Art. 2.
Il programma delle opere da eseguire e' determinato dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per il tesoro, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Il programma delle opere da eseguire e' determinato dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per il tesoro, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.