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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 89/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
SARTORE MARTINO, Presidente
GRECO RI TO, Relatore
PRIMICERIO GIUSEPPE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 523/2022 depositato il 26/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Veneto
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVV SOSP RIMB IRES-CONSOLIDATO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 31/07/2020 la società Ricorrente_1 SPA impugna il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale di Venezia venutosi a formare a seguito di istanza di rimborso della somma di € 48.061.877,00 notificata in data 01/08/2018.
Il diritto al rimborso derivava dalla presentazione della Dichiarazione “Consolidato Nazionale e Mondiale
2016” per l'anno d'imposta 2015 (precisamente dal rigo CN22 colonna 2) presentata in data 30/09/2016 dalla Banca_2. Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza della CTP di Venezia
n. 693/1/21 che decretava la spettanza del rimborso. A seguito del passaggio in giudicato della sentenza, la società notificava atto di messa in mora in data 12/05/2022.
Successivamente, in data 16/05/2022, l'Associazione_1 contribuenti della Direzione Regionale del Veneto notificava alla contribuente a mezzo pec un provvedimento di sospensione del rimborso ex art. 23 D.lgs.
472/1997, in considerazione del fatto che i carichi tributari pendenti in capo alla società richiedente sono superiori all'ammontare del rimborso, e ciò sulla base della certificazione rilasciata dalla Direzione Regionale del Piemonte in data 11/03/2022, prot. n. 18893/2022. Chiedeva pertanto alla società di fornire idonea garanzia pari all'importo richiesto;
la Società impugnava l'atto di sospensione con l'odierno ricorso chiedendone l'accoglimento con condanna alle spese di lite.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate- Direzione Regionale di Venezia che, successivamente, comunicava che nelle more del giudizio, verificata l'esistenza delle polizze fideiussorie richieste sui contenziosi pendenti, ha provveduto all'erogazione del rimborso di euro 48.061.877,00 richiesto da Ricorrente_1
SPA.
L'Ufficio chiede pertanto alla Corte di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, a spese di lite compensate, allegando il provvedimento di convalida del rimborso e la documentazione attestante il pagamento del rimborso.
Banca_1 stante l'intervenuto provvedimento di erogazione del rimborso richiesto, nulla opponeva alla dichiarazione di cessata materia del contendere a spese compensate.
Entrambe le parti, pertanto, chiedono che la Corte dichiari l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, svoltasi con le modalità e le presenze come da verbale, la causa viene discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto sopra esposto, in accoglimento della richiesta delle Parti, sussistendone i presupposti di legge, la Corte ritiene di accogliere l'istanza di estinzione del giudizio per la cessata materia del contendere, per intervenuto atto di erogazione del rimborso richiesto, ai sensi dell'articolo 46 del D.lgs. 546/1992, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Venezia, 20 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
MA AN EC AR SA
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
SARTORE MARTINO, Presidente
GRECO RI TO, Relatore
PRIMICERIO GIUSEPPE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 523/2022 depositato il 26/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Veneto
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVV SOSP RIMB IRES-CONSOLIDATO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 31/07/2020 la società Ricorrente_1 SPA impugna il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale di Venezia venutosi a formare a seguito di istanza di rimborso della somma di € 48.061.877,00 notificata in data 01/08/2018.
Il diritto al rimborso derivava dalla presentazione della Dichiarazione “Consolidato Nazionale e Mondiale
2016” per l'anno d'imposta 2015 (precisamente dal rigo CN22 colonna 2) presentata in data 30/09/2016 dalla Banca_2. Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza della CTP di Venezia
n. 693/1/21 che decretava la spettanza del rimborso. A seguito del passaggio in giudicato della sentenza, la società notificava atto di messa in mora in data 12/05/2022.
Successivamente, in data 16/05/2022, l'Associazione_1 contribuenti della Direzione Regionale del Veneto notificava alla contribuente a mezzo pec un provvedimento di sospensione del rimborso ex art. 23 D.lgs.
472/1997, in considerazione del fatto che i carichi tributari pendenti in capo alla società richiedente sono superiori all'ammontare del rimborso, e ciò sulla base della certificazione rilasciata dalla Direzione Regionale del Piemonte in data 11/03/2022, prot. n. 18893/2022. Chiedeva pertanto alla società di fornire idonea garanzia pari all'importo richiesto;
la Società impugnava l'atto di sospensione con l'odierno ricorso chiedendone l'accoglimento con condanna alle spese di lite.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate- Direzione Regionale di Venezia che, successivamente, comunicava che nelle more del giudizio, verificata l'esistenza delle polizze fideiussorie richieste sui contenziosi pendenti, ha provveduto all'erogazione del rimborso di euro 48.061.877,00 richiesto da Ricorrente_1
SPA.
L'Ufficio chiede pertanto alla Corte di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, a spese di lite compensate, allegando il provvedimento di convalida del rimborso e la documentazione attestante il pagamento del rimborso.
Banca_1 stante l'intervenuto provvedimento di erogazione del rimborso richiesto, nulla opponeva alla dichiarazione di cessata materia del contendere a spese compensate.
Entrambe le parti, pertanto, chiedono che la Corte dichiari l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, svoltasi con le modalità e le presenze come da verbale, la causa viene discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto sopra esposto, in accoglimento della richiesta delle Parti, sussistendone i presupposti di legge, la Corte ritiene di accogliere l'istanza di estinzione del giudizio per la cessata materia del contendere, per intervenuto atto di erogazione del rimborso richiesto, ai sensi dell'articolo 46 del D.lgs. 546/1992, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Venezia, 20 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
MA AN EC AR SA