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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/08/2025, n. 6364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6364 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3665/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3665/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Alessandro Rizzo ( Email_1
-attore-
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Controparte_1 P.IVA_1
Mercanti ( Email_2
(C.F. ), rappresentata da Controparte_2 P.IVA_2 [...]
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Felicita Fenaroli Controparte_3 P.IVA_3
( Email_3
(C.F. ), contumace Controparte_4 CodiceFiscale_2
(C.F. ), contumace Controparte_5 CodiceFiscale_3
-convenuti- CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Nel merito: accertato e dichiarato, per le ragioni di cui in narrativa, che l'opposizione ex art. 617, comma 2,
c.p.c. è stata spiegata nei confronti di un provvedimento abnorme adottato dal G.E. nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 808/15 Tr. Milano a seguito, tra l'altro, di un atto di impulso da parte del creditore intervenuto non titolato, dichiararsi la legittimità e CP_2
l'ammissibilità della stessa
e, per l'effetto e conseguentemente:
l'invalidità e/o la nullità e/o l'inefficacia dell'opposto provvedimento di rinvio emesso dal G.E. in data 28.06.2023, anche per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 499 c.p.c., 566 e 624-bis
c.p.c., con prosecuzione delle operazioni di vendita del bene pignorato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 808/15 Tr. Milano;
in ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, anche per l'opposizione, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.
** ** **
CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO CP_6
[. Nel merito, in via principale:
Per quanto esposto in atti, rigettare tutte le domande proposte da parte attrice in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto.
II. In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
** ** **
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA CP_2
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 comma 3 c.p.c. promossa dal
Sig. per carenza di interesse ad agire in capo all'opponente; Pt_1
In via preliminare di merito:
- accertare e dichiarare la piena legittimità del rinvio concesso dal Giudice sussistendo un interesse concreto ed attuale alla più proficua e regolare vendita dei beni pignorati ai fini della tutela tanto della par condicio creditorum che del diritto del debitore ad aumentare le proprie percentuali di esdebitazione;
- rigettare l'istanza di prosecuzione delle operazioni di vendita in quanto, allo stato, evidentemente lesiva dei diritti tanto dei creditori che del debitore il quale vedrebbe notevolmente diminuita la percentuale di esdebitazione.
In via subordinata di merito:
pagina 2 di 7 - rigettare, per i motivi esposti in narrativa, le domande ex adverso svolte in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In via istruttoria:
- con espressa riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, provare e produrre.
In ogni caso:
- condannare controparte, ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” nella misura equitativamente stabilita da codesto Giudicante, nonché alla sanzione prevista dal comma 3 dello stesso articolo;
- con vittoria di spese e competenze, oltre accessori (IVA, CPA e spese generali) come per legge.
** ** **
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatto e svolgimento del giudizio
Viene qui in decisione la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi presentata dal debitore esecutato nell'ambito dell'espropriazione Parte_1 immobiliare n. RGE 808/15.
La storia di quel processo esecutivo è stata particolarmente complessa e travagliata. Se ne omette qui la ricostruzione dettagliata perché sul punto non vi sono divergenze troppo rilevanti nei resoconti delle parti. In estrema sintesi, ciò che conta ai nostri fini è che:
- sin dal 2021 il giudice dell'esecuzione aveva messo in chiaro che l'oggetto della vendita avrebbe potuto essere solo la nuda proprietà dell'immobile, gravata del diritto di uso e abitazione in favore dello stesso cfr. ordinanza 25/4/2021 Pt_1 doc. 13 attore);
- per ovviare al problema, il creditore ha notificato un secondo CP_1 pignoramento sulla piena proprietà dell'immobile, iscritto a ruolo al n. RGE
386/2022, e le due procedure sono state riunite (doc. 18);
- con ordinanza del 18/3/2023, emessa nelle procedure riunite, il giudice dell'esecuzione ha disposto la vendita dell'immobile per il diritto di piena proprietà (doc. 27);
- poco dopo, però, con ordinanza del 30/5/2023, il G.E. ha preso atto del sopravvenuto pagamento dei crediti azionati con il secondo pignoramento e, conseguentemente, ha dichiarato l'estinzione del procedimento R.G.E. n. 386/2022 e revocato la vendita, “potendo la procedura esecutiva proseguire solo con la vendita del diritto di proprietà, gravato dai diritti minori di uso e abitazione (ossia del diritto pignorato nella procedura RGE 808/2015)” (doc. 33);
pagina 3 di 7 - alla successiva udienza del 28/6/2023, la creditrice intervenuta (non titolata)
ha chiesto un rinvio “al fine di estendere il pignoramento” ed il creditore CP_2 procedente ha aderito alla richiesta (doc. 34); CP_1
- con ordinanza in pari data, oggetto di questa opposizione agli atti esecutivi, il G.E. ha disposto un rinvio al 30/11/2023, ritenendo che: (i) “i creditori abbiano certamente interesse ad estendere il pignoramento, posto che la vendita dei diritti ceduti alla CP_5
(oggetto del procedimento esecutivo principale R.G. 808/2015) potrebbe non portare al soddisfacimento delle pretese creditorie”; (ii) “il rinvio è stato appunto richiesto al fine di estendere il pignoramento alla piena proprietà, estensione che consentirebbe di portare ad una migliore soddisfazione delle pretese creditorie”; (iii) “nulla osta ad un pignoramento successivo esteso alla piena proprietà e alla riunione dei procedimenti, come è possibile un intervento tardivo di creditori muniti di titolo, ai sensi dell'art. 565 c.p.c.” (doc. 35);
- l'esecutato ha proposto opposizione agli atti esecutivi, contestando la Pt_1 decisione di concedere il rinvio anziché porre immediatamente in vendita la proprietà del bene gravata dei diritti reali minori (doc. 37);
- con l'ordinanza ex art. 618 c.p.c. del 2/11/2023, il G.E. ha escluso la necessità di correggere le proprie decisioni precedenti o emettere provvedimenti indilazionabili, ha condannato l'opponente a rifondere le spese della fase cautelare ed ha assegnato i termini per introdurre il giudizio di merito;
Il giudizio di merito è stato introdotto tempestivamente, con atto di citazione del
17/1/2024, con cui l'esecutato ha sostanzialmente ribadito le contestazioni di cui al ricorso introduttivo.
Si sono costituiti i soli creditori (procedente) e CP_1 CP_2
(intervenuto), eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e chiedendone comunque il rigetto nel merito.
2.- L'interesse ad agire e la cessazione della materia del contendere
A prima vista potrebbe apparire paradossale che il debitore esecutato insista per la celere vendita dell'immobile pignorato e si opponga così strenuamente a un rinvio dell'udienza.
In realtà, l'interesse concreto del era evidentemente quello di limitare Pt_1
l'espropriazione alla sola nuda proprietà dell'immobile, facendo salvi i diritti reali minori in proprio favore, e l'unico modo di ottenere questo obiettivo era evitare che la procedura n. RGE 808/15 fosse riunita con altra esecuzione avente ad oggetto la piena proprietà. Che questo fosse l'obiettivo è espressamente dichiarato nelle difese dell'opponente, il quale contesta l'affermazione del giudice secondo cui “Il rinvio risulta sorretto da adeguata motivazione, essendosi ritenuto opportuno accogliere l'istanza dei creditori, volta a giungere ad una
pagina 4 di 7 vendita del bene maggiormente satisfattiva per i creditori stessi e comportante una maggiore esdebitazione del debitore” (doc. 38 pag. 3). Al contrario, l'opponente spiega che il suo interesse principale non è affatto ottenere l'esdebitazione, bensì salvaguardare il proprio diritto di abitazione ed è per questo che si oppone al rinvio della procedura, in quanto
“destinato ad incidere nella sfera patrimoniale del dott. avuto riguardo alla Parte_1 salvaguardia dei propri diritti reali minori d'abitazione e d'uso, di importanza ben maggiore rispetto all'invocata esdebitazione” (memoria n. 1 pag. 6).
Orbene, l'interesse dell'opponente è stato soddisfatto nel prosieguo dell'esecuzione e dunque questa opposizione non ha più ragione di esistere.
La difesa del ha documentato che, trascorso ancora qualche mese senza CP_1 che i creditori dessero avvio al secondo pignoramento, il giudice dell'esecuzione si è rifiutato di concedere ulteriori rinvii ed ha fissato un termine finale per formalizzare l'istanza di vendita dei beni anche se gravati da diritti reali minori (doc. 8 : CP_1 verbale di udienza del 5/6/2024). È stata pertanto disposta la vendita della sola nuda proprietà e, come riferito all'udienza di precisazione delle conclusioni, in data 20/11/2024 si è pervenuti all'aggiudicazione.
Insomma, il a ottenuto quello a cui (legittimamente) mirava e l'eventuale Pt_1 accoglimento di questa opposizione non gli procurerebbe più alcuna utilità. Anche la mancata comparizione del suo difensore all'udienza di precisazione delle conclusioni sembra corroborare tale convinzione. Il sopravvenuto venir meno dell'interesse ad agire determina la cessazione della materia del contendere, rilevabile d'ufficio e da dichiarare con sentenza.
3.- Soccombenza virtuale
L'unico elemento della controversia che richiede una decisione del Tribunale riguarda la regolamentazione delle spese legali.
Applicando il criterio della soccombenza virtuale, le spese sono poste comunque a carico dell'opponente, perché – come già affermato dal giudice dell'esecuzione –
l'ordinanza di rinvio non poteva essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi.
Le parti hanno correttamente citato l'insegnamento ormai consolidato della
Cassazione, secondo cui “un provvedimento del giudice dell'esecuzione di mero rinvio dell'udienza è impugnabile con il rimedio di cui all'art. 617 c.p.c. soltanto qualora si configuri come un atto abnorme, ovvero comunque non coerente con la funzione del processo esecutivo, ovvero ancora ove si traduca in una sostanziale sospensione della procedura” (Cassazione civile sez. III,
n. 22724; Cassazione civile sez. III, 05/05/2022, n. 14282; Cassazione civile sez. III,
07/02/2013, n. 2968).
pagina 5 di 7 Nel caso di specie, il rinvio disposto dal g.e. non rientrava in alcuna di queste categorie. Non si trattava di un cosiddetto “mero rinvio”, perché il giudice ha chiaramente spiegato le ragioni per cui riteneva opportuno differire l'udienza: esse risiedevano nell'opportunità di riunione la procedura in corso con una nuova di cui era stata preannunciato l'avvio, allo scopo di “estendere il pignoramento alla piena proprietà, estensione che consentirebbe di portare ad una migliore soddisfazione delle pretese creditorie”. Ben si comprende come sia impossibile accusare il giudice di non essere stato coerente con la funzione del processo esecutivo, quando la decisione risulta dichiaratamente e motivatamente finalizzata alla “migliore soddisfazione delle pretese creditorie” (che costituisce, per l'appunto, la funzione del processo esecutivo).
Il rinvio in questione non poteva neanche essere equiparato ad una indefinita sospensione dell'esecuzione. Il giudice ne era ben consapevole e lo ha dimostrato con le sue decisioni successive di cui abbiamo già trattato al paragrafo che precede: invero, a fronte del comportamento dei creditori che continuavano imperterriti a domandare rinvii dell'udienza senza mai effettivamente notificare quel nuovo pignoramento che avevano preannunciato, con i provvedimenti del giugno 2024 il giudice ha ritenuto che la procedura non potesse essere ulteriormente differita ed ha disposto la vendita della sola nuda proprietà.
Questa evoluzione, però, non era prevedibile al momento in cui è stato emesso il provvedimento qui impugnato, che va esente da censure.
Dunque, per tutte le ragioni sopra esposte, l'opponente iene condannato a Pt_1 rifondere le spese di lite. I compensi sono liquidati prendendo a riferimento i parametri di legge per le cause di valore indeterminato e di media complessità, con applicazione dei parametri medi per la fase di studio e introduttiva e i parametri minimi per la fase di istruzione e decisione (in considerazione del mancato esperimento di alcuna istruttoria e della decisione a seguito di trattazione orale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere;
2) CONDANNA rifondere le spese legali, liquidate Parte_1 per ciascuna delle controparti costituite in euro 7.202,00, oltre spese generali 15% ed accessori di legge.
pagina 6 di 7 Milano, 2 agosto 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3665/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Alessandro Rizzo ( Email_1
-attore-
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Controparte_1 P.IVA_1
Mercanti ( Email_2
(C.F. ), rappresentata da Controparte_2 P.IVA_2 [...]
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Felicita Fenaroli Controparte_3 P.IVA_3
( Email_3
(C.F. ), contumace Controparte_4 CodiceFiscale_2
(C.F. ), contumace Controparte_5 CodiceFiscale_3
-convenuti- CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Nel merito: accertato e dichiarato, per le ragioni di cui in narrativa, che l'opposizione ex art. 617, comma 2,
c.p.c. è stata spiegata nei confronti di un provvedimento abnorme adottato dal G.E. nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 808/15 Tr. Milano a seguito, tra l'altro, di un atto di impulso da parte del creditore intervenuto non titolato, dichiararsi la legittimità e CP_2
l'ammissibilità della stessa
e, per l'effetto e conseguentemente:
l'invalidità e/o la nullità e/o l'inefficacia dell'opposto provvedimento di rinvio emesso dal G.E. in data 28.06.2023, anche per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 499 c.p.c., 566 e 624-bis
c.p.c., con prosecuzione delle operazioni di vendita del bene pignorato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 808/15 Tr. Milano;
in ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, anche per l'opposizione, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.
** ** **
CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO CP_6
[. Nel merito, in via principale:
Per quanto esposto in atti, rigettare tutte le domande proposte da parte attrice in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto.
II. In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
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CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA CP_2
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 comma 3 c.p.c. promossa dal
Sig. per carenza di interesse ad agire in capo all'opponente; Pt_1
In via preliminare di merito:
- accertare e dichiarare la piena legittimità del rinvio concesso dal Giudice sussistendo un interesse concreto ed attuale alla più proficua e regolare vendita dei beni pignorati ai fini della tutela tanto della par condicio creditorum che del diritto del debitore ad aumentare le proprie percentuali di esdebitazione;
- rigettare l'istanza di prosecuzione delle operazioni di vendita in quanto, allo stato, evidentemente lesiva dei diritti tanto dei creditori che del debitore il quale vedrebbe notevolmente diminuita la percentuale di esdebitazione.
In via subordinata di merito:
pagina 2 di 7 - rigettare, per i motivi esposti in narrativa, le domande ex adverso svolte in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In via istruttoria:
- con espressa riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, provare e produrre.
In ogni caso:
- condannare controparte, ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” nella misura equitativamente stabilita da codesto Giudicante, nonché alla sanzione prevista dal comma 3 dello stesso articolo;
- con vittoria di spese e competenze, oltre accessori (IVA, CPA e spese generali) come per legge.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatto e svolgimento del giudizio
Viene qui in decisione la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi presentata dal debitore esecutato nell'ambito dell'espropriazione Parte_1 immobiliare n. RGE 808/15.
La storia di quel processo esecutivo è stata particolarmente complessa e travagliata. Se ne omette qui la ricostruzione dettagliata perché sul punto non vi sono divergenze troppo rilevanti nei resoconti delle parti. In estrema sintesi, ciò che conta ai nostri fini è che:
- sin dal 2021 il giudice dell'esecuzione aveva messo in chiaro che l'oggetto della vendita avrebbe potuto essere solo la nuda proprietà dell'immobile, gravata del diritto di uso e abitazione in favore dello stesso cfr. ordinanza 25/4/2021 Pt_1 doc. 13 attore);
- per ovviare al problema, il creditore ha notificato un secondo CP_1 pignoramento sulla piena proprietà dell'immobile, iscritto a ruolo al n. RGE
386/2022, e le due procedure sono state riunite (doc. 18);
- con ordinanza del 18/3/2023, emessa nelle procedure riunite, il giudice dell'esecuzione ha disposto la vendita dell'immobile per il diritto di piena proprietà (doc. 27);
- poco dopo, però, con ordinanza del 30/5/2023, il G.E. ha preso atto del sopravvenuto pagamento dei crediti azionati con il secondo pignoramento e, conseguentemente, ha dichiarato l'estinzione del procedimento R.G.E. n. 386/2022 e revocato la vendita, “potendo la procedura esecutiva proseguire solo con la vendita del diritto di proprietà, gravato dai diritti minori di uso e abitazione (ossia del diritto pignorato nella procedura RGE 808/2015)” (doc. 33);
pagina 3 di 7 - alla successiva udienza del 28/6/2023, la creditrice intervenuta (non titolata)
ha chiesto un rinvio “al fine di estendere il pignoramento” ed il creditore CP_2 procedente ha aderito alla richiesta (doc. 34); CP_1
- con ordinanza in pari data, oggetto di questa opposizione agli atti esecutivi, il G.E. ha disposto un rinvio al 30/11/2023, ritenendo che: (i) “i creditori abbiano certamente interesse ad estendere il pignoramento, posto che la vendita dei diritti ceduti alla CP_5
(oggetto del procedimento esecutivo principale R.G. 808/2015) potrebbe non portare al soddisfacimento delle pretese creditorie”; (ii) “il rinvio è stato appunto richiesto al fine di estendere il pignoramento alla piena proprietà, estensione che consentirebbe di portare ad una migliore soddisfazione delle pretese creditorie”; (iii) “nulla osta ad un pignoramento successivo esteso alla piena proprietà e alla riunione dei procedimenti, come è possibile un intervento tardivo di creditori muniti di titolo, ai sensi dell'art. 565 c.p.c.” (doc. 35);
- l'esecutato ha proposto opposizione agli atti esecutivi, contestando la Pt_1 decisione di concedere il rinvio anziché porre immediatamente in vendita la proprietà del bene gravata dei diritti reali minori (doc. 37);
- con l'ordinanza ex art. 618 c.p.c. del 2/11/2023, il G.E. ha escluso la necessità di correggere le proprie decisioni precedenti o emettere provvedimenti indilazionabili, ha condannato l'opponente a rifondere le spese della fase cautelare ed ha assegnato i termini per introdurre il giudizio di merito;
Il giudizio di merito è stato introdotto tempestivamente, con atto di citazione del
17/1/2024, con cui l'esecutato ha sostanzialmente ribadito le contestazioni di cui al ricorso introduttivo.
Si sono costituiti i soli creditori (procedente) e CP_1 CP_2
(intervenuto), eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e chiedendone comunque il rigetto nel merito.
2.- L'interesse ad agire e la cessazione della materia del contendere
A prima vista potrebbe apparire paradossale che il debitore esecutato insista per la celere vendita dell'immobile pignorato e si opponga così strenuamente a un rinvio dell'udienza.
In realtà, l'interesse concreto del era evidentemente quello di limitare Pt_1
l'espropriazione alla sola nuda proprietà dell'immobile, facendo salvi i diritti reali minori in proprio favore, e l'unico modo di ottenere questo obiettivo era evitare che la procedura n. RGE 808/15 fosse riunita con altra esecuzione avente ad oggetto la piena proprietà. Che questo fosse l'obiettivo è espressamente dichiarato nelle difese dell'opponente, il quale contesta l'affermazione del giudice secondo cui “Il rinvio risulta sorretto da adeguata motivazione, essendosi ritenuto opportuno accogliere l'istanza dei creditori, volta a giungere ad una
pagina 4 di 7 vendita del bene maggiormente satisfattiva per i creditori stessi e comportante una maggiore esdebitazione del debitore” (doc. 38 pag. 3). Al contrario, l'opponente spiega che il suo interesse principale non è affatto ottenere l'esdebitazione, bensì salvaguardare il proprio diritto di abitazione ed è per questo che si oppone al rinvio della procedura, in quanto
“destinato ad incidere nella sfera patrimoniale del dott. avuto riguardo alla Parte_1 salvaguardia dei propri diritti reali minori d'abitazione e d'uso, di importanza ben maggiore rispetto all'invocata esdebitazione” (memoria n. 1 pag. 6).
Orbene, l'interesse dell'opponente è stato soddisfatto nel prosieguo dell'esecuzione e dunque questa opposizione non ha più ragione di esistere.
La difesa del ha documentato che, trascorso ancora qualche mese senza CP_1 che i creditori dessero avvio al secondo pignoramento, il giudice dell'esecuzione si è rifiutato di concedere ulteriori rinvii ed ha fissato un termine finale per formalizzare l'istanza di vendita dei beni anche se gravati da diritti reali minori (doc. 8 : CP_1 verbale di udienza del 5/6/2024). È stata pertanto disposta la vendita della sola nuda proprietà e, come riferito all'udienza di precisazione delle conclusioni, in data 20/11/2024 si è pervenuti all'aggiudicazione.
Insomma, il a ottenuto quello a cui (legittimamente) mirava e l'eventuale Pt_1 accoglimento di questa opposizione non gli procurerebbe più alcuna utilità. Anche la mancata comparizione del suo difensore all'udienza di precisazione delle conclusioni sembra corroborare tale convinzione. Il sopravvenuto venir meno dell'interesse ad agire determina la cessazione della materia del contendere, rilevabile d'ufficio e da dichiarare con sentenza.
3.- Soccombenza virtuale
L'unico elemento della controversia che richiede una decisione del Tribunale riguarda la regolamentazione delle spese legali.
Applicando il criterio della soccombenza virtuale, le spese sono poste comunque a carico dell'opponente, perché – come già affermato dal giudice dell'esecuzione –
l'ordinanza di rinvio non poteva essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi.
Le parti hanno correttamente citato l'insegnamento ormai consolidato della
Cassazione, secondo cui “un provvedimento del giudice dell'esecuzione di mero rinvio dell'udienza è impugnabile con il rimedio di cui all'art. 617 c.p.c. soltanto qualora si configuri come un atto abnorme, ovvero comunque non coerente con la funzione del processo esecutivo, ovvero ancora ove si traduca in una sostanziale sospensione della procedura” (Cassazione civile sez. III,
n. 22724; Cassazione civile sez. III, 05/05/2022, n. 14282; Cassazione civile sez. III,
07/02/2013, n. 2968).
pagina 5 di 7 Nel caso di specie, il rinvio disposto dal g.e. non rientrava in alcuna di queste categorie. Non si trattava di un cosiddetto “mero rinvio”, perché il giudice ha chiaramente spiegato le ragioni per cui riteneva opportuno differire l'udienza: esse risiedevano nell'opportunità di riunione la procedura in corso con una nuova di cui era stata preannunciato l'avvio, allo scopo di “estendere il pignoramento alla piena proprietà, estensione che consentirebbe di portare ad una migliore soddisfazione delle pretese creditorie”. Ben si comprende come sia impossibile accusare il giudice di non essere stato coerente con la funzione del processo esecutivo, quando la decisione risulta dichiaratamente e motivatamente finalizzata alla “migliore soddisfazione delle pretese creditorie” (che costituisce, per l'appunto, la funzione del processo esecutivo).
Il rinvio in questione non poteva neanche essere equiparato ad una indefinita sospensione dell'esecuzione. Il giudice ne era ben consapevole e lo ha dimostrato con le sue decisioni successive di cui abbiamo già trattato al paragrafo che precede: invero, a fronte del comportamento dei creditori che continuavano imperterriti a domandare rinvii dell'udienza senza mai effettivamente notificare quel nuovo pignoramento che avevano preannunciato, con i provvedimenti del giugno 2024 il giudice ha ritenuto che la procedura non potesse essere ulteriormente differita ed ha disposto la vendita della sola nuda proprietà.
Questa evoluzione, però, non era prevedibile al momento in cui è stato emesso il provvedimento qui impugnato, che va esente da censure.
Dunque, per tutte le ragioni sopra esposte, l'opponente iene condannato a Pt_1 rifondere le spese di lite. I compensi sono liquidati prendendo a riferimento i parametri di legge per le cause di valore indeterminato e di media complessità, con applicazione dei parametri medi per la fase di studio e introduttiva e i parametri minimi per la fase di istruzione e decisione (in considerazione del mancato esperimento di alcuna istruttoria e della decisione a seguito di trattazione orale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere;
2) CONDANNA rifondere le spese legali, liquidate Parte_1 per ciascuna delle controparti costituite in euro 7.202,00, oltre spese generali 15% ed accessori di legge.
pagina 6 di 7 Milano, 2 agosto 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
pagina 7 di 7