della parte appellata a rifondere quanto già percepito dall'assicuratrice in virtù della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado a titolo di sorte capitale, pari a € 15.488,64 (nella somma accertata dal primo giudice: cfr. sentenza e cfr. doc. 4 app.), oltre interessi dal momento del pagamento al saldo.
10. Le spese, che seguono la soccombenza nel doppio grado di giudizio, si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei minimi tabellari - in ragione del corrispondente livello di complessità della controversia - e con esclusione per la presente fase della voce trattazione/istruttoria, atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
**
P.Q.M.
La Corte, così come composta nel Collegio indicato in epigrafe, definitivamente pronunziando, ogni altra contraria istanza disattesa, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 742/19 emessa dal Tribunale di Viterbo:
1) rigetta la domanda proposta da;
Controparte_1
2) condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquida per il primo in € 2.738,50 e per il secondo in complessivi € 2.384,00, di cui € 400,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%.
3) condanna l'appellata alla restituzione di quanto già percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, nei termini di cui in parte motiva.
In Roma, così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
La Consigliera est. Dott.ssa Maria Grazia Serafin
La Presidente
Dott.ssa NA D'Avino
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato in tirocinio ordinario dr. Alessandro Imperia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V civile nel Collegio composto da: dott.ssa NA D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera relatrice dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera riunitasi in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi al n. 106/2020, posta in deliberazione con ordinanza del 24.09.2025
TRA
C.F./ P. I.V.A. ) Parte_1 P.IVA_1
(Avv. Achille Buonafede del Foro di Roma) appellante
E
(C.F. ), in proprio e nella qualità di erede Controparte_1 C.F._1
di e di Persona_1 Persona_2
(Avv. Angelo Di Silvio del Foro di Viterbo) appellata
**
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 742/2019, non notificata, emessa dal
Tribunale di Viterbo in seno al giudizio di primo grado portante il n. R.G. 2968/2016.
** RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con sentenza n. 742/2019, pubblicata in data 06.06.2019 in seno al giudizio di primo grado portante il n. R.G. 742/2019, non notificata, il Tribunale di Viterbo, in parziale accoglimento della domanda spiegata da e da Controparte_1
- che avevano agito nei confronti della Persona_2 Parte_1
per ottenere il riconoscimento dell'integrale indennizzo del sinistro
[...]
coperto dalla polizza di assicurazione sulla vita sottoscritta dal congiunto per l'importo di € 19.360,00 - ha condannato la società Persona_1
convenuta al pagamento in favore delle parti attrici della minor somma di €
15.488,64, compensando per metà le spese di lite, per il resto poste a carico della parte soccombente.
In particolare, il primo giudice ha escluso l'ipotesi dell'art. 1892 c.c. e ritenuto che, nel caso di specie, “trova[sse] applicazione l'art. 1893 c.c., secondo cui qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, la somma dovuta dall'assicurazione va ridotta in misura proporzionale” (cfr. pag. 3 sent.), di talché questi avesse diritto all'importo dell'indennizzo ridotto nella misura del
20%, sulla scorta della ritenuta incidenza delle omissioni “rispetto alla causa del decesso” (cfr. ancora pag. 3 sent.).
2. Con rituale atto di citazione in appello, la ha Parte_1
impugnato la predetta sentenza, chiedendo alla Corte l'accoglimento delle seguenti rassegnate conclusioni:
“1. Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, in riforma della sentenza n. 742/2019 depositata dal Tribunale di Viterbo, sez. I civile –
Dott. Bonato in data 6.6.2019 a definizione del giudizio inter partes iscritto sub
RG n. 2968/2916, non notificata ed in integrale accoglimento delle conclusioni formulate nel giudizio di primo grado:
a. “1.1. rigettare integralmente le avverse domande tutte, in quanto inammissibili, improponibili, improcedibili e, comunque, destituite di fondamento alcuno, così in punto di fatto, come in linea di diritto”; b. “1.2. solo in linea subordinata, in accoglimento delle eccezioni e rilievi tutti svolti in atti dalla Compagnia convenuta, nella denegata e non creduta ipotesi di esclusione del dolo o della colpa grave del Contraente deceduto in relazione alle false e/o inesatte e reticenti dichiarazioni rese alla Compagnia in occasione della sottoscrizione del contratto per cui è causa, disporre la liquidazione da parte di di Parte_1
una somma inferiore a quella di cui alla prestazione assicurativa, ai sensi dell'art. 1893 c.c., a fronte ed in ragione – e nella misura della relativa incidenza – dell'oggettiva sussistenza di dette false, inesatte e reticenti dichiarazioni reticente da parte del Contraente-Assicurato”;
c. “1.3. con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, accessori di legge”;
“2. Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”;
“3. Disponendo ogni consequenziale provvedimento restitutorio in conseguenza dell'accoglimento dei motivi del presente gravame, con condanna delle appellate a restituire e corrispondere a la somma di Parte_1
€ 18.406,88 o il diverso importo ritenuto di giustizia, con interessi di legge dalla data dell'avvenuto pagamento il 13.06.2019 all'effettivo saldo”.
3. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in formato telematico, si è costituita l'appellata , in proprio e nella qualità di erede di Controparte_1
e di (nelle more deceduta), concludendo come Persona_1 Persona_2
da conclusioni di seguito riportate:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare”:
a. “in via preliminare: dichiarare inammissibile e comunque rigettare poiché infondato in fatto e in diritto l'appello proposto dalla
[...]
ai sensi dell'art. 358 c.p.c., e per l'effetto Parte_1 confermare la sentenza n. 742/2019 resa dal Tribunale Civile di Viterbo nel procedimento avente n. R.G. 2968/2016”;
b. “in via principale nel merito: accertare e dichiarare indennizzabile il sinistro in termini di polizza assicurativa sottoscritta e per l'effetto condannare la in p.l.r.p.t. a risarcire Parte_1
integralmente l'evento assicurato nella somma di euro 19.360,80 o nella maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa”;
c. “in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, voglia ridurre l'importo dovuto a titolo di indennizzo in misura proporzionale alla differenza fra il premio pagato e quello che sarebbe stato richiesto conoscendo l'esatta situazione del rischio”;
d. “in ogni caso condannare in p.l.r.p.t. al Parte_1
pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio oltre accessori di legge in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario”.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127-ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza in trattazione scritta, fissata per il 18.09.2025.
**
4. Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
5. Il presente procedimento trae origine dalla pretesa di e di Controparte_1
di ottenere la condanna della società assicuratrice Persona_2 [...]
previo accertamento dell'indennizzabilità del sinistro ed Parte_1
in forza dei relativi diritti di polizza, al pagamento della somma di € 19.360,80 ovvero, in via gradata, dell'importo ridotto in misura proporzionale rispetto alle reali condizioni di salute del contraente al momento della sottoscrizione del contratto. In particolare, in data 10.05.2012 sottoscriveva con la Persona_1 [...]
una polizza vita collettiva (cfr. doc. 1 comp. primo grado), Parte_1
per una somma assicurata, pari all'importo finanziato dell'abbinato prestito personale, di € 19.360,80.
6. Con lettera raccomandata pervenuta all'assicuratrice in data 23.07.2015
(cfr. doc. 2 comp. primo grado), l'odierna appellata quale Persona_2
avente causa dell'assicurato, denunciava il sinistro a Parte_1
Con corrispondenza del 21.08.2015, la società assicuratrice contestava l'indennizzabilità del sinistro, precisando che “l'analisi della documentazione medica pervenuta ha evidenziato un quadro clinico preesistente la stipula e noto all'assicurato che, qualora dichiarato in sede di sottoscrizione del contratto, non avrebbe consentito alla compagnia di accordare la copertura assicurativa richiesta. Tanto premesso, la richiesta di liquidazione inoltrata non può trovare accoglimento” (cfr. doc. 5 comp. primo grado).
**
7. L'appello proposto dalla società assicuratrice è fondato, per le ragioni che seguono.
8. In sede di doglianza principale, la denuncia Parte_1
l'illegittimità della sentenza di prime cure, sulla scorta dell'asserita erronea applicazione del disposto degli artt. 1892 e 2697 c.c.
In particolare, l'odierna appellante sostiene che “diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale adito, ad alcun titolo poteva dubitarsi della legittimità della condotta serbata dalla Compagnia convenuta, nel negare alle attrici la liquidazione della prestazione assicurata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892
c.c., in fattispecie nella quale, solo in esito al verificarsi del sinistro, la compagnia deducente aveva appreso delle reticenze del contraente assicurato relative a circostanze decisive, costituite da particolari patologie dallo stesso taciute all'atto della sottoscrizione della polizza […]” (cfr. pag. 15 app.). Sul punto, va premesso che il motivo di gravame non si presta alla censura d'inammissibilità sollevata dalla parte appellata in virtù del disposto dell'art. 345
c.p.c., atteso che l'Assicurazione non ha formulato in questa sede alcuna nuova domanda di annullamento del contratto, ma si è limitata a reiterare l'impostazione difensiva assunta nel giudizio di primo grado, ove aveva invocato la violazione dell'obbligo informativo da parte dell'assicurato, ai (soli) fini di paralizzare l'avversa pretesa volta alla corresponsione dell'indennizzo.
Ciò posto e passando all'esame del merito, è emerso dagli atti come, in data
10.05.2012, l'assicurato abbia dichiarato, tra le altre cose, Persona_1
“di non aver mai sofferto di […] malattie dell'apparato cardiovascolare”, oltreché “di non essere mai stato ricoverato in case di cura e ospedali per le suddette malattie” (cfr. doc. 1 comp. primo grado).
Tuttavia, risulta parimenti dalla documentazione clinica dell versata in Per_2
atti, compilata nel 2013 dall'Istituto EG EN (cfr. doc. 2 comp. primo grado), come l'assicurato avesse di contro già sofferto di malattie dell'apparato cardiovascolare (“ipercolesterolemia, sindr. Coronaria acuta operata nel 2011
(BPAC), ipertensione arteriosa sistemica, diabete mellito”), nonché fosse già stato sottoposto ad interventi chirurgici anche invasivi (“appendicectomia all'età di 15 anni;
tonsillectomia all'età di 25 anni;
plastica ernia disco L5-S
(1997); quadruplice BPAC so IVA, PL e M.O. nel 2011 per sindrome coronarica acuta”). E difatti, in sede di questionario per il medico curante, il dott. Per_3
che aveva avuto in cura l sin dal 1994, dichiarava che
[...] Per_2
l'assicurato era stato affetto da “cardiopatia ischemica, diabete mellito, K polmonare” (cfr. doc. 3 comp. primo grado); infermità pregresse, quelle qui complessivamente elencate, che non sono state oggetto di contestazione alcuna da parte dell'odierna appellata nel corso del giudizio.
Ciò posto, l'art. 1892 c.c. regola la fattispecie delle dichiarazioni inesatte e delle reticenze dell'assicurato, tali da inficiare la corretta formazione del consenso della società assicurativa;
nel fare ciò, la legge ha stabilito un'annullabilità speciale della polizza, prevedendo la caducazione del contratto “quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave”, fermo il termine di decadenza di tre mesi utile per l'assicuratore ai fini di esercitare la relativa impugnazione.
Al contrario, il disposto dell'art. 1893 c.c., qui applicato dal giudice di primo grado, prevede la diversa e meno severa ipotesi della reticenza assicurativa, tale da determinare la sola riduzione in proporzione della somma dovuta dall'assicurazione.
Nel caso di specie, ritiene la Corte che il comportamento dell'assicurato sia da ricondursi quantomeno all'atteggiamento soggettivo della colpa grave, ragionevolmente ben essendo edotto l' in sede di stipula, di aver sofferto Per_2
di rilevanti infermità e, soprattutto, di esser stato sottoposto ad interventi chirurgici di indubbia invasività.
Tanto basta, invero, a determinare l'accoglimento della censura, dal momento che a nulla vale la disamina del nesso causale eventualmente intercorrente tra la circostanza oggetto di reticenza (le infermità ed i ricoveri pregressi) e la causa del decesso dell'assicurato (“insufficienza respiratoria in neoplasia polmonare metastatizzata”: cfr. doc. 2 comp. primo grado); ne consegue che, ancorché condivisibile in punto di fatto, non è rilevante nel caso di specie la prospettazione della parte appellata, per cui “è di tutta evidenza come la malattia riscontrata solo nel 2013, sorta e/o comunque diagnosticata successivamente alla stipula della polizza assicurativa, sia stata l'unica ed esclusiva causa del decesso che, si ribadisce, si determinava per causa diversa ed indipendente dallo stato di salute pregresso e non assolutamente collegabile alla dipartita dell'assicurato”
(cfr. pag. 9 comparsa).
Né può effettivamente rilevare, ai fini di escludere la configurazione dell'elemento soggettivo richiesto dalla legge, la pretesa convinzione dell di godere di buona salute al momento della sottoscrizione della Per_2
polizza (cfr. testimonianza dott. , integrando, questa, una circostanza Per_3
del tutto neutrale rispetto alla reticenza informativa in esame. E difatti, l'art. 1892 c.c. è posto a presidio della corretta formazione del sinallagma contrattuale e, in ispecie, della lineare formazione della volontà della società assicuratrice;
di qui, ciò che rileva è l'efficienza causale dell'omissione non già con riguardo all'evento-morte, quanto piuttosto alla determinazione a contrarre della compagnia assicurativa, la quale, se fosse stata a conoscenza delle circostanze sottaciute, verosimilmente non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe concluso a condizioni differenti. Prova ne è, invero, che la legge ha ascritto il rimedio di cui all'art. 1892 c.c. all'alveo delle ipotesi di annullabilità, poste a rimedio dei vizi del consenso.
L'impostazione qui assunta trova, peraltro, conforto nella giurisprudenza di legittimità, la quale non ha mancato di chiarire, a ricognizione dei principi generali, che la dichiarazione inesatta ex art. 1892 c.c. è idonea a comportare un'alterazione genetica dell'equilibrio contrattuale, sì da deformare il trasferimento del rischio (cfr. Cass., Sez. III, n. 32017/2024).
In accoglimento del primo motivo di gravame e in riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta da deve essere, quindi, Controparte_1
respinta, restando per l'effetto assorbita la seconda censura afferente all'erronea applicazione dell'art. 1893 c.c..
9. Segue la condanna della parte appellata a rifondere quanto già percepito dall'assicuratrice in virtù della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado a titolo di sorte capitale, pari a € 15.488,64 (nella somma accertata dal primo giudice: cfr. sentenza e cfr. doc. 4 app.), oltre interessi dal momento del pagamento al saldo.
10. Le spese, che seguono la soccombenza nel doppio grado di giudizio, si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei minimi tabellari - in ragione del corrispondente livello di complessità della controversia - e con esclusione per la presente fase della voce trattazione/istruttoria, atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
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P.Q.M.
La Corte, così come composta nel Collegio indicato in epigrafe, definitivamente pronunziando, ogni altra contraria istanza disattesa, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 742/19 emessa dal Tribunale di Viterbo:
1) rigetta la domanda proposta da;
Controparte_1
2) condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquida per il primo in € 2.738,50 e per il secondo in complessivi € 2.384,00, di cui € 400,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%.
3) condanna l'appellata alla restituzione di quanto già percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, nei termini di cui in parte motiva.
In Roma, così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
La Consigliera est. Dott.ssa Maria Grazia Serafin
La Presidente
Dott.ssa NA D'Avino
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato in tirocinio ordinario dr. Alessandro Imperia