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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
RGAC 2468 ANNO 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 2468 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 16 ottobre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti, e vertente
TRA
(cf , elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 C.F._1
via Bu Meliana n. 12 presso lo studio dell'avv. Stefano Cruciani che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione in primo grado
APPELLANTE
E
(cf ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempre, in rappresentanza della società Controparte_2
elettivamente domiciliata in Roma, via Giorgio Vasari n. 5 presso lo studio dell'avv.
Martina Rudel che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello, da , procuratore CP_3
speciale della società per scrittura privata autenticata da , notaio in Milano, in Persona_1
data 3 marzo 2016, rep. 408295 racc. 29869
APPELLATA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
E
Dobre Costica
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.
Conclusioni
Alla udienza di precisazione delle conclusioni del 10 ottobre 2024 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato nel 2015 l'attore, proprietario e conducente del motoveicolo Suzuki 600 targato CW56342, aveva citato in giudizio innanzi al Giudice di pace di Roma la società la società e , CP_1 Controparte_2 CP_4
rispettivamente società che assicurava il veicolo Dacia targato VN54DGC e proprietario conducente del veicolo stesso chiedendo l'accertamento della responsabilità del convenuto nella causazione dell'incidente e la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento del danno subito.
A sostegno della domanda avevano dedotto che il giorno 9 giugno 2008, verso le ore 6,25si
trovava alla guida del proprio motoveicolo percorrendo via Flaminia in direzione Roma
quando, giunto all'altezza del civico 1269 era stato urtato dal veicolò del convenuto che stava eseguendo una manovra di inversione di marcia senza far uso della freccia direzionale e che aveva omesso di dargli la precedenza.
Sul luogo era intervenuta la Polizia Municipale che aveva redatto verbale sull'incidente.
A causa dell'incidente oltre a danni al proprio motoveicolo, aveva subito lesioni che avevano determinato una incapacità biologica temporanea di 30 giorni di assoluta e giorni
20 di temporanea relativa al 50% ed un danno biologico quantificato nel 6%.
RGAC 2468 ANNO 2020 Pag. 2 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Relativamente al danno materiale subito dal motociclo aveva introdotto un giudizio nei confronti dei medesimi convenuti che si era concluso con la sentenza 4952/2013 in data 5
luglio 2010 – 8 febbraio 2013 che aveva condannato i convenuti al risarcimento del danno materia.
Poiché neppure a seguito di detta sentenza i convenuti avevano provveduto a risarcire i danni fisici subiti, aveva introdotto il giudizio innanzi al giudice di pace.
Aveva allegato copia dell'atto di citazione del giudizio introdotto innanzi al giudice di pace per il risarcimento del solo danno materiale sottoscritto in data 9 dicembre 2018 e notificato
Cont a mezzo posta all' n data 12 dicembre 2008, atto nel quale non era presente alcuna indicazione in ordine alla esistenza di ulteriori danni in relazione ai quali veniva posta riserva di successiva azione né era stata indicata una ragione che giustificasse la mancata proposizione di un'unica azione per il risarcimento di tutti i danni conseguenti al medesimo giudizio.
Si è costituita la società eccependo la inammissibilità della domanda proposta CP_1
dall'attore in quanto per il medesimo fatto era già intervenuto un precedente giudizio per il medesimo incidente che aveva definito il danno materiale ritenendo che la mancata proposizione della domanda anche per gli asseriti danni fisici subiti rendesse inammissibile una nuova domanda risarcitoria per frammentazione della domanda risarcitoria contravvenendo ai principi di buona fede e correttezza e determinando una situazione di abuso del processo che determinava un prolungamento della vicenda giudiziaria risarcitoria e l'incremento dei costi della fase giudiziale.
Nel merito aveva contestato la misura del danno biologico quantificato dall'attore con una perizia medico legale effettuata a distanza di oltre sei anni dall'incidente ed evidenziando che dopo il 28 luglio 2008 non erano stati depositati certificati medici relativi alla necessita di ulteriori cure.
RGAC 2468 ANNO 2020 Pag. 3 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Istruita la causa con la effettuazione di una consulenza tecnica medico legale, la causa è
stata decisa con sentenza 14641/2019 dal Giudice di pace di Roma che ha dichiarato la improponibilità della domanda per frammentazione del credito risarcitorio.
Ha proposto appello il lamentando la erroneità della decisione del giudice di Parte_1
primo grado in quanto in assenza di un principio codificato di divieto di frazionamento del credito risarcitorio, essendo stato desunto dalla decisione delle sezioni unite civili che nel
2007 avevano individuato una fattispecie di abuso del processo quando veniva proposte più azione pèer crediti esistenti.
Al riguardo ha dedotto che sulla base della interpretazione esposta dal giudice di pace conseguiva la avvenuta introduzione di una fattispecie di estinzione del credito che non aveva ragione di sussistere nel caso di crediti diversi anche se aventi la medesima origine,
ben potendo la sanzione riguardare eventualmente le sole spese di giudizio..
Ha dedotto, inoltre, che la certezza della esistenza e consistenza di un danno biologico era stata raggiunta solo a seguito della perizio medico legale ottenuta dall'attore il 19 gennaio
2015 che, quindi, solo da tale momento poteva ritenersi certo della esistenza di un danno risarcibile.
Ha chiesto, quindi, la riforma della sentenza di primo grado e la condanna degli appellati al risarcimento del danno dovuto.
Si è costituita la società chiedendo il rigetto dell'appallo e ribadendo che nel caso CP_1
di specie si era in presenza di una frammentazione del credito risarcitorio conseguente al medesimo incidente, richiesto in due diversi giudizi, determinando un abuso del processo per violazione dei principi di buona fede e correttazza.
Ha evidenziato, inoltre, che al momento della introduzione del giudizio innanzi al Giudice di pace nell'agosto del 2009 non sussistevano ragioni che impedissero la proposizione di un'unica domanda risarcitoria comprensiva di tutti i danni asseritamente subiti, tenuto conto
RGAC 2468 ANNO 2020 Pag. 4 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
che, anche sulla base della perizia di parte prodotta, il postumi si erano consolidati dopo cinquanta giorni dall'incidente a seguito di guarigione, sia pure con postumi, e quindi al più
tardi nel luglio del 2008, un anno prima della introduzione del giudizio risarcitoria.
Ha contestato la domanda risarcitoria dell'attore anche sulla base della valutazione espressa dal consulente tecnico d'ufficio che aveva confermato i cinquanta giorni necessari pere la guarigione ma ha indicato che i postumi dovevano quantificati nel 3% a fronte del
6% richiesto dall'attore.
Non si è costituito venendo dichiarato contumace. CP_4
La causa, quindi, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata trattenuta in decisione alla udienza del 16 ottobre 2024 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che preliminarmente deve essere esaminata la problematica connessa con la possibilità o meno di introdurre plurimi giudizi da parte del medesimo danneggiato nei confronti dei medesimi convenuti per diverse tipologia di danni subiti per effetto del medesimo incidente stradale.
Secondo la corte di cassazione (Cass. Sez. III, 22 dicembre 2011, n. 28286), infatti, non è
consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento,
contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria
RGAC 2468 ANNO 2020 Pag. 5 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale, principio espresso per dare continuità
all'orientamento insorto con la sentenza delle sezioni unite 15 novembre 2007 n. 23726 e le successive sentenze emesse dalla corte di cassazione su tale questione (Cass. 11
giugno 2008, n. 15476; Cass. Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24539; Cass. Sez. II, 22
dicembre 2009, n. 26961).
Infatti le sezioni unite aveva ritenuto che in tema di frazionamento del credito, il principio in base al quale i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, deve essere inteso con la duplice specificazione per cui: a) l'espressione "medesimo rapporto di durata" va letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" va inteso come sinonimo di "analogo" e non di "identico".
La corte di cassazione in relazione alla conseguenza della violazione del divieto di parcellizzazione del credito ha chiarito l'effetto indicando che Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche
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Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale;
conseguentemente, le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito sono da dichiararsi improcedibili. (Cass. Sez. VI-II, 27 luglio
2018, n. 18898)
Di conseguenza al fine di evitare il frazionamento del credito in tali situazioni devono concorrere due condizioni: la prima costituita dalla chiara ed esplicita riserva del credito per il quale si intende agire in un secondo momento e la seconda costituita dalla esistenza di un interesse idoneo a giustificare la introduzione di un giudizio separato per tale credito,
quale ad esempio la mancata guarigione delle lesioni fisiche subite nell'incidente, in presenza di un interesse ad introdurre immediatamente il giudizio per il danno materiale conseguente al medesimo incidente.
Nel caso di specie dalla documentazione medica prodotta dall'attore, dalla perizia medico legale presentata dallo stesso e dalla consulenza tecnica medico legale espletata nel corso del giudizio è emerso che l'ultimo certificato medico che prescriveva cure o anche solo riposo risaliva al 27 luglio 2008 e dopo tale data non risultava documentata alcuna terapia o ulteriori esami medici.
Lo stesso perito di parte incaricato di quantificare i postumi permanenti residuati dopo l'incidente, ha sostanzialmente confermato che dopo cinquanta giorni dall'incidente si era verificato il consolidamento dei postumi non essendo possibile un miglioramento attraverso ulteriori cure, valutazione sotto questo aspetto confermata dal Consulente tecnico d'ufficio che ha ritenuto che i postumi erano consolidati dopo cinquanta giorni e non erano
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suscettibili di ulteriore miglioramento, salvo ritenere i postumi in mod pari alla metà di quanto indicato dal perito di parte.
Risulta, inoltre, secondo quanto indicato nella sentenza 4952/2013, il giudizio risarcitorio per i danni materiali era stato introdotto ben dopo l'avvenuto consolidamento dei postumi relativi alle lesioni fisiche, di guisa che non vi era alcun ostacolo alla introduzione del giudizio per tutti i danni conseguenti al sinistro né risulta ipotizzabile un interesse alla proposizione di due giudizi protraendo di anni la definizione della vicenda risarcitoria in relazione al medesimo incidente.
D'altra parte scorrendo l'atto di citazione introdotto nel 2009 per il risarcimento dei danni materiali non risulta neppure indicata una riserva per la introduzione di un successivo giudizio per il risarcimento degli ulteriori danni subiti.
Deve, pertanto, essere respinto l'appello e confermata la sentenza di primo grado previa integrazione della motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge
228/2012.
P Q M
il Tribunale di Roma in grado di appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del giudice di pace di Roma n. 14641/2019 previa integrazione della motivazione;
condanna a rimborsare alla società Parte_1 Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 3.500 di cui euro
[...]
3.500 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiortazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
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Dà atto della applicabilità al presente giudizio del disposto di cui all'articolo 13, comma 1
quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, in data 10 gennaio 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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Roberto Parziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 2468 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 16 ottobre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti, e vertente
TRA
(cf , elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 C.F._1
via Bu Meliana n. 12 presso lo studio dell'avv. Stefano Cruciani che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione in primo grado
APPELLANTE
E
(cf ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempre, in rappresentanza della società Controparte_2
elettivamente domiciliata in Roma, via Giorgio Vasari n. 5 presso lo studio dell'avv.
Martina Rudel che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello, da , procuratore CP_3
speciale della società per scrittura privata autenticata da , notaio in Milano, in Persona_1
data 3 marzo 2016, rep. 408295 racc. 29869
APPELLATA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
E
Dobre Costica
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.
Conclusioni
Alla udienza di precisazione delle conclusioni del 10 ottobre 2024 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato nel 2015 l'attore, proprietario e conducente del motoveicolo Suzuki 600 targato CW56342, aveva citato in giudizio innanzi al Giudice di pace di Roma la società la società e , CP_1 Controparte_2 CP_4
rispettivamente società che assicurava il veicolo Dacia targato VN54DGC e proprietario conducente del veicolo stesso chiedendo l'accertamento della responsabilità del convenuto nella causazione dell'incidente e la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento del danno subito.
A sostegno della domanda avevano dedotto che il giorno 9 giugno 2008, verso le ore 6,25si
trovava alla guida del proprio motoveicolo percorrendo via Flaminia in direzione Roma
quando, giunto all'altezza del civico 1269 era stato urtato dal veicolò del convenuto che stava eseguendo una manovra di inversione di marcia senza far uso della freccia direzionale e che aveva omesso di dargli la precedenza.
Sul luogo era intervenuta la Polizia Municipale che aveva redatto verbale sull'incidente.
A causa dell'incidente oltre a danni al proprio motoveicolo, aveva subito lesioni che avevano determinato una incapacità biologica temporanea di 30 giorni di assoluta e giorni
20 di temporanea relativa al 50% ed un danno biologico quantificato nel 6%.
RGAC 2468 ANNO 2020 Pag. 2 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Relativamente al danno materiale subito dal motociclo aveva introdotto un giudizio nei confronti dei medesimi convenuti che si era concluso con la sentenza 4952/2013 in data 5
luglio 2010 – 8 febbraio 2013 che aveva condannato i convenuti al risarcimento del danno materia.
Poiché neppure a seguito di detta sentenza i convenuti avevano provveduto a risarcire i danni fisici subiti, aveva introdotto il giudizio innanzi al giudice di pace.
Aveva allegato copia dell'atto di citazione del giudizio introdotto innanzi al giudice di pace per il risarcimento del solo danno materiale sottoscritto in data 9 dicembre 2018 e notificato
Cont a mezzo posta all' n data 12 dicembre 2008, atto nel quale non era presente alcuna indicazione in ordine alla esistenza di ulteriori danni in relazione ai quali veniva posta riserva di successiva azione né era stata indicata una ragione che giustificasse la mancata proposizione di un'unica azione per il risarcimento di tutti i danni conseguenti al medesimo giudizio.
Si è costituita la società eccependo la inammissibilità della domanda proposta CP_1
dall'attore in quanto per il medesimo fatto era già intervenuto un precedente giudizio per il medesimo incidente che aveva definito il danno materiale ritenendo che la mancata proposizione della domanda anche per gli asseriti danni fisici subiti rendesse inammissibile una nuova domanda risarcitoria per frammentazione della domanda risarcitoria contravvenendo ai principi di buona fede e correttezza e determinando una situazione di abuso del processo che determinava un prolungamento della vicenda giudiziaria risarcitoria e l'incremento dei costi della fase giudiziale.
Nel merito aveva contestato la misura del danno biologico quantificato dall'attore con una perizia medico legale effettuata a distanza di oltre sei anni dall'incidente ed evidenziando che dopo il 28 luglio 2008 non erano stati depositati certificati medici relativi alla necessita di ulteriori cure.
RGAC 2468 ANNO 2020 Pag. 3 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Istruita la causa con la effettuazione di una consulenza tecnica medico legale, la causa è
stata decisa con sentenza 14641/2019 dal Giudice di pace di Roma che ha dichiarato la improponibilità della domanda per frammentazione del credito risarcitorio.
Ha proposto appello il lamentando la erroneità della decisione del giudice di Parte_1
primo grado in quanto in assenza di un principio codificato di divieto di frazionamento del credito risarcitorio, essendo stato desunto dalla decisione delle sezioni unite civili che nel
2007 avevano individuato una fattispecie di abuso del processo quando veniva proposte più azione pèer crediti esistenti.
Al riguardo ha dedotto che sulla base della interpretazione esposta dal giudice di pace conseguiva la avvenuta introduzione di una fattispecie di estinzione del credito che non aveva ragione di sussistere nel caso di crediti diversi anche se aventi la medesima origine,
ben potendo la sanzione riguardare eventualmente le sole spese di giudizio..
Ha dedotto, inoltre, che la certezza della esistenza e consistenza di un danno biologico era stata raggiunta solo a seguito della perizio medico legale ottenuta dall'attore il 19 gennaio
2015 che, quindi, solo da tale momento poteva ritenersi certo della esistenza di un danno risarcibile.
Ha chiesto, quindi, la riforma della sentenza di primo grado e la condanna degli appellati al risarcimento del danno dovuto.
Si è costituita la società chiedendo il rigetto dell'appallo e ribadendo che nel caso CP_1
di specie si era in presenza di una frammentazione del credito risarcitorio conseguente al medesimo incidente, richiesto in due diversi giudizi, determinando un abuso del processo per violazione dei principi di buona fede e correttazza.
Ha evidenziato, inoltre, che al momento della introduzione del giudizio innanzi al Giudice di pace nell'agosto del 2009 non sussistevano ragioni che impedissero la proposizione di un'unica domanda risarcitoria comprensiva di tutti i danni asseritamente subiti, tenuto conto
RGAC 2468 ANNO 2020 Pag. 4 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
che, anche sulla base della perizia di parte prodotta, il postumi si erano consolidati dopo cinquanta giorni dall'incidente a seguito di guarigione, sia pure con postumi, e quindi al più
tardi nel luglio del 2008, un anno prima della introduzione del giudizio risarcitoria.
Ha contestato la domanda risarcitoria dell'attore anche sulla base della valutazione espressa dal consulente tecnico d'ufficio che aveva confermato i cinquanta giorni necessari pere la guarigione ma ha indicato che i postumi dovevano quantificati nel 3% a fronte del
6% richiesto dall'attore.
Non si è costituito venendo dichiarato contumace. CP_4
La causa, quindi, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata trattenuta in decisione alla udienza del 16 ottobre 2024 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che preliminarmente deve essere esaminata la problematica connessa con la possibilità o meno di introdurre plurimi giudizi da parte del medesimo danneggiato nei confronti dei medesimi convenuti per diverse tipologia di danni subiti per effetto del medesimo incidente stradale.
Secondo la corte di cassazione (Cass. Sez. III, 22 dicembre 2011, n. 28286), infatti, non è
consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento,
contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria
RGAC 2468 ANNO 2020 Pag. 5 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale, principio espresso per dare continuità
all'orientamento insorto con la sentenza delle sezioni unite 15 novembre 2007 n. 23726 e le successive sentenze emesse dalla corte di cassazione su tale questione (Cass. 11
giugno 2008, n. 15476; Cass. Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24539; Cass. Sez. II, 22
dicembre 2009, n. 26961).
Infatti le sezioni unite aveva ritenuto che in tema di frazionamento del credito, il principio in base al quale i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, deve essere inteso con la duplice specificazione per cui: a) l'espressione "medesimo rapporto di durata" va letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" va inteso come sinonimo di "analogo" e non di "identico".
La corte di cassazione in relazione alla conseguenza della violazione del divieto di parcellizzazione del credito ha chiarito l'effetto indicando che Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche
RGAC 2468 ANNO 2020 Pag. 6 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale;
conseguentemente, le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito sono da dichiararsi improcedibili. (Cass. Sez. VI-II, 27 luglio
2018, n. 18898)
Di conseguenza al fine di evitare il frazionamento del credito in tali situazioni devono concorrere due condizioni: la prima costituita dalla chiara ed esplicita riserva del credito per il quale si intende agire in un secondo momento e la seconda costituita dalla esistenza di un interesse idoneo a giustificare la introduzione di un giudizio separato per tale credito,
quale ad esempio la mancata guarigione delle lesioni fisiche subite nell'incidente, in presenza di un interesse ad introdurre immediatamente il giudizio per il danno materiale conseguente al medesimo incidente.
Nel caso di specie dalla documentazione medica prodotta dall'attore, dalla perizia medico legale presentata dallo stesso e dalla consulenza tecnica medico legale espletata nel corso del giudizio è emerso che l'ultimo certificato medico che prescriveva cure o anche solo riposo risaliva al 27 luglio 2008 e dopo tale data non risultava documentata alcuna terapia o ulteriori esami medici.
Lo stesso perito di parte incaricato di quantificare i postumi permanenti residuati dopo l'incidente, ha sostanzialmente confermato che dopo cinquanta giorni dall'incidente si era verificato il consolidamento dei postumi non essendo possibile un miglioramento attraverso ulteriori cure, valutazione sotto questo aspetto confermata dal Consulente tecnico d'ufficio che ha ritenuto che i postumi erano consolidati dopo cinquanta giorni e non erano
RGAC 2468 ANNO 2020 Pag. 7 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
suscettibili di ulteriore miglioramento, salvo ritenere i postumi in mod pari alla metà di quanto indicato dal perito di parte.
Risulta, inoltre, secondo quanto indicato nella sentenza 4952/2013, il giudizio risarcitorio per i danni materiali era stato introdotto ben dopo l'avvenuto consolidamento dei postumi relativi alle lesioni fisiche, di guisa che non vi era alcun ostacolo alla introduzione del giudizio per tutti i danni conseguenti al sinistro né risulta ipotizzabile un interesse alla proposizione di due giudizi protraendo di anni la definizione della vicenda risarcitoria in relazione al medesimo incidente.
D'altra parte scorrendo l'atto di citazione introdotto nel 2009 per il risarcimento dei danni materiali non risulta neppure indicata una riserva per la introduzione di un successivo giudizio per il risarcimento degli ulteriori danni subiti.
Deve, pertanto, essere respinto l'appello e confermata la sentenza di primo grado previa integrazione della motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge
228/2012.
P Q M
il Tribunale di Roma in grado di appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del giudice di pace di Roma n. 14641/2019 previa integrazione della motivazione;
condanna a rimborsare alla società Parte_1 Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 3.500 di cui euro
[...]
3.500 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiortazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
RGAC 2468 ANNO 2020 Pag. 8 di 9 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Dà atto della applicabilità al presente giudizio del disposto di cui all'articolo 13, comma 1
quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, in data 10 gennaio 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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Roberto Parziale