Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/05/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 60/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 60/2025 promosso da: nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. NASPI Parte_1
FABRIZIO;
e nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
DISCEPOLO MAURIZIO;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con il solo obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio;
i coniugi si danno sin da ora reciproco consenso ed assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti validi per l'espatrio;
2. la figlia minore è affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre sig.ra nell'immobile sito a FA (AN) in CP_1
via Galileo Galilei n. 18;
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3. circa la regolamentazione dei tempi e delle modalità di esercizio del diritto/dovere di visita del padre sulla figlia minore , considerato che il sig. svolge attività lavorativa che lo Per_1 Parte_1
costringe a frequenti trasferte di lavoro, le parti convengono che il ricorrente padre avrà il diritto- dovere di tenere con sé la figlia almeno due pomeriggi alla settimana e due week-end alternati. Resta salva la possibilità del padre per ragioni lavorative di ridurre il diritto/dovere di visita infrasettimanale ad un giorno con possibilità dello stesso di recuperarlo la settimana successiva.
Nell'ottica di una reciproca collaborazione, i genitori si impegnano, entro la giornata del giovedì, a comunicarsi le giornate della settimana successiva il cui padre potrà esercitare il suo diritto/dovere di visita verso la figlia;
4. salvo ogni diverso accordo tra le parti, il ricorrente padre nei pomeriggi di sua spettanza preleverà la figlia direttamente a casa della madre oppure all'uscita di scuola per poi riportarla a casa della madre dopo cena.
5. la minore trascorrerà le festività con i genitori seguendo il criterio dell'alternanza e precisamente: per le festività natalizie il 24 con un genitore ed il 25 con l'altro, così varrà per il 26/12 e per il 31/12, capodanno e l'Epifania. Pasqua con l'uno e Pasquetta con l'altro. Mentre per le restanti festività previste dal calendario (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre, eccezion fatta per il 15/8), i genitori si atterranno al criterio dell'alternanza temporale ossia il 25/4 con l'uno e il
1/5 con l'altro e così via. Durante le vacanze estive il padre e la madre potranno vedere e tenere con sé la figlia per 15 giorni non continuativi di cui almeno 7 continuativi da concordarsi preventivamente entro il mese di maggio di ogni anno. Durante le vacanze natalizie il padre potrà trascorrere con la figlia minore almeno 5 giorni continuativi o non. Durante le vacanze di Pasqua il padre potrà trascorrere con la figlia minore almeno 3 giorni continuativi o non;
6. disporsi a carico del Sig. un assegno mensile di € 650,00 rivalutabile secondo gli indici Istat a titolo di Parte_1
mantenimento della prole. Pagamento da disporsi in via anticipata entro i primi 5 gg. di ciascun mese mediante bonifico bancario in favore della sig.ra CP_1
7. spese straordinarie al 50% tra i coniugi come da protocollo adottato da codesto Tribunale;
8. l'assegno unico familiare verrà percepito esclusivamente dalla sig.ra ; CP_1
9. i genitori continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni riguardo alla figlia Per_1
relativamente alla sua salute, istruzione ed educazione tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
al contrario ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
10. ad ogni effetto di legge, i ricorrenti si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio e s'impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti;
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11. i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autonomi ed indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento;
12. i ricorrenti dichiarano, con la sottoscrizione del presente ricorso, di aver regolamentato ogni pendenza economica e patrimoniale e pertanto di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro se non l'ottemperanza degli obblighi previsti nel presente accordo.
13. Le spese del presente giudizio sono integralmente a carico del sig. . Parte_1
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 09.01.2025, e Parte_1 CP_1
hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a FA TI (AN) il 29.06.2019.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del
1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 7064 del 13.07.2022 il Tribunale di
Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale il 12.07.2022. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge.
Inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in FA
TI (AN) il 29.06.2019 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di FA
TI (AN) al n. 7, parte 2, serie A Ufficio 1 dell'anno 2019.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia, della quale non viene disposto l'ascolto in considerazione della sua tenera età.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a FA TI (AN) il 29/06/2019 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del
[...]
Comune di FA TI (AN) al n. 7, parte 2, serie A Ufficio 1 dell'anno 2019; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FA TI (AN) di procedere alle annotazioni di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 07.05.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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