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Sentenza 19 luglio 2021
Sentenza 19 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/07/2021, n. 27877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27877 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LI AN nato a [...] il [...] LI IO nato a [...] il [...] LI OR nato a [...] il [...] LI SA nato a [...] il [...] LI SE nato a [...] il [...] avverso il decreto del 24/04/2020 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO S'ANI; lette/se~ le conclusioni del PG uthe, cam}A . CJW cocc„ z-(3 Ccp M TO fr1izt I2/ hkr,1 ì 103i Da,1 ttCòfLj 01 e to Ff n 1)9 rIRPDA 419ri, &A, O 0AA r1' 07.) rzirjP7BirlY) rt0F1.019 24/1-1 a (lAgOntifi f( Bilku L/ne/biro eop ‘10, v io ut Dfl Ca7,1-0 pu pa,Rro eo giFY,Xt rtV (21,1,13 11-1 C9AA lj fo Wpff PGE, A CC0 Gií rili+1;° 1Yriz,fl,t C.9 D i 131.6 e" Pfl&I e91-i LA 111.C413 " 7° il") Ol ikrn rielì .rS B11, 61 1 1`411•J i - Penale Sent. Sez. 1 Num. 27877 Anno 2021 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 02/03/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe, reso il 24 aprile 2020, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto da IO AL, quanto alla misura di prevenzione personale applicatagli dal Tribunale di Cosenza con decreto in data 8 maggio 2018, ha revocato la confisca dell'impresa di lavanderia di IA AC, disponendone la restituzione alla stessa, quale terza interessata, e ha disposto la confisca dei beni indicati nella motivazione, alle lettere da A) ad E), con effetto per IO AL e per i suoi familiari, intestatari dei cespiti. 2. Avverso il suddetto decreto ha proposto ricorso IO AL con un primo atto a firma dell'avv. Natalia Branda. Con esso ne è stato chiesto l'annullamento sulla scorta di tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si denunciano la violazione degli artt. 1, 4 e 7 d.lgs. n. 159 del 2011, per l'omessa indicazione nel decreto di fissazione dell'udienza camerale della forma di pericolosità sociale attribuita al proposto. La difesa invoca il principio secondo cui l'invito a comparire nel procedimento di prevenzione, al pari del decreto di citazione, deve contenere a pena di nullità l'indicazione, non solo della misura chiesta, ma anche del tipo di pericolosità posto a base della richiesta: l'indirizzo, maturato nella vigenza della legge n. 1423 del 1956, vale per la corrispondente disdiplina dettata dal d.lgs. n. 159 del 2011, in continuità normativa con la precedente. Nella specie, si segnala, il decreto di fissazione dell'udienza innanzi al Tribunale di Cosenza non aveva indicato la tipologia di pericolosità sociale ipotizzata per AL, con la conseguente nullità dei provvedimenti decisori. 2.2. Con il secondo motivo si denunciano la violazione degli artt. 1, 4 e 7 d.lgs. n. 159 del 2011, per l'omessa declaratoria di inammissibilità o l'omesso rigetto della richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale. Sulla premessa che IO AL era restato detenuto dal mese di agosto del 2016 al 2020, tale dato non poteva non aver inficiato il giudizio di attualità della pericolosità sociale: la carcerazione subìta a seguito della proposta di prevenzione rendeva ineseguibile la misura personale ai sensi dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011; ciò, a parte il rilievo che erano insussistenti gli elementi indiziari denotanti l'attualità della pericolosità sociale al 2020. 2.3. Con il terzo motivo si prospetta la violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011. La proposta di confisca avrebbe dovuto essere rigettata, secondo la difesa. La motivazione era graficamente assente in ordine ai beni intestati a EL ed ET AL, mentre era meramente apparente in riferimento ai beni 2 immobili intestati a NA e EP AL. In particolare, il principio di correlazione temporale - sostiene il ricorrente - non risulta rispettato, in derivazione con la valutazione di pericolosità del soggetto. Posto che con riferimento alla pericolosità qualificata il giudice doveva accertare se questa investisse l'intero percorso esistenziale del proposto, oppure se si collocasse entro un arco di tempo definito, mentre il Tribunale aveva delineato l'emersione del profilo di pericolosità qualificata a partire dal 2009, ma valorizzando in pari tempo l'entrata patrimoniale di euro 187.131,07, a titolo di indennizzo per l'ingiusta detenzione, la Corte di appello ha ribaltato il giudizio dando rilievo al fatto che per alcuni immobili le somme erano state corrisposte in tempo antecedente (in particolare, l'immobile di Via Fragalleto di Diamante). Tuttavia -obietta la difesa - in riferimento ai beni indicati con le lettere A) e B) del decreto la motivazione resta meramente apparente, poiché, se la pericolosità sociale era emersa nel 2009, i beni acquistati in precedenza non avrebbero potuto essere oggetto di ablazione nemmeno in quota parte;
per il resto, la percezione dell'indennizzo aveva eliso il requisito della sproporzione. Per gli altri beni, l'assenza di motivazione viene evidenziata come assoluta, con la specificazione che il rapporto fiduciario istituito con i suoi congiunti circa l'intestazione dei cespiti non era stato smentito, con conseguente legittimazione sua a impugnare il decreto anche in riferimento ai beni intestati ai suoi figli adducendo l'inesistenza dei presupposti applicativi. 3. Avverso il medesimo decreto IO AL, con un secondo atto a firma dell'avv. Pasquale Vaccaro, ha chiesto l'annullamento del provvedimento svolgendo due motivi. 3.1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione di legge per l'omessa notifica al proposto del decreto di citazione in appello, con il corrispondente vulnus al principio del contraddittorio di cui all'art. 111 Cost. Il decreto di fissazione dell'udienza in appello - sostiene la difesa - non era stato notificato al proposto, detenuto nella Casa circondariale di Palermo, mentre era stato notificato ai difensori in data 18.12.2018, via p.e.c., per cui si sarebbe determinata una nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado. 3.2. Con il secondo motivo si denuncia l'apparenza della motivazione in punto di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello ha omesso di formulare un'autonoma valutazione circa la pericolosità sociale, essendosi tale valutazione appiattita nel mero recepimento delle risultanze del parallelo giudizio di merito, peraltro ancora in corso, essendosi orientati i giudici della prevenzione per un 3 giudizio di responsabilità penale di AL, invece di operare una valutazione in concreto relativa all'attualità della pericolosità sociale attribuita al medesimo. L'apparenza della motivazione viene argomentata dalla difesa evidenziando anche che la Corte di merito ha omesso di confrontarsi con il dato di fatto dell'assoluzione conseguita da IO AL e da sua moglie IA AC dal reato di interposizione fittizia, preferendo insistere nella riproposizione dei dati estratti dall'ordinanza applicativa della custodia cautelare a suo tempo emessa a carico del proposto: così i giudici della prevenzione avrebbero rinunciato, nella sostanza, a valutare l'assoluzione del proposto dall'interposizione nella titolarità della lavanderia, laddove non avrebbero potuto non considerare che, secondo l'ipotesi accusatoria, i servizi di lavanderia erano imposti in regime di monopolio e che il non avere AL un ruolo gestorio in quel settore rilevava in punto di verifica della sua effettiva pericolosità sociale, anche ai fini della corretta e proporzionata durata della misura di prevenzione personale, tenendo pure conto del carattere risalente dei suoi precedenti penali. 4. Hanno proposto impugnazione avverso il decreto anche NA AL, EL AL, ET AL e EP AL, terzi intestatari di svariati beni oggetto della confisca osservando in premessa quanto segue. In primo grado, tenuto conto della rispettiva titolarità dei beni in capo a loro, pur dopo che non erano stati ritenuti sussistenti i requisiti per l'emissione del sequestro, era stata fissata l'udienza per la trattazione della proposta di applicazione della misura di prevenzione personale e anche patrimoniale, con regolare notifica del relativo atto nei loro confronti. Poi, con il decreto che aveva definito il primo grado, il Tribunale, se da un lato aveva applicato la misura di prevenzione personale nei confronti di IO AL e confiscato l'attività di lavanderia di IA AC, aveva rigettato la proposta di confisca relativa ai beni e ai valori intestati ai suindicati terzi. Avverso tale decreto aveva, però, interposto appello, oltre ad IO AL e a IA AC, anche il Pubblico ministero contestando proprio il rigetto della richiesta di confisca inerente ai beni intestati ai terzi, ma quest'ultima impugnazione era stata notificata al solo IO AL, mentre l'atto erroneamente non era stato notificato ai terzi intestatari dei beni. E, all'esito, il decreto di secondo grado, riformando il primo, ha confiscato i valori e i beni intestati ai terzi. Premesso ciò, i ricorrenti hanno affidato il ricorso a un unico motivo con cui lamentano la violazione degli artt. 7, 23 e 27 d.lgs. n. 159 del 2011, derivante dall'omessa notificazione dell'appello del Pubblico ministero e dall'omessa citazione per l'udienza di appello. 4 Le disposizioni relative alla citazione dei terzi erano da ritenersi, secondo la difesa, presidiate dalla sanzione della nullità prevista dall'art. 7, comma 7, cit., pur se a non essere citati erano i terzi interessati, in questo caso chiamati nel giudizio di primo grado e poi obliterati nella fase di appello, all'esito della quale sono state assunte determinazioni incidenti sui loro diritti di proprietà. Pertanto, se era vero che nella vigenza della precedente disciplina al terzo che non aveva potuto esplicare i suoi diritti nel procedimento incardinato nei confronti del proposto si riteneva doversi dare tutela attribuendogli la facoltà di promuovere incidente di esecuzione, il digs. n. 159 del 2011, in coerente consecutio con l'art. 1, comma 8, lett. f), n. 3.1, legge n. 136 del 2010, aveva previsto che i terzi titolari di diritti sui beni oggetto di procedimento 'di prevenzione fossero chiamati prendervi parte: sicché la violazione di questo precetto non avrebbe potuto non comportare la prevista nullità. 5. Il Procuratore generale ha chiesto annullarsi con rinvio il decreto impugnato con riferimento alla confisca disposta nei confronti di IO AL, non avendo la Corte di merito reso una motivazione effettiva, ma soltanto apparente circa il rapporto fra la pericolosità sociale delimitata dal Tribunale a far data dal 2009 e l'ablazione di beni acquistati da AL in anni precedenti, laddove questi era stato assolto dall'imputazione di associazione mafiosa nel 2006, dovendo invece dichiararsi inammissibili le restanti impugnazioni, atteso - con riguardo ai -l'orientamento di legittimità che esclude il verificarsi della nullità in tema di contraddittorio relativo alla loro posizione. 6. Il difensore di IO AL ha prodotto memoria con cui ha ripreso e sviluppato, in funzione di replica alla requisitoria del Procuratore generale, le doglianze articolate con l'impugnazione. 7. Anche il difensore di NA, EL, ET e EP AL ha rassegnato memoria di replica con cui ha ribadito la pregiudiziale doglianza di natura processuale articolata con il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte ritiene che vadano trattati distintamente i temi posti dal ricorso di IO AL, per la parte di essi che confluisce nella contestazione della misura di prevenzione personale a lui applicata, e i temi posti sia dal ricorso di NA, EL, ET e EP AL, per un verso, e dalla residua parte del ricorso dello stesso IO AL, per altro verso, inerenti alla 5 contestazione, da diverso (e anche contrapposto) angolo visuale, della confisca dei beni identificati alle lettere da A) ad E) nella parti motiva e dispositiva del decreto impugnato. 2. In ordine alla posizione di IO AL, per quanto attinta dalla misura di prevenzione personale, è da rilevare che il Tribunale di Cosenza, all'esito del procedimento di primo grado, aveva applicato al proposto la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza. La Corte di appello, nel decreto impugnato, ha confermato tale statuizione ritenendo pienamente provati i requisiti posti alla base della stessa, ivi compresa la collocazione attuale della posizione del proposto nella categoria di pericolosità configurata dall'art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011. 2.1. In ordine alla censura, logicamente pregiudiziale, svolta nel primo motivo del secondo atto di impugnazione (a firma dell'avv. Vaccaro), relativa all'omessa citazione di IO AL in appello, si deve constatare, all'esito della consultazione degli atti processuali, consentita dalla natura della doglianza, che essa è manifestamente infondata: l'atto risulta infatti notificato, oltre che ai suoi difensori, anche ad IO AL in data 22 dicembre 2018, nel luogo in cui egli era all'epoca detenuto, ossia nel carcere di Cosenza. 2.2. Si profila generico, poi, il primo motivo svolto con il primo atto di impugnazione (a firma dell'avv. Branda), teso a dedurre l'omessa precisazione da parte del Pubblico ministero richiedente del parametro normativo relativo alla categoria di pericolosità ritenuta: motivo articolato senza, però, alcuna concreta prospettazione di una qualche distonia fra l'impostazione della richiesta della misura di prevenzione personale, per come connotata dagli elementi di fatto sulla quale essa si è basata, e quella poi accolta dai giudici di merito. Deve sul punto rimarcarsi che, nel procedimento di prevenzione, non può dirsi violato il principio di correlazione tra contestazione e pronuncia anche laddove il giudice ritenga sussistente la pericolosità generica in luogo di quella qualificata originariamente ipotizzata, sempre che il giudizio sia fondato sugli stessi elementi fattuali, in modo che sui medesimi sia stato garantito il contraddittorio (Sez. 1, n. 8038 del 05/02/2019, Manauro, Rv. 274915 - 01; Sez. 1, n. 32032 del 10/06/2013, De Angelis, Rv. 256451 - 01). Quel che, dunque, rileva è che la definizione giuridica della ritenuta pericolosità sia fondata sui medesimi elementi di fatto posti a fondamento della proposta e che in relazione a tali elementi venga assicurato alla difesa un contraddittorio effettivo e congruo. Nel caso in esame, il Tribunale di Cosenza, già con l'emissione del 6 provvedimento (negativo) sul sequestro in data 16 ottobre 2017, notificato alle parti a seguito della richiesta del Pubblico ministero, aveva espressamente inquadrato, sulla scorta della richiesta stessa, la pericolosità riconnessa alla posizione di IO AL alla categoria di cui all'art. 4, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, in relazione alla qualità di soggetto sottoposto a procedimento penale (denominato Frontiera) nel quale erano stati ritenuti sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sua partecipazione, ex art. 416-bis cod. pen., con livello di dirigente, al clan di 'ndrangheta facente capo a AN UT e operante nell'alto Tirreno cosentino, con condotta perdurante, oltre che alla commissione da parte sua del reato di cui all'art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992, con riferimento all'attribuzione fittizia dell'attività di lavanderia alla moglie IA AC: contestazione, quest'ultima, in riferimento alla quale, poi, i giudici della prevenzione in appello, in dipendenza degli elementi acquisiti all'esito del primo grado del giudizio di cognizione, hanno escluso effetti rilevanti in questa sede per l'affermata assenza della cointeressenza del proposto in quell'attività. Il rilievo, dunque, contrasta decisivamente la prospettazione del ricorrente. Né, poi, la restrizione del panorama di riferimento dei reati per cui si è considerata persistente la posizione di soggetto indiziato di AL alla sola partecipazione all'associazione mafiosa, con conseguente evoluzione della relatio con le categorie fissate dall'art. 4 cit. ha inciso sul diritto di difesa del proposto, dal momento che l'iniziale contestazione era più vasta di quella poi consolidatasi a carico del medesimo. Per il resto, sulla conformità del thema decidendum a quello introdotto, per concordanti elementi di fatto, dal Pubblico ministero, il ricorrente non ha svolto rilevanti obiezioni nel corso dei gradi di merito: e l'impostazione è stata mantenuta ferma sia nel provvedimento di primo grado applicativo della misura e sia nel decreto impugnato, senza che il binario della contestazione abbia subito alcun percepibile mutamento, la decisione di appello essendosi orientata, quanto alla categoria della pericolosità, per un ambito più ristretto di quello iniziale. Rispetto a tale excursus e al relativo approdo, quindi, la doglianza in esame rivela, pertanto, la sua complessiva aspecificità. 3. Per quanto concerne il concreto apprezzamento formulato dai giudici della prevenzione in ordine alla pericolosità del proposto al fine della misura di prevenzione, personale, la Corte di appello ha, nel decreto impugnato, ha ribadito la concreta base indiziaria che attinge la posizione di IO AL circa la sua appartenenza al suindicato clan di 'ndrangheta operante sotto l'egida della famiglia UT, richiamando gli snodi essenziali dell'indagine giudiziaria che ha portato alla luce la vasta rete criminale associativa a cui AL che è risultato 7 avere apportato il suo determinante contributo, in modo non occasionale secondo quanto era risultato confermato nel processo di cognizione, all'esito, sia pure non definitivo, del primo grado. I giudici di appello hanno inoltre evidenziato che tale base indiziaria non è stata più contestata dalla difesa, la quale si era limitata a chiedere che venisse atteso l'esito del primo grado del processi di cognizione, ove si riprometteva di contrastare le accuse provenienti dai collaboratori di giustizia: superato tale snodo, non è più intervenuta alcuna argomentazione di pregio - ha rilevato la Corte di appello - avendo l'accertamento di cognizione piena annesso alla posizione di AL quella di dirigente della consorteria, in grado di gestire per conto della stessa gli affari illeciti nei comuni di Diamante e Praia a Mare, nell'ambito della rete messa in atto dal temibile clan UT, già in passato riconosciuto esistente con sentenza definitiva e operante in modo indisturbato nella fascia tirrenica della provincia di Cosenza, con dotazione di armi e attivo nel controllo di varie attività economiche, prima fra tutte la gestione del pescato. A fronte di ciò í giudici di appellò hanno passato in rassegna i precedenti coinvolgimenti in condotte criminali dello stesso AL, sia con riferimento a reati associativi, sia con riferimento alla violazione delle leggi in materia di armi, a lesioni e minacce, con la specificazione che, mentre in precedenza (nel 2006) egli era stato assolto da analoga contestazione, ora risultava coinvolto con un significativo salto di qualità nella fattispecie associativa mafiosa, avendo assunto la titolarità di compiti operativi di primo piano, tali da implicare senz'altro un suo controllo specifico sul territorio: situazione a cospetto della quale la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, circoscritta alla durata di tre anni, con obbligo di soggiorno e con una cauzione contenuta, è stata reputata, per gli elementi emersi, quella minima applicabile e non mitigabile. La Corte di appello ha affrontato il tema dell'attualità della pericolosità e l'ha ritenuta dimostrata anche dal perdurare dell'attività associativa, risultata ancora in atto al momento dell'accertamento intervenuto in sede cognitiva nell'anno 2019. Per tale ragione il decreto impugnato ha confermato la necessità del periodo di controllo implicato dalla misura di prevenzione applicata. Tale pericolosità non è stata ritenuta definitivamente compressa dal periodo di custodia cautelare a cui è stato assoggettato IO AL, in ragione della natura temporanea e di incerta durata della restrizione;
per converso, anche l'obbligo di soggiorno è stato volto a limitare il più possibile il raggio d'azione del prevenuto, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di controllo preventivo a cui la misura è funzionalizzata. 3.1. Posta tale necessaria premessa, il secondo motivo del primo atto di impugnazione (a firma dell'avv. Branda) si profila all'evidenza distonico rispetto 8 ai parametri rilevanti al fine della verifica dell'attualità della pericolosità, risolvendosi nel fare carico ai giudici della prevenzione di non aver tenuto conto della custodia cautelare patita fra il 2016 e il 2020 dal proposto invocando a conforto il disposto dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011. Invero, la corretta interpretazione della norma invocata contrasta la prospettazione del ricorrente. Non è discutibile che, come è stato affermato dal più autorevole consesso di legittimità, a proposito del reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 del d.igs. 6 settembre 2011, n. 159, debba ritenersi la non configurabilità nei confronti del destinatario di una tale misura, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura. Va, però, precisato che in motivazione la richiamata decisione ha puntualizzato che l'art. 14, comma 2-ter del d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, ha stabilito che la verifica della pericolosità debba avvenire ad opera del tribunale, anche d'ufficio, dopo la cessazione della detenzione - che però sia stata determinata dall'espiazione di pena - la quale si sia protratta per almeno due anni (Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952 - 01). Nella medesima prospettiva si è quindi affermato che la concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale, detentiva o non detentiva, incompatibile con la misura di prevenzione, non consente, all'esecuzione di quest'ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale (Sez. 1, n. 29475 del 01/03/2019, Papaluca, Rv. 276806 - 01). Assodato ciò, per il resto, i giudici di appello hanno chiarito che gli elementi emersi hanno orientato per la persistenza della partecipazione di AL alla consorteria di 'ndrangheta sopra indicata fino al 2019: e tale dato di fatto si rifrange sul carattere di attualità della pericolosità annessa alla posizione del proposto. La doglianza, dunque, risulta ictu ocu/i priva di fondamento. 3.2. A questo approdo occorre necessariamente collegarsi per l'adeguata valutazione del secondo motivo del secondo atto di impugnazione proposto (a firma dell'avv. Vaccaro) nell'interesse di AL, che deduce la mera apparenza della motivazione relativa all'accertamento della pericolosità del proposto rimproverando ai giudici della prevenzione di essersi adeguati in modo sostanzialmente acritico alle risultanze del processo cognitivo in itinere. In contrario è da osservare che non si rileva affatto la prospettata 9 /4- apparenza della motivazione. Sulla pacifica premessa che, nel procedimento di prevenzione, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art.
3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575, poi veicolati nell'art. 10, comma 3 (e nell'art. 27, comma 2), d.lgs. n. 159 del 2011, il ricorso per cessazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (per tutte, Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01), va considerato che il discorso giustificativo inerente alla sussistenza della pericolosità qualificata del proposto nei sensi già richiamati, arricchito anche dalla relatio con il decreto di primo grado, da un lato, si è connotato per riferimenti effettivi, e non limitati a mere formule di stile, alle evidenze promananti dall'accertamento svolto in sede di cognizione, utilizzate quali elementi indiziari significativi in sede di prevenzione, e, dall'altro, si è avvalso dell'obiettiva semplificazione argomentativa derivante dalla mancata contestazione in sede di appello degli approdi fattuali a cui era parallelamente giunto il giudice della cognizione. I giudici di appello hanno, sulla scorta delle coordinate già citate, analizzato criticamente gli elementi che li hanno condotti ad accertare l'attuale e rilevante coinvolgimento di AL nell'indicata fattispecie associativa mafiosa e a verificare l'affidamento al medesimo di compiti operativi di primo piano, sicché egli è risultato partecipe dell'attività associativa volta al controllo specifico sul territorio di interesse. Si considera, dunque, che, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito dell'attualità della pericolosità e, laddove sussistano elementi sintomatici di una partecipazione del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511 - 01; fra le successive, Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, Mariniello, Rv. 279306 - 01). Si ritiene, tuttavia, che, alla stregua dei riferimenti elementi, la motivazione resa dalla Corte di appello non possa ritenersi insussistente o apparente, in rapporto al materiale indiziario valutato, sia in punto di verifica della concreta 10 pericolosità di IO AL, quale soggetto risultato inserito specificamente e a livello direttivo nel clan facente capo a AN UT, con l'emersione della sua adesione al gruppo sino all'anno 2019, sia in punto di valutazione dell'attualità di tale pericolosità qualificata, confortata dalla persistente custodia cautelare a cui il proposto è restato assoggettato, sempre in relazione all'accusa di partecipazione alla suddetta associazione di stampo mafioso. Anche tale doglianza, all'essenza, si rivela quindi generica. 4. In esito all'analisi compiuta, occorre, pertanto, affermare che tutte le doglianze svolte nell'interesse di IO IT e inerenti alla contestazione dell'applicazione nei suoi confronti della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno non possono, all'evidenza, essere accolte, di guisa che la relativa impugnazione va dichiarata inammissibile. Residua - del complessivo ricorso proposto nel suo interesse - la doglianza corrispondente al terzo motivo del primo atto di impugnazione (a firma dell'avv. Branda) in cui si denuncia la violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011, afferente alla contestazione della confisca di prevenzione: tematica che, essendo intimamente - anche per implicazione speculare - connessa con quella inerente alle posizioni dei terzi titolari della proprietà e/o di diritti reali sugli elementi del patrimonio confiscato, va necessariamente trattata e definita in modo unitario con quella introdotta dai suddetti terzi, a loro volta ricorrenti. 5. Trascorrendo all'esame dell'impugnazione proposta dai terzi attinti nei beni loro intestati dalla statuizione di confisca, la doglianza primariamente formulata nel loro interesse - che si condensa nel rilievo di essere stati illegittimamente obliterati nel giudizio di appello pur se l'impugnazione era rivolta anche nei loro confronti dalla parte pubblica - è dal Collegio ritenuta fondata. 5.1. Si suole muovere dal principio secondo cui il terzo che rivendichi la legittima titolarità del bene confiscato chiedendone la restituzione, può proporre incidente di esecuzione, ma soltanto se non ha partecipato al procedimento di applicazione della misura patrimoniale, nel quale può svolgere - sia che venga chiamato a parteciparvi, sia che decida di intervenirvi - le deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca, con l'effetto che, qualora il terzo, formalmente intestatario del bene, partecipi al giudizio di cognizione e non osservi l'onere di allegazione già configurato dall'art. 2-ter, quinto comma, della legge n. 575 del 1965, il ricorso all'incidente di esecuzione non gli è consentito, giacché, diversamente opinando, il successivo incidente sarebbe utilizzato del terzo per porre in discussione il titolo in precedenza da lui non contestato, benché fosse stato posto in condizione di 11 rivendicare il suo diritto sul bene, e riproporre in esecuzione questioni già scrutinate dal giudice della prevenzione che il ricorrente avrebbe potuto allegare all'atto dell'intervento (Sez. 1, n. 6798 del 03/11/2011, dep. 2012, Fortunato, Rv. 252410 - 01; Sez. 6, n. 37025 del 18/09/2002, Diana, Rv. 222664). Si è fatto discendere da tale acquisizione (anche da parte del massimo organo della nomofilachia: Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894 - 01) il corollario per cui - siccome il terzo che rivendichi la legittima proprietà del bene confiscato o altro diritto reale sullo stesso e ne chieda la restituzione, qualora non abbia partecipato al procedimento nel quale è stata applicata la misura, può proporre incidente di esecuzione, nell'ambito del quale può svolgere le deduzioni e chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della decisione - i terzi non citati nel procedimento di prevenzione, da un lato, possono intervenire in appello anche se non hanno partecipato al giudizio di primo grado, ma in tal caso non potranno proporre incidente di esecuzione. In questo assetto, quindi, il terzo non citato nel giudizio di primo grado e che non ha partecipato a questo, qualora venga a conoscenza del procedimento, deve decidere se esercitare i propri diritti nel giudizio di appello, intervenendo, ovvero attendere che la decisione sia definitiva per poi proporre l'incidente di esecuzione, che può essere attivato, com'è nella natura dell'istituto, solo nei confronti di un titolo esecutivo definitivo. Tradizionalmente, l'intervento del terzo nel processo non è stato, dunque, posto sullo stesso piano dell'intervento del proposto, sicché si è tratta la conseguenza che l'omessa citazione del terzo non possa comportare la nullità del procedimento, segnalandosi, a suo tempo, che l'art.
2-ter, quinto comma, legge 31 maggio 1965, n. 575, che disciplinava l'intervento del terzo, disponeva che questi era (id est, poteva essere) chiamato nel corso del procedimento già instaurato, senza la sua citazione, fermo restando il suo diritto di svolgere in camera di consiglio, anche con l'assistenza del difensore, le sue difese nel termine stabilito dal tribunale. A tale disciplina ha corrisposto la costante interpretazione secondo cui la mancata citazione del terzo non comporta la nullità del procedimento ma soltanto un'irregolarità che non infida il procedimento medesimo e non invalida l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, ferma restando la facoltà dell'estraneo di esplicare le sue difese - quale terzo assoggettato, di riflesso, all'esecuzione della misura disposta nei confronti del proposto - con incidente di esecuzione e, poi, all'occorrenza, con ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice che delibera sull'incidente medesimo (Sez. 1, n. 28032 del 22/06/2007, Scala, Rv. 236930 - 01), ribadendosi, in tal senso, che il terzo interessato, al quale siano intestati í beni ritenuti nella disponibilità del proposto e che non abbia potuto esplicare le sue 12 difese nel procedimento di prevenzione in dipendenza dell'omessa citazione, ha facoltà di promuovere incidente di esecuzione chiedendo la revoca della confisca (Sez. 1, n. 16806 del 21/04/2010, Monachino, Rv. 247072 - 01). 5.2. L'art. 23 d.lgs. n. 159 del 2011, configurando, al comma 2, l'intervento dei terzi proprietari o comproprietari dei beni sequestrati e, al comma 4 (introdotto dalla legge n. 161 del 2017), quello dei titolari di diritti reali e personali di godimento e di diritti reali di garanzia, ha specificato che essi sono chiamati dal tribunale nei trenta giorni successivi all'esecuzione del sequestro ad intervenire nel procedimento con decreto motivato. Per quanto si aggiungerà, non rileva in questo procedimento approfondire se tale norma si sia inscritta nel solco della disciplina previgente, come interpretata nel senso già indicato, secondo quanto ritiene autorevole dottrina, anche sulla scorta di alcuni approdi della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 20462 del 15/03/2018, Del Vecchio, non mass.; Sez. 2, n. 17850 del 12/03/2015, Mandalari, non. mass.), oppure se l'evoluzione del procedimento, con la precisa scansione temporale dell'intervento del terzo da promuovere da parte del tribunale a far data dall'esecuzione del sequestro costituisca, invece, l'indice di un rinnovato inquadramento della fattispecie nel senso della partecipazione obbligatoria del terzo potenzialmente attinto nella sua sfera giuridica sin dall'inizio del procedimento per l'applicazione della confisca (motivo di riflessione costituendo, però in altro ambito, l'arresto secondo cui, in ipotesi di richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni ai sensi dell'art. 12-sexies dl. 8 giugno 1992, n. 306, conv. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, avanzata dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, anche il terzo intestatario del bene ha diritto ad essere avvisato dell'udienza, trattandosi di "interessato" legittimato ad agire al fine di dimostrare che l'intestazione del bene non è solo fittizia: Sez. 4, n. 25868 del 06/03/2018, Procopio, Rv. 273078 - 01, anche per la precisazione che tale principio consegue a un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., volta ad assicurare il contraddittorio in sede di incidente di esecuzione e a garantire il diritto di proprietà, nel rispetto del diritto di difesa di cui all'art. 24, secondo comma, Cost. nonché dell'art. 6, par. 1, CEDU). Anche in questo snodo resta fermo il principio di diritto secondo cui, nel procedimento di prevenzione patrimoniale, il terzo proprietario di un bene sottoposto a confisca, acquistato in data antecedente il sequestro, erroneamente non citato nella fase della cognizione, ha titolo a proporre incidente di esecuzione al fine di ottenere la revoca ex tunc del provvedimento ablatorio, gravando sull'accusa, anche in tale procedimento, l'onere della prova della eventuale fittizietà dell'intestazione (Sez. 1, n. 6745 del 05/11/2020, dep. 2021, Scerra, Rv. 280528 - 01, la quale, in 13 motivazione ha chiarito che non sussiste in tal caso alcun onere a carico del terzo proprietario di dimostrare la propria buona fede, non essendo la sua posizione assimilabile a quella del titolare di un diritto di credito). 5.3. Tratteggiata così la cornice in cui si colloca la questione qui rilevante, occorre in via dirimente osservare che, nel caso in esame, i terzi titolari delle attività o della proprietà di beni ascritti dalla richiesta alla proprietà effettiva di IO AL, ossia NA, EL, ET e EP AL, sono stati chiamati a partecipare al procedimento di prevenzione innanzi al Tribunale al momento dell'emissione del decreto del 16 dicembre 2017. Poi, nel contraddittorio con i medesimi, la richiesta di confisca coltivata dal Pubblico ministero è stata dal Tribunale, con il decreto in data 8 maggio 2018, con cui è stato definito il primo grado del procedimento, rigettata. Avverso tale rigetto ha interposto appello il Pubblico ministero. L'atto di appello è stato notificato ad IO AL, ma non a NA, EL, ET e EP AL. E, però, senza che venisse ricostituito il contraddittorio in secondo grado e senza che risultasse definito il potenziale conflitto tra í terzi titolari dei beni e delle attività ascritte nella richiesta ad IO AL (tanto che questi ha proposto ricorso anche per contestare il provvedimento ablativo dei suddetti beni), la Corte di appello in riforma del decreto di primo grado ha proceduto a confiscare i beni stessi, obliterando così la posizione dei suindicati terzi. Non si è trattato, quindi, del mancato intervento, per omessa citazione in principio, dei terzi, bensì dell'omessa notificazione ai terzi dell'atto di appello in procedimento in cui essi ormai avevano avuto ingresso in primo grado conseguendo un esito processuale loro favorevole. Una volta entrati a far parte dei novero dei contraddittori del processo, tali soggetti non avrebbero potuto essere unilateralmente espunti dal relativo ambito, considerato che la pretesa articolata nei loro confronti - e impregiudicata anche la verifica di merito, nel contraddittorio, delle loro ragioni rispetto a quelle del soggetto proposto in ordine all'effettività della titolarità dei rispettivi diritti - era stata rigettata dal primo giudice, ma era stata riproposta con l'impugnazione della parte pubblica, di guisa che il giudizio di secondo grado avrebbe avuto ad oggetto, in virtù dell'impugnazione, quel thema decidendum. 5.4. Posto ciò, dunque, indipendentemente dalla più ampia tematica prima accennata, in questo caso è di certo emersa nei confronti dei suindicati ricorrenti la violazione del contraddittorio partecipativo, in quanto - al di là dell'opzione che intenda seguirsi per l'ipotesi in cui il terzo titolare di diritti sui beni sequestrati o confiscati non sia stato chiamato, né sia intervenuto nel procedimento di primo grado -, qualora il terzo intestatario di beni risulti essere 14 già chiamato nel procedimento e, quindi, sia divenuto parte del giudizio di primo grado, diviene obbligatoria la sua citazione in appello quanto volte, con l'impugnazione, il thema decidendum relativo alla sua sfera formi oggetto della corrispondente regiudicanda (per spunti in tal senso v. Sez. 1, n. 54116 del 14/06/2017, Balsamo, non mass.). Nell'indicata prospettiva, non si contesta - anzi si ribadisce - che, nel procedimento di prevenzione patrimoniale, la posizione del terzo intestatario di beni o comunque titolare dei diritti presi in considerazione dell'art. 23 cit., raggiunto dal sospetto di derivazione dall'azione illecita del proposto, e da inquadrarsi come posizione autonoma quanto all'esercizio dei diritti e delle facoltà processuali afferenti alla sua sfera, dal momento che egli è chiamato ad intervenire ai sensi della norma ora citata, che legittima il terzo a esercitare il diritto di difesa già durante il primo grado di giudizio (v. anche le motivazioni di Sez. 2, n. 37495 del 06/06/2019, Palmeri, non mass.; Sez. 1, n. 752 del 08/10/2013, dep. 2014, Brignone, non mass.). Di conseguenza - fermo restando che il terzo, inciso dalla decisione avente ad oggetto un suo diritto, quando non sia stato chiamato per intervenire innanzi al tribunale della prevenzione, resta titolare (in via postuma) della facoltà di proporre incidente di esecuzione avverso il provvedimento definitivo - allorquando egli invece sia, in corretta applicazione dell'art. 23 cit., chiamato a contraddire nel procedimento, la sua posizione autonoma si inserisce nel procedimento stesso ed egli, se per un verso, è pienamente legittimato a impugnare le statuizioni del decreto di primo grado che abbiano inciso il suo diritto, per altro e corrispondente verso, è legittimato a resistere all'impugnazione diretta dalle altre parti avverso le statuizioni del decreto che, al contrario, abbiano respinto le avverse pretese su quello stesso diritto. In tale prospettiva, dunque, l'assunto che annette l'effetto della sola irregolarità all'omessa partecipazione al procedimento di prevenzione del terzo avente titolo ex art. 23 cit. non può pervenire a legittimare, in caso come quello in esame, l'esclusione nei gradi successivi al primo, per unilaterale determinazione dell'impugnante o per carente attivazione del giudice, del terzo che sia stato già chiamato a partecipare al procedimento qualora i diritti afferente alla sua posizione risultino ancora involti nella regiudicanda. Diversamente opinando, sempre avendo a misura il caso di specie, si produrrebbe ai suoi danni il pregiudizio di dover tutelare successivamente e ab imis in sede di incidente di esecuzione la sua posizione, nonostante essa fosse stata già versata nel contraddittorio del procedimento di prevenzione e, in secondo (ed eventuale) luogo, di poter, se del caso, proporre appello incidentale avverso il primo provvedimento. 15 L'ingresso nel procedimento di prevenzione del terzo, chiamato ai sensi dell'art. 23 d.lgs. n. 159 del 2011 determina, in tal senso e almeno fino a quando la posizione del proposto e del terzo rispetto alla titolarità del bene oggetto della pretesa pubblica ablativa non si risolvano con la reductio ad unum del relativo interesse, una situazione comparabile al litisconsorzio processuale, che, laddove permanga la contestazione in ordine alla posizione giuridica facente capo al terzo, non può essere unilateralmente infranto in sede di impugnazione. 5.5. Pertanto, la decisione impugnata relativa (e per quanto relativa) alla confisca dei cespiti facenti capo ai terzi ricorrenti, beni elencati nel provvedimento impugnato sotto le lettere da A) ad E) - siccome è stata assunta senza il rispetto del contradittorio nei loro confronti, divenuto processualmente necessario dopo la loro chiamata in giudizio in primo grado, il rigetto della richiesta del Pubblico ministero e la proposizione dell'impugnazione esperita dalla parte pubblica nei confronti, non soltanto con riferimento ai diritti afferenti alla sfera del proposto, ma anche con riferimento a quelli afferenti alla titolarità dei terzi, salvo ogni susseguente accertamento - deve essere annullata con riferimento a tutte le posizioni, ivi inclusa quella di IO AL, assorbito il suo motivo di ricorso sul tema (il terzo del ricorso a firma dell'avv. Branda). L'annullamento va pronunciato con rinvio affinché la Corte di appello proceda a nuovo giudizio sul punto, previa la ricostituzione del completo contraddittorio, giudizio nell'ambito del quale andranno, quindi, affrontate ex novo tutte le questioni relative alla misura di prevenzione patrimoniale.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato, limitatamente alla conferma del sequestro e alla confisca dei beni da A) ad E), con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Catanzaro. Dichiara inammissibile il ricorso di AL IO con riguardo alla misura di prevenzione personale. Così deciso il 2 marzo 2021
per il resto, la percezione dell'indennizzo aveva eliso il requisito della sproporzione. Per gli altri beni, l'assenza di motivazione viene evidenziata come assoluta, con la specificazione che il rapporto fiduciario istituito con i suoi congiunti circa l'intestazione dei cespiti non era stato smentito, con conseguente legittimazione sua a impugnare il decreto anche in riferimento ai beni intestati ai suoi figli adducendo l'inesistenza dei presupposti applicativi. 3. Avverso il medesimo decreto IO AL, con un secondo atto a firma dell'avv. Pasquale Vaccaro, ha chiesto l'annullamento del provvedimento svolgendo due motivi. 3.1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione di legge per l'omessa notifica al proposto del decreto di citazione in appello, con il corrispondente vulnus al principio del contraddittorio di cui all'art. 111 Cost. Il decreto di fissazione dell'udienza in appello - sostiene la difesa - non era stato notificato al proposto, detenuto nella Casa circondariale di Palermo, mentre era stato notificato ai difensori in data 18.12.2018, via p.e.c., per cui si sarebbe determinata una nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado. 3.2. Con il secondo motivo si denuncia l'apparenza della motivazione in punto di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello ha omesso di formulare un'autonoma valutazione circa la pericolosità sociale, essendosi tale valutazione appiattita nel mero recepimento delle risultanze del parallelo giudizio di merito, peraltro ancora in corso, essendosi orientati i giudici della prevenzione per un 3 giudizio di responsabilità penale di AL, invece di operare una valutazione in concreto relativa all'attualità della pericolosità sociale attribuita al medesimo. L'apparenza della motivazione viene argomentata dalla difesa evidenziando anche che la Corte di merito ha omesso di confrontarsi con il dato di fatto dell'assoluzione conseguita da IO AL e da sua moglie IA AC dal reato di interposizione fittizia, preferendo insistere nella riproposizione dei dati estratti dall'ordinanza applicativa della custodia cautelare a suo tempo emessa a carico del proposto: così i giudici della prevenzione avrebbero rinunciato, nella sostanza, a valutare l'assoluzione del proposto dall'interposizione nella titolarità della lavanderia, laddove non avrebbero potuto non considerare che, secondo l'ipotesi accusatoria, i servizi di lavanderia erano imposti in regime di monopolio e che il non avere AL un ruolo gestorio in quel settore rilevava in punto di verifica della sua effettiva pericolosità sociale, anche ai fini della corretta e proporzionata durata della misura di prevenzione personale, tenendo pure conto del carattere risalente dei suoi precedenti penali. 4. Hanno proposto impugnazione avverso il decreto anche NA AL, EL AL, ET AL e EP AL, terzi intestatari di svariati beni oggetto della confisca osservando in premessa quanto segue. In primo grado, tenuto conto della rispettiva titolarità dei beni in capo a loro, pur dopo che non erano stati ritenuti sussistenti i requisiti per l'emissione del sequestro, era stata fissata l'udienza per la trattazione della proposta di applicazione della misura di prevenzione personale e anche patrimoniale, con regolare notifica del relativo atto nei loro confronti. Poi, con il decreto che aveva definito il primo grado, il Tribunale, se da un lato aveva applicato la misura di prevenzione personale nei confronti di IO AL e confiscato l'attività di lavanderia di IA AC, aveva rigettato la proposta di confisca relativa ai beni e ai valori intestati ai suindicati terzi. Avverso tale decreto aveva, però, interposto appello, oltre ad IO AL e a IA AC, anche il Pubblico ministero contestando proprio il rigetto della richiesta di confisca inerente ai beni intestati ai terzi, ma quest'ultima impugnazione era stata notificata al solo IO AL, mentre l'atto erroneamente non era stato notificato ai terzi intestatari dei beni. E, all'esito, il decreto di secondo grado, riformando il primo, ha confiscato i valori e i beni intestati ai terzi. Premesso ciò, i ricorrenti hanno affidato il ricorso a un unico motivo con cui lamentano la violazione degli artt. 7, 23 e 27 d.lgs. n. 159 del 2011, derivante dall'omessa notificazione dell'appello del Pubblico ministero e dall'omessa citazione per l'udienza di appello. 4 Le disposizioni relative alla citazione dei terzi erano da ritenersi, secondo la difesa, presidiate dalla sanzione della nullità prevista dall'art. 7, comma 7, cit., pur se a non essere citati erano i terzi interessati, in questo caso chiamati nel giudizio di primo grado e poi obliterati nella fase di appello, all'esito della quale sono state assunte determinazioni incidenti sui loro diritti di proprietà. Pertanto, se era vero che nella vigenza della precedente disciplina al terzo che non aveva potuto esplicare i suoi diritti nel procedimento incardinato nei confronti del proposto si riteneva doversi dare tutela attribuendogli la facoltà di promuovere incidente di esecuzione, il digs. n. 159 del 2011, in coerente consecutio con l'art. 1, comma 8, lett. f), n. 3.1, legge n. 136 del 2010, aveva previsto che i terzi titolari di diritti sui beni oggetto di procedimento 'di prevenzione fossero chiamati prendervi parte: sicché la violazione di questo precetto non avrebbe potuto non comportare la prevista nullità. 5. Il Procuratore generale ha chiesto annullarsi con rinvio il decreto impugnato con riferimento alla confisca disposta nei confronti di IO AL, non avendo la Corte di merito reso una motivazione effettiva, ma soltanto apparente circa il rapporto fra la pericolosità sociale delimitata dal Tribunale a far data dal 2009 e l'ablazione di beni acquistati da AL in anni precedenti, laddove questi era stato assolto dall'imputazione di associazione mafiosa nel 2006, dovendo invece dichiararsi inammissibili le restanti impugnazioni, atteso - con riguardo ai -l'orientamento di legittimità che esclude il verificarsi della nullità in tema di contraddittorio relativo alla loro posizione. 6. Il difensore di IO AL ha prodotto memoria con cui ha ripreso e sviluppato, in funzione di replica alla requisitoria del Procuratore generale, le doglianze articolate con l'impugnazione. 7. Anche il difensore di NA, EL, ET e EP AL ha rassegnato memoria di replica con cui ha ribadito la pregiudiziale doglianza di natura processuale articolata con il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte ritiene che vadano trattati distintamente i temi posti dal ricorso di IO AL, per la parte di essi che confluisce nella contestazione della misura di prevenzione personale a lui applicata, e i temi posti sia dal ricorso di NA, EL, ET e EP AL, per un verso, e dalla residua parte del ricorso dello stesso IO AL, per altro verso, inerenti alla 5 contestazione, da diverso (e anche contrapposto) angolo visuale, della confisca dei beni identificati alle lettere da A) ad E) nella parti motiva e dispositiva del decreto impugnato. 2. In ordine alla posizione di IO AL, per quanto attinta dalla misura di prevenzione personale, è da rilevare che il Tribunale di Cosenza, all'esito del procedimento di primo grado, aveva applicato al proposto la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza. La Corte di appello, nel decreto impugnato, ha confermato tale statuizione ritenendo pienamente provati i requisiti posti alla base della stessa, ivi compresa la collocazione attuale della posizione del proposto nella categoria di pericolosità configurata dall'art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011. 2.1. In ordine alla censura, logicamente pregiudiziale, svolta nel primo motivo del secondo atto di impugnazione (a firma dell'avv. Vaccaro), relativa all'omessa citazione di IO AL in appello, si deve constatare, all'esito della consultazione degli atti processuali, consentita dalla natura della doglianza, che essa è manifestamente infondata: l'atto risulta infatti notificato, oltre che ai suoi difensori, anche ad IO AL in data 22 dicembre 2018, nel luogo in cui egli era all'epoca detenuto, ossia nel carcere di Cosenza. 2.2. Si profila generico, poi, il primo motivo svolto con il primo atto di impugnazione (a firma dell'avv. Branda), teso a dedurre l'omessa precisazione da parte del Pubblico ministero richiedente del parametro normativo relativo alla categoria di pericolosità ritenuta: motivo articolato senza, però, alcuna concreta prospettazione di una qualche distonia fra l'impostazione della richiesta della misura di prevenzione personale, per come connotata dagli elementi di fatto sulla quale essa si è basata, e quella poi accolta dai giudici di merito. Deve sul punto rimarcarsi che, nel procedimento di prevenzione, non può dirsi violato il principio di correlazione tra contestazione e pronuncia anche laddove il giudice ritenga sussistente la pericolosità generica in luogo di quella qualificata originariamente ipotizzata, sempre che il giudizio sia fondato sugli stessi elementi fattuali, in modo che sui medesimi sia stato garantito il contraddittorio (Sez. 1, n. 8038 del 05/02/2019, Manauro, Rv. 274915 - 01; Sez. 1, n. 32032 del 10/06/2013, De Angelis, Rv. 256451 - 01). Quel che, dunque, rileva è che la definizione giuridica della ritenuta pericolosità sia fondata sui medesimi elementi di fatto posti a fondamento della proposta e che in relazione a tali elementi venga assicurato alla difesa un contraddittorio effettivo e congruo. Nel caso in esame, il Tribunale di Cosenza, già con l'emissione del 6 provvedimento (negativo) sul sequestro in data 16 ottobre 2017, notificato alle parti a seguito della richiesta del Pubblico ministero, aveva espressamente inquadrato, sulla scorta della richiesta stessa, la pericolosità riconnessa alla posizione di IO AL alla categoria di cui all'art. 4, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, in relazione alla qualità di soggetto sottoposto a procedimento penale (denominato Frontiera) nel quale erano stati ritenuti sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sua partecipazione, ex art. 416-bis cod. pen., con livello di dirigente, al clan di 'ndrangheta facente capo a AN UT e operante nell'alto Tirreno cosentino, con condotta perdurante, oltre che alla commissione da parte sua del reato di cui all'art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992, con riferimento all'attribuzione fittizia dell'attività di lavanderia alla moglie IA AC: contestazione, quest'ultima, in riferimento alla quale, poi, i giudici della prevenzione in appello, in dipendenza degli elementi acquisiti all'esito del primo grado del giudizio di cognizione, hanno escluso effetti rilevanti in questa sede per l'affermata assenza della cointeressenza del proposto in quell'attività. Il rilievo, dunque, contrasta decisivamente la prospettazione del ricorrente. Né, poi, la restrizione del panorama di riferimento dei reati per cui si è considerata persistente la posizione di soggetto indiziato di AL alla sola partecipazione all'associazione mafiosa, con conseguente evoluzione della relatio con le categorie fissate dall'art. 4 cit. ha inciso sul diritto di difesa del proposto, dal momento che l'iniziale contestazione era più vasta di quella poi consolidatasi a carico del medesimo. Per il resto, sulla conformità del thema decidendum a quello introdotto, per concordanti elementi di fatto, dal Pubblico ministero, il ricorrente non ha svolto rilevanti obiezioni nel corso dei gradi di merito: e l'impostazione è stata mantenuta ferma sia nel provvedimento di primo grado applicativo della misura e sia nel decreto impugnato, senza che il binario della contestazione abbia subito alcun percepibile mutamento, la decisione di appello essendosi orientata, quanto alla categoria della pericolosità, per un ambito più ristretto di quello iniziale. Rispetto a tale excursus e al relativo approdo, quindi, la doglianza in esame rivela, pertanto, la sua complessiva aspecificità. 3. Per quanto concerne il concreto apprezzamento formulato dai giudici della prevenzione in ordine alla pericolosità del proposto al fine della misura di prevenzione, personale, la Corte di appello ha, nel decreto impugnato, ha ribadito la concreta base indiziaria che attinge la posizione di IO AL circa la sua appartenenza al suindicato clan di 'ndrangheta operante sotto l'egida della famiglia UT, richiamando gli snodi essenziali dell'indagine giudiziaria che ha portato alla luce la vasta rete criminale associativa a cui AL che è risultato 7 avere apportato il suo determinante contributo, in modo non occasionale secondo quanto era risultato confermato nel processo di cognizione, all'esito, sia pure non definitivo, del primo grado. I giudici di appello hanno inoltre evidenziato che tale base indiziaria non è stata più contestata dalla difesa, la quale si era limitata a chiedere che venisse atteso l'esito del primo grado del processi di cognizione, ove si riprometteva di contrastare le accuse provenienti dai collaboratori di giustizia: superato tale snodo, non è più intervenuta alcuna argomentazione di pregio - ha rilevato la Corte di appello - avendo l'accertamento di cognizione piena annesso alla posizione di AL quella di dirigente della consorteria, in grado di gestire per conto della stessa gli affari illeciti nei comuni di Diamante e Praia a Mare, nell'ambito della rete messa in atto dal temibile clan UT, già in passato riconosciuto esistente con sentenza definitiva e operante in modo indisturbato nella fascia tirrenica della provincia di Cosenza, con dotazione di armi e attivo nel controllo di varie attività economiche, prima fra tutte la gestione del pescato. A fronte di ciò í giudici di appellò hanno passato in rassegna i precedenti coinvolgimenti in condotte criminali dello stesso AL, sia con riferimento a reati associativi, sia con riferimento alla violazione delle leggi in materia di armi, a lesioni e minacce, con la specificazione che, mentre in precedenza (nel 2006) egli era stato assolto da analoga contestazione, ora risultava coinvolto con un significativo salto di qualità nella fattispecie associativa mafiosa, avendo assunto la titolarità di compiti operativi di primo piano, tali da implicare senz'altro un suo controllo specifico sul territorio: situazione a cospetto della quale la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, circoscritta alla durata di tre anni, con obbligo di soggiorno e con una cauzione contenuta, è stata reputata, per gli elementi emersi, quella minima applicabile e non mitigabile. La Corte di appello ha affrontato il tema dell'attualità della pericolosità e l'ha ritenuta dimostrata anche dal perdurare dell'attività associativa, risultata ancora in atto al momento dell'accertamento intervenuto in sede cognitiva nell'anno 2019. Per tale ragione il decreto impugnato ha confermato la necessità del periodo di controllo implicato dalla misura di prevenzione applicata. Tale pericolosità non è stata ritenuta definitivamente compressa dal periodo di custodia cautelare a cui è stato assoggettato IO AL, in ragione della natura temporanea e di incerta durata della restrizione;
per converso, anche l'obbligo di soggiorno è stato volto a limitare il più possibile il raggio d'azione del prevenuto, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di controllo preventivo a cui la misura è funzionalizzata. 3.1. Posta tale necessaria premessa, il secondo motivo del primo atto di impugnazione (a firma dell'avv. Branda) si profila all'evidenza distonico rispetto 8 ai parametri rilevanti al fine della verifica dell'attualità della pericolosità, risolvendosi nel fare carico ai giudici della prevenzione di non aver tenuto conto della custodia cautelare patita fra il 2016 e il 2020 dal proposto invocando a conforto il disposto dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011. Invero, la corretta interpretazione della norma invocata contrasta la prospettazione del ricorrente. Non è discutibile che, come è stato affermato dal più autorevole consesso di legittimità, a proposito del reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 del d.igs. 6 settembre 2011, n. 159, debba ritenersi la non configurabilità nei confronti del destinatario di una tale misura, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura. Va, però, precisato che in motivazione la richiamata decisione ha puntualizzato che l'art. 14, comma 2-ter del d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, ha stabilito che la verifica della pericolosità debba avvenire ad opera del tribunale, anche d'ufficio, dopo la cessazione della detenzione - che però sia stata determinata dall'espiazione di pena - la quale si sia protratta per almeno due anni (Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952 - 01). Nella medesima prospettiva si è quindi affermato che la concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale, detentiva o non detentiva, incompatibile con la misura di prevenzione, non consente, all'esecuzione di quest'ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale (Sez. 1, n. 29475 del 01/03/2019, Papaluca, Rv. 276806 - 01). Assodato ciò, per il resto, i giudici di appello hanno chiarito che gli elementi emersi hanno orientato per la persistenza della partecipazione di AL alla consorteria di 'ndrangheta sopra indicata fino al 2019: e tale dato di fatto si rifrange sul carattere di attualità della pericolosità annessa alla posizione del proposto. La doglianza, dunque, risulta ictu ocu/i priva di fondamento. 3.2. A questo approdo occorre necessariamente collegarsi per l'adeguata valutazione del secondo motivo del secondo atto di impugnazione proposto (a firma dell'avv. Vaccaro) nell'interesse di AL, che deduce la mera apparenza della motivazione relativa all'accertamento della pericolosità del proposto rimproverando ai giudici della prevenzione di essersi adeguati in modo sostanzialmente acritico alle risultanze del processo cognitivo in itinere. In contrario è da osservare che non si rileva affatto la prospettata 9 /4- apparenza della motivazione. Sulla pacifica premessa che, nel procedimento di prevenzione, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art.
3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575, poi veicolati nell'art. 10, comma 3 (e nell'art. 27, comma 2), d.lgs. n. 159 del 2011, il ricorso per cessazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (per tutte, Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01), va considerato che il discorso giustificativo inerente alla sussistenza della pericolosità qualificata del proposto nei sensi già richiamati, arricchito anche dalla relatio con il decreto di primo grado, da un lato, si è connotato per riferimenti effettivi, e non limitati a mere formule di stile, alle evidenze promananti dall'accertamento svolto in sede di cognizione, utilizzate quali elementi indiziari significativi in sede di prevenzione, e, dall'altro, si è avvalso dell'obiettiva semplificazione argomentativa derivante dalla mancata contestazione in sede di appello degli approdi fattuali a cui era parallelamente giunto il giudice della cognizione. I giudici di appello hanno, sulla scorta delle coordinate già citate, analizzato criticamente gli elementi che li hanno condotti ad accertare l'attuale e rilevante coinvolgimento di AL nell'indicata fattispecie associativa mafiosa e a verificare l'affidamento al medesimo di compiti operativi di primo piano, sicché egli è risultato partecipe dell'attività associativa volta al controllo specifico sul territorio di interesse. Si considera, dunque, che, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito dell'attualità della pericolosità e, laddove sussistano elementi sintomatici di una partecipazione del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511 - 01; fra le successive, Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, Mariniello, Rv. 279306 - 01). Si ritiene, tuttavia, che, alla stregua dei riferimenti elementi, la motivazione resa dalla Corte di appello non possa ritenersi insussistente o apparente, in rapporto al materiale indiziario valutato, sia in punto di verifica della concreta 10 pericolosità di IO AL, quale soggetto risultato inserito specificamente e a livello direttivo nel clan facente capo a AN UT, con l'emersione della sua adesione al gruppo sino all'anno 2019, sia in punto di valutazione dell'attualità di tale pericolosità qualificata, confortata dalla persistente custodia cautelare a cui il proposto è restato assoggettato, sempre in relazione all'accusa di partecipazione alla suddetta associazione di stampo mafioso. Anche tale doglianza, all'essenza, si rivela quindi generica. 4. In esito all'analisi compiuta, occorre, pertanto, affermare che tutte le doglianze svolte nell'interesse di IO IT e inerenti alla contestazione dell'applicazione nei suoi confronti della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno non possono, all'evidenza, essere accolte, di guisa che la relativa impugnazione va dichiarata inammissibile. Residua - del complessivo ricorso proposto nel suo interesse - la doglianza corrispondente al terzo motivo del primo atto di impugnazione (a firma dell'avv. Branda) in cui si denuncia la violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011, afferente alla contestazione della confisca di prevenzione: tematica che, essendo intimamente - anche per implicazione speculare - connessa con quella inerente alle posizioni dei terzi titolari della proprietà e/o di diritti reali sugli elementi del patrimonio confiscato, va necessariamente trattata e definita in modo unitario con quella introdotta dai suddetti terzi, a loro volta ricorrenti. 5. Trascorrendo all'esame dell'impugnazione proposta dai terzi attinti nei beni loro intestati dalla statuizione di confisca, la doglianza primariamente formulata nel loro interesse - che si condensa nel rilievo di essere stati illegittimamente obliterati nel giudizio di appello pur se l'impugnazione era rivolta anche nei loro confronti dalla parte pubblica - è dal Collegio ritenuta fondata. 5.1. Si suole muovere dal principio secondo cui il terzo che rivendichi la legittima titolarità del bene confiscato chiedendone la restituzione, può proporre incidente di esecuzione, ma soltanto se non ha partecipato al procedimento di applicazione della misura patrimoniale, nel quale può svolgere - sia che venga chiamato a parteciparvi, sia che decida di intervenirvi - le deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca, con l'effetto che, qualora il terzo, formalmente intestatario del bene, partecipi al giudizio di cognizione e non osservi l'onere di allegazione già configurato dall'art. 2-ter, quinto comma, della legge n. 575 del 1965, il ricorso all'incidente di esecuzione non gli è consentito, giacché, diversamente opinando, il successivo incidente sarebbe utilizzato del terzo per porre in discussione il titolo in precedenza da lui non contestato, benché fosse stato posto in condizione di 11 rivendicare il suo diritto sul bene, e riproporre in esecuzione questioni già scrutinate dal giudice della prevenzione che il ricorrente avrebbe potuto allegare all'atto dell'intervento (Sez. 1, n. 6798 del 03/11/2011, dep. 2012, Fortunato, Rv. 252410 - 01; Sez. 6, n. 37025 del 18/09/2002, Diana, Rv. 222664). Si è fatto discendere da tale acquisizione (anche da parte del massimo organo della nomofilachia: Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894 - 01) il corollario per cui - siccome il terzo che rivendichi la legittima proprietà del bene confiscato o altro diritto reale sullo stesso e ne chieda la restituzione, qualora non abbia partecipato al procedimento nel quale è stata applicata la misura, può proporre incidente di esecuzione, nell'ambito del quale può svolgere le deduzioni e chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della decisione - i terzi non citati nel procedimento di prevenzione, da un lato, possono intervenire in appello anche se non hanno partecipato al giudizio di primo grado, ma in tal caso non potranno proporre incidente di esecuzione. In questo assetto, quindi, il terzo non citato nel giudizio di primo grado e che non ha partecipato a questo, qualora venga a conoscenza del procedimento, deve decidere se esercitare i propri diritti nel giudizio di appello, intervenendo, ovvero attendere che la decisione sia definitiva per poi proporre l'incidente di esecuzione, che può essere attivato, com'è nella natura dell'istituto, solo nei confronti di un titolo esecutivo definitivo. Tradizionalmente, l'intervento del terzo nel processo non è stato, dunque, posto sullo stesso piano dell'intervento del proposto, sicché si è tratta la conseguenza che l'omessa citazione del terzo non possa comportare la nullità del procedimento, segnalandosi, a suo tempo, che l'art.
2-ter, quinto comma, legge 31 maggio 1965, n. 575, che disciplinava l'intervento del terzo, disponeva che questi era (id est, poteva essere) chiamato nel corso del procedimento già instaurato, senza la sua citazione, fermo restando il suo diritto di svolgere in camera di consiglio, anche con l'assistenza del difensore, le sue difese nel termine stabilito dal tribunale. A tale disciplina ha corrisposto la costante interpretazione secondo cui la mancata citazione del terzo non comporta la nullità del procedimento ma soltanto un'irregolarità che non infida il procedimento medesimo e non invalida l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, ferma restando la facoltà dell'estraneo di esplicare le sue difese - quale terzo assoggettato, di riflesso, all'esecuzione della misura disposta nei confronti del proposto - con incidente di esecuzione e, poi, all'occorrenza, con ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice che delibera sull'incidente medesimo (Sez. 1, n. 28032 del 22/06/2007, Scala, Rv. 236930 - 01), ribadendosi, in tal senso, che il terzo interessato, al quale siano intestati í beni ritenuti nella disponibilità del proposto e che non abbia potuto esplicare le sue 12 difese nel procedimento di prevenzione in dipendenza dell'omessa citazione, ha facoltà di promuovere incidente di esecuzione chiedendo la revoca della confisca (Sez. 1, n. 16806 del 21/04/2010, Monachino, Rv. 247072 - 01). 5.2. L'art. 23 d.lgs. n. 159 del 2011, configurando, al comma 2, l'intervento dei terzi proprietari o comproprietari dei beni sequestrati e, al comma 4 (introdotto dalla legge n. 161 del 2017), quello dei titolari di diritti reali e personali di godimento e di diritti reali di garanzia, ha specificato che essi sono chiamati dal tribunale nei trenta giorni successivi all'esecuzione del sequestro ad intervenire nel procedimento con decreto motivato. Per quanto si aggiungerà, non rileva in questo procedimento approfondire se tale norma si sia inscritta nel solco della disciplina previgente, come interpretata nel senso già indicato, secondo quanto ritiene autorevole dottrina, anche sulla scorta di alcuni approdi della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 20462 del 15/03/2018, Del Vecchio, non mass.; Sez. 2, n. 17850 del 12/03/2015, Mandalari, non. mass.), oppure se l'evoluzione del procedimento, con la precisa scansione temporale dell'intervento del terzo da promuovere da parte del tribunale a far data dall'esecuzione del sequestro costituisca, invece, l'indice di un rinnovato inquadramento della fattispecie nel senso della partecipazione obbligatoria del terzo potenzialmente attinto nella sua sfera giuridica sin dall'inizio del procedimento per l'applicazione della confisca (motivo di riflessione costituendo, però in altro ambito, l'arresto secondo cui, in ipotesi di richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni ai sensi dell'art. 12-sexies dl. 8 giugno 1992, n. 306, conv. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, avanzata dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, anche il terzo intestatario del bene ha diritto ad essere avvisato dell'udienza, trattandosi di "interessato" legittimato ad agire al fine di dimostrare che l'intestazione del bene non è solo fittizia: Sez. 4, n. 25868 del 06/03/2018, Procopio, Rv. 273078 - 01, anche per la precisazione che tale principio consegue a un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., volta ad assicurare il contraddittorio in sede di incidente di esecuzione e a garantire il diritto di proprietà, nel rispetto del diritto di difesa di cui all'art. 24, secondo comma, Cost. nonché dell'art. 6, par. 1, CEDU). Anche in questo snodo resta fermo il principio di diritto secondo cui, nel procedimento di prevenzione patrimoniale, il terzo proprietario di un bene sottoposto a confisca, acquistato in data antecedente il sequestro, erroneamente non citato nella fase della cognizione, ha titolo a proporre incidente di esecuzione al fine di ottenere la revoca ex tunc del provvedimento ablatorio, gravando sull'accusa, anche in tale procedimento, l'onere della prova della eventuale fittizietà dell'intestazione (Sez. 1, n. 6745 del 05/11/2020, dep. 2021, Scerra, Rv. 280528 - 01, la quale, in 13 motivazione ha chiarito che non sussiste in tal caso alcun onere a carico del terzo proprietario di dimostrare la propria buona fede, non essendo la sua posizione assimilabile a quella del titolare di un diritto di credito). 5.3. Tratteggiata così la cornice in cui si colloca la questione qui rilevante, occorre in via dirimente osservare che, nel caso in esame, i terzi titolari delle attività o della proprietà di beni ascritti dalla richiesta alla proprietà effettiva di IO AL, ossia NA, EL, ET e EP AL, sono stati chiamati a partecipare al procedimento di prevenzione innanzi al Tribunale al momento dell'emissione del decreto del 16 dicembre 2017. Poi, nel contraddittorio con i medesimi, la richiesta di confisca coltivata dal Pubblico ministero è stata dal Tribunale, con il decreto in data 8 maggio 2018, con cui è stato definito il primo grado del procedimento, rigettata. Avverso tale rigetto ha interposto appello il Pubblico ministero. L'atto di appello è stato notificato ad IO AL, ma non a NA, EL, ET e EP AL. E, però, senza che venisse ricostituito il contraddittorio in secondo grado e senza che risultasse definito il potenziale conflitto tra í terzi titolari dei beni e delle attività ascritte nella richiesta ad IO AL (tanto che questi ha proposto ricorso anche per contestare il provvedimento ablativo dei suddetti beni), la Corte di appello in riforma del decreto di primo grado ha proceduto a confiscare i beni stessi, obliterando così la posizione dei suindicati terzi. Non si è trattato, quindi, del mancato intervento, per omessa citazione in principio, dei terzi, bensì dell'omessa notificazione ai terzi dell'atto di appello in procedimento in cui essi ormai avevano avuto ingresso in primo grado conseguendo un esito processuale loro favorevole. Una volta entrati a far parte dei novero dei contraddittori del processo, tali soggetti non avrebbero potuto essere unilateralmente espunti dal relativo ambito, considerato che la pretesa articolata nei loro confronti - e impregiudicata anche la verifica di merito, nel contraddittorio, delle loro ragioni rispetto a quelle del soggetto proposto in ordine all'effettività della titolarità dei rispettivi diritti - era stata rigettata dal primo giudice, ma era stata riproposta con l'impugnazione della parte pubblica, di guisa che il giudizio di secondo grado avrebbe avuto ad oggetto, in virtù dell'impugnazione, quel thema decidendum. 5.4. Posto ciò, dunque, indipendentemente dalla più ampia tematica prima accennata, in questo caso è di certo emersa nei confronti dei suindicati ricorrenti la violazione del contraddittorio partecipativo, in quanto - al di là dell'opzione che intenda seguirsi per l'ipotesi in cui il terzo titolare di diritti sui beni sequestrati o confiscati non sia stato chiamato, né sia intervenuto nel procedimento di primo grado -, qualora il terzo intestatario di beni risulti essere 14 già chiamato nel procedimento e, quindi, sia divenuto parte del giudizio di primo grado, diviene obbligatoria la sua citazione in appello quanto volte, con l'impugnazione, il thema decidendum relativo alla sua sfera formi oggetto della corrispondente regiudicanda (per spunti in tal senso v. Sez. 1, n. 54116 del 14/06/2017, Balsamo, non mass.). Nell'indicata prospettiva, non si contesta - anzi si ribadisce - che, nel procedimento di prevenzione patrimoniale, la posizione del terzo intestatario di beni o comunque titolare dei diritti presi in considerazione dell'art. 23 cit., raggiunto dal sospetto di derivazione dall'azione illecita del proposto, e da inquadrarsi come posizione autonoma quanto all'esercizio dei diritti e delle facoltà processuali afferenti alla sua sfera, dal momento che egli è chiamato ad intervenire ai sensi della norma ora citata, che legittima il terzo a esercitare il diritto di difesa già durante il primo grado di giudizio (v. anche le motivazioni di Sez. 2, n. 37495 del 06/06/2019, Palmeri, non mass.; Sez. 1, n. 752 del 08/10/2013, dep. 2014, Brignone, non mass.). Di conseguenza - fermo restando che il terzo, inciso dalla decisione avente ad oggetto un suo diritto, quando non sia stato chiamato per intervenire innanzi al tribunale della prevenzione, resta titolare (in via postuma) della facoltà di proporre incidente di esecuzione avverso il provvedimento definitivo - allorquando egli invece sia, in corretta applicazione dell'art. 23 cit., chiamato a contraddire nel procedimento, la sua posizione autonoma si inserisce nel procedimento stesso ed egli, se per un verso, è pienamente legittimato a impugnare le statuizioni del decreto di primo grado che abbiano inciso il suo diritto, per altro e corrispondente verso, è legittimato a resistere all'impugnazione diretta dalle altre parti avverso le statuizioni del decreto che, al contrario, abbiano respinto le avverse pretese su quello stesso diritto. In tale prospettiva, dunque, l'assunto che annette l'effetto della sola irregolarità all'omessa partecipazione al procedimento di prevenzione del terzo avente titolo ex art. 23 cit. non può pervenire a legittimare, in caso come quello in esame, l'esclusione nei gradi successivi al primo, per unilaterale determinazione dell'impugnante o per carente attivazione del giudice, del terzo che sia stato già chiamato a partecipare al procedimento qualora i diritti afferente alla sua posizione risultino ancora involti nella regiudicanda. Diversamente opinando, sempre avendo a misura il caso di specie, si produrrebbe ai suoi danni il pregiudizio di dover tutelare successivamente e ab imis in sede di incidente di esecuzione la sua posizione, nonostante essa fosse stata già versata nel contraddittorio del procedimento di prevenzione e, in secondo (ed eventuale) luogo, di poter, se del caso, proporre appello incidentale avverso il primo provvedimento. 15 L'ingresso nel procedimento di prevenzione del terzo, chiamato ai sensi dell'art. 23 d.lgs. n. 159 del 2011 determina, in tal senso e almeno fino a quando la posizione del proposto e del terzo rispetto alla titolarità del bene oggetto della pretesa pubblica ablativa non si risolvano con la reductio ad unum del relativo interesse, una situazione comparabile al litisconsorzio processuale, che, laddove permanga la contestazione in ordine alla posizione giuridica facente capo al terzo, non può essere unilateralmente infranto in sede di impugnazione. 5.5. Pertanto, la decisione impugnata relativa (e per quanto relativa) alla confisca dei cespiti facenti capo ai terzi ricorrenti, beni elencati nel provvedimento impugnato sotto le lettere da A) ad E) - siccome è stata assunta senza il rispetto del contradittorio nei loro confronti, divenuto processualmente necessario dopo la loro chiamata in giudizio in primo grado, il rigetto della richiesta del Pubblico ministero e la proposizione dell'impugnazione esperita dalla parte pubblica nei confronti, non soltanto con riferimento ai diritti afferenti alla sfera del proposto, ma anche con riferimento a quelli afferenti alla titolarità dei terzi, salvo ogni susseguente accertamento - deve essere annullata con riferimento a tutte le posizioni, ivi inclusa quella di IO AL, assorbito il suo motivo di ricorso sul tema (il terzo del ricorso a firma dell'avv. Branda). L'annullamento va pronunciato con rinvio affinché la Corte di appello proceda a nuovo giudizio sul punto, previa la ricostituzione del completo contraddittorio, giudizio nell'ambito del quale andranno, quindi, affrontate ex novo tutte le questioni relative alla misura di prevenzione patrimoniale.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato, limitatamente alla conferma del sequestro e alla confisca dei beni da A) ad E), con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Catanzaro. Dichiara inammissibile il ricorso di AL IO con riguardo alla misura di prevenzione personale. Così deciso il 2 marzo 2021