Sentenza breve 22 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 22/06/2021, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/06/2021
N. 00833/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00485/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 485 del 2021, proposto da
AN AR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Marta Martini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (IN), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Bocchi e Cosimo Giordano, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale INAIL, in Venezia, Santa Croce 712;
per l'annullamento
previa adozione di provvedimento cautelare,
del provvedimento dell'INAIL - Direzione territoriale SO LL (sede di SO) I158-000363 datato 12.3.2021 , che esclude l'erogazione del contributo di cui al bando ISI 2018, nonché di ogni altro atto presupposto e/o conseguente;
ordinare all'INAIL l'erogazione del contributo già ammesso per l'importo di euro 85.735,00 o nella diversa somma che risulterà erogabile all'esito dell'istruttoria;
in via subordinata nel merito condannare l'INAIL al risarcimento del danno derivante dalla violazione del legittimo affidamento, stimato pari all'importo del mancato contributo di € 85. 735,00.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio di IN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con avviso pubblico denominato ISI 2018, approvato con determina del Presidente n. 519 del 6 dicembre 2018, l’INAIL ha bandito una procedura per l’erogazione di contributi alle imprese finalizzati a finanziare progetti di miglioramento dei livelli di salute e di sicurezza sul lavoro, in attuazione dell’art. 11, comma 5, del d.lgs. n. 81 del 2008 e del d.lgs. n. 106/2009.
Con riferimento al Veneto, la società AN AR SR (d’ora in poi AN) in data 14 giugno 2019 ha inoltrato la propria domanda di partecipazione alla procedura, in relazione a un progetto di rimozione, smaltimento e rifacimento del tetto di copertura in eternit del proprio stabilimento (asse di finanziamento 3), precisando che tale bonifica avrebbe apportato beneficio alla sede aziendale ubicata, al momento della domanda, in Montebelluna, Via Ferraris n. 51.
L’INAIL, a seguito di determinazione del Direttore della prevenzione n. 37 dell’11 settembre 2019, ha approvato gli elenchi definitivi delle domande di ammissione a finanziamento, ammettendo la predetta società per l’importo di € 85.735,00, ammissione confermata con successiva comunicazione del 16 marzo 2020, effettuata da INAIL “in relazione alla fase di verifica prevista dall'articolo 19 dell'Avviso pubblico, trascorsi senza esito i termini per la presentazione di osservazioni”.
Nella predetta nota informativa, l’INAIL ha dato altresì atto che l’effettiva erogazione del contributo sarebbe potuta avvenire solo a seguito della verifica, con esito positivo, della documentazione che codesta Impresa avesse presentato a dimostrazione di quanto realizzato, ai sensi dell’art. 22 dell'Avviso pubblico e sempre in conformità con quanto specificatamente indicato nello stesso Avviso pubblico e nei relativi allegati.
Realizzati i lavori di bonifica di cui al progetto, in data 28 aprile 2020 la società ha inoltrato a IN la rendicontazione prevista dall’art. 22, integrata successivamente a seguito delle richieste dell’Ente.
Con mail in data 15 gennaio 2021, l’IN ha chiesto ulteriore documentazione e spiegazioni in merito all’avvenuto, medio tempore, trasferimento di sede della società ricorrente, facendo riferimento all’art. 24 lettera a) del bando.
La società, con nota del 25 gennaio 2021, ha fornito la documentazione e le spiegazioni richieste evidenziando le cause di forza maggiore che avevano reso necessaria il trasferimento della sede sociale, ritenuta dalla stessa ammissibile ai sensi dell’art. 3 del bando.
In data 16 febbraio 2021 IN, ha comunicato di non poter procedere all’erogazione del contributo per una ritenuta violazione dell’art. 24 lettera c) del bando.
Nonostante le osservazioni inviate dalla società, in data 24 febbraio 2021, l’IN, con atto in data 12 marzo 2021, ha negato l’erogazione del contributo per <<le sottoelencate motivazioni: L’azienda, contravvenendo all’obbligo previsto dagli artt. 7 e 24 lett. C dell’Avviso Pubblico ISI 2018, ha spostato la propria attività produttiva di lavoro, cedendo in locazione a terzi l’immobile per il quale era stato richiesto il finanziamento per il progetto di bonifica amianto. Si ribadisce che il finanziamento può riguardare esclusivamente l’immobile o la porzione di immobile presso la quale operano i lavoratori dell’azienda richiedente, essendo finalizzato a migliorarne le condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro. L’Allegato 3 dell’Avviso Pubblico ISI 2018 – Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – dispone espressamente che “gli interventi devono essere effettuati presso il luogo di lavoro nel quale l’impresa richiedente esercita la propria attività. In proposito si specifica che per quanto riguarda la bonifica delle strutture 9 edili sono esclusi gli interventi su strutture delle quali l’impresa detiene la proprietà ma che ha dato in locazione ad altra azienda. L’art. 24 dell’Avviso Pubblico sopra citato prevede, infine, testualmente che l’impresa è tenuta a “non alienare, né cedere, né distrarre i beni acquistati o realizzati nell’ambito del progetto prima dei due anni successivi all’erogazione del saldo>>.
Avverso tale provvedimento di esclusione/diniego di erogazione del contributo la società ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 21 maggio 2021, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1. IN avrebbe violato l’art. 10 bis , l. n. 241 del 1990 non avendo motivato, nel provvedimento impugnato, in ordine alle ragioni per le quali le osservazioni presentate dalla società sarebbero prive di fondamento;
2. la motivazione del provvedimento sarebbe errata e violerebbe le disposizioni della lex specialis, in quanto l’allegato 3, l’art. 3, l’art. 7 e l’art. 24, lett. c), del bando, invocati erroneamente dall’Amministrazione, non legittimerebbero la soluzione adottata da IN; peraltro, la locazione a terzi dell’immobile, si sarebbe resa necessaria per una causa di forza maggiore dovuta all’improvvisa mancanza di fatturato cagionata dall’emergenza “Covid 19”, che ha determinato si è venuta a trovare l’impossibilità per la ricorrente di far fronte alle proprie obbligazioni, rischiando una situazione di insolvenza che le avrebbe impedito la prosecuzione stessa dell’attività;
3. per un verso, i fatti e i requisiti presi in considerazione da IN essendo successivi alla data di presentazione della domanda, non avrebbero dovuto rilevare ai fini dell’erogazione; per altro verso, laddove si ritenesse che il provvedimento impugnato abbia disposto la revoca ex nunc del contributo per fatti sopravvenuti, nessun obbligo risulterebbe essere stato violato, e inoltre tale provvedimento avrebbe potuto essere adottato solo per inosservanza delle disposizioni del bando, per fatti imputabili al richiedente e non sanabili.
Si è costituito in giudizio IN contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva.
All’esito dell’udienza del 9 giugno 2021 la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa con sentenza in forma semplificata sussistendone i presupposti.
In via preliminare, l’Ente resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione, ritenendo che il potere di decidere la presente controversia spetti al Giudice ordinario.
Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato (non configurandosi alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva) sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata. Pertanto, è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario. Viceversa, qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario (in questo senso, anche recentemente, C. Stato, sez. II, 29 marzo 2021, n. 2609).
Nel caso di specie, il diniego impugnato dalla società ricorrente, per un verso, concerne non l’ammissione del progetto della società al beneficio previsto dal bando, ma l’erogazione del relativo finanziamento; per altro verso, la ragione ostativa in forza della quale IN ha fondato il diniego concerne un ritenuto inadempimento allo specifico “obbligo” che il bando, ai sensi dell’art. 24, lett. c), ha posto a carico del soggetto ammesso al beneficio per poter poi conseguire e mantenere l’erogazione del finanziamento.
La suddetta disposizione, infatti, prevede che <<oltre a quanto specificato nei precedenti articoli del presente Avviso, i soggetti destinatari sono tenuti a: c) non alienare, né cedere, né distrarre i beni acquistati o realizzati nell’ambito del progetto prima dei due anni successivi alla data di erogazione del saldo>>.
A prescindere, quindi, dalla fondatezza del richiamo e dell’applicabilità al caso di specie della suddetta norma, per giustificare il diniego di corresponsione del finanziamento, l’oggetto del presente giudizio concerne un – asserito - inadempimento agli obblighi previsti dal bando e concernenti la fase “esecutiva” dello stesso.
Non si tratta, quindi, né di un annullamento d’ufficio del provvedimento originario di ammissione in graduatoria e al finanziamento, né di un “revoca” ex art. 21, quinquies , l. n. 241 del 1990, ma di un mero diniego di erogazione del finanziamento per asserito inadempimento di uno specifico obbligo “esecutivo” gravante sulla società ricorrente in forza del bando.
Non inficia tale ricostruzione la previsione dell’art. 26 del bando (rubricato “Revoche”), ai sensi del quale <<la Sede IN territorialmente competente procederà alla revoca del finanziamento in caso di accertamento di inosservanze delle disposizioni previste dal presente Avviso o per il venir meno, a causa di fatti imputabili al richiedente e non sanabili, di uno o più requisiti determinanti per la concessione del finanziamento. La revoca del finanziamento determinerà l’avvio della procedura di recupero dell’importo erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del mandato di pagamento del finanziamento>>.
La previsione, che ha natura “sostanziale”, utilizza il termine “revoca” in modo generico e “atecnico” senza che, per ciò solo, quindi, possa ritenersi che si tratti di un atto corrispondente all’esercizio di potere pubblico in autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies citato.
Come ricordato anche dalla Corte di Cassazione, infatti, <<la controversia promossa per ottenere l'annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto soggettivo (ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui l'amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione, mentre riguarda una posizione di interesse legittimo (con conseguente devoluzione al giudice amministrativo) allorchè la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi originari di legittimità o revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico (Cass. n. 24064 del 2019; n. 3166 del 2019; n. 18241 del 2018)>> (Cass. civ., sez. un., 30 luglio 2020, n. 16457).
Ne consegue la declaratoria di difetto di giurisdizione dell’intestato TAR, sussistendo la giurisdizione del Giudice ordinario.
Le spese devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione dell’intestato TAR, e la giurisdizione del Giudice ordinario;
spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO