Art. 37. (Statuto)
Entro 180 giorni dalla data di istituzione delle Universita' statali di cui al precedente capo I e, per le Universita' di cui ai capi III, IV, V e VI, entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina dei comitati ordinatori, saranno emanati, nelle forme e con le modalita' previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni, gli statuti delle predette Universita'.
Lo statuto entrera' in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entro 180 giorni dalla data di istituzione delle Universita' statali di cui al precedente capo I e, per le Universita' di cui ai capi III, IV, V e VI, entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina dei comitati ordinatori, saranno emanati, nelle forme e con le modalita' previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni, gli statuti delle predette Universita'.
Lo statuto entrera' in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.