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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 26/10/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
SS De UC Presidente Relatore
RG OL UD
Elisabetta Pagliarini UD ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 4666/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 08/09/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. LUNGAROTTI ENRICO
E
rappresentato e difeso, per mandato Controparte_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. DONELLI LARA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio civile)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“... (omissis) ... - Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 ; - Ordinare al Comune di Medole di annotare l'emananda sentenza a Controparte_1 margine dell'atto di matrimonio - Dichiarare le spese legali integralmente compensate tra le parti OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati e liberi ognuno di fissare la residenza ed il domicilio ove riterranno opportuno.
2) I coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali a seguito della crisi del vincolo di coniugio, hanno lasciato liberto l'immobile sito in Medole (MN), via Dosso, 15/A; la signora in data Parte_1 14.02.2025 ha acquistato un immobile a Medole (MN), vicolo I Sacchetta, 23E, ove trasferirà la propria residenza unitamente al figlio e d il signor Per_1 Controparte_1 si è trasferito presso l'immobile di Solferino (MN), via San Martino, 36.
3) I separandi si danno reciprocamente atto di avere suddiviso tutti gli arredi e i beni comuni ubicati nella residenza familiare e di essere tornati in possesso di tutti i beni personali e di non avere pertanto alcuna riserva o pretesa al riguardo.
4) Il figlio minore sarà affidato in via congiunta ad entrambi i genitori con Per_1 residenza preferenziale presso la madre.
5) Tutte le decisioni inerenti alla salute e all'educazione del minore saranno prese concordemente dai genitori, i quali condivideranno in misura eguale la responsabilità genitoriale sul figlio minore e saranno, pertanto, corresponsabili dell'andamento scolastico, dell'educazione, della salute e della cura e custodia, nonché della crescita serena ed equilibrata. Le questioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa.
6) Il padre potrà esercitare il diritto di visita liberamente, compatibilmente con gli impegni scolastici e previo accordo con il genitore affidatario, garantendo la permanenza del figlio presso la casa del padre per due fine settimana al mese, con il seguente piano di frequentazione: - trascorrerà i fine settimana alternati presso
Per_1 l'uno o l'altro genitore e nei fine settimana in cui resterà con il padre, egli lo
Per_1 preleverà il sabato dall'uscita da scuola o dall'abitazione della madre o dei nonni materni, alle ore 13 e lo riporterà presso la madre la domenica alle ore 18; -
Per_1 trascorrerà con il padre anche un giorno infrasettimanale, il mercoledì, dalle ore 19 con prelievo presso la casa materna o dei nonni materni, sino al giovedì mattina alle ore 8.00 quando il padre lo accompagnerà a scuola o, nei giorni di astensione scolastica, presso la casa della madre o dei nonni materni;
- durante le vacanze scolastiche i genitori potranno tenere con sé il figlio per quindici giorni anche non consecutivi, dandone
Per_1 preavviso all'altro genitore entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
- il minore trascorrerà il giorno della Vigilia di Natale o il giorno di Natale ad anni alterni
Per_1 presso l'uno o l'altro genitore, così come AN FA e l'ultimo dell'anno, tutti con pernottamento;
- trascorrerà ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore il giorno
Per_1 di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; - i genitori si impegnano : a garantire al figlio ,
Per_1 durante la permanenza presso di loro, congrui e idonei spazi, nonché a frequentare persone e luoghi idonei all'età del figlio, evitando situazioni che possano pregiudicare e nuocere alla sua salute psico - fisica;
a comunicarsi a quali tipi di attività extrascolastiche e/o ludiche intendono iscrivere il figlio minore con congruo
Per_1 anticipo rispetto alla data di inizio e ad occuparsi personalmente delle pratiche necessarie per l'iscrizione; a condividere gli indirizzi e i recapiti telefonici dei luoghi in cui intendono trascorrere le vacanze o soggiornare con il figlio.
7) La signora percepisce attualmente assegno unico per il figlio nella Parte_1 misura del 100% pari alla somma di € 57, 5 0 ed il Sig. autorizza la Controparte_1 stessa a richiedere e percepire per il futuro anche la quota di sua spettanza.
8) Il signor provvede a corrispondere, a far data dalla omologazione Controparte_1 della separazione, alla ricorrente la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di contributo nel mantenimento del figlio , a mezzo bonifico bancario Per_1 continuativo, entro il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dal giugno 2025; tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici I.S.T.A.T. a decorrere dall'omologazione della separazione.
9) Vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con l'obbligo di rimborso entro venti (20) giorni a fronte dell'esibizione semplice del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata, le seguenti spese straordinarie: - spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); - spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre -scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria) e quelle necessarie all'acquisizione della patente di guida;
- altre spese straordinarie: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche – erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, spese per baby sitter etc.) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi;
- a tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre iscritto, entro venti (20) giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alle spese, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
ALTRE DISPOSIZIONI
10) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del rispettivo passaporto.
11) I coniugi dichiarano che non hanno né avranno nulla altro a pretendere l'uno dall'altro, anche relativamente ai conti correnti ed al deposito titoli od alle polizze esistenti attualmente intestati in via esclusiva a ciascuno di essi.
12) I coniugi si impegnano ad adempiere agli obblighi assunti entro trenta giorni dalla sentenza di separazione. ... (omissis) ...”. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MEDOLE (MN) in data 02/04/2022 (con atto iscritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 1, Parte I, Ufficio 1, Anno 2022) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MEDOLE di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 23/10/2025.
Il Presidente
SS De UC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
SS De UC Presidente Relatore
RG OL UD
Elisabetta Pagliarini UD ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 4666/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 08/09/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. LUNGAROTTI ENRICO
E
rappresentato e difeso, per mandato Controparte_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. DONELLI LARA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio civile)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“... (omissis) ... - Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 ; - Ordinare al Comune di Medole di annotare l'emananda sentenza a Controparte_1 margine dell'atto di matrimonio - Dichiarare le spese legali integralmente compensate tra le parti OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati e liberi ognuno di fissare la residenza ed il domicilio ove riterranno opportuno.
2) I coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali a seguito della crisi del vincolo di coniugio, hanno lasciato liberto l'immobile sito in Medole (MN), via Dosso, 15/A; la signora in data Parte_1 14.02.2025 ha acquistato un immobile a Medole (MN), vicolo I Sacchetta, 23E, ove trasferirà la propria residenza unitamente al figlio e d il signor Per_1 Controparte_1 si è trasferito presso l'immobile di Solferino (MN), via San Martino, 36.
3) I separandi si danno reciprocamente atto di avere suddiviso tutti gli arredi e i beni comuni ubicati nella residenza familiare e di essere tornati in possesso di tutti i beni personali e di non avere pertanto alcuna riserva o pretesa al riguardo.
4) Il figlio minore sarà affidato in via congiunta ad entrambi i genitori con Per_1 residenza preferenziale presso la madre.
5) Tutte le decisioni inerenti alla salute e all'educazione del minore saranno prese concordemente dai genitori, i quali condivideranno in misura eguale la responsabilità genitoriale sul figlio minore e saranno, pertanto, corresponsabili dell'andamento scolastico, dell'educazione, della salute e della cura e custodia, nonché della crescita serena ed equilibrata. Le questioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa.
6) Il padre potrà esercitare il diritto di visita liberamente, compatibilmente con gli impegni scolastici e previo accordo con il genitore affidatario, garantendo la permanenza del figlio presso la casa del padre per due fine settimana al mese, con il seguente piano di frequentazione: - trascorrerà i fine settimana alternati presso
Per_1 l'uno o l'altro genitore e nei fine settimana in cui resterà con il padre, egli lo
Per_1 preleverà il sabato dall'uscita da scuola o dall'abitazione della madre o dei nonni materni, alle ore 13 e lo riporterà presso la madre la domenica alle ore 18; -
Per_1 trascorrerà con il padre anche un giorno infrasettimanale, il mercoledì, dalle ore 19 con prelievo presso la casa materna o dei nonni materni, sino al giovedì mattina alle ore 8.00 quando il padre lo accompagnerà a scuola o, nei giorni di astensione scolastica, presso la casa della madre o dei nonni materni;
- durante le vacanze scolastiche i genitori potranno tenere con sé il figlio per quindici giorni anche non consecutivi, dandone
Per_1 preavviso all'altro genitore entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
- il minore trascorrerà il giorno della Vigilia di Natale o il giorno di Natale ad anni alterni
Per_1 presso l'uno o l'altro genitore, così come AN FA e l'ultimo dell'anno, tutti con pernottamento;
- trascorrerà ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore il giorno
Per_1 di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; - i genitori si impegnano : a garantire al figlio ,
Per_1 durante la permanenza presso di loro, congrui e idonei spazi, nonché a frequentare persone e luoghi idonei all'età del figlio, evitando situazioni che possano pregiudicare e nuocere alla sua salute psico - fisica;
a comunicarsi a quali tipi di attività extrascolastiche e/o ludiche intendono iscrivere il figlio minore con congruo
Per_1 anticipo rispetto alla data di inizio e ad occuparsi personalmente delle pratiche necessarie per l'iscrizione; a condividere gli indirizzi e i recapiti telefonici dei luoghi in cui intendono trascorrere le vacanze o soggiornare con il figlio.
7) La signora percepisce attualmente assegno unico per il figlio nella Parte_1 misura del 100% pari alla somma di € 57, 5 0 ed il Sig. autorizza la Controparte_1 stessa a richiedere e percepire per il futuro anche la quota di sua spettanza.
8) Il signor provvede a corrispondere, a far data dalla omologazione Controparte_1 della separazione, alla ricorrente la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di contributo nel mantenimento del figlio , a mezzo bonifico bancario Per_1 continuativo, entro il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dal giugno 2025; tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici I.S.T.A.T. a decorrere dall'omologazione della separazione.
9) Vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con l'obbligo di rimborso entro venti (20) giorni a fronte dell'esibizione semplice del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata, le seguenti spese straordinarie: - spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); - spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre -scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria) e quelle necessarie all'acquisizione della patente di guida;
- altre spese straordinarie: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche – erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, spese per baby sitter etc.) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi;
- a tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre iscritto, entro venti (20) giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alle spese, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
ALTRE DISPOSIZIONI
10) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del rispettivo passaporto.
11) I coniugi dichiarano che non hanno né avranno nulla altro a pretendere l'uno dall'altro, anche relativamente ai conti correnti ed al deposito titoli od alle polizze esistenti attualmente intestati in via esclusiva a ciascuno di essi.
12) I coniugi si impegnano ad adempiere agli obblighi assunti entro trenta giorni dalla sentenza di separazione. ... (omissis) ...”. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MEDOLE (MN) in data 02/04/2022 (con atto iscritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 1, Parte I, Ufficio 1, Anno 2022) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MEDOLE di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 23/10/2025.
Il Presidente
SS De UC