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Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/05/2024, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 9994/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Caterina Caniato Giudice dr. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9994/2021 promossa da:
(C.F. , nata a [...]ù) il Parte_1 C.F._1 19/03/1973, con il patrocinio dell'avv. MOTTA CHIARA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
02/09/1969;
RESISTENTE contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per Parte_1
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
2. disporre a carico del padre un assegno di mantenimento mensile per i figli fino all'indipendenza economica pari a € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), da pagare in via anticipata entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le Linee guida del Tribunale di
Monza 7/05/2018; 3. con vittoria di spese di lite.
pagina 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Ricorrono i presupposti per far luogo alla richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi, avendo le risultanze processuali e la cessazione della convivenza da data anteriore all'udienza di comparizione delle parti, evidenziato l'impossibilità della prosecuzione della convivenza e della ricostituzione della comunione morale e materiale tra i coniugi. II. Va altresì pronunciato l'addebito nei confronti del marito, essendo emerso dalle prove assunte nel corso del giudizio che nel mese di aprile 2013 aveva abbandonato improvvisamente la propria CP_1 famiglia dicendo la sera prima ai figli che se ne sarebbe andato, senza addurre giustificazioni a tale comportamento e comunicando via telefono alla moglie qualche settimana dopo che tra loro era finita e che aveva una nuova compagna, circostanza che trovava riscontro nelle foto pubblicate su facebook (in cui era abbracciato alla nuova compagna) e viste dalla figlia nei mesi successivi, oltre che PE conferma nelle dichiarazioni rese dalla sorella dello contattata dalla ricorrente per avere notizia CP_1 del coniuge. Dal momento dell'abbandono della famiglia che in quel periodo viveva a Lima il resistente si è disinteressato della propria famiglia, mantenendo soltanto dei contatti sporadici con la figlia PE
Alle condotte dello in violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale verso il coniuge e CP_1 i figli, oltre che dell'obbligo di fedeltà, va riconosciuta efficienza causale rispetto alla rottura del matrimonio. III. Dal matrimonio sono nati due figli, nel 2000 e nel 2004, entrambi Persona_2 Persona_3 maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, essendo studenti.
In assenza di informazioni sulla situazione lavorativa e reddituale del resistente, che ha avuto altri due figli da donne diverse, a carico dello stesso viene previsto un assegno di importo minimo, onnicomprensivo di ogni spesa, diretto a soddisfare le esigenze primarie dei due figli. IV. Le spese del giudizio, in considerazione della natura del giudizio, degli interessi coinvolti e dell'assenza di opposizione del resistente, vanno dichiarate irripetibili.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
I. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
uniti in matrimonio nel Comune di Milano il 27.12.02; Controparte_1
II. Dispone che copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia inviata a cura del cancelliere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano per le annotazioni a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 2385 parte I anno 2002); III. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, Controparte_1 entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 300,00 mensili onnicomprensivi di ogni spesa,
a titolo di concorso nel mantenimento dei figli fino al conseguimento della loro indipendenza economica;
IV. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 23 maggio 2024.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Caterina Caniato Giudice dr. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9994/2021 promossa da:
(C.F. , nata a [...]ù) il Parte_1 C.F._1 19/03/1973, con il patrocinio dell'avv. MOTTA CHIARA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
02/09/1969;
RESISTENTE contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per Parte_1
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
2. disporre a carico del padre un assegno di mantenimento mensile per i figli fino all'indipendenza economica pari a € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), da pagare in via anticipata entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le Linee guida del Tribunale di
Monza 7/05/2018; 3. con vittoria di spese di lite.
pagina 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Ricorrono i presupposti per far luogo alla richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi, avendo le risultanze processuali e la cessazione della convivenza da data anteriore all'udienza di comparizione delle parti, evidenziato l'impossibilità della prosecuzione della convivenza e della ricostituzione della comunione morale e materiale tra i coniugi. II. Va altresì pronunciato l'addebito nei confronti del marito, essendo emerso dalle prove assunte nel corso del giudizio che nel mese di aprile 2013 aveva abbandonato improvvisamente la propria CP_1 famiglia dicendo la sera prima ai figli che se ne sarebbe andato, senza addurre giustificazioni a tale comportamento e comunicando via telefono alla moglie qualche settimana dopo che tra loro era finita e che aveva una nuova compagna, circostanza che trovava riscontro nelle foto pubblicate su facebook (in cui era abbracciato alla nuova compagna) e viste dalla figlia nei mesi successivi, oltre che PE conferma nelle dichiarazioni rese dalla sorella dello contattata dalla ricorrente per avere notizia CP_1 del coniuge. Dal momento dell'abbandono della famiglia che in quel periodo viveva a Lima il resistente si è disinteressato della propria famiglia, mantenendo soltanto dei contatti sporadici con la figlia PE
Alle condotte dello in violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale verso il coniuge e CP_1 i figli, oltre che dell'obbligo di fedeltà, va riconosciuta efficienza causale rispetto alla rottura del matrimonio. III. Dal matrimonio sono nati due figli, nel 2000 e nel 2004, entrambi Persona_2 Persona_3 maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, essendo studenti.
In assenza di informazioni sulla situazione lavorativa e reddituale del resistente, che ha avuto altri due figli da donne diverse, a carico dello stesso viene previsto un assegno di importo minimo, onnicomprensivo di ogni spesa, diretto a soddisfare le esigenze primarie dei due figli. IV. Le spese del giudizio, in considerazione della natura del giudizio, degli interessi coinvolti e dell'assenza di opposizione del resistente, vanno dichiarate irripetibili.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
I. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
uniti in matrimonio nel Comune di Milano il 27.12.02; Controparte_1
II. Dispone che copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia inviata a cura del cancelliere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano per le annotazioni a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 2385 parte I anno 2002); III. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, Controparte_1 entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 300,00 mensili onnicomprensivi di ogni spesa,
a titolo di concorso nel mantenimento dei figli fino al conseguimento della loro indipendenza economica;
IV. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 23 maggio 2024.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
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