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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 31/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 723/2021 r.g.
Controparte_1
Avv. PERONE GIANLUCA parte attrice
Parte_1
Avv. SPADA MARIA ROSARIA parte convenuta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore opponente:
1. dichiarata l'inesistenza del diritto della a procedere ad esecuzione forzata in forza Parte_1 del titolo azionato in quanto il credito controverso è illiquido e inesigibile e, comunque, estinto per le ragioni dedotte dall'opponente, dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto opposto;
2. condannare parte opposta al rimborso delle spese di lite a norma dell'art. 91 c.p.c.
Per il convenuto opposto:
I. Rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione ex art 624 in quanto infondata per tutto quanto esposto nel presente atto;
II. Rigettare l'opposizione ex art 615, comma 1. cpc proposta dalla in quanto infondata in fatto e diritto;
CP_2
III. Previo accertamento delle somme trattenute da sul corrispettivo previsto dal contratto di sub appalto del CP_2
21.04.2017, intercorso tra la stessa e la in virtù dell'art 6 del contratto stesso, dell'art Controparte_3
29 del D.Lgs 176/2003 e del D.Lgs 50/2016, fissare, ex art 1183, co 2, cc, il termine per l'adempimento ed il conseguente pagamento alla delle somme oggetto dell'ordinanza di assegnazione del Parte_1
05.12.2019, depositata in cancelleria il 10.12.2019, Rep 1249, resa dal Tribunale di Avellino nella procedura esecutiva
RGE 1154/2018.
1 Le ragioni della decisione:
1. In primo luogo, si ritiene corretto esporre breve sintesi degli accadimenti procedimentali, in uno con la descrizione delle argomentazioni elaborate dalle parti.
1.1. Con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 12 luglio 2018, la Parte_1 pignorava i crediti eventualmente maturati dalla propria debitrice
[...] [...] nei confronti di citando debitori e terzi a comparire dinanzi al Controparte_3 CP_2
Tribunale di Avellino.
Con dichiarazione ex art. 547 c.p.c., comunicava di essere debitrice di CP_2 [...] per la somma di € 15.936,78 a titolo di corrispettivi contrattuali, specificando, tuttavia, Controparte_3 che il relativo credito non avrebbe potuto ritenersi esigibile sino a quando la creditrice non avesse consegnato la documentazione attestante il corretto e integrale assolvimento degli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi in merito alle maestranze impegnate sui cantieri in forza di quanto previsto dall'art. 6 del contratto di subappalto (atto da cui scaturiva il debito).
1.2. A seguito di ciò, il G.E., con ordinanza di assegnazione del 5/12/2019, affermava di poter procedere ad “un'assegnazione condizionata, in quanto in caso contrario si consentirebbe al debitore di superare le imposizioni di carattere contrattuale consentendo a terzi di incassare per loro conto (anche all'esito di procedure esecutive) in dispregio della normativa che impone il preventivo rispetto degli obblighi di natura previdenziale»; parimenti rilevava lo stesso G.E. che “l'assegnazione condizionata si giustifica anche in virtù della regola per la quale il terzo non può soggiacere verso il creditore ad obblighi più pregnanti rispetto a quelli sussistenti nei confronti del debitore”.
Coerentemente, nella sezione dispositiva dell'ordinanza di assegnazione del 5/12/2019, il G.E. ha disposto “il pagamento, salvo esazione, da parte di in favore del creditore della somma di euro 15.936,78, CP_2 subordinatamente al verificarsi della condizione di cui al paragrafo 6 del contratto d'appalto” (si veda allegato n. 5 atto di citazione in opposizione).
1.3. In data 23 novembre 2021 la notificava a ordinanza di Parte_1 CP_2 assegnazione in forma esecutiva nonché atto di precetto con cui intimava il pagamento delle somme assegnate, preannunciando, in caso contrario, l'avvio dell'esecuzione forzata.
1.4. Avverso tale atto di precetto ha proposto atto di opposizione l'odierna convenuta, contestando il diritto della creditrice a procedere ad esecuzione forzata in forza del titolo azionato a causa della inesigibilità del credito.
L'opponente, infatti, ha evidenziato che l'ordinanza di assegnazione aveva disposto il pagamento del credito al verificarsi della condizione di esigibilità prevista nel contratto di subappalto;
l'opponente ha eccepito che la condizione non si era verificata.
1.5. Parte convenuta opposta ha ammesso di aver notificato l'atto di precetto “al fine di riuscire a comprendere se il credito pignorato esisteva ancora, se medio tempore era divenuto esigibile” (pag. 3 comparsa conclusionale), poiché
2 il terzo onerato del pagamento, anche a seguito di numerose richieste, non aveva indicato al creditore notizie in ordine all'eventuale avveramento della condizione.
La convenuta opposta ha specificato che, dato il decorso del tempo, “nessuna pretesa può essere avanzata nei confronti dell'opponente per ritenute fiscali o IVA”, causa prescrizione dei relativi diritti (si vedano pagg.
3-5 comparsa conclusionale).
In aggiunta, la convenuta opposta ha rilevato che la clausola contrattuale, da cui deriva la condizionalità apposta all'ordinanza di assegnazione, non era stata comunque ritenuta ostativa da al fine CP_2 di versare € 65.000,00 a nell'ambito del medesimo rapporto (pag. Controparte_3
5-6 comparsa conclusionale).
La convenuta opposta ha evidenziato inoltre l'inidoneità delle prove offerte da parte attrice e volte a dimostrare il mancato avveramento della condizione (non utilità del verbale di accertamento di obbligazione contributiva n. AV00002/2018/242-02 dell'ITL è del 14.11.2018, inopponibilità di tale verbale, inattendibilità dei testi).
Da ultimo, la parte convenuta opposta ha chiesto di fissare termine ex art. 1183, co. 2 c.c. “entro il quale
l'INPS può fare valere la pretesa contributiva”.
1.6. Così individuate le argomentazioni delle parti, deve rilevarsi che all'udienza del 2/11/2022 sono stati sentiti i testimoni e Testimone_1 Testimone_2
Con ordinanza del 29/11/2022 è stata accolta richiesta ex 210 c.p.c.; parte attrice opponente ha ottemperato all'ordine mediante produzione documentale del 18/3/2023.
Con ordinanza del 22/12/2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Occorre procedere affrontando le questioni nel merito.
2.1. Deve rilevarsi che il titolo esecutivo è rappresentato dall'ordinanza di assegnazione del 5/12/2019; tale documento reca chiara condizionalità, consistente nel rinviare a clausola contrattuale che prevede la
“facoltà della committente” di “non corrispondere i pagamenti al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi di effettuazione e versamento delle ritenute fiscali, di versamento dei contributi previdenziali, nonché dei contibuti assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativi ai lavoratori occupati ed il versamento dell'IVA”.
Parte attrice opponente ha dimostrato, attraverso la prova per testi, che la documentazione non era stata effettivamente consegnata né, rispetto a tale affermazione, la convenuta opposta ha presentato una convincente ricostruzione di segno opposto.
2.2. A fronte di tale ricostruzione degli accadimenti, valgono i principi secondo cui “la spedizione del titolo in forma esecutiva postula l'accertamento che non ne sia stata disposta la sospensione della provvisoria esecutività o che lo stesso non sia stato revocato, annullato o cassato. Ed ancora, non potrà provvedersi alla spedizione se non siano provati
3 l'avveramento della condizione sospensiva, l'esecuzione della controprestazione, l'avvenuta scelta nell'obbligazione alternativa” (sul punto si veda Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3967 del 2019).
2.3. Pertanto, il titolo esecutivo consistente nella ordinanza di assegnazione del 5/12/2019 potrebbe essere fatto valere sic et simpliciter nel solo caso di avveramento della condizionalità; deve infatti sostenersi che, in sede di opposizione a precetto, la valutazione può riguardare unicamente l'idoneità del titolo a consentire l'immediata attivazione della procedura esecutiva.
Tale connotato di idoneità invece deve essere ritenuto insussistente nel caso di specie, poiché le ragioni sostanziali formulate dalla convenuta in punto di (im)possibilità di recupero dei crediti previdenziali e assistenziali da parte di lavoratori, di I.N.P.S. ed presupporrebbero una interpretazione del CP_4 titolo che non risulterebbe pienamente conforme al suo chiaro comando.
2.4. Perciò la chiara condizionalità del titolo esecutivo non consente una immediata spedita dello stesso in fase esecutiva, dovendo invece ritenersi la necessità di un ulteriore percorso di accertamento facendo valere la avvenuta assegnazione del credito e le ragioni dell'eventuale mancato avveramento della condizione.
2.5. Correlativamente, data la natura del presente giudizio, non si ritiene ammissibile la richiesta del convenuto opposto, con cui si sollecita la fissazione di termine per consentire a terzi l'eventuale esercizio di diritti collegati alla produzione di documenti indicati nella clausola contrattuale.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi pari ai medi tariffari, in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti e all'attività dalle stesse svolta.
p.q.m.
accoglie l'opposizione e dichiara l'insussistenza del diritto de la a Parte_1 procedere a esecuzione forzata.
Rigetta le ulteriori domande. condanna la in favore di al pagamento delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite quantificate in € 5.077,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Spoleto, 30 marzo 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
4
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 723/2021 r.g.
Controparte_1
Avv. PERONE GIANLUCA parte attrice
Parte_1
Avv. SPADA MARIA ROSARIA parte convenuta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore opponente:
1. dichiarata l'inesistenza del diritto della a procedere ad esecuzione forzata in forza Parte_1 del titolo azionato in quanto il credito controverso è illiquido e inesigibile e, comunque, estinto per le ragioni dedotte dall'opponente, dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto opposto;
2. condannare parte opposta al rimborso delle spese di lite a norma dell'art. 91 c.p.c.
Per il convenuto opposto:
I. Rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione ex art 624 in quanto infondata per tutto quanto esposto nel presente atto;
II. Rigettare l'opposizione ex art 615, comma 1. cpc proposta dalla in quanto infondata in fatto e diritto;
CP_2
III. Previo accertamento delle somme trattenute da sul corrispettivo previsto dal contratto di sub appalto del CP_2
21.04.2017, intercorso tra la stessa e la in virtù dell'art 6 del contratto stesso, dell'art Controparte_3
29 del D.Lgs 176/2003 e del D.Lgs 50/2016, fissare, ex art 1183, co 2, cc, il termine per l'adempimento ed il conseguente pagamento alla delle somme oggetto dell'ordinanza di assegnazione del Parte_1
05.12.2019, depositata in cancelleria il 10.12.2019, Rep 1249, resa dal Tribunale di Avellino nella procedura esecutiva
RGE 1154/2018.
1 Le ragioni della decisione:
1. In primo luogo, si ritiene corretto esporre breve sintesi degli accadimenti procedimentali, in uno con la descrizione delle argomentazioni elaborate dalle parti.
1.1. Con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 12 luglio 2018, la Parte_1 pignorava i crediti eventualmente maturati dalla propria debitrice
[...] [...] nei confronti di citando debitori e terzi a comparire dinanzi al Controparte_3 CP_2
Tribunale di Avellino.
Con dichiarazione ex art. 547 c.p.c., comunicava di essere debitrice di CP_2 [...] per la somma di € 15.936,78 a titolo di corrispettivi contrattuali, specificando, tuttavia, Controparte_3 che il relativo credito non avrebbe potuto ritenersi esigibile sino a quando la creditrice non avesse consegnato la documentazione attestante il corretto e integrale assolvimento degli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi in merito alle maestranze impegnate sui cantieri in forza di quanto previsto dall'art. 6 del contratto di subappalto (atto da cui scaturiva il debito).
1.2. A seguito di ciò, il G.E., con ordinanza di assegnazione del 5/12/2019, affermava di poter procedere ad “un'assegnazione condizionata, in quanto in caso contrario si consentirebbe al debitore di superare le imposizioni di carattere contrattuale consentendo a terzi di incassare per loro conto (anche all'esito di procedure esecutive) in dispregio della normativa che impone il preventivo rispetto degli obblighi di natura previdenziale»; parimenti rilevava lo stesso G.E. che “l'assegnazione condizionata si giustifica anche in virtù della regola per la quale il terzo non può soggiacere verso il creditore ad obblighi più pregnanti rispetto a quelli sussistenti nei confronti del debitore”.
Coerentemente, nella sezione dispositiva dell'ordinanza di assegnazione del 5/12/2019, il G.E. ha disposto “il pagamento, salvo esazione, da parte di in favore del creditore della somma di euro 15.936,78, CP_2 subordinatamente al verificarsi della condizione di cui al paragrafo 6 del contratto d'appalto” (si veda allegato n. 5 atto di citazione in opposizione).
1.3. In data 23 novembre 2021 la notificava a ordinanza di Parte_1 CP_2 assegnazione in forma esecutiva nonché atto di precetto con cui intimava il pagamento delle somme assegnate, preannunciando, in caso contrario, l'avvio dell'esecuzione forzata.
1.4. Avverso tale atto di precetto ha proposto atto di opposizione l'odierna convenuta, contestando il diritto della creditrice a procedere ad esecuzione forzata in forza del titolo azionato a causa della inesigibilità del credito.
L'opponente, infatti, ha evidenziato che l'ordinanza di assegnazione aveva disposto il pagamento del credito al verificarsi della condizione di esigibilità prevista nel contratto di subappalto;
l'opponente ha eccepito che la condizione non si era verificata.
1.5. Parte convenuta opposta ha ammesso di aver notificato l'atto di precetto “al fine di riuscire a comprendere se il credito pignorato esisteva ancora, se medio tempore era divenuto esigibile” (pag. 3 comparsa conclusionale), poiché
2 il terzo onerato del pagamento, anche a seguito di numerose richieste, non aveva indicato al creditore notizie in ordine all'eventuale avveramento della condizione.
La convenuta opposta ha specificato che, dato il decorso del tempo, “nessuna pretesa può essere avanzata nei confronti dell'opponente per ritenute fiscali o IVA”, causa prescrizione dei relativi diritti (si vedano pagg.
3-5 comparsa conclusionale).
In aggiunta, la convenuta opposta ha rilevato che la clausola contrattuale, da cui deriva la condizionalità apposta all'ordinanza di assegnazione, non era stata comunque ritenuta ostativa da al fine CP_2 di versare € 65.000,00 a nell'ambito del medesimo rapporto (pag. Controparte_3
5-6 comparsa conclusionale).
La convenuta opposta ha evidenziato inoltre l'inidoneità delle prove offerte da parte attrice e volte a dimostrare il mancato avveramento della condizione (non utilità del verbale di accertamento di obbligazione contributiva n. AV00002/2018/242-02 dell'ITL è del 14.11.2018, inopponibilità di tale verbale, inattendibilità dei testi).
Da ultimo, la parte convenuta opposta ha chiesto di fissare termine ex art. 1183, co. 2 c.c. “entro il quale
l'INPS può fare valere la pretesa contributiva”.
1.6. Così individuate le argomentazioni delle parti, deve rilevarsi che all'udienza del 2/11/2022 sono stati sentiti i testimoni e Testimone_1 Testimone_2
Con ordinanza del 29/11/2022 è stata accolta richiesta ex 210 c.p.c.; parte attrice opponente ha ottemperato all'ordine mediante produzione documentale del 18/3/2023.
Con ordinanza del 22/12/2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Occorre procedere affrontando le questioni nel merito.
2.1. Deve rilevarsi che il titolo esecutivo è rappresentato dall'ordinanza di assegnazione del 5/12/2019; tale documento reca chiara condizionalità, consistente nel rinviare a clausola contrattuale che prevede la
“facoltà della committente” di “non corrispondere i pagamenti al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi di effettuazione e versamento delle ritenute fiscali, di versamento dei contributi previdenziali, nonché dei contibuti assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativi ai lavoratori occupati ed il versamento dell'IVA”.
Parte attrice opponente ha dimostrato, attraverso la prova per testi, che la documentazione non era stata effettivamente consegnata né, rispetto a tale affermazione, la convenuta opposta ha presentato una convincente ricostruzione di segno opposto.
2.2. A fronte di tale ricostruzione degli accadimenti, valgono i principi secondo cui “la spedizione del titolo in forma esecutiva postula l'accertamento che non ne sia stata disposta la sospensione della provvisoria esecutività o che lo stesso non sia stato revocato, annullato o cassato. Ed ancora, non potrà provvedersi alla spedizione se non siano provati
3 l'avveramento della condizione sospensiva, l'esecuzione della controprestazione, l'avvenuta scelta nell'obbligazione alternativa” (sul punto si veda Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3967 del 2019).
2.3. Pertanto, il titolo esecutivo consistente nella ordinanza di assegnazione del 5/12/2019 potrebbe essere fatto valere sic et simpliciter nel solo caso di avveramento della condizionalità; deve infatti sostenersi che, in sede di opposizione a precetto, la valutazione può riguardare unicamente l'idoneità del titolo a consentire l'immediata attivazione della procedura esecutiva.
Tale connotato di idoneità invece deve essere ritenuto insussistente nel caso di specie, poiché le ragioni sostanziali formulate dalla convenuta in punto di (im)possibilità di recupero dei crediti previdenziali e assistenziali da parte di lavoratori, di I.N.P.S. ed presupporrebbero una interpretazione del CP_4 titolo che non risulterebbe pienamente conforme al suo chiaro comando.
2.4. Perciò la chiara condizionalità del titolo esecutivo non consente una immediata spedita dello stesso in fase esecutiva, dovendo invece ritenersi la necessità di un ulteriore percorso di accertamento facendo valere la avvenuta assegnazione del credito e le ragioni dell'eventuale mancato avveramento della condizione.
2.5. Correlativamente, data la natura del presente giudizio, non si ritiene ammissibile la richiesta del convenuto opposto, con cui si sollecita la fissazione di termine per consentire a terzi l'eventuale esercizio di diritti collegati alla produzione di documenti indicati nella clausola contrattuale.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi pari ai medi tariffari, in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti e all'attività dalle stesse svolta.
p.q.m.
accoglie l'opposizione e dichiara l'insussistenza del diritto de la a Parte_1 procedere a esecuzione forzata.
Rigetta le ulteriori domande. condanna la in favore di al pagamento delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite quantificate in € 5.077,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Spoleto, 30 marzo 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
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