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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/07/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Terza sezione civile
La Corte, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore GRILLO Presidente dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere avv. Michele TROISI Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. 841/2024 promossa da:
( ) e ( Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Camillo LARATO, unitamente al quale C.F._2 sono elettivamente domiciliati in Bari, al corso Vittorio Emanuele, n°52 appellanti contro
( ) e ( Controparte_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. Marcantonio COLONNA e dall'avv. Vitan- C.F._4 tonio BARNABÀ, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Altamura, alla via
Montale, n°22 appellati avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°2203/2024 emessa dal Tribunale di Bari il 15.5.2024
(Occupazione senza titolo di immobile), sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 18.6.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di occupazione senza titolo di un fondo rustico ubicato in agro del Comune di Altamura, alla contrada Parte_3
, meglio descritto in atti di causa.
[...]
Pag. 1 a 6 Il processo veniva introdotto, in primo grado, con atto di citazione notificato in data 28.3.2023 dai sig.ri , a mezzo plico postale spedito dall' di Bari CP_1 CP_3 in data 1.3.2025, ricevuto dai sig.ri il 3.3.2023. Parte_4
Deducevano gli attuali appellati che gli attuali appellanti avevano occupato sine titulo i fondi rustici di loro proprietà e che, nonostante gli avessero intimato il rilascio dei fondi medesimi e l'immediata liberazione degli stessi da macchinari ed attrezzature, questi ultimi non vi avevano adempiuto costringendoli a proporre l'azione di rivendica- zione dei terreni con contestuale condanna dei convenuti al loro rilascio.
L'atto di citazione di primo grado fissava, quale udienza di prima comparizione la data del 10.7.2023; ma intimava ai convenuti di costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni antecedenti la data in questione, ai sensi dell'art. 163, co. 3, n°7), c.p.c.-
Le parti non redigevano alcuna memoria integrativa, nel rispetto dei termini di cui all'art. 171-ter c.p.c.-
I sig.ri , invero, ritenendo che la presente controversia seguisse il Parte_4 rito preesistente alla novella del 2022, si costituivano in giudizio nel rispetto dei venti giorni antecedenti l'udienza, così come espressamente indicato nell'atto di citazione, ed deducevano di condurre i fondi contesi in virtù di contratto agrario concluso con essi attori.
In ragione di quanto sopra, essi eccepivano, pregiudizialmente, l'incompetenza funzionale del Tribunale ordinario chiedendo che la controversia fosse trasferita alla sezione specializzata agraria del Tribunale di Bari, competente ratione materiae a co- noscere dell'esistenza, o meno, di un contratto di locazione agraria tra le parti.
Il Tribunale di Bari non adottava i provvedimenti di cui all'art. 171-bis, co. 3,
c.p.c., né emetteva decreto con il quale confermare o differire, fino a un massimo di quarantacinque giorni, la data dell'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza di prima comparizione delle parti, indicata come detto per il giorno
10.7.2023 e differita al 12.7.2023, i sig.ri eccepivano, a verbale, la deca- CP_1 denza dei convenuti dalla facoltà di sollevare l'eccezione di incompetenza della sezione agraria, essendosi essi costituiti tardivamente, venti giorni liberi prima dell'udienza in- dicata in citazione, anziché nel termine di settanta giorni, prefissato dall'art. 166-bis c.p.c., come modificato dalla L. 20.12.2022, n°197.
I sig.ri , al contrario, ritenevano che non dovesse applicarsi la novella CP_1 del 2022, stante la tempistica della notifica dell'atto di citazione, circostanza vieppiù confermata dall'indicazione, nel libello introduttivo, di un termine a comparire di venti giorni antecedenti la data prefissata, in luogo dei 70 previsti dalla nuova formulazione
Pag. 2 a 6 dell'art. 163 c.p.c.-
Il Tribunale, vista la contestazione tra le parti circa il rito applicabile, rinviava per la discussione sul punto all'udienza del 20.3.2024.
All'udienza di rinvio, tenutasi mediante scambio di note di trattazione scritta, il primo giudice “(…) ritenuto di dover modificare l'ordinanza emessa a verbale di udienza del 12.7.2023 (ove la causa è stata rinviata per la discussione solo sulla questione del rito applicabile), dovendo invitare le parti a precisare le conclusioni su ogni aspetto della controversia;
considerato, pertanto, di dover ricalendarizzare l'udienza di discussione
P.Q.M.
- a modifica dell'ordinanza emessa a verbale di udienza del 12.7.2023, fissa per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 15.5.2024, invitando le parti a precisare le conclusioni su ogni aspetto della controversia” (cfr. ordinanza del
20.3.2024).
All'udienza di discussione, il Tribunale dichiarava inammissibile, siccome tardiva- mente, proposta, l'eccezione di incompetenza per materia della sezione ordinaria e, ritenuti sussistenti i presupposti, accoglieva la domanda di rivendica condannando i convenuti al rilascio immediato del fondo.
Nello specifico, il primo giudice riteneva che la controversia dovesse essere disci- plinata dal nuovo rito civile, entrato in vigore il 28.3.2023, e non quello ante novella di cui alla mentovata L. 197/2022.
Avverso la decisione di primo grado propongono appello e Parte_1
, i quale si affidano ad un articolato gravame, con il quale contestano Parte_2 la ricostruzione dei fatti e la sussunzione della controversia nel nuovo rito, ribadendo la loro eccezione di competenza funzionale della Sezione specializzata agraria del Tribu- nale, cui chiedono la trasmissione degli atti al fine di delibare l'esistenza di un rapporto agrario tra le parti in causa.
Si sono costituiti e , che resistono Controparte_1 Controparte_4 all'appello e chiedono la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, ad avviso della Corte, è inammissibile.
Le conclusioni rassegnate dagli appellanti sono state le seguenti:
“IN VIA PRINCIPALE:
A-ACCERTARE E DICHIARARE, per le ragioni di fatto e di diritto esposte in narra- tiva: l'applicabilità alla fattispecie in esame del rito ante Riforma c.d. "Cartabia";
- si chiede che venga emessa sentenza dichiarativa di incompetenza ratione ma- teriae del Tribunale di Bari in favore della Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di
Pag. 3 a 6 Bari in forza della Legge 203/82 con condanna degli attori alle spese di lite a liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario;
IN VIA SUBORDINATA:
A- il Tribunale di Bari-Sezione Specializzata Agraria, dichiari che il contratto agra- rio stipulato nel corso della annata agraria 2016-2017 tra e i sigg. CP_5 [...]
nata ad [...] il [...] ed ivi residente alla contrada Totò Parte_1
n. 2 e , nato ad [...] il [...] e ivi residente alla contrada Parte_2
Totò n. 2, essendo stato stipulato dopo l'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982, secondo uno schema contrattuale diverso dall'affitto e senza l'osservanza delle forme previste dall'art. 45, comma 1, della legge stessa, non è da considerarsi nullo in appli- cazione dell'art. 58, comma 1, della legge, bensì, in quanto rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 27 della citata legge n. 203 del 1982, ad esso sono applicabili le norme che regolano il contratto d'affitto di fondi rustici, con conseguente sostituzione di tali norme alle clausole difformi contenute nella convenzione conclusa dalle parti e che andrà a scadere al termine dell'annata agraria 2031-2032. Con canone di affitto a pagarsi nella medesima data di legge previa quantificazione da parte del Tribunale.
In via istruttoria: Si insiste espressamente per l'ammissione di tutte le richieste, anche istruttorie, articolate e formulate in corso di causa che qui si abbiano espressa- mente come richiamate e trascritte e precisamente a quelle formulate e richieste con tutti gli atti difensivi, con gli scritti difensivi depositati in corso di causa e con i verbali di causa” (cfr. appello, pagg. 13 e 14).
Orbene va, pregiudizialmente, dichiarata inammissibile l'istanza istruttoria con la quale gli appellanti hanno chiesto ammettersi le prove orali pretermesse in primo grado.
Le istanze istruttorie, non accolte dal primo giudice, non possono ritenersi impli- citamente riproposte in appello mediante semplice richiamo agli scritti di primo grado;
ma devono essere riproposte in maniera specifica evidenziandone, altresì, la rilevanza e la necessità ai fini del contendere.
La Suprema Corte, al riguardo, ha chiarito che: “Le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado non possono ritenersi implicitamente riproposte in appello con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono essere riproposte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, nelle forme e nei termini previsti per il giudizio di primo grado, in virtù del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c. In particolare, la riproposizione delle istanze istruttorie deve essere specifica, dovendo la parte riprodurre nella sua comparsa di costituzione le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una
Pag. 4 a 6 riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado” (Cass. Civ., sez. II, 23.3.2016, n°5812).
Ciò in quanto “In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, an- che la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado” (Cass. Civ., sez. III, 9.6.2023, n°16420).
Nella specie, al contrario, gli appellanti hanno avanzato una generica richiesta di ammissione del mezzo istruttorio rinviando, per relationem, a “(…) tutte le richieste, anche istruttorie, articolate e formulate in corso di causa che qui si abbiano espressa- mente come richiamate e trascritte” (cfr. del gravame, pag. 14) anziché riproporre i capitoli in maniera specifica, nel rispetto dei canoni di cui all'art. 244 c.p.c.-
L'inammissibilità dell'istanza istruttoria, e la conseguente impossibilità di dare corso all'attività istruttoria non espletata, ove fosse superata la questione di competenza funzionale, comporta il rigetto dell'appello, poiché manca la prova dei fatti costitutivi della domanda.
Ma vi è di più.
La domanda principale, con la quale gli appellanti hanno chiesto escludersi l'ap- plicabilità, al presente procedimento, della novella ex L. 197/2022, è inammissibile.
La presente controversia, invero, non rientra tra le ipotesi per le quali il giudice d'appello deve rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354, co. 1,
c.p.c. (sia nella vecchia, sia nella sua nuova formulazione).
Nella specie, invero, non è stata dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, non vi è stata mancata integrazione del contraddittorio, non vi è stata la estromissione di una parte che avrebbe dovuto necessariamente partecipare al giudizio, né è stata dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 161, co.
2, c.p.c.-
Orbene, la Suprema Corte ha chiarito che “È inammissibile, per carenza di inte- resse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, il gravame fon- dato esclusivamente su vizi di rito - ma privo della contestuale deduzione di questioni di merito - avverso la sentenza che ha dichiarato l'improponibilità della domanda senza esaminarla nel merito” (Cass. Civ., sez. III, 13.12.2024, n°32447).
Gli appellanti, pertanto, oltre a chiedere l'accertamento dell'incompetenza per materia della sezione ordinaria, in favore della sezione agraria, avrebbero dovuto anche formulare la domanda di merito a questa Corte d'Appello e chiedere l'accertamento dell'esistenza del rapporto agrario (ovverossia la domanda di merito non esaminata in
Pag. 5 a 6 primo grado) indicando specificamente i mezzi di prova dei quali intendevano avvalersi.
Essi, invece, hanno chiesto (peraltro nemmeno in via principale, ma in via in via meramente subordinata) che fosse la sezione agraria del Tribunale di Bari, indicata competente, cui hanno chiesto rinviarsi gli atti processuali, a conoscere della sussi- stenza o meno di un contratto agrario tra le parti in causa.
Ma sta di fatto la richiesta di rimessione al giudice di primo grado non può essere disposta, stante l'invalicabile limite stabilito dall'art. 354, co. 1, c.p.c.-
L'appello, in conclusione, è carente di tali imprescindibili indicazioni processuali e di merito e va, pertanto, dichiarato inammissibile.
L'oggettiva controvertibilità della questione processuale relativa al rito applica- bile;
l'opinabilità della motivazione della sentenza appellata;
la confusione ingenerata dall'erroneo invito contenuto nel libello introduttivo a costituirsi nel termine di venti giorni prima della udienza, in luogo dei settanta previsti dalla novella del 2022, impon- gono l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese del presente grado di giudizio.
Cionondimeno sussistono i presupposti affinché gli appellanti, in solido tra loro, versino all'Erario un importo pari al contributo unificato già versato per l'iscrizione al ruolo del presente gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_5 nella e nei confronti di e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Controparte_6
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater d.P.R. n°115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di e Parte_1
, in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi- Parte_2 cato, pari a quello previsto per l'iscrizione al ruolo del presente gravame, se dovuto a norma dell'art.
1-bis dell'art. 13 cit.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 16.7.2025.
Il Presidente dott. Salvatore Grillo
Il Consigliere Relatore avv. Michele TROISI
Pag. 6 a 6