Art. 6.
Per i piroscafi nazionali addetti al servizio di rimorchio, per le barche ed i piccoli bastimenti a vela e per i piccoli piroscafi con o senza coperta non addetti al rimorchio, rispettivamente contemplati dagli articoli 24 e 35, lettere a) e b) della legge 23 luglio 1896, n. 318 , i quali a norma dell'art. 1, ultimo comma, del regio decreto 21 dicembre 1899, n. 465 , paghino la sopratassa di ancoraggio una volta l'anno insieme con la tassa di ancoraggio, la misura delle sopratasse, quale e' prevista dall'art. 1 della presente legge, sara' imposta in proporzioni del periodo intercedente tra l'entrata in vigore della presente legge e la scadenza, della sopratassa gia' corrisposta, sotto deduzione della sopratassa di ancoraggio gia' pagata proporzionalmente al medesimo periodo.
Per i piroscafi nazionali addetti al servizio di rimorchio, per le barche ed i piccoli bastimenti a vela e per i piccoli piroscafi con o senza coperta non addetti al rimorchio, rispettivamente contemplati dagli articoli 24 e 35, lettere a) e b) della legge 23 luglio 1896, n. 318 , i quali a norma dell'art. 1, ultimo comma, del regio decreto 21 dicembre 1899, n. 465 , paghino la sopratassa di ancoraggio una volta l'anno insieme con la tassa di ancoraggio, la misura delle sopratasse, quale e' prevista dall'art. 1 della presente legge, sara' imposta in proporzioni del periodo intercedente tra l'entrata in vigore della presente legge e la scadenza, della sopratassa gia' corrisposta, sotto deduzione della sopratassa di ancoraggio gia' pagata proporzionalmente al medesimo periodo.